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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2025, n. 35202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35202 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB CC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere AN Luisa Angela CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello con cui ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 35202 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 02/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di CC RB, con riferimento alla detenzione da costei subita in un procedimento penale, nel quale le erano stati contestati il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 1), il reato di cui agli artt. 110 e 629, 416 bis 1 cod. pen (capo 4), il reato di cui agli artt. 81, 110, 513 bis cod. pen. e 7 l. n. 203/1991 (capo 5), il reato di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen. (capo 10) e il reato di cui agli artt. 110, 56, 629 e 416 bis 1 cod. pen. (capo 12). In particolare RB, in data 29 maggio 2019, era stata sottoposta a fermo con decreto della Procura Distrettuale antimafia di Catanzaro in ordine alle suddette imputazioni. In data 19 giugno 2019 il Gip presso il Tribunale di Catanzaro, quale giudice funzionalmente competente, aveva disposto la misura della custodia in carcere in ordine ai reati di cui ai capi 1), 10) e 12). Secondo l’impostazione accusatoria ella, moglie del capo clan DA LO, avrebbe fatto parte dell’associazione mafiosa LO (operante nel territorio di San Leonardo di Cutro e diretta da DA LO e dal padre AL) e avrebbe concorso in alcune fattispecie di estorsione, concorrenza sleale e usura. In qualità di titolare della ditta individuale operante nel settore del commercio e della distribuzione all’ingrosso del caffè “Pellini”, nonché della SGM sas di RB CC, gestite di fatto dal marito e dal suocero, avrebbe garantito una copertura contabile alle operazioni illecite della cosca: con atti di intimidazione, integranti gli estremi del delitto di estorsione e di concorrenza illecita, la ditta della RB si sarebbe imposta nel mercato e avrebbe conquistato un vero e proprio monopolio nella fornitura del caffe ai principali villaggi turistici della zona. Con sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro del 24 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2022, RB era stata assolta dai reati di cui ai capi 1), 4) e 5) per non aver commesso il fatto e in ordine ai reati di cui ai capi 10) e 12) perché il fatto non costituisce reato. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ravvisando nella condotta della richiedente la condizione ostativa della colpa grave. 2. La difesa dell’interessata ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa. Secondo il difensore la Corte di appello non avrebbe fondato la valutazione in ordine alla sussistenza della colpa grave su fatti concreti risultanti dagli atti;
inoltre non avrebbe tenuto conto della condotta della ricorrente prima della carcerazione (ovvero il suo essere 3 incensurata) e dopo la carcerazione (ovvero la collaborazione fornita agli inquirenti in appoggio alla scelta del marito DA LO e la conseguente sottoposizione al programma di protezione). I giudici hanno ravvisato la colpa grave, in sostanza, nell’essere la ricorrente moglie di DA LO e nuora di AL LO, tanto che nella ordinanza impugnata hanno indicato solo le condotte poste in essere da tali soggetti: le indagini, e in particolare le intercettazioni telefoniche, le denunce delle persone offese e le dichiarazioni dei numerosi collaboratori, non avevano riguardato RB, ma solo il marito e il suocero. Con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), la sentenza assolutoria ha ritenuto non provato che RB avesse agito con la consapevolezza di fornire un contributo alla compagine associativa e che la conoscenza da parte dell’imputata di alcune dinamiche associative si fosse tradotta in una sua volontaria e consapevole disponibilità a eseguire le direttive dei famigliari;
la stessa sentenza ha, al contrario, chiarito che RB non aveva mai curato in prima persona gli interessi della ditta di cui era titolare e che erano stati i suoi famigliari a imporre detta ditta sul mercato attraverso condotte intimidatorie. Con riferimento al reato di usura di cui al capo 10), la sentenza assolutoria ha dato atto che RB non aveva mai elargito somme di denaro alla persona offesa, né l’aveva mai incontrata;
l’inoltro da parte della persona offesa sull’indirizzo di posta aziendale della società SGM di alcune mail apparentemente riferite a proposte commerciali per l’acquisto di bevande, ma in realtà relative ai prestiti usurari, e la emissione di fatture proforma nulla potevano provare in merito al coinvolgimento della ricorrente, né potevano rilevare come indici di colpa grave, giacché la società a lei intestata commercializzava effettivamente bevande;
