CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3089/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA C.FI , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli dall'avv.Sergio Turrà (C.F. – C.F._2
PEC e avv.Daniela Vallifuoco Email_1
(C.FI. - PEC presso i C.F._3 Email_2
quali elett.te domicilia in Napoli ala Via G.Sanfelice 24 e che dichiarano di voler ricevere qualsivoglia comunicazione e/o notifica ai predetti indirizzi di posta elettronica.
Appellante
E
, in persona del Presidente della Giunta Regio-nale On. Controparte_1
legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Controparte_2 Lucia n. 81, C.F. rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di P.IVA_1
Lascio, C.F.
, giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia C.F._4
n. 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081/7963766 e/o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. E_3 Email_4
Appellata OGGETTO : Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n°7208/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 25.2.2022, , dipendente della Parte_2 sino al 30.11.2019, esponeva: di aver lavorato per il Controparte_1 Commissariato Straordinario di Governo, fino all'entrata in vigore della
1 L.28/12/86 n.730, la quale aveva previsto, per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla e dagli altri Enti interessati, previo espletamento di concorso Controparte_1 riservato, all'uopo bandito;
che gli era stata riconosciuta, con provvedimenti assunti in attuazione della D.G.R.C. n.840/2011, anzianità giuridica dal10/03/1983, epoca di inizio del rapporto con il
Commissariato di Governo istituito ai sensi della L.219/1981; che, contrastando le prescrizioni normative, la non aveva corrisposto la retribuzione di anzianità (R.I.A.) nella misura _1 spettante;
che con ricorso del 21/11/2017 aveva chiesto che il Tribunale di Napoli condannasse a al pagamento della somma di € 25.497,65 , che la domanda era stata accolta con Controparte_1 sentenza n.3027/19, sentenza divenuta definitiva;
che la domanda di cui innanzi era relativa all'arco temporale sino al 31/3/2017; che, nonostante a statuizione la datrice di lavoro non aveva adeguato l'elemento retributivo della R.I.A. e, pertanto, dall'1/4/2017 al 30/11/2019 esso ricorrente aveva maturato ulteriore credito per € 1.741,20 atteso che formulando la domanda primigenia, aveva rivendicato il pagamento di € 120,75, a fronte di € 48,20 mensili, a titolo di RIA e che, pertanto, spettavano € 72,55 di differenza mensile per 24 mesi + n.3 quote di 13°mensilità. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva la Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito respingeva la domanda. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale deducendo l'erroneità della sentenza per :
1) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.101 co.2 c.p.c. e 111 Cost. in relazione alla asserita mancata prova della sussistenza del rapporto di lavoro sino al pensionamento e tanto anche alla luce della nota Prot.27/69 del18/10/2019, in atti, con cui la Controparte_1 comunicava che il pensionamento avrebbe avuto decorrenza dall'1/12/2019, provvedendo ad inviare all'INPS tutta la documentazione necessaria.
2)Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.88 c.p.c. e 2729 c.c. oltre art.101 c.p.c. e art.111Cost.per avere il giudice di prime cure dubitato e ritenuto non provato che gli atti depositati dalla difesa di esso appellante fossero riferibili al processo definito con sentenza n.6558/2020.
3) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.115 comma 1 c.p.c., art.2697 c.c. nonché violazione dell'art.2909 c.c. per essere stato documentato l'ammontare della RIA , come confermato dalla sentenza passata in giudicato . Chiedeva , pertanto , di riformare l'impugnata sentenza accogliendo la domanda primigenia;
con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettarie, contributo unificato, CPA ed
IVA del doppio grado con attribuzione al difensore anticipatario.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. All'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, nonché regolarizzata la costituzione della la causa è stata riservata in decisione. Controparte_1 L'appello può trovare accoglimento . Il Tribunale adito ha respinto la domanda del ritenendo in primo luogo non provato il Parte_1 rapporto di lavoro tra le parti in causa per il periodo aprile 2017/ agosto 2019.
