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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 5723/22, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Marina Giugliano e dall'Avv. Raffaele
Acampora, e come in atti elettivamente domiciliato
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., c.f. , rappresentato e difeso da funzionarie P.IVA_1 delegate ed elettivamente domiciliato come in atti
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.ro 4167/3950 del 27/09/2022, emessa nei suoi confronti, con la quale veniva contestato di aver impiegato due lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 97 della
Costituzione e degli articoli 3,5 e 7 della l. 241/90, stante il vizio del procedimento amministrativo e la nullità dell'ordinanza; ancora l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva al Controparte_1
Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta ammissibile la prova testimoniale articolata dal ricorrente, escussi i testi, la causa veniva rinviata per discussione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va osservato che all'odierno opponente è stata contestato l'impiego di due lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, gli ispettori verbalizzanti hanno accertato, in sede di accesso presso il fondo nel possesso di , sito in Scafati (Sa), alla contrada Zi Parte_1
Paolo, la presenza di due lavoratori -nella specie MY OK e ID KA - , intenti alla raccolta di fagiolini, senza preventiva comunicazione di assunzione e sprovvisti di copertura contrattuale ed assicurativa.
I lavoratori supra indicati hanno poi dichiarato di lavorare alle dipendenze di
, indicando specificamente le mansioni svolte e la data di Parte_1 inizio dell'attività lavorativa e, ID KA, anche la retribuzione oraria.
I testi di parte opponente hanno reso dichiarazioni generiche e nessun elemento concreto e fattuale è stato da costoro riferito che possa suffragare che i MY
OK e ID KA non lavorassero.
Giova a questo punto evidenziare che, sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel relativo verbale, non siano coperte dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, le stesse ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento (cfr. Cass. sentenza n. 20820 del
20.08.2018) e, dunque, essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio.
pag. 2/3 Di conseguenza, a fronte delle dichiarazioni precise e specifiche fornite agli ispettori, attesa peraltro la genericità dei capi di prova articolati dal ricorrente sui quali hanno sempre genericamente riferito i testi, il giudicante, ritiene di privilegiare il contenuto delle spontanee dichiarazioni rese in sede di accesso proprio in quanto rese nell'immediatezza dei fatti e dunque maggiormente attendibili.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma dell'ordinanza impugnata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fato e di diritto trattate e della riduzione del venti per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 1.400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Nocera Inferiore, 08.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 5723/22, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Marina Giugliano e dall'Avv. Raffaele
Acampora, e come in atti elettivamente domiciliato
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., c.f. , rappresentato e difeso da funzionarie P.IVA_1 delegate ed elettivamente domiciliato come in atti
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.ro 4167/3950 del 27/09/2022, emessa nei suoi confronti, con la quale veniva contestato di aver impiegato due lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 97 della
Costituzione e degli articoli 3,5 e 7 della l. 241/90, stante il vizio del procedimento amministrativo e la nullità dell'ordinanza; ancora l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva al Controparte_1
Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta ammissibile la prova testimoniale articolata dal ricorrente, escussi i testi, la causa veniva rinviata per discussione.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va osservato che all'odierno opponente è stata contestato l'impiego di due lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, gli ispettori verbalizzanti hanno accertato, in sede di accesso presso il fondo nel possesso di , sito in Scafati (Sa), alla contrada Zi Parte_1
Paolo, la presenza di due lavoratori -nella specie MY OK e ID KA - , intenti alla raccolta di fagiolini, senza preventiva comunicazione di assunzione e sprovvisti di copertura contrattuale ed assicurativa.
I lavoratori supra indicati hanno poi dichiarato di lavorare alle dipendenze di
, indicando specificamente le mansioni svolte e la data di Parte_1 inizio dell'attività lavorativa e, ID KA, anche la retribuzione oraria.
I testi di parte opponente hanno reso dichiarazioni generiche e nessun elemento concreto e fattuale è stato da costoro riferito che possa suffragare che i MY
OK e ID KA non lavorassero.
Giova a questo punto evidenziare che, sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel relativo verbale, non siano coperte dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, le stesse ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento (cfr. Cass. sentenza n. 20820 del
20.08.2018) e, dunque, essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio.
pag. 2/3 Di conseguenza, a fronte delle dichiarazioni precise e specifiche fornite agli ispettori, attesa peraltro la genericità dei capi di prova articolati dal ricorrente sui quali hanno sempre genericamente riferito i testi, il giudicante, ritiene di privilegiare il contenuto delle spontanee dichiarazioni rese in sede di accesso proprio in quanto rese nell'immediatezza dei fatti e dunque maggiormente attendibili.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma dell'ordinanza impugnata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fato e di diritto trattate e della riduzione del venti per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del
G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 1.400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Nocera Inferiore, 08.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3