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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1029/2024 del R.A.C.C. in data
31/05/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 21 maggio 2024
d a
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. ( ), Parte_3 C.F._3
giusto mandato in atti
ATTORI/OPPONENTI
c o n t r o
C.F. , CP_1 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. TOMASELLO FAUSTO, giusto mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
e c o n t r o
( ), CP_2 C.F._5
con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI ANDREA,
TERZO/CHIAMATO
Pag. 1 avente per oggetto: Cessione dei crediti,
trattenuta in decisione all'udienza del 16/05/2025, nella quale le parti hanno confermato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di per i motivi di cui all'atto di citazione CP_1
e ai successivi atti. Nel merito, per le ragioni di cui in narrativa: revocare,
annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e in
ogni caso, i) accertata la nullità delle clausole fideiussorie azionate e che, conseguentemente, il diritto dell'opposta di riscuotere il CP_1
credito acquistato presso gli odierni opponenti è estinto e/o ogni caso, ii)
accertata la liberazione di e , per le Parte_1 Parte_2
ragioni espresse in narrativa, per obbligazione futura, e/o iii) in ogni caso
accertato che il credito azionato non è certo, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare che gli odierni opponenti nulla devono all'opposta
[...]
In via subordinata, in ipotesi di condanna degli odierni opponenti, CP_1
per i motivi di cui in atti, condannare a procurare agli CP_2
opponenti la liberazione ex art. 1953 c.c. ovvero perché presti le garanzie
necessarie per assicurargli il soddisfacimento del diritto regresso. In via
ulteriormente subordinata, in ipotesi di condanna degli odierni opponenti,
accertato il loro integrale diritto di regresso nei confronti di CP_2
e l'obbligo di manleva di quest'ultimo, condannare al CP_2
pagamento, a titolo di regresso, di tutto quanto eventualmente dovuto e/o
pagato dagli odierni opponenti a con maggiorazione degli CP_1
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese di lite. In via istruttoria, si ribadisce la richiesta a che venga ordinato ai sensi dell'art.
210 c.p.c. a Banca d'Italia l'esibizione e/o che vengano richieste
informazioni ex art. 213 c.p.c. del rapporto della Centrale dei Rischi della
Pag. 2 Banca d'Italia sulla situazione finanziaria di in un periodo CP_2
anteriore di 36 mesi e prossimo alla rinegoziazione del mutuo. Si eccepisce
l'inammissibilità delle avverse richieste istruttorie per i motivi esposti nella
memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. Con rifusione dei compensi professionali e delle spese, oltre accessori di legge”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande avversarie per difetto di competenza del Tribunale adito, essendo com-petente a conoscere le stesse il
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per le ragioni di cui al primo motivo della narrativa della comparsa di costitu-zione e risposta;
spese rifuse;
Nel merito: rigettare le domande ed eccezioni proposte dai sigg. e perchè inammissibili Parte_1 Parte_2
e/o tardive e/o infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per i motivi esposti in atti, ribadendo in ogni caso di non liberare i garanti- opponenti;
per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando i sigg. e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore della sig.ra ut supra rappresentata, CP_1
dell'importo di Euro 178.527,89, oltre agli interessi convenzionali al tasso pattuito nel contratto inter partes stipulato fino al saldo effettivo;
ovvero, in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento in favore della sig.ra
ut supra rappresentata, di quanto risulti dovuto e/o di CP_1
giustizia per le causali di cui alla pretesa creditoria, anche in via equitativa,
maggiorato degli interessi al tasso pattuito nel contratto inter partes stipulato fino al saldo effettivo;
spese rifuse;
In via istruttoria: nell'opporsi alle istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti già in atti, e senza voler invertire l'onere della prova, si chiede all'Ill.mo Giudicante adito di ammettere l'interpello ovvero la prova testimoniale del terzo chiamato sig. CP_2
(C.F. ), espunti gli eventuali giudizi e
[...] C.F._5
Pag. 3 valutazioni, sui seguenti capitoli: 1) “Vero che, tra il 2023 ed il 2024, lei
conviveva a Roma con la sig.ra ”; 2) “Vero che, in data 2 CP_1
luglio 2023, la sig.ra le consegnava a mani la comunicazione CP_1
avente ad oggetto “Notifica cessione del credito ex art. 1264 c.c.” che le si rammostra (cfr. doc. 10 della comparsa di costituzione e risposta)?”; 3)
“Vero che, in data 16.12.2023, la sig.ra spediva al sig. CP_1
, presso la sua residenza sita al num. 2555 di Collins Avenue a Persona_1
Miami Beach (U.S.A.), tramite raccomandata internazionale codice
RC277315077IT, la comunicazione avente ad oggetto “No-tifica cessione del credito ex art. 1264 c.c.” che le si rammostra (cfr. doc. 11 della comparsa di costituzione e risposta)?”; 4) “Vero che la lettera di cui al precedente
capitolo 3) veniva recapitata al sig. in data 22.01.2024, come Persona_1
da ricevuta postale che le si rammostra (cfr. doc. 11 bis della comparsa di costituzione e risposta)?”; 5) “Vero che, in data 26.06.2023, la sig.ra
[...]
