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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/09/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
n. 535/2022 R.G.
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 18.5.2022 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Patelmo del Foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio del procuratore;
RICORRENTE nei confronti di
, nata il [...] a [...], (C.F. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Modolo e Marinella Pasin del Foro di C.F._2
Belluno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv Pasin;
CONVENUTA con l'intervento del P.M.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 9.7.2025
Parte ricorrente: “In via principale: Si da atto che sulla domanda principale di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio è già intervenuta sentenza parziale di accoglimento in data 13 aprile 2023, passata in giudicato per mancata impugnazione e che nelle more del giudizio il figlio minorenne della coppia ha già raggiunto la maggiore età per cui ogni questione relativa al suo affidamento è caducata, essendo questi libero di stabilire la propria residenza ove ritenga opportuno, restano da dirimere esclusivamente le questioni economiche di assegno di mantenimento per entrambi i figli e per la resistente.
SULLE QUESTIONI ECONOMICHE: In ordine alle statuizioni economiche, si richiede che: - Si oneri la resistente di provvedere al mantenimento del figlio oggi maggiorenne, sino alla sua emancipazione economica, nella misura di Giustizia ed in ogni caso onerandola a corrispondere la metà delle spese straordinarie definite ed identificate applicando il noto protocollo in uso presso questo Tribunale. Si rigetti ogni domanda a favore della figlia maggiorenne, la stessa carendo dei presupposti di diritto perché si disquisisca in questa sede dei suoi diritti. Ci si oppone per contro a qualsivoglia statuizione assunta, a favore della prole maggiorenne, in violazione del coevo diritto di legittimità e con formule generiche che non tengano conto dell'obbligo, per la figlia maggiorenne, d'attivarsi seriamente nel reperire un'occupazione in virtù della quale provvedere al proprio sostentamento.
Si rigetti ogni domanda della IG.ra a proprio favore , richiamando quanto CP_1 ampiamente dedotto negli atti di causa, difettando i presupposti giuridici per l'allegazione della domanda di un assegno divorzile. - Peraltro la domanda di assegno divorzile su basa anche su fatti nuovi (anch'essi sforniti di prova) articolati in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale e pertanto non si accetta il contraddittorio sugli stessi. - In subordine, nell'ipotesi d'accoglimento della domanda di un assegno divorzile, se ne calcoli
l'ammontare secondo i contorni del diritto vivente statuendo un giudizio di pregiudizialità della domanda azionata dall'avversaria nel giudizio essendo evidente che, qualora la resistente dovesse ottenere un esito vittorioso nel processo che ha coltivato per essere rifusa degli importi destinati alla famiglia, (processo in fase di avanzata istruttoria ,essendo stato nominato un CTU su istanza della RA evidentemente verrebbe Pt_2 immediatamente ad implodere il presupposto dedotto per ottenere un assegno divorzile. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove tenorizzate nelle memorie istruttorie.
Salvezze illimitate oltre a spese generali, accessori fiscali e previdenziali di legge. Rinuncia congiunta ad avvalersi dei termini previsti dall'art.190 cpc ”.
Parte resistente: “dichiarare tenuto il sig. a corrispondere un assegno divorzile Pt_1 di € 400,00 mensili alla sig.ra e un'ulteriore somma di € 200,00, o quella ritenuta CP_1 Per di giustizia, alla medesima, a titolo di concorso al mantenimento della figlia convivente , fino al reperimento di stabile occupazione da parte della stessa, essendo decorso il termine di contribuzione volontaria a favore di quest'ultima, da parte del padre (agosto 2024) nonostante sia immutata la sua condizione di precarietà lavorativa. Si ribadisce che l'altra causa pendente inter partes (n. 737/2022 G.I.: dott.ssa , attualmente in fase di Per_2
CTU, riguarda la ex casa famigliare costruita in regime di comunione legale dei beni e non
c'entra con il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra . Vittoria CP_1 di spese competenze e onorari di lite”.
Conclusioni del P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato il 18.05.2022 , premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio con in Carpino (FG) il 23.9.2000, e che dall'unione Controparte_1 Per coniugale sono nati i figli , il 16.5.2002, maggiorenne e autosufficiente e , Per_3
l'8.5.2005, inizialmente collocato presso il padre, ha rappresentato che: a) con sentenza n.
326/2021 del 10.9.2021, il Tribunale di Belluno aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite dalle parti;
b) dalla data di separazione i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
c) di avere urgente necessità di ottenere lo scioglimento del matrimonio, di cui chiedeva quindi la pronuncia.
In data 13.7.2022, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando altresì domanda di assegno divorzile e contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne con lei convivente, la quale era rimasta di recente senza il lavoro a chiamata in cui risultava impiegata al tempo della separazione.
Con ordinanza del 25.11.2022, la Presidente del Tribunale ha stabilito in via provvisoria l'ultrattività delle condizioni vigenti a seguito della separazione, ma con applicazione del protocollo del Tribunale di Belluno per le spese straordinarie ed escluse le clausole relative al figlio maggiorenne.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative e all'udienza del 22.3.2023 il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale in punto status, nonché la concessione di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; controparte si è associata alla richiesta di termini, nulla opponendo quanto alla richiesta avversaria sulla sentenza in punto status.
Con sentenza depositata in data 11.5.2023, quindi, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie, all'esito delle quali il Giudice istruttore decideva di trattenere la causa in decisione.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 25.10.2023 e depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa poi è stata rimessa in istruttoria con precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.7.2025, a fronte del congedo obbligatorio e autorizzato del giudice relatore.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Confermata la sentenza con la quale questo collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta nelle more definitiva, considerata l'inammissibilità delle domande e allegazioni relative ai rapporti meramente patrimoniali fra i coniugi, già rilevata dal giudice istruttore, preso atto che il figlio minore della coppia è divenuto nelle more maggiorenne, restano irrisolte le uniche questioni relative ai rapporti patrimoniali, in relazione al mantenimento richiesto per i due figli maggiorenni e all'assegno divorzile domandato dalla resistente.
Le domande di mantenimento dei figli maggiorenni vanno entrambe rigettate.
Sul punto, va anzitutto richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale
“in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (da ultimo, ex plurimis, Cass. civ., n. 26875/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai nemmeno allegato i presupposti per la domanda di mantenimento del figlio, oggi ventenne. Nel processo non vi è alcun elemento, né in termini di allegazione né di prova né di indizio, circa il percorso di studi o lavorativo intrapreso dopo la scuola dell'obbligo.
La resistente per parte sua ha pacificamente ammesso che la figlia, che “ha studiato per fare l'estetista” (memoria di replica del 15.1.2024, p. 3), è attualmente disoccupata dopo aver già lavorato come estetista a chiamata;
si tratta di circostanze da cui deriva Per l'interruzione dell'obbligo di contribuzione per la figlia .
Del resto, le parti confermano entrambe che il contributo sinora corrisposto dal sig.
dopo la sentenza di separazione, è sempre stato versato su base volontaria. Pt_1
La giurisprudenza, tuttavia, è unanime nell'affermare che “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass. civ. VI-1 n. 6509 del 14 marzo 2017)” (Cass. civ. n. 19696/2019). Per È pacifico, per averlo ammesso la stessa parte richiedente, che – pur attualmente disoccupata -- è già inserita nel mondo del lavoro, avendo intrapreso un impiego compatibile con il proprio percorso di studi professionalizzante, con conseguente cessazione dell'obbligo al mantenimento da parte dei genitori.
Non merita accoglimento, infine, nemmeno la domanda di assegno divorzile da parte della resistente. Emerge dai documenti di causa, invero, che il sig. percepisce retribuzione mensile Pt_1
(di media intorno ai € 2.000,00 – 2.500,00) superiore a quella della resistente (intorno ai €
1.330,00 mensili), la quale deve anche sostenere le spese del finanziamento per l'acquisto dell'immobile dove attualmente vive.
Ma si tratta di elementi insufficienti per riconoscere alla resistente l'assegno divorzile.
Va, infatti, richiamato l'insegnamento da ultimo sostenuto dalle Sezioni Unite, con la ben nota sentenza n. 18287/2018 e ampiamente seguito dalle successive pronunce di legittimità
e di merito e a cui questo Collegio ritiene di aderire.
