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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 8311 dell'anno 2024
TRA
con sede in Roma alla Via Grezar n. 14 – Partita IVA e Parte_1
Codice Fiscale in persona del suo procuratore in virtù dei poteri P.IVA_1 Parte_2
conferiti giusta atto per Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 Persona_1
del 25/07/2024, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Paolo Palma presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Agostino Depretis n. 102
APPELLANTE
E
– Codice Fiscale – rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabrizio Vella elettivamente domiciliato nel giudizio di primo grado presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
APPELLATO contumace
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 16313/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord – Aversa depositata in data
7/10/2024, che ha definito la causa iscritta al R.G. n. 10972/2021, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.
02820120005285166000, emessa per il mancato pagamento della Tassa smaltimento rifiuti dell'anno 2012. L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: improcedibilità e inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, di conseguenza, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi in data 19.3.2025, il giudice, a scioglimento di riserva tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe, per essere gli stessi stati regolarmente citati e per non essersi costituiti.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che con riferimento alla materia dell'interesse ad agire gli interventi, giurisprudenziali e non, sono stati molteplici e non sempre univoci.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 16313/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord – Aversa depositata in data 7/10/2024, che ha definito la causa iscritta al R.G. n. 10972/2021, non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
- spese irripetibili per il presente grado di giudizio..
Così deciso in Aversa il 5.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone