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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21856 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Parte_1
Caterina Ameno, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro pagina 1 di 23 domiciliato a Londra (UK), elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio CP_1
degli avv.ti Giuseppe Carteni e Rossella Fusco, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente : Voglia il Tribunale, Parte_1
nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n.
6375/2022, e conseguentemente revocarlo, in quanto emesso senza che ricorressero i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., e comunque per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare che tutte le somme versate dal dott. al dott. erano CP_1 Parte_1
destinate alla costituzione della società semplice AO e all'acquisto in favore del dott. CP_1
a titolo fiduciario, di una partecipazione al capitale sociale di tale società nella misura del 50% e,
[...]
per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun importo deve essere restituito dal dott. nei Parte_1
confronti del dott. per i titoli in esame e meglio descritti in atti;
CP_1
in via riconvenzionale: accertata l'esistenza di un negozio fiduciario tra le parti,
a) condannare il dott. a pagare a favore del dott. l'importo di € CP_1 Parte_1
250.000,00, a titolo di restituzione della quota del 50% dei due prestiti concessi da Controparte_2
e alla stessa rimborsati per le ragioni meglio esposte in atti, oltre interessi al tasso previsto
[...]
dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c., sino all'effettivo soddisfo;
b) condannare il dott. a pagare a favore del dott. l'importo di € CP_1 Parte_1
260.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a pagina 2 di 23 titolo di compenso per l'attività svolta dal dott. quale fiduciario del dott. Parte_1 CP_1
oltre al rimborso delle spese sostenute;
in ogni caso: condannare il dott. alla rifusione di competenze e spese di lite (compreso CP_1
l'importo versato a titolo di contributo unificato), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ex lege prevista, CPA e IVA;
in via istruttoria: nel caso di eventuale riproposizione della richiesta di prova testimoniale da parte dell'opposto e di sua denegata ammissione, autorizzare parte opponente a prova contraria diretta con il teste . Testimone_1
Nell'interesse dell'opposto Voglia il Tribunale, CP_1
In via preliminare: si richiede che il Tribunale voglia disporre a carico di parte opponente l'onere di rinnovo del deposito dei seguenti documenti: 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Per l'effetto, si richiede di voler concedere all'esponente breve termine per loro disamina ed eventuale replica/indicazione di prova contraria.
In via principale e nel merito: respingere l'opposizione, unitamente alle domande riconvenzionali ivi svolte, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, stanti la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato in sede monitoria, confermare il decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n. 6375/2022, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione XV specializzata in materia di impresa in data 2 marzo 2022, nella parte in cui ha condannato il Dott. a pagare immediatamente in favore del Dott. Parte_1 CP_1
la somma di euro 660.000,00, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ex art. 3 del D.lgs.
[...]
9 ottobre 2002 n. 231 dal dovuto sino al saldo, ed alle spese legali di ingiunzione.
In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n. 6375/2022,
emesso dal Tribunale di Milano, Sezione XV specializzata in materia di impresa in data 2 marzo 2022,
pagina 3 di 23 venga per qualsivoglia ragione revocato, accertare i medesimi fatti posti a base del ricorso per l'emissione di detto decreto e di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione e, per l'effetto, condannare comunque per le causali esposte, il Dott. al pagamento in favore del Parte_1
ricorrente della somma di euro 660.000,00, oltre interessi, dal dovuto al saldo effettivo, e, in ogni caso,
per tutti i motivi indicati in atti.
In via riconvenzionale: dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c., risolto per inadempimento l'accordo alla base del versamento di euro 40.000,00 effettuato dall'opposto in favore dell'opponente, a titolo di finanziamento personale con riserva di trasformazione in acquisizione di
quote sociali, e, per l'effetto, condannare il Dott. , a pagare in favore del Dott. Parte_1 CP_1
anche l'ulteriore somma di euro 40.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi ex art. 3 del
[...]
D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal dovuto sino al saldo.
E comunque: condannare l'attore opponente, Dott. alla rifusione, in favore del convenuto Parte_1
opposto Dott. delle spese, anche generali, e dei compensi relativi al presente giudizio di CP_1
opposizione, oltre ad I.V.A. e C.P.A., laddove dovuti, come per legge ed oltre alle ulteriori spese successive ed occorrende.
In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate nel secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1 giugno 2022, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 02 marzo 2022 con cui era stato condannato a pagare a favore di la somma di complessivi € 660.000, pretesa a CP_1
titolo di restituzione del prestito personale ricevuto mediante bonifici in conto corrente della somma di pagina 4 di 23 € 500.000, il 22 dicembre 2016, di € 100.000, il 20 settembre 2017, e di € 60.000, il 21 novembre 2017,
tutti eseguiti con la causale “finanziamento personale”.
L'opponente contestava, in estrema sintesi, la qualificazione come finanziamento del versamento delle somme in questione sostenendo che gli sarebbero state date dal a titolo di investimento CP_1
nell'ambito di un'operazione concordata volta all'acquisizione di una partecipazione nella ST
Lighting s.p.a., attraverso la società veicolo AO società semplice, formalmente partecipata, per la quota del 2%, dalla moglie e per la quota del 98% da lui, che la deteneva, però, nei Parte_2
limiti del 50% del capitale sociale come fiduciario dell'opposto.
Le somme oggetto di causa gli sarebbero state versate, quindi, dal per l'acquisizione fiduciaria CP_1
della metà del capitale sociale della società veicolo che avevano sempre gestito insieme come soci e che aveva, poi, investito i loro soldi nell'acquisto della partecipazione sociale nella ST.
Con la pretesa di ottenerne la restituzione a titolo di finanziamento personale, l'opposto aveva inteso pretestuosamente svincolarsi dalle conseguenze di un investimento che non aveva dato gli esiti sperati.
Ricostruiti analiticamente, sulla base della corrispondenza intrattenuta all'epoca, i rapporti intercorsi con l'opposto, sempre finalizzati alla realizzazione del loro comune investimento nell'acquisto delle azioni della ST attraverso la costituzione della società veicolo AO, l'opponente evidenziava le circostanze gravi, precise e concordanti, da cui desumere la partecipazione mediante negozio fiduciario del al capitale sociale della AO, quali: CP_1
(i) la contestualità tra i versamenti oggetto di causa e la costituzione, prima, di AO e la sottoscrizione, poi, da parte sua degli aumenti di capitale deliberati nella ST all'epoca in cui il era componente del suo consiglio di amministrazione;
Pt_1
pagina 5 di 23 (ii) l'impossibilità per il di figurare come soggetto coinvolto in proprio nell'acquisto delle azioni CP_1
della ST, in ragione del veto posto dal socio azionista di maggioranza all'ingresso nella compagine sociale di soggetti operanti nel settore finanziario estranei al proprio management;
iii) il puntuale aggiornamento tra loro della ripartizione delle quote di AO a valle della sottoscrizione di ciascun aumento di capitale di ST e le informative inviate a nel corso di un quinquennio CP_1
sull'andamento dell'investimento;
(iv) l'espressa esclusione nella corrispondenza del fatto che i versamenti del fossero CP_1
effettivamente stati eseguiti a titolo di finanziamento personale, nonostante l'indicazione della causale nei bonifici;
v) i continui riferimenti espressi alla qualità di di “socio” della AO nella corrispondenza CP_1
scambiata tra le parti e con i diversi professionisti coinvolti nella vicenda;
vi) il pagamento da parte del nella misura della metà del compenso dei consulenti che assistevano CP_1
la AO sotto il profilo societario, finanziario e legale.
Sosteneva, quindi, che in forza degli accordi intervenuti con il fin dalla costituzione della società CP_1
la metà del capitale sociale doveva intendersi intestata fiduciariamente a lui, nell'esclusivo CP_3
interesse del tanto è vero che aveva, poi, ripetutamente ma inutilmente tentato di trasferirgli CP_1
formalmente la titolarità del 50% delle quote di AO.
Riferiva, poi, che in esecuzione del mandato fiduciario, nel corso dell'operazione di investimento, la
AO ss aveva sottoscritto l'aumento di capitale deliberato il 27 ottobre 2017 dalla ST Lighting
s.p.a. ricorrendo a due finanziamenti di complessivi € 500.000, che, per espresso accordo fra le parti,
gravavano su entrambi nella misura della metà ciascuno, concessi da con l'intermediazione CP_2
pagina 6 di 23 dello stesso Alla scadenza aveva provveduto personalmente a restituire i finanziamenti alla CP_1
con bonifico del 19 aprile 2021, ma il si era rifiutato di rimborsagli la sua parte, pari alla CP_2 CP_1
somma di € 250.000.
L'opponente sosteneva, infine, di aver diritto a percepire il compenso per la complessa attività svolta nell'interesse del come suo fiduciario in relazione alla costituzione di AO e all'investimento CP_1
nella ST, da quantificarsi in relazione alla durata dell'incarico e alla sua qualità di consulente professionale di primari fondi di investimento, sulla base della tariffa giornaliera di € 2000, in complessivi € 260.000.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del a rimborsargli la somma di € 250.000 versata per suo conto alla finanziaria nonché a CP_1 CP_2
pagargli la somma di € 260.000 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nella sua qualità di fiduciante, esercitando nei confronti dell'opposto il diritto di ritenzione della sua quota di partecipazione in AO sino all'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute, ai sensi dell'art. 1720,
2761 e 2756 c.c.
Nel costituirsi in giudizio l'opposto contestava tutti i motivi di opposizione sostenendo CP_1
che sarebbero frutto del tentativo del di addossargli indebitamente le conseguenze negative del Pt_1
suo investimento.
