Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 4
Il dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo.
I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono concorrere in quanto le relative fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni diversi ed integrate da condotte differenti. (In motivazione la S.C. ha osservato che i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perché si riferiscono solo a casi determinati, non generalizzabili, in quanto i giudizi di valore che essi richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, facendo dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale). (Vedi S.U. n. 47164 del 20 dicembre 2005, Marino, n.m. sul punto).
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 591 cod. pen., il necessario "abbandono" è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, sicchè ne risponde colui che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso.
Il reato di maltrattamenti in famiglia, che consiste nella sottoposizione di un familiare ad una serie abituale di atti di vessazione, continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, risultando incompatibili con normali condizioni di vita, è configurabile anche nel caso in cui al familiare venga improvvisamente riservato un trattamento sistematicamente e immotivatamente deteriore rispetto a quello in precedenza ordinariamente riservatogli, ove ciò renda manifesta l'esistenza di un programma criminoso animato da una volontà unitaria di vessare, fisicamente, ed anche psicologicamente, il soggetto passivo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza del trattamento, non in assoluto disumano né insopportabile, riservato alla moglie disabile dell'imputato, - "medio tempore" divenuto convivente sotto il tetto coniugale con altra donna -, consistente, fra l'altro, nella sistemazione della stessa in un vano ricavato da un "garage", nella somministrazione di cibo non sempre fresco ed adeguato alle sue condizioni, e nel mancato apprestamento delle necessarie cure).
Commentari • 8
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Confermata la condanna del comandante della nave mercantile ASSO28, battente bandiera italiana – nave di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche – a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti dalla società in favore della quale la nave prestava la propria attività; viene inoltroe confermato che la Libia non è un porto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2012, n. 10994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10994 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/12/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 3053
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 21856/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.R.G. , nato il (omesso) );
M.E. , nata il (omesso) );
avverso la sentenza resa in data 4/7/2011 dalla Corte di appello di Lecce. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Sergio Beltrani;
udite le conclusioni:
- del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili;
- del difensore della parte civile A..C. (interdetta e rappresentata dal tutore p.t. G..C. ), avv. Giuseppe Massari, che si è riportato alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese;
- dei difensori degli imputati, avv. Grazia Francesca Conte e Raffaele Errico, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento;
rilevata la regolarità degli avvisi per l'odierna udienza pubblica. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 aprile 2009, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza resa in data 29 aprile 2008 dal Tribunale di Lecce, sez. CA (che - per quanto in questa sede rileva - aveva assolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", gli odierni ricorrenti dall'accusa di concorso nei reati di cui agli artt. 572 e 591 c.p., aggravati ex art. 61 c.p., n. 5 e continuati, in danno di C.A. , moglie del T. , la quale vive in stato semicomatoso da lesione anossica cerebrale con deficit cognitivo, deambulatorio, prensile e della favella), su appello del pubblico ministero e della parte civile, in persona del tutore (essendo la p.o. legalmente interdetta), aveva dichiarato gli imputati colpevoli dei suddetti reati, per avere, in qualità di conviventi more uxorio, maltrattato la p.o., relegandola a vivere in stato di abbandono in uno scantinato-garage della loro abitazione in condizioni climatiche e igieniche precarie, somministrandole talvolta alimenti non freschi, facendole bere acqua di pozzo, non preoccupandosi di praticarle la necessaria fisioterapia, licenziando il personale infermieristico specializzato in un primo periodo assunto per l'assistenza, trascurando totalmente la detta malata e riducendola in stato di assoluto abbandono (fatti commessi in (omesso) ) e, ritenute per entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante), li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile (da liquidarsi in separata sede), cui assegnava una provvisionale pari a Euro 60.000.
1.1. Il Tribunale aveva osservato che gli episodi di maltrattamenti emersi attraverso l'istruzione dibattimentale erano da focalizzare essenzialmente nell'allocazione della malata in una dependance e, durante il giorno, in un garage, nella somministrazione di cibo non sempre fresco e nell'assenza della necessaria fisioterapia;
tuttavia, quanto ai suddetti locali, un certificato della ASL di zona ne certificava la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari previsti per le civili abitazioni e si era inoltre accertato che gli stessi erano sempre mantenuti puliti dal personale;
quanto al cibo somministrato, i "diari di consegna" tenuti dalle infermiere indicavano trattarsi di alimenti ben assortiti, e nessun teste aveva affermato trattarsi di cibo avariato, ciò non potendo affermarsi neppure per il caso, peraltro isolato, di uno yogurt scaduto che però era stato immediatamente gettato;
quanto all'assistenza della fisioterapia, quella assicurata alla p.o., sia pure ridotta rispetto ai primi tre anni, doveva considerarsi idonea: alla p.o., che non presentava piaghe da decubito, venivano somministrati i medicinali prescritti e praticate manovre di ginnastica prima dalle infermiere e poi dalle badanti. Quanto al reato di cui art'art. 591 c.p., ad avviso del Tribunale non poteva affatto dirsi che la p.o. fosse stata lasciata in stato di abbandono, essendo al contrario stata sempre assistita da personale, prima specificamente qualificato e poi genericamente idoneo, che comunque aveva provveduto alla sua igiene ed alla sua alimentazione, oltre che alla pulizia dei locali in cui la paziente si trovava.
