CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 369/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti FREGNI GIORGIO e GOLETTO MAURA
APPELLANTE contro
p. iva n. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti CAVANI RAFFAELE e FOSSATI BRUNA ALESSANDRA
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo riesame di tutte le domande, produzioni ed eccezioni così come dedotte, acquisite ed articolate nel giudizio di primo grado ed integralmente quivi riproposte1, accogliere il presente appello e, conseguentemente, in totale riforma dell'impugnata sentenza, meglio specificata in epigrafe:
In via preliminare: pagina 1 di 13 A) riconoscere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o inopponibilità all'attore della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli degli ordini di acquisto in causa, così come identificati nella parte in diritto dell'atto di citazione, per la sua vessatorietà, genericità, nonché assenza di chiarezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., artt. 33-36 Codice del Consumo2;
1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, e/o extra contrattuali della CP_2 convenuta, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., nonché 1174, 1175, 1176, 2 comma, 1374 e 1375 c.c., per tutte le violazioni meglio descritte in premessa;
2) conseguentemente condannare la al risarcimento del danno a favore del da liquidarsi in CP_1 Pt_1 misura pari all'intero capitale investito nel mese di febbraio del 2011, vale a dire di euro 99.904,00 oltre a
350,00 di spese sostenute per l'acquisto di n.
1.738 azioni (all. 3 e 4)3: “visto che i titoli non sono negoziabili, nemmeno con le modalità una volta praticate, o acquistabili dalla società emittente, e sono, quindi, di fatto privi di valore” (cfr. giurisprudenza sopra richiamata), o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti medi di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto alla data di notifica del presente atto di citazione;
3) in via subordinata, condannare la al risarcimento del danno a favore del pari alla somma CP_1 Pt_1
€ 78.743,04 = € 99.904,00 – [€ 1.370,63 + € 2.410,33 + € 17.380,00)]. E cioè, la somma pari al capitale investito di € 99.904,00 per l'acquisto di n.
1.738 azioni del 22.2.2011 alla quale devono essere detratte: a) la somma di € 1.370,63 pari al 49% del valore di € 2.797,20 realizzato con le vendite di n. 54 azioni eseguite nel 2013 e nel 20155; b) la somma di € 2.410,33 per dividendi percepiti per le 1.738 azioni, c) la somma di €
17.380,00 pari al valore delle azioni ancora detenute dal in numero di 1.738 x 10,oo euro, prezzo Pt_1 di vendita indicato dalla , come risulta dal documento redatto dalla medesima Controparte_1 CP_1 in data 1.2.2023 (all. 38) e/o della diversa somma che risulterà di giustizia a cui devono aggiungersi, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
4) in via ulteriormente subordinata, condannare la al risarcimento del danno a favore del CP_1 Pt_1 pari alla somma riconosciuta dall'ACF nella decisione n. 2870/2020 (all. 15) e, cioè: <<…. … In applicazione degli orientamenti consolidati del Collegio, il danno deve essere liquidato in misura pari al capitale investito per l'acquisto di n.
1.738 di febbraio 2011, ossia a € 99.904,006, detratti sia (i) la somma di
€ 1.370,63, pari al 49% del valore di € 2.797, 20 realizzato con le vendite di n. 54 azioni eseguite nel 2013 e nel 2015 (tale valore non può essere, infatti, integralmente detratto, giacché le vendite sono state effettuate dopo che il ricorrente aveva incrementato il proprio pacchetto azionario, acquistando le azioni del figlio, sicché il valore realizzato con tale vendita può essere imputato solo proporzionalmente alle azioni acquistate nel 2011, che appunto rappresentano il 49% del pacchetto alla fine complessivamente detenuto dal ricorrente), sia (ii) i dividendi percepiti in relazione alle n.
1.738 azioni acquistate nel 2011, pari a € pagina 2 di 13 2.410,33, sia, infine, (iii) la somma di € 52.140,20,00, pari al valore delle azioni ancora detenute, sempre con riferimento alla quota del pacchetto di n.
1.738 azioni acquistato a febbraio 2011 al netto della minima parte già venduta, calcolato al prezzo di € 30,007 per azione, corrispondente a quello attualmente fissato dall'Assemblea dei soci. 7 In conclusione, il danno da risarcire deve essere liquidato nella somma di €
43.983,04, a cui deve aggiungersi la somma di € 3.474,66 dovuta a titolo di rivalutazione monetaria>>, o la diversa somma8 che risulterà di giustizia, oltre interessi legali;
5) in ogni caso, riconoscere anche gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 12,50% spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata impugnazione attesa la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed ex artt. 348 bis e ter c.p.c., oltre l'inammissibilità della nuova domanda, come identificata in atti, in spregio ai dettami dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da nei confronti della Pt_1 CP_1 Controparte_3
in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, prive di supporto
[...] probatorio, per i motivi di cui in atti, confermando in ogni sua parte la Sentenza n. 94/2023 del Tribunale di Modena, con ogni conseguente ulteriore provvedimento.
In via subordinata: limitare il risarcimento del danno denegatamente dovuto da Parte_2
.A ai sensi degli artt. 1225 e/o 1227 c.c., per tutti i motivi di cui in atti.
[...]
In via ulteriormente subordinata: limitare il risarcimento del danno denegatamente dovuto da Parte_3
Contr tenuto conto della determinazione della misura del risarcimento sviluppata dall' nella
[...] decisione n. 2870 in data 8 settembre 2020.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 13 1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_5 Controparte_3
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti quantificati nella somma di circa
100.000 Euro, più accessori, in conseguenza dell'acquisto di azioni della medesima banca che poi erano state cedute a prezzo irrisorio.