Nel duplice intento, da un lato, di evitare “il rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune
o dell'altro ex coniuge e a quello connesso alla deresponsabilizzazione conseguente
l'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico reddituali delle parti” e, dall'altro, di valorizzare la consapevolezza che la dissoluzione dello status coniugale non può annullare tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte fatte dai coniugi in costanza di matrimonio, la Corte ha affermato la preminenza della funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, ancorata comunque ad una dimensione eziologica rispetto alle scelte della famiglia in costanza di matrimonio, pur non negandone il valore assistenziale nei casi di bisogno.
In questa prospettiva, si è affermato che la decisione in merito all'an e al quantum dell'assegno divorzile presuppone anzitutto l'accertamento circa l'esistenza e l'entità di uno squilibrio patrimoniale dei coniugi, conseguente al divorzio. Laddove detto squilibrio dovesse sussistere, l'assegno andrà riconosciuto – (a) con valore assistenziale – al coniuge che non sia titolare di redditi propri e non possa procurarseli a causa di condizioni obiettive;
tuttavia,
(b) l'assegno spetta al coniuge debole – in una funzione perequativa-compensativa – anche laddove lo stesso dimostri che l'inadeguatezza dei mezzi sia eziologicamente riconducibile alle determinazioni dei coniugi in costanza di matrimonio e ai ruoli endofamiliari da questi svolti.
In questa logica, se, da un lato, si riconosce l'assegno divorzile anche al coniuge che non si trovi in una radicale mancanza di autosufficienza economica, dall'altro lato, si afferma che, per il diritto all'assegno, non è sufficiente la mera disparità obiettiva di condizioni economico- patrimoniali, ma è anche necessario che il dislivello reddituale sia causalmente conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Precisa la Corte, che la sperequazione patrimoniale fra i coniugi non è concetto statico, che si basa su un mero accertamento obiettivo, ma rappresenta una valutazione dinamica che tiene conto, in logica pronostica, anche delle concrete possibilità per il coniuge debole di recuperare professionalmente la disparità causata dalla vita famigliare, con determinante rilievo a tal fine dell'età della parte richiedente.
Si tratta di elementi che non ricorrono nel caso di specie.
La sig.ra non ha mai nemmeno allegato di trovarsi in una situazione di bisogno, CP_1 per impossibilità di procurarsi un impiego, avendo al contrario affermato di aver sempre lavorato – anche in costanza di matrimonio – con l'attuale impiego di operatore sanitario presso l'azienda ospedaliera.
La resistente, invero, supporta la domanda di assegno divorzile in ragione di una affermata logica perequativa e compensativa, avendo la stessa contribuito a mantenere la famiglia in costanza di matrimonio – mentre le entrate del ricorrente sono state destinate alla costruzione della casa familiare di sua esclusiva proprietà – oltre che versando delle entrate da donazioni familiari anche per la costruzione della casa rimasta in proprietà e disponibilità esclusiva del marito.
Le questioni relative all'immobile di proprietà del ricorrente e di eventuale arricchimento senza causa del medesimo non sono pertinenti con l'oggetto del presente giudizio, essendo relative a vicende patrimoniali delle parti, che sono peraltro già sub iudice in altro parallelo giudizio.
Peraltro, dalle allegazioni della resistente non emerge che il delta patrimoniale fra la sig.ra e il sig. sia derivato dal comune progetto familiare, al contrario è emerso CP_1 Pt_1 che le parti svolgono oggi lo stesso impiego che svolgevano anche in costanza di matrimonio.
A ciò si aggiunge che la resistente non ha nemmeno allegato di aver sacrificato occasioni o promozioni professionali per tenere fede all'impegno familiare e che il resistente avrebbe avuto lo stesso livello retributivo anche senza l'apporto della moglie, vista la progressione automatica in carriera nel settore pubblico in cui lo stesso è impiegato.
Mancano quindi i presupposti per riconoscere alla resistente il contributo economico richiesto.
Infine, vanno compensate le spese in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando,
CONFERMA la sentenza n. 326/2021 di questo Tribunale;
RIGETTA le domande di parte ricorrente;
RIGETTA le domande di parte resistente;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Umberto Giacomelli dott.ssa Gersa Gerbi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
n. 535/2022 R.G.
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 18.5.2022 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Patelmo del Foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio del procuratore;
RICORRENTE nei confronti di
, nata il [...] a [...], (C.F. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Modolo e Marinella Pasin del Foro di C.F._2
Belluno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv Pasin;
CONVENUTA con l'intervento del P.M.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 9.7.2025
Parte ricorrente: “In via principale: Si da atto che sulla domanda principale di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio è già intervenuta sentenza parziale di accoglimento in data 13 aprile 2023, passata in giudicato per mancata impugnazione e che nelle more del giudizio il figlio minorenne della coppia ha già raggiunto la maggiore età per cui ogni questione relativa al suo affidamento è caducata, essendo questi libero di stabilire la propria residenza ove ritenga opportuno, restano da dirimere esclusivamente le questioni economiche di assegno di mantenimento per entrambi i figli e per la resistente.
SULLE QUESTIONI ECONOMICHE: In ordine alle statuizioni economiche, si richiede che: - Si oneri la resistente di provvedere al mantenimento del figlio oggi maggiorenne, sino alla sua emancipazione economica, nella misura di Giustizia ed in ogni caso onerandola a corrispondere la metà delle spese straordinarie definite ed identificate applicando il noto protocollo in uso presso questo Tribunale. Si rigetti ogni domanda a favore della figlia maggiorenne, la stessa carendo dei presupposti di diritto perché si disquisisca in questa sede dei suoi diritti. Ci si oppone per contro a qualsivoglia statuizione assunta, a favore della prole maggiorenne, in violazione del coevo diritto di legittimità e con formule generiche che non tengano conto dell'obbligo, per la figlia maggiorenne, d'attivarsi seriamente nel reperire un'occupazione in virtù della quale provvedere al proprio sostentamento.
Si rigetti ogni domanda della IG.ra a proprio favore , richiamando quanto CP_1 ampiamente dedotto negli atti di causa, difettando i presupposti giuridici per l'allegazione della domanda di un assegno divorzile. - Peraltro la domanda di assegno divorzile su basa anche su fatti nuovi (anch'essi sforniti di prova) articolati in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale e pertanto non si accetta il contraddittorio sugli stessi. - In subordine, nell'ipotesi d'accoglimento della domanda di un assegno divorzile, se ne calcoli
l'ammontare secondo i contorni del diritto vivente statuendo un giudizio di pregiudizialità della domanda azionata dall'avversaria nel giudizio essendo evidente che, qualora la resistente dovesse ottenere un esito vittorioso nel processo che ha coltivato per essere rifusa degli importi destinati alla famiglia, (processo in fase di avanzata istruttoria ,essendo stato nominato un CTU su istanza della RA evidentemente verrebbe Pt_2 immediatamente ad implodere il presupposto dedotto per ottenere un assegno divorzile. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove tenorizzate nelle memorie istruttorie.
Salvezze illimitate oltre a spese generali, accessori fiscali e previdenziali di legge. Rinuncia congiunta ad avvalersi dei termini previsti dall'art.190 cpc ”.
Parte resistente: “dichiarare tenuto il sig. a corrispondere un assegno divorzile Pt_1 di € 400,00 mensili alla sig.ra e un'ulteriore somma di € 200,00, o quella ritenuta CP_1 Per di giustizia, alla medesima, a titolo di concorso al mantenimento della figlia convivente , fino al reperimento di stabile occupazione da parte della stessa, essendo decorso il termine di contribuzione volontaria a favore di quest'ultima, da parte del padre (agosto 2024) nonostante sia immutata la sua condizione di precarietà lavorativa. Si ribadisce che l'altra causa pendente inter partes (n. 737/2022 G.I.: dott.ssa , attualmente in fase di Per_2
CTU, riguarda la ex casa famigliare costruita in regime di comunione legale dei beni e non
c'entra con il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra . Vittoria CP_1 di spese competenze e onorari di lite”.
Conclusioni del P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato il 18.05.2022 , premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio con in Carpino (FG) il 23.9.2000, e che dall'unione Controparte_1 Per coniugale sono nati i figli , il 16.5.2002, maggiorenne e autosufficiente e , Per_3
l'8.5.2005, inizialmente collocato presso il padre, ha rappresentato che: a) con sentenza n.
