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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DA COL Parte_1 C.F._1
MARCO e dell'avv. POLONI MARCO, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione e depositata unitamente ad esso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Da Col Marco a Macerata in
VIA DON MINZONI n.11
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale CP_1 P.IVA_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le RA, con il patrocinio dell'avv. CP_2
VITELLI CINZIA, giusta procura speciale su foglio separato, depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore ad Ascoli Picena in Rua
Del Papavero n.6
CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale – risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte attrice: insiste e precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento di tutte le domande rassegnate in atto di citazione ed in tutti i precedenti scritti difensivi qui da intendersi integralmente trascritti.
pagina 1 di 18 Si insiste per tutto ciò nel rigetto integrale delle domande ed eccezioni sollevate dalla Convenuta siccome infondate in fatto e diritto e sfornite di prova. CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito,
contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice e per I motivi di cui alla superior narrative,
1. IN VIA PRELIMINARE. Istanza di liquidazione di provvisionale ex art. 5 Legge 102/2006 per la liquidazione anticipate di somme in caso di incidenti stradali: poichè esistonmo gravi indizi di colpevolezza e gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo non identificato e/o ignoto ed in considerazione del fatto che la danneggiata si è sottoposta a visita Parte_1
medico legale in data 31.07.2021 dal fiduciario della CO , ma ciò nonostante la CP_1
società Assicuratrice non ha provveduto alla liquidazione del danno così come disposto dall'art. 145 del Codice delle Assicurazioni (giorni 90 dal ricevimento della documentazione sanitaria e dall'esame medico legale del 31.07.2021), chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia, previa audizione delle parti e con ordinanza immediatamente esecutiva, assegnare all'esponente una Parte_1
provvisionale pari al 50% della presumibile entità del risarcimento (da calcolarsi sulla base della documentazione medico legale versata in atti da questa difesa o, in alternativa, sulla base della documentazione medico legale redatta il 31.07.2021 dal fiduciario della CO Asicuratrice) che sarà liquidato in sentenza da porsi a carico della società ; CP_1
2. NEL MERITO: accertata l'esclusvia responsabilità del conducente del veicolo non identificato e/o ingoto nella determinazione del sinistro stradale occorso il 26.11.2017 nel territorio del comune di
Montecassiano (MC), dichiarare la società , quale impresa designata dalla CONSAP – CP_1
Gestione Fondo TI della strada per la Regione Marche, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 283, comma 1, lettera A), art. 286, comma 1 e 2 e art. 287, comma 3, del Codice delle assicurazioni, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, fisici biologici e morali subiti dalla signora;
Parte_1
conseguentemente, condannare la società quale impresa designata dalla CONSAP – CP_1
Gestione Fondo TI della strada per la Regione Marche, al pagamento di tutti I danni patiti dall'attrice che si quantificano nella somma di € 198.281,00 o di quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.
3) SEMPRE NEL MERITO QUESTA DIFESA CHIEDE: che in caso di sentenza favorevole all'attrice
e di contestuale accertamento della violazione da parte della società del disposto di cui CP_3 all'art. 148, comma 10 del Codice delle Assicurazioni, il Giudice del Tribunale adito voglia trasmettere copia di detto titolo esecutivo all' per gli accertamenti relative all'inosservanza CP_4
pagina 2 di 18 delle disposizioni del capo suddetto. Il tutto con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e con gli interessi legali dal sì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre iva, can, come per legge, con attribuzione in favored le difensore antistatario”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO, in via principale:
- rigettare la domanda di parte attrice, siccome sfornita di prova e infondata in fatto e diritto, contestando tutte le imputazioni risarcitorie riportate nell'atto di citazione, per le motivazioni tutte esposte nella premessa della presente comparsa;
NEL MERITO, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, delle istanze attoree, Voglia contenere la liquidazione del danno nelle conclusioni rilevate nella propria perizia dal fiduciario medico della compagnia assicurativa o, in ulteriore subordine, nelle risultanze della CTU espletata in corso di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (quantificati nell'importo di complessivi euro 198.281,00) conseguenti alle lesioni riportate in occasione del sinistro stradale di cui è rimasta vittima il 26.11.2017, allorché, mentre attraversava la Via De Gasperi in
Montecassiano, utilizzando l'apposito attraversamento pedonale, è stata investita, assieme al GI
, “da una autovettura di colore scuro che percorreva la SS77, con direzione di marcia Parte_2
Fonte Noce – Villa Potenza, ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi ed in violazione delle vigenti norme sulla circolazione stradale e delle più elementari regole di prudenza” allontanatasi dal luogo del sinistro senza prestare alcun soccorso.
A seguito dell'impatto subito, il è deceduto il 10.3.2018, mentre la ha riportato Pt_2 Parte_1
“rilevanti lesioni fisiche e psichiche dipese in primis dall'evento infausto che l'ha vista direttamente implicata ed in secondo luogo alla perdita luttuosa del GI , con il quale l'attrice Parte_2
“era legata da un'intensa e profonda relazione familiare in quanto anche convivente”; parte attrice ha dedotto altresì la ripercussione negativa che il suddetto evento ha avuto nella sua vita quotidiana della tanto da aver “dovuto interrompere i percorsi intrapresi nel mondo dell'attività fisica, fonte di
pagina 3 di 18 realizzazione per la sua personalità” e cioè pratica della palestra, della Green Gym e del Nordic
Walking.
Stante la gravità delle lesioni riportate dall'attrice e delle ripercussioni negative, la ha Parte_1 concluso per l'applicazione della personalizzazione del risarcimento nella misura massima, chiedendo, in via preliminare, la concessione di una liquidazione provvisionale ex art. 5 L. 102/2006, e nel merito, la liquidazione di un importo complessivo pari ad euro 198.281,00 per i danni subiti a seguito del sinistro, come da quantificazione per voci contenuta a pagina 7 (in fondo) dell'atto di citazione (in cui si distinguono il danno biologico nella sua componente fisica e il danno biologico nella sua componente psichica, oltre inabilità permanente e spese mediche varie)
Parte attrice ha dedotto, inoltre, che pur in presenza di un'evidente responsabilità del veicolo non identificato (come da decreto di archiviazione dopo la querela contro ignoti presentata, doc. 8 parte attrice), nulla era stata liquidato dalla CO pur se la si era sottoposta a CP_1 Parte_1
visita medico legale presso il fiduciario il 31.7.2021 e nonostante fosse stata esperita la negoziazione assistita.
Differita l'udienza fissata in citazione dal 30.9.2022 al 14.11.2022 (ai sensi dell'art. 168 bis comma 5
c.p.c.), con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.9.2022, si è costituita in giudizio CP_1
quale impresa designata per la Gestione del Fondo TI della RA, rappresentando che:
[...]
- Il quantum debeatur era eccessivo e non provato
- Non poteva liquidarsi a parte attrice l'incidenza sulla capacità lavorativa generica
- Non risultava documentato l'aspetto reddituale tale da comprovare la necessità di riconoscere il danno derivante da incidenza sulla capacità lavorativa specifica
- Non poteva avere natura personalizzante l'impossibilità di cimentarsi in attività fisiche (come da Cassazione civile 25164/2020)
e ha chiesto il rigetto anche dell'istanza di provvisionale in ragione dell'esigenza di espletare consulenza tecnica preventiva e dell'assenza di ragioni d'urgenza.
Con ordinanza del 14.11.2022, resa esecutiva, è stata assegnata a parte attrice a titolo di provvisionale ex artt. 147 d.lgs. n. 209/2005 e 5 L. n. 102/2006 la somma di euro 29.647,00 limitatamente al danno conseguente alle lesioni personali subite dall'attrice.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., all'udienza del 29.5.2023, parte convenuta ha chiesto la riunione del giudizio R.G. n. 524/2023 (rectius 534/2023 incardinato sempre contro da CP_1
e con il presente procedimento. Parte_3 Per_1
Con ordinanza del 30.5.2023 è stata rigettata la suddetta istanza di riunione (per la diversità di fasi in cui le due cause si trovavano) e sono state ammesse le prove orali (espletate all'udienza del pagina 4 di 18 24.10.2023) nonché la consulenza tecnica di ufficio con la nomina del CTU dott. , il Persona_2 quale ha depositato l'elaborato definitivo il 9.10.2023.
