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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2024, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. RG 5647/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5647/2022 R.G. promossa da:
, società di diritto maltese, p.iva (VAT ID) , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Scicli, via I. Piccione n. 1, presso lo studio dell'avv. Bartolo Iacono (c.f. ), il quale la rappresenta e difende. C.F._1
Opponente
contro
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Inserra (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in NI, via Etnea n. 353. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 25.3.2024, che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2022 emesso in data
26.1.2022 nel procedimento monitorio n. 16025/2021 R.G. e notificato il 11.3.2022, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 20.990,00 oltre interessi e Parte_1 spese legali, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., in virtù Controparte_1 del credito derivante dalla fattura n. 541 del 30.12.2019 dell'importo di € 20.000,00 quale “acconto realizzazione impianto gpl presso il pv Joem” e dalla fattura n. 490 del 4.12.2012 dell'importo di € 990,00 per “revisione di n.2 misuratori nuovo pignone gpl”, opere tutte realizzate opere presso la stazione di servizio “Fuel Hub (JOEM) Service Station”. Nell'atto di citazione, l'opponente contestava la pretesa creditoria avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo, dal momento che le fatture erano state emesse unilateralmente dalla società opposta, anche con riguardo all'importo preteso, e non trovava riscontro in atti negoziali reciproci tra le parti né, tantomeno, in attività realizzative dell'impianto. Eccepiva che le pretese opere realizzate in favore di Fuel Hub (JOEM) Service Station non fossero mai state accettate e contabilizzate, data l'impossibilità di utilizzazione, a causa del mal funzionamento dell'impianto GPL, e riferiva di aver comunicato tale circostanza con mail del 12.5.2020, e che per tale ragione la Fuel Hub (JOEM) Service Station, aveva minacciato di non saldare le quote a e di richiedere un risarcimento finanziario per i danni alla Parte_1 reputazione della propria attività commerciale.
Pertanto, gli importi reclamati dovevano considerarsi non dovuti anche per mancanza di prova del credito, sia con riguardo all'an che con riguardo al quantum.
pagina 1 di 5 Concludeva chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa;
- Accogliere, nel rito e nel merito, la proposta opposizione e, conseguentemente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo e dichiarando l'insussistenza del preteso credito azionato. Spese e compensi. Salvo ogni altro diritto”. Costituitasi in giudizio la società opposta, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, riferiva che i lavori di cui alle fatture emesse e mai contestate, trovavano riscontro e conferma in atti negoziali, come provato dalla corrispondenza mail intercorsa, prodotta nel monitorio e non contestata dall'opponente. Asseriva, poi, che i lavori di cui alla fattura n. 541 del 30.12.2019, oltre a trovare riscontro nella corrispondenza mail, erano stati convenuti ed accettati come da preventivo firmato dal rappresentante legale della società opponente.
Detto preventivo era poi stato ridotto nell'importo di cui alla fattura emessa, mai contestata prima della notifica dell'ingiunzione opposta, atteso che alcuni materiali come il serbatoio GPL e tubazioni, che originariamente da preventivo dovevano essere fornite da erano state CP_1 direttamente acquistate dall'opponente. Riferiva poi, ”che i lavori convenuti, accettati e confermati dalla stessa società opponente , per come provato dalla superiore documentazione, sono stati altresì concretamente eseguiti, non solo non
è stato smentito dalla stessa opponente, come si può evincere dalla lettura dell'atto di opposizione ma
è confermata e dimostrata altresì da altri documenti e prove, quali, la mail di giorno 1.4.2019, nella quale l'opponente chiede conferma dell'inizio dei lavori, le bolle di consegna n. 14 del 8.02.2019, n. 50 del 8.04.2019, n. 52 del 10.04.2019 e n. 104 del 9.07.2019 ricevute dalla società opponente che si producono in uno a fatture acquisti eseguiti dalla conversazioni whatsapp, Controparte_1 corrispondenza mail con la quale la Società Opponente confermava appuntamento per l'esecuzione dei detti lavori da parte della all'uopo inviando e pagando i biglietti per la Controparte_1 trasferta dei tecnici ed operai della società opposta che hanno realizzato l'impianto di cui ai lavori della fattura ingiunta”. All'uopo, produceva anche foto dei lavori e buste paga Inail dei tecnici che avevano eseguito i detti lavori, ove era indicata anche la trasferta da loro effettuata.
