CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 727/19 vertente
tra
con sede in Reggio Calabria alla via Caprai 10 (C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppina Alto, (CF: C.F._1
), rappresentato e difeso dalla stessa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito
[...]
in Reggio Calabria alla via del Gelsomino n.35 giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria in via Michele Barillaro (gà via S. Anna II tronco),
Palazzo Ce.Dir. presso l'Avvocatura Civica e dall'avv. Serena Cotroneo, rappresentato e difeso per procura in atti
-Appellato-
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 234/19, pubblicata il
12/2/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.01.2018 venivano notificati a mani dell'amministratore Avv. Giuseppina Alto avvisi di liquidazione per morosità n. 253969 relativi a canoni del servizio idrico integrato scaduti per la complessiva somma di euro 9.163,00; l'avviso di liquidazione notificato riporta un debito relativo alle seguenti fatture emesse dal n. 151978 acconto 2012 (diff. Tariffaria) Controparte_1
per euro 826,90; n. 213458/13 saldo 2012 per euro 1.393,80, n. 64108/13 acconto 2013 per euro
2.418,30; n. 194120/14 saldo 2013 per euro 498,10; n. 60899/14 acconto 2014 per euro 2.332,00; n.
157048/15 saldo 2014 per euro 442,90, n. 60475/15 acconto 2015 per euro 1.920,70.
Successivamente il con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_2
in giudizio il innanzi al Tribunale di Reggio Calabria per veder accolte Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del canone per il servizio idrico integrato dichiarando che pertanto parte attrice nulla deve a titolo di canone acqua per l'anno 2012 e, per effetto,
annullare le fatture nn. 151978 e 213458/13 per un totale di euro 2.220,70;
2) Accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra spiegate, illegittima e non dovuta l'integrazione tariffaria richiesta con la fattura n.1519780 di euro 826,90;
3) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del per le ragioni Controparte_1
specificate in atti (consumi stimati – tariffazione errata-difetto di motivazione- non potabilità acqua
–non tenutezza al pagamento del canone di depurazione e acque reflue) e, per effetto, dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso di morosità n. 253969 notificato in data 22.01.2018
4) In subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale,
condannare il al ricalcolo delle fatture emesse considerati i consumi Controparte_1
effettivi, con applicazione della corretta tariffa, con riduzione al 50% data la non potabilità dell'acqua erogata ed escluse le somme dovute a titolo di canone depurazione e reflue per i motivi esposti in narrativa;
5) Condannare il al pagamento delle spese e competenze di giudizio da Controparte_1
2 distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde”.
Si costituiva il contestando la maturazione del termine di prescrizione, Controparte_1
affermava, altresì, che le fatture di saldo erano ricalcolate sui consumi rilevati applicando gli scaglioni per un'unica unità abitativa, infine, sul servizio di depurazione affermava la tenutezza del pagamento atteso il corretto funzionamento degli impianti.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.
234/19, depositata in cancelleria in data 12/2/2019, rigettava le domande attoree con condanna della stessa parte al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva impugnazione il eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i Parte_1
motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 16/7/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 1/7/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo all'amministratore del riproposta in questa sede dal Parte_1 Controparte_1
.
[...]
1.1) L'eccezione è infondata in quanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, dal verbale di assemblea condominiale del 19/2/18, prodotto in atti, risulta il mandato conferito dal Parte_1
all'Avv. Alto, ai fini del presente giudizio.
2.) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla prescrizione delle somme richieste nell'avviso impugnato e relative alla
3 fattura n. 213458 anno 2012- Prescrizione dell'integrazione tariffaria richiesta fattura n. 151978
acconto 2012 euro 826,90; Il giudicante di prime cure avrebbe omesso ogni valutazione sulla fattura relativa al saldo 2012 n. 213458/13 per euro 1.393,80.
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Deve premettersi che, in materia di crediti relativi a canoni idrici, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ. che decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili per eseguirlo in quanto, prima di tale data, l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione.
La Suprema Corte, sull'argomento ha uniformemente ritenuto che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione (cfr. Cass., n. 6966/18, n. 18184/14).
Nel caso di specie, il credito di cui alla fattura n. 213458/13 di €. 1.393,80 riguarda il saldo del canone idrico relativo all'annualità 2012 in relazione al quale, il pagamento, non poteva avvenire prima di quantificare i consumi reali e, quindi, prima del mese di gennaio 2013.
