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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1947/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1947/2022 promossa
d a
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PENNACCHIA CRISTIANO e dell'avv. PENNACCHIA DIVA, elettivamente domiciliato in VIA ARMANDO DIAZ
14 04100 LATINA presso i difensori avv. PENNACCHIA CRISTIANO ed avv.
[...]
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PENNACCHIA CRISTIANO e dell'avv. PENNACCHIA DIVA, elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO DIAZ
14 04100 LATINA presso i difensori avv. PENNACCHIA CRISTIANO ed avv. PENNACCHIA DIVA
GIOVANNA GUGLIETTI (C.F. ), con il C.F._3 patrocinio dell'avv. PENNACCHIA CRISTISNO e dell'avv. PENNACCHIA
DIVA, elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO DIAZ 14 04100
LATINA presso i difensori, avv. PENNACCHIA CRISTIANO ed avv.
PENNACCHIA DIVA
ATTORI
c o n t r o
pagina 1 di 7 (C.F. ), , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. MANCIOCCHI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN 24 04100 LATINA presso il difensore avv. MANCIOCCHI VINCENZO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 14 gennaio 2025
IN FATTO
Con citazione ex art. 615, comma 1, cpc, gli attori, a fronte delle intimazioni di pagamento loro rispettivamente rivolte per la somma di € 226.876,01, contestavano la mancanza di titolarità del credito azionato per mancata cessione dello stesso, la presenza di criticità conseguenti all'adozione del piano d'ammortamento c.d. alla francese, il costo occulto applicato al contratto per effetto della tipologia dell'ammortamento, la conseguente divergenza tra il Tan ed il Taeg contrattuali rispetto a quelli applicati, l'indeterminatezza del tasso da capitalizzazione composta, l'usura originaria e sopravvenuta dell'interesse corrispettivo e moratorio, la nullità dell'ipoteca iscritta, la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo azionato nonchè l'estinzione della fideiussione prestata da . Parte_1
Concludevano pertanto, in via cautelare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito per:
1) la carenza di legittimazione attiva della precettante e, per l'effetto, la nullità, l'inefficacia e l'improcedibilità dei precetti;
2) la nullità delle clausole relative di cui ai punti 1) e 5) del contratto ed 1) e 2) del capitolato per violazione della Legge 108/1996 e la conseguente non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c., la nullità del contratto per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 stesso codice;
3) la nullità del contratto di mutuo e, comunque, delle clausole di cui agli artt. 1) e 5) del contratto ed 1) e 2) del capitolato per contrasto con l'art. 1418 c.c. in relazione alla Legge 287/1990, per indeterminatezza pagina 2 di 7 dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per violazione dell'art. 117 del TUB e dell'art. 21 del TUF;
4) la nullità del contratto azionato e, comunque, delle clausole di cui agli artt. 1) e 5) del contratto ed 1) e 2) del capitolato perchè in contrasto con gli artt. 1284, 1325 e 1346 c.c. e per l'effetto la non debenza degli interessi ultra-legali, sostituendoli con quelli legali ovvero mediante i criteri previsti dall'art. 117 del TUB;
5) la determinazione del corretto dare/avere tra le parti;
6) la nullità dell'ipoteca iscritta per inesattezza dell'ammontare del credito sotto il profilo degli interessi corrispettivi e di mora, ai sensi degli artt.
2839 e 2841 c.c.;
7) la nullità dei precetti per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito intimato;
8) la nullità dell'ipoteca per violazione del principio di specialità del credito sancito dall'art. 2809 c.c. e, comunque, quale conseguenza della nullità del contratto per illiceità della causa e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti;
9) l'accertamento della libertà degli immobili ipotecati da ogni iscrizione pregiudizievole;
10) l'inesistenza dell'ipoteca ai sensi dell'art. 949 c.c.;
11) l'estinzione della fideiussione.
Costituendosi , quale mandataria di contestava CP_2 Controparte_1 la fondatezza degli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Negata, quindi, l'istanza cautelare, la causa, all'esito dell'espletamento di consulenza contabile, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 14 gennaio 2025, definitivamente decisa in data 10 aprile 2025.
IN DIRITTO
Quanto all'eccepito di difetto di titolarità del credito per mancata cessione, si rileva come in considerazione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°151/2017, quale avvalorato dalla dichiarazione del Monte dei Paschi di del 16 giugno 2022, la domanda di nullità, inefficacia ed CP_1
pagina 3 di 7 improcedibilità dei precetti, oggetto del punto 1) delle conclusioni, si reputi infondata.