2. Deduceva l'attore di essere un pensionato, già imprenditore agricolo con licenza media e, come tale, non esperto in materia finanziaria;
che ad inizio dell'anno 2011 su pressione di un dipendente della 1983 era stato invitato ad acquistare dei titoli Controparte_1
azionari della medesima prospettatigli come “un'ottima e proficua opportunità di CP_1
investimento in quanto emessi da una Banca del territorio, vicina alla clientela e patrimonialmente solida”; che aveva quindi proceduto all'acquisto di n.
1.738 azioni della per un controvalore complessivo di 99.554,00 Euro, oltre 350,00 Euro di spese;
che CP_1
dopo solo un anno dall'ingente investimento, che rappresentava l'intero portafoglio titoli del Sig. aveva appreso notizie tutt'altro che positive sulla situazione Parte_1
finanziaria della;
che solo a fronte delle innumerevoli richieste di Controparte_1
vendita delle azioni, la aveva acconsentito di vendere un quantitativo minimo di CP_1
azioni (54 azioni su 1.738 azioni) per l'irrisorio importo di circa 2.800,00 Euro;
che aveva pertanto proposto un ricorso innanzi al ACF il quale, in parziale accoglimento del ricorso a motivo del fatto “che nel caso di specie l'intermediario non ha offerto alcuna prova che il ricorrente abbia ricevuto informazioni adeguate in concreto sulle caratteristiche degli strumenti finanziari”, aveva dichiarato l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €
47.457,70, oltre interessi;
che ciò nonostante la banca aveva riferito non voler dare esecuzione alla decisione dell'ACF.
3. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda e la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Modena rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado osservava che dai documenti prodotti in giudizio risultava che il aveva sottoscritto: a) il “contratto relativo alla Pt_1
negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti”, relativo a strumenti finanziari;
b) il pagina 4 di 13 “questionario MIFID”; c) il mandato affinché la banca procedesse all'acquisto, per suo nome e conto, delle azioni della medesima, contenente clausola di non adeguatezza dell'investimento, con specifica autorizzazione all'acquisto.
4. Osservava, dunque, il Tribunale che dalla documentazione emergeva che, con riferimento a questa operazione finanziaria, il aveva conferito alla banca specifico mandato Pt_1
all'acquisto di azioni della stessa, e che il profilo di rischio emergente dal questionario
MIFID evidenziava che l'attore era imprenditore autonomo, dotato di licenza media, con buona conoscenza finanziata (acquisita mediante “letture settimanali”), che investiva pure in azioni, che effettuava investimenti con cadenza trimestrale, dotato di esperienza “media” in materia, titolare di un ottimo patrimonio finanziario (aggirantesi tra 500.000 ed € 1.000.000), capitale che il medesimo tendeva a non utilizzare.
Inoltre, non era contestato che l'attore fosse un self made man, un imprenditore di successo, che aveva ricoperto molteplici incarichi e cariche amministrative in società commerciali, quali, in particolare, la nota produttrice di aceto balsamico di Modena, e Controparte_6
che dunque lo stesso era ben lungi dall'essere un “pensionato, già imprenditore agricolo con licenzia media, come tale non certamente esperto in materia finanziaria”.
5. Tenuto conto di tutto ciò, riteneva il Tribunale che quest'ultimo non poteva ignorare che l'investimento che aveva richiesto alla banca di effettuare per suo conto presentava profili di rischio, in quanto aveva ad oggetto azioni e in quanto il titolo era rappresentativo di capitale di società non quotata in borsa, e quindi non agevolmente collocabile sul mercato, e che, in quest'ottica, con la clausola c.d. di salvaguardia la banca aveva evidenziato ed avvertito l'investitore che l'operazione di acquisto delle azioni in oggetto “non era adeguata ed appropriata al proprio profilo di rischio”; nonostante ciò, il seppure reso edotto della rischiosità Pt_1
dell'investimento, aveva domandato egualmente ed espressamente alla banca di “dar corso comunque” all'operazione di acquisto nell'ottica di tentare di aumentare la redditività dell'investimento per far “crescere il capitale” investito (come da specifica indicazione presente nel questionario MIFID dal medesimo sottoscritto) e forse in ottica di abituale diversificazione del rischio inerente gli investimenti effettuati.
6. Concludeva il Tribunale che emergeva, pertanto, che la convenuta aveva fornito al pagina 5 di 13 cliente-investitore idonea ed adeguata informazione per soddisfare le esigenze del singolo caso ed il cliente legittimamente aveva autorizzato l'istituto a procedere al compimento di un'operazione finanziaria dalla banca ritenuta “non adeguata”, avendo in tal modo l'intermediario finanziario, in ossequio alla giurisprudenza della S.C., dato compiutamente prova di aver assolto agli obblighi informativi a suo carico previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma; si è costituita in giudizio la banca appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, trattata con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con unico di motivo di appello si censura la sentenza lamentando il travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 1 e 21 D. Lgs. n. 58/1998 per non aver rilevato l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dall'illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche nel comunicato n.9019104 del 2.3.2009; la violazione degli artt. 277, 318, CP_7
349, 3910, 4011, 41 e 4212 del Reg. n. 16190 del 29.10.2007; la violazione dell'art. CP_7
4913 del Reg. Consob 16190 del 29.10.2007 in punto di prontezza, trasparenza e rispetto dell'ordine temporale nell'esecuzione degli ordini di vendita e di rendicontazione degli ordini;
la violazione delle prescrizioni di contratto sottoscritto in data 14.02.2011; la violazione degli artt. 33 e 36 del codice del consumo;
l'erronea valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. e la violazione degli artt.2697 C.C. e 2729 C.C.