Nelle date del 21.1.2024 e del 10.3.2024, il c.t.u. dott. ha -rispettivamente- depositato i Per_2
chiarimenti chiesti con ordinanza del 24.10.2023 e le repliche alle osservazioni dei c.t.p.
Con ordinanza del 26.3.2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 21.10.2024
(tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), con riserva sciolta il 21.11.2024 all'esito della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare va chiarito che la dinamica del sinistro non è stata oggetto di contestazione fra le parti costituite e trova riscontro nella relazione di servizio redatta dagli Agenti del Nucleo Operativo
Radiomobile di Macerata (doc. 1 parte attrice) ove si legge- per quanto di interesse-
Inoltre, dalle prove orali assunte in corso di giudizio è emerso senza dubbio che la e il GI Parte_1
stavano attraversando sulle strisce pedonali (cfr. la risposta data da tutti i testi – Testimone_1 [...]
e sul capitolo 2 che specifica proprio la circostanza dell'utilizzo Tes_2 Testimone_3 dell'attraversamento pedonale).
Orbene, appare evidente che, non essendovi prova alcuna sulla condotta del veicolo pirata, come giustamente osservato dalla giurisprudenza vale la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019).
Ciò posto, giova soffermarsi sulle domande risarcitorie spiegate in causa.
Difatti, leggendo l'atto di citazione, emerge chiaramente che la parte attrice ha chiesto il danno biologico derivante sia dalle lesioni fisiche patite in conseguenza dell'investimento sia il danno pagina 5 di 18 psichico conseguente la perdita del GI cui era legata (investito nella medesima occasione e deceduto, fatto pacifico perché non contestato, il 10.3.2018) nonché una somma a titolo di personalizzazione del danno (per le attività sportive praticate) e il danno da incapacità lavorativa generica e specifica oltre al danno patrimoniale per spese mediche sostenute.
Orbene, andando per ordine, risulta corroborato in atti che la abbia riportato lesioni personali Parte_1
a seguito dell'incidente stradale che l'ha coinvolta assieme al GI come riscontrabile dalla Pt_2
documentazione medica prodotta in giudizio e confermato all'esito della fase istruttoria.
In particolare, il c.t.u. dott. , nell'ambito dell'elaborato depositato il 9.10.2023, ha Persona_2 evidenziato “ , in data 26/11/2017, in seguito a sinistro stradale, riportava: trauma Parte_1
cranico non commotivo con ferita l.-c. in regione temporale destra;
trauma contusivo emitorace destro con frattura della IX costa all'arco anteriore;
trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro;
trauma psichico;
Tali lesioni determinavano uno stato di malattia per complessivi giorni 55 (dei quali giorni 15 di invalidità al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%;
I postumi conseguenti presentati dalla incidono sulla complessiva validità psico-fisica Parte_1
della stessa in misura pari al 15.-16%;
I postumi suddetti non sono emendabili e non dovrebbero comportare periodi di invalidità temporanea, rimanendo nel gradiente di invalidità indicato;
pari incidenza sulla capacità lavorativa specifica (operaia-socia di lavanderia)”
Successivamente, il Giudice istruttore chiedeva chiarimenti al CTU “affinché chiarisca quale fosse il grado di invalidità psicofisica da cui era affetta l'attrice prima del sinistro per cui è causa, con la precisazione che il consulente dovrà aver riguardo a quanto statuito dalla suprema Corte di cassazione da ultimo con la pronuncia n. 514/2020, onde è necessario accertare l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e quella conseguente all'illecito”
L'ausiliare del Giudice, pertanto, in risposta specificava “Dalla documentazione agli atti risulta che
l'attrice aveva presentato, in epoca precedente, dei disturbi della sfera psico-emotiva -con necessità di controlli psichiatrici e di trattamento farmacologico che permettevano di ottenere un buono e perdurante compenso della patologia.
- L'evento traumatico per cui è causa (con le vicissitudini che comportava) era foriero di una discreta carica stressante che si ripercuoteva, negativamente, sull'equilibrio psichico dell'interessata.
- Si ritiene che il danno all'apparato psichico presentato in epoca precedente all'evento del 2017,
pagina 6 di 18 possa essere considerato pari al 3%.
- Si conferma la percentuale indicata del 6-7% per il danno che la presenta attualmente.” Parte_1
A seguito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU chiariva “dalla documentazione disponibile agli atti risultava, chiaramente, che parte attrice avesse presentato, nel tempo, una patologia di natura psichiatrica. Lo stato patologico aveva presentato, nel tempo, una evoluzione positiva per compenso della stessa ottenuto attraverso la somministrazione di un opportuno trattamento farmacologico e mediante controlli presso il SERT di Macerata. Il compenso ottenuto veniva meno in seguito all'evento per cui è causa.” e, di conseguenza, riteneva che non potessero rientrare nella normalità “eventi che interessavano un soggetto legato da vincoli di stretta parentela e seguito fino al termine della sua vita nell'ambito della famiglia della ” ribadendo che si Parte_1 trattava di un “antecedente causale (nei precisi termini del concetto).” e conseguentemente riteneva
“che il dato clinico presentato da parte attrice e la documentazione disponibile agli atti possa essere ritenuta sufficiente per affermare che 1'evento, con certezza, sia stato in grado di determinare un disagio psichico che, nel tempo, avrebbe portato ad un disturbo dell' adattamento.
Il criterio con cui si attribuisce il gradiente invalidante indicato trova la sua fonte nella applicazione delle "Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico" della
Società Italiana di Medicina Legale.”
Orbene, ritiene questo Giudice che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare siano condivisibili, essendo chiaro che, ai fini della causalità civile, è sufficiente “il più probabile che non”, di tal che è innegabile che, su soggetto già inciso da problemi della sfera psichica, subire un evento come la morte del GI con cui condivideva l'abitazione nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui entrambi erano investiti ma la donna sopravviveva sia foriero, appunto, secondo l'id quod plerumque accidit di ulteriore pregiudizio psichico, apprezzabile dal punto di vista medico legale.
Del resto, "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Di conseguenza, visto che v'era un'incisione pregressa della sfera psichica (nella misura indicata del
3%) bisogna domandarsi quali siano le ricadute in termini di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il problema, come noto, è stato autorevolmente affrontato e risolto (proprio nell'ambito di una fattispecie concreta inerente sinistro stradale) dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione Cass.
pagina 7 di 18 civ. Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 2019 laddove, quanto alle menomazioni policrone concorrenti (punto
1.7 della motivazione), con ampiezza di argomenti (da intendersi qui richiamati e condivisi) si legge
“Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante.
Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.
Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno è una conseguenza mediata, perché alla produzione di essa hanno concorso sia l'illecito, sia le preesistenze;
per questa parte, dunque, il danno, benché in toto imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011, Rv. 618882 - 01).
1.9.4. Ne consegue che la stima del danno alla salute patito da chi fosse portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione:
- ) l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
- ) l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio.
[…]
1.9.5. Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale.
Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi.
Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.
[…]
pagina 8 di 18 D'una persona invalida al 60%, che in conseguenza d'un fatto illecito divenga invalida al 70%, non si dirà che ha patito una invalidità del 10%, da liquidare con criteri più o meno modificati rispetto a quelli standard. Si dirà, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una invalidità del 70%, perché questa è la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà innanzitutto trasformare in denaro. Dopodiché, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore.”
Questo Tribunale, intendendo aderire all'orientamento di cui sopra, si trova costretto a fare ulteriori precisazioni (imposte dalla fattispecie concreta e minimamente affrontate dalle parti nei loro scritti difensivi).
Anzitutto, vista l'entità dei postumi permanenti (15-16%) e trattandosi di sinistro avvenuto nell'ambito della circolazione stradale, occorre considerare che, successivamente alla rimessione al Giudice per la decisione (avvenuta a febbraio 2025) e comunque al momento della redazione della presente sentenza è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale ai sensi del DPR n. 12 del 13/01/2025 per le lesioni superiori al 9%, in attuazione dell'art. 138 del Codice dell'Assicurazione
Orbene, l'adozione di questa Tabella era attesa da anni e, solo in ragione della sua assenza, la Suprema
Corte, muovendo dalla vocazione nazionale delle Tabelle di NO quale parametro di equità e uniformità di giudizio (più volte ribadita, cfr. ex multis Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del
06/05/2020 secondo cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal
Tribunale di NO sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” ) aveva chiaramente affermato che per le lesioni cd. macropermanenti dovessero utilizzarsi i medesimi valori monetari individuati dal Tribunale di NO
(cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960 - 01) secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass.
(prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".)
Ebbene, alla luce dell'emanazione della Tabella Unica Nazionale per le lesioni patite nell'ambito della circolazione stradale e superiori al 9% è evidente che non v'è più nessuna valida ragione perché il
Giudice continui ad applicare la tabella di NO, ciò potendo costituire anzi violazione di legge.
pagina 9 di 18 Difatti, ancorché nel DPR si affermi che essa si applica ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore, trattandosi di un parametro liquidatorio (che non immuta i caratteri della fattispecie e per di più previsto nel Codice delle Assicurazioni, fonte legislativa sovraordinata), anche per ragioni di equità, la
Tabella va ad avviso di questo Giudice applicata a tutte le liquidazioni che avvengano successivamente alla sua venuta ad esistenza.
Argomenti nel senso sopra citato si traggono da Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 per cui “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.”
Ritiene, del resto, il Tribunale che l'applicazione del parametro liquidatorio, vincolando il Giudice sotto il profilo dell'equità, non sia neanche questione da sottoporre previamente al contraddittorio delle parti, perché appunto non involgente alcun profilo di fatto, trattandosi di una questione di mero diritto
(cfr. sul punto Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 1617 del 19/01/2022 per cui “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese”)
I criteri e i coefficienti contenuti in tale Tabella sono dunque quelli utilizzabili ai fini della determinazione del danno non patrimoniale quali parametri che si impongono al Giudice stesso nel settore della circolazione stradale ove i danni siano di non lieve entità, come nel caso di specie.
Orbene, quanto all'inabilità temporanea, il D.P.R. 12/2025 prevede all'art. 3 comma 1 “Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”
In particolare, nel caso in esame, l'ausiliare del Giudice ha ravvisato un'invalidità temporanea parziale pagina 10 di 18 di giorni 55, dei quali giorni 15 al 75%, di giorni 20 al 50% e giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 25% che, assumendo il valore base in euro 55,24 (importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta), può essere liquidata rispettivamente in euro 621,45 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 552,40 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% e in euro 276,20 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% per complessivi euro 1.450,05.
Su tale quantum, ad avviso di questo Giudice non può essere praticata alcuna personalizzazione atteso che la subiva, per effetto del sinistro, dei danni anche al ginocchio e, quindi, è del tutto Parte_1
normale che -per il periodo di inabilità temporanea di cui sopra- non praticasse attività sportiva
(peraltro si tratta di neanche due mesi e, quindi, è assolutamente normale che la cautela suddetta si sarebbe imposta a qualunque soggetto avesse subito le medesime lesioni).
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, la somma va devalutata alla data di insorgenza della invalidità (cioè al 26.11.2017); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che la danneggiata avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Venendo, invece, all'invalidità permanente, indicata dall'ausiliario nella misura del 15-16% rispetto ad un pregresso 3%, il Giudice intende operare secondo i criteri sopra evocati, con l'ulteriore precisazione che si farà fra breve sul parametro usato per scomputare il 3% dalla liquidazione del danno.
Infatti, va considerato che il danno da invalidità permanente è stato indicato in 15-16 punti percentuali
(comprensivo anche del dato psichiatrico) su di una danneggiata di età di 45 anni (la è nata Parte_1 nel maggio 1972, sicché aveva 45 anni al momento dell'incidente) e, quindi, considerando i valori della
Tabella Unica Nazionale si perviene, rispettivamente, per le due diverse percentuali di invalidità agli importi di euro 39.028 ed euro 43.277.
In ottica equitativa (visto che l'ausiliare indica un range fra 15 e 16%) si considera la mediana di detti importi (cioè si sommano, pervenendo ad euro 82.305,00 e si divide per due), di tal che l'ammontare monetario risulta pari ad euro 41.152,50, sempre valore all'oggi.
Alla somma suddetta va sottratta l'invalidità pregressa (stimata in 3 punti percentuali), il che impone di determinare anche il parametro da usare per stimare detto 3%.
Orbene, ad avviso di questo Giudice, vista l'omogeneità che si impone normalmente quanto ai parametri tabellari per operare i corretti scomputi, non può farsi altro che utilizzare sempre la tabella prevista dal Codice delle Assicurazioni, più precisamente quella per le lesioni fino al 9% di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni, la quale indica per soggetto di anni 45 con invalidità permanente al 3%
pagina 11 di 18 l'equivalente monetario pari ad euro 2.813,48.
Dai calcoli appena indicati (euro 41.152,50 ai quali va sottratto l'importo di euro 2.812,48), si ricava che il valore complessivo dell'invalidità permanente riconosciuta all'odierna attrice è pari ad euro
38.339,02.
Ad avviso di questo Giudice su questo quantum si può liquidare in aggiunta unicamente un ammontare del 10% a titolo di personalizzazione per l'incisione (con carattere stabile e permanente) quanto all'attività sportiva praticata prima del sinistro stradale.
Difatti, va rilevato che il terzo comma dell'art. 138 Codice delle assicurazioni private, prevede che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
Avendo la riportato un'invalidità permanente modesta (15-16% di cui 6/7 per cento solo per Parte_1
danno psichico), non rientrano nelle conseguenze normali del danno (cioè in quelle già incluse nella valutazione del biologico perché valevoli per ogni individuo) le ripercussioni negative quanto alle attività sportive praticate dalla attività che astrattamente continuerebbero ad essere Parte_1
praticabili per ogni soggetto che abbia un'invalidità come quella della Parte_1
Difatti, come è emerso in sede di prova orale all'udienza del 24.10.2023, i testi escussi hanno confermato che “ è sempre stata una persona attiva e sportiva tanto da praticare Parte_1 con assiduità la palestra, il nuoto e il Nordic Walking fino al giorno dell'investimento stradale del
26.11.2017” (cap. 8, prova testi, memoria istruttoria parte attrice depositata il 12.1.2023) e che a seguito del sinistro stradale la non ha più praticato l'attività sportiva come in precedenza, Parte_1 come confermato dalla teste “[…] noi avevamo anche una palestra sotto casa, Testimone_2
adesso ha ricominciato a fare qualcosa ma non più come prima” (risposta a cap. 9, memoria istruttoria parte attrice depositata il 12.1.2023).
Orbene, è notorio che attività come quelle di cui sopra (come la palestra, il nuoto e il nordic walking) vengono consigliate anche a soggetti che abbiano problemi di salute (nuoto e palestra vengono utilizzati talora anche in funzione riabilitativa per chi soffre di problemi/fragilità alle articolazioni) o anche a chi abbia subito anche invasivi interventi chirurgici (ad esempio il nordic viene consigliato a chi abbia subito l'asportazione di tumore al seno) e, pertanto, l'incisione di dette attività in precedenza praticate risulta non priva di rilevanza nel caso specifico della Parte_1
Pur essendo vero, infatti, che l'abbandono di queste attività (anche in funzione di socializzazione) potrebbe discendere dal danno psichico (ancorché l'ammontare di esso sia particolarmente circoscritto),
pagina 12 di 18 è evidente che ciò non può ritenersi conseguenza normale neanche dell'aggravamento di tale quadro psichico visto che, pur in precedenza, la (pur avendo problemi su tale fronte, stimati nel 3%) Parte_1
era solita praticarle.
Del resto, come ricorda la stessa Cassazione civile 25164/2020, “alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non
v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinari”, di tal che ove la conseguenza non è normalmente derivante dal quel grado invalidante è possibile riconoscere un quid pluris.
Né appare superfluo ricordare come la Cassazione abbia già stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv.
628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del
13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n.
25236 del 30/11/2009, Rv. 611026) ma, chiaramente, l'invalidità della non può definirsi così Parte_1
grave per entità da precludere i rapporti sociali, il che fa comprendere come la ripercussione sull'attività sportiva sia una circostanza specifica del caso di specie, che merita compensazione risarcitoria.
Di conseguenza, all'importo sopra determinato di euro 38.339,02 viene aggiunto un 10% che conduce all'ammontare complessivo di euro 42.172,92.
Trattandosi di debito di valore, secondo i principi già richiamati, l'importo va devalutato alla data di cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. civ. n. 26897 del 19.12.2014, cioè esattamente 55 giorni dopo il 26.11.2017 e cioè al 20.1.2018); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici istat sono dovuti gli interessi legali, dalla sentenza e fino al soddisfo.