spediva al sig. , presso la sua residenza sita in via CP_1 Parte_1
Julia 10 a Roveredo in Piano (PN), tramite raccomandata codice
20083925165-6, la comunicazione avente ad oggetto “Notifica cessione del credito ex art. 1264 c.c.” che le si rammostra (cfr. doc. 12 della comparsa di costituzione e risposta)?”; 6) “Vero che la lettera di cui al precedente
capitolo 5) veniva recapitata al sig. in data 29.06.2023, Parte_1
come da avviso postale che le si rammostra (cfr. doc. 12 bis della com-parsa di costituzione e risposta)?”; 7) “Vero che, in data 26.06.2023, la sig.ra
spediva alla sig.ra , presso la sua residenza CP_1 Parte_2
sita in via Julia 10 a Roveredo in Piano (PN), tramite raccomandata codice
20083925166-7, la comunicazione avente ad oggetto “Notifica cessione del
credito ex art. 1264 c.c.” che le si rammostra (cfr. doc. 13 della comparsa di costituzione e risposta)?”; 8) “Vero che il recapito della lettera di cui al
precedente capitolo 7) veniva rifiutato dalla sig.ra in data Parte_2
29.06.2023, come da comunicazione e-mail delle Poste Italiane S.p.A. dd.
Pag. 4 06.12.2023 che le si rammostra (cfr. doc. 13 bis della comparsa di
costituzione e risposta)?”; 9) “Vero che, alla data del 29.05.2023, il debito
complessivo da lei contratto insieme al sig. nei confronti della Persona_1
Banca della Marca S.p.A. Credito Cooperativo – Società Cooperativa, in
forza del mutuo ipotecario rep. n. 51295, racc. n. 20650, del 06.12.2005, ammontava ad Euro 178.527,89?”. Si chiede altresì di essere ammessi a
prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte ed in denegata
ipotesi ammessi, con i testi indicati a prova diretta. Qualora ritenuto
necessario, la scrivente difesa ribadisce la disponibilità a depositare e/o
esibire in giudizio tutti gli originali dei documenti dimessi in causa, in
particolare i documenti sub 10, 11, 11 bis, 12, 12 bis, 13 e 13 bis allegati alla
comparsa di costituzione e risposta. Si chiede, infine, qualora ritenuto
necessario da Codesto Ill.mo Giudicante e sempre senza voler invertire
l'onere della prova, venga disposta ex art. 210 e/o 212 c.p.c. da parte della
Banca della Marca S.p.A. Credito Cooperativo – Società Cooperativa (C.F.