Conseguentemente, alla data di notifica dell'avviso di mora (gennaio 2018) il termine quinquennale di prescrizione non era ancora ancora decorso.
3) Con il secondo motivo si lamenta l'erronea valutazione della prescrizione per integrazione tariffaria anno 2012, inesigibilità degli importi relativi all'integrazione tariffaria.
4 3.1) Il motivo è infondato.
Giova osservare che nonostante il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali sia espressamente sancito dall'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'art. 54, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'imposizione in corso di esercizio finanziario è
consentita da un'apposita previsione normativa.
L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dispone, infatti, che "gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
Tale disposizione allinea, perciò, il termine ultimo utile alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ne consegue che "ove le deliberazioni concernenti le
determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento" (ex plurimis TAR Campania,
Napoli, Sez. I, 18/4/2012 n. 1809).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che il Controparte_1
ha provveduto ad approvare gli aumenti tariffari per l'anno 2012 con delibera n. 19 in data 31.10.2012
(termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione) e con determinazione n. 3860 del
31.12.2012 ha disposto che il pagamento delle fatture avvenisse in un'unica soluzione, ovvero il
28.01.2013 (oppure in quattro rate bimestrali con decorrenza dalla stessa data) dalla quale,
conseguentemente, decorre il termine quinquennale di prescrizione che, alla data di notifica dell'avviso di morosità (22.01.2018) evidentemente non era ancora decorso.
Sull'argomento la Suprema Corte a SSUU con l'ordinanza n. 29593 del 11.10.2022, ha ritenuto che,
in tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di
un costo "ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare,
5 non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a
norma dell'art. 2935 c.c. "in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si
sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo
che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente
recuperato; il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non
si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma
dell'art. 2935 c.c.; d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo
precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e,
quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero;
la sentenza impugnata si rivela quindi erronea,
in quanto ha fatto decorrere il termine di prescrizione dei costi oggetto di conguaglio prima che
questi fossero determinati dalle autorità amministrative".
4.) Con il terzo motivo d'appello si lamenta l'erronea pronuncia sul calcolo delle eccedenze e delle tariffe effettuate dal in violazione dei patti contrattuali e delle direttive Controparte_1
del CIP e delle Agenzie.
4.1) Il motivo è infondato.
Giova osservare che il rapporto di fornitura di acqua potabile deve essere ricondotto nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 16426/2004,
Cass. n. 382/2005 Cass. n. 1549/2018).
I rapporti tra l'ente erogante un servizio pubblico e l'utente possono inquadrarsi nella generale categoria dei c.d. contratti di utenza pubblica che si caratterizzano per essere il servizio, attinente a beni o utilità essenziali per gli utenti, come l'acqua potabile, il gas, l'energia elettrica, erogato da un soggetto che opera in regime di monopolio o di concorrenza, e per essere la relativa disciplina caratterizzata dall'intima commistione di elementi privatistici e pubblicistici, questi ultimi spesso dettati da atti di natura normativa o amministrativa, in considerazione delle esigenze strutturali,
organizzative e programmatiche del soggetto gestore del servizio.
Tanto premesso, in ordine all'erroneo calcolo delle tariffe di eccedenza, le doglianze dell'appellante
6 appaiono generiche ed infondate, posto che non hanno trovato dimostrazione, non trovando alcun riscontro nel contratto stipulato tra le parti, ove non vi è alcun riferimento ad unità abitative né
indicazione del numero delle medesime, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
5.) Con il quarto motivo si lamenta l'erronea fatturazione in acconto e a saldo, difetto di motivazione.
5.1) Il motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché - in caso di contestazione - grava sul somministrante l'onere di provare la correttezza dei consumi fatturati e la corretta funzionalità del contatore;
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (in tal senso ex multis Cass. 6562/2019; Cass.2327/2019; Cass.19154/2018; Cass.23699/2016).
Tale riparto dell'onere probatorio non muta in ragione del tipo di azione proposta (accertamento negativo del credito ovvero opposizione ad ordinanza di ingiunzione), in quanto in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. - l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. 19154/2018 e Cass. 16197/2012).