anche la intestazione a RB dell’assegno di 5000 euro con cui la persona offesa aveva pagato la prima tranche di interessi non poteva essere ritenuta significativa di alcunché, non potendo escludersi che RB avesse agito su mandato del marito, senza conoscere la natura degli affari. Con riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 12), la sentenza assolutoria ha chiarito che il coinvolgimento di RB era stato tratto unicamente dalla titolarità formale della ditta e dall’ invio di una mail alla persona offesa con cui si sollecitavano dei pagamenti. Il difensore sottolinea, inoltre, che il giudizio nei confronti di RB era stato definito allo stato degli atti e, dunque, sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela, sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione il principio per cui nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi 4 elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dell'indagato/imputato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta Cocomello, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo in tutte le sue articolazioni. 2. La Corte della riparazione, muovendo dalla disamina della sentenza assolutoria e delle circostanze che tale sentenza ha ritenuto provate nel loro accadimento fattuale, ha ravvisato nella condotta della ricorrente gli estremi della colpa grave, ostativa all’indennizzo, in quanto tale da avere creato l’apparenza del reato e avere così indotto in errore il giudice della cautela. In particolare i giudici hanno evidenziato: -che la cosca era riuscita a esercitare un penetrante controllo sui settori nevralgici del territorio e, con atti intimidatori integranti sia il reato di cui all’art. 629 cod. pen., sia il reato di cui all’art. 513 bis cod. pen., aveva imposto sul mercato la ditta intestata a CC RB, conquistando un monopolio nella fornitura del caffè con i principali villaggi turistici della zona;
-che con riferimento al reato di usura di cui al capo 10), LI SE titolare della società New Starline con sede in provincia di Padova, a causa di difficoltà economiche, aveva accettato da LO un prestito di euro 60.000 a interessi usurari e tale operazione era stata resa possibile per il tramite della contabilità della ditta di CC RB;
SE aveva inviato tre proposte commerciali, che sottintendevano il prestito usurario, alla mail di UC RB quale titolare della SGM e aveva intestato alla RB l'assegno di euro 5.000 con cui aveva pagato la prima tranche di interessi a fronte di un'ulteriore fattura proforma. La Corte ha, quindi, rilevato che le circostanze accertate nel processo di merito, benché ritenute insufficienti ad affermare la responsabilità penale della ricorrente, valevano comunque a integrare una condotta gravemente colposa: 5 RB, moglie di un'esponente da ndrangheta, era titolare di una ditta che aveva avuto un ruolo strategico nella gestione delle attività fondamentali per la cosca e si era prestata al compimento di affari illeciti, consentendo al marito di agire indisturbato nel perseguimento dell'interesse del sodalizio. Quand'anche RB, prosegue la Corte, avesse agito esclusivamente sul mandato del marito senza conoscere con esattezza il merito dei fatti, non può ragionevolmente ritenersi che non fosse conoscibile il carattere illecito dei traffici e del modus operandi del coniuge e del suocero, appartenenti alla criminalità organizzata. 3.Il percorso argomentativo così articolato appare esente dalle censure dedotte. 3.1.In primo luogo la Corte, nel rispetto del principio per cui il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663; Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082), ha valorizzato elementi di fatto concreti accertati nella loro dimensione ontologica nel giudizio di merito. La ricorrente lamenta che sarebbero stati indicati comportamenti non accertati nel loro accadimento fattuale, quando invece i giudici hanno preso le mosse proprio dalle evidenze processuali accertate nel giudizio di merito, pur se ritenute insufficienti a fondare una pronuncia di condanna. 3.2.La Corte, inoltre, ha adeguatamente motivato in ordine alla natura gravemente colposa della condotta extraprocessuale di RB, spiegando che, quanto meno per grave incuria, ella non aveva vigilato sulla gestione della società di cui era titolare. Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria attraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). Nel caso in esame la Corte, lungi dal limitarsi a porre l’accento sulla circostanza per cui RB era moglie del capo della cosca che operava nel territorio, imponendo il monopolio in alcuni settori commerciali in modo illecito, ha 6 individuato la colpa grave, con percorso argomentativo non manifesatamente illogico, nell’avere ella consentito che la gestione della società a lei intestata fosse piegata a scopi illeciti, talora addirittura essendo parte attiva in transazioni commerciali di schermo rispetto a tali scopi. 