), l'esibizione dell'estratto conto ovvero delle scritture contabili P.IVA_1
alla data del 29.05.2023 relative alla posizione dei clienti e Persona_1
, con parti-colare riferimento al mutuo ipotecario rep. n. CP_2
51295, racc. n. 20650, concesso il 06.12.2005, e del relativo rapporto di c/c
identificato dal n. 0009/003/208170, per le ragioni indicate nella memoria ex
art. 171 ter n. 2 c.p.c.; In ogni caso: con condanna degli attori-opponenti
alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello monitorio”;
per il terzo chiamato come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande avversarie per difetto
di competenza del Tribunale adito, essendo competente a conoscere le stesse
il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per le
ragioni di cui al primo motivo della narrativa della comparsa di costituzione
Pag. 5 e risposta;
spese rifuse;
Nel merito: rigettare le domande ed eccezioni
proposte dai sigg. e perché inammissibili Parte_1 Parte_2
e/o tardive e/o infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per i
motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle dimesse
memorie ex art. 171 ter c.p.c.; spese rifuse;
In via istruttoria: ci si oppone
alle istanze istruttorie formulate dagli opponenti per le ragioni espresse nella
memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.; In ogni caso: con condanna degli attori- opponenti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con ricorso per ingiunzione avente data 28.03.2024, la sig.ra
[...]
chiedeva al Tribunale adito l'emissione di un decreto ingiuntivo di CP_1
pagamento nei confronti dei sigg. e per il Parte_1 Parte_2
complessivo importo di Euro Euro 178.527,89, oltre interessi convenzionali e spese processuali, quali garanti del residuo debito relativo al mutuo ipotecario concesso in data 06.12.2005 ai sigg. e Persona_1 CP_2
per la somma originaria di Euro 500.000,00, dalla Banca della Marca
[...]
Credito Cooperativo – Società Coperativa (d'ora in poi – per brevità – solo
“Banca della Marca”).
In particolare, la ricorrente deduceva che:
- in forza del contratto di cessione di crediti del 29.05.2023, la Banca della
Marca aveva ceduto irrevocabilmente pro soluto in favore della sig.ra il credito vantato nei confronti dei sigg. e CP_1 Persona_1 CP_2
in forza del predetto mutuo ipotecario (cfr. docc. 2 e 3 della comparsa
[...]
di costituzione);
- la sig. succedeva pertanto a titolo particolare in tutti i rapporti CP_1
giuridici attivi e passivi, già di titolarità della cedente Banca, compreso il
Pag. 6 contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il 24.11.2005 con cui i sigg.
e si erano costituiti garanti rispetto al Parte_1 Parte_2
predetto mutuo fino all'importo massimo di Euro 550.000,00 (cfr. doc. 4 in atti);
- a garanzia del predetto credito concesso con il suindicato mutuo veniva offerto dai mutuatari, in parti uguali tra loro, l'immobile di proprietà sito a
San Quirino (PN), giusta ipoteca volontaria iscritta ai RRII di Pordenone in data 12.12.2005 (cfr. doc. 5 in atti).
Il credito risultava, dunque, fondato su atto ricevuto dal Notaio, che include anche la fideiussione azionata (cfr. artt. 8 e 11 sub doc. 3 cit.); inoltre tanto i debitori principali quanto i predetti garanti, ai quali tutti erano state comunicate le diffide per il pagamento del credito residuo (cfr. docc. 6-9
della comparsa di costituzione), non si erano mai opposti alle stesse stragiudizialmente né avevano mai contestato la debenza.
Il Tribunale di Pordenone, in data 02.04.2024, emetteva il d.i. n.
252/2024 con cui ingiungeva ai sigg. e di pagare alla Pt_1 Pt_2
ricorrente l'importo ingiunto, nonché le spese del procedimento monitorio,
concedendo il termine di legge di giorni quaranta dalla notifica del provvedimento per proporre opposizione.
Il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec in data
19.04.2024.
Con citazione dd. 21.05.2024, i sigg. e proponevano Pt_1 Pt_2
formale opposizione, affinché l'adito Giudicante provvedesse a revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il predetto decreto ingiuntivo ovvero comunque rigettasse ogni domanda ex adverso proposta.
Gli opponenti eccepivano innanzi tutto l'improcedibilità della domanda azionata per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione attiva della sig.ra nel merito, deducevano comunque l'infondatezza della CP_1
Pag. 7 domanda formulata dall'opposta, sia perché ritenevano estinto il diritto di credito, sia perché i fideiussori si ritenevano liberati dalla Banca;
in via subordinata, gli opponenti eccepivano l'incertezza del credito de quo, chiamando in ogni caso in causa l'obbligato principale per CP_2
essere manlevati.