326/2021 del 10.9.2021, il Tribunale di Belluno aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite dalle parti;
b) dalla data di separazione i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
c) di avere urgente necessità di ottenere lo scioglimento del matrimonio, di cui chiedeva quindi la pronuncia.
In data 13.7.2022, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando altresì domanda di assegno divorzile e contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne con lei convivente, la quale era rimasta di recente senza il lavoro a chiamata in cui risultava impiegata al tempo della separazione.
Con ordinanza del 25.11.2022, la Presidente del Tribunale ha stabilito in via provvisoria l'ultrattività delle condizioni vigenti a seguito della separazione, ma con applicazione del protocollo del Tribunale di Belluno per le spese straordinarie ed escluse le clausole relative al figlio maggiorenne.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative e all'udienza del 22.3.2023 il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale in punto status, nonché la concessione di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; controparte si è associata alla richiesta di termini, nulla opponendo quanto alla richiesta avversaria sulla sentenza in punto status.
Con sentenza depositata in data 11.5.2023, quindi, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie, all'esito delle quali il Giudice istruttore decideva di trattenere la causa in decisione.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 25.10.2023 e depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa poi è stata rimessa in istruttoria con precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.7.2025, a fronte del congedo obbligatorio e autorizzato del giudice relatore.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Confermata la sentenza con la quale questo collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta nelle more definitiva, considerata l'inammissibilità delle domande e allegazioni relative ai rapporti meramente patrimoniali fra i coniugi, già rilevata dal giudice istruttore, preso atto che il figlio minore della coppia è divenuto nelle more maggiorenne, restano irrisolte le uniche questioni relative ai rapporti patrimoniali, in relazione al mantenimento richiesto per i due figli maggiorenni e all'assegno divorzile domandato dalla resistente.
Le domande di mantenimento dei figli maggiorenni vanno entrambe rigettate.
Sul punto, va anzitutto richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale
“in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (da ultimo, ex plurimis, Cass. civ., n. 26875/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai nemmeno allegato i presupposti per la domanda di mantenimento del figlio, oggi ventenne. Nel processo non vi è alcun elemento, né in termini di allegazione né di prova né di indizio, circa il percorso di studi o lavorativo intrapreso dopo la scuola dell'obbligo.
La resistente per parte sua ha pacificamente ammesso che la figlia, che “ha studiato per fare l'estetista” (memoria di replica del 15.1.2024, p. 3), è attualmente disoccupata dopo aver già lavorato come estetista a chiamata;
si tratta di circostanze da cui deriva Per l'interruzione dell'obbligo di contribuzione per la figlia .
Del resto, le parti confermano entrambe che il contributo sinora corrisposto dal sig.
dopo la sentenza di separazione, è sempre stato versato su base volontaria. Pt_1
La giurisprudenza, tuttavia, è unanime nell'affermare che “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass. civ. VI-1 n. 6509 del 14 marzo 2017)” (Cass. civ. n. 19696/2019). Per È pacifico, per averlo ammesso la stessa parte richiedente, che – pur attualmente disoccupata -- è già inserita nel mondo del lavoro, avendo intrapreso un impiego compatibile con il proprio percorso di studi professionalizzante, con conseguente cessazione dell'obbligo al mantenimento da parte dei genitori.
Non merita accoglimento, infine, nemmeno la domanda di assegno divorzile da parte della resistente. Emerge dai documenti di causa, invero, che il sig. percepisce retribuzione mensile Pt_1
(di media intorno ai € 2.000,00 – 2.500,00) superiore a quella della resistente (intorno ai €
1.330,00 mensili), la quale deve anche sostenere le spese del finanziamento per l'acquisto dell'immobile dove attualmente vive.
Ma si tratta di elementi insufficienti per riconoscere alla resistente l'assegno divorzile.
Va, infatti, richiamato l'insegnamento da ultimo sostenuto dalle Sezioni Unite, con la ben nota sentenza n. 18287/2018 e ampiamente seguito dalle successive pronunce di legittimità
e di merito e a cui questo Collegio ritiene di aderire.
