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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/09/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 1613/2024 promossa da
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Borgo Veneto (PD) Via Canareggio, 1823/1, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Sinigaglia (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio del difensore in Legnago (VR) alla Via XX Settembre, 4
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in proprio e quale titolare dell'Impresa Controparte_1 C.F._2
Individuale New Look di Bussi Valentina, P.I. corrente in 61049 Urbania (PU), P.IVA_2 alla Via Santa Maria del Piano, 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Nulli (C.F.
, PEC: ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Todi (PG), Via Paolo Rolli 3
APPELLATA
Oggetto: somministrazione – inadempimento contrattuale.
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “In via principale: - accogliere integralmente le domande dell'Appellante formulate in primo grado in atto di citazione e respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto e diritto, per le ragioni esposte in atto di appello. - Spese e compensi di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, contrariis reiectis, 1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) Nel merito, respingere le domande avanzate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e rigettare l'appello di Parte_1
1 avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rovigo n. 66/2024. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. Parte_1
66/2024 del 06.03.2024 (R.G. n. 2752/2022) che rigettava la domanda di condanna della convenuta , in qualità di titolare dell'impresa individuale New Look, al Controparte_1 risarcimento del danno di euro 2.684,00 oltre interessi e spese per inadempimento contrattuale chiedendo, in riforma di tale sentenza, l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello avversario;
Controparte_1 nonostante il rigetto in primo grado della propria domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 1.000,00, non proponeva appello incidentale.
A seguito di prima udienza del 04.06.2025, la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 10.09.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
2. Preliminarmente è doveroso ricostruire il rapporto intercorso tra le parti, mai contestato, che ha dato origine alla controversia.
In data 21.05.2021 le parti stipulavano un contratto di fornitura di gpl con comodato di serbatoio, con obbligo da parte di di posa, nell'immobile di , Parte_1 Controparte_1 di un serbatoio interrato e prima fornitura di gpl, effettuati tra il 4 e l'8 giugno successivi. In data 10.06.2021, quindi pochi giorni dopo, veniva a conoscenza che la Parte_1 CP_1 aveva rimosso il serbatoio interrato, lo aveva sostituito con altro di soggetto terzo, lo aveva collocato all'esterno nel proprio giardino, senza nessuna custodia e cautela e ne aveva svuotato il contenuto, composto da settecento litri di gpl, nel nuovo serbatoio. Pertanto, diffidava la CP_1 al pagamento della somma di euro 500,00 più IVA a titolo di contributo forfettizzato per le spese di pulizia e ritiro del bene concesso in comodato ed euro 700,00 più IVA come rimborso per illegittimo asporto del serbatoio, come previsto nel contratto. La diffida restava priva di riscontro, dunque l'appellante agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno di complessivi euro 2.684,00 derivanti, oltre che dalle voci di cui sopra, dal danno stimato in euro
1.000,00 oltre IVA per le condizioni in cui si trovava il serbatoio a causa del collocamento all'esterno, privo di protezione dalle intemperie.
2.1. Nel giudizio di primo grado si costituiva , imprenditrice individuale, Controparte_1 lamentando, per quello che qui interessa, l'inadempimento contrattuale di per Parte_1 non aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria (d'ora in avanti, per
2 brevità, “S.C.I.A.”), la vessatorietà delle clausole penali con cui controparte chiedeva il pagamento delle somme di euro 500,00 e di euro 700,00, e la non doverosità dell'IVA sulle somme richieste a titolo risarcitorio. Infine, proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento di euro 1.000,00 per occupazione abusiva del proprio terreno a causa della presenza del serbatoio, dal momento che non aveva provveduto a rimuoverlo Parte_1 nonostante due diffide della convenuta del 10.06.2021 e del 30.06.2021.
Il Giudice di Pace adito, come sopra detto, rigettava entrambe le domande e compensava le spese di lite.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello affidato a un unico motivo Parte_1 consistente nell'errata individuazione, da parte del giudice di prime cure, dell'inadempimento contrattuale per non aver depositato
[...]
resisteva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Controparte_2
L'appello è parzialmente fondato.