Nulla può riconoscersi invece per le altre voci pure menzionate in citazione e cioè danno alla capacità lavorativa generica e danno alla capacità lavorativa specifica.
Difatti, la Cassazione già nella decisione Cassazione civile 25164/2020 già citata sopra ha affermato che “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico”
Nel caso di specie, peraltro, la non ha mai fatto valere in causa quel diverso pregiudizio (per Parte_1
pagina 13 di 18 cui manca proprio allegazione anche quanto alla mansione svolta) della cenestesi lavorativa, non indicando mai neanche quale fosse la sua attività lavorativa (emersa solo in corso di CTU, mentre anche la perizia di parte di cui al doc. 4 di parte attrice non ne fa menzione e nella perizia del fiduciario della CO prodotta a novembre 2022 figura la dizione a pagina 1 di disoccupato).
Per quanto attiene, invece, alla ripercussione negativa dell'evento dannoso sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata, va ricordato che trattasi, appunto, di un danno patrimoniale e, quindi, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cft.
Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n.2758).
Nel caso di specie, nonostante le risultanze emerse in sede peritale (“pari incidenza sulla capacità lavorativa specifica (operaia-socia di lavanderia”)), la nulla ha addotto in merito alla Parte_1
propria capacità lavorativa a seguito del sinistro in oggetto, né riguardo all'attività lavorativa esercitata prima dell'evento dannoso (non è stato infatti provato che la danneggiata svolgesse attività di operaia- socia di lavanderia) né tanto meno ha indicato (e documentato) i redditi tratti dall'attività lavorativa prima e dopo il sinistro, il che -chiaramente- non consente di fare alcuna applicazione dell'art. 137
Codice Assicurazioni per palese difetto di prova.
Quanto al danno patrimoniale, pertanto, può liquidarsi unicamente il danno correlato al rimborso delle spese mediche già sostenute e di quelle future.
Difatti, il CTU ha osservato “le spese sostenute da parte attrice -ritenute congrue e riconducibili al sinistro del 25/(11/2017- ammontano ad un importo pari ad € 2346.00. Agli atti, inoltre, altra fattura, relativa ad ulteriore consulenza psichiatrica e di cui non si ha riscontro certificativo, per un importo di
132.00 €., emessa in data 11/01/2023 -spesa che si ritiene, comunque, congrua, considerata la patologia presentata dalla , per un totale complessivo di euro 2.478,00. Parte_1
Trattandosi di debito di valore, secondo i principi sopra ricordati, l'importo va devalutato alla data dell'illecito; sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat sono dovuti gli interessi legali, come sopra illustrato.
Orbene, posti gli importi risarcitori di cui sopra, deve determinarsi il loro rapporto con la provvisionale.
La provvisionale disposta con ordinanza del 14.11.2022, a norma dell'art. 5 l. n. 102 del 2006, deve ritenersi, infatti, a tutti gli effetti sostituita dalla presente decisione (sentenza), come del resto pagina 14 di 18 desumibile nel regime sotteso all'art. 147 Codice assicurazioni (che la qualifica irrevocabile fino alla decisione di merito) e come proprio anche delle ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c..
Peraltro, non si può adottare alcuna altra statuizione, se non un'implicita sostituzione, non essendo documentato se vi è stato o meno pagamento, in che misura e neanche il preciso momento in cui ciò sia avvenuto.
Difatti, nella seconda memoria di parte attrice si legge solamente che la perizia di parte “è stata usata, in via unilaterale, per pagare alla danneggiata solamente la minor somma di €. 7.000,00 !! e, quindi, per opporsi al provvedimento irrevocabile del giudice istruttore.”, senza che la controparte nulla abbia detto o provato quanto all'effettivo pagamento.
In senso adesivo, del resto, vi è la decisione della Cassazione civile sez. III, 18/08/2017, n.20145 per cui la provvisoria esecuzione di un'ordinanza immediatamente esecutiva, concessa dal giudice di prime cure a titolo di provvisionale ex art. 24 della l. n. 990 del 1969 può intendersi implicitamente revocata dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria.
Nel presente caso, essendovi accoglimento della domanda di parte attrice, vi è implicita sostituzione dell'importo oggetto di condanna, da cui andrà detratto quanto eventualmente già nelle more erogato per effetto della provvisionale, che è mera anticipazione della liquidazione definitiva e non può essere equiparata nel trattamento a volontario acconto.
Da ultimo, va esaminata la domanda di condanna a norma dell'art. 148 comma 10 del Codice delle
Assicurazioni (come da punto 3 dell'atto di citazione proposto da parte attrice).
Orbene, la norma citata recita “10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.” CP_4
La domanda è fondata in quanto nella presente sede viene riconosciuto un risarcimento che (esclusi rivalutazione e interessi) supera 45.000,00 euro e, a quanto consta, la CO non ha CP_1
offerto ante causam alcuna somma alla (nonostante avesse a disposizione una perizia del Parte_1
pagina 15 di 18 proprio fiduciario, prodotta a novembre 2022 in cui si segnalava e quindi quantomeno dovesse/potesse offrire detto importo, comunque insufficiente al rispetto della norma sopra evocata) e per di più, anche dopo la provvisionale, non pare essersi conformata ad essa.
Del resto, non v'è motivo di ritenere che le normali regole degli artt. 148-149 C.d.A. non valgano anche per l'Impresa Designata dal Fondo TI della RA (ai sensi degli artt. 287 e ss. Codice assicurazione), come sembra trarsi da recenti commenti pubblicati on line alla decisione Corte di
Cassazione del 28 gennaio 2025 n.19713 (la sentenza non risulta ancora in banca dati).
In tal senso depone, peraltro, anche l'art. 288 del Codice delle Assicurazioni laddove prevede ai commi
2 e 3 “2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati;
o
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.
3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede
a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo.”, delineando regole di comportamento analoghe a quelle del 148 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.
Peraltro, è stata la Suprema Corte medesima, proprio in un caso di veicolo rimasto non identificato
(come nel caso qui esaminato) a sancire, sempre nei confronti dell'impresa designata dal Fondo
TI (nello specifico Generali) con la decisione Cassazione civile sez. III, 18/11/2014, n.24470 che
“tra le "sentenze a favore del danneggiato" che, a norma dell'art. 148, comma 10, del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, comportano, ai fini dell'accertamento dell'osservanza del rispetto delle procedure liquidative, la trasmissione di copia della sentenza pagina 16 di 18 all sulle assicurazioni (IVASS) rientra anche quella emessa dalla Corte di Controparte_5 cassazione ove decida nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società convenuta.
Come esplicitato da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
In particolare, esse si liquidano secondo il criterio del decisum (scaglione da 26.000 a 52.000 euro), con valori fra minimi e medi per tutte le fasi.
Non si riconoscono esborsi perché agli atti non risulta versamento del contributo unificato.
Nulla va disposto in punto di spese di CTU non essendo stata mai presentata dall'ausiliario istanza di liquidazione e essendo oramai trascorsi i 100 giorni previsti dal Testo Unico Spese di Giustizia.
Va rilevato, infine, che l'accoglimento della domanda di parte attrice in misura inferiore a quanto preteso (sia in origine sia nelle conclusioni precisate), esclude una responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. della società assicurativa convenuta (la domanda risulta formulata del resto per la prima volta nella comparsa conclusionale ma, comunque, potendosi procedere d'ufficio viene qui esaminata)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la convenuta Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni sofferti da così definitivamente quantificati: Parte_1
- euro 43.622,97 oltre accessori come in parte motiva a titolo di danno non patrimoniale;
- euro 2.478,00 oltre accessori come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
importi dai quali dovrà essere detratto quanto già versato a titolo di provvisionale pagina 17 di 18 2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, a rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite, che si liquidano in euro € Parte_1
4.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, C.P.A e I.V.A come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori avv. Marco Da Col e Marco Poloni dichiaratisi antistatari
3) Ordina ai sensi dell'art. 148, comma 10, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all' per gli accertamenti relativi CP_4 all'osservanza da parte della CO di Assicurazione delle disposizioni afferenti le CP_1
procedure liquidative;
4) Respinge la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. proposta da parte attrice
Macerata, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DA COL Parte_1 C.F._1
MARCO e dell'avv. POLONI MARCO, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione e depositata unitamente ad esso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Da Col Marco a Macerata in
VIA DON MINZONI n.11
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale CP_1 P.IVA_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le RA, con il patrocinio dell'avv. CP_2
VITELLI CINZIA, giusta procura speciale su foglio separato, depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore ad Ascoli Picena in Rua
Del Papavero n.6
CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale – risarcimento del danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte attrice: insiste e precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento di tutte le domande rassegnate in atto di citazione ed in tutti i precedenti scritti difensivi qui da intendersi integralmente trascritti.