Negava l'esistenza di qualsiasi accordo fiduciario e ogni sua partecipazione all'operazione di acquisizione delle azioni della ST e sosteneva di aver semplicemente fornito al il supporto Pt_1
finanziario e la consulenza professionale necessari a realizzare il suo investimento nella ST, in particolare erogandogli la somma di complessivi € 660.000 mediante bonifici con la specifica causale
“finanziamento personale” e la somma di € 40.000 con la causale “finanziamento personale con pagina 7 di 23 riserva di trasformazione in acquisizione di quote sociali” e prestandogli, su sua richiesta, la propria consulenza professionale nella negoziazione del mutuo con e nell'individuazione dei CP_2
professionisti per la stesura del patto parasociale tra AO ed il socio di maggioranza della ST.
Sosteneva, quindi, di essere rimasto estraneo all'investimento effettuato in ST solo dal , Pt_1
tramite la AO, partecipata da lui e dalla moglie, e di essersi limitato a dare il proprio contributo di competenza professionale, su richiesta del , nelle vicende connesse alla patrimonializzazione della Pt_1
ST senza aver ricevuto alcun compenso e senza che gli fosse neanche mai stato offerto l'ingresso nella compagine sociale della società veicolo, gestita in assoluta autonomia dal , unico investitore Pt_1
coinvolto nell'operazione finanziaria che gli forniva i report periodici dell'andamento dell'affare solo per rassicurarlo sulle possibilità di recupero del suo credito per la restituzione del finanziamento di complessivi € 700.000.
Negava, quindi, l'esistenza di un accordo con il per l'intestazione fiduciaria del 50% delle quote Pt_1
di AO smentita dalla chiarezza delle causali dei bonifici eseguiti in suo favore e dalla natura meramente professionale del contributo prestato nel reperimento del finanziamento della per la CP_2
sottoscrizione dell'aumento di capitale in ST del 27 ottobre 2017 e nell'indicazione dei professionisti che aveva assistito nella stesura nel 2019 del patto parasociale. Del resto, Pt_3
l'opponente non gli aveva mai fatto alcuna proposta volta alla reintestazione formale della quota di
AO asseritamente detenuta in via fiduciaria né lui aveva mai esercitato la facoltà di “trasformare” in acquisto di quote sociali il finanziamento di € 40.000.
Nonostante la chiarezza della natura del loro rapporto l'opponente non aveva mai provveduto alla restituzione né delle somme specificamente ricevute a titolo di finanziamento personale né della somma di € 40.000 ricevuta con la prospettiva della sua trasformazione nell'acquisto di una quota pagina 8 di 23 sociale mai avvenuto, così che era stato costretto ad agire in via monitoria per far valere il suo credito restitutorio.
Contestava, poi, le domande riconvenzionali proposte dall'opponente sostenendo, innanzitutto, di non essere tenuto al rimborso della metà del mutuo concesso, con i suoi buoni auspici, da alla AO CP_2
dal momento che non ne era mai divenuto socio, nemmeno in via di fiduciaria, non essendogli stata trasferita neanche la quota corrispondente al versamento di € 40.000 che, comunque, avrebbe potuto giustificare una sua partecipazione al debito restitutorio della società solo nella misura di € 13.000.
Negava, infine, la fondatezza della pretesa dell'opponente relativa al pagamento della somma di
€ 260.000 a titolo di compenso per l'attività svolta quale suo presunto fiduciario, in mancanza di qualsiasi accordo fiduciario o di mandato, sostenendo piuttosto di aver maturato lui il diritto al compenso per le prestazioni professionali e di consulenza svolte a favore dell'opponente, riservandosi di farlo valere in separato giudizio.
Sosteneva, infine, il suo diritto alla restituzione anche dell'ulteriore somma di € 40.000 non contemplata nel decreto ingiuntivo, in ragione della mancata attuazione dell'obbligo di trasferimento della quota sociale corrispondente che avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento del patto.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ingiunzione per la somma di € 660.000 nonché in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.,
dell'accordo alla base del versamento di € 40.000,00 effettuato a titolo di “finanziamento personale con
riserva di trasformazione in acquisizione di quote sociali”, con condanna dell'opponente alla restituzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., anche della somma di € 40.000. pagina 9 di 23 Nel corso della trattazione il giudice istruttore, tentata con esito negativo la conciliazione della lite,
respingeva la richiesta di concessione della provvisoria del decreto ingiuntivo opposto emesso, come risultante dallo stesso provvedimento, in difetto del requisito di liquidità del credito, già oggetto di ampia contestazione fra le parti in epoca anteriore al deposito del ricorso monitorio, e in mancanza di prova dell'effettiva erogazione a titolo di prestito della rilevante somma oggetto dell'ingiunzione senza alcuna disciplina del rimborso.
All'esito della trattazione il giudice istruttore respingeva le istanze istruttorie delle parti e la richiesta di parte opposta di rimessione in termini per la consultazione della documentazione asseritamente illeggibile allegata alla memoria istruttorie dell'opponente, in mancanza di prova della non imputabilità
alla parte del mancato accesso a documenti regolarmente consultabili dal fascicolo telematico,
rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale preliminarmente respinge la richiesta dell'opposto di rimessione in termini per la formulazione di prova contraria avverso le risultanze dei documenti n. 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 allegati alla memoria istruttoria dell'opponente, in mancanza di prova della non imputabilità alla parte del mancato accesso a documentazione che risulta regolarmente consultabile dal fascicolo telematico, confermando, al riguardo, il provvedimento del giudice istruttore in data 28 novembre 2023.
Nel merito l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo deve essere accolta così come la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente per ottenere la condanna dell'opposto al rimborso della metà
della somma versata per l'estinzione del mutuo contratto dalla AO s.s. con la Controparte_2
pagina 10 di 23 Dalla documentazione acquisita risulta che, con il ricorso monitorio, il ha richiesto al la CP_1 Pt_1
restituzione della somma di complessivi € 660.000 versata con bonifici sul suo conto corrente personale di € 500.000, il 22 dicembre 2016, di € 100.000, il 22 settembre 2017 e di € 60.000, il 21
novembre 2017, tutti eseguiti con la causale “finanziamento personale” nonché la restituzione della somma versata con bonifico di € 40.000, il 1 novembre 2017, con la causale “finanziamento che si
trasformerà in acquisizione quote società”, relativa alla partecipazione nella società semplice AO
s.s. , mai trasferita (v. doc. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta). Parte_4 Pt_5
Il decreto ingiuntivo è stato, poi, emesso dal giudice limitatamente alla pretesa di restituzione della somma di € 660.000 versata a titolo di “finanziamento personale”.
Il credito vantato per la restituzione della somma di € 660.000, secondo la prospettazione del CP_1
trarrebbe titolo da un semplice prestito personale che avrebbe fatto al suo conoscente per Pt_1
consentirgli di approfittare dell'opportunità di investire nell'acquisizione agevolata delle azioni della
ST Lighting s.p.a. di cui all'epoca era amministratore. Tuttavia, a fronte della contestazione del di aver ricevuto la somma per un titolo che lo obblighi alla sua restituzione, grava sull'opposto Pt_1
l'onere della prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi del contratto di mutuo e, pertanto, non solo dell'avvenuta consegna della somma ma anche della specifica pattuizione con l'accipiens dell'obbligo di restituzione (v. fra le molte Cass. 22.11.2021 n. 35959;Cass. 29.11.2018 n. 30944).
Al riguardo l'opposto si è limitato ad invocare la causale dei bonifici specificamente riferita al
“finanziamento personale” la cui efficacia probatoria è tuttavia limitata a quella di un mero indizio da valutare unitamente al complesso degli altri ben più significativi elementi presuntivi della natura del rapporto contrattuale effettivamente intercorso fra le parti, desumibili dalla corrispondenza intrattenuta all'epoca, dal comportamento tenuto da ciascuno nella vicenda e dalla qualità delle parti che si pagina 11 di 23 definiscono entrambi come professionisti di primario livello operanti sul mercato finanziario.
Nell'opacità generale della vicenda volutamente creata dalle parti dietro lo schermo della società
veicolo per evitare di figurare nell'investimento con il ruolo effettivamente assunto, la causale
“finanziamento personale” indicata nei bonifici eseguiti da a favore di è priva di pregnanza CP_1 Pt_1
probatoria in ordine alla natura del rapporto contrattuale effettivamente intrattenuto dalle parti.
Entrambe le parti hanno, infatti, concordemente riferito nelle diverse ricostruzioni della vicenda ( v.
atto di citazione a pag. 9 e comparsa di risposta a pag. 4 e 5 nonché doc. 7, 8 di parte opponente)
dell'esigenza di celare al Fondo Headway Capital Partners, all'epoca socio di maggioranza della
ST, l'intervento, nei diversi aumenti di capitale deliberati per risollevarne le sorti, di investitori operanti, come il nel mercato finanziario, su cui era stato espressamente posto il veto e che non CP_1
avrebbero, comunque, potuto godere dello sconto premiale nell'acquisto delle azioni riconosciuto al
, come componente del consiglio di amministrazione. La necessità di occultare la partecipazione Pt_1
all'operazione del le aveva, quindi, presumibilmente indotte a concordare una causale fittizia per CP_1
rendere difficoltoso risalire all'effettiva identità del soggetto che investiva nell'acquisto delle azioni di
ST.
Ciò trova conferma nel fatto che la causale in questione veniva sempre utilizzata dal per far CP_1
pervenire le somme relative all'investimento in questione sul conto corrente personale del anche Pt_1
ove era evidente che il versamento aveva un titolo diverso: il aveva, infatti, utilizzato la stessa CP_1
causale “finanziamento personale” nell'eseguire il bonifico di € 15.000 del 13 agosto 2019 ( v. doc. 44
opponente), pacificamente destinato, di comune accordo, al pagamento della metà dell'importo esposto nella fattura del professionista che aveva assistito la AO s.s. nella stesura del patto Per_1
parasociale con i soci di maggioranza di ST ( v. memoria n. 3 di parte opposta a pag. 7 e doc. 42,
pagina 12 di 23 46 di parte opponente).
Nel contesto delineato, pertanto, la causale dei bonifici non è di per sé in alcun modo indicativa dell'effettiva dazione della somma a titolo di finanziamento.
