Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2841.
(Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note).
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e' presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita' dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne e' necessaria, o sull'identita' dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo' ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
(Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note).
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e' presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita' dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne e' necessaria, o sull'identita' dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo' ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Commentari • 23
- 1. IPOTECA: nulla se iscritta su subalterno soppressoAvv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022 · 218.69438
ISSN 2385-1376 In tema di garanzie reali, la variazione catastale, antecedente all'iscrizione ipotecaria, con una materiale trasformazione dell'immobile, comporta la nullità dell'ipoteca accesa sul subalterno soppresso e della relativa iscrizione, a mente dell'art. 2841 c.c. in quanto determina un'assoluta incertezza circa l'esatta individuazione dei beni colpiti da ipoteca. […]
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Giurisprudenza • 288
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 20/07/2021, n. 1401Provvedimento: […] Con un unico motivo di gravame, si censura la decisione di respingere la domanda, per violazione dell'art. 112 cpc e falsa applicazione dell'art. 2841 c.c., per aver il giudice erroneamente fatto esclusivo riferimento, ai fini della validità dell'iscrizione ipotecaria, al disposto dell'art. 2841 c.c., che invece sarebbe inconferente, controvertendosi del deposito presso laLeggi di più...
- esecuzione forzata·
- rettifica iscrizione ipotecaria·
- opposizione agli atti esecutivi·
- cessazione materia del contendere·
- iscrizione ipotecaria·
- art. 2841 c.c.·
- art. 702 ter c.p.c.·
- soccombenza virtuale·
- titolo esecutivo