pagina 1 di 18 Si insiste per tutto ciò nel rigetto integrale delle domande ed eccezioni sollevate dalla Convenuta siccome infondate in fatto e diritto e sfornite di prova. CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito,
contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice e per I motivi di cui alla superior narrative,
1. IN VIA PRELIMINARE. Istanza di liquidazione di provvisionale ex art. 5 Legge 102/2006 per la liquidazione anticipate di somme in caso di incidenti stradali: poichè esistonmo gravi indizi di colpevolezza e gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo non identificato e/o ignoto ed in considerazione del fatto che la danneggiata si è sottoposta a visita Parte_1
medico legale in data 31.07.2021 dal fiduciario della CO , ma ciò nonostante la CP_1
società Assicuratrice non ha provveduto alla liquidazione del danno così come disposto dall'art. 145 del Codice delle Assicurazioni (giorni 90 dal ricevimento della documentazione sanitaria e dall'esame medico legale del 31.07.2021), chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia, previa audizione delle parti e con ordinanza immediatamente esecutiva, assegnare all'esponente una Parte_1
provvisionale pari al 50% della presumibile entità del risarcimento (da calcolarsi sulla base della documentazione medico legale versata in atti da questa difesa o, in alternativa, sulla base della documentazione medico legale redatta il 31.07.2021 dal fiduciario della CO Asicuratrice) che sarà liquidato in sentenza da porsi a carico della società ; CP_1
2. NEL MERITO: accertata l'esclusvia responsabilità del conducente del veicolo non identificato e/o ingoto nella determinazione del sinistro stradale occorso il 26.11.2017 nel territorio del comune di
Montecassiano (MC), dichiarare la società , quale impresa designata dalla CONSAP – CP_1
Gestione Fondo TI della strada per la Regione Marche, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 283, comma 1, lettera A), art. 286, comma 1 e 2 e art. 287, comma 3, del Codice delle assicurazioni, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, fisici biologici e morali subiti dalla signora;
Parte_1
conseguentemente, condannare la società quale impresa designata dalla CONSAP – CP_1
Gestione Fondo TI della strada per la Regione Marche, al pagamento di tutti I danni patiti dall'attrice che si quantificano nella somma di € 198.281,00 o di quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.
3) SEMPRE NEL MERITO QUESTA DIFESA CHIEDE: che in caso di sentenza favorevole all'attrice
e di contestuale accertamento della violazione da parte della società del disposto di cui CP_3 all'art. 148, comma 10 del Codice delle Assicurazioni, il Giudice del Tribunale adito voglia trasmettere copia di detto titolo esecutivo all' per gli accertamenti relative all'inosservanza CP_4
pagina 2 di 18 delle disposizioni del capo suddetto. Il tutto con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e con gli interessi legali dal sì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre iva, can, come per legge, con attribuzione in favored le difensore antistatario”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO, in via principale:
- rigettare la domanda di parte attrice, siccome sfornita di prova e infondata in fatto e diritto, contestando tutte le imputazioni risarcitorie riportate nell'atto di citazione, per le motivazioni tutte esposte nella premessa della presente comparsa;
NEL MERITO, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, delle istanze attoree, Voglia contenere la liquidazione del danno nelle conclusioni rilevate nella propria perizia dal fiduciario medico della compagnia assicurativa o, in ulteriore subordine, nelle risultanze della CTU espletata in corso di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (quantificati nell'importo di complessivi euro 198.281,00) conseguenti alle lesioni riportate in occasione del sinistro stradale di cui è rimasta vittima il 26.11.2017, allorché, mentre attraversava la Via De Gasperi in
Montecassiano, utilizzando l'apposito attraversamento pedonale, è stata investita, assieme al GI
, “da una autovettura di colore scuro che percorreva la SS77, con direzione di marcia Parte_2
Fonte Noce – Villa Potenza, ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi ed in violazione delle vigenti norme sulla circolazione stradale e delle più elementari regole di prudenza” allontanatasi dal luogo del sinistro senza prestare alcun soccorso.
A seguito dell'impatto subito, il è deceduto il 10.3.2018, mentre la ha riportato Pt_2 Parte_1
“rilevanti lesioni fisiche e psichiche dipese in primis dall'evento infausto che l'ha vista direttamente implicata ed in secondo luogo alla perdita luttuosa del GI , con il quale l'attrice Parte_2
“era legata da un'intensa e profonda relazione familiare in quanto anche convivente”; parte attrice ha dedotto altresì la ripercussione negativa che il suddetto evento ha avuto nella sua vita quotidiana della tanto da aver “dovuto interrompere i percorsi intrapresi nel mondo dell'attività fisica, fonte di
pagina 3 di 18 realizzazione per la sua personalità” e cioè pratica della palestra, della Green Gym e del Nordic
Walking.
Stante la gravità delle lesioni riportate dall'attrice e delle ripercussioni negative, la ha Parte_1 concluso per l'applicazione della personalizzazione del risarcimento nella misura massima, chiedendo, in via preliminare, la concessione di una liquidazione provvisionale ex art. 5 L. 102/2006, e nel merito, la liquidazione di un importo complessivo pari ad euro 198.281,00 per i danni subiti a seguito del sinistro, come da quantificazione per voci contenuta a pagina 7 (in fondo) dell'atto di citazione (in cui si distinguono il danno biologico nella sua componente fisica e il danno biologico nella sua componente psichica, oltre inabilità permanente e spese mediche varie)
Parte attrice ha dedotto, inoltre, che pur in presenza di un'evidente responsabilità del veicolo non identificato (come da decreto di archiviazione dopo la querela contro ignoti presentata, doc. 8 parte attrice), nulla era stata liquidato dalla CO pur se la si era sottoposta a CP_1 Parte_1
visita medico legale presso il fiduciario il 31.7.2021 e nonostante fosse stata esperita la negoziazione assistita.
Differita l'udienza fissata in citazione dal 30.9.2022 al 14.11.2022 (ai sensi dell'art. 168 bis comma 5
c.p.c.), con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.9.2022, si è costituita in giudizio CP_1
quale impresa designata per la Gestione del Fondo TI della RA, rappresentando che:
[...]
- Il quantum debeatur era eccessivo e non provato
- Non poteva liquidarsi a parte attrice l'incidenza sulla capacità lavorativa generica
- Non risultava documentato l'aspetto reddituale tale da comprovare la necessità di riconoscere il danno derivante da incidenza sulla capacità lavorativa specifica
- Non poteva avere natura personalizzante l'impossibilità di cimentarsi in attività fisiche (come da Cassazione civile 25164/2020)
e ha chiesto il rigetto anche dell'istanza di provvisionale in ragione dell'esigenza di espletare consulenza tecnica preventiva e dell'assenza di ragioni d'urgenza.
Con ordinanza del 14.11.2022, resa esecutiva, è stata assegnata a parte attrice a titolo di provvisionale ex artt. 147 d.lgs. n. 209/2005 e 5 L. n. 102/2006 la somma di euro 29.647,00 limitatamente al danno conseguente alle lesioni personali subite dall'attrice.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., all'udienza del 29.5.2023, parte convenuta ha chiesto la riunione del giudizio R.G. n. 524/2023 (rectius 534/2023 incardinato sempre contro da CP_1
e con il presente procedimento. Parte_3 Per_1
Con ordinanza del 30.5.2023 è stata rigettata la suddetta istanza di riunione (per la diversità di fasi in cui le due cause si trovavano) e sono state ammesse le prove orali (espletate all'udienza del pagina 4 di 18 24.10.2023) nonché la consulenza tecnica di ufficio con la nomina del CTU dott. , il Persona_2 quale ha depositato l'elaborato definitivo il 9.10.2023.
Nelle date del 21.1.2024 e del 10.3.2024, il c.t.u. dott. ha -rispettivamente- depositato i Per_2
chiarimenti chiesti con ordinanza del 24.10.2023 e le repliche alle osservazioni dei c.t.p.