Nel conseguente giudizio, e rispettivamente con comparsa dd.
10.07.2024 e dd. 16.09.2024, si costituivano la sig.ra ed il terzo CP_1
chiamato, che contestavano in toto le allegazioni avversarie.
Scambiate le memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del
29.11.2024 il Giudice, previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, riteneva la causa matura per la decisione, rinviando all'udienza del 16.05.2025 per la decisione e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Preliminarmente si osserva la fideiussione oggetto del presente giudizio non è un contratto bancario come definito dal Testo Unico bancario e come richiamato dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010.
Un tanto in conseguenza della lettura rigorosa di “contratti bancari e finanziari” tra i quali non può rientrare, oltre ad altre fattispecie quali il
leasing immobiliare o il pagamento di un assegno a soggetto diverso dal beneficiario, anche la fideiussione.
Come osserva la giurisprudenza di merito e di legittimità, la fideiussione infatti non è un tipico contratto bancario o finanziario rientrante negli schemi del Testo Unico Bancario, per cui se la controversia verte sulla fideiussione la mediazione non è obbligatoria: “Preliminarmente, il Collegio
osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, nel caso di specie l'esperimento del procedimento di mediazione deve ritenersi
facoltativo, in quanto la fideiussione, anche se stipulata con un Istituto di
credito, non è propriamente riconducibile a un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario e dunque non rientra nell'alveo delle materie
Pag. 8 soggette a mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del
D.Lgs 28/2010. Inoltre, vertendosi in materia di illecito sottoposto alla
disciplina Antitrust, va tenuto presente che tale normativa non prevede
l'esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda” (così Tribunale di Milano, sez. XIV, 2 febbraio
2023 n. 846; Tribunale Perugia, sez. II, 1giugno 2023; cfr. Cass. civ. n.
30520/2019; v. anche Cass. civ. n. 12883/2021).
Sull'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale.
La giurisprudenza distingue correttamente secondo che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia sollevata in via principale (competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese) o di eccezione. A tale riguardo si veda, ad esempio, Cass. n. 6222/2023: la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della nullità
della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia stata fatta valere non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione esclude che possa radicarsi la competenza in capo al Tribunale di Roma, quale tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese;
Trib. Padova 7.4.2021: non essendo richiesto un accertamento in via principale sulla questione, la decisione integrale sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. rimane di competenza del Tribunale;
Trib.
Vicenza 27.5.2021: la questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione oggetto di giudizio per violazione del divieto di intese concorrenziali si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n.
Pag. 9 287/1990. Dunque, la competenza della sezione specializzata per le imprese,
benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287
del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, ma soltanto se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di meraeccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass. n.
3248/2023; Cass. n. 10326/2024; Cass. n. 22305/2024). In particolare, è stato precisato che, nel caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo cui:
«nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché
qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (Cass. n. 35661/2022; Cass. n.
22305/2024).
Nel caso di specie appare sufficientemente acclarato che gli opponenti, al di là della formula, non certo appropriata, utilizzata [“accertata” prima e “verificata” poi] per fondare le ragioni, che avrebbero dovuto portare ad accogliere la vera domanda, ovvero accertato che “il diritto dell'opposta
di riscuotere il credito acquistato presso gli odierni opponenti CP_1
è estinto e/o ogni caso”, non hanno inteso provocare una pronuncia di tipo
Pag. 10 accertativo circa la nullità delle clausole fideiussorie per violazione della normativa anti-trust, come, peraltro, precisato dallo stesso patrocinio degli opponenti nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e negli scritti successivi.
Come logico corollario di quanto sopra ne discende che in questo giudizio verranno esaminate e trattate le sole questioni che si pongono in correlazione diretta [nel senso di rappresentare elementi modificativi e/o estintivi] con il diritto di credito vantato da parte convenuta/opposta e contestato da parte opponente, non avendo questo procedimento ad oggetto la pronuncia della nullità [totale o parziale] della fideiussione sottoscritta dagli opponenti.
