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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/10/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1560/2025
VERBALE DI UDIENZA del 7 ottobre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Stefano Pellegrino, anche per delega dell'Avv. Pasquale Pellegrino.
Per l' parte ricorrente, l'Avv. per delega dell'Avv.Ettore CP_1
RI .
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE RI
CO, nella causa iscritta al N. 1560 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino,
C.F. e dall'Avv. Stefano Pellegrino, C.F. CodiceFiscale_2 [...]
, , giusta procura in atti;
C.F._3
ricorrente;
E
Controparte_2
( codice fiscale , con sede centrale
[...] CP_1 P.IVA_1
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Ettore RI ( ), in virtù di procura generale alle C.F._4
liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio Persona_1
37875 – raccolta 7313), in atti.
.
resistente
2 All'udienza del 7 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria AS
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, l'odierno ricorrente, conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro, per impugnare il provvedimento, con cui l' CP_1
in data 31.07.2024, lo informava che aveva ricevuto, nel periodo dal
01.01.2024 al 31.08.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04015022 per un importo complessivo di euro 1.000,64 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante;
lo si informava che tale importo sarebbe stato recuperato sulla pensione cat. AS n. 04015022 attraverso una trattenuta di
50,00 euro mensili, a partire dalla prima rata utile”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava, tramite il sottoscritto procuratore, in data 13.12.2024, ricorso al Comitato
Provinciale, rimasto senza esito. A sostegno della propria pretesa, deduceva che, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita
3 non gli sia addebitabile. In ogni caso, le somme dovute all' in CP_2
dipendenza del ricalcolo delle somme connesse al trattamento previdenziale attribuito al percipiente, andavano limitate solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le somme dovute all' in dipendenza del CP_2
ricalcolo delle somme connesse al trattamento previdenziale attribuito al percipiente avrebbero dovuto essere limitate dovrebbero essere limitate, in caso fino al provvedimento che avesse accertato l'indebito. Quindi, in specie, alla luce delle espresse motivazioni e dato atto che il Mod. RC5, portante la data del 31.07.2024 e ricevuto dopo di tale data, si riferisce al periodo che va dal 01.01.2024 al
31.08.2024, va affermato che la prestazione erogata al ricorrente, non fosse ripetibile fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, ragion per cui la somma richiesta pari a € 1.000,64, percepita sulla pensione Cat. AS n°04015022 non può essere considerata ripetibile.
Pertanto, concludeva chiedendo:” Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Parte_1
residente in [...], non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 31.07.2024 e percepite sulla pensione CP_1
Cat. AS n° 04015022, con la conseguente dichiarazione della nullità della stessa;
2) condannare, per l'effetto, l' alla restituzione delle somme CP_1
trattenute con le cedole di settembre e ottobre 2024 per l'importo di € 123,61
e a quelle trattenute a decorrere dalla cedola di novembre 2024; 3)con la condanna dell' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1
giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde”.
4 Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a CP_1
sostegno della propria pretesa deduceva che, l'indebito per cui è causaera stato accertato con riliquidazione d'ufficio del 31.07.2024, quindi entro il termine previsto dalla norma appena esposta, in occasione di verifica reddituale disposta annualmente dall' CP_2
per adeguare gli importi delle pensioni ai redditi posseduti;
che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della prestazione dal
01.01.2024 al 31.08.2024, sulla base dei seguenti redditi: • reddito 2023 del titolare pari a zero;
• reddito 2023 del coniuge da lavoro dipendente pari ad € 9.015,00, accertato tramite verifica presso la banca dati dell'amministrazione finanziaria, in specie, si rappresenta che, in sede di domanda di ricostituzione per la maggiorazione scoiale, il ricorrente aveva indicato per il coniuge un reddito pari ad
€ 5.000,00. Quindi concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione dell'assegno sociale del ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' , CP_2
occorre individuare la disciplina applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore
5 secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art.2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033
c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”. Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost.
n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91
6 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
7 reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema
Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale e
8 verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 31.07.2024, se ne deduce che solo da tale momento l' potrà legittimamente richiedere la ripetizione delle somme CP_2
indebitamente erogate.
Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di rettifica e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di assegno sociale corrisposti nel periodo
01.01.2024 al 31.08.2024, in quanto erogati prima della rettifica .
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma , richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' resistente. CP_3
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex d.m. CP_1
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla la comunicazione del
31.07.2024 su pensione categoria AS. n° , e, P.IVA_2
9 conseguentemente, condanna l' alla restituzione delle somme, CP_1
ove trattenute;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 886,00 spese generali, CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari.