1.2. La Corte di appello aveva premesso di concordare interamente con la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale. Aveva, peraltro, osservato che le conclusioni trattene in linea di diritto dal primo giudice dovevano essere ribaltate, dato che tutte le testimonianze acquisite deponevano nel senso che il T. , che nei primi tre anni dall'insorgere nella moglie della invalidità (dovuta nel 1997 ad un trauma da parto) si era premurato di assicurarle un'assistenza idonea, successivamente, a seguito della relazione che aveva allacciato con la M. si era progressivamente disinteressato della C. , licenziando il personale infermieristico specializzato (sostituito con assistenti non professionali), e relegando durante il giorno la immobilizzata a letto, da sola in un locale (cd. garage) privo d'aria, somministrandole o facendole somministrare cibo non idoneo, ed inibendo perfino le visite dei genitori di lei;
condotta questa tanto più significativa agli effetti penali in considerazione della qualifica di medico del T. , delle sue elevate condizioni economiche, delle continue, preoccupate sollecitazioni ad occuparsi della madre, fattegli invano dai figli. A quella del T. si accompagnava la concorrente condotta della sua nuova compagna, la M. , che era giunta a manifestare atteggiamenti sprezzanti e irridenti nei confronti della malata. Tutto ciò, ad avviso della Corte territoriale, integrava appieno il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. e quello concorrente di abbandono di persone incapaci di cui all'art.591 c.p., contestati agli imputati.
1.3. Questa Corte Suprema (Sez. 6^, sentenza n. 30401 del 19 aprile 2010) ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, evidenziando lacune motivazionali sui punti cardine dell'intervenuto accertamento di responsabilità, a fronte degli opposti rilievi del giudice di primo grado.
In particolare:
A) quanto ai maltrattamenti:
- in relazione al fatto che la C. sarebbe stata relegata a vivere in un "garage senza finestre", secondo il Tribunale, al contrario, il locale era perfettamente idoneo a scopi abitativi, dato che esso, solo impropriamente definito come "garage", era in realtà uno spazio separato dal resto della grande villa del T. (cd. "tavernetta") destinato alle feste dei figli, "arredato e confortevole", tanto da vedersi riconosciuti, come da certificazione della Asl, i requisiti igienico-sanitari per le civili abitazioni. Il locale veniva tenuto adeguatamente pulito, e il trasferimento della paziente, nelle sole ore diurne, da una stanza interna alla zona abitativa della villa a un locale separato, poteva essere interpretato in bonam partem, e cioè come derivante dalla (lodevole) preoccupazione del T. di non fare percepire alla moglie il suo stato di convivenza con la nuova compagna;
- in relazione al fatto che la C. sarebbe stata negli ultimi anni privata di idonea assistenza, secondo il Tribunale, invece, la donna non era rimasta mai priva di assistenza, godendo comunque delle cure di badanti che, oltre a nutrirla e pulirla, le somministravano i medicinali e praticavano alla stessa esercizi di ginnastica. Il fatto che una notte la paziente fosse caduta dal letto non era di per sè indicativo, trattandosi di un episodio isolato, e comunque anche durante il primo periodo contrassegnato da assistenza specialistica non era previsto un turno di notte. Analogamente doveva dirsi per l'episodio della lesione alla gamba, di cui aveva riferito solo la figlia della C. , potendo essa essere dovuta a fattori del tutto accidentali, e in particolare ai movimenti spastici di cui aveva parlato l'imputato;
- in relazione al fatto che non vi sarebbe stata cura nell'alimentazione, somministrandosi alla paziente acqua di pozzo e cibi avariati, il Tribunale aveva per contro osservato che la cd. acqua di pozzo era perfettamente potabile e normalmente consumata da tutta la famiglia, e che non risultava affatto che alla paziente venissero somministrati cibi "avariati", ma solo che in una occasione stava per esserle somministrata una confezione di yogurt aperta, che peraltro venne subito gettata;
che anzi risultava che l'alimentazione era varia e ben distribuita durante il giorno;
- in relazione al fatto che, a causa del deficit di assistenza, le condizioni della paziente erano precarie, il Tribunale aveva, al contrario, osservato che le condizioni di salute della C. erano da considerare soddisfacenti, compatibilmente con il suo grave quadro patologico, come risultava dalle dichiarazioni del medico curante e di altro medico, quest'ultimo responsabile della struttura nella quale la paziente venne da ultimo trasferita. Il primo aveva infatti affermato che la paziente presentava un buon trofismo cutaneo frutto di un'adeguata assistenza;
il secondo che la stessa al momento del ricovero non aveva alterazioni significative se non un leggero stato di disidratazione e che erano assenti piaghe da decubito;
circostanza, quest'ultima, che, secondo il Tribunale, deponeva nel senso che alla paziente, pur nell'ultimo periodo di assenza di assistenza specialistica, veniva fatta praticare idonea ginnastica;
- in relazione al fatto che la C. sarebbe stata pesantemente dileggiata e denigrata dagli imputati, premesso, che, stando a quanto emergeva dalla sentenza impugnata, questi comportamenti sarebbero oggettivamente da addebitare alla sola M. , il Tribunale aveva osservato che il pur riprovevole atteggiamento della imputata, che non si comportava nei confronti della povera paziente con la carità ed il rispetto che le era dovuto, non si era tradotto in espressioni offensive direttamente rivolte all'indirizzo della donna, sicché tale condotta, a prescindere dal fatto che aveva riguardato comportamenti isolati e non reiterati nei tempo, non era comunque idonea a ledere l'integrità psicofisica del soggetto passivo;
B) quanto all'abbandono di persone incapaci, la sentenza impugnata presentava, e in grado più accentuato, una inadeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali doveva essere ribaltata la decisione assolutoria del primo giudice.