9. Si deduce, in sintesi, che sebbene il Tribunale modenese abbia sostanzialmente preso atto che la prima degli acquisti, non avesse mai fornito al Sig. alcuna CP_1 Parte_1
idonea informazione sulla illiquidità dei titoli di cui trattasi, ha ritenuto che la avesse, CP_1
comunque, correttamente operato e, ciò, nonostante la palese violazione degli obblighi normativi e regolamentari, tra i quali la Comunicazione n. DIN/9019104 del CP_7
pagina 6 di 13 2.3.2009 che impongono di informare previamente il potenziale investitore sugli ostacoli o limitazioni nello smobilizzo dei titoli non quotati sul mercato non regolamentare.
10. In particolare, si deduce che sarebbe assolutamente pacifico che nelle richieste di acquisto sottoscritte dal in data 22.2.2011 non compaia alcuna informazione Pt_1
concreta e specifica sulle caratteristiche dei titoli oggetto delle operazioni di acquisito, né tantomeno che sia stata consegnata al medesimo altra documentazione idonea allo Pt_1
scopo, secondo i dettami della citata Comunicazione n. 019104 del 2.3.2009 in CP_7
materia di prodotti illiquidi, e che peraltro nel questionario di profilatura Mifid il Sig.
[...]
aveva dichiarato alla di non conoscere gli strumenti derivati OTC, ai quali le Pt_1 CP_1
azioni illiquide sono più assimilabili e pertanto di non avere esperienza negli stessi.
11. In altri termini, si deduce che l'ordine di acquisto ha riguardato titoli illiquidi, cioè non quotati che quindi non potevano essere scambiati in un mercato regolamentato, ma solo tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti e che tale caratteristica rendeva di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione per il recupero della somma investita;
di tal che la non avrebbe assolto all'onere di provare di avere CP_1
adempiuto correttamente agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore, circa le specifiche caratteristiche dell'investimento in strumenti illiquidi, che espongono il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli.
12. Pertanto, la circostanza rilevata dal giudice di primo grado che il fosse un self Pt_1
made man, un imprenditore di successo nel settore dell'aceto balsamico, non poteva valere a superare le carenze informative imputabili alla Banca relative agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore sulle specifiche caratteristiche dell'investimento in strumenti illiquidi ed a legittimare così le operazioni poste in essere con il Pt_1
Si deduce che, comunque, secondo la giurisprudenza della S.C. in materia, l'Intermediario non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento e successive modificazioni, neppure in presenza di un investitore “aduso ad operazioni CP_7
finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” pagina 7 di 13 (Cass. civ. Sez. I, Ord., 06.12.2022, n. 35789; Cass. n. 18153 del 2020), e che ciò avrebbe dovuto condurre il primo Giudice, nel rispetto del riparto dell'onere probatorio, a stimare che la Banca convenuta non avesse provato di aver informato il con particolare Pt_1
riferimento al rischio di liquidità e/o non avesse provato che all'epoca le sue azioni non erano illiquide, come la stessa ha sostenuto nei suoi scritti difensivi, con ogni CP_1
conseguenza che ciò avrebbe dovuto determinare in punto di accoglimento delle domande attoree.
13. Infine, con riguardo alla ritenuta sufficienza, da parte del giudice di primo grado, della segnalazione di non adeguatezza dell'operazione, l'appellante richiama quanto affermato da
Cass. civ. Sez. I, Sent., del 05-05-2022, n. 14208, secondo cui: “La segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è in sè idonea ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento…Da tale autonomia discende il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui
l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza - o, può qui aggiungersi, di appropriatezza - dell'investimento (cfr. Cass. 18 giugno 2018, n. 15936, che infatti sottolinea come l'assenza di una tale attività esplicativa integri una specifica e distinta ragione di inadempimento dell'intermediario).”
14. L'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che i contratti sottoscritti dall'appellante sono regolati dalla direttiva comunitaria MiFID I (Markets in Financial Instruments Directive), alla quale è seguita la direttiva 2006/73/CE, attuativa della prima, recepite dall'Italia con il D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, entrato in vigore il 1° novembre 2007, che ha apportato una serie di rilevanti modifiche al Testo Unico della Finanza, con l'introduzione in data 29 ottobre 2007 da parte della delle conseguenti modifiche ai Regolamenti Intermediari (n. 16190) e CP_7
Mercati (n. 16191) e con la pubblicazione congiunta da parte di e Banca d'Italia del CP_7
"Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio" (c.d. Regolamento congiunto).
pagina 8 di 13 In estrema sintesi, la MiFID ha introdotto, in sostituzione della normativa previgente che dettava regole uniformi in materia di prestazione di servizi finanziari, una disciplina differenziata in relazione ai diversi servizi e alle distinte tipologie di investitori.
15. In particolare, per quanto riguarda le regole generali di condotta degli intermediari al momento della prestazione dei servizi di investimento, ha previsto, a seconda dei tipo di servizi, l'obbligo di valutazione di “adeguatezza” o di “appropriatezza”, ovvero nessun obbligo di valutazione;
in concreto la valutazione di adeguatezza, unitaria nel sistema previgente, è stata sdoppiata nel giudizio di adeguatezza e in quello di appropriatezza, aventi un diverso ambito di applicazione, diverse funzioni e diverse caratteristiche.
16. Più specificamente, quando l'intermediario effettua servizi come la consulenza in materia di investimenti o la gestione di portafoglio, il livello di approfondimento di conoscenza del cliente deve essere superiore rispetto agli altri servizi, dovendo disporre e ottenere delle informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti con riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti. Per tali servizi è pertanto previsto il livello massimo di tutela dell'investitore, ossia il questionario di adeguatezza;
inoltre l'intermediario, nel caso in cui non ottenga dal cliente le informazioni richieste, non può effettuare il servizio.
17. Per quanto riguarda invece i servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio (servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile), è previsto a carico dell'intermediario l'obbligo di effettuare la valutazione di “appropriatezza”.