Ebbene, a prescindere da ogni altra considerazione, occorre rilevare che dalla nota prot. 27/69 del 18.10.2019 si evince in maniera chiara la persistenza del rapporto di lavoro fino alla data dell'1.12.2019, epoca del pensionamento. Il primo Giudice ha poi ritenuto non provata la misura della R.I.A. dovuta.
2 Segnatamente il Tribunale ha così deciso:” Ancora non vi è prova della RIA dovuta. A fronte di una retribuzione per RIA pari ad €. 48.52 mensili (RIA annuale €. 578.40 come da cedolino, diviso 12 mesi), non è dato comprendersi perché all'istante spetterebbero €. 120.75. Dalla sentenza passata in cosa giudicata, la convenuta risulta debitrice dell'istante di €. 25.497,65 ed il, giudicante ha proceduto a “condanna della resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso - in quanto effettuati sulla base di conteggi corretti contabilmente e non contestati”.
Tale statuizione non appare condivisibile.
Mette conto in via preliminare rilevare che con il ricorso introduttivo sono stati prodotti in atti copie informatiche del ricorso pregresso e dei conteggi, di cui giammai era stata prospettata l'inattendibilità, attesa la contumacia della _1
In ogni caso tale questione non è stata mai prospettata dal Giudice – provvedimento resa all'esito dell'udienza del 30.9.2023 nonché dal verbale di udienza del 29.11.2023 – il quale ben avrebbe potuto invitare la parte a produrre copie cartacee con attestazione di conformità .
Giova ricordare che la questione di fatto o di diritto che, rilevata d'ufficio dal Giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, allorché che la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato" (Cass.29240/23).
La Corte evidenzia la perfetta aderenza di tale documentazione al fascicolo definito con la decisione
3027/2019.
Ed invero la decisione (3027/19 Trib.Napoli) è stata resa nel procedimento attivato da ed Parte_3 altri ricorrenti, tra cui l'attuale appellante, nei confronti della Controparte_1
Il ricorso prodotto in “copia informatica” reca come “ricorrenti” ed altri sei (tra cui Parte_3
l'appellante). La sentenza di cui sopra ha condannato la tra l'altro, al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 25.497,65, somma corrispondente a quanto richiesto con il ricorso introduttivo. Dai conteggi allegati risulta che il totale della somma spettante all'odierno appellante era appunto di € 25.497,65, conteggi condivisi dal Tribunale.
Orbene, tutte le suddette circostanze, costituenti presunzioni gravi e concordanti, portano a ritenere, contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, che la documentazione depositata era quella relativa al pregresso giudizio.
Da tali conteggi si evince che l'entità mensile della RIA di spettanza del è di euro 120,75 laddove Parte_1 lo stesso ha percepito euro 48,20.
Nel foglio paga risulta un compenso a titolo di RIA di euro 578,40 annue che corrisponde appunto ad euro
48,20 al mese (578,40:12= 48,20) .
Con la sentenza n.3027/2019, passata in giudicato, è stato statuito in via definitiva che l'importo mensile spettante al è di euro 120,75 ovvero pari alla misura corrispondente alla Parte_1 anzianità di servizio effettivamente maturata e tale decisione non può essere rimessa in discussione. Né risulta una modifica della situazione di fatto e diritto. L'autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 2909 c.c., determina la vincolatività e la incontestabilità della sentenza in esame.
3 Da tanto consegue che anche per il periodo successivo al 31/03/2017 sussiste il diritto del ricorrente a percepire la RIA nella misura indicata posta a base dei calcoli analitici allegati al ricorso, fatti propri dalla
Corte, con condanna della al pagamento della somma di euro 1741,20 oltre interessi Controparte_1 legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e , per l'effetto in riforma della sentenza gravata, condanna la _1
, in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento , in favore dell'odierna appellante ,
[...] della somma di euro 1.741,20 per il titolo specificato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
condanna la la pagamento delle spese di lite che liquida, quanto Controparte_1 al primo grado, in euro 1.278,00 e , quanto al secondo grado, in euro 1458,00 , oltre
Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
Così deciso in Napoli lì 6.2.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3089/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA C.FI , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli dall'avv.Sergio Turrà (C.F. – C.F._2
PEC e avv.Daniela Vallifuoco Email_1
(C.FI. - PEC presso i C.F._3 Email_2
quali elett.te domicilia in Napoli ala Via G.Sanfelice 24 e che dichiarano di voler ricevere qualsivoglia comunicazione e/o notifica ai predetti indirizzi di posta elettronica.