1.3.1. Osservava, conclusivamente, la Sesta sezione che la Corte di appello, in un contesto argomentativo in cui non era ben distinguibile l'analisi relativa alla fattispecie di cui all'art. 591 c.p. rispetto a quella di cui all'art. 572 c.p., sembrava avere in sostanza ritenuto che la condotta di maltrattamenti accertata si fosse concretata, almeno per alcuni più rilevanti aspetti, in una forma di abbandono di persona incapace, giungendo ad affermare che l'assistenza in un primo tempo assicurata alla C. "era progressivamente diminuita e poi del tutto cessata, così determinando una vera e propria condizione di abbandono": "ora, mentre con riguardo agli specifici contenuti della condotta addebitata, più concretamente riferibili alla ritenuta condizione di "abbandono", vanno ribadite le lacune motivazionali sopra evidenziate - dovendosi solo sottolineare che la sentenza impugnata non offre alcuna specificazione dell'assunto circa la ritenuta radicale assenza di assistenza verso la C. - va qui aggiunto che mentre una condotta di incuria, di disinteresse, di carenza di assistenza - anche assoluta - nei riguardi di una persona della famiglia, ove reiterata con abitualità, è idonea a integrare il reato di maltrattamenti, perché sia configurabile il diverso reato di abbandono occorre che il soggetto agente ponga in essere una condotta (commissiva ma per lo più omissiva) da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l'incolumità della persona incapace (v. per tutte Cass., sez. 5^, 23 febbraio 2005, Nalesso). La condotta materiale di "abbandono" si qualifica e riceve significato giuridico ai sensi dell'art. 591 c.p, per l'elemento di "pericolo per l'incolumità del soggetto passivo" che essa sia idonea a produrre. Di questo connotato dell'elemento oggettivo del reato la Corte di appello non ha offerto alcuna indicazione, limitandosi ad affermare che la ritenuta assoluta mancanza di assistenza aveva determinato un abbandono della C. "nel garage rectius, nella dependance) dell'abitazione senza neppure una persona accanto durante la notte";
con ciò senz'altro presumendo una situazione di pericolo, non verificata, dal mero aspetto materiale della mancata assistenza notturna".
1.4. La Corte d'appello di Lecce, quale giudice di rinvio, con sentenza resa in data 4 luglio 2011 (e depositata oltre il termine fissato in dispositivo di gg. 90), ancora una volta in riforma della sentenza di primo grado, ha reiterato la precedente affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati di cui al capo A), e, ritenute per entrambi le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante), li ha nuovamente condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile (da liquidarsi in separata sede), cui assegnava una provvisionale, questa volta pari ad Euro 30.000.
2. Avverso tale provvedimento, hanno proposto ricorso gli imputati, con l'ausilio dei difensori, e deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. (ricorso avv. FRANCESCA CONTE - i motivi sono promiscuamente argomentati, in difetto di apprezzabile capitolazione, se si eccettua quella meramente premessa a f. 2 del ricorso):
I - errata applicazione degli artt. 572 e 591 c.p. (in difetto dei rispettivi elementi costitutivi: per integrare il reato di cui all'art. 572 c.p., sarebbero state valorizzate condotte isolate e non reiterate nel tempo;
il relazione al reato di cui all'art. 591 c.p. non sarebbe configurabile alcuno stato di abbandono che abbia messo in pericolo l'incolumità della p.o.; la M. non aveva, comunque, alcun obbligo di attivarsi);
2 - violazione dell'art. 192 c.p.p. (sarebbero stati ingiustificatamente ritenuti attendibili i testi d'accusa, in particolare di quelli costituiti parte civile - in violazione dei canoni giurisprudenziali che ne regolano la valutazione e la possibile rilevanza probatoria - , ed immotivatamente non considerati adeguatamente quelli di difesa);
3 - violazione dell'art. 627 c.p.p. (la sentenza impugnata riproporrebbe i medesimi argomenti già contenuti nella sentenza annullata, sottovalutando ingiustificatamente le emergenze istruttorie valutate nella originaria sentenza assolutoria di primo grado, il tutto in violazione del principio di diritto stabilito dalla Sesta sezione nella sentenza rescindente);
4 - mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (per essere stati ignorati numerosi elementi che comproverebbero l'insussistenza dei fatti ascritti agli imputati, con evidente travisamento della prova, in particolare quanto al luogo in cui la C. era stata alloggiata - si trattava di un confortevole living room dotato di parere di idoneità e salubrità emesso dalla competente ASL, non di un malsano garage, quanto all'assistenza nel complesso ricevuta dalla C. , e quanto alle sue condizioni generali di salute);
5 - ha conclusivamente dedotto che sarebbe comunque maturato alla data del 1 marzo 2012 il termine massimo di prescrizione, tenuto conto del fatto che le condotte contestate agli imputati risalgono al 1 settembre 2004.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge, ed in subordine dichiararsi estinti i per intervenuta prescrizione.
