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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3018 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ALFARONE SIMONA , giusta procura in C.F._1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/10/2024 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 393/2024, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' indennità d' accompagnamento nonché ai benefici di cui alla legge n. 104/92, non riconosciuti in via amministrativa;
- che, depositato ricorso introduttivo, non aveva tempestivamente notificato il ricorso all' CP_1
e il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione;
- che ciò aveva comunque integrato la condizione di procedibilità dell'odierno giudizio;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa.
Chiedeva pertanto, previa nomina di un c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderlo portatore di handicap in condizione di gravità e bisognoso CP_ dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella persona della ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Ai sensi dell'art. 445 bis commi 1 e 2, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve necessariamente seguire alla conclusione del procedimento di ATP, intendendosi come tale quella fisiologica in cui il Tribunale valuti nel merito la pretesa della parte ricorrente, disponendo ctu ovvero denegando la stessa, ad esempio sul presupposto della delibazione della carenza di interesse ad agire
(si pensi al caso di un ricorso per ATP mirato all'ottenimento dell'assegno ordinario in cui il giudice non ravvisi gli estremi per disporre CTU in quanto ictu oculi non appare il possesso, da parte dell'istante, del requisito contributivo).
In casi simili, è certamente ammessa l'introduzione del giudizio di merito che, normalmente, dovrebbe seguire una cadenza procedimentalizzata dalla stessa norma sopra citata, vale a dire: deposito della CTU, assegnazione di un termine di trenta giorni per il deposito di contestazioni scritte, deposito, entro i successivi trenta giorni, del ricorso introduttivo del giudizio di merito (si veda
Cassazione n. 22949 del 10.11.2016, secondo la quale, “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa" "possa avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale (ai fini della quale sia stata anche, come nella specie, formulata una eccezione apposita) e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione"; "in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione.").
La previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove il giudizio di ATP, pur introdotto, si sia arrestato con una pronunzia in rito, che non ha consentito di entrare nel merito della questione (sanitaria o meno), il ricorso di merito non potrà che essere inammissibile, venendo a mancare un elemento costitutivo della fattispecie disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. .
Nel caso di specie, il giudizio di ATP non ha trovato svolgimento, in quanto il ricorso, non notificato ritualmente alla controparte, è stato dichiarato improcedibile senza che l' fosse CP_1
evocato in giudizio.
Di fronte a tale declaratoria non può dirsi validamente esperita la condizione di procedibilità ai fini del presente giudizio.
A questo punto appare evidente l'inammissibilità della domanda, che va pertanto dichiarata con la presente sentenza, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, possono essere compensate stante la peculiarità della questione sottesa alla soluzione del caso di specie.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 11/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Compensa le spese del giudizio, ivi comprese quelle di ATP.
Così deciso in Patti, 03/04/2025 . Il Giudice
Pietro Paolo Arena