Nè, in contrario, rileva la cessione medio tempore intervenuta in favore di
, come risultante dalla comunicazione allegata da Controparte_3 parte opponente, in quanto relativa alla situazione in essere al 30 settembre
2012.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che L'art. 58, comma
2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco " di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass. ord. 20495/2020).
A fronte, dunque, dell'espressa menzione nei precetti dell'avvenuto acquisto del credito dal Monte dei Paschi di Siena, sarebbe, comunque, sanato ogni vizio di comunicazione della cessione. Riguardo alle criticità ravvisate in conseguenza dell'adozione nel contratto di mutuo del piano d'ammortamento c.d. alla francese, la Suprema Corte, con pronunzia a sezioni unite, ha recentemente chiarito che In tema di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano d'ammortamento “alla francese”, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. s.u. 15130/2024).
In adesione, pertanto, a tale principio di legittimità, vengono a cadere le censure relative al costo occulto applicato al contratto, alla divergenza tra il
Tan ed il Taeg applicati rispetto a quelli contrattualizzati ed alla indeterminatezza del tasso di capitalizzazione composto.
pagina 4 di 7 Quanto al dedotto carattere usurario del tasso degli interessi corrispettivi e moratori, il ctu, in risposta al quesito 5) rappresenta che come evidenziato nell'apposito paragrafo a pag. 13 – 14, l'unica formula del TEG utilizzabile per effettuare tale verifica è quella contenuta nelle istruzioni della Banca
d'Italia in quanto proprio mediante tale formula, che opera in regime di capitalizzazione composta, sono determinati i tassi soglia risultando assolutamente errato e fuorviante confrontare con il tasso soglia eventuali altre formule di calcolo del TEG di un mutuo specifico che lo rilevino in regime di capitalizzazione semplice. L'utilizzo della formula della Banca d'Italia per il calcolo del TEG del piano d'ammortamento produce come risultato il valore pari al 6,48% a fronte di un valore indicato in contratto pari al 6,47%.
Continua il ctu, come tale valore sia inferiore al tasso soglia, pari al 8.865% (vedasi a pag. 16 della relazione) si da escludersi l'usurarietà degli interessi corrispettivi.
Analogamente, il tasso di mora contrattuale è pari al 8,865% ed è inferiore al tasso soglia di mora determinato come da sentenza Cass. SS.UU. n.
19597/2020 che è pari al 12,015%, individuato a pag. 16, pertanto è anche da escludersi l'usurarietà degli interessi di mora. Ne consegue l'infondatezza anche delle ulteriori censure relative alla pretesa usurarietà dei tassi d'interesse corrispettivo e di mora, con relativo rigetto delle domande di cui ai punti 2), 3) e 4) delle conclusioni.
In particolare, riguardo alla domanda di nullità del contratto ovvero delle clausole di cui agli artt. 1) e 5) del contratto e degli artt. 1) e 2) del capitolato
[punto 3) delle conclusioni], non si comprende neppure di quali specifiche condotte di turbativa del regime concorrenziale si sia macchiata la opposta, rivelandosi il richiamo a detta normativa del tutto generico. Quanto, poi, alla nullità dell'ipoteca a cagione dell'asserita mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo azionato, nel contratto di mutuo è specificamente indicata la somma a titolo di capitale e di interessi, con l'indicazione per questi ultimi dei relativi tassi, per cui è stata concessa l'ipoteca sicchè anche tale rilievo non si reputa fondato. Conseguentemente è disattesa anche la domanda di cui al punto 6) delle conclusioni.
Parimenti infondata si rivela la domanda di cui al punto 7) delle conclusioni, relativa alla nullità dei precetti per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito intimato, risultando quest'ultimo precisamente indicato pagina 5 di 7 nelle sue componenti relative al “Capitale residuo al 01/03/2017”, alla
“Quota capitale rate scadute ed insolute dal 30/11/2012 al 01/03/2027”, agli
“interessi corrispettivi rate scadute 30/11/2012 al 01/03/2017”, agli “interessi di mora dal 30/11/2012 al 01/03/2017” ed agli “interessi calcolati al tasso del 8.865% entro soglia dal 02/03/2017 al 04/11/2021”. Quanto, ancora, alla domanda di cui al punto 8) delle conclusioni, ed alle correlate domande di cui ai punti 9) e 10), alcuna violazione del principio di specialità sancito dall'art. 2809 c.c. si ravvisa, risultando espressamente indicata nel contratto di mutuo sia la somma per cui era concessa l'ipoteca sia gli immobili su cui era iscritta, sicchè tali domande sono parimenti rigettate.