2.2. (ricorso avv. RAFFAELE ERRICO)
1 - violazione degli artt. 572 e 591 c.p. (dei quali difetterebbero gli elementi costitutivi, e che continuerebbero comunque a risultare indistinti, come già censurato dalla Sesta sezione);
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E), per vizio di motivazione (in difetto dell'indicazione di precise linee guida che avrebbero dovuto essere seguite nelle cure di cui necessitava la p.o., non sarebbe chiaro il senso della ritenuta inadeguatezza delle cure materialmente prestate alla sig. C. ; sarebbe, inoltre, stato enfatizzato il rilievo delle dichiarazioni del prof. M. ; lamenta, infine, l'inadeguatezza delle competenze del dr. S. , la mancata indicazione di una certa data di inizio delle condotte contestate, l'eccessivo rilievo attribuito alle prove prodotte dall'accusa, con immotivata sottovalutazione di quelle prodotte dalla difesa, tutte concordi nell'evidenziare l'assoluta insussistenza delle condotte contestate agli imputati;
nel complesso, reitera le censure già mosse nell'altro ricorso all'indirizzo della sentenza impugnata).
Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni altra conseguenza di legge.
In data 29 novembre 2012 è pervenuta memoria del difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con conferma delle statuizioni civili.
All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono in toto inammissibili, perché di fondano su motivi manifestamente infondati.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verifica re l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794;
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12 , Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., 6^, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazone dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1^, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6^, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6^, n. 35964 del 28
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3^, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5^, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del cd. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Inoltre, anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6^, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", già adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139), e successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2^, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2^, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 239795).
1.6. Deve, infine, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. 6^, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto).
1.6.1. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte Suprema, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può, infatti, essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole - della colpevolezza.
In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6^, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. 6^, n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407).
Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione -la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza". Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base di una interpretazione alternativa, ma maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
I POTERI DECISORI DEL GIUDICE DI RINVIO ED IL SUCCESSIVO GIUDIZIO DILEGITTIMITÀ. 2. È opportuno, prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, premettere ancora che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato: gli unici limiti consistono nel divieto di ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, e nell'obbligo di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche aliunde - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr., nei medesimi sensi, Sez. 6^, n. 42028 del 4 novembre 2010, Regine, rv. 248738;
sez. 4^, n. 43720 del 14 ottobre 2003, Colao, rv. 226418; sez. 5^, n. 4761 del 18 gennaio 1999, Munari, rv. 213118; sez. 6^, n. 9476 dell'8 ottobre 1997, Bandera ed altri, rv. 208783; sez. 1^, n. 1397 del 10 dicembre 1997, dep. 5 febbraio 1998, Pace ed altri, rv. 209692). A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è, pertanto, vincolato dal divieto di reiterare, a fondamento delle nuova decisione, gli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla vaiutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (cfr. nel medesimo senso anche Sez. 4^, n. 30422 del 21 giugno 2005, Poggi, rv. 232019; Sez. 6^, n. 16659 del 21 genanio 2009, Muto, rv. 243514). L'AMBITO DEL GIUDIZIO DI RINVIO CELEBRATO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE.
3. La sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla 6^ Sezione di questa Corte Suprema ha evidenziato un deficit motivazionale nella prima sentenza della Corte d'appello di Lecce, in parte per non avere adeguatamente tenuto conto dei contrari elementi fattuali valorizzati dal primo giudice, senza adeguatamente illustrare le ragioni per le quali - essendo stato, in sostanza, condiviso e recepito l'accertamento dei fatti accaduti - se ne fosse data valutazione giuridica di segno opposto, in parte per la promiscua enucleazione dei rilievi inerenti alla materialità dei due distinti reati contestati e ritenuti.
Queste essendo le ragioni del dictum della sentenza rescindente, la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, non era vincolata a pervenire a conclusioni difformi, rispetto alla sua prima decisione annullata, ma unicamente a non incorrere nei medesimi vizi motivazionali.
I RICORSI.
4. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso dell'avv. CONTE ed il secondo motivo dell'avv. ERRICO vanno esaminati congiuntamente (concretizzandosi tutti in censure mosse all'apparato motivazionale che sorregge l'impugnata sentenza di condanna, proposte sia sotto le spoglie della violazione dell'art. 192 c.p.p. - in particolare, per l'asserita valutazione delle prove acquisite in violazione dei canoni dettati dalla predetta disposizione -, sia in relazione all'art. 627 c.p.p. - in relazione a presunte violazioni del dictum della pronunzia rescindente, asseritamente concretizzatesi nella reiterazione delle medesime argomentazioni dalla stessa già censurate -, oltre che come veri e propri vizi di motivazione dedotti ex art. 606 c.p.p.), e con precedenza rispetto al primo motivo dedotto da entrambi, per intuibili esigenze di ordine logico (attenendo questi ultimi unicamente alla qualificazione giuridica dei fatti che la Corte ha ritenuto - sulla base di una motivazione sotto più profili censurata dai ricorrenti - accertati, di tal che, se dovesse accogliersi l'affermazione difensiva che i fatti realmente verificatisi erano diversi da quelli che la Corte di appello ha ritenuto di avere accertato, ciò non potrebbe non assorbire la rilevanza del primo motivo).
5.1. I ricorrenti hanno dubitato delle modalità attraverso le quali la Corte di appello ha valutato le dichiarazioni rese dai "testimoni costituiti parte civile" (f. 20 del ricorso) e del rilievo ad esse attribuito dalla Corte di appello.