Peraltro, la versione del secondo cui si sarebbe limitato a fornire al le risorse finanziarie CP_1 Pt_1
necessarie ad operare in proprio l'investimento nell'acquisto delle azioni ST prestandogli gratuitamente anche la sua attività di consulenza, non è affatto credibile nell'ambito di un rapporto connotato dal livello di professionalità vantato dai protagonisti della vicenda: nessun operatore un minimo accorto avrebbe, infatti, concesso ad un semplice conoscente un prestito personale così
rilevante senza in alcun modo concordare le modalità, i tempi e le garanzie della restituzione come,
invece, aveva fatto allorché aveva finanziato l'operazione. Né appare plausibile il fatto che il CP_2
oltre ad assumere il rischio finanziario, abbia anche prestato per anni al e alla sua società CP_1 Pt_1
la sua qualificata attività di consulenza senza pattuire e pretendere alcun compenso come, invece,
avevano fatto gli altri professionisti coinvolti nella vicenda ma non nell'investimento (v. doc. da 43 a
46). A tacere, poi, del contenuto analitico e dettagliato dei report che il gli forniva non solo Pt_1
dell'andamento dell'investimento ma persino delle controversie instaurate da AO nei confronti degli altri soci della ST (v. doc. 78 ,80 di parte opponente) che di certo andavano ben al di là delle informazioni che il debitore fornisce al proprio creditore per rassicurarlo in ordine alla restituzione del prestito.
L'effettiva natura e contenuto del rapporto contrattuale intrattenuto dalle parti sono in realtà
chiaramente stigmatizzati nella email del 19 gennaio 2017, la prima delle missive con cui il , Pt_1
rivolgendosi al subito dopo la sottoscrizione del primo aumento di capitale deliberato da ST CP_1
il 22 dicembre 2016, delinea la posizione assunta da ciascuno nell'investimento comune.
pagina 13 di 23 La lettera in questione, indirizzata da a recita testualmente “Buongiorno dott. di Pt_1 CP_1 Per_2
seguito descrivo tutti gli aspetti relativi Suo investimento di €500K, in modo che sia chiaro quali siano
i Suoi diritti all'interno della SS AO che di fatto ha effettuato l'investimento. L'ammontare di €500k
da Lei inviato al mio C/C personale è stato totalmente destinato all'acquisto di azioni ST
Lighting S.p.A. /.../. In questa occasione, abbiamo convenuto di attribuire il totale delle azioni
acquisite (N. 690K) da AO nel modo seguente:
a . 500 Azioni;
Parte_6
a n. 190 (115 acquistate direttamente e 75 provenienti dal premio incluso nell'acquisto Parte_1
per €500k di Parte_7
Pertanto è da considerare che per la quota di ST Lighting detenuta da AO S.S. (totale 690
azioni), 500 siano 'destinate' a 190 a . Questo vale in ogni caso e rimane inteso Parte_7 Per_3
che, di fatto, l'ammontare trasferito da l mio C/C abbia un corrispettivo nelle 500 azioni di Parte_7
ST Lighting di cui sopra e che non possa essere considerato un prestito in denaro, ma
un'acquisizione di quote della società ST Lighting attraverso la S.S. AO.
In ogni momento, pertanto, potrà e dovrà essere attribuito ogni diritto sulle 500 Azioni ST
Lighting SpA detenute da AO a Spero di essere stato esauriente e sufficientemente chiaro e Parte_7
preciso affinché, in ogni caso, non vi siano difficoltà per nessuno, meno che mai per Lei.
Non esiti ad inviarmi le correzioni o le osservazioni che ritiene necessarie e/o opportune” (v. doc. 13
di parte opponente).
Dalla missiva in questione emerge chiaramente che la somma di € 500.000 versata sul conto corrente personale del il 22 dicembre 2016 con la causale “finanziamento personale”, non costituiva Pt_1
pagina 14 di 23 affatto un prestito personale ma era stata utilizzata dal per l'acquisto di azioni della ST Pt_1
Lighting attraverso la AO s.s. nell'interesse del a cui era attribuito “ ogni diritto sulle 500 CP_1
Azioni ST Lighting SpA detenute da AO” che “ in ogni momento” potrà e dovrà riconoscerlo.
Alla lettera in questione non è mai seguita alcuna risposta scritta del come a tutte le altre CP_1
innumerevoli missive inviate dal durante tutta la durata del rapporto. Ma ciò non vuol dire che Pt_1
sia priva di qualsiasi efficacia probatoria potendo l'adesione all'accordo nei termini in essa formulati desumersi dal comportamento anche successivo tenuto dal nella vicenda. CP_1
Innanzi tutto, il silenzio di di fronte alle comunicazioni scritte del caratterizzava le CP_1 Pt_1
modalità di tenuta del loro rapporto: i due evidentemente aveva adottato modalità di comunicazione asincrone in cui l'uno scriveva e l'altro interloquiva oralmente, probabilmente per evitare qualsiasi rischio di “emersione” della presenza del come investitore nella ST. Quasi tutte le missive CP_1
del si concludono, infatti, con l'invito a chiamarlo o incontrarlo o sono resoconto di incontri (v. Pt_1
doc. 22, 28,29, 30, 33, 40,41,42, 46,47, 48 di parte opponente) e le poche riscontrate per iscritto recano una risposta laconica con l'invito a “sentirsi” o l'indicazione di appuntamento per parlarne (v. doc. 7,
23, 24, 32 di parte opponente). Ed in questo contesto la mancanza di una immediata reazione ad eventuali scritti in contrasto con le intese raggiunte verbalmente lascia, in linea generale, presumere che corrispondano agli accordi raggiunti.
Comunque, con riferimento specifico al contenuto della lettera in questione la destinazione della somma relativa al primo bonifico di € 500.000 sul conto corrente personale del risulta essere stata Pt_1
esattamente quella descritta nella missiva: il primo versamento del 22.12.2016 di 500.000 euro eseguito con la causale “ finanziamento personale” transita, infatti, prima sul conto personale di ( doc. 7a Pt_1
di parte opponente), poi, confluisce immediatamente sul conto corrente intestato alla AO ( doc. 7 b di pagina 15 di 23 parte opponente ) e, quindi, viene versata alla ST a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 21 dicembre 2016 ( doc. 12 di parte opponente) con cui AO diviene azionista di ST
con una partecipazione al capitale sociale del 12,8%.
Ed il consenso del all'impiego nel suo interesse delle somme versate sul conto corrente personale CP_1
per l'acquisto di azioni ST nei termini descritti dalla lettera del 19 gennaio 2017 si desume dal fatto che, non solo, se avesse inteso dissentire dalla prospettazione del sulla specifica negazione Pt_1
della natura di prestito delle somme versate sul conto corrente personale avrebbe reagito immediatamente per iscritto ed in modo veemente alla qualificazione del rapporto in contrasto con la causale del bonifico, ma di sicuro non avrebbe continuato successivamente a versare, con la stessa causale di “facciata”, i bonifici di € 100.000, il 22 settembre 2017 e di € 60.000, il 21 novembre 2017,
poi utilizzati, come il precedente bonifico, da tramite la AO per sottoscrivere il secondo Pt_1
aumento di capitale, deliberato dalla ST il 27 ottobre 2017, unitamente alla somma di € 40.000
del bonifico del 1 novembre 2017 recante una causale diversa ( v. doc. 18 di parte opponente per la ricostruzione del transito delle somme bonificate sul conto personale di prima sul conto corrente Pt_1
di AO e poi sul conto corrente della ST).
Nel contesto descritto è, pertanto, da escludere l'esistenza del diritto del alla restituzione della CP_1
somma di complessivi € 660.000 che lungi dall'aver costituito un prestito personale a favore del Pt_1
era stata utilizzata, di comune accordo, per l'acquisto nell'interesse del delle azioni della ST CP_1
in occasione della sottoscrizione dei due aumenti di capitale deliberati dalla ST il 21 dicembre
2016 ed il 27 ottobre 2017 da parte della società veicolo AO.
Per quanto si desume dalle condizioni descritte nella lettera richiamata alla dazione della somma seguiva non il diritto del alla sua restituzione ma il diritto ad acquisire la titolarità delle azioni CP_1
pagina 16 di 23 della ST con essa acquistate per suo conto da AO s.s.
La domanda di restituzione della somma di € 660.000 svolta in via monitoria è priva di fondamento e il decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un credito restitutorio inesistente deve essere revocato in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunto.
Procedendo all'esame delle altre domande introdotte dalle parti nel giudizio di opposizione anche la domanda di restituzione della somma di € 40.000 versata a favore del con il bonifico del Pt_1
1 novembre 2017 con la causale “finanziamento che si trasformerà in acquisizione quote società”, già
respinta dal giudice del procedimento monitorio, è priva di fondamento.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione il ricorrente ha chiarito il titolo della domanda restitutoria in questione svolgendola come domanda di restituzione conseguente, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla domanda di pronuncia della risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di acquisto delle quote della società AO s.s., sotteso alla dazione della somma con la causale indicata, per inadempimento del all'obbligo di trasferire la titolarità della partecipazione sociale. Pt_1
La domanda di risoluzione, logicamente contrastante con la strenua negazione da parte del CP_1
dell'esistenza di una qualsiasi accordo che prevedesse la sua partecipazione alla compagine sociale della società veicolo AO s.s., è palesemente priva di fondamento.
Da un lato, infatti, l'impiego, di comune accordo, della somma in questione non per l'acquisto di una partecipazione in AO ma per l'acquisto delle azioni di ST in occasione dell'aumento di capitale deliberato il 21 ottobre 2017 e sottoscritto dalla AO anche nell'interesse del (v. doc. 18 di parte CP_1
attrice in relazione all'impiego della somma), pare smentire la ricostruzione della causale del bonifico,
genericamente relativa “all'acquisizione quote società”, come riferita all'acquisto della partecipazione pagina 17 di 23 in AO piuttosto che all'acquisto delle azioni di ST.
