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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6191 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9004 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] a Milano con l'Avv. Margherita Papetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 7 residente in [...] a Milano con l'Avv. Alessandra Provenzano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Villa San Pietro (CA) il 29.05.2021
(anno 2021 - atto n.
1 - reg. Atti di Matrimonio - parte II - serie A) si sono separati consensualmente con sentenza n. 1007 del 26.01.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: (CF. ), nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con verbale in data 1.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29.05.2021 a
Villa San Pietro (CA) (anno 2021 - atto n.
1 - reg. Atti di Matrimonio - parte II - serie A) tra la Signora
ed il Signor alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. La figlia resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con Per_1 collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica.
pagina 2 di 7 2. Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana Pt_2 alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica successiva ad ore 20.00, con accompagnamento presso la casa materna. Durante la settimana che segue il week end di competenza materna, il padre potrà vedere la figlia il lunedì dalle 15.45 fino al mattino successivo ad ore 9.00 mentre, durante la settimana che segue il week end di competenza paterna, il padre potrà vedere la figlia dal martedì dalle ore 15.45 fino al giovedì successivo alle ore 9.00. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dalla minore dall'inizio delle vacanze fino al 31 dicembre e dal 31 dicembre fino al giorno precedente alla ripresa scolastica, alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori, seguendo l'alternanza già in atto. I genitori stabiliscono fin d'ora che il giorno di Natale (25 dicembre), trascorreranno in ogni caso alcune ore insieme con la figlia. Durante le vacanze pasquali trascorrerà Per_1 alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. I ponti saranno accorpati al week end di rispettiva competenza e le altre festività infrannuali sottostaranno al principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane continuative nel mese di agosto ed un'altra settimana (con contigua alle precedenti) e la madre quattro settimane, di cui non più di due consecutive;
il tutto previo accordo da prendersi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. La madre non si oppone a che possa trascorre la quarta settimana di vacanza di pertinenza paterna con i Per_1 nonni paterni.
Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
3. Con decorrenza dal mese di agosto 2025 il padre corrisponderà alla madre,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, € 300,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, dandosi atto che la mensilità relativa a luglio 2025 è già stata corrisposta.
4. L'assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre e pertanto il
Signor dichiara di rinunciarvi e di collaborare con la Signora per ogni Pt_2 Pt_1 eventuale necessaria incombenza burocratica. Le detrazioni per la figlia saranno ripartite al
50%.
pagina 3 di 7 5. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore come da linee guida del Tribunale e della Corte di
Appello di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Le parti concordano che l'anello con smeraldo ricevuto in dono dalla
Signora da parte della suocera in occasione delle nozze con il Signor viene Pt_1 Pt_2 dalla medesima attribuito fin d'ora in dono ad e custodito dal padre, che lo consegnerà Per_1 alla figlia al compimento del 18° anno di età.
7. Il Signor rinuncia al rimborso bonus nido percepito dalla Signora Pt_2
Pt_1
8. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare rinunciando, reciprocamente, al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
pagina 5 di 7 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29.05.2021 a Villa San Pietro (CA) (anno 2021 - atto n.
1 - reg. Atti di Matrimonio - parte II - serie A) tra la Signora ed il Signor Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa San Pietro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano, il 17.07.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] a Milano con l'Avv. Margherita Papetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 7 residente in [...] a Milano con l'Avv. Alessandra Provenzano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Villa San Pietro (CA) il 29.05.2021
(anno 2021 - atto n.
1 - reg. Atti di Matrimonio - parte II - serie A) si sono separati consensualmente con sentenza n. 1007 del 26.01.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: (CF. ), nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con verbale in data 1.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29.05.2021 a
Villa San Pietro (CA) (anno 2021 - atto n.
1 - reg. Atti di Matrimonio - parte II - serie A) tra la Signora
ed il Signor alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. La figlia resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con Per_1 collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica.
pagina 2 di 7 2. Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana Pt_2 alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica successiva ad ore 20.00, con accompagnamento presso la casa materna. Durante la settimana che segue il week end di competenza materna, il padre potrà vedere la figlia il lunedì dalle 15.45 fino al mattino successivo ad ore 9.00 mentre, durante la settimana che segue il week end di competenza paterna, il padre potrà vedere la figlia dal martedì dalle ore 15.45 fino al giovedì successivo alle ore 9.00. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dalla minore dall'inizio delle vacanze fino al 31 dicembre e dal 31 dicembre fino al giorno precedente alla ripresa scolastica, alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori, seguendo l'alternanza già in atto. I genitori stabiliscono fin d'ora che il giorno di Natale (25 dicembre), trascorreranno in ogni caso alcune ore insieme con la figlia. Durante le vacanze pasquali trascorrerà Per_1 alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. I ponti saranno accorpati al week end di rispettiva competenza e le altre festività infrannuali sottostaranno al principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia due settimane continuative nel mese di agosto ed un'altra settimana (con contigua alle precedenti) e la madre quattro settimane, di cui non più di due consecutive;
il tutto previo accordo da prendersi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. La madre non si oppone a che possa trascorre la quarta settimana di vacanza di pertinenza paterna con i Per_1 nonni paterni.
Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
3. Con decorrenza dal mese di agosto 2025 il padre corrisponderà alla madre,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, € 300,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, dandosi atto che la mensilità relativa a luglio 2025 è già stata corrisposta.
4. L'assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre e pertanto il
Signor dichiara di rinunciarvi e di collaborare con la Signora per ogni Pt_2 Pt_1 eventuale necessaria incombenza burocratica. Le detrazioni per la figlia saranno ripartite al
50%.
pagina 3 di 7 5. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore come da linee guida del Tribunale e della Corte di
Appello di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Le parti concordano che l'anello con smeraldo ricevuto in dono dalla
Signora da parte della suocera in occasione delle nozze con il Signor viene Pt_1 Pt_2 dalla medesima attribuito fin d'ora in dono ad e custodito dal padre, che lo consegnerà Per_1 alla figlia al compimento del 18° anno di età.
7. Il Signor rinuncia al rimborso bonus nido percepito dalla Signora Pt_2
Pt_1
8. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare rinunciando, reciprocamente, al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
pagina 5 di 7 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29.05.2021 a Villa San Pietro (CA) (anno 2021 - atto n.
1 - reg. Atti di Matrimonio - parte II - serie A) tra la Signora ed il Signor Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa San Pietro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano, il 17.07.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 7 di 7