Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1975, n. 3913
CASS
Sentenza 21 novembre 1975

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Nell'ipotesi di annullamento del contratto per incapacita di uno dei contraenti non occorre accertare, ai fini della restituzione della prestazione eseguita, che il contraente fosse o no incapace al momento in cui la riceveva, ma e sufficiente che il contratto, in relazione al quale essa e stata effettuata, sia stato annullato per incapacita del contraente. In tal caso, infatti, la legge presume che, come egli ha mal disposto del suo patrimonio, cosi pure possa aver dissipato la prestazione ricevuta e pertanto il rischio di tale situazione ricade sull'altro contraente che in mala fede abbia contrattato con l'incapace e puo vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione ove non provi che di essa l'incapace abbia tratto vantaggio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1975, n. 3913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3913
    Data del deposito : 21 novembre 1975

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