Appellante
E
, in persona del Presidente della Giunta Regio-nale On. Controparte_1
legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Controparte_2 Lucia n. 81, C.F. rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di P.IVA_1
Lascio, C.F.
, giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia C.F._4
n. 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081/7963766 e/o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. E_3 Email_4
Appellata OGGETTO : Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n°7208/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 25.2.2022, , dipendente della Parte_2 sino al 30.11.2019, esponeva: di aver lavorato per il Controparte_1 Commissariato Straordinario di Governo, fino all'entrata in vigore della
1 L.28/12/86 n.730, la quale aveva previsto, per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario, l'immissione nei ruoli speciali istituendi dalla e dagli altri Enti interessati, previo espletamento di concorso Controparte_1 riservato, all'uopo bandito;
che gli era stata riconosciuta, con provvedimenti assunti in attuazione della D.G.R.C. n.840/2011, anzianità giuridica dal10/03/1983, epoca di inizio del rapporto con il
Commissariato di Governo istituito ai sensi della L.219/1981; che, contrastando le prescrizioni normative, la non aveva corrisposto la retribuzione di anzianità (R.I.A.) nella misura _1 spettante;
che con ricorso del 21/11/2017 aveva chiesto che il Tribunale di Napoli condannasse a al pagamento della somma di € 25.497,65 , che la domanda era stata accolta con Controparte_1 sentenza n.3027/19, sentenza divenuta definitiva;
che la domanda di cui innanzi era relativa all'arco temporale sino al 31/3/2017; che, nonostante a statuizione la datrice di lavoro non aveva adeguato l'elemento retributivo della R.I.A. e, pertanto, dall'1/4/2017 al 30/11/2019 esso ricorrente aveva maturato ulteriore credito per € 1.741,20 atteso che formulando la domanda primigenia, aveva rivendicato il pagamento di € 120,75, a fronte di € 48,20 mensili, a titolo di RIA e che, pertanto, spettavano € 72,55 di differenza mensile per 24 mesi + n.3 quote di 13°mensilità. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva la Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito respingeva la domanda. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale deducendo l'erroneità della sentenza per :
1) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.101 co.2 c.p.c. e 111 Cost. in relazione alla asserita mancata prova della sussistenza del rapporto di lavoro sino al pensionamento e tanto anche alla luce della nota Prot.27/69 del18/10/2019, in atti, con cui la Controparte_1 comunicava che il pensionamento avrebbe avuto decorrenza dall'1/12/2019, provvedendo ad inviare all'INPS tutta la documentazione necessaria.
2)Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.88 c.p.c. e 2729 c.c. oltre art.101 c.p.c. e art.111Cost.per avere il giudice di prime cure dubitato e ritenuto non provato che gli atti depositati dalla difesa di esso appellante fossero riferibili al processo definito con sentenza n.6558/2020.
3) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art.115 comma 1 c.p.c., art.2697 c.c. nonché violazione dell'art.2909 c.c. per essere stato documentato l'ammontare della RIA , come confermato dalla sentenza passata in giudicato . Chiedeva , pertanto , di riformare l'impugnata sentenza accogliendo la domanda primigenia;
con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettarie, contributo unificato, CPA ed
IVA del doppio grado con attribuzione al difensore anticipatario.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. All'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, nonché regolarizzata la costituzione della la causa è stata riservata in decisione. Controparte_1 L'appello può trovare accoglimento . Il Tribunale adito ha respinto la domanda del ritenendo in primo luogo non provato il Parte_1 rapporto di lavoro tra le parti in causa per il periodo aprile 2017/ agosto 2019.
