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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1996/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CARFORA ROSA MARIA e con l'Avv. ANDRONICO FRANCESCO;
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
17/07/1977, con l'Avv. CARFORA ROSA MARIA e con l'Avv. ANDRONICO FRANCESCO;
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] piaccia al Tribunale adito Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20
.06. 2015, in Gavazzana (AL), con rito concordatario, dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
1 annotato nel registro dell'anno 2015 al n°6, PII, instando fin da ora affinché sia ordinata CP_1
alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure (Al) perché provveda alle annotazioni di legge - Confermare le condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui ai provvedimenti assunti in sede di separazione - Spese ed onorari di giudizio integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 10 settembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 20 giugno 2015 in Gavazzana, ora (AL), Parte_2 optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione non sono nati figli.
Le parti rappresentavano che da qualche tempo l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non poteva essere mantenuta o ricostituita, tanto vero che essi vivevano di fatto già separati. Pertanto, dichiarando gli stessi di non volersi riconciliare, pervenivano alla decisione di separarsi e, decorsi i termini di legge, ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza non definitiva n. 250/2024, pubblicata in data 18 novembre 2024, il Tribunale di
Alessandria pronunciava la separazione personale dei coniugi e disponeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio. Con note scritte depositate in data 6 maggio 2025, le parti confermavano integralmente le condizioni di divorzio contenute nel ricorso introduttivo.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, le parti addivenivano a separazione consensuale con Sentenza non definitiva n. 250/2024, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 18 novembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
2 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio a Gavazzana, ora (AL), il 20 giugno 2015 Parte_2
(Anno 2015 Parte II Serie A N. 2);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano Spinola (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che nella casa coniugale, di proprietà della famiglia , rimarrà il marito e che la CP_1 moglie l'ha già definitivamente rilasciata, avendo già asportato tutte le cose sue proprie;
dà atto che ambedue i coniugi dichiarano di avere, allo stato, un impiego lavorativo che assicura loro autonomia economica;
dà atto che gli accordi qui assunti non devono ritenersi pregiudicare per nessuno dei due coniugi l'esercizio di azioni per fatti intercorsi durante il rapporto matrimoniale di eventuale rilievo penale.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1996/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CARFORA ROSA MARIA e con l'Avv. ANDRONICO FRANCESCO;
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
17/07/1977, con l'Avv. CARFORA ROSA MARIA e con l'Avv. ANDRONICO FRANCESCO;
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] piaccia al Tribunale adito Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20
.06. 2015, in Gavazzana (AL), con rito concordatario, dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
1 annotato nel registro dell'anno 2015 al n°6, PII, instando fin da ora affinché sia ordinata CP_1
alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure (Al) perché provveda alle annotazioni di legge - Confermare le condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui ai provvedimenti assunti in sede di separazione - Spese ed onorari di giudizio integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 10 settembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 20 giugno 2015 in Gavazzana, ora (AL), Parte_2 optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione non sono nati figli.
Le parti rappresentavano che da qualche tempo l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non poteva essere mantenuta o ricostituita, tanto vero che essi vivevano di fatto già separati. Pertanto, dichiarando gli stessi di non volersi riconciliare, pervenivano alla decisione di separarsi e, decorsi i termini di legge, ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza non definitiva n. 250/2024, pubblicata in data 18 novembre 2024, il Tribunale di
Alessandria pronunciava la separazione personale dei coniugi e disponeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio. Con note scritte depositate in data 6 maggio 2025, le parti confermavano integralmente le condizioni di divorzio contenute nel ricorso introduttivo.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, le parti addivenivano a separazione consensuale con Sentenza non definitiva n. 250/2024, emessa dal
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 18 novembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
2 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio a Gavazzana, ora (AL), il 20 giugno 2015 Parte_2
(Anno 2015 Parte II Serie A N. 2);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano Spinola (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che nella casa coniugale, di proprietà della famiglia , rimarrà il marito e che la CP_1 moglie l'ha già definitivamente rilasciata, avendo già asportato tutte le cose sue proprie;
dà atto che ambedue i coniugi dichiarano di avere, allo stato, un impiego lavorativo che assicura loro autonomia economica;
dà atto che gli accordi qui assunti non devono ritenersi pregiudicare per nessuno dei due coniugi l'esercizio di azioni per fatti intercorsi durante il rapporto matrimoniale di eventuale rilievo penale.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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