Va, in proposito, osservato in diritto che la possibilità di fondare una affermazione di responsabilità in ipotesi soltanto su dichiarazioni delle persone offese, esaminate come testimoni, è assolutamente pacifica nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, che ha peraltro evidenziato la necessità, in simili casi, di una particolare cautela nella relativa valutazione, e l'opportunità, in presenza di dubbi, di rinvenire riscontri esterni ove si tratti di dichiarazioni di testimoni - persone offese, costituiti parti civili. Trattasi di principi ormai da tempo consolidati (Sez. 6^, n. 27322 del 14 aprile 2008, De Ritis ed altri, rv. 240524; Sez. 3^, n. 1818 del 3 dicembre 2010, dep. 20 gennaio 2011, LC, rv. 249136; Sez. 3^;
n. 28913 del 3 maggio 2011, C. ed altro, rv. 251075; Sez. 4^, n. 4464 del 18 ottobre 2011, F., rv. 251661), recentemente ribaditi anche dalle Sezioni Unite (chiamate a decidere una diversa questione controversa): "Le regole dettate dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)" (Sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte, rv. 253214). Peraltro, nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello non fonda soltanto su dichiarazioni di testimoni costituiti parte civile (di per sè, comunque, scrupolosamente vagliate), poiché rispetto ad esse la Corte ha enucleato numerosi elementi di riscontro per così dire "neutri", adottando un metodo di valutazione assolutamente conforme alla disciplina dettata dall'art. 192 c.p.p., e quindi manifestamente non affetto dalle pretese illegittimità invocate dai ricorrenti.
5.2. Manifestamente insussistente è anche la dedotta violazione dell'art. 627 c.p.p.: come ampiamente chiarito nei pp. 2 e 3 di queste Considerazioni in diritto, nei casi in cui l'annullamento pronunziato in sede rescindente fonda sull'accertamento di un vizio di motivazione, il giudice di rinvio può ben ribadire la precedente decisione, integrando le precedenti argomentazioni come necessario, onde supplire al deficit evidenziato a fondamento dell'iniziale annullamento.
E, nel caso di specie, come si vedrà, la Corte di appello ha dettagliatamente e condivisibilmente integrato la precedente motivazione in ordine ai profili che avevano costituito oggetto di censura in sede rescindente.
5.3. Del tutto insussistente è anche la lamentata mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si è già premesso nei 1 ss. di questa Considerazioni in diritto che la motivazione dell'impugnata sentenza della Corte di appello, per "reggere" al vaglio del giudice di legittimità, deve:
- risultare esauriente, logica, non contraddittoria, pur senza di necessità dar conto delle plurime obiezioni difensive;
- a fronte dell'assoluzione originariamente deliberata in primo grado, pervenire all'affermazione di responsabilità sulla base di una interpretazione maggiormente persuasiva del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
5.4. Con motivazione assolutamente rispettosa di questi canoni, e per tale ragione incensurabile in questa sede, la Corte d'appello (f. 3 ss.) ha in primis valorizzato le dichiarazioni dei testimoni M.F. (medico, specialista in geriatria e gerontologia, all'epoca dei fatti direttore sanitario della clinica dove la sig. C. fu ricoverata per iniziativa dei figli) e M.M.S.
(medico, specializzato in ginecologia, all'epoca dei fatti fidanzato di T.E. , figlia della sig. C. ), evidenziandone ad un tempo la qualifica professionale ed il disinteresse per le vicende in questione ("avendo il primo lasciato la direzione della clinica, ed il secondo interrotto la relazione con la T. ").
5.4.1. Il primo ha dichiarato che, all'atto del ricovero, la si C. presentava (f. 3 s.):
- zone di escoriazione nella esposizione del palmo delle mani (probabilmente dovute alla estrema e continuativa chiusura delle stesse);
- segni di una grave situazione dell'apparato boccale-dentario, con forme di infezione ed esiti di una fistola mandibolare;
- uno stato di estrema rigidità con leggera disidratazione. Non erano evidenti i segni di un intervento riabilitativo, "perché le condizioni erano come se fossero di una paziente lasciata in un letto senza un intervento di tipo riabilitativo, di mantenimento" (f. 3, con ulteriori, dettagliate precisazioni); la sig. C. era anche portatrice di un sondino naso-gastrico che le consentiva l'alimentazione per via parenterale, che doveva peraltro considerarsi di tipo "artigianale", e necessitò immediatamente di plurimi supporti (logopedico, fisioterapico); si rese necessario anche l'intervento di un nutrizionista ("posto che tali pazienti hanno bisogno di un surplus di calorie essendo sottoposti al rischio di infezioni e comunque alla riduzione del sistema immunitario"). La rilevata spasticità muscolare era anch'essa rivelatrice dell'inadeguatezza del trattamento di riabilitazione in precedenza praticato alla sig. C. : il dr. M. ha, in proposito,
aggiunto che le linee guida di settore indicavano la necessità di utilizzare in simili situazioni personale specializzato. È sin da ora opportuno osservare che la doglianza formalizzata in generale dai ricorrenti (ricorso avv. ERRICO) in ordine al mancato accertamento del contenuto di queste linee guida è anch'essa palesemente inammissibile, atteso che non risulta in proposito documentata una tempestiva richiesta di acquisizione in dibattimento di esse, ne' - in ipotesi - il suo ingiustificato diniego;
d'altro canto, il teste M. fu controesaminato, ed - in difetto di contrarie allegazioni difensive - deve ritenersi che abbia fornito, e comunque che avrebbe potuto fornire, tutti i chiarimenti che le difese ritenevano necessari;
ma, per quanto emergente dalla sentenza impugnata e dagli odierni ricorsi, in proposito non vi furono contestazioni.