A tal fine si osserva che le difese di parte opponente non sono accoglibili né in punto difetto di legittimazione attiva, né in punto decadenza della convenuta/opposta dal diritto di richiedere l'adempimento delle obbligazioni assunte dai fideiussori, odierni opponenti per le ragioni di seguito indicate.
In atti vi è la prova tanto della notificazione della cessione ai sigg.
e quali mutuatari originali ceduti a seguito CP_2 Persona_1
dell'atto del 29.05.2023 (cfr. docc. 10, 11 e 11 bis di parte convenuta/opposta), quanto della notificazione della cessione ai fideiussori,
odierni opponenti (cfr. docc. 12 – 12 bis – 13 e 13 bis di parte convenuta/opposta).
Non appare, invece, corretto eccepire un difetto di legittimazione attiva per la mancata comunicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale per il semplice fatto che il contestato art. 58 del T.U.B. si riferisce esclusivamente ad intere aziende o rami di azienda ovvero interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni. In sostanza, la norma,
prevedendo una sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, si limita a derogare rispetto a quella ordinariamente prevista per
Pag. 11 la cessione del credito e del contratto, trovando giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione e nel conseguente gran numero di soggetti interessati (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2024, n. 17262).
Ha ragione il patrocinio di parte opposta quando afferma che l'attrice in senso sostanziale ha qui proposto un'azione ex contractu, la quale presuppone semplicemente l'allegazione e la prova della stipulazione di un contratto:
per questi motivi
, in difetto di una prova chiara ed evidente in ordine ad un preteso fatto impeditivo, estintivo e/o modificativo idoneo a paralizzare la domanda creditoria avanzata dalla ricorrente, risulta pienamente assolto l'onere della opposta di dimostrare il titolo e la CP_1
scadenza dell'obbligazione assunta dall'opponente ( cfr. Cass. civ., SS.UU.,
n. 13533/2001).
Sul punto la giurisprudenza tanto di merito, quanto di legittimità ha statuito quanto segue “Circa la centralità della dimostrazione dell'accordo,
quale elemento fondamentale da cui deriva l'effetto traslativo prodotto dal
contratto consensuale di cessione del credito, si è infatti da ultimo espressa
anche la S.C. in Cass. Civ., sez. II, sent. n. 12611/2021, la quale a tal
proposito ha precisato che “il cessionario di un credito che agisca nei
confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio
di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa
della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi
inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra
cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un
efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente
abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della
cessione. A riguardo va osservato che ciò che i Giudici di legittimità
precisano e che questo Giudice ribadisce, è il dato secondo cui l'essenzialità dell'allegazione e della prova del negozio di cessione da parte del
cessionario che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito risponde
Pag. 12 alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza
dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento
liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito” (cfr.
Tribunale Napoli 27 luglio 2023, n. 3453 e Cass civ. 17 marzo 1995, n.
3099).
Nel caso di specie la cessionaria del credito, odierna convenuta/opposta, ha fondato la propria richiesta monitoria sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del contratto di fideiussione, più che su quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo contratto.
In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile,
ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002).
Se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non è
sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale –
intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez.
III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8
febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può
essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata
disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di
Pag. 13 pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla
proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14
ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più
recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti
abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui
all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del
criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine
semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3
novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Sulla possibilità di interpretare una clausola di “semplice richiesta scritta”, anziché come solve et repete (con le ovvie implicazioni in punto vessatorietà di quest'ultima), come dispensa del creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziale nei confronti del fideiussore e sufficienza dell'intimazione stragiudiziale vedi Cass.
9.8.2016 n. 16825 (in precedenza
Cass. 21.5.2008 n. 13078; Cass. 12.12.2005 n. 27333; Cass.
4.7.2003 n.
10574; Cass.
1.7.1995 n. 7345): una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è
stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e
Pag. 14 quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale,
esecuzione forzata sui beni etc… In questo senso si osserva che è lo stesso patrocinio di parte opponente a pagina 5 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ad affermare quanto segue: “l'assenza nella clausola n. 7 di una
formula che impedisca al garante di eccepire alla banca (e al suo
cessionario) le stesse eccezioni che avrebbe potuto eccepire il garantito
(ovvero l'assenza della c.d. clausola di pagamento senza eccezioni)”…. con ciò confermando che l'articolo 7 non va letto come contenente una clausola cd. “solve et repete”.