Riguardo, poi, alla domanda di cui al punto 11) delle conclusioni, relativa all'estinzione della fideiussione prestata da per violazione Parte_1 dell'art. 1957 c.c., il fideiussore ha espressamente rinunziato all'applicazione della suddetta norma nel corpo del contratto di mutuo, come peraltro consentitogli.
È pur vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (Cass. ord. 27558/2023).
Trattandosi, nella specie, di un contratto di mutuo stipulato in data 26 settembre 2007 e, quindi, nella vigenza del D. Lgs. 206/2005 sostitutivo della disciplina codicistica di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., detto principio giurisprudenziale sarebbe in astratto applicabile in relazione all'art.36 del
Codice del Consumo, che sancisce la nullità delle clausole vessatorie in danno del consumatore, quale rilevabile anche d'ufficio. Peraltro, la qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della normativa di protezione, deve essere provata dal soggetto che ne abbia interesse (conforme
Cass. ord. 26525/2024) laddove alcun riscontro in proposito ha addotto il fideiussore.
Sotto tale profilo, pertanto, anche tale ulteriore rilievo si reputa infondato, con relativo rigetto anche della domanda di cui al punto 11).
A fronte, infine, di quanto sopra argomentato, alcuna fondatezza riveste la domanda di cui al punto 5) delle conclusioni, finalizzata alla rideterminazione del corretto dare/avere tra le parti.
pagina 6 di 7 Al rigetto dell'opposizione consegue, per ultimo, la condanna degli opponenti alle spese di causa, liquidate come in dispositivo in ragione della somma precettata, nonché a quelle della ctu.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
rigetta l'opposizione a precetto;
condanna gli opponenti, in solido, alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di , quale mandataria di in € 9.000,00 CP_2 Controparte_1 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di ctu a carico definitivo degli opponenti, in solido, con previsione di solidarietà anche a carico di parte opposta.
Latina 10 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1947/2022 promossa
d a
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PENNACCHIA CRISTIANO e dell'avv. PENNACCHIA DIVA, elettivamente domiciliato in VIA ARMANDO DIAZ
14 04100 LATINA presso i difensori avv. PENNACCHIA CRISTIANO ed avv.
[...]
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PENNACCHIA CRISTIANO e dell'avv. PENNACCHIA DIVA, elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO DIAZ
14 04100 LATINA presso i difensori avv. PENNACCHIA CRISTIANO ed avv. PENNACCHIA DIVA
GIOVANNA GUGLIETTI (C.F. ), con il C.F._3 patrocinio dell'avv. PENNACCHIA CRISTISNO e dell'avv. PENNACCHIA
DIVA, elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO DIAZ 14 04100
LATINA presso i difensori, avv. PENNACCHIA CRISTIANO ed avv.
PENNACCHIA DIVA
ATTORI
c o n t r o
pagina 1 di 7 (C.F. ), , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. MANCIOCCHI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA G. OBERDAN 24 04100 LATINA presso il difensore avv. MANCIOCCHI VINCENZO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 14 gennaio 2025
IN FATTO
Con citazione ex art. 615, comma 1, cpc, gli attori, a fronte delle intimazioni di pagamento loro rispettivamente rivolte per la somma di € 226.876,01, contestavano la mancanza di titolarità del credito azionato per mancata cessione dello stesso, la presenza di criticità conseguenti all'adozione del piano d'ammortamento c.d. alla francese, il costo occulto applicato al contratto per effetto della tipologia dell'ammortamento, la conseguente divergenza tra il Tan ed il Taeg contrattuali rispetto a quelli applicati, l'indeterminatezza del tasso da capitalizzazione composta, l'usura originaria e sopravvenuta dell'interesse corrispettivo e moratorio, la nullità dell'ipoteca iscritta, la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo azionato nonchè l'estinzione della fideiussione prestata da . Parte_1
Concludevano pertanto, in via cautelare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito per:
1) la carenza di legittimazione attiva della precettante e, per l'effetto, la nullità, l'inefficacia e l'improcedibilità dei precetti;
2) la nullità delle clausole relative di cui ai punti 1) e 5) del contratto ed 1) e 2) del capitolato per violazione della Legge 108/1996 e la conseguente non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c., la nullità del contratto per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 stesso codice;
3) la nullità del contratto di mutuo e, comunque, delle clausole di cui agli artt. 1) e 5) del contratto ed 1) e 2) del capitolato per contrasto con l'art. 1418 c.c. in relazione alla Legge 287/1990, per indeterminatezza pagina 2 di 7 dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per violazione dell'art. 117 del TUB e dell'art. 21 del TUF;
4) la nullità del contratto azionato e, comunque, delle clausole di cui agli artt. 1) e 5) del contratto ed 1) e 2) del capitolato perchè in contrasto con gli artt. 1284, 1325 e 1346 c.c. e per l'effetto la non debenza degli interessi ultra-legali, sostituendoli con quelli legali ovvero mediante i criteri previsti dall'art. 117 del TUB;
5) la determinazione del corretto dare/avere tra le parti;
6) la nullità dell'ipoteca iscritta per inesattezza dell'ammontare del credito sotto il profilo degli interessi corrispettivi e di mora, ai sensi degli artt.