Nella specie, dall'esame della documentazione in atti risulta pacifica l'erogazione del servizio di somministrazione idrica e la funzionalità del contatore, ma viene contestata l'applicazione delle tariffe, effettuata sulla base dei consumi presunti e non effettivi.
Orbene, la circostanza che alcune fatture si basino su una stima presunta del consumo periodico di acqua non legittima di per sé l'utente ad omettere il pagamento delle fatture, tenuto conto del fatto che il gestore effettua comunque dei conguagli periodici sulla base della lettura effettiva dell'apparecchio di misura.
Nelle fatture oggetto di contestazione, i crediti in questione si presentano sufficientemente determinati con l'indicazione, nelle fatture emesse, delle singole voci componenti gli stessi ed in particolare dei consumi addebitati e delle tariffe applicate. Va, oltretutto, considerato che, alle fatture emesse sulla
7 base di stime dei consumi, hanno fatto seguito fatture di conguaglio basate su successive rilevazioni effettive dei consumi nelle quali si è proceduto a detrarre i consumi precedentemente fatturati in acconto.
6.) Con il quinto motivo di gravame si lamenta l'erronea valutazione dell'inesigibilità relativa agli importi richiesti a titolo di tariffe “reflue” e “depurazione”. Violazione del principio iura novit curia.
6.1) Il motivo è infondato.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che“ configurandosi la tariffa del servizio idrico
integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa,
è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al
servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un
impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso
pretenda la riscossione" (Cass. Civ., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass. Civ., 4 giugno 2013). Pertanto,
la prova del corretto funzionamento degli impianti di depurazione grava sull'Ente Comunale erogatore del servizio.
La Cassazione, ha, inoltre, chiarito, inoltre, che "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue
componenti, si configura come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ricavando
come precipitato di questa qualificazione che è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda
il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad
essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto
della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. n. 14042 del 2013; Cass.
n. 24312 del 2014).
Per quanto sopra, l'utente che lamenti una non corretta determinazione del canone acqua, può
limitarsi ad allegare il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione spiegandone le ragioni,
gravando sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto e regolare funzionamento dell'impianto.
Nel caso in esame, l'odierno appellante, con l'atto introduttivo, ha genericamente allegato che “… se
il servizio non viene erogato non può ritenersi legittimo esigere il pagamento della somma richiesta
8 al cittadino… che diversi giudizi proposti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario oggi adito si sono
conclusi con la condanna del convenuto alla restituzione, in favore degli Controparte_1
utenti, di quanto indebitamento pagato per la quota parte del servizio idrico integrato relativo alla
depurazione e reflue a fronte dell'inesistenza/inattività degli impianti di depurazione… deve essere
escluso il diritto alla riscossione delle somme richieste a tale titolo da parte del Controparte_1
data l'inesistenza di un impianto funzionante e, quindi, data la mancata fruizione del
[...]
servizio di depurazione” senza neppure precisare quale depuratore serve la zona ove insiste lo stabile condominiale a servizio del quale è stato stipulato il contratto di somministrazione.
A fronte delle sopra indicate allegazioni, il ha fornito specifiche ed Controparte_1
adeguate precisazioni producendo documentazione a supporto delle proprie argomentazioni ed ovvero due note del Settore Servizi Tecnici del prot. n. 5926 del 15 CP_1 Controparte_1
gennaio 2015 e prot. n. 010481 del 23 gennaio 2015 che confermano ed attestano il buon funzionamento dell'impianto e che il controllo sulla veridicità dei dati sia demandato per legge all' che effettua prelievi ed analisi delle acque di scarico già depurate. Tale soggetto CP_2
certifica la conformità ai valori limite di emissione previsti dalla legge per lo scarico.
Tali assunti, così come la documentazione prodotta, non sono stati specificamente contestati da dall'appellante che si è limitata a riportarsi alle proprie richieste, eccezioni e conclusioni senza nulla precisare, contrastare ovvero chiarire.
Anche in questa sede parte appellante si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni di cui all'atto introduttivo di primo grado.
In mancanza di alcuna contestazione che possa far diversamente ritenere, appare provato che l'impianto di depurazione esisteva ed era funzionante per gli anni relativi alla richiesta di pagamento di cui all'avviso di mora.
7) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 da €. 5.201,00 a
9 26.000,00, valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€.