Nella fattispecie, la fideiussione [di fideiussione si tratta, infatti, e non di contratto autonomo di garanzia, atteso che la prestazione alla quale sono tenuti i garanti non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale] rilasciata dagli odierni opponenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, condizione rispettata dalla Banca cedente con l'invio della diffida stragiudiziale mediante telegramma in data 4 aprile 2023 (cfr. docc. 6, 7, 8 e 9 di parte convenuta/opposta), circostanza non contestata dagli opponenti [la cui regolare ricezione è stata confermata dagli stessi opponenti cfr. pag. 9 della citazione in opposizione]. Ebbene, tali diffide, inviate contestualmente a tutte le parti coinvolte, contenevano, da un lato, la richiesta a carico dei debitori principali di rientro dall'esposizione debitoria con l'intimazione del passaggio a sofferenza;
dall'altro, quanto alla posizione dei garanti, segnalavano anche per essi la decadenza dal beneficio del termine e l'istanza di pagamento immediato del medesimo credito garantito pena l'avvio di
Pag. 15 un'azione giudiziale, come poi si è effettivamente verificato da parte della cessionaria in mancanza del saldo dovuto. CP_1
Il termine semestrale ex art. 1957 c.c., una volta che la decadenza sia stata impedita dall'esercizio del diritto, non ricomincia a decorrere (cfr. Corte
d'Appello Venezia, 10 agosto 2022, n. 1834).
Si osserva, infine, che se la finalità specifica della disciplina dell'art. 1957 c.c. è quella di limitare il periodo di incertezza del fideiussore al termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale,
ne discende, per logica conseguenza, che la revoca degli affidamenti e l'intimazione di pagamento effettuata contestualmente anche ai fideiussori come da questi espressamente riconosciuto, hanno raggiunto tale finalità, rendendo edotti i fideiussori stessi che l'obbligazione garantita era scaduta e i debitori principali erano inadempienti.
Infine, del tutto priva di pregio la pretesa vessatorietà della pattuizione prevista alla clausola numero 7, visto che – come osserva la giurisprudenza – tale clausola, di deroga parziale all'art. 1957 c.c., “non è stata attinta dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia e non può considerarsi vessatoria” (cfr. Tribunale di Pescara, 12 marzo 2024, n. 421).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, nella fattispecie in esame non vi è stata nessuna “rinegoziazione” del mutuo: tale circostanza
è rimasta priva di riscontro probatorio, essendovi, invece, stata una
“posticipazione” della scadenza finale del mutuo, con l'applicazione di una rata di importo inferiore (cfr. doc. 14 della comparsa di costituzione): in altri termini, una “moratoria” concessa dalla banca ai debitori originari (e non un nuovo finanziamento), sottoposta dall'Istituto agli stessi fideiussori al momento della stipulazione (cfr. punto 4) sub doc. 14 cit.).
In ogni caso, la garanzia prestata dagli opponenti era una fideiussione
omnibus concessa espressamente, in relazione ad un mutuo iniziale pari ad
Euro 500.000,00, “sino alla concorrenza dell'importo di € 550.000,00”, che
Pag. 16 quindi “copriva” qualsiasi obbligazione assunta dai debitori (cfr. artt. 1 e 4 sub doc. 4 cit.), e indipendentemente da eventuali “rinegoziazioni” del mutuo: l'unico limite era appunto rappresentato dalla soglia dei 550.000 euro,
nel mentre in questo giudizio la cessionaria del credito, del tutto legittima-
mente, ha agito per la residua somma di euro 178.527,89.
L'eccezione come formulata ai sensi dell'art. 1956 c.c. non sussiste per mancanza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi:
1) non vi è stata la concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia;
2) non vi è la prova della consapevolezza circa l'asserito peggioramento delle condizioni economiche, non apparendo sufficiente la mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.