In sostanza la valutazione di appropriatezza (appropriateness test) ha la funzione di appurare che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell'investimento e che possa contare su una misura adeguata di esperienza e consapevolezza per farlo, mentre la valutazione di adeguatezza (suitability test) aggiunge agli aspetti precedenti anche la verifica pagina 9 di 13 che l'investimento sia allineato agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale.
18. Infine, non sussiste alcun obbligo di effettuare alcuna valutazione di “adeguatezza” o di
“appropriatezza” qualora l'intermediario presti servizi di investimento che consistano unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente (c.d execution only), connessi a particolari tipologie di strumenti cosiddetti non complessi nei quali il servizio è prestato su iniziativa del cliente o potenziale cliente, chiaramente informato della minore tutela che il regime di execution only implica.
19. Nel caso di specie, dovendo escludersi, da un lato, che il servizio fornito rientrasse nell'ambito della consulenza in materia di investimenti o della gestione del portafoglio, e, dall'altro, che il cliente avesse scelto di operare nella modalità dell'execution only, con cui egli rinuncia a ricevere dall'intermediario le relative tutele previa una chiara informazione anche mediante un formato standardizzato, deve ritenersi che la banca appellata fosse tenuta ad effettuare la valutazione di “appropriatezza”, e non già di adeguatezza.
20. Orbene, in applicazione dell'art. 19 Direttiva 2004/39/CE, l'art. 42 del Regolamento
Intermediari n. 16190, intitolato “Valutazione dell'appropriatezza”, prevede che: “
1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. ….
3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
21. Tornando allora al motivo in esame, l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata a causa del mancato rilievo della violazione degli obblighi informativi in capo alla pagina 10 di 13 banca per non avere questa illustrato previamente al potenziale investitore gli ostacoli o le limitazioni nello smobilizzo dei titoli non quotati sul mercato non regolamentare.
La doglianza è infondata in quanto la sentenza di primo grado, sulla base del profilo di rischio emergente dal questionario MIFID sottoscritto dal ha correttamente Pt_1
evidenziato che “l'attore è imprenditore autonomo, dotato di licenza media, con buona conoscenza finanziaria (acquisita mediante “letture settimanali”), che investe pure in azioni, che effettua investimenti con cadenza trimestrale, dotato di esperienza “media” in materia, titolare di un ottimo patrimonio finanziario (aggirantesi tra 500.000 ed € 1.000.000), capitale che il medesimo tende a non utilizzare.”
22. Ritiene dunque la Corte di condividere la decisione di primo grado laddove si evidenzia che: “…tenuto conto di ciò, il non poteva ignorare che l'investimento che aveva richiesto alla Pt_1
banca di effettuare per suo conto presentava trasparenti profili di rischio;
in quanto aveva ad oggetto azioni
(come tale soggette a continue e frequenti oscillazioni di mercato) e poi in quanto titolo rappresentativo di capitale di società non quotata in borsa e quindi non agevolmente collocabile sul mercato.”
D'altra parte il non ha contestato di aver espressamente sottoscritto, per ben 3 Pt_1
volte, le clausole di salvaguardia contenute negli altrettanti mandati di acquisto dei titoli della Banca, fino ad arrivare alla quota di 1.738 azioni, clausole nelle quali l'investitore era stato avvertito che l'operazione di acquisto delle azioni in oggetto “non era adeguata ed appropriata al proprio profilo di rischio”, dando espresso mandato alla banca di “dar corso comunque” all'operazione di acquisto, che la banca ha effettivamente eseguito tenendo conto del profilo soggettivo dell'investitore emergente dal questionario MiFID contestualmente sottoscritto dal Pt_1
23. A ciò si aggiunga che negli ordini di acquisto de quo, nello specifico riquadro “Chiede di acquistare” era espressamente contenuta anche la seguente dicitura: “A tal fine, dà formalmente incarico alla di reperire, tramite la propria Controparte_8
rete di succursali, una o più controparti disposta/e alla vendita della stessa specie e quantità di titoli e al medesimo prezzo.”
Stessa dicitura che compare nel riquadro sottostante “Chiede di vendere”, con il quale il titolare delle azioni poteva dare mandato alla “di reperire, tramite la propria rete di CP_1
pagina 11 di 13 succursali,una o più controparti disposta/e all'acquisto della stessa specie e quantità di titoli e al medesimo prezzo.”
Da quanto sopra esposto emerge, per tabulas, che l'investitore fin dal momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle azioni era edotto che, anche in caso di successiva rivendita, il successo dell'operazione era legato all'alea di “reperire” una controparte disposta a comprare i suoi titoli
24. Pertanto, nel caso di specie, si deve concludere che il esperto investitore Pt_1
anche in azioni, che effettuava investimenti con cadenza trimestrale (come risulta dal
MiFID), fosse stato edotto dal funzionario della Banca e fosse comunque pienamente consapevole del rischio insito nell'acquisto di azioni della Banca che, per loro natura, non vengono scambiate su un mercato regolamentato, non potendo pertanto accogliersi la sua pretesa di ottenere dalla stessa Banca di farsi carico, oggi, della minusvalenza dei titoli detenuti nel suo portafoglio, maturata nel corso degli anni.
Non essendo ravvisabili profili di inadempimento e difetto di informazione a carico dell'odierna appellata, che non era tenuta ad ulteriori informative, in particolare in relazione agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di sopportare i rischi in considerazione del suo patrimonio, della sua situazione finanziaria e del suo orizzonte temporale, essendo queste ultime proprie della differente valutazione di adeguatezza, la sentenza merita totale conferma.