La sig. C. non presentava piaghe da decubito, ma la Corte ha ampiamente esaminato il tema (f. 6), illustrando le ragioni per le quali detta circostanza non poteva ritenersi di per sè sola indicativa della prestazione di adeguate cure all'ammalata. A seguito delle cura prestate, le condizioni della sig. C. migliorarono sensibilmente già a partire da pochi giorni dopo il ricovero (f. 4 s.)
Questi rilievi evidenziano la palese improponibilità delle frettolose conclusioni cui il Tribunale aveva ritenuto di pervenire, affermando che, all'atto del ricovero, le condizioni della sig. C. erano "risultate buone ... circostanza confermata anche dal dr. M. " ; d'altro canto, la Corte, nella sentenza oggi impugnata, ha ricordato (f. 7) che la stessa difesa del T. aveva dimostrato che nel corso del primo anno di malattia la donna era stata assistita scrupolosamente, "di talché non può nemmeno affermarsi che le possibili conseguenze del progressivo abbandono della donna a sè stessa, abbandono reso obbiettivo dalle condizioni descritte dal prof. M. , non fossero note al marito perché medico e soprattutto perché egli si era reso promotore ed organizzatore dell'assistenza della moglie presso la sua abitazione, per come dallo stesso affermato, con necessario approfondimento di tutte le problematiche del caso, anche in qualità di tutore". È risultata non veritiera anche l'ulteriore affermazione del Tribunale secondo il quale la sopravvenuta riduzione della qualità dell'assistenza nel complesso prestata alla sig. C. non poteva essere considerata alla stregua di un maltrattamento, poiché, come illustrato dalla Corte, "già a partire dagli anni 1999-2000, quell'assistenza specifica di cui necessitava l'ammalata era cessata del tutto" (f. 7 s., con le ulteriori precisazioni del caso); ed è risultato errato anche il rilievo che le cure di cui la sig. C. necessitava erano molto semplici (occorrendo al contrario la prestazione di plurime terapie con impiego di personale altamente specializzato, come chiarito dal dr. M. ), dovendo piuttosto ritenersi che "semplici" era quelle inadeguatamente prestate nel secondo periodo all'ammalata, peraltro da personale non specializzato che ha sempre riferito di essersi avvicendato al capezzale dell'ammalata senza un previo periodo di tirocinio od affiancamento al personale "uscente", e quindi senza maturare una pur minima esperienza in ordine alle necessità della donna.
5.4.2. Il dr. S. (f. 8 ss.) ha a sua volta ricordato l'inadeguatezza del locale ove la sig. C. era stata da ultimo alloggiata, in stato di pressoché totale abbandono ("una volta solo ho visto una persona vicino"), mal vestita, esposta alla corrente, trattata con un farmaco inadeguato (si trattava di un anticoncezionale potenzialmente pericoloso per la salute dell'ammalata, alla quale veniva somministrato senza la precisa cognizione dei suoi possibili effetti, al contrario ben noti al dr. S. , ginecologo), non assistita da personale medico od infermieristico, poiché era il dr. T. "a decidere l'assistenza della paziente e la terapia da somministrarle", e lasciata sola senza assistenza persino di notte. In una occasione era stato contattato da E. , la figlia della sig. C. , per aiutarla nella cura di una fistola boccale provocata alla madre da un byte applicato dal T. all'interno del suo apparato boccale, che nel corso degli anni era stato mal gestito, provocandole ascessi multipli;
nell'occasione riferita, il T. aveva dato istruzioni alla figlia
(personalmente priva delle necessarie conoscenza mediche) su come curare gli esiti fistologici che si erano manifestati, ma la ragazza, rilevato che la situazione non solo non migliorava, ma anzi peggiorava, aveva contattato l'allora fidanzato il quale aveva suggerito la terapia più corretta da praticare (previa disinfezione con acqua ossigenata, e cambio del farmaco somministrato), procurando un immediato miglioramento delle condizioni della ammalata. Anche questa vicenda non era stata adeguatamente valorizzata dal Tribunale. Proprio in questa situazione, il T. , all'epoca tutore della sig. C. , nonché medico, pur dichiaratamente consapevole dei rischi che ogni infezione poteva comportare per la salute della moglie, aveva in sostanza delegato l'effettuazione delle necessarie cure alla figlia, personalmente inadeguata, omettendo di attivarsi a seguite della riscontrata inutilità di esse, peraltro neanche praticati personalmente, disinteressandosi del tutto dell'evoluzione della situazione;
ed in concorso con il T. aveva agito la conviventi more uxorio M. , nelle more installatasi in casa, che si era arrogata il compito di stabilire l'alimentazione da somministrare all'ammalata e di gestire il personale (non specializzato) adibito alla sua assistenza.
5.4.3. Non appare ulteriormente necessario - in sede di legittimità -riepilogare capillarmente tutte le risultanze acquisite. È sufficiente ricordare che la Corte di appello, dopo avere riepilogato le dichiarazioni, ritenute attendibili, dei figli dei coniugi T. -C. (E. , f. 12 s.; A. , f. 14 s.),
puntuali e dettagliate su tutti i profili principali della vicenda, si è preoccupata di rinvenire i riscontri a dette dichiarazioni (f. 13 ss.), riepilogando le dichiarazioni resa dagli altri testimoni assunti in dibattimento.