Dall'altro, l'imputazione da parte di al dell'inadempimento all'obbligo di trasferirgli una CP_1 Pt_1
mai richiesta partecipazione sociale in AO di valore corrispondente alla somma versata di € 40.000,
contrasta apertamente con i diversi inviti del alla “formalizzazione” del trasferimento della quota Pt_1
di partecipazione al capitale della AO s.s. corrispondente all'investimento in ST, rivoltigli con le lettere del 8.12.2019 (v. doc. 87 di parte opponente) del 16.1.2020 (doc. 88) del 29.2.2020 (doc. 90)
dell'8 maggio 2020 (doc. 62) e del 14.5.2020 (v. doc. 71).
La domanda di risoluzione dell'accordo e di restituzione della somma di € 40.000 svolte in via riconvenzionale dall'opposto devono, pertanto, essere respinte.
Passando all'esame delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente la richiesta di pagamento del compenso per l'attività di gestione fiduciaria della partecipazione corrispondente alla metà del capitale sociale di nella società veicolo AO s.s. è priva di fondamento. CP_1
Dall'esame della documentazione relativa alla copiosa corrispondenza intercorsa dalle parti non emergono elementi sufficienti a ritenere l'avvenuta intestazione fiduciaria della quota della metà del capitale sociale al da parte del al momento della costituzione della AO s.s. come società Pt_1 CP_1
veicolo attraverso cui realizzare l'investimento comune nell'acquisto di azioni della ST.
Il contenuto della lettera del 19 gennaio 2017, quella con cui il riassume i termini del suo Pt_1
accordo con il immediatamente dopo la costituzione della società veicolo e la sottoscrizione del CP_1
primo aumento di capitale deliberato dalla ST, consente di affermare con certezza solo che le somme versate dal sul conto corrente personale del con i bonifici oggetto di causa erano CP_1 Pt_1
destinate all'acquisto delle azioni della ST nell'interesse del tramite la AO e che al CP_1 CP_1
pagina 18 di 23 era attribuito il diritto ad acquisirne la titolarità in proporzione all'investimento compiuto.
Nella lettera in questione non si fa alcun cenno alle modalità con cui la AO che deteneva le azioni di
ST anche per conto del avrebbe dovuto restituirgliele, limitandosi il ad affermare, al CP_1 Pt_1
riguardo, che “In ogni momento, pertanto, potrà e dovrà essere attribuito ogni diritto sulle 500 Azioni
ST Lighting SpA detenute da AO a ( v. doc. 13 di parte opponente). Parte_7
Dallo scritto coevo alla costituzione della società veicolo risulta solo che doveva essere attribuito al il diritto sulle azioni ST detenute da AO per suo conto ma non si specifica se con il CP_1
trasferimento delle azioni da parte di al oppure attraverso il trasferimento al di una CP_3 CP_1 CP_1
partecipazione di valore corrispondente nel capitale sociale della società veicolo.
Più che da un patto fiduciario relativo alla partecipazione del alla capitale sociale della le CP_1 CP_3
parti erano, dunque, legate da un accordo per il ritrasferimento in qualche modo della titolarità delle azioni della ST detenute per suo conto da AO.
La questione della partecipazione del al capitale sociale della AO viene affrontata dal CP_1 Pt_1
solo diverso tempo dopo la costituzione della società e l'esecuzione dell'operazione, quando probabilmente le certezze in ordine alla fruttuosità dell'investimento cominciavano a vacillare, in diverse lettere da cui emerge che il ritorno dell'investimento per il sarebbe dovuto avvenire CP_1
tramite l'intestazione di quote della AO in misura variabile, da determinare con riferimento alle somme investite per l'acquisto delle azioni ST e alla stima del loro rendimento.
In particolare nella lettera del 17 giugno 2017 il , elenca al i passaggi ancora da compiere, Pt_1 CP_1
accennando al punto n. 2 alla necessità di “attribuire e definitivamente formalizzare le quote di AO,
in modo da assegnare a e effettive quote di sua proprietà (base importi versati)..” (doc. 40 di Parte_7
pagina 19 di 23 parte opponente), necessità che ribadisce, dopo la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale di ST del 24 maggio 2019, con la lettera del 1 luglio 2019, nella parte in cui fa cenno alla
“attribuzione definitiva delle quote di AO distribuite tra e dopo la call nei Per_3 CP_4
confronti di .. per la attribuzione delle quote, gli effettivi importi pagati.” ( doc. 41 di parte CP_5 Pt_8
opponente) prima di inviargli, con la lettera del 4 luglio 2019, “i dati relativamente al nostro
investimento in AO” contenuti in un prospetto analitico del complesso calcolo eseguito per la determinazione dell'entità della quota di AO spettante al apparentemente risalente al 20 CP_1
dicembre 2017 ma non sottoscritto, intitolato “Nota al riguardo dell'aggiustamento delle quote in
AO e del contratto di mutuo tra privati stipulato tra AO con ”, da cui sembrerebbe CP_2
attribuita a la quota del 51,6% ( v. doc. 22 pag. 2 di parte opponente), poi, riparametrata CP_1
secondo diverse ipotesi al 48,5% ( v. doc. 22 a pag. 7 di parte opponente), ma mai esattamente individuata in misura pari alla metà del capitale sociale. Analogo prospetto risulta allegato alla lettera dell'8 luglio 2019 (v. doc. 42 di parte opponente) mentre ancora nella lettera del 15 settembre 2019
, ritornava genericamente a riparlare della “suddivisione di AO in base agli importi che Pt_1
abbiamo effettivamente versato” (v. doc. 46 di parte opponente).
Nella situazione descritta non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un accordo per l'intestazione fiduciaria al della metà del capitale sociale della AO, potendo solo ritenersi che le parti si CP_1
fossero accordate per il trasferimento al anziché delle azioni ST acquistate dalla AO con CP_1
il suo denaro, di una quota del capitale sociale della AO da determinarsi, secondo i complessi criteri di stima di cui al documento n. 22, in proporzione all'importo versato per l'acquisto delle azioni
ST e al rendimento atteso.
In mancanza di prova della intestazione e gestione fiduciaria al della quota della metà del capitale Pt_1
pagina 20 di 23 sociale della AO da parte del deve ritenersi priva di fondamento la pretesa di ottenere il CP_1
pagamento del compenso per l'attività svolta nella veste di fiduciario. Peraltro, dal contenuto della corrispondenza prodotta in giudizio dall' opponente, emerge chiaramente che entrambi avevano investito nell'acquisto delle azioni ST non solo il loro denaro ma anche le loro competenze e prestazioni professionali, la cui remunerazione era insita per tutti e due nel lucro che speravano di trarre dall'investimento comune.
La domanda di pagamento del compenso nella misura di € 260.000 proposta dall'opponente in via riconvenzionale deve, pertanto, essere respinta.
Fondata è invece la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per ottenere la restituzione della metà della somma versata alla ad estinzione del mutuo per complessivi Controparte_2
€ 500.000 concesso alla AO s.s. (v. doc. 16 e 17 di parte opponente) per la sottoscrizione di parte dell'aumento di capitale deliberato da ST il 27 ottobre 2017 ( v. doc. 18 di parte opponente).
Alla lettera del 4 luglio 2019 con cui il rimanda a i dati relativi all'investimento comune in Pt_1 CP_1
AO risulta allegato il documento riepilogativo delle pattuizioni anche in ordine alla suddivisione dell'onere economico del mutuo contratto dalla società per la sottoscrizione, nell'interesse di entrambi,
di parte dell'aumento di capitale deliberato dalla ST il 27 ottobre 2017. Nell'allegato in questione si legge che “Il mutuo stipulato tra e AO nel mese di Novembre 2017, per un importo totale CP_2
di €500k va inteso come facente capo a e Pertanto, e ono obbligati Per_3 Pt_7 Per_3 Pt_7
per €250k ciascuno e, di conseguenza, gli stessi provvederanno, in quota parte, sia al pagamento degli
interessi maturati annualmente, sia al rimborso finale delle quote capitale di €250 ciascuno.” (v. doc.
22 a pag. 3).
Come di consueto il non ha fornito per iscritto alcun cenno di risposta alla comunicazione in CP_1
pagina 21 di 23 questione ma nel contesto delle peculiari modalità di svolgimento del rapporto già ampiamente descritte, il silenzio consente di presumere la fedeltà dello scritto agli accordi verbalmente raggiunti dalle parti sulla questione, posto che in caso contrario l'opposto avrebbe senza dubbio preteso dal Pt_1
l'immediata rettifica per iscritto della comunicazione e non avrebbe di certo proseguito il rapporto accollandosi, nel mese di settembre dello stesso anno, il pagamento della metà del compenso preteso dal per l'assistenza della società nella stesura del patto parasociale. Per_1
Del resto, la riottosità dell'opposto a chiarire le ragioni dell'atteggiamento tenuto nell'occasione si è
perpetuata anche nel corso del giudizio allorché si è sottratto, senza alcuna giustificazione, alla comparizione personale delle parti disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione, così fornendo, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., argomenti di prova a sostegno della tesi sostenuta dall'opponente.
L'opposto deve, pertanto, essere condannato alla restituzione a favore dell'opponente della somma di
€ 250.000 oltre interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale proposta con la notificazione dell'atto di citazione in opposizione il 1 giugno 2022 sino al saldo.
La soccombenza implica la condanna dell'opposto al pagamento a favore dell'opponente delle spese processuali che si liquidano in € 29.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 21856/2022 promossa da Pt_1
contro con atto di citazione notificato il 1.6.2022 disattesa ogni altra
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 22 di 23 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 2 marzo 2022 a favore di
contro
; CP_1 Parte_1
2) condanna l'opposto al pagamento a favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 250.000 oltre interessi nella misura legale, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dal 1 giugno 2022
sino al saldo;
3) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
4) condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali che liquida a favore CP_1
dell'opponente in € 29.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di Parte_1
legge.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il Giudice est.