Palmi 7 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE RI CO
10
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1560/2025
VERBALE DI UDIENZA del 7 ottobre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Stefano Pellegrino, anche per delega dell'Avv. Pasquale Pellegrino.
Per l' parte ricorrente, l'Avv. per delega dell'Avv.Ettore CP_1
RI .
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE RI
CO, nella causa iscritta al N. 1560 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino,
C.F. e dall'Avv. Stefano Pellegrino, C.F. CodiceFiscale_2 [...]
, , giusta procura in atti;
C.F._3
ricorrente;
E
Controparte_2
( codice fiscale , con sede centrale
[...] CP_1 P.IVA_1
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Ettore RI ( ), in virtù di procura generale alle C.F._4
liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio Persona_1
37875 – raccolta 7313), in atti.
.
resistente
2 All'udienza del 7 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria AS
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, l'odierno ricorrente, conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro, per impugnare il provvedimento, con cui l' CP_1
in data 31.07.2024, lo informava che aveva ricevuto, nel periodo dal
01.01.2024 al 31.08.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04015022 per un importo complessivo di euro 1.000,64 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante;
lo si informava che tale importo sarebbe stato recuperato sulla pensione cat. AS n. 04015022 attraverso una trattenuta di
50,00 euro mensili, a partire dalla prima rata utile”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava, tramite il sottoscritto procuratore, in data 13.12.2024, ricorso al Comitato
Provinciale, rimasto senza esito. A sostegno della propria pretesa, deduceva che, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita
3 non gli sia addebitabile. In ogni caso, le somme dovute all' in CP_2
dipendenza del ricalcolo delle somme connesse al trattamento previdenziale attribuito al percipiente, andavano limitate solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le somme dovute all' in dipendenza del CP_2
ricalcolo delle somme connesse al trattamento previdenziale attribuito al percipiente avrebbero dovuto essere limitate dovrebbero essere limitate, in caso fino al provvedimento che avesse accertato l'indebito. Quindi, in specie, alla luce delle espresse motivazioni e dato atto che il Mod. RC5, portante la data del 31.07.2024 e ricevuto dopo di tale data, si riferisce al periodo che va dal 01.01.2024 al
31.08.2024, va affermato che la prestazione erogata al ricorrente, non fosse ripetibile fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, ragion per cui la somma richiesta pari a € 1.000,64, percepita sulla pensione Cat. AS n°04015022 non può essere considerata ripetibile.
Pertanto, concludeva chiedendo:” Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Parte_1
residente in [...], non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 31.07.2024 e percepite sulla pensione CP_1
Cat. AS n° 04015022, con la conseguente dichiarazione della nullità della stessa;
2) condannare, per l'effetto, l' alla restituzione delle somme CP_1
trattenute con le cedole di settembre e ottobre 2024 per l'importo di € 123,61
e a quelle trattenute a decorrere dalla cedola di novembre 2024; 3)con la condanna dell' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1
giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde”.
4 Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a CP_1
sostegno della propria pretesa deduceva che, l'indebito per cui è causaera stato accertato con riliquidazione d'ufficio del 31.07.2024, quindi entro il termine previsto dalla norma appena esposta, in occasione di verifica reddituale disposta annualmente dall' CP_2
per adeguare gli importi delle pensioni ai redditi posseduti;
che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della prestazione dal
01.01.2024 al 31.08.2024, sulla base dei seguenti redditi: • reddito 2023 del titolare pari a zero;
• reddito 2023 del coniuge da lavoro dipendente pari ad € 9.015,00, accertato tramite verifica presso la banca dati dell'amministrazione finanziaria, in specie, si rappresenta che, in sede di domanda di ricostituzione per la maggiorazione scoiale, il ricorrente aveva indicato per il coniuge un reddito pari ad
€ 5.000,00. Quindi concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione dell'assegno sociale del ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' , CP_2
occorre individuare la disciplina applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore
5 secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art.2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033
c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”. Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost.
n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91
6 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
7 reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema
Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale e
8 verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 31.07.2024, se ne deduce che solo da tale momento l' potrà legittimamente richiedere la ripetizione delle somme CP_2
indebitamente erogate.
Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di rettifica e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di assegno sociale corrisposti nel periodo
01.01.2024 al 31.08.2024, in quanto erogati prima della rettifica .
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma , richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' resistente. CP_3
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex d.m. CP_1
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla la comunicazione del
31.07.2024 su pensione categoria AS. n° , e, P.IVA_2
9 conseguentemente, condanna l' alla restituzione delle somme, CP_1
ove trattenute;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 886,00 spese generali, CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari.
Palmi 7 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE RI CO
10