La Corte (sorvolando sulle dichiarazioni di chiunque potesse essere sospettato di nutrire rancore verso il dr. T. ) ha, in particolare, evidenziato:
- che le dichiarazioni del dr. S. confermavano quanto da T.E. dichiarato in merito all'episodio di fistole boccale;
- che le fotografie prodotte confermavano quanto da E..T. riferito in merito ad una ferita lacero-contusa di grosse dimensioni che da ultimo aveva notato sulla gamba destra della madre (che, a dire del padre, ella si era procurata da sola - ma, in tal caso, di necessità perché non adeguatamente assistita da personale che potesse impedirle il gesto autolesionistico -; la ragazza ha, peraltro, aggiunto che la giustificazione resa dal padre appariva poco verosimile anche agli occhi di un profano);
- che il progressivo abbandono della sig. C. era stato ricordato anche da un amico di famiglia, il teste (sicuramente disinteressato) A..V. ("... nella prima fase della malattia la T. era al centro della vita familiare, di R. e dei suoi familiari, noi la trovammo molto spesso nel tinello, cucina-tinello ... all'interno della loro casa familiare, era ... veramente seguita ed accudita da tutti. Poi questa situazione è andata nel tempo man mano scemando nel senso che l'ultima volta che abbiamo visitato la signora l'abbiamo trovata nel garage di casa. Questo è stato il motivo per il quale io e mia moglie non abbiamo più visitato la casa T. , perché la cosa ci ha lasciato veramente perplessi, per usare un termine molto blando").
5.4.4. La Corte d'appello, lungi dal sottovalutarne il possibile rilievo, ha poi scrupolosamente esaminato le dichiarazioni dei testimoni prodotti dalla difesa, motivatamente rilevandone la non idoneità a sconfessare il massiccio quadro probatorio acquisito a sostegno dell'affermazione di responsabilità degli imputati, indicando esaurientemente, per ciascuna (f. 20 ss.), le ragioni della ritenuta inattendibilità, o comunque valorizzando il deficit di adeguata conoscenza della situazione riferita, quando non addirittura l'assenza in parte qua di un vero e proprio contrasto con il residuo quadro probatorio acquisito.
5.4.5. Volendo mutuare lo "schema" suggerito dalla sentenza rescindente, per analizzare uno dopo l'altro gli ulteriori segmenti della vicenda in questione, può in sintesi rilevarsi quanto segue:
A) in relazione al fatto che la sig. C. fosse stata relegata a vivere in un "garage senza finestre" (f. 25), isolata dalla normale vita della famiglia, e tendenzialmente impedendole di avere rapporti con il figlio piccolo e con propri genitori (lo aveva vietato la M. ), non è stato convincentemente chiarito dai ricorrenti il perché la sig. C. , inizialmente inserita - come possibile, in considerazione delle sue condizioni - nel cuore della vita familiare, dovesse, a partire da un certo momento (naturalmente coincidente con l'ingresso della M. nella vita e nella casa del T. )
essere, per così dire, "deportata" in un locale secondario, e come ciò si conciliasse con le sue necessità (prima costituenti esigenza prioritaria per tutta la famiglia); con specifico riguardo all'adeguatezza di tale locale, la Corte di appello (f. 25) ha evidenziato che il Tribunale non aveva considerato che "il certificato di agibilità è stato rilasciato in data successiva al ricovero della donna presso la casa protetta ed alla denunzia sporta dai figli dell'imputato, così come le foto prodotte in atti sono state scattate in occasione della redazione della consulenza di parte destinata, sin dall'origine, a confluire nel presente processo. Dunque l'effettivo stato dei luoghi, al momento dei fatti, è ricostruibile solo attraverso le testimonianze alla stregua delle quali non può certo ritenersi che l'ambiente fosse adatto per un'ammalata in così grave stato: "caldo d'estate e freddo d'inverno", e non certo adatto a trascorrervi l'intera giornata, così com'è stato definito dai testimoni escussi, e fino al taglio della basculante, finestrato con della plastica, quest'ultima rappresentava l'unica "presa d'aria" di quell'ambiente e i termoconvettori non erano funzionanti, il camino non era sufficiente, d'inverno, a riscaldare uno spazio così grande, ed oltre al mobilio polveroso accatastato in una parte di quell'ambiente, vi si conservava anche la farina per cuocere il pane, proprio sotto il tettino ortostatico (dich. A..T. )";
B) in relazione al fatto che la sig. C. fosse stata negli ultimi anni privata di idonea assistenza, le dichiarazioni dei dottori M. e S. appaiono inequivocabili, ne' le difese spiegano convincentemente perché se ne dovrebbe prescindere;
d'altro canto, è anche emerso (f. 25) come infermiere e badanti di qualunque nazionalità, "venissero costantemente distolte dall'assistenza della donna per essere impiegate nel disbrigo delle pulizie degli ambienti principali della casa e ... anche di quella della madre della M. , o per effettuare compere all'esterno", il che comportava che la sig. C. rimanesse frequentemente da sola, come era stato riferito anche dal dr. S. ;
