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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4682/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nata il [...] in [...], C.F. , difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Giovanni Auditore e Alessio Briguglio ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 14.2.2025 notificato il 28.3.2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “preliminarmente sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato… e/o fissare udienza di comparizione delle parti per … sospendere il decreto impugnato;
nel merito riconoscere il diritto della sig.ra all'ottenimento del permesso Parte_1 di soggiorno per motivi famigliari e quindi dichiarare illegittimo e revocarsi, annullarsi ovvero riformarsi il decreto Cat. A-12/Immig./2^Sez./2025/24BS021297, del 14 gennaio 2025, notificato il 28 marzo 2025”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
L'oggetto del processo il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia per matrimonio con cittadino italiano. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame.
I fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla ricorrente non sono contestati dall'amministrazione resistente che in precedenza aveva rilasciato permesso di soggiorno per il medesimo motivo familiare allegato con l'istanza di rinnovo.
Il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è stato motivato dalla mancata produzione del passaporto interpretata come carenza di interesse per l'accoglimento dell'istanza. Tale motivazione è stata reiterata dall'amministrazione resistente nel corso del presente giudizio.
La presentazione di memorie nel corso del procedimento amministrativo esclude la carenza di interesse verso l'accoglimento dell'istanza.
La mancata presentazione del passaporto è stata determinata da un rifiuto delle autorità straniere
(documento 5). In ogni caso, lo scopo della produzione del passaporto nel procedimento amministrativo, l'identificazione dell'istante, può essere agevolmente essere raggiunta con il documento 6 prodotto in questa sede.
Il ricorso merita accoglimento.
La definizione del giudizio rende superfluo l'esame della domanda cautelare.
La compensazione delle spese processuali deriva dal fatto i documenti n. 5 e 6 che sono stati prodotti soltanto nel presente processo.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di al rinnovo del permesso di soggiorno indicato in Parte_1 motivazione.
2. Compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 10.7.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nata il [...] in [...], C.F. , difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Giovanni Auditore e Alessio Briguglio ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 14.2.2025 notificato il 28.3.2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo 286/1998 sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: “preliminarmente sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato… e/o fissare udienza di comparizione delle parti per … sospendere il decreto impugnato;
nel merito riconoscere il diritto della sig.ra all'ottenimento del permesso Parte_1 di soggiorno per motivi famigliari e quindi dichiarare illegittimo e revocarsi, annullarsi ovvero riformarsi il decreto Cat. A-12/Immig./2^Sez./2025/24BS021297, del 14 gennaio 2025, notificato il 28 marzo 2025”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
L'oggetto del processo il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia per matrimonio con cittadino italiano. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame.
I fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla ricorrente non sono contestati dall'amministrazione resistente che in precedenza aveva rilasciato permesso di soggiorno per il medesimo motivo familiare allegato con l'istanza di rinnovo.
Il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è stato motivato dalla mancata produzione del passaporto interpretata come carenza di interesse per l'accoglimento dell'istanza. Tale motivazione è stata reiterata dall'amministrazione resistente nel corso del presente giudizio.
La presentazione di memorie nel corso del procedimento amministrativo esclude la carenza di interesse verso l'accoglimento dell'istanza.
La mancata presentazione del passaporto è stata determinata da un rifiuto delle autorità straniere
(documento 5). In ogni caso, lo scopo della produzione del passaporto nel procedimento amministrativo, l'identificazione dell'istante, può essere agevolmente essere raggiunta con il documento 6 prodotto in questa sede.
Il ricorso merita accoglimento.
La definizione del giudizio rende superfluo l'esame della domanda cautelare.
La compensazione delle spese processuali deriva dal fatto i documenti n. 5 e 6 che sono stati prodotti soltanto nel presente processo.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di al rinnovo del permesso di soggiorno indicato in Parte_1 motivazione.
2. Compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 10.7.2025
Il giudice
Christian Colombo