1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente
10 pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Reggio Calabria n. 234/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessive €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 727/19 vertente
tra
con sede in Reggio Calabria alla via Caprai 10 (C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppina Alto, (CF: C.F._1
), rappresentato e difeso dalla stessa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito
[...]
in Reggio Calabria alla via del Gelsomino n.35 giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria in via Michele Barillaro (gà via S. Anna II tronco),
Palazzo Ce.Dir. presso l'Avvocatura Civica e dall'avv. Serena Cotroneo, rappresentato e difeso per procura in atti
-Appellato-
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 234/19, pubblicata il
12/2/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.01.2018 venivano notificati a mani dell'amministratore Avv. Giuseppina Alto avvisi di liquidazione per morosità n. 253969 relativi a canoni del servizio idrico integrato scaduti per la complessiva somma di euro 9.163,00; l'avviso di liquidazione notificato riporta un debito relativo alle seguenti fatture emesse dal n. 151978 acconto 2012 (diff. Tariffaria) Controparte_1
per euro 826,90; n. 213458/13 saldo 2012 per euro 1.393,80, n. 64108/13 acconto 2013 per euro
2.418,30; n. 194120/14 saldo 2013 per euro 498,10; n. 60899/14 acconto 2014 per euro 2.332,00; n.
157048/15 saldo 2014 per euro 442,90, n. 60475/15 acconto 2015 per euro 1.920,70.
Successivamente il con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_2
in giudizio il innanzi al Tribunale di Reggio Calabria per veder accolte Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del canone per il servizio idrico integrato dichiarando che pertanto parte attrice nulla deve a titolo di canone acqua per l'anno 2012 e, per effetto,
annullare le fatture nn. 151978 e 213458/13 per un totale di euro 2.220,70;
2) Accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra spiegate, illegittima e non dovuta l'integrazione tariffaria richiesta con la fattura n.1519780 di euro 826,90;
3) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del per le ragioni Controparte_1
specificate in atti (consumi stimati – tariffazione errata-difetto di motivazione- non potabilità acqua
–non tenutezza al pagamento del canone di depurazione e acque reflue) e, per effetto, dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso di morosità n. 253969 notificato in data 22.01.2018
4) In subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale,
condannare il al ricalcolo delle fatture emesse considerati i consumi Controparte_1
effettivi, con applicazione della corretta tariffa, con riduzione al 50% data la non potabilità dell'acqua erogata ed escluse le somme dovute a titolo di canone depurazione e reflue per i motivi esposti in narrativa;
5) Condannare il al pagamento delle spese e competenze di giudizio da Controparte_1
2 distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde”.
Si costituiva il contestando la maturazione del termine di prescrizione, Controparte_1
affermava, altresì, che le fatture di saldo erano ricalcolate sui consumi rilevati applicando gli scaglioni per un'unica unità abitativa, infine, sul servizio di depurazione affermava la tenutezza del pagamento atteso il corretto funzionamento degli impianti.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.
234/19, depositata in cancelleria in data 12/2/2019, rigettava le domande attoree con condanna della stessa parte al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva impugnazione il eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i Parte_1
motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 16/7/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 1/7/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo all'amministratore del riproposta in questa sede dal Parte_1 Controparte_1
.
[...]
1.1) L'eccezione è infondata in quanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, dal verbale di assemblea condominiale del 19/2/18, prodotto in atti, risulta il mandato conferito dal Parte_1
all'Avv. Alto, ai fini del presente giudizio.
2.) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla prescrizione delle somme richieste nell'avviso impugnato e relative alla
3 fattura n. 213458 anno 2012- Prescrizione dell'integrazione tariffaria richiesta fattura n. 151978
acconto 2012 euro 826,90; Il giudicante di prime cure avrebbe omesso ogni valutazione sulla fattura relativa al saldo 2012 n. 213458/13 per euro 1.393,80.
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Deve premettersi che, in materia di crediti relativi a canoni idrici, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ. che decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili per eseguirlo in quanto, prima di tale data, l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione.
La Suprema Corte, sull'argomento ha uniformemente ritenuto che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione (cfr. Cass., n. 6966/18, n. 18184/14).
Nel caso di specie, il credito di cui alla fattura n. 213458/13 di €. 1.393,80 riguarda il saldo del canone idrico relativo all'annualità 2012 in relazione al quale, il pagamento, non poteva avvenire prima di quantificare i consumi reali e, quindi, prima del mese di gennaio 2013.