Ebbene, a prescindere da ogni altra considerazione, occorre rilevare che dalla nota prot. 27/69 del 18.10.2019 si evince in maniera chiara la persistenza del rapporto di lavoro fino alla data dell'1.12.2019, epoca del pensionamento. Il primo Giudice ha poi ritenuto non provata la misura della R.I.A. dovuta.
2 Segnatamente il Tribunale ha così deciso:” Ancora non vi è prova della RIA dovuta. A fronte di una retribuzione per RIA pari ad €. 48.52 mensili (RIA annuale €. 578.40 come da cedolino, diviso 12 mesi), non è dato comprendersi perché all'istante spetterebbero €. 120.75. Dalla sentenza passata in cosa giudicata, la convenuta risulta debitrice dell'istante di €. 25.497,65 ed il, giudicante ha proceduto a “condanna della resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso - in quanto effettuati sulla base di conteggi corretti contabilmente e non contestati”.
Tale statuizione non appare condivisibile.
Mette conto in via preliminare rilevare che con il ricorso introduttivo sono stati prodotti in atti copie informatiche del ricorso pregresso e dei conteggi, di cui giammai era stata prospettata l'inattendibilità, attesa la contumacia della _1
In ogni caso tale questione non è stata mai prospettata dal Giudice – provvedimento resa all'esito dell'udienza del 30.9.2023 nonché dal verbale di udienza del 29.11.2023 – il quale ben avrebbe potuto invitare la parte a produrre copie cartacee con attestazione di conformità .
Giova ricordare che la questione di fatto o di diritto che, rilevata d'ufficio dal Giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, allorché che la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato" (Cass.29240/23).
La Corte evidenzia la perfetta aderenza di tale documentazione al fascicolo definito con la decisione
3027/2019.
Ed invero la decisione (3027/19 Trib.Napoli) è stata resa nel procedimento attivato da ed Parte_3 altri ricorrenti, tra cui l'attuale appellante, nei confronti della Controparte_1
Il ricorso prodotto in “copia informatica” reca come “ricorrenti” ed altri sei (tra cui Parte_3
l'appellante). La sentenza di cui sopra ha condannato la tra l'altro, al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 25.497,65, somma corrispondente a quanto richiesto con il ricorso introduttivo. Dai conteggi allegati risulta che il totale della somma spettante all'odierno appellante era appunto di € 25.497,65, conteggi condivisi dal Tribunale.
Orbene, tutte le suddette circostanze, costituenti presunzioni gravi e concordanti, portano a ritenere, contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, che la documentazione depositata era quella relativa al pregresso giudizio.
Da tali conteggi si evince che l'entità mensile della RIA di spettanza del è di euro 120,75 laddove Parte_1 lo stesso ha percepito euro 48,20.
Nel foglio paga risulta un compenso a titolo di RIA di euro 578,40 annue che corrisponde appunto ad euro
48,20 al mese (578,40:12= 48,20) .
Con la sentenza n.3027/2019, passata in giudicato, è stato statuito in via definitiva che l'importo mensile spettante al è di euro 120,75 ovvero pari alla misura corrispondente alla Parte_1 anzianità di servizio effettivamente maturata e tale decisione non può essere rimessa in discussione. Né risulta una modifica della situazione di fatto e diritto. L'autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 2909 c.c., determina la vincolatività e la incontestabilità della sentenza in esame.
3 Da tanto consegue che anche per il periodo successivo al 31/03/2017 sussiste il diritto del ricorrente a percepire la RIA nella misura indicata posta a base dei calcoli analitici allegati al ricorso, fatti propri dalla
Corte, con condanna della al pagamento della somma di euro 1741,20 oltre interessi Controparte_1 legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e , per l'effetto in riforma della sentenza gravata, condanna la _1
, in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento , in favore dell'odierna appellante ,
[...] della somma di euro 1.741,20 per il titolo specificato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
condanna la la pagamento delle spese di lite che liquida, quanto Controparte_1 al primo grado, in euro 1.278,00 e , quanto al secondo grado, in euro 1458,00 , oltre
Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
Così deciso in Napoli lì 6.2.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
4