Con ordinanza del 26.3.2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 21.10.2024
(tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), con riserva sciolta il 21.11.2024 all'esito della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare va chiarito che la dinamica del sinistro non è stata oggetto di contestazione fra le parti costituite e trova riscontro nella relazione di servizio redatta dagli Agenti del Nucleo Operativo
Radiomobile di Macerata (doc. 1 parte attrice) ove si legge- per quanto di interesse-
Inoltre, dalle prove orali assunte in corso di giudizio è emerso senza dubbio che la e il GI Parte_1
stavano attraversando sulle strisce pedonali (cfr. la risposta data da tutti i testi – Testimone_1 [...]
e sul capitolo 2 che specifica proprio la circostanza dell'utilizzo Tes_2 Testimone_3 dell'attraversamento pedonale).
Orbene, appare evidente che, non essendovi prova alcuna sulla condotta del veicolo pirata, come giustamente osservato dalla giurisprudenza vale la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019).
Ciò posto, giova soffermarsi sulle domande risarcitorie spiegate in causa.
Difatti, leggendo l'atto di citazione, emerge chiaramente che la parte attrice ha chiesto il danno biologico derivante sia dalle lesioni fisiche patite in conseguenza dell'investimento sia il danno pagina 5 di 18 psichico conseguente la perdita del GI cui era legata (investito nella medesima occasione e deceduto, fatto pacifico perché non contestato, il 10.3.2018) nonché una somma a titolo di personalizzazione del danno (per le attività sportive praticate) e il danno da incapacità lavorativa generica e specifica oltre al danno patrimoniale per spese mediche sostenute.
Orbene, andando per ordine, risulta corroborato in atti che la abbia riportato lesioni personali Parte_1
a seguito dell'incidente stradale che l'ha coinvolta assieme al GI come riscontrabile dalla Pt_2
documentazione medica prodotta in giudizio e confermato all'esito della fase istruttoria.
In particolare, il c.t.u. dott. , nell'ambito dell'elaborato depositato il 9.10.2023, ha Persona_2 evidenziato “ , in data 26/11/2017, in seguito a sinistro stradale, riportava: trauma Parte_1
cranico non commotivo con ferita l.-c. in regione temporale destra;
trauma contusivo emitorace destro con frattura della IX costa all'arco anteriore;
trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro;
trauma psichico;
Tali lesioni determinavano uno stato di malattia per complessivi giorni 55 (dei quali giorni 15 di invalidità al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%;
I postumi conseguenti presentati dalla incidono sulla complessiva validità psico-fisica Parte_1
della stessa in misura pari al 15.-16%;
I postumi suddetti non sono emendabili e non dovrebbero comportare periodi di invalidità temporanea, rimanendo nel gradiente di invalidità indicato;
pari incidenza sulla capacità lavorativa specifica (operaia-socia di lavanderia)”
Successivamente, il Giudice istruttore chiedeva chiarimenti al CTU “affinché chiarisca quale fosse il grado di invalidità psicofisica da cui era affetta l'attrice prima del sinistro per cui è causa, con la precisazione che il consulente dovrà aver riguardo a quanto statuito dalla suprema Corte di cassazione da ultimo con la pronuncia n. 514/2020, onde è necessario accertare l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e quella conseguente all'illecito”
L'ausiliare del Giudice, pertanto, in risposta specificava “Dalla documentazione agli atti risulta che
l'attrice aveva presentato, in epoca precedente, dei disturbi della sfera psico-emotiva -con necessità di controlli psichiatrici e di trattamento farmacologico che permettevano di ottenere un buono e perdurante compenso della patologia.
- L'evento traumatico per cui è causa (con le vicissitudini che comportava) era foriero di una discreta carica stressante che si ripercuoteva, negativamente, sull'equilibrio psichico dell'interessata.
- Si ritiene che il danno all'apparato psichico presentato in epoca precedente all'evento del 2017,
pagina 6 di 18 possa essere considerato pari al 3%.
- Si conferma la percentuale indicata del 6-7% per il danno che la presenta attualmente.” Parte_1
A seguito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU chiariva “dalla documentazione disponibile agli atti risultava, chiaramente, che parte attrice avesse presentato, nel tempo, una patologia di natura psichiatrica. Lo stato patologico aveva presentato, nel tempo, una evoluzione positiva per compenso della stessa ottenuto attraverso la somministrazione di un opportuno trattamento farmacologico e mediante controlli presso il SERT di Macerata. Il compenso ottenuto veniva meno in seguito all'evento per cui è causa.” e, di conseguenza, riteneva che non potessero rientrare nella normalità “eventi che interessavano un soggetto legato da vincoli di stretta parentela e seguito fino al termine della sua vita nell'ambito della famiglia della ” ribadendo che si Parte_1 trattava di un “antecedente causale (nei precisi termini del concetto).” e conseguentemente riteneva
“che il dato clinico presentato da parte attrice e la documentazione disponibile agli atti possa essere ritenuta sufficiente per affermare che 1'evento, con certezza, sia stato in grado di determinare un disagio psichico che, nel tempo, avrebbe portato ad un disturbo dell' adattamento.
Il criterio con cui si attribuisce il gradiente invalidante indicato trova la sua fonte nella applicazione delle "Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico" della
Società Italiana di Medicina Legale.”
Orbene, ritiene questo Giudice che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare siano condivisibili, essendo chiaro che, ai fini della causalità civile, è sufficiente “il più probabile che non”, di tal che è innegabile che, su soggetto già inciso da problemi della sfera psichica, subire un evento come la morte del GI con cui condivideva l'abitazione nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui entrambi erano investiti ma la donna sopravviveva sia foriero, appunto, secondo l'id quod plerumque accidit di ulteriore pregiudizio psichico, apprezzabile dal punto di vista medico legale.
Del resto, "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Di conseguenza, visto che v'era un'incisione pregressa della sfera psichica (nella misura indicata del
3%) bisogna domandarsi quali siano le ricadute in termini di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il problema, come noto, è stato autorevolmente affrontato e risolto (proprio nell'ambito di una fattispecie concreta inerente sinistro stradale) dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione Cass.
pagina 7 di 18 civ. Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 2019 laddove, quanto alle menomazioni policrone concorrenti (punto
1.7 della motivazione), con ampiezza di argomenti (da intendersi qui richiamati e condivisi) si legge
“Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante.
Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.
Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno è una conseguenza mediata, perché alla produzione di essa hanno concorso sia l'illecito, sia le preesistenze;
per questa parte, dunque, il danno, benché in toto imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011, Rv. 618882 - 01).
1.9.4. Ne consegue che la stima del danno alla salute patito da chi fosse portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione:
- ) l'una, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
- ) l'altra, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio.
[…]
1.9.5. Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale.
Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi.
Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.
[…]
pagina 8 di 18 D'una persona invalida al 60%, che in conseguenza d'un fatto illecito divenga invalida al 70%, non si dirà che ha patito una invalidità del 10%, da liquidare con criteri più o meno modificati rispetto a quelli standard. Si dirà, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una invalidità del 70%, perché questa è la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà innanzitutto trasformare in denaro. Dopodiché, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore.”
Questo Tribunale, intendendo aderire all'orientamento di cui sopra, si trova costretto a fare ulteriori precisazioni (imposte dalla fattispecie concreta e minimamente affrontate dalle parti nei loro scritti difensivi).
Anzitutto, vista l'entità dei postumi permanenti (15-16%) e trattandosi di sinistro avvenuto nell'ambito della circolazione stradale, occorre considerare che, successivamente alla rimessione al Giudice per la decisione (avvenuta a febbraio 2025) e comunque al momento della redazione della presente sentenza è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale ai sensi del DPR n. 12 del 13/01/2025 per le lesioni superiori al 9%, in attuazione dell'art. 138 del Codice dell'Assicurazione
Orbene, l'adozione di questa Tabella era attesa da anni e, solo in ragione della sua assenza, la Suprema
Corte, muovendo dalla vocazione nazionale delle Tabelle di NO quale parametro di equità e uniformità di giudizio (più volte ribadita, cfr. ex multis Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del
06/05/2020 secondo cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal
Tribunale di NO sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” ) aveva chiaramente affermato che per le lesioni cd. macropermanenti dovessero utilizzarsi i medesimi valori monetari individuati dal Tribunale di NO
(cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960 - 01) secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass.
(prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".)
Ebbene, alla luce dell'emanazione della Tabella Unica Nazionale per le lesioni patite nell'ambito della circolazione stradale e superiori al 9% è evidente che non v'è più nessuna valida ragione perché il
Giudice continui ad applicare la tabella di NO, ciò potendo costituire anzi violazione di legge.
pagina 9 di 18 Difatti, ancorché nel DPR si affermi che essa si applica ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore, trattandosi di un parametro liquidatorio (che non immuta i caratteri della fattispecie e per di più previsto nel Codice delle Assicurazioni, fonte legislativa sovraordinata), anche per ragioni di equità, la
Tabella va ad avviso di questo Giudice applicata a tutte le liquidazioni che avvengano successivamente alla sua venuta ad esistenza.
Argomenti nel senso sopra citato si traggono da Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 per cui “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.”
Ritiene, del resto, il Tribunale che l'applicazione del parametro liquidatorio, vincolando il Giudice sotto il profilo dell'equità, non sia neanche questione da sottoporre previamente al contraddittorio delle parti, perché appunto non involgente alcun profilo di fatto, trattandosi di una questione di mero diritto
(cfr. sul punto Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 1617 del 19/01/2022 per cui “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese”)
I criteri e i coefficienti contenuti in tale Tabella sono dunque quelli utilizzabili ai fini della determinazione del danno non patrimoniale quali parametri che si impongono al Giudice stesso nel settore della circolazione stradale ove i danni siano di non lieve entità, come nel caso di specie.
Orbene, quanto all'inabilità temporanea, il D.P.R. 12/2025 prevede all'art. 3 comma 1 “Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”
In particolare, nel caso in esame, l'ausiliare del Giudice ha ravvisato un'invalidità temporanea parziale pagina 10 di 18 di giorni 55, dei quali giorni 15 al 75%, di giorni 20 al 50% e giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 25% che, assumendo il valore base in euro 55,24 (importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta), può essere liquidata rispettivamente in euro 621,45 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 552,40 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% e in euro 276,20 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% per complessivi euro 1.450,05.
Su tale quantum, ad avviso di questo Giudice non può essere praticata alcuna personalizzazione atteso che la subiva, per effetto del sinistro, dei danni anche al ginocchio e, quindi, è del tutto Parte_1
normale che -per il periodo di inabilità temporanea di cui sopra- non praticasse attività sportiva
(peraltro si tratta di neanche due mesi e, quindi, è assolutamente normale che la cautela suddetta si sarebbe imposta a qualunque soggetto avesse subito le medesime lesioni).
Secondo il noto insegnamento dei giudici di legittimità, la somma va devalutata alla data di insorgenza della invalidità (cioè al 26.11.2017); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, equitativamente determinato in misura pari agli interessi legali in difetto di diversa e specifica prova sull'uso che la danneggiata avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto;
sulla somma così complessivamente determinata, decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Venendo, invece, all'invalidità permanente, indicata dall'ausiliario nella misura del 15-16% rispetto ad un pregresso 3%, il Giudice intende operare secondo i criteri sopra evocati, con l'ulteriore precisazione che si farà fra breve sul parametro usato per scomputare il 3% dalla liquidazione del danno.
Infatti, va considerato che il danno da invalidità permanente è stato indicato in 15-16 punti percentuali
(comprensivo anche del dato psichiatrico) su di una danneggiata di età di 45 anni (la è nata Parte_1 nel maggio 1972, sicché aveva 45 anni al momento dell'incidente) e, quindi, considerando i valori della
Tabella Unica Nazionale si perviene, rispettivamente, per le due diverse percentuali di invalidità agli importi di euro 39.028 ed euro 43.277.
In ottica equitativa (visto che l'ausiliare indica un range fra 15 e 16%) si considera la mediana di detti importi (cioè si sommano, pervenendo ad euro 82.305,00 e si divide per due), di tal che l'ammontare monetario risulta pari ad euro 41.152,50, sempre valore all'oggi.
Alla somma suddetta va sottratta l'invalidità pregressa (stimata in 3 punti percentuali), il che impone di determinare anche il parametro da usare per stimare detto 3%.
Orbene, ad avviso di questo Giudice, vista l'omogeneità che si impone normalmente quanto ai parametri tabellari per operare i corretti scomputi, non può farsi altro che utilizzare sempre la tabella prevista dal Codice delle Assicurazioni, più precisamente quella per le lesioni fino al 9% di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni, la quale indica per soggetto di anni 45 con invalidità permanente al 3%
pagina 11 di 18 l'equivalente monetario pari ad euro 2.813,48.
Dai calcoli appena indicati (euro 41.152,50 ai quali va sottratto l'importo di euro 2.812,48), si ricava che il valore complessivo dell'invalidità permanente riconosciuta all'odierna attrice è pari ad euro
38.339,02.
Ad avviso di questo Giudice su questo quantum si può liquidare in aggiunta unicamente un ammontare del 10% a titolo di personalizzazione per l'incisione (con carattere stabile e permanente) quanto all'attività sportiva praticata prima del sinistro stradale.
Difatti, va rilevato che il terzo comma dell'art. 138 Codice delle assicurazioni private, prevede che, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
Avendo la riportato un'invalidità permanente modesta (15-16% di cui 6/7 per cento solo per Parte_1
danno psichico), non rientrano nelle conseguenze normali del danno (cioè in quelle già incluse nella valutazione del biologico perché valevoli per ogni individuo) le ripercussioni negative quanto alle attività sportive praticate dalla attività che astrattamente continuerebbero ad essere Parte_1
praticabili per ogni soggetto che abbia un'invalidità come quella della Parte_1
Difatti, come è emerso in sede di prova orale all'udienza del 24.10.2023, i testi escussi hanno confermato che “ è sempre stata una persona attiva e sportiva tanto da praticare Parte_1 con assiduità la palestra, il nuoto e il Nordic Walking fino al giorno dell'investimento stradale del
26.11.2017” (cap. 8, prova testi, memoria istruttoria parte attrice depositata il 12.1.2023) e che a seguito del sinistro stradale la non ha più praticato l'attività sportiva come in precedenza, Parte_1 come confermato dalla teste “[…] noi avevamo anche una palestra sotto casa, Testimone_2
adesso ha ricominciato a fare qualcosa ma non più come prima” (risposta a cap. 9, memoria istruttoria parte attrice depositata il 12.1.2023).
Orbene, è notorio che attività come quelle di cui sopra (come la palestra, il nuoto e il nordic walking) vengono consigliate anche a soggetti che abbiano problemi di salute (nuoto e palestra vengono utilizzati talora anche in funzione riabilitativa per chi soffre di problemi/fragilità alle articolazioni) o anche a chi abbia subito anche invasivi interventi chirurgici (ad esempio il nordic viene consigliato a chi abbia subito l'asportazione di tumore al seno) e, pertanto, l'incisione di dette attività in precedenza praticate risulta non priva di rilevanza nel caso specifico della Parte_1
Pur essendo vero, infatti, che l'abbandono di queste attività (anche in funzione di socializzazione) potrebbe discendere dal danno psichico (ancorché l'ammontare di esso sia particolarmente circoscritto),
pagina 12 di 18 è evidente che ciò non può ritenersi conseguenza normale neanche dell'aggravamento di tale quadro psichico visto che, pur in precedenza, la (pur avendo problemi su tale fronte, stimati nel 3%) Parte_1
era solita praticarle.
Del resto, come ricorda la stessa Cassazione civile 25164/2020, “alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non
v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinari”, di tal che ove la conseguenza non è normalmente derivante dal quel grado invalidante è possibile riconoscere un quid pluris.
Né appare superfluo ricordare come la Cassazione abbia già stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv.
628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del
13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n.
25236 del 30/11/2009, Rv. 611026) ma, chiaramente, l'invalidità della non può definirsi così Parte_1
grave per entità da precludere i rapporti sociali, il che fa comprendere come la ripercussione sull'attività sportiva sia una circostanza specifica del caso di specie, che merita compensazione risarcitoria.
Di conseguenza, all'importo sopra determinato di euro 38.339,02 viene aggiunto un 10% che conduce all'ammontare complessivo di euro 42.172,92.
Trattandosi di debito di valore, secondo i principi già richiamati, l'importo va devalutato alla data di cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. civ. n. 26897 del 19.12.2014, cioè esattamente 55 giorni dopo il 26.11.2017 e cioè al 20.1.2018); sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici istat sono dovuti gli interessi legali, dalla sentenza e fino al soddisfo.