Per quanto riguarda la fattura n. 490/2019, l'accordo per il costo della revisione dei misuratori, quanto le spese di spedizione erano stati convenuti tra le parti, comunicate ed accettate, senza riserva alcuna dalla come si evince dal doc. 1 del fascicolo del monitorio insieme alla Pt_1 Parte_1 fattura di spedizione e bolla di consegna alla stessa società opponente, la quale mai nulla prima d'ora aveva eccepito e/o contestato. In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: “che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia : a) preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 466/20 2 2 del 26 .01.2022 , sussistendone i presupposti d i legge, essendo il credit o ingiunto fondato su prova scritta, stante che le labiali e strumentali eccezioni avversarie non sono fondate invece su prova scritta;
b) nel merito, rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata siccome speculatoria, infondata , tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 466/20 2 2 emesso dal Tribunale di NI;
c) condannare l a
[...]
al pagamento dei compensi del presente giudizio di opposizione”. Parte_1
Alla prima udienza del 14.9.2022, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine per le memorie ex art.183 co 6 c.p.c. e rinviata l'udienza al 12.6.2023.
pagina 2 di 5 Successivamente, la società opposta formulava la richiesta di apposizione della formula esecutiva al provvedimento di concessione dell'esecutorietà afferente al decreto ingiuntivo opposto n.
466/2022. Nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c. la società opposta chiedeva l'ammissione della prova per testi. Infine, in via subordinata, chiedeva di disporre consulenza tecnica d'ufficio, dando mandato al nominando CTU di accertare la congruità dell'importo di cui alle fatture ingiunte in relazione alla comprovata documentale esecuzione dei lavori e delle opere ivi descritte ed alla ulteriore documentazione già versata in atti. Di poi, all'udienza del 12.6.2023, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 25.3.2024 per la precisazione delle conclusioni, e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia la fattura n. 541 del 30.12.2019 dell'importo di € 20.000, quale “ acconto realizzazione impianto gpl presso il pv Joem” e la fattura n. 490 del 4.12.2012 dell'importo di € 990.00 per
“revisione di n.2 misuratori nuovo pignone gpl”. Ha, altresì, allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'opponente, la società opposta ha provato documentalmente il proprio credito, per aver versato in atti, oltre alle fatture, la riproduzione fotostatica del registro delle fatture di vendita, regolarmente tenuto, relativo all'anno 2019, certificato da Notaio come conforme all'originale. Ha prodotto il preventivo lavori firmato dall'opponente, corrispondenza mail del 1.04.2019 e conversazione WhatsApp, bolle di consegna n. 14 del 8.02.2019, n. 50 del 8.04.2019, n. 52 del 10.04.2019 e n. 104 del 9.07.2019 ricevute dalla società opponente in uno a fatture acquisti eseguiti dalla documenti tutti non contestati dall'opponente, corrispondenza mail del Controparte_1
5.04.2019 e del 4.04.2019 in uno a biglietti pagati per la trasferta dei tecnici ed operai della società opposta, foto dei lavori e buste paga Inail dei tecnici che hanno eseguito i detti lavori . Inoltre, l'opponente non ha mai negato la realizzazione dell'impianto e la revisione dei due misuratori, bensì ha solo lamentato un difetto nella realizzazione degli impianti GPL, tempo dopo l'emissione delle fatture. Avendo l'opposta assolto al proprio onere probatorio, spettava alla società opponente dare prova della fondatezza delle proprie eccezioni, anche della presunta cattiva esecuzione dei lavori e dei danni subiti, di cui però non ha fornito alcuna prova.
pagina 3 di 5 La società opposta, pertanto, ha dato prova, contrariamente a quanto asserito da controparte, di avere eseguito i lavori oggetto d'intervento richiesti e convenuti con la , la Parte_1 quale non ha mai contestato le fatture emesse, sollevando a distanza di anni generiche contestazioni solo in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondato peraltro su alcuna prova scritta. Sul punto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione: ”la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata” (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Inoltre, ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.c. “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale
e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”. Pertanto, in caso di crediti derivanti da fatture cartacee, il deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili garantirebbe il controllo della regolare tenuta di tali scritture.
Dunque, se la fattura da sola non può considerarsi piena prova del credito, può comunque rappresentare un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata che, unito agli altri documenti prodotti dalla società opposta e non contestati dall'opponente, quali le bolle di consegna, la corrispondenza mail, l'estratto notarile del registro delle fatture di vendita, può essere valutata come prova del credito azionato.
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime". (Corte di Cassazione sentenza n.