25. L'appello va dunque integralmente respinto e l'appellante, soccombente, va condannato a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello e condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado di appello che liquida in € Controparte_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 12 di 13 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 7.07.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 369/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti FREGNI GIORGIO e GOLETTO MAURA
APPELLANTE contro
p. iva n. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti CAVANI RAFFAELE e FOSSATI BRUNA ALESSANDRA
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo riesame di tutte le domande, produzioni ed eccezioni così come dedotte, acquisite ed articolate nel giudizio di primo grado ed integralmente quivi riproposte1, accogliere il presente appello e, conseguentemente, in totale riforma dell'impugnata sentenza, meglio specificata in epigrafe:
In via preliminare: pagina 1 di 13 A) riconoscere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o inopponibilità all'attore della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli degli ordini di acquisto in causa, così come identificati nella parte in diritto dell'atto di citazione, per la sua vessatorietà, genericità, nonché assenza di chiarezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., artt. 33-36 Codice del Consumo2;
1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, e/o extra contrattuali della CP_2 convenuta, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., nonché 1174, 1175, 1176, 2 comma, 1374 e 1375 c.c., per tutte le violazioni meglio descritte in premessa;
2) conseguentemente condannare la al risarcimento del danno a favore del da liquidarsi in CP_1 Pt_1 misura pari all'intero capitale investito nel mese di febbraio del 2011, vale a dire di euro 99.904,00 oltre a
350,00 di spese sostenute per l'acquisto di n.
1.738 azioni (all. 3 e 4)3: “visto che i titoli non sono negoziabili, nemmeno con le modalità una volta praticate, o acquistabili dalla società emittente, e sono, quindi, di fatto privi di valore” (cfr. giurisprudenza sopra richiamata), o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti medi di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto alla data di notifica del presente atto di citazione;
3) in via subordinata, condannare la al risarcimento del danno a favore del pari alla somma CP_1 Pt_1
€ 78.743,04 = € 99.904,00 – [€ 1.370,63 + € 2.410,33 + € 17.380,00)]. E cioè, la somma pari al capitale investito di € 99.904,00 per l'acquisto di n.
1.738 azioni del 22.2.2011 alla quale devono essere detratte: a) la somma di € 1.370,63 pari al 49% del valore di € 2.797,20 realizzato con le vendite di n. 54 azioni eseguite nel 2013 e nel 20155; b) la somma di € 2.410,33 per dividendi percepiti per le 1.738 azioni, c) la somma di €
17.380,00 pari al valore delle azioni ancora detenute dal in numero di 1.738 x 10,oo euro, prezzo Pt_1 di vendita indicato dalla , come risulta dal documento redatto dalla medesima Controparte_1 CP_1 in data 1.2.2023 (all. 38) e/o della diversa somma che risulterà di giustizia a cui devono aggiungersi, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
4) in via ulteriormente subordinata, condannare la al risarcimento del danno a favore del CP_1 Pt_1 pari alla somma riconosciuta dall'ACF nella decisione n. 2870/2020 (all. 15) e, cioè: <<…. … In applicazione degli orientamenti consolidati del Collegio, il danno deve essere liquidato in misura pari al capitale investito per l'acquisto di n.
1.738 di febbraio 2011, ossia a € 99.904,006, detratti sia (i) la somma di
€ 1.370,63, pari al 49% del valore di € 2.797, 20 realizzato con le vendite di n. 54 azioni eseguite nel 2013 e nel 2015 (tale valore non può essere, infatti, integralmente detratto, giacché le vendite sono state effettuate dopo che il ricorrente aveva incrementato il proprio pacchetto azionario, acquistando le azioni del figlio, sicché il valore realizzato con tale vendita può essere imputato solo proporzionalmente alle azioni acquistate nel 2011, che appunto rappresentano il 49% del pacchetto alla fine complessivamente detenuto dal ricorrente), sia (ii) i dividendi percepiti in relazione alle n.
1.738 azioni acquistate nel 2011, pari a € pagina 2 di 13 2.410,33, sia, infine, (iii) la somma di € 52.140,20,00, pari al valore delle azioni ancora detenute, sempre con riferimento alla quota del pacchetto di n.
1.738 azioni acquistato a febbraio 2011 al netto della minima parte già venduta, calcolato al prezzo di € 30,007 per azione, corrispondente a quello attualmente fissato dall'Assemblea dei soci. 7 In conclusione, il danno da risarcire deve essere liquidato nella somma di €
43.983,04, a cui deve aggiungersi la somma di € 3.474,66 dovuta a titolo di rivalutazione monetaria>>, o la diversa somma8 che risulterà di giustizia, oltre interessi legali;
5) in ogni caso, riconoscere anche gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 12,50% spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata impugnazione attesa la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed ex artt. 348 bis e ter c.p.c., oltre l'inammissibilità della nuova domanda, come identificata in atti, in spregio ai dettami dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da nei confronti della Pt_1 CP_1 Controparte_3
in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, prive di supporto
[...] probatorio, per i motivi di cui in atti, confermando in ogni sua parte la Sentenza n. 94/2023 del Tribunale di Modena, con ogni conseguente ulteriore provvedimento.
In via subordinata: limitare il risarcimento del danno denegatamente dovuto da Parte_2
.A ai sensi degli artt. 1225 e/o 1227 c.c., per tutti i motivi di cui in atti.
[...]
In via ulteriormente subordinata: limitare il risarcimento del danno denegatamente dovuto da Parte_3
Contr tenuto conto della determinazione della misura del risarcimento sviluppata dall' nella
[...] decisione n. 2870 in data 8 settembre 2020.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 13 1. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_5 Controparte_3
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti quantificati nella somma di circa
100.000 Euro, più accessori, in conseguenza dell'acquisto di azioni della medesima banca che poi erano state cedute a prezzo irrisorio.