2839 e 2841 c.c.;
7) la nullità dei precetti per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito intimato;
8) la nullità dell'ipoteca per violazione del principio di specialità del credito sancito dall'art. 2809 c.c. e, comunque, quale conseguenza della nullità del contratto per illiceità della causa e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti;
9) l'accertamento della libertà degli immobili ipotecati da ogni iscrizione pregiudizievole;
10) l'inesistenza dell'ipoteca ai sensi dell'art. 949 c.c.;
11) l'estinzione della fideiussione.
Costituendosi , quale mandataria di contestava CP_2 Controparte_1 la fondatezza degli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Negata, quindi, l'istanza cautelare, la causa, all'esito dell'espletamento di consulenza contabile, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 14 gennaio 2025, definitivamente decisa in data 10 aprile 2025.
IN DIRITTO
Quanto all'eccepito di difetto di titolarità del credito per mancata cessione, si rileva come in considerazione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°151/2017, quale avvalorato dalla dichiarazione del Monte dei Paschi di del 16 giugno 2022, la domanda di nullità, inefficacia ed CP_1
pagina 3 di 7 improcedibilità dei precetti, oggetto del punto 1) delle conclusioni, si reputi infondata.
Nè, in contrario, rileva la cessione medio tempore intervenuta in favore di
, come risultante dalla comunicazione allegata da Controparte_3 parte opponente, in quanto relativa alla situazione in essere al 30 settembre
2012.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che L'art. 58, comma
2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco " di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass. ord. 20495/2020).
A fronte, dunque, dell'espressa menzione nei precetti dell'avvenuto acquisto del credito dal Monte dei Paschi di Siena, sarebbe, comunque, sanato ogni vizio di comunicazione della cessione. Riguardo alle criticità ravvisate in conseguenza dell'adozione nel contratto di mutuo del piano d'ammortamento c.d. alla francese, la Suprema Corte, con pronunzia a sezioni unite, ha recentemente chiarito che In tema di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano d'ammortamento “alla francese”, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. s.u. 15130/2024).
In adesione, pertanto, a tale principio di legittimità, vengono a cadere le censure relative al costo occulto applicato al contratto, alla divergenza tra il
Tan ed il Taeg applicati rispetto a quelli contrattualizzati ed alla indeterminatezza del tasso di capitalizzazione composto.
pagina 4 di 7 Quanto al dedotto carattere usurario del tasso degli interessi corrispettivi e moratori, il ctu, in risposta al quesito 5) rappresenta che come evidenziato nell'apposito paragrafo a pag. 13 – 14, l'unica formula del TEG utilizzabile per effettuare tale verifica è quella contenuta nelle istruzioni della Banca
d'Italia in quanto proprio mediante tale formula, che opera in regime di capitalizzazione composta, sono determinati i tassi soglia risultando assolutamente errato e fuorviante confrontare con il tasso soglia eventuali altre formule di calcolo del TEG di un mutuo specifico che lo rilevino in regime di capitalizzazione semplice. L'utilizzo della formula della Banca d'Italia per il calcolo del TEG del piano d'ammortamento produce come risultato il valore pari al 6,48% a fronte di un valore indicato in contratto pari al 6,47%.
Continua il ctu, come tale valore sia inferiore al tasso soglia, pari al 8.865% (vedasi a pag. 16 della relazione) si da escludersi l'usurarietà degli interessi corrispettivi.