11606/2018). Tra l'altro, la società opponente non nega la realizzazione delle opere, e non disconosce o contesta i documenti prodotti dall'opposta, limitandosi a dichiarare di non aver accettato i lavori per un malfunzionamento, senza dare prova di ciò. Difatti, sarebbe stato onere dell'opponente dare concreta prova di presunti danni subiti e del loro nesso di causalità con le opere eseguite dalla
[...]
onere non assolto. Controparte_1
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 - Conferma il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 466/2022 emesso in data 26.1.2022 nel procedimento monitorio n. 16025/2021 R.G. e notificato il 11.3.2022;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di
che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle Controparte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in NI, il 1.7.2024.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5647/2022 R.G. promossa da:
, società di diritto maltese, p.iva (VAT ID) , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Scicli, via I. Piccione n. 1, presso lo studio dell'avv. Bartolo Iacono (c.f. ), il quale la rappresenta e difende. C.F._1
Opponente
contro
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Inserra (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in NI, via Etnea n. 353. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 25.3.2024, che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2022 emesso in data
26.1.2022 nel procedimento monitorio n. 16025/2021 R.G. e notificato il 11.3.2022, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 20.990,00 oltre interessi e Parte_1 spese legali, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., in virtù Controparte_1 del credito derivante dalla fattura n. 541 del 30.12.2019 dell'importo di € 20.000,00 quale “acconto realizzazione impianto gpl presso il pv Joem” e dalla fattura n. 490 del 4.12.2012 dell'importo di € 990,00 per “revisione di n.2 misuratori nuovo pignone gpl”, opere tutte realizzate opere presso la stazione di servizio “Fuel Hub (JOEM) Service Station”. Nell'atto di citazione, l'opponente contestava la pretesa creditoria avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo, dal momento che le fatture erano state emesse unilateralmente dalla società opposta, anche con riguardo all'importo preteso, e non trovava riscontro in atti negoziali reciproci tra le parti né, tantomeno, in attività realizzative dell'impianto. Eccepiva che le pretese opere realizzate in favore di Fuel Hub (JOEM) Service Station non fossero mai state accettate e contabilizzate, data l'impossibilità di utilizzazione, a causa del mal funzionamento dell'impianto GPL, e riferiva di aver comunicato tale circostanza con mail del 12.5.2020, e che per tale ragione la Fuel Hub (JOEM) Service Station, aveva minacciato di non saldare le quote a e di richiedere un risarcimento finanziario per i danni alla Parte_1 reputazione della propria attività commerciale.
Pertanto, gli importi reclamati dovevano considerarsi non dovuti anche per mancanza di prova del credito, sia con riguardo all'an che con riguardo al quantum.
pagina 1 di 5 Concludeva chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa;
- Accogliere, nel rito e nel merito, la proposta opposizione e, conseguentemente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo e dichiarando l'insussistenza del preteso credito azionato. Spese e compensi. Salvo ogni altro diritto”. Costituitasi in giudizio la società opposta, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, riferiva che i lavori di cui alle fatture emesse e mai contestate, trovavano riscontro e conferma in atti negoziali, come provato dalla corrispondenza mail intercorsa, prodotta nel monitorio e non contestata dall'opponente. Asseriva, poi, che i lavori di cui alla fattura n. 541 del 30.12.2019, oltre a trovare riscontro nella corrispondenza mail, erano stati convenuti ed accettati come da preventivo firmato dal rappresentante legale della società opponente.
Detto preventivo era poi stato ridotto nell'importo di cui alla fattura emessa, mai contestata prima della notifica dell'ingiunzione opposta, atteso che alcuni materiali come il serbatoio GPL e tubazioni, che originariamente da preventivo dovevano essere fornite da erano state CP_1 direttamente acquistate dall'opponente. Riferiva poi, ”che i lavori convenuti, accettati e confermati dalla stessa società opponente , per come provato dalla superiore documentazione, sono stati altresì concretamente eseguiti, non solo non
è stato smentito dalla stessa opponente, come si può evincere dalla lettura dell'atto di opposizione ma
è confermata e dimostrata altresì da altri documenti e prove, quali, la mail di giorno 1.4.2019, nella quale l'opponente chiede conferma dell'inizio dei lavori, le bolle di consegna n. 14 del 8.02.2019, n. 50 del 8.04.2019, n. 52 del 10.04.2019 e n. 104 del 9.07.2019 ricevute dalla società opponente che si producono in uno a fatture acquisti eseguiti dalla conversazioni whatsapp, Controparte_1 corrispondenza mail con la quale la Società Opponente confermava appuntamento per l'esecuzione dei detti lavori da parte della all'uopo inviando e pagando i biglietti per la Controparte_1 trasferta dei tecnici ed operai della società opposta che hanno realizzato l'impianto di cui ai lavori della fattura ingiunta”. All'uopo, produceva anche foto dei lavori e buste paga Inail dei tecnici che avevano eseguito i detti lavori, ove era indicata anche la trasferta da loro effettuata.
