Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone e Antonio Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi;
contro
- Ministero dell'interno,
- Prefettura-U.T.G. di Napoli,
- Questura di Napoli,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n.11;
per l'annullamento
- del decreto nr. 2021 Uff. Amm.va Cat. 6F del 20/10/2021, con cui la Questura di Napoli – Commissariato di pubblica sicurezza di Torre Annunziata ha revocato la licenza di porto d'armi per uso caccia -OMISSIS- rilasciata in data 08/08/2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale al richiamato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, della Prefettura-U.T.G. di Napoli e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, il sig. -OMISSIS-ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale l’Autorità di pubblica sicurezza, con provvedimento del 20 ottobre 2021, ha revocato la licenza di porto d’armi per uso caccia rilasciata al ricorrente in data 12 ottobre 2020. In particolare, nella determinazione assunta dal Dirigente del Commissariato di Torre Annunziata si richiama – a sostegno della revoca – un episodio (poi scaturito in una comunicazione di notizia di reato) occorso nel mese di ottobre 2020, allorquando i Carabinieri di Pompei, in servizio di controllo del territorio, dopo aver udito l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, hanno colto l’odierno ricorrente all’interno di un cortile antistante alla propria abitazione in Boscoreale (e nelle vicinanze di altre abitazioni e delle strade sia secondarie che principali) armato di fucile e in chiaro atteggiamento da caccia. Inoltre, nel medesimo provvedimento, si dà atto che i militari hanno rinvenuto nei pressi del ricorrente anche un bossolo ancora caldo, un richiamo artificiale per uccelli e n. 3 cartucce calibro 12 non denunciate.
1.1. Secondo la prospettazione attorea, il provvedimento sarebbe illegittimo per i seguenti, plurimi profili: i) eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza dell’atto; ii) violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.; iii) violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 5 TUE e dell’art. 1 della l. n. 241/1990, nonché violazione del principio di proporzionalità; iv) violazione di legge ed in particolare dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno, la Prefettura-U.T.G. di Napoli e la Questura di Napoli i quali, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale, hanno difeso l’azione amministrativa deducendo l’infondatezza del gravame – in estrema sintesi – sulla base della gravità dei fatti in questione, i quali sarebbero di per sé idonei a sorreggere il provvedimento revocatorio (a prescindere dai risvolti penali che ne sono derivati) anche alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui è attributaria l’Amministrazione in materia di armi.
3. All’udienza di smaltimento del 27 marzo 2025, tenutasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. È necessario principiare dagli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.). Con particolare riguardo al potere di revoca, dispone l’art. 11, comma 3, cit. che «Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione». A sua volta, l'art. 43, comma 2, del T.U.L.P.S., in materia di armi, statuisce che: «La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi». Dunque, in base al combinato disposto di cui ai richiamati artt. 11, comma 3, ultima parte, e. 43, comma 2, l'Autorità di pubblica sicurezza ha il potere di revocare le autorizzazioni già concesse, allorché il soggetto non possa provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.
4.2. Ciò posto sotto il profilo normativo, deve poi rammentarsi che in materia di armi la pubblica amministrazione gode di amplissima discrezionalità, anche in ragione della delicatezza e massima rilevanza dei beni giuridici e degli interessi pubblici coinvolti, i quali attengono – come noto – alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, com’è stato opportunamente già evidenziato in numerosi arresti pretori, il potere amministrativo è finalizzato ad esprimere un giudizio prognostico per valutare le condizioni soggettive che sorreggono il porto d'armi congiuntamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, così da vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne o che non diano più garanzie di affidamento. La giurisprudenza ha anche chiarito che il potere di revoca (o di diniego) della licenza di porto di fucile non persegue finalità sanzionatorie ma solo cautelari preordinate alla prevenzione di possibili abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, ritenendosi, infatti, non necessario un obiettivo ed accertato abuso, quanto, invece, sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell'interessato nell'uso delle armi ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3687/2016 e T.A.R. Sicilia, Catani, Sez. IV, n. 1597/2018).
4.3. Tanto premesso sul piano normativo e richiamati anche i principi giurisprudenziali in subiecta materia , ritiene il Collegio che vada affermata la legittimità del provvedimento di revoca qui gravato, avuto riguardo proprio alle circostanze e ai fatti in rilievo nel caso concreto.
4.4. Con i primi tre motivi di ricorso – che per la loro intima connessione logico-giuridica e per il tipo di censure agitate possono esaminarsi congiuntamente – è stato dedotto: i) travisamento dei fatti e irragionevolezza del provvedimento revocatorio adottato poiché l’Autorità di p.s. (almeno secondo la prospettazione di parte ricorrente) si sarebbe limitata ad una piana adesione alla segnalazione ricevuta dai Carabinieri; ii) carenza di motivazione in relazione alla valutazione prognostica di affidabilità del soggetto richiedente; iii) violazione del principio di proporzionalità in relazione al potere sanzionatorio esercitato, il quale non rispetterebbe i criteri di idoneità, necessità ed adeguatezza.
4.5. Le censure sono infondate.
Va subito chiarito che – sul piano della ricostruzione materiale dell’episodio sotteso al provvedimento di revoca gravato – le deduzioni del ricorrente non recano alcun tipo di contestazione sul fatto storico riportato nel provvedimento, laddove risulta acclarato che: in data 11 ottobre 2020, i Carabinieri di Pompei, in servizio di controllo del territorio in Boscoreale (NA), dopo aver udito dei colpi di arma da fuoco, hanno identificato l’odierno ricorrente il quale si trovava armato di fucile all’interno del cortile antistante alla propria dimora, in zona abitata; a breve distanza dal sig,-OMISSIS-, poi, è stato rinvenuto un bossolo ancora caldo (evidentemente riconducibile al colpo udito poco prima), un richiamo artificiale per uccelli e n. 3 cartucce calibro 12 non denunciate. Se questo è lo scenario (giova ribadirlo, non in contestazione) al cui cospetto si sono trovati i militari operanti, si rivela del tutto coerente e condivisibile l’affermazione induttiva riportata nel decreto di revoca ove si legge che il sig.-OMISSIS- veniva colto “in chiaro atteggiamento da caccia nelle vicinanze di altre abitazioni e delle strade sia secondarie che principali” . Del resto, anche a voler seguire la (non condivisa) prospettazione attorea, per la quale l’affermazione appena riportata sarebbe inquadrabile come una (irrilevante) mera percezione soggettiva, comunque nessun dubbio sussiste sugli elementi essenziali e materiali della sopra descritta condotta tenuta dal ricorrente, il quale – secondo l’Amministrazione e, anche in questo caso, senza alcuna contestazione di parte ricorrente – nell’immediatezza ammetteva i fatti senza fornire alcuna valida giustificazione per il comportamento tenuto. Ciò posto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non può rilevarsi alcun travisamento dei fatti nella vicenda in esame.
Del pari insussistente è anche il vizio di motivazione lamentato con il secondo motivo di ricorso. Al riguardo, l’Autorità di pubblica sicurezza ha correttamente dato conto delle ragioni a sostegno della revoca della licenza laddove ha ritenuto (con valutazione discrezionale e più che ragionevole) che l’estrema gravità dei fatti ricostruiti si rivela sintomatica di una concreta capacità di abusare delle armi e delle autorizzazioni in possesso dell’interessato il quale non fornisce garanzie di affidabilità anche per il futuro. Sempre in punto di motivazione, nel provvedimento si dà anche opportunamente conto del fatto che il sig.-OMISSIS-, con la propria condotta, oltre a violare le norme penali (senza che possa al riguardo assumere alcun rilievo il procedimento di oblazione poi intervenuto, peraltro in data successiva alla revoca della licenza), ha violato anche le disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività venatoria. Dunque, nessun deficit motivazionale è rilevabile nell’azione amministrativa, risultando invece adeguatamente esposto l’ iter logico-giuridico seguito per addivenire alla determinazione di revoca della licenza di porto di fucile.
Va quindi disattesa l’asserzione del ricorrente il quale ha censurato l’operato dell’Autorità anche nella misura in cui si sarebbe posto in essere un “mero automatismo sanzionatorio” senza un’opportuna valutazione prognostica sull’affidabilità del ricorrente. Invero, come già ricordato al punto 4.2., nell’esercizio del potere di revoca la l’Amministrazione della pubblica sicurezza “non persegue finalità sanzionatorie ma solo cautelari preordinate alla prevenzione di possibili abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 1597/2018). Dunque, oltre al secondo motivo di gravame, anche il terzo motivo di ricorso, per la sua inconferenza, va destituito di fondamento atteso che, nel caso all’odierno vaglio, non ci si trova innanzi ad una misura sanzionatoria irrogata dalla pubblica amministrazione.
4.6. Infine, l’ultimo motivo di ricorso (concernente l’asserita omissione in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento) è smentito dalla documentazione versata in atti. Infatti, con nota dell’8 settembre 2021, notificata il successivo 24 settembre 2021, il Dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Torre Annunziata ha comunicato all’interessato l’avvio del “procedimento amministrativo finalizzato all’adozione della revoca del libretto porto fucile pe [r] uso caccia -OMISSIS- rilasciato (…) in data 08/08/2020” . La difesa erariale, peraltro, nel confermare la predetta comunicazione ha anche affermato – senza che l’assunto sia stato contestato dal ricorrente – che il sig.-OMISSIS- “non ha prodotto scritti difensivi dimostrando scarso interesse alla partecipazione al procedimento amministrativo” .
5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto, pur sussistendo giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto anche dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.