Il credito azionato risulta, infine, determinato nel suo ammontare,
come emerge per tabulas dall'atto notarile di cessione del credito stesso, il quale dà espressamente atto che “alla data del 29 maggio 2023, il credito
vantato dalla Banca è pari – in linea capitale – a euro 178.527,89
(centosettantottomilacinquecentoventisette virgola ottantanove centesimi), oltre interessi e spese maturati e maturandi” e che, successivamente a tale data, “non sono intervenuti pagamenti” (cfr. pag. 2 sub doc. 2 di parte opposta).
Tale circostanza è altresì confermata dalla Banca cedente, la quale certifica il debito complessivo esistente a maggio 2023 a carico dei sigg.
e , pari appunto ad euro 178.527,89, quale Persona_1 CP_2
sommatoria delle 5 rate scadute non pagate e del debito residuo del finanziamento, certificazione rilasciata “ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
50 Dlg 01/09/1993 n. 385” e in conformità “alle scritture contabili della
Banca della Marca – Credito Cooperativo Soc. Coop.” (cfr. doc. 16 della costituzione).
Pag. 17 Per tali ragioni l'opposizione come formulata da parte opponente va rigettata, con conseguente conferma del d.i.
Sulla chiamata del terzo CP_2
Si osserva che, come eccepito fin dalla comparsa di costituzione dalla difesa di come la citazione in opposizione sia stata CP_2
notificata, contestualmente a quella svolta nei confronti dell'opposta,
direttamente al terzo, senza aver però prima chiesto l'autorizzazione in merito del Giudice istruttore, in spregio a quanto previsto dall'art. 269 c.p.c.,
il quale prescrive che il convenuto in senso sostanziale – quale è l'opponente
– se ha intenzione di chiamare un terzo in causa, deve necessariamente chiedere al Giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo, risultando invece “irrituale” la citazione diretta di quest'ultimo.
Sul punto si rileva che il patrocinio degli opponenti negli atti successivi non ha mai inteso replicare a tale rilievo formulato dal terzo chiamato, confermando così la circostanza, ovvero che la chiamata è stata effettuata senza alcuna preventiva richiesta di autorizzazione.
Con ordinanza n. 23965 del 25 giugno 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che l'opponente a decreto ingiuntivo,
che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato.
Tale principio costituisce un diretto corollario della natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna
Pag. 18 delle parti (Cass. civ. 2124/1994). Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c.., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concili con l'opposizione al provvedimento monitorio,
l'opponente deve, in ogni caso, citare unicamente il soggetto ingiungente, e contestualmente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. civ. 21706/2019; Cass. civ. 22113/2015; Cass. civ. 8718/2000).
Si è infatti ulteriormente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono parti soltanto colui che ha proposto la domanda con il ricorso monitorio e colui contro il quale la domanda è stata proposta (Cass.
civ. 15567/2018) e il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali,
sicché l'opponente, qualora voglia chiamare in causa un terzo, non può
provvedervi direttamente, ma, essendogli preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza (in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare nella citazione l'udienza di prima comparizione e trattazione), deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo (cfr. pronunce sopra citate).
Quanto alla possibilità di sanatoria del suddetto vizio, l'orientamento della Suprema Corte che si è consolidato si basa sul principio, affermato sin dal 1997 (Cass. civ. 4894/1997), secondo cui, la sanatoria ex art. 156 c.p.c.
per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme;
pertanto, in mancanza di autorizzazione del giudice alla chiamata del terzo, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della
Pag. 19 costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto,
sollevato eccezioni (cfr. pronunce sopra citate).
Sulla chiamata del terzo, non previamente autorizzata dal Giudice, si osserva che l'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale,
mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è
proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (cfr. Cass. civ. sezione 3 Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024).
Per tali ragioni la citazione diretta del terzo da parte degli opponenti all'udienza del 29 novembre 2024, senza la preventiva autorizzazione del
Giudice, è da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria per la quale si possono applicare i minimi tariffari attesa il solo deposito delle memorie senza ulteriore attività.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni, di cui alla parte motiva l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il d.i. opposto;
Pag. 20 2) dichiara la nullità della chiamata del terzo come effettuata da parte opponente;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere a parte convenuta/opposta le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 11.268,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss.
modifiche;
4) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere al terzo chiamato le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro
11.268,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 22 maggio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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