Nulla può riconoscersi invece per le altre voci pure menzionate in citazione e cioè danno alla capacità lavorativa generica e danno alla capacità lavorativa specifica.
Difatti, la Cassazione già nella decisione Cassazione civile 25164/2020 già citata sopra ha affermato che “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico”
Nel caso di specie, peraltro, la non ha mai fatto valere in causa quel diverso pregiudizio (per Parte_1
pagina 13 di 18 cui manca proprio allegazione anche quanto alla mansione svolta) della cenestesi lavorativa, non indicando mai neanche quale fosse la sua attività lavorativa (emersa solo in corso di CTU, mentre anche la perizia di parte di cui al doc. 4 di parte attrice non ne fa menzione e nella perizia del fiduciario della CO prodotta a novembre 2022 figura la dizione a pagina 1 di disoccupato).
Per quanto attiene, invece, alla ripercussione negativa dell'evento dannoso sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata, va ricordato che trattasi, appunto, di un danno patrimoniale e, quindi, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cft.
Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n.2758).
Nel caso di specie, nonostante le risultanze emerse in sede peritale (“pari incidenza sulla capacità lavorativa specifica (operaia-socia di lavanderia”)), la nulla ha addotto in merito alla Parte_1
propria capacità lavorativa a seguito del sinistro in oggetto, né riguardo all'attività lavorativa esercitata prima dell'evento dannoso (non è stato infatti provato che la danneggiata svolgesse attività di operaia- socia di lavanderia) né tanto meno ha indicato (e documentato) i redditi tratti dall'attività lavorativa prima e dopo il sinistro, il che -chiaramente- non consente di fare alcuna applicazione dell'art. 137
Codice Assicurazioni per palese difetto di prova.
Quanto al danno patrimoniale, pertanto, può liquidarsi unicamente il danno correlato al rimborso delle spese mediche già sostenute e di quelle future.
Difatti, il CTU ha osservato “le spese sostenute da parte attrice -ritenute congrue e riconducibili al sinistro del 25/(11/2017- ammontano ad un importo pari ad € 2346.00. Agli atti, inoltre, altra fattura, relativa ad ulteriore consulenza psichiatrica e di cui non si ha riscontro certificativo, per un importo di
132.00 €., emessa in data 11/01/2023 -spesa che si ritiene, comunque, congrua, considerata la patologia presentata dalla , per un totale complessivo di euro 2.478,00. Parte_1
Trattandosi di debito di valore, secondo i principi sopra ricordati, l'importo va devalutato alla data dell'illecito; sulla somma originaria, via via annualmente rivalutata in base agli indici Istat sono dovuti gli interessi legali, come sopra illustrato.
Orbene, posti gli importi risarcitori di cui sopra, deve determinarsi il loro rapporto con la provvisionale.
La provvisionale disposta con ordinanza del 14.11.2022, a norma dell'art. 5 l. n. 102 del 2006, deve ritenersi, infatti, a tutti gli effetti sostituita dalla presente decisione (sentenza), come del resto pagina 14 di 18 desumibile nel regime sotteso all'art. 147 Codice assicurazioni (che la qualifica irrevocabile fino alla decisione di merito) e come proprio anche delle ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c..
Peraltro, non si può adottare alcuna altra statuizione, se non un'implicita sostituzione, non essendo documentato se vi è stato o meno pagamento, in che misura e neanche il preciso momento in cui ciò sia avvenuto.
Difatti, nella seconda memoria di parte attrice si legge solamente che la perizia di parte “è stata usata, in via unilaterale, per pagare alla danneggiata solamente la minor somma di €. 7.000,00 !! e, quindi, per opporsi al provvedimento irrevocabile del giudice istruttore.”, senza che la controparte nulla abbia detto o provato quanto all'effettivo pagamento.
In senso adesivo, del resto, vi è la decisione della Cassazione civile sez. III, 18/08/2017, n.20145 per cui la provvisoria esecuzione di un'ordinanza immediatamente esecutiva, concessa dal giudice di prime cure a titolo di provvisionale ex art. 24 della l. n. 990 del 1969 può intendersi implicitamente revocata dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria.
Nel presente caso, essendovi accoglimento della domanda di parte attrice, vi è implicita sostituzione dell'importo oggetto di condanna, da cui andrà detratto quanto eventualmente già nelle more erogato per effetto della provvisionale, che è mera anticipazione della liquidazione definitiva e non può essere equiparata nel trattamento a volontario acconto.
Da ultimo, va esaminata la domanda di condanna a norma dell'art. 148 comma 10 del Codice delle
Assicurazioni (come da punto 3 dell'atto di citazione proposto da parte attrice).
Orbene, la norma citata recita “10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.” CP_4
La domanda è fondata in quanto nella presente sede viene riconosciuto un risarcimento che (esclusi rivalutazione e interessi) supera 45.000,00 euro e, a quanto consta, la CO non ha CP_1
offerto ante causam alcuna somma alla (nonostante avesse a disposizione una perizia del Parte_1
pagina 15 di 18 proprio fiduciario, prodotta a novembre 2022 in cui si segnalava e quindi quantomeno dovesse/potesse offrire detto importo, comunque insufficiente al rispetto della norma sopra evocata) e per di più, anche dopo la provvisionale, non pare essersi conformata ad essa.
Del resto, non v'è motivo di ritenere che le normali regole degli artt. 148-149 C.d.A. non valgano anche per l'Impresa Designata dal Fondo TI della RA (ai sensi degli artt. 287 e ss. Codice assicurazione), come sembra trarsi da recenti commenti pubblicati on line alla decisione Corte di
Cassazione del 28 gennaio 2025 n.19713 (la sentenza non risulta ancora in banca dati).
In tal senso depone, peraltro, anche l'art. 288 del Codice delle Assicurazioni laddove prevede ai commi
2 e 3 “2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati;
o
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.
3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede
a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo.”, delineando regole di comportamento analoghe a quelle del 148 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.
Peraltro, è stata la Suprema Corte medesima, proprio in un caso di veicolo rimasto non identificato
(come nel caso qui esaminato) a sancire, sempre nei confronti dell'impresa designata dal Fondo
TI (nello specifico Generali) con la decisione Cassazione civile sez. III, 18/11/2014, n.24470 che
“tra le "sentenze a favore del danneggiato" che, a norma dell'art. 148, comma 10, del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, comportano, ai fini dell'accertamento dell'osservanza del rispetto delle procedure liquidative, la trasmissione di copia della sentenza pagina 16 di 18 all sulle assicurazioni (IVASS) rientra anche quella emessa dalla Corte di Controparte_5 cassazione ove decida nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società convenuta.
Come esplicitato da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
In particolare, esse si liquidano secondo il criterio del decisum (scaglione da 26.000 a 52.000 euro), con valori fra minimi e medi per tutte le fasi.
Non si riconoscono esborsi perché agli atti non risulta versamento del contributo unificato.
Nulla va disposto in punto di spese di CTU non essendo stata mai presentata dall'ausiliario istanza di liquidazione e essendo oramai trascorsi i 100 giorni previsti dal Testo Unico Spese di Giustizia.
Va rilevato, infine, che l'accoglimento della domanda di parte attrice in misura inferiore a quanto preteso (sia in origine sia nelle conclusioni precisate), esclude una responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. della società assicurativa convenuta (la domanda risulta formulata del resto per la prima volta nella comparsa conclusionale ma, comunque, potendosi procedere d'ufficio viene qui esaminata)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la convenuta Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni sofferti da così definitivamente quantificati: Parte_1
- euro 43.622,97 oltre accessori come in parte motiva a titolo di danno non patrimoniale;
- euro 2.478,00 oltre accessori come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
importi dai quali dovrà essere detratto quanto già versato a titolo di provvisionale pagina 17 di 18 2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, a rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite, che si liquidano in euro € Parte_1
4.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, C.P.A e I.V.A come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori avv. Marco Da Col e Marco Poloni dichiaratisi antistatari
3) Ordina ai sensi dell'art. 148, comma 10, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all' per gli accertamenti relativi CP_4 all'osservanza da parte della CO di Assicurazione delle disposizioni afferenti le CP_1
procedure liquidative;
4) Respinge la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. proposta da parte attrice
Macerata, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
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