Conseguentemente, alla data di notifica dell'avviso di mora (gennaio 2018) il termine quinquennale di prescrizione non era ancora ancora decorso.
3) Con il secondo motivo si lamenta l'erronea valutazione della prescrizione per integrazione tariffaria anno 2012, inesigibilità degli importi relativi all'integrazione tariffaria.
4 3.1) Il motivo è infondato.
Giova osservare che nonostante il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali sia espressamente sancito dall'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'art. 54, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'imposizione in corso di esercizio finanziario è
consentita da un'apposita previsione normativa.
L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dispone, infatti, che "gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
Tale disposizione allinea, perciò, il termine ultimo utile alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ne consegue che "ove le deliberazioni concernenti le
determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento" (ex plurimis TAR Campania,
Napoli, Sez. I, 18/4/2012 n. 1809).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che il Controparte_1
ha provveduto ad approvare gli aumenti tariffari per l'anno 2012 con delibera n. 19 in data 31.10.2012
(termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione) e con determinazione n. 3860 del
31.12.2012 ha disposto che il pagamento delle fatture avvenisse in un'unica soluzione, ovvero il
28.01.2013 (oppure in quattro rate bimestrali con decorrenza dalla stessa data) dalla quale,
conseguentemente, decorre il termine quinquennale di prescrizione che, alla data di notifica dell'avviso di morosità (22.01.2018) evidentemente non era ancora decorso.
Sull'argomento la Suprema Corte a SSUU con l'ordinanza n. 29593 del 11.10.2022, ha ritenuto che,
in tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di
un costo "ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare,
5 non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a
norma dell'art. 2935 c.c. "in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si
sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo
che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente
recuperato; il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non
si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma
dell'art. 2935 c.c.; d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo
precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e,
quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero;
la sentenza impugnata si rivela quindi erronea,
in quanto ha fatto decorrere il termine di prescrizione dei costi oggetto di conguaglio prima che
questi fossero determinati dalle autorità amministrative".
4.) Con il terzo motivo d'appello si lamenta l'erronea pronuncia sul calcolo delle eccedenze e delle tariffe effettuate dal in violazione dei patti contrattuali e delle direttive Controparte_1
del CIP e delle Agenzie.
4.1) Il motivo è infondato.
Giova osservare che il rapporto di fornitura di acqua potabile deve essere ricondotto nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 16426/2004,
Cass. n. 382/2005 Cass. n. 1549/2018).
I rapporti tra l'ente erogante un servizio pubblico e l'utente possono inquadrarsi nella generale categoria dei c.d. contratti di utenza pubblica che si caratterizzano per essere il servizio, attinente a beni o utilità essenziali per gli utenti, come l'acqua potabile, il gas, l'energia elettrica, erogato da un soggetto che opera in regime di monopolio o di concorrenza, e per essere la relativa disciplina caratterizzata dall'intima commistione di elementi privatistici e pubblicistici, questi ultimi spesso dettati da atti di natura normativa o amministrativa, in considerazione delle esigenze strutturali,
organizzative e programmatiche del soggetto gestore del servizio.
Tanto premesso, in ordine all'erroneo calcolo delle tariffe di eccedenza, le doglianze dell'appellante
6 appaiono generiche ed infondate, posto che non hanno trovato dimostrazione, non trovando alcun riscontro nel contratto stipulato tra le parti, ove non vi è alcun riferimento ad unità abitative né
indicazione del numero delle medesime, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
5.) Con il quarto motivo si lamenta l'erronea fatturazione in acconto e a saldo, difetto di motivazione.
5.1) Il motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché - in caso di contestazione - grava sul somministrante l'onere di provare la correttezza dei consumi fatturati e la corretta funzionalità del contatore;
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (in tal senso ex multis Cass. 6562/2019; Cass.2327/2019; Cass.19154/2018; Cass.23699/2016).
Tale riparto dell'onere probatorio non muta in ragione del tipo di azione proposta (accertamento negativo del credito ovvero opposizione ad ordinanza di ingiunzione), in quanto in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. - l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. 19154/2018 e Cass. 16197/2012).