2. Deduceva l'attore di essere un pensionato, già imprenditore agricolo con licenza media e, come tale, non esperto in materia finanziaria;
che ad inizio dell'anno 2011 su pressione di un dipendente della 1983 era stato invitato ad acquistare dei titoli Controparte_1
azionari della medesima prospettatigli come “un'ottima e proficua opportunità di CP_1
investimento in quanto emessi da una Banca del territorio, vicina alla clientela e patrimonialmente solida”; che aveva quindi proceduto all'acquisto di n.
1.738 azioni della per un controvalore complessivo di 99.554,00 Euro, oltre 350,00 Euro di spese;
che CP_1
dopo solo un anno dall'ingente investimento, che rappresentava l'intero portafoglio titoli del Sig. aveva appreso notizie tutt'altro che positive sulla situazione Parte_1
finanziaria della;
che solo a fronte delle innumerevoli richieste di Controparte_1
vendita delle azioni, la aveva acconsentito di vendere un quantitativo minimo di CP_1
azioni (54 azioni su 1.738 azioni) per l'irrisorio importo di circa 2.800,00 Euro;
che aveva pertanto proposto un ricorso innanzi al ACF il quale, in parziale accoglimento del ricorso a motivo del fatto “che nel caso di specie l'intermediario non ha offerto alcuna prova che il ricorrente abbia ricevuto informazioni adeguate in concreto sulle caratteristiche degli strumenti finanziari”, aveva dichiarato l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €
47.457,70, oltre interessi;
che ciò nonostante la banca aveva riferito non voler dare esecuzione alla decisione dell'ACF.
3. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda e la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Modena rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado osservava che dai documenti prodotti in giudizio risultava che il aveva sottoscritto: a) il “contratto relativo alla Pt_1
negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti”, relativo a strumenti finanziari;
b) il pagina 4 di 13 “questionario MIFID”; c) il mandato affinché la banca procedesse all'acquisto, per suo nome e conto, delle azioni della medesima, contenente clausola di non adeguatezza dell'investimento, con specifica autorizzazione all'acquisto.
4. Osservava, dunque, il Tribunale che dalla documentazione emergeva che, con riferimento a questa operazione finanziaria, il aveva conferito alla banca specifico mandato Pt_1
all'acquisto di azioni della stessa, e che il profilo di rischio emergente dal questionario
MIFID evidenziava che l'attore era imprenditore autonomo, dotato di licenza media, con buona conoscenza finanziata (acquisita mediante “letture settimanali”), che investiva pure in azioni, che effettuava investimenti con cadenza trimestrale, dotato di esperienza “media” in materia, titolare di un ottimo patrimonio finanziario (aggirantesi tra 500.000 ed € 1.000.000), capitale che il medesimo tendeva a non utilizzare.
Inoltre, non era contestato che l'attore fosse un self made man, un imprenditore di successo, che aveva ricoperto molteplici incarichi e cariche amministrative in società commerciali, quali, in particolare, la nota produttrice di aceto balsamico di Modena, e Controparte_6
che dunque lo stesso era ben lungi dall'essere un “pensionato, già imprenditore agricolo con licenzia media, come tale non certamente esperto in materia finanziaria”.
5. Tenuto conto di tutto ciò, riteneva il Tribunale che quest'ultimo non poteva ignorare che l'investimento che aveva richiesto alla banca di effettuare per suo conto presentava profili di rischio, in quanto aveva ad oggetto azioni e in quanto il titolo era rappresentativo di capitale di società non quotata in borsa, e quindi non agevolmente collocabile sul mercato, e che, in quest'ottica, con la clausola c.d. di salvaguardia la banca aveva evidenziato ed avvertito l'investitore che l'operazione di acquisto delle azioni in oggetto “non era adeguata ed appropriata al proprio profilo di rischio”; nonostante ciò, il seppure reso edotto della rischiosità Pt_1
dell'investimento, aveva domandato egualmente ed espressamente alla banca di “dar corso comunque” all'operazione di acquisto nell'ottica di tentare di aumentare la redditività dell'investimento per far “crescere il capitale” investito (come da specifica indicazione presente nel questionario MIFID dal medesimo sottoscritto) e forse in ottica di abituale diversificazione del rischio inerente gli investimenti effettuati.
6. Concludeva il Tribunale che emergeva, pertanto, che la convenuta aveva fornito al pagina 5 di 13 cliente-investitore idonea ed adeguata informazione per soddisfare le esigenze del singolo caso ed il cliente legittimamente aveva autorizzato l'istituto a procedere al compimento di un'operazione finanziaria dalla banca ritenuta “non adeguata”, avendo in tal modo l'intermediario finanziario, in ossequio alla giurisprudenza della S.C., dato compiutamente prova di aver assolto agli obblighi informativi a suo carico previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma; si è costituita in giudizio la banca appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, trattata con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con unico di motivo di appello si censura la sentenza lamentando il travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 1 e 21 D. Lgs. n. 58/1998 per non aver rilevato l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dall'illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche nel comunicato n.9019104 del 2.3.2009; la violazione degli artt. 277, 318, CP_7
349, 3910, 4011, 41 e 4212 del Reg. n. 16190 del 29.10.2007; la violazione dell'art. CP_7
4913 del Reg. Consob 16190 del 29.10.2007 in punto di prontezza, trasparenza e rispetto dell'ordine temporale nell'esecuzione degli ordini di vendita e di rendicontazione degli ordini;
la violazione delle prescrizioni di contratto sottoscritto in data 14.02.2011; la violazione degli artt. 33 e 36 del codice del consumo;
l'erronea valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. e la violazione degli artt.2697 C.C. e 2729 C.C.