Nel duplice intento, da un lato, di evitare “il rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune
o dell'altro ex coniuge e a quello connesso alla deresponsabilizzazione conseguente
l'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico reddituali delle parti” e, dall'altro, di valorizzare la consapevolezza che la dissoluzione dello status coniugale non può annullare tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte fatte dai coniugi in costanza di matrimonio, la Corte ha affermato la preminenza della funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, ancorata comunque ad una dimensione eziologica rispetto alle scelte della famiglia in costanza di matrimonio, pur non negandone il valore assistenziale nei casi di bisogno.
In questa prospettiva, si è affermato che la decisione in merito all'an e al quantum dell'assegno divorzile presuppone anzitutto l'accertamento circa l'esistenza e l'entità di uno squilibrio patrimoniale dei coniugi, conseguente al divorzio. Laddove detto squilibrio dovesse sussistere, l'assegno andrà riconosciuto – (a) con valore assistenziale – al coniuge che non sia titolare di redditi propri e non possa procurarseli a causa di condizioni obiettive;
tuttavia,
(b) l'assegno spetta al coniuge debole – in una funzione perequativa-compensativa – anche laddove lo stesso dimostri che l'inadeguatezza dei mezzi sia eziologicamente riconducibile alle determinazioni dei coniugi in costanza di matrimonio e ai ruoli endofamiliari da questi svolti.
In questa logica, se, da un lato, si riconosce l'assegno divorzile anche al coniuge che non si trovi in una radicale mancanza di autosufficienza economica, dall'altro lato, si afferma che, per il diritto all'assegno, non è sufficiente la mera disparità obiettiva di condizioni economico- patrimoniali, ma è anche necessario che il dislivello reddituale sia causalmente conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Precisa la Corte, che la sperequazione patrimoniale fra i coniugi non è concetto statico, che si basa su un mero accertamento obiettivo, ma rappresenta una valutazione dinamica che tiene conto, in logica pronostica, anche delle concrete possibilità per il coniuge debole di recuperare professionalmente la disparità causata dalla vita famigliare, con determinante rilievo a tal fine dell'età della parte richiedente.
Si tratta di elementi che non ricorrono nel caso di specie.
La sig.ra non ha mai nemmeno allegato di trovarsi in una situazione di bisogno, CP_1 per impossibilità di procurarsi un impiego, avendo al contrario affermato di aver sempre lavorato – anche in costanza di matrimonio – con l'attuale impiego di operatore sanitario presso l'azienda ospedaliera.
La resistente, invero, supporta la domanda di assegno divorzile in ragione di una affermata logica perequativa e compensativa, avendo la stessa contribuito a mantenere la famiglia in costanza di matrimonio – mentre le entrate del ricorrente sono state destinate alla costruzione della casa familiare di sua esclusiva proprietà – oltre che versando delle entrate da donazioni familiari anche per la costruzione della casa rimasta in proprietà e disponibilità esclusiva del marito.
Le questioni relative all'immobile di proprietà del ricorrente e di eventuale arricchimento senza causa del medesimo non sono pertinenti con l'oggetto del presente giudizio, essendo relative a vicende patrimoniali delle parti, che sono peraltro già sub iudice in altro parallelo giudizio.
Peraltro, dalle allegazioni della resistente non emerge che il delta patrimoniale fra la sig.ra e il sig. sia derivato dal comune progetto familiare, al contrario è emerso CP_1 Pt_1 che le parti svolgono oggi lo stesso impiego che svolgevano anche in costanza di matrimonio.
A ciò si aggiunge che la resistente non ha nemmeno allegato di aver sacrificato occasioni o promozioni professionali per tenere fede all'impegno familiare e che il resistente avrebbe avuto lo stesso livello retributivo anche senza l'apporto della moglie, vista la progressione automatica in carriera nel settore pubblico in cui lo stesso è impiegato.
Mancano quindi i presupposti per riconoscere alla resistente il contributo economico richiesto.
Infine, vanno compensate le spese in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando,
CONFERMA la sentenza n. 326/2021 di questo Tribunale;
RIGETTA le domande di parte ricorrente;
RIGETTA le domande di parte resistente;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Umberto Giacomelli dott.ssa Gersa Gerbi