Per quanto riguarda la fattura n. 490/2019, l'accordo per il costo della revisione dei misuratori, quanto le spese di spedizione erano stati convenuti tra le parti, comunicate ed accettate, senza riserva alcuna dalla come si evince dal doc. 1 del fascicolo del monitorio insieme alla Pt_1 Parte_1 fattura di spedizione e bolla di consegna alla stessa società opponente, la quale mai nulla prima d'ora aveva eccepito e/o contestato. In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: “che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia : a) preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 466/20 2 2 del 26 .01.2022 , sussistendone i presupposti d i legge, essendo il credit o ingiunto fondato su prova scritta, stante che le labiali e strumentali eccezioni avversarie non sono fondate invece su prova scritta;
b) nel merito, rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata siccome speculatoria, infondata , tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 466/20 2 2 emesso dal Tribunale di NI;
c) condannare l a
[...]
al pagamento dei compensi del presente giudizio di opposizione”. Parte_1
Alla prima udienza del 14.9.2022, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine per le memorie ex art.183 co 6 c.p.c. e rinviata l'udienza al 12.6.2023.
pagina 2 di 5 Successivamente, la società opposta formulava la richiesta di apposizione della formula esecutiva al provvedimento di concessione dell'esecutorietà afferente al decreto ingiuntivo opposto n.
466/2022. Nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c. la società opposta chiedeva l'ammissione della prova per testi. Infine, in via subordinata, chiedeva di disporre consulenza tecnica d'ufficio, dando mandato al nominando CTU di accertare la congruità dell'importo di cui alle fatture ingiunte in relazione alla comprovata documentale esecuzione dei lavori e delle opere ivi descritte ed alla ulteriore documentazione già versata in atti. Di poi, all'udienza del 12.6.2023, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 25.3.2024 per la precisazione delle conclusioni, e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia la fattura n. 541 del 30.12.2019 dell'importo di € 20.000, quale “ acconto realizzazione impianto gpl presso il pv Joem” e la fattura n. 490 del 4.12.2012 dell'importo di € 990.00 per
“revisione di n.2 misuratori nuovo pignone gpl”. Ha, altresì, allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'opponente, la società opposta ha provato documentalmente il proprio credito, per aver versato in atti, oltre alle fatture, la riproduzione fotostatica del registro delle fatture di vendita, regolarmente tenuto, relativo all'anno 2019, certificato da Notaio come conforme all'originale. Ha prodotto il preventivo lavori firmato dall'opponente, corrispondenza mail del 1.04.2019 e conversazione WhatsApp, bolle di consegna n. 14 del 8.02.2019, n. 50 del 8.04.2019, n. 52 del 10.04.2019 e n. 104 del 9.07.2019 ricevute dalla società opponente in uno a fatture acquisti eseguiti dalla documenti tutti non contestati dall'opponente, corrispondenza mail del Controparte_1
5.04.2019 e del 4.04.2019 in uno a biglietti pagati per la trasferta dei tecnici ed operai della società opposta, foto dei lavori e buste paga Inail dei tecnici che hanno eseguito i detti lavori . Inoltre, l'opponente non ha mai negato la realizzazione dell'impianto e la revisione dei due misuratori, bensì ha solo lamentato un difetto nella realizzazione degli impianti GPL, tempo dopo l'emissione delle fatture. Avendo l'opposta assolto al proprio onere probatorio, spettava alla società opponente dare prova della fondatezza delle proprie eccezioni, anche della presunta cattiva esecuzione dei lavori e dei danni subiti, di cui però non ha fornito alcuna prova.
pagina 3 di 5 La società opposta, pertanto, ha dato prova, contrariamente a quanto asserito da controparte, di avere eseguito i lavori oggetto d'intervento richiesti e convenuti con la , la Parte_1 quale non ha mai contestato le fatture emesse, sollevando a distanza di anni generiche contestazioni solo in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondato peraltro su alcuna prova scritta. Sul punto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione: ”la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata” (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Inoltre, ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.c. “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale
e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”. Pertanto, in caso di crediti derivanti da fatture cartacee, il deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili garantirebbe il controllo della regolare tenuta di tali scritture.
Dunque, se la fattura da sola non può considerarsi piena prova del credito, può comunque rappresentare un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata che, unito agli altri documenti prodotti dalla società opposta e non contestati dall'opponente, quali le bolle di consegna, la corrispondenza mail, l'estratto notarile del registro delle fatture di vendita, può essere valutata come prova del credito azionato.
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime". (Corte di Cassazione sentenza n.
11606/2018). Tra l'altro, la società opponente non nega la realizzazione delle opere, e non disconosce o contesta i documenti prodotti dall'opposta, limitandosi a dichiarare di non aver accettato i lavori per un malfunzionamento, senza dare prova di ciò. Difatti, sarebbe stato onere dell'opponente dare concreta prova di presunti danni subiti e del loro nesso di causalità con le opere eseguite dalla
[...]
onere non assolto. Controparte_1
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 - Conferma il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 466/2022 emesso in data 26.1.2022 nel procedimento monitorio n. 16025/2021 R.G. e notificato il 11.3.2022;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di
che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle Controparte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in NI, il 1.7.2024.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
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