3.3.Infine il rilievo per cui il giudice del merito aveva assolto sulla base delle stesse evidenze poste a fondamento della valutazione del giudice della cautela è inconferente, in quanto sovrappone la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale, causale rispetto alla instaurazione e al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all’assoluzione. Versandosi nel caso di specie nell’ipotesi astratta della c.d. ingiustizia sostanziale ex art. 314 comma 1 cod. proc. pen., non ha rilievo il fatto che l’assoluzione sia avvenuta sulla base dello stesso compendio valutato dal giudice della cautela. Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di precisare che nel caso in cui, rispetto ad un quadro indiziario confermato da decisioni irrevocabili (o non smentito nel corso della fase cautelare) e riferito ad un titolo di reato che consente la privazione della libertà personale, l'imputato sia stato assolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, la valutazione dell'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato sulla privazione della libertà personale è sempre doverosa ed è irrilevante che gli elementi addotti a sostegno del provvedimento cautelare fossero gli stessi sulla base dei quali l'assoluzione è stata pronunciata. In questi casi non si discute della astratta applicabilità della misura (che non è stata definitivamente esclusa), sicché il giudice della riparazione deve valutare se la persona privata della libertà personale abbia tenuto condotte dolose o gravemente colpose ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo perché causali (o concausali) rispetto alla privazione della libertà personale. Di conseguenza, quando decide sull'esistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., il giudice della riparazione incontra il solo limite di non poter fondare il proprio giudizio su fatti esclusi dal giudice della cognizione, restando libero di valutare autonomamente tutti i fatti che in quel giudizio sono stati accertati o non negati. Dunque, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo, nell’ipotesi di cui all’art. 314 comma 1 cod. pen., agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva che “quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà 7 di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione, infatti, impegna piani di indagine diversi rispetto al giudizio penale di cognizione e ciò può portare a conclusioni diverse sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 12725 del 28/02/2025, Rv. 287950 - 01; Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Deciso il 2 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AN CI TO ER
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello con cui ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 35202 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 02/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di CC RB, con riferimento alla detenzione da costei subita in un procedimento penale, nel quale le erano stati contestati il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 1), il reato di cui agli artt. 110 e 629, 416 bis 1 cod. pen (capo 4), il reato di cui agli artt. 81, 110, 513 bis cod. pen. e 7 l. n. 203/1991 (capo 5), il reato di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen. (capo 10) e il reato di cui agli artt. 110, 56, 629 e 416 bis 1 cod. pen. (capo 12). In particolare RB, in data 29 maggio 2019, era stata sottoposta a fermo con decreto della Procura Distrettuale antimafia di Catanzaro in ordine alle suddette imputazioni. In data 19 giugno 2019 il Gip presso il Tribunale di Catanzaro, quale giudice funzionalmente competente, aveva disposto la misura della custodia in carcere in ordine ai reati di cui ai capi 1), 10) e 12). Secondo l’impostazione accusatoria ella, moglie del capo clan DA LO, avrebbe fatto parte dell’associazione mafiosa LO (operante nel territorio di San Leonardo di Cutro e diretta da DA LO e dal padre AL) e avrebbe concorso in alcune fattispecie di estorsione, concorrenza sleale e usura. In qualità di titolare della ditta individuale operante nel settore del commercio e della distribuzione all’ingrosso del caffè “Pellini”, nonché della SGM sas di RB CC, gestite di fatto dal marito e dal suocero, avrebbe garantito una copertura contabile alle operazioni illecite della cosca: con atti di intimidazione, integranti gli estremi del delitto di estorsione e di concorrenza illecita, la ditta della RB si sarebbe imposta nel mercato e avrebbe conquistato un vero e proprio monopolio nella fornitura del caffe ai principali villaggi turistici della zona. Con sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro del 24 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2022, RB era stata assolta dai reati di cui ai capi 1), 4) e 5) per non aver commesso il fatto e in ordine ai reati di cui ai capi 10) e 12) perché il fatto non costituisce reato. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ravvisando nella condotta della richiedente la condizione ostativa della colpa grave. 2. La difesa dell’interessata ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa. Secondo il difensore la Corte di appello non avrebbe fondato la valutazione in ordine alla sussistenza della colpa grave su fatti concreti risultanti dagli atti;