Daniela Marconi
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21856 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Parte_1
Caterina Ameno, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro pagina 1 di 23 domiciliato a Londra (UK), elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio CP_1
degli avv.ti Giuseppe Carteni e Rossella Fusco, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente : Voglia il Tribunale, Parte_1
nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n.
6375/2022, e conseguentemente revocarlo, in quanto emesso senza che ricorressero i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., e comunque per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare che tutte le somme versate dal dott. al dott. erano CP_1 Parte_1
destinate alla costituzione della società semplice AO e all'acquisto in favore del dott. CP_1
a titolo fiduciario, di una partecipazione al capitale sociale di tale società nella misura del 50% e,
[...]
per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun importo deve essere restituito dal dott. nei Parte_1
confronti del dott. per i titoli in esame e meglio descritti in atti;
CP_1
in via riconvenzionale: accertata l'esistenza di un negozio fiduciario tra le parti,
a) condannare il dott. a pagare a favore del dott. l'importo di € CP_1 Parte_1
250.000,00, a titolo di restituzione della quota del 50% dei due prestiti concessi da Controparte_2
e alla stessa rimborsati per le ragioni meglio esposte in atti, oltre interessi al tasso previsto
[...]
dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c., sino all'effettivo soddisfo;
b) condannare il dott. a pagare a favore del dott. l'importo di € CP_1 Parte_1
260.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a pagina 2 di 23 titolo di compenso per l'attività svolta dal dott. quale fiduciario del dott. Parte_1 CP_1
oltre al rimborso delle spese sostenute;
in ogni caso: condannare il dott. alla rifusione di competenze e spese di lite (compreso CP_1
l'importo versato a titolo di contributo unificato), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ex lege prevista, CPA e IVA;
in via istruttoria: nel caso di eventuale riproposizione della richiesta di prova testimoniale da parte dell'opposto e di sua denegata ammissione, autorizzare parte opponente a prova contraria diretta con il teste . Testimone_1
Nell'interesse dell'opposto Voglia il Tribunale, CP_1
In via preliminare: si richiede che il Tribunale voglia disporre a carico di parte opponente l'onere di rinnovo del deposito dei seguenti documenti: 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Per l'effetto, si richiede di voler concedere all'esponente breve termine per loro disamina ed eventuale replica/indicazione di prova contraria.
In via principale e nel merito: respingere l'opposizione, unitamente alle domande riconvenzionali ivi svolte, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, stanti la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito azionato in sede monitoria, confermare il decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n. 6375/2022, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione XV specializzata in materia di impresa in data 2 marzo 2022, nella parte in cui ha condannato il Dott. a pagare immediatamente in favore del Dott. Parte_1 CP_1
la somma di euro 660.000,00, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ex art. 3 del D.lgs.
[...]
9 ottobre 2002 n. 231 dal dovuto sino al saldo, ed alle spese legali di ingiunzione.
In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo n. 3913/2022, R.G. n. 6375/2022,
emesso dal Tribunale di Milano, Sezione XV specializzata in materia di impresa in data 2 marzo 2022,
pagina 3 di 23 venga per qualsivoglia ragione revocato, accertare i medesimi fatti posti a base del ricorso per l'emissione di detto decreto e di cui alla narrativa della presente comparsa di costituzione e, per l'effetto, condannare comunque per le causali esposte, il Dott. al pagamento in favore del Parte_1
ricorrente della somma di euro 660.000,00, oltre interessi, dal dovuto al saldo effettivo, e, in ogni caso,
per tutti i motivi indicati in atti.
In via riconvenzionale: dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c., risolto per inadempimento l'accordo alla base del versamento di euro 40.000,00 effettuato dall'opposto in favore dell'opponente, a titolo di finanziamento personale con riserva di trasformazione in acquisizione di
quote sociali, e, per l'effetto, condannare il Dott. , a pagare in favore del Dott. Parte_1 CP_1
anche l'ulteriore somma di euro 40.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi ex art. 3 del
[...]
D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal dovuto sino al saldo.
E comunque: condannare l'attore opponente, Dott. alla rifusione, in favore del convenuto Parte_1
opposto Dott. delle spese, anche generali, e dei compensi relativi al presente giudizio di CP_1
opposizione, oltre ad I.V.A. e C.P.A., laddove dovuti, come per legge ed oltre alle ulteriori spese successive ed occorrende.
In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate nel secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1 giugno 2022, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 02 marzo 2022 con cui era stato condannato a pagare a favore di la somma di complessivi € 660.000, pretesa a CP_1
titolo di restituzione del prestito personale ricevuto mediante bonifici in conto corrente della somma di pagina 4 di 23 € 500.000, il 22 dicembre 2016, di € 100.000, il 20 settembre 2017, e di € 60.000, il 21 novembre 2017,
tutti eseguiti con la causale “finanziamento personale”.
L'opponente contestava, in estrema sintesi, la qualificazione come finanziamento del versamento delle somme in questione sostenendo che gli sarebbero state date dal a titolo di investimento CP_1
nell'ambito di un'operazione concordata volta all'acquisizione di una partecipazione nella ST
Lighting s.p.a., attraverso la società veicolo AO società semplice, formalmente partecipata, per la quota del 2%, dalla moglie e per la quota del 98% da lui, che la deteneva, però, nei Parte_2
limiti del 50% del capitale sociale come fiduciario dell'opposto.
Le somme oggetto di causa gli sarebbero state versate, quindi, dal per l'acquisizione fiduciaria CP_1
della metà del capitale sociale della società veicolo che avevano sempre gestito insieme come soci e che aveva, poi, investito i loro soldi nell'acquisto della partecipazione sociale nella ST.
Con la pretesa di ottenerne la restituzione a titolo di finanziamento personale, l'opposto aveva inteso pretestuosamente svincolarsi dalle conseguenze di un investimento che non aveva dato gli esiti sperati.
Ricostruiti analiticamente, sulla base della corrispondenza intrattenuta all'epoca, i rapporti intercorsi con l'opposto, sempre finalizzati alla realizzazione del loro comune investimento nell'acquisto delle azioni della ST attraverso la costituzione della società veicolo AO, l'opponente evidenziava le circostanze gravi, precise e concordanti, da cui desumere la partecipazione mediante negozio fiduciario del al capitale sociale della AO, quali: CP_1
(i) la contestualità tra i versamenti oggetto di causa e la costituzione, prima, di AO e la sottoscrizione, poi, da parte sua degli aumenti di capitale deliberati nella ST all'epoca in cui il era componente del suo consiglio di amministrazione;
Pt_1
pagina 5 di 23 (ii) l'impossibilità per il di figurare come soggetto coinvolto in proprio nell'acquisto delle azioni CP_1
della ST, in ragione del veto posto dal socio azionista di maggioranza all'ingresso nella compagine sociale di soggetti operanti nel settore finanziario estranei al proprio management;
iii) il puntuale aggiornamento tra loro della ripartizione delle quote di AO a valle della sottoscrizione di ciascun aumento di capitale di ST e le informative inviate a nel corso di un quinquennio CP_1
sull'andamento dell'investimento;
(iv) l'espressa esclusione nella corrispondenza del fatto che i versamenti del fossero CP_1
effettivamente stati eseguiti a titolo di finanziamento personale, nonostante l'indicazione della causale nei bonifici;
v) i continui riferimenti espressi alla qualità di di “socio” della AO nella corrispondenza CP_1
scambiata tra le parti e con i diversi professionisti coinvolti nella vicenda;
vi) il pagamento da parte del nella misura della metà del compenso dei consulenti che assistevano CP_1
la AO sotto il profilo societario, finanziario e legale.
Sosteneva, quindi, che in forza degli accordi intervenuti con il fin dalla costituzione della società CP_1
la metà del capitale sociale doveva intendersi intestata fiduciariamente a lui, nell'esclusivo CP_3
interesse del tanto è vero che aveva, poi, ripetutamente ma inutilmente tentato di trasferirgli CP_1
formalmente la titolarità del 50% delle quote di AO.
Riferiva, poi, che in esecuzione del mandato fiduciario, nel corso dell'operazione di investimento, la
AO ss aveva sottoscritto l'aumento di capitale deliberato il 27 ottobre 2017 dalla ST Lighting
s.p.a. ricorrendo a due finanziamenti di complessivi € 500.000, che, per espresso accordo fra le parti,
gravavano su entrambi nella misura della metà ciascuno, concessi da con l'intermediazione CP_2
pagina 6 di 23 dello stesso Alla scadenza aveva provveduto personalmente a restituire i finanziamenti alla CP_1
con bonifico del 19 aprile 2021, ma il si era rifiutato di rimborsagli la sua parte, pari alla CP_2 CP_1
somma di € 250.000.
L'opponente sosteneva, infine, di aver diritto a percepire il compenso per la complessa attività svolta nell'interesse del come suo fiduciario in relazione alla costituzione di AO e all'investimento CP_1
nella ST, da quantificarsi in relazione alla durata dell'incarico e alla sua qualità di consulente professionale di primari fondi di investimento, sulla base della tariffa giornaliera di € 2000, in complessivi € 260.000.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del a rimborsargli la somma di € 250.000 versata per suo conto alla finanziaria nonché a CP_1 CP_2
pagargli la somma di € 260.000 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nella sua qualità di fiduciante, esercitando nei confronti dell'opposto il diritto di ritenzione della sua quota di partecipazione in AO sino all'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute, ai sensi dell'art. 1720,
2761 e 2756 c.c.
Nel costituirsi in giudizio l'opposto contestava tutti i motivi di opposizione sostenendo CP_1
che sarebbero frutto del tentativo del di addossargli indebitamente le conseguenze negative del Pt_1
suo investimento.