9. Si deduce, in sintesi, che sebbene il Tribunale modenese abbia sostanzialmente preso atto che la prima degli acquisti, non avesse mai fornito al Sig. alcuna CP_1 Parte_1
idonea informazione sulla illiquidità dei titoli di cui trattasi, ha ritenuto che la avesse, CP_1
comunque, correttamente operato e, ciò, nonostante la palese violazione degli obblighi normativi e regolamentari, tra i quali la Comunicazione n. DIN/9019104 del CP_7
pagina 6 di 13 2.3.2009 che impongono di informare previamente il potenziale investitore sugli ostacoli o limitazioni nello smobilizzo dei titoli non quotati sul mercato non regolamentare.
10. In particolare, si deduce che sarebbe assolutamente pacifico che nelle richieste di acquisto sottoscritte dal in data 22.2.2011 non compaia alcuna informazione Pt_1
concreta e specifica sulle caratteristiche dei titoli oggetto delle operazioni di acquisito, né tantomeno che sia stata consegnata al medesimo altra documentazione idonea allo Pt_1
scopo, secondo i dettami della citata Comunicazione n. 019104 del 2.3.2009 in CP_7
materia di prodotti illiquidi, e che peraltro nel questionario di profilatura Mifid il Sig.
[...]
aveva dichiarato alla di non conoscere gli strumenti derivati OTC, ai quali le Pt_1 CP_1
azioni illiquide sono più assimilabili e pertanto di non avere esperienza negli stessi.
11. In altri termini, si deduce che l'ordine di acquisto ha riguardato titoli illiquidi, cioè non quotati che quindi non potevano essere scambiati in un mercato regolamentato, ma solo tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti e che tale caratteristica rendeva di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione per il recupero della somma investita;
di tal che la non avrebbe assolto all'onere di provare di avere CP_1
adempiuto correttamente agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore, circa le specifiche caratteristiche dell'investimento in strumenti illiquidi, che espongono il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli.
12. Pertanto, la circostanza rilevata dal giudice di primo grado che il fosse un self Pt_1
made man, un imprenditore di successo nel settore dell'aceto balsamico, non poteva valere a superare le carenze informative imputabili alla Banca relative agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore sulle specifiche caratteristiche dell'investimento in strumenti illiquidi ed a legittimare così le operazioni poste in essere con il Pt_1
Si deduce che, comunque, secondo la giurisprudenza della S.C. in materia, l'Intermediario non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento e successive modificazioni, neppure in presenza di un investitore “aduso ad operazioni CP_7
finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” pagina 7 di 13 (Cass. civ. Sez. I, Ord., 06.12.2022, n. 35789; Cass. n. 18153 del 2020), e che ciò avrebbe dovuto condurre il primo Giudice, nel rispetto del riparto dell'onere probatorio, a stimare che la Banca convenuta non avesse provato di aver informato il con particolare Pt_1
riferimento al rischio di liquidità e/o non avesse provato che all'epoca le sue azioni non erano illiquide, come la stessa ha sostenuto nei suoi scritti difensivi, con ogni CP_1
conseguenza che ciò avrebbe dovuto determinare in punto di accoglimento delle domande attoree.
13. Infine, con riguardo alla ritenuta sufficienza, da parte del giudice di primo grado, della segnalazione di non adeguatezza dell'operazione, l'appellante richiama quanto affermato da
Cass. civ. Sez. I, Sent., del 05-05-2022, n. 14208, secondo cui: “La segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è in sè idonea ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento…Da tale autonomia discende il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui
l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza - o, può qui aggiungersi, di appropriatezza - dell'investimento (cfr. Cass. 18 giugno 2018, n. 15936, che infatti sottolinea come l'assenza di una tale attività esplicativa integri una specifica e distinta ragione di inadempimento dell'intermediario).”
14. L'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che i contratti sottoscritti dall'appellante sono regolati dalla direttiva comunitaria MiFID I (Markets in Financial Instruments Directive), alla quale è seguita la direttiva 2006/73/CE, attuativa della prima, recepite dall'Italia con il D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, entrato in vigore il 1° novembre 2007, che ha apportato una serie di rilevanti modifiche al Testo Unico della Finanza, con l'introduzione in data 29 ottobre 2007 da parte della delle conseguenti modifiche ai Regolamenti Intermediari (n. 16190) e CP_7
Mercati (n. 16191) e con la pubblicazione congiunta da parte di e Banca d'Italia del CP_7
"Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio" (c.d. Regolamento congiunto).
pagina 8 di 13 In estrema sintesi, la MiFID ha introdotto, in sostituzione della normativa previgente che dettava regole uniformi in materia di prestazione di servizi finanziari, una disciplina differenziata in relazione ai diversi servizi e alle distinte tipologie di investitori.
15. In particolare, per quanto riguarda le regole generali di condotta degli intermediari al momento della prestazione dei servizi di investimento, ha previsto, a seconda dei tipo di servizi, l'obbligo di valutazione di “adeguatezza” o di “appropriatezza”, ovvero nessun obbligo di valutazione;
in concreto la valutazione di adeguatezza, unitaria nel sistema previgente, è stata sdoppiata nel giudizio di adeguatezza e in quello di appropriatezza, aventi un diverso ambito di applicazione, diverse funzioni e diverse caratteristiche.
16. Più specificamente, quando l'intermediario effettua servizi come la consulenza in materia di investimenti o la gestione di portafoglio, il livello di approfondimento di conoscenza del cliente deve essere superiore rispetto agli altri servizi, dovendo disporre e ottenere delle informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti con riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti. Per tali servizi è pertanto previsto il livello massimo di tutela dell'investitore, ossia il questionario di adeguatezza;
inoltre l'intermediario, nel caso in cui non ottenga dal cliente le informazioni richieste, non può effettuare il servizio.
17. Per quanto riguarda invece i servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio (servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile), è previsto a carico dell'intermediario l'obbligo di effettuare la valutazione di “appropriatezza”.