inoltre non avrebbe tenuto conto della condotta della ricorrente prima della carcerazione (ovvero il suo essere 3 incensurata) e dopo la carcerazione (ovvero la collaborazione fornita agli inquirenti in appoggio alla scelta del marito DA LO e la conseguente sottoposizione al programma di protezione). I giudici hanno ravvisato la colpa grave, in sostanza, nell’essere la ricorrente moglie di DA LO e nuora di AL LO, tanto che nella ordinanza impugnata hanno indicato solo le condotte poste in essere da tali soggetti: le indagini, e in particolare le intercettazioni telefoniche, le denunce delle persone offese e le dichiarazioni dei numerosi collaboratori, non avevano riguardato RB, ma solo il marito e il suocero. Con riferimento al reato associativo di cui al capo 1), la sentenza assolutoria ha ritenuto non provato che RB avesse agito con la consapevolezza di fornire un contributo alla compagine associativa e che la conoscenza da parte dell’imputata di alcune dinamiche associative si fosse tradotta in una sua volontaria e consapevole disponibilità a eseguire le direttive dei famigliari;
la stessa sentenza ha, al contrario, chiarito che RB non aveva mai curato in prima persona gli interessi della ditta di cui era titolare e che erano stati i suoi famigliari a imporre detta ditta sul mercato attraverso condotte intimidatorie. Con riferimento al reato di usura di cui al capo 10), la sentenza assolutoria ha dato atto che RB non aveva mai elargito somme di denaro alla persona offesa, né l’aveva mai incontrata;
l’inoltro da parte della persona offesa sull’indirizzo di posta aziendale della società SGM di alcune mail apparentemente riferite a proposte commerciali per l’acquisto di bevande, ma in realtà relative ai prestiti usurari, e la emissione di fatture proforma nulla potevano provare in merito al coinvolgimento della ricorrente, né potevano rilevare come indici di colpa grave, giacché la società a lei intestata commercializzava effettivamente bevande;
anche la intestazione a RB dell’assegno di 5000 euro con cui la persona offesa aveva pagato la prima tranche di interessi non poteva essere ritenuta significativa di alcunché, non potendo escludersi che RB avesse agito su mandato del marito, senza conoscere la natura degli affari. Con riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 12), la sentenza assolutoria ha chiarito che il coinvolgimento di RB era stato tratto unicamente dalla titolarità formale della ditta e dall’ invio di una mail alla persona offesa con cui si sollecitavano dei pagamenti. Il difensore sottolinea, inoltre, che il giudizio nei confronti di RB era stato definito allo stato degli atti e, dunque, sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela, sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione il principio per cui nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi 4 elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dell'indagato/imputato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta Cocomello, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo in tutte le sue articolazioni. 2. La Corte della riparazione, muovendo dalla disamina della sentenza assolutoria e delle circostanze che tale sentenza ha ritenuto provate nel loro accadimento fattuale, ha ravvisato nella condotta della ricorrente gli estremi della colpa grave, ostativa all’indennizzo, in quanto tale da avere creato l’apparenza del reato e avere così indotto in errore il giudice della cautela. In particolare i giudici hanno evidenziato: -che la cosca era riuscita a esercitare un penetrante controllo sui settori nevralgici del territorio e, con atti intimidatori integranti sia il reato di cui all’art. 629 cod. pen., sia il reato di cui all’art. 513 bis cod. pen., aveva imposto sul mercato la ditta intestata a CC RB, conquistando un monopolio nella fornitura del caffè con i principali villaggi turistici della zona;
-che con riferimento al reato di usura di cui al capo 10), LI SE titolare della società New Starline con sede in provincia di Padova, a causa di difficoltà economiche, aveva accettato da LO un prestito di euro 60.000 a interessi usurari e tale operazione era stata resa possibile per il tramite della contabilità della ditta di CC RB;