Negava l'esistenza di qualsiasi accordo fiduciario e ogni sua partecipazione all'operazione di acquisizione delle azioni della ST e sosteneva di aver semplicemente fornito al il supporto Pt_1
finanziario e la consulenza professionale necessari a realizzare il suo investimento nella ST, in particolare erogandogli la somma di complessivi € 660.000 mediante bonifici con la specifica causale
“finanziamento personale” e la somma di € 40.000 con la causale “finanziamento personale con pagina 7 di 23 riserva di trasformazione in acquisizione di quote sociali” e prestandogli, su sua richiesta, la propria consulenza professionale nella negoziazione del mutuo con e nell'individuazione dei CP_2
professionisti per la stesura del patto parasociale tra AO ed il socio di maggioranza della ST.
Sosteneva, quindi, di essere rimasto estraneo all'investimento effettuato in ST solo dal , Pt_1
tramite la AO, partecipata da lui e dalla moglie, e di essersi limitato a dare il proprio contributo di competenza professionale, su richiesta del , nelle vicende connesse alla patrimonializzazione della Pt_1
ST senza aver ricevuto alcun compenso e senza che gli fosse neanche mai stato offerto l'ingresso nella compagine sociale della società veicolo, gestita in assoluta autonomia dal , unico investitore Pt_1
coinvolto nell'operazione finanziaria che gli forniva i report periodici dell'andamento dell'affare solo per rassicurarlo sulle possibilità di recupero del suo credito per la restituzione del finanziamento di complessivi € 700.000.
Negava, quindi, l'esistenza di un accordo con il per l'intestazione fiduciaria del 50% delle quote Pt_1
di AO smentita dalla chiarezza delle causali dei bonifici eseguiti in suo favore e dalla natura meramente professionale del contributo prestato nel reperimento del finanziamento della per la CP_2
sottoscrizione dell'aumento di capitale in ST del 27 ottobre 2017 e nell'indicazione dei professionisti che aveva assistito nella stesura nel 2019 del patto parasociale. Del resto, Pt_3
l'opponente non gli aveva mai fatto alcuna proposta volta alla reintestazione formale della quota di
AO asseritamente detenuta in via fiduciaria né lui aveva mai esercitato la facoltà di “trasformare” in acquisto di quote sociali il finanziamento di € 40.000.
Nonostante la chiarezza della natura del loro rapporto l'opponente non aveva mai provveduto alla restituzione né delle somme specificamente ricevute a titolo di finanziamento personale né della somma di € 40.000 ricevuta con la prospettiva della sua trasformazione nell'acquisto di una quota pagina 8 di 23 sociale mai avvenuto, così che era stato costretto ad agire in via monitoria per far valere il suo credito restitutorio.
Contestava, poi, le domande riconvenzionali proposte dall'opponente sostenendo, innanzitutto, di non essere tenuto al rimborso della metà del mutuo concesso, con i suoi buoni auspici, da alla AO CP_2
dal momento che non ne era mai divenuto socio, nemmeno in via di fiduciaria, non essendogli stata trasferita neanche la quota corrispondente al versamento di € 40.000 che, comunque, avrebbe potuto giustificare una sua partecipazione al debito restitutorio della società solo nella misura di € 13.000.
Negava, infine, la fondatezza della pretesa dell'opponente relativa al pagamento della somma di
€ 260.000 a titolo di compenso per l'attività svolta quale suo presunto fiduciario, in mancanza di qualsiasi accordo fiduciario o di mandato, sostenendo piuttosto di aver maturato lui il diritto al compenso per le prestazioni professionali e di consulenza svolte a favore dell'opponente, riservandosi di farlo valere in separato giudizio.
Sosteneva, infine, il suo diritto alla restituzione anche dell'ulteriore somma di € 40.000 non contemplata nel decreto ingiuntivo, in ragione della mancata attuazione dell'obbligo di trasferimento della quota sociale corrispondente che avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento del patto.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ingiunzione per la somma di € 660.000 nonché in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.,
dell'accordo alla base del versamento di € 40.000,00 effettuato a titolo di “finanziamento personale con
riserva di trasformazione in acquisizione di quote sociali”, con condanna dell'opponente alla restituzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., anche della somma di € 40.000. pagina 9 di 23 Nel corso della trattazione il giudice istruttore, tentata con esito negativo la conciliazione della lite,
respingeva la richiesta di concessione della provvisoria del decreto ingiuntivo opposto emesso, come risultante dallo stesso provvedimento, in difetto del requisito di liquidità del credito, già oggetto di ampia contestazione fra le parti in epoca anteriore al deposito del ricorso monitorio, e in mancanza di prova dell'effettiva erogazione a titolo di prestito della rilevante somma oggetto dell'ingiunzione senza alcuna disciplina del rimborso.
All'esito della trattazione il giudice istruttore respingeva le istanze istruttorie delle parti e la richiesta di parte opposta di rimessione in termini per la consultazione della documentazione asseritamente illeggibile allegata alla memoria istruttorie dell'opponente, in mancanza di prova della non imputabilità
alla parte del mancato accesso a documenti regolarmente consultabili dal fascicolo telematico,
rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale preliminarmente respinge la richiesta dell'opposto di rimessione in termini per la formulazione di prova contraria avverso le risultanze dei documenti n. 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 allegati alla memoria istruttoria dell'opponente, in mancanza di prova della non imputabilità alla parte del mancato accesso a documentazione che risulta regolarmente consultabile dal fascicolo telematico, confermando, al riguardo, il provvedimento del giudice istruttore in data 28 novembre 2023.
Nel merito l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo deve essere accolta così come la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente per ottenere la condanna dell'opposto al rimborso della metà
della somma versata per l'estinzione del mutuo contratto dalla AO s.s. con la Controparte_2
pagina 10 di 23 Dalla documentazione acquisita risulta che, con il ricorso monitorio, il ha richiesto al la CP_1 Pt_1
restituzione della somma di complessivi € 660.000 versata con bonifici sul suo conto corrente personale di € 500.000, il 22 dicembre 2016, di € 100.000, il 22 settembre 2017 e di € 60.000, il 21
novembre 2017, tutti eseguiti con la causale “finanziamento personale” nonché la restituzione della somma versata con bonifico di € 40.000, il 1 novembre 2017, con la causale “finanziamento che si
trasformerà in acquisizione quote società”, relativa alla partecipazione nella società semplice AO
s.s. , mai trasferita (v. doc. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta). Parte_4 Pt_5
Il decreto ingiuntivo è stato, poi, emesso dal giudice limitatamente alla pretesa di restituzione della somma di € 660.000 versata a titolo di “finanziamento personale”.
Il credito vantato per la restituzione della somma di € 660.000, secondo la prospettazione del CP_1
trarrebbe titolo da un semplice prestito personale che avrebbe fatto al suo conoscente per Pt_1
consentirgli di approfittare dell'opportunità di investire nell'acquisizione agevolata delle azioni della
ST Lighting s.p.a. di cui all'epoca era amministratore. Tuttavia, a fronte della contestazione del di aver ricevuto la somma per un titolo che lo obblighi alla sua restituzione, grava sull'opposto Pt_1
l'onere della prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi del contratto di mutuo e, pertanto, non solo dell'avvenuta consegna della somma ma anche della specifica pattuizione con l'accipiens dell'obbligo di restituzione (v. fra le molte Cass. 22.11.2021 n. 35959;Cass. 29.11.2018 n. 30944).
Al riguardo l'opposto si è limitato ad invocare la causale dei bonifici specificamente riferita al
“finanziamento personale” la cui efficacia probatoria è tuttavia limitata a quella di un mero indizio da valutare unitamente al complesso degli altri ben più significativi elementi presuntivi della natura del rapporto contrattuale effettivamente intercorso fra le parti, desumibili dalla corrispondenza intrattenuta all'epoca, dal comportamento tenuto da ciascuno nella vicenda e dalla qualità delle parti che si pagina 11 di 23 definiscono entrambi come professionisti di primario livello operanti sul mercato finanziario.
Nell'opacità generale della vicenda volutamente creata dalle parti dietro lo schermo della società
veicolo per evitare di figurare nell'investimento con il ruolo effettivamente assunto, la causale
“finanziamento personale” indicata nei bonifici eseguiti da a favore di è priva di pregnanza CP_1 Pt_1
probatoria in ordine alla natura del rapporto contrattuale effettivamente intrattenuto dalle parti.
Entrambe le parti hanno, infatti, concordemente riferito nelle diverse ricostruzioni della vicenda ( v.
atto di citazione a pag. 9 e comparsa di risposta a pag. 4 e 5 nonché doc. 7, 8 di parte opponente)
dell'esigenza di celare al Fondo Headway Capital Partners, all'epoca socio di maggioranza della
ST, l'intervento, nei diversi aumenti di capitale deliberati per risollevarne le sorti, di investitori operanti, come il nel mercato finanziario, su cui era stato espressamente posto il veto e che non CP_1
avrebbero, comunque, potuto godere dello sconto premiale nell'acquisto delle azioni riconosciuto al
, come componente del consiglio di amministrazione. La necessità di occultare la partecipazione Pt_1
all'operazione del le aveva, quindi, presumibilmente indotte a concordare una causale fittizia per CP_1
rendere difficoltoso risalire all'effettiva identità del soggetto che investiva nell'acquisto delle azioni di
ST.
Ciò trova conferma nel fatto che la causale in questione veniva sempre utilizzata dal per far CP_1
pervenire le somme relative all'investimento in questione sul conto corrente personale del anche Pt_1
ove era evidente che il versamento aveva un titolo diverso: il aveva, infatti, utilizzato la stessa CP_1
causale “finanziamento personale” nell'eseguire il bonifico di € 15.000 del 13 agosto 2019 ( v. doc. 44
opponente), pacificamente destinato, di comune accordo, al pagamento della metà dell'importo esposto nella fattura del professionista che aveva assistito la AO s.s. nella stesura del patto Per_1
parasociale con i soci di maggioranza di ST ( v. memoria n. 3 di parte opposta a pag. 7 e doc. 42,
pagina 12 di 23 46 di parte opponente).
Nel contesto delineato, pertanto, la causale dei bonifici non è di per sé in alcun modo indicativa dell'effettiva dazione della somma a titolo di finanziamento.