Nella specie, dall'esame della documentazione in atti risulta pacifica l'erogazione del servizio di somministrazione idrica e la funzionalità del contatore, ma viene contestata l'applicazione delle tariffe, effettuata sulla base dei consumi presunti e non effettivi.
Orbene, la circostanza che alcune fatture si basino su una stima presunta del consumo periodico di acqua non legittima di per sé l'utente ad omettere il pagamento delle fatture, tenuto conto del fatto che il gestore effettua comunque dei conguagli periodici sulla base della lettura effettiva dell'apparecchio di misura.
Nelle fatture oggetto di contestazione, i crediti in questione si presentano sufficientemente determinati con l'indicazione, nelle fatture emesse, delle singole voci componenti gli stessi ed in particolare dei consumi addebitati e delle tariffe applicate. Va, oltretutto, considerato che, alle fatture emesse sulla
7 base di stime dei consumi, hanno fatto seguito fatture di conguaglio basate su successive rilevazioni effettive dei consumi nelle quali si è proceduto a detrarre i consumi precedentemente fatturati in acconto.
6.) Con il quinto motivo di gravame si lamenta l'erronea valutazione dell'inesigibilità relativa agli importi richiesti a titolo di tariffe “reflue” e “depurazione”. Violazione del principio iura novit curia.
6.1) Il motivo è infondato.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che“ configurandosi la tariffa del servizio idrico
integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa,
è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al
servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un
impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso
pretenda la riscossione" (Cass. Civ., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass. Civ., 4 giugno 2013). Pertanto,
la prova del corretto funzionamento degli impianti di depurazione grava sull'Ente Comunale erogatore del servizio.
La Cassazione, ha, inoltre, chiarito, inoltre, che "la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue
componenti, si configura come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ricavando
come precipitato di questa qualificazione che è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda
il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad
essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto
della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (Cass. n. 14042 del 2013; Cass.
n. 24312 del 2014).
Per quanto sopra, l'utente che lamenti una non corretta determinazione del canone acqua, può
limitarsi ad allegare il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione spiegandone le ragioni,
gravando sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto e regolare funzionamento dell'impianto.
Nel caso in esame, l'odierno appellante, con l'atto introduttivo, ha genericamente allegato che “… se
il servizio non viene erogato non può ritenersi legittimo esigere il pagamento della somma richiesta
8 al cittadino… che diversi giudizi proposti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario oggi adito si sono
conclusi con la condanna del convenuto alla restituzione, in favore degli Controparte_1
utenti, di quanto indebitamento pagato per la quota parte del servizio idrico integrato relativo alla
depurazione e reflue a fronte dell'inesistenza/inattività degli impianti di depurazione… deve essere
escluso il diritto alla riscossione delle somme richieste a tale titolo da parte del Controparte_1
data l'inesistenza di un impianto funzionante e, quindi, data la mancata fruizione del
[...]
servizio di depurazione” senza neppure precisare quale depuratore serve la zona ove insiste lo stabile condominiale a servizio del quale è stato stipulato il contratto di somministrazione.
A fronte delle sopra indicate allegazioni, il ha fornito specifiche ed Controparte_1
adeguate precisazioni producendo documentazione a supporto delle proprie argomentazioni ed ovvero due note del Settore Servizi Tecnici del prot. n. 5926 del 15 CP_1 Controparte_1
gennaio 2015 e prot. n. 010481 del 23 gennaio 2015 che confermano ed attestano il buon funzionamento dell'impianto e che il controllo sulla veridicità dei dati sia demandato per legge all' che effettua prelievi ed analisi delle acque di scarico già depurate. Tale soggetto CP_2
certifica la conformità ai valori limite di emissione previsti dalla legge per lo scarico.
Tali assunti, così come la documentazione prodotta, non sono stati specificamente contestati da dall'appellante che si è limitata a riportarsi alle proprie richieste, eccezioni e conclusioni senza nulla precisare, contrastare ovvero chiarire.
Anche in questa sede parte appellante si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni di cui all'atto introduttivo di primo grado.
In mancanza di alcuna contestazione che possa far diversamente ritenere, appare provato che l'impianto di depurazione esisteva ed era funzionante per gli anni relativi alla richiesta di pagamento di cui all'avviso di mora.
7) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 da €. 5.201,00 a
9 26.000,00, valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€.
1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente
10 pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Reggio Calabria n. 234/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessive €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
11