Il contratto di fornitura (depositato in primo grado sub doc. 2 da prevedeva Parte_1 espressamente la delega da parte dell'utente ( ) alla società fornitrice ( Controparte_1 Parte_1
delle pratiche amministrative (cfr. pag. 2 contratto cit.) così come specificate nella lett.
[...]
d) delle condizioni generali di contratto, allegate a quest'ultimo (cfr. pag. 24).
Del resto, lo stesso appellante, pur sostenendo che non vi era obbligo a suo carico di presentazione di S.C.I.A., ammette diffusamente che la stava predisponendo (pur non avendo mai prodotto nulla a sostegno della deduzione) e che era in attesa di documentazione da parte dell'utente (tra le altre, cfr. pagg. 3 e 4 atto di appello). Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha accertato l'inadempimento di a tale obbligo. Parte_1
Parte appellata, tuttavia, non ha chiesto alcun risarcimento del danno per tale inadempimento, ma solo per l'occupazione del proprio terreno (domanda non accolta in primo grado e qui non riproposta) e, pertanto, non si può procedere alla determinazione del quantum, nemmeno in via equitativa, del danno da inadempimento e alla conseguente condanna dell'appellante.
Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza appellata risulta corretta.
3.1. Ciò che però non va sottaciuto è la violazione, da parte della dell'obbligo di buona CP_1 fede nell'esecuzione del contratto previsto dall'art. 1375 c.c., che si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, ed a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. In particolare, l'obbligo della buona fede in sede di esecuzione del contratto deve, pertanto, ritenersi violato non solo nel caso in cui una parte abbia agito con doloso proposito di recare pregiudizio all'altra, ma anche
3 qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede (in questo senso, tra le altre, Cass. 3185/2003).
Da ciò consegue che l'apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell'inadempimento stesso (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 31/05/2010, n. 13208).
Nel caso che ci occupa, pur avendo la invocato la risoluzione per inadempimento del CP_1 contratto, essa ha posto in essere comportamenti contrari al dovere di buona fede sopra descritto, violando un autonomo obbligo contrattuale;
infatti, ella, pochi giorni dopo la posa del serbatoio, lo ha rimosso in autonomia e lasciato in luogo ove avrebbe potuto danneggiarsi, e di fatto ha subito peggioramento delle proprie condizioni (cfr. verbale di istruttoria orale in primo grado), avvisando controparte solo in un momento successivo. Ciò, come detto, rileva in questa sede a prescindere dalla circostanza per cui lo abbia recuperato tempo dopo, Parte_1 comportamento che incide solo sul quantum del risarcimento richiesto da quest'ultimo.
Di conseguenza, dal momento che il dovere di buona fede è un'obbligazione autonoma rispetto a quelle previste nel contratto, il suo inadempimento ha come conseguenza l'obbligo di risarcimento del danno patito dalla controparte.
3.2. La misura del risarcimento richiesta dall'appellante, di oltre duemila euro, tuttavia, appare esosa alla luce del proprio inadempimento. L'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente legittima il ricorso alla stima equitativa (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/07/2025,
n. 21607) ex art. 1226 c.c.
Il danno può essere equitativamente determinato in euro 200,00, parametrato su una frazione ridotta della somma indicata sub lett. a9) delle condizioni generali del contratto (cfr. pag. 21) quale contributo dell'utente per il ritiro del serbatoio interrato.
4. Visto l'accoglimento della domanda dell'appellante in misura ampiamente ridotta rispetto a quanto chiesto e, quindi, in altri termini, la sussistenza di reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c,p.c., le spese di lite anche del presente giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello:
1. Condanna , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale New Controparte_1
Look a risarcire a in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
4 il danno equitativamente determinato in euro 200,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Rovigo, 25.09.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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