Peraltro, la versione del secondo cui si sarebbe limitato a fornire al le risorse finanziarie CP_1 Pt_1
necessarie ad operare in proprio l'investimento nell'acquisto delle azioni ST prestandogli gratuitamente anche la sua attività di consulenza, non è affatto credibile nell'ambito di un rapporto connotato dal livello di professionalità vantato dai protagonisti della vicenda: nessun operatore un minimo accorto avrebbe, infatti, concesso ad un semplice conoscente un prestito personale così
rilevante senza in alcun modo concordare le modalità, i tempi e le garanzie della restituzione come,
invece, aveva fatto allorché aveva finanziato l'operazione. Né appare plausibile il fatto che il CP_2
oltre ad assumere il rischio finanziario, abbia anche prestato per anni al e alla sua società CP_1 Pt_1
la sua qualificata attività di consulenza senza pattuire e pretendere alcun compenso come, invece,
avevano fatto gli altri professionisti coinvolti nella vicenda ma non nell'investimento (v. doc. da 43 a
46). A tacere, poi, del contenuto analitico e dettagliato dei report che il gli forniva non solo Pt_1
dell'andamento dell'investimento ma persino delle controversie instaurate da AO nei confronti degli altri soci della ST (v. doc. 78 ,80 di parte opponente) che di certo andavano ben al di là delle informazioni che il debitore fornisce al proprio creditore per rassicurarlo in ordine alla restituzione del prestito.
L'effettiva natura e contenuto del rapporto contrattuale intrattenuto dalle parti sono in realtà
chiaramente stigmatizzati nella email del 19 gennaio 2017, la prima delle missive con cui il , Pt_1
rivolgendosi al subito dopo la sottoscrizione del primo aumento di capitale deliberato da ST CP_1
il 22 dicembre 2016, delinea la posizione assunta da ciascuno nell'investimento comune.
pagina 13 di 23 La lettera in questione, indirizzata da a recita testualmente “Buongiorno dott. di Pt_1 CP_1 Per_2
seguito descrivo tutti gli aspetti relativi Suo investimento di €500K, in modo che sia chiaro quali siano
i Suoi diritti all'interno della SS AO che di fatto ha effettuato l'investimento. L'ammontare di €500k
da Lei inviato al mio C/C personale è stato totalmente destinato all'acquisto di azioni ST
Lighting S.p.A. /.../. In questa occasione, abbiamo convenuto di attribuire il totale delle azioni
acquisite (N. 690K) da AO nel modo seguente:
a . 500 Azioni;
Parte_6
a n. 190 (115 acquistate direttamente e 75 provenienti dal premio incluso nell'acquisto Parte_1
per €500k di Parte_7
Pertanto è da considerare che per la quota di ST Lighting detenuta da AO S.S. (totale 690
azioni), 500 siano 'destinate' a 190 a . Questo vale in ogni caso e rimane inteso Parte_7 Per_3
che, di fatto, l'ammontare trasferito da l mio C/C abbia un corrispettivo nelle 500 azioni di Parte_7
ST Lighting di cui sopra e che non possa essere considerato un prestito in denaro, ma
un'acquisizione di quote della società ST Lighting attraverso la S.S. AO.
In ogni momento, pertanto, potrà e dovrà essere attribuito ogni diritto sulle 500 Azioni ST
Lighting SpA detenute da AO a Spero di essere stato esauriente e sufficientemente chiaro e Parte_7
preciso affinché, in ogni caso, non vi siano difficoltà per nessuno, meno che mai per Lei.
Non esiti ad inviarmi le correzioni o le osservazioni che ritiene necessarie e/o opportune” (v. doc. 13
di parte opponente).
Dalla missiva in questione emerge chiaramente che la somma di € 500.000 versata sul conto corrente personale del il 22 dicembre 2016 con la causale “finanziamento personale”, non costituiva Pt_1
pagina 14 di 23 affatto un prestito personale ma era stata utilizzata dal per l'acquisto di azioni della ST Pt_1
Lighting attraverso la AO s.s. nell'interesse del a cui era attribuito “ ogni diritto sulle 500 CP_1
Azioni ST Lighting SpA detenute da AO” che “ in ogni momento” potrà e dovrà riconoscerlo.
Alla lettera in questione non è mai seguita alcuna risposta scritta del come a tutte le altre CP_1
innumerevoli missive inviate dal durante tutta la durata del rapporto. Ma ciò non vuol dire che Pt_1
sia priva di qualsiasi efficacia probatoria potendo l'adesione all'accordo nei termini in essa formulati desumersi dal comportamento anche successivo tenuto dal nella vicenda. CP_1
Innanzi tutto, il silenzio di di fronte alle comunicazioni scritte del caratterizzava le CP_1 Pt_1
modalità di tenuta del loro rapporto: i due evidentemente aveva adottato modalità di comunicazione asincrone in cui l'uno scriveva e l'altro interloquiva oralmente, probabilmente per evitare qualsiasi rischio di “emersione” della presenza del come investitore nella ST. Quasi tutte le missive CP_1
del si concludono, infatti, con l'invito a chiamarlo o incontrarlo o sono resoconto di incontri (v. Pt_1
doc. 22, 28,29, 30, 33, 40,41,42, 46,47, 48 di parte opponente) e le poche riscontrate per iscritto recano una risposta laconica con l'invito a “sentirsi” o l'indicazione di appuntamento per parlarne (v. doc. 7,
23, 24, 32 di parte opponente). Ed in questo contesto la mancanza di una immediata reazione ad eventuali scritti in contrasto con le intese raggiunte verbalmente lascia, in linea generale, presumere che corrispondano agli accordi raggiunti.
Comunque, con riferimento specifico al contenuto della lettera in questione la destinazione della somma relativa al primo bonifico di € 500.000 sul conto corrente personale del risulta essere stata Pt_1
esattamente quella descritta nella missiva: il primo versamento del 22.12.2016 di 500.000 euro eseguito con la causale “ finanziamento personale” transita, infatti, prima sul conto personale di ( doc. 7a Pt_1
di parte opponente), poi, confluisce immediatamente sul conto corrente intestato alla AO ( doc. 7 b di pagina 15 di 23 parte opponente ) e, quindi, viene versata alla ST a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 21 dicembre 2016 ( doc. 12 di parte opponente) con cui AO diviene azionista di ST
con una partecipazione al capitale sociale del 12,8%.
Ed il consenso del all'impiego nel suo interesse delle somme versate sul conto corrente personale CP_1
per l'acquisto di azioni ST nei termini descritti dalla lettera del 19 gennaio 2017 si desume dal fatto che, non solo, se avesse inteso dissentire dalla prospettazione del sulla specifica negazione Pt_1
della natura di prestito delle somme versate sul conto corrente personale avrebbe reagito immediatamente per iscritto ed in modo veemente alla qualificazione del rapporto in contrasto con la causale del bonifico, ma di sicuro non avrebbe continuato successivamente a versare, con la stessa causale di “facciata”, i bonifici di € 100.000, il 22 settembre 2017 e di € 60.000, il 21 novembre 2017,
poi utilizzati, come il precedente bonifico, da tramite la AO per sottoscrivere il secondo Pt_1
aumento di capitale, deliberato dalla ST il 27 ottobre 2017, unitamente alla somma di € 40.000
del bonifico del 1 novembre 2017 recante una causale diversa ( v. doc. 18 di parte opponente per la ricostruzione del transito delle somme bonificate sul conto personale di prima sul conto corrente Pt_1
di AO e poi sul conto corrente della ST).
Nel contesto descritto è, pertanto, da escludere l'esistenza del diritto del alla restituzione della CP_1
somma di complessivi € 660.000 che lungi dall'aver costituito un prestito personale a favore del Pt_1
era stata utilizzata, di comune accordo, per l'acquisto nell'interesse del delle azioni della ST CP_1
in occasione della sottoscrizione dei due aumenti di capitale deliberati dalla ST il 21 dicembre
2016 ed il 27 ottobre 2017 da parte della società veicolo AO.
Per quanto si desume dalle condizioni descritte nella lettera richiamata alla dazione della somma seguiva non il diritto del alla sua restituzione ma il diritto ad acquisire la titolarità delle azioni CP_1
pagina 16 di 23 della ST con essa acquistate per suo conto da AO s.s.
La domanda di restituzione della somma di € 660.000 svolta in via monitoria è priva di fondamento e il decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un credito restitutorio inesistente deve essere revocato in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunto.
Procedendo all'esame delle altre domande introdotte dalle parti nel giudizio di opposizione anche la domanda di restituzione della somma di € 40.000 versata a favore del con il bonifico del Pt_1
1 novembre 2017 con la causale “finanziamento che si trasformerà in acquisizione quote società”, già
respinta dal giudice del procedimento monitorio, è priva di fondamento.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione il ricorrente ha chiarito il titolo della domanda restitutoria in questione svolgendola come domanda di restituzione conseguente, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla domanda di pronuncia della risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di acquisto delle quote della società AO s.s., sotteso alla dazione della somma con la causale indicata, per inadempimento del all'obbligo di trasferire la titolarità della partecipazione sociale. Pt_1
La domanda di risoluzione, logicamente contrastante con la strenua negazione da parte del CP_1
dell'esistenza di una qualsiasi accordo che prevedesse la sua partecipazione alla compagine sociale della società veicolo AO s.s., è palesemente priva di fondamento.
Da un lato, infatti, l'impiego, di comune accordo, della somma in questione non per l'acquisto di una partecipazione in AO ma per l'acquisto delle azioni di ST in occasione dell'aumento di capitale deliberato il 21 ottobre 2017 e sottoscritto dalla AO anche nell'interesse del (v. doc. 18 di parte CP_1
attrice in relazione all'impiego della somma), pare smentire la ricostruzione della causale del bonifico,
genericamente relativa “all'acquisizione quote società”, come riferita all'acquisto della partecipazione pagina 17 di 23 in AO piuttosto che all'acquisto delle azioni di ST.