In sostanza la valutazione di appropriatezza (appropriateness test) ha la funzione di appurare che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell'investimento e che possa contare su una misura adeguata di esperienza e consapevolezza per farlo, mentre la valutazione di adeguatezza (suitability test) aggiunge agli aspetti precedenti anche la verifica pagina 9 di 13 che l'investimento sia allineato agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale.
18. Infine, non sussiste alcun obbligo di effettuare alcuna valutazione di “adeguatezza” o di
“appropriatezza” qualora l'intermediario presti servizi di investimento che consistano unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente (c.d execution only), connessi a particolari tipologie di strumenti cosiddetti non complessi nei quali il servizio è prestato su iniziativa del cliente o potenziale cliente, chiaramente informato della minore tutela che il regime di execution only implica.
19. Nel caso di specie, dovendo escludersi, da un lato, che il servizio fornito rientrasse nell'ambito della consulenza in materia di investimenti o della gestione del portafoglio, e, dall'altro, che il cliente avesse scelto di operare nella modalità dell'execution only, con cui egli rinuncia a ricevere dall'intermediario le relative tutele previa una chiara informazione anche mediante un formato standardizzato, deve ritenersi che la banca appellata fosse tenuta ad effettuare la valutazione di “appropriatezza”, e non già di adeguatezza.
20. Orbene, in applicazione dell'art. 19 Direttiva 2004/39/CE, l'art. 42 del Regolamento
Intermediari n. 16190, intitolato “Valutazione dell'appropriatezza”, prevede che: “
1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. ….
3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
21. Tornando allora al motivo in esame, l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata a causa del mancato rilievo della violazione degli obblighi informativi in capo alla pagina 10 di 13 banca per non avere questa illustrato previamente al potenziale investitore gli ostacoli o le limitazioni nello smobilizzo dei titoli non quotati sul mercato non regolamentare.
La doglianza è infondata in quanto la sentenza di primo grado, sulla base del profilo di rischio emergente dal questionario MIFID sottoscritto dal ha correttamente Pt_1
evidenziato che “l'attore è imprenditore autonomo, dotato di licenza media, con buona conoscenza finanziaria (acquisita mediante “letture settimanali”), che investe pure in azioni, che effettua investimenti con cadenza trimestrale, dotato di esperienza “media” in materia, titolare di un ottimo patrimonio finanziario (aggirantesi tra 500.000 ed € 1.000.000), capitale che il medesimo tende a non utilizzare.”
22. Ritiene dunque la Corte di condividere la decisione di primo grado laddove si evidenzia che: “…tenuto conto di ciò, il non poteva ignorare che l'investimento che aveva richiesto alla Pt_1
banca di effettuare per suo conto presentava trasparenti profili di rischio;
in quanto aveva ad oggetto azioni
(come tale soggette a continue e frequenti oscillazioni di mercato) e poi in quanto titolo rappresentativo di capitale di società non quotata in borsa e quindi non agevolmente collocabile sul mercato.”
D'altra parte il non ha contestato di aver espressamente sottoscritto, per ben 3 Pt_1
volte, le clausole di salvaguardia contenute negli altrettanti mandati di acquisto dei titoli della Banca, fino ad arrivare alla quota di 1.738 azioni, clausole nelle quali l'investitore era stato avvertito che l'operazione di acquisto delle azioni in oggetto “non era adeguata ed appropriata al proprio profilo di rischio”, dando espresso mandato alla banca di “dar corso comunque” all'operazione di acquisto, che la banca ha effettivamente eseguito tenendo conto del profilo soggettivo dell'investitore emergente dal questionario MiFID contestualmente sottoscritto dal Pt_1
23. A ciò si aggiunga che negli ordini di acquisto de quo, nello specifico riquadro “Chiede di acquistare” era espressamente contenuta anche la seguente dicitura: “A tal fine, dà formalmente incarico alla di reperire, tramite la propria Controparte_8
rete di succursali, una o più controparti disposta/e alla vendita della stessa specie e quantità di titoli e al medesimo prezzo.”
Stessa dicitura che compare nel riquadro sottostante “Chiede di vendere”, con il quale il titolare delle azioni poteva dare mandato alla “di reperire, tramite la propria rete di CP_1
pagina 11 di 13 succursali,una o più controparti disposta/e all'acquisto della stessa specie e quantità di titoli e al medesimo prezzo.”
Da quanto sopra esposto emerge, per tabulas, che l'investitore fin dal momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle azioni era edotto che, anche in caso di successiva rivendita, il successo dell'operazione era legato all'alea di “reperire” una controparte disposta a comprare i suoi titoli
24. Pertanto, nel caso di specie, si deve concludere che il esperto investitore Pt_1
anche in azioni, che effettuava investimenti con cadenza trimestrale (come risulta dal
MiFID), fosse stato edotto dal funzionario della Banca e fosse comunque pienamente consapevole del rischio insito nell'acquisto di azioni della Banca che, per loro natura, non vengono scambiate su un mercato regolamentato, non potendo pertanto accogliersi la sua pretesa di ottenere dalla stessa Banca di farsi carico, oggi, della minusvalenza dei titoli detenuti nel suo portafoglio, maturata nel corso degli anni.
Non essendo ravvisabili profili di inadempimento e difetto di informazione a carico dell'odierna appellata, che non era tenuta ad ulteriori informative, in particolare in relazione agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di sopportare i rischi in considerazione del suo patrimonio, della sua situazione finanziaria e del suo orizzonte temporale, essendo queste ultime proprie della differente valutazione di adeguatezza, la sentenza merita totale conferma.
25. L'appello va dunque integralmente respinto e l'appellante, soccombente, va condannato a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello e condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado di appello che liquida in € Controparte_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 12 di 13 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 7.07.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 13 di 13