SE aveva inviato tre proposte commerciali, che sottintendevano il prestito usurario, alla mail di UC RB quale titolare della SGM e aveva intestato alla RB l'assegno di euro 5.000 con cui aveva pagato la prima tranche di interessi a fronte di un'ulteriore fattura proforma. La Corte ha, quindi, rilevato che le circostanze accertate nel processo di merito, benché ritenute insufficienti ad affermare la responsabilità penale della ricorrente, valevano comunque a integrare una condotta gravemente colposa: 5 RB, moglie di un'esponente da ndrangheta, era titolare di una ditta che aveva avuto un ruolo strategico nella gestione delle attività fondamentali per la cosca e si era prestata al compimento di affari illeciti, consentendo al marito di agire indisturbato nel perseguimento dell'interesse del sodalizio. Quand'anche RB, prosegue la Corte, avesse agito esclusivamente sul mandato del marito senza conoscere con esattezza il merito dei fatti, non può ragionevolmente ritenersi che non fosse conoscibile il carattere illecito dei traffici e del modus operandi del coniuge e del suocero, appartenenti alla criminalità organizzata. 3.Il percorso argomentativo così articolato appare esente dalle censure dedotte. 3.1.In primo luogo la Corte, nel rispetto del principio per cui il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663; Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082), ha valorizzato elementi di fatto concreti accertati nella loro dimensione ontologica nel giudizio di merito. La ricorrente lamenta che sarebbero stati indicati comportamenti non accertati nel loro accadimento fattuale, quando invece i giudici hanno preso le mosse proprio dalle evidenze processuali accertate nel giudizio di merito, pur se ritenute insufficienti a fondare una pronuncia di condanna. 3.2.La Corte, inoltre, ha adeguatamente motivato in ordine alla natura gravemente colposa della condotta extraprocessuale di RB, spiegando che, quanto meno per grave incuria, ella non aveva vigilato sulla gestione della società di cui era titolare. Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria attraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). Nel caso in esame la Corte, lungi dal limitarsi a porre l’accento sulla circostanza per cui RB era moglie del capo della cosca che operava nel territorio, imponendo il monopolio in alcuni settori commerciali in modo illecito, ha 6 individuato la colpa grave, con percorso argomentativo non manifesatamente illogico, nell’avere ella consentito che la gestione della società a lei intestata fosse piegata a scopi illeciti, talora addirittura essendo parte attiva in transazioni commerciali di schermo rispetto a tali scopi. 3.3.Infine il rilievo per cui il giudice del merito aveva assolto sulla base delle stesse evidenze poste a fondamento della valutazione del giudice della cautela è inconferente, in quanto sovrappone la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale, causale rispetto alla instaurazione e al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all’assoluzione. Versandosi nel caso di specie nell’ipotesi astratta della c.d. ingiustizia sostanziale ex art. 314 comma 1 cod. proc. pen., non ha rilievo il fatto che l’assoluzione sia avvenuta sulla base dello stesso compendio valutato dal giudice della cautela. Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di precisare che nel caso in cui, rispetto ad un quadro indiziario confermato da decisioni irrevocabili (o non smentito nel corso della fase cautelare) e riferito ad un titolo di reato che consente la privazione della libertà personale, l'imputato sia stato assolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, la valutazione dell'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato sulla privazione della libertà personale è sempre doverosa ed è irrilevante che gli elementi addotti a sostegno del provvedimento cautelare fossero gli stessi sulla base dei quali l'assoluzione è stata pronunciata. In questi casi non si discute della astratta applicabilità della misura (che non è stata definitivamente esclusa), sicché il giudice della riparazione deve valutare se la persona privata della libertà personale abbia tenuto condotte dolose o gravemente colpose ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo perché causali (o concausali) rispetto alla privazione della libertà personale. Di conseguenza, quando decide sull'esistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., il giudice della riparazione incontra il solo limite di non poter fondare il proprio giudizio su fatti esclusi dal giudice della cognizione, restando libero di valutare autonomamente tutti i fatti che in quel giudizio sono stati accertati o non negati. Dunque, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo, nell’ipotesi di cui all’art. 314 comma 1 cod. pen., agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva che “quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà 7 di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione, infatti, impegna piani di indagine diversi rispetto al giudizio penale di cognizione e ciò può portare a conclusioni diverse sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 12725 del 28/02/2025, Rv. 287950 - 01; Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Deciso il 2 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AN CI TO ER