Dall'altro, l'imputazione da parte di al dell'inadempimento all'obbligo di trasferirgli una CP_1 Pt_1
mai richiesta partecipazione sociale in AO di valore corrispondente alla somma versata di € 40.000,
contrasta apertamente con i diversi inviti del alla “formalizzazione” del trasferimento della quota Pt_1
di partecipazione al capitale della AO s.s. corrispondente all'investimento in ST, rivoltigli con le lettere del 8.12.2019 (v. doc. 87 di parte opponente) del 16.1.2020 (doc. 88) del 29.2.2020 (doc. 90)
dell'8 maggio 2020 (doc. 62) e del 14.5.2020 (v. doc. 71).
La domanda di risoluzione dell'accordo e di restituzione della somma di € 40.000 svolte in via riconvenzionale dall'opposto devono, pertanto, essere respinte.
Passando all'esame delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente la richiesta di pagamento del compenso per l'attività di gestione fiduciaria della partecipazione corrispondente alla metà del capitale sociale di nella società veicolo AO s.s. è priva di fondamento. CP_1
Dall'esame della documentazione relativa alla copiosa corrispondenza intercorsa dalle parti non emergono elementi sufficienti a ritenere l'avvenuta intestazione fiduciaria della quota della metà del capitale sociale al da parte del al momento della costituzione della AO s.s. come società Pt_1 CP_1
veicolo attraverso cui realizzare l'investimento comune nell'acquisto di azioni della ST.
Il contenuto della lettera del 19 gennaio 2017, quella con cui il riassume i termini del suo Pt_1
accordo con il immediatamente dopo la costituzione della società veicolo e la sottoscrizione del CP_1
primo aumento di capitale deliberato dalla ST, consente di affermare con certezza solo che le somme versate dal sul conto corrente personale del con i bonifici oggetto di causa erano CP_1 Pt_1
destinate all'acquisto delle azioni della ST nell'interesse del tramite la AO e che al CP_1 CP_1
pagina 18 di 23 era attribuito il diritto ad acquisirne la titolarità in proporzione all'investimento compiuto.
Nella lettera in questione non si fa alcun cenno alle modalità con cui la AO che deteneva le azioni di
ST anche per conto del avrebbe dovuto restituirgliele, limitandosi il ad affermare, al CP_1 Pt_1
riguardo, che “In ogni momento, pertanto, potrà e dovrà essere attribuito ogni diritto sulle 500 Azioni
ST Lighting SpA detenute da AO a ( v. doc. 13 di parte opponente). Parte_7
Dallo scritto coevo alla costituzione della società veicolo risulta solo che doveva essere attribuito al il diritto sulle azioni ST detenute da AO per suo conto ma non si specifica se con il CP_1
trasferimento delle azioni da parte di al oppure attraverso il trasferimento al di una CP_3 CP_1 CP_1
partecipazione di valore corrispondente nel capitale sociale della società veicolo.
Più che da un patto fiduciario relativo alla partecipazione del alla capitale sociale della le CP_1 CP_3
parti erano, dunque, legate da un accordo per il ritrasferimento in qualche modo della titolarità delle azioni della ST detenute per suo conto da AO.
La questione della partecipazione del al capitale sociale della AO viene affrontata dal CP_1 Pt_1
solo diverso tempo dopo la costituzione della società e l'esecuzione dell'operazione, quando probabilmente le certezze in ordine alla fruttuosità dell'investimento cominciavano a vacillare, in diverse lettere da cui emerge che il ritorno dell'investimento per il sarebbe dovuto avvenire CP_1
tramite l'intestazione di quote della AO in misura variabile, da determinare con riferimento alle somme investite per l'acquisto delle azioni ST e alla stima del loro rendimento.
In particolare nella lettera del 17 giugno 2017 il , elenca al i passaggi ancora da compiere, Pt_1 CP_1
accennando al punto n. 2 alla necessità di “attribuire e definitivamente formalizzare le quote di AO,
in modo da assegnare a e effettive quote di sua proprietà (base importi versati)..” (doc. 40 di Parte_7
pagina 19 di 23 parte opponente), necessità che ribadisce, dopo la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale di ST del 24 maggio 2019, con la lettera del 1 luglio 2019, nella parte in cui fa cenno alla
“attribuzione definitiva delle quote di AO distribuite tra e dopo la call nei Per_3 CP_4
confronti di .. per la attribuzione delle quote, gli effettivi importi pagati.” ( doc. 41 di parte CP_5 Pt_8
opponente) prima di inviargli, con la lettera del 4 luglio 2019, “i dati relativamente al nostro
investimento in AO” contenuti in un prospetto analitico del complesso calcolo eseguito per la determinazione dell'entità della quota di AO spettante al apparentemente risalente al 20 CP_1
dicembre 2017 ma non sottoscritto, intitolato “Nota al riguardo dell'aggiustamento delle quote in
AO e del contratto di mutuo tra privati stipulato tra AO con ”, da cui sembrerebbe CP_2
attribuita a la quota del 51,6% ( v. doc. 22 pag. 2 di parte opponente), poi, riparametrata CP_1
secondo diverse ipotesi al 48,5% ( v. doc. 22 a pag. 7 di parte opponente), ma mai esattamente individuata in misura pari alla metà del capitale sociale. Analogo prospetto risulta allegato alla lettera dell'8 luglio 2019 (v. doc. 42 di parte opponente) mentre ancora nella lettera del 15 settembre 2019
, ritornava genericamente a riparlare della “suddivisione di AO in base agli importi che Pt_1
abbiamo effettivamente versato” (v. doc. 46 di parte opponente).
Nella situazione descritta non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un accordo per l'intestazione fiduciaria al della metà del capitale sociale della AO, potendo solo ritenersi che le parti si CP_1
fossero accordate per il trasferimento al anziché delle azioni ST acquistate dalla AO con CP_1
il suo denaro, di una quota del capitale sociale della AO da determinarsi, secondo i complessi criteri di stima di cui al documento n. 22, in proporzione all'importo versato per l'acquisto delle azioni
ST e al rendimento atteso.
In mancanza di prova della intestazione e gestione fiduciaria al della quota della metà del capitale Pt_1
pagina 20 di 23 sociale della AO da parte del deve ritenersi priva di fondamento la pretesa di ottenere il CP_1
pagamento del compenso per l'attività svolta nella veste di fiduciario. Peraltro, dal contenuto della corrispondenza prodotta in giudizio dall' opponente, emerge chiaramente che entrambi avevano investito nell'acquisto delle azioni ST non solo il loro denaro ma anche le loro competenze e prestazioni professionali, la cui remunerazione era insita per tutti e due nel lucro che speravano di trarre dall'investimento comune.
La domanda di pagamento del compenso nella misura di € 260.000 proposta dall'opponente in via riconvenzionale deve, pertanto, essere respinta.
Fondata è invece la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per ottenere la restituzione della metà della somma versata alla ad estinzione del mutuo per complessivi Controparte_2
€ 500.000 concesso alla AO s.s. (v. doc. 16 e 17 di parte opponente) per la sottoscrizione di parte dell'aumento di capitale deliberato da ST il 27 ottobre 2017 ( v. doc. 18 di parte opponente).
Alla lettera del 4 luglio 2019 con cui il rimanda a i dati relativi all'investimento comune in Pt_1 CP_1
AO risulta allegato il documento riepilogativo delle pattuizioni anche in ordine alla suddivisione dell'onere economico del mutuo contratto dalla società per la sottoscrizione, nell'interesse di entrambi,
di parte dell'aumento di capitale deliberato dalla ST il 27 ottobre 2017. Nell'allegato in questione si legge che “Il mutuo stipulato tra e AO nel mese di Novembre 2017, per un importo totale CP_2
di €500k va inteso come facente capo a e Pertanto, e ono obbligati Per_3 Pt_7 Per_3 Pt_7
per €250k ciascuno e, di conseguenza, gli stessi provvederanno, in quota parte, sia al pagamento degli
interessi maturati annualmente, sia al rimborso finale delle quote capitale di €250 ciascuno.” (v. doc.
22 a pag. 3).
Come di consueto il non ha fornito per iscritto alcun cenno di risposta alla comunicazione in CP_1
pagina 21 di 23 questione ma nel contesto delle peculiari modalità di svolgimento del rapporto già ampiamente descritte, il silenzio consente di presumere la fedeltà dello scritto agli accordi verbalmente raggiunti dalle parti sulla questione, posto che in caso contrario l'opposto avrebbe senza dubbio preteso dal Pt_1
l'immediata rettifica per iscritto della comunicazione e non avrebbe di certo proseguito il rapporto accollandosi, nel mese di settembre dello stesso anno, il pagamento della metà del compenso preteso dal per l'assistenza della società nella stesura del patto parasociale. Per_1
Del resto, la riottosità dell'opposto a chiarire le ragioni dell'atteggiamento tenuto nell'occasione si è
perpetuata anche nel corso del giudizio allorché si è sottratto, senza alcuna giustificazione, alla comparizione personale delle parti disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione, così fornendo, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., argomenti di prova a sostegno della tesi sostenuta dall'opponente.
L'opposto deve, pertanto, essere condannato alla restituzione a favore dell'opponente della somma di
€ 250.000 oltre interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale proposta con la notificazione dell'atto di citazione in opposizione il 1 giugno 2022 sino al saldo.
La soccombenza implica la condanna dell'opposto al pagamento a favore dell'opponente delle spese processuali che si liquidano in € 29.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 21856/2022 promossa da Pt_1
contro con atto di citazione notificato il 1.6.2022 disattesa ogni altra
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 22 di 23 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 2 marzo 2022 a favore di
contro
; CP_1 Parte_1
2) condanna l'opposto al pagamento a favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 250.000 oltre interessi nella misura legale, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dal 1 giugno 2022
sino al saldo;
3) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
4) condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali che liquida a favore CP_1
dell'opponente in € 29.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di Parte_1
legge.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il Giudice est.
Daniela Marconi
pagina 23 di 23