Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5130/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Licchetta, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Augusta Palese, come da mandato in atti;
Parte 2
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.1.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Parte 1 e la Parte 2 , unitisi in matrimonio in data 2.6.2001, hanno generato un figlio, attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n. 7522/2016 del 21.4.2016 R.G. n. 1861/2016.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.1.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, essendo economicamente autosufficienti ed avendo già
definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 2.6.2001 in Acquarica del Capo
(Le) e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Presicce-Acquarica dell'anno 2001 n. 6 Parte
I Ufficio 1, senza alcuna condizione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.3.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)