Analogamente, il tasso di mora contrattuale è pari al 8,865% ed è inferiore al tasso soglia di mora determinato come da sentenza Cass. SS.UU. n.
19597/2020 che è pari al 12,015%, individuato a pag. 16, pertanto è anche da escludersi l'usurarietà degli interessi di mora. Ne consegue l'infondatezza anche delle ulteriori censure relative alla pretesa usurarietà dei tassi d'interesse corrispettivo e di mora, con relativo rigetto delle domande di cui ai punti 2), 3) e 4) delle conclusioni.
In particolare, riguardo alla domanda di nullità del contratto ovvero delle clausole di cui agli artt. 1) e 5) del contratto e degli artt. 1) e 2) del capitolato
[punto 3) delle conclusioni], non si comprende neppure di quali specifiche condotte di turbativa del regime concorrenziale si sia macchiata la opposta, rivelandosi il richiamo a detta normativa del tutto generico. Quanto, poi, alla nullità dell'ipoteca a cagione dell'asserita mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo azionato, nel contratto di mutuo è specificamente indicata la somma a titolo di capitale e di interessi, con l'indicazione per questi ultimi dei relativi tassi, per cui è stata concessa l'ipoteca sicchè anche tale rilievo non si reputa fondato. Conseguentemente è disattesa anche la domanda di cui al punto 6) delle conclusioni.
Parimenti infondata si rivela la domanda di cui al punto 7) delle conclusioni, relativa alla nullità dei precetti per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito intimato, risultando quest'ultimo precisamente indicato pagina 5 di 7 nelle sue componenti relative al “Capitale residuo al 01/03/2017”, alla
“Quota capitale rate scadute ed insolute dal 30/11/2012 al 01/03/2027”, agli
“interessi corrispettivi rate scadute 30/11/2012 al 01/03/2017”, agli “interessi di mora dal 30/11/2012 al 01/03/2017” ed agli “interessi calcolati al tasso del 8.865% entro soglia dal 02/03/2017 al 04/11/2021”. Quanto, ancora, alla domanda di cui al punto 8) delle conclusioni, ed alle correlate domande di cui ai punti 9) e 10), alcuna violazione del principio di specialità sancito dall'art. 2809 c.c. si ravvisa, risultando espressamente indicata nel contratto di mutuo sia la somma per cui era concessa l'ipoteca sia gli immobili su cui era iscritta, sicchè tali domande sono parimenti rigettate.
Riguardo, poi, alla domanda di cui al punto 11) delle conclusioni, relativa all'estinzione della fideiussione prestata da per violazione Parte_1 dell'art. 1957 c.c., il fideiussore ha espressamente rinunziato all'applicazione della suddetta norma nel corpo del contratto di mutuo, come peraltro consentitogli.
È pur vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (Cass. ord. 27558/2023).
Trattandosi, nella specie, di un contratto di mutuo stipulato in data 26 settembre 2007 e, quindi, nella vigenza del D. Lgs. 206/2005 sostitutivo della disciplina codicistica di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., detto principio giurisprudenziale sarebbe in astratto applicabile in relazione all'art.36 del
Codice del Consumo, che sancisce la nullità delle clausole vessatorie in danno del consumatore, quale rilevabile anche d'ufficio. Peraltro, la qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della normativa di protezione, deve essere provata dal soggetto che ne abbia interesse (conforme
Cass. ord. 26525/2024) laddove alcun riscontro in proposito ha addotto il fideiussore.
Sotto tale profilo, pertanto, anche tale ulteriore rilievo si reputa infondato, con relativo rigetto anche della domanda di cui al punto 11).
A fronte, infine, di quanto sopra argomentato, alcuna fondatezza riveste la domanda di cui al punto 5) delle conclusioni, finalizzata alla rideterminazione del corretto dare/avere tra le parti.
pagina 6 di 7 Al rigetto dell'opposizione consegue, per ultimo, la condanna degli opponenti alle spese di causa, liquidate come in dispositivo in ragione della somma precettata, nonché a quelle della ctu.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
rigetta l'opposizione a precetto;
condanna gli opponenti, in solido, alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore di , quale mandataria di in € 9.000,00 CP_2 Controparte_1 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di ctu a carico definitivo degli opponenti, in solido, con previsione di solidarietà anche a carico di parte opposta.
Latina 10 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 7 di 7