C) in relazione al fatto che non vi era cura nell'alimentazione della sig. C. , cui venivano somministrati acqua di pozzo e cibi inadeguati, la Corte ha evidenziato (f. 24 ss.) che assume rilievo il trattamento immotivatamente deteriore d'improvviso riservato alla sig. C. (perché non legato alle sue necessità, ovvero a mutate condizioni economiche del T. ), deteriore rispetto al suo precedente status, nonché rispetto al trattamento che la M. riservava per sè e per i suoi familiari, e comunque che "pur se potabile, la somministrazione di acqua conservata in taniche di plastica non costituiva sicuramente la miglior profilassi per un soggetto con marcato deficit immunitario"; ed è emerso che (f. 25) "il variegato cibo somministrato alla sig. C. , senza che si seguisse una dieta ben precisa così come sarebbe stato necessario - oltre che logico - fare nel contesto di un'effettiva assistenza, molto spesso era costituito da pasta e ricotta, quale primo piatto, e ricotta per secondo, mattina e sera, e magari anche il giorno dopo, giacché alimenti di produzione propria (la ricotta), per come concordemente affermato da tutti i testi. E ciò dimostra il valore relativo dei "registri" prodotti in atti. Ma pur volendo ritenere esistente una stretta corrispondenza di quanti ivi indicato con la realtà, difficilmente sarebbe stato annotato se il cibo somministrato fosse stato preparato fresco o costituisse rimanenza del pasto altrui del giorno precedente";
D) in relazione al fatto che, a causa del deficit di assistenza, le condizioni della sig. C. erano precarie, gli episodi di fistole boccale mal curata (nonostante i rischi che una infezione poteva comportare per le condizioni di salute dell'ammalata) e la ferita alla gamba, fotograficamente documentata, appaiono costituire elementi di fatto inequivocabili;
ne' il dr. T. ha potuto congruamente spiegare la dinamica di tale ultima ferita, poiché quando se la era provocata la sig. C. era da sola, non assistita da chi in ipotesi poteva impedirle di ferirsi, se effettivamente si era trattato di un atto autolesionistico;
E) in relazione al fatto che la sig. C. venisse pesantemente dileggiata dalla M. (giunta a disfarsi degli abiti e delle foto della C. , e ad ostentarle la gravidanza adulterina: il che mal si concilia con la talvolta maldestramente evocata giustificazione della "deportazione" della sig. C. dagli appartamenti dove si svolgeva l'ordinaria vita familiare per non crearle il disagio derivante dalla constatazione della nuova unione more uxorio tra il marito e la M. ), anche in presenza dell'inerte T. , sono stati valorizzati plurimi episodi (emergenti in particolari dalle dichiarazioni dei figli dei coniugi T. -C. ), cui le difese oppongono unicamente interessate smentite, o generiche dichiarazioni di soggetti non disinteressati e comunque non presenti ai singoli episodi specificamente narrati dai testimoni di accusa. La Corte di appello ha, inoltre, bene individuato le condotte poste in essere dalla imputata M. in prima persona, distinguendole comunque dal contributo concorsuale fornito ex art. 110 c.p. dalla stessa alle condotte materialmente poste in essere dal coimputato T. , entrambe integranti gli estremi dei reati configurati.
5.3.6. Le plurime deduzioni dei ricorrenti, pur se molto articolate, risultano cionondimeno all'evidenza ugualmente tutte manifestamente infondate, esaminando - per contestare le suddette ampie, esaurienti, logiche e non contraddittorie argomentazioni della Corte di appello - i singoli segmenti di questa dolorosa vicenda atomisticamente, disgiunti l'uno dall'altro, con metodologia interessata, ma senz'altra scorretta perché inidonea a cogliere la complessiva incidenza in danno psico-fisico della sig. C. del complesso delle vicende che le erano occorse per mano degli imputati. Inoltre, i ricorrenti, che imputano alla Corte di appello la sistematica omessa attribuzione di rilevanza alle dichiarazioni favorevoli alle tesi degli imputati (al contrario, specificamente esaminate e valutate), incorrono in realtà essi stessi in tale vizio, svalutando immotivatamente la serie di elementi anche documentalmente riscontrati offerti dalla pubblica accusa, e giungendo persino a travisare (sulla scia di quanto già emergente dalla sentenza del Tribunale) le dichiarazioni del dr. M. quanto alle condizioni della sig. C. nel momento in cui ella, su iniziativa dei figli, fu finalmente ricoverata in clinica e da quel momento assistita come doveroso. Nè emergono - dalle risultanze invocate dai ricorrenti - adeguate giustificazioni in ordine al progressivo ma inesorabile ridimensionamento della assiduita e della qualità dell'assistenza (medica, fisica, psicologica) prestata alla sig. C. - che di certo nulla dimostra essere stato impossibile continuare a fornirle come da principio -, dapprima inserita, pur con il suo grave deficit (che peraltro è pacifico non le impedisse di rendersi conto di quel che accadeva intorno a lei: di qui, la maggior gravità delle condotte degli imputati, che la isolarono in stato di abbandono, e grave prostrazione psicologica, cancellando tutto ciò che era riconducibile alla persona che era stata: come giustificare diversamente la soppressione dei suoi abiti e delle fotografie che la ritraevano, ed i continui dileggi in suo danno, i tutto opera della M. con la complicità consapevole ma passiva del T. ?) al centro della vita della (anche sua, è bene dimenticarlo) famiglia, e poi, dopo l'avvento della M. , relegata in un locale secondario, secondo alcuni malsano, e comunque certamente più scomodo della stanza in cui alloggiava in precedenza, e dalla quale era stata immotivata mente allontanata, per essere all'improvviso condannata a trascorrere la gran parte delle sue giornate da sola, senza adeguata assistenza e senza i conforti che in precedenza le erano abitualmente assicurati.
Al giudizio di attendibilità dei testimoni di accusa, cui la Corte di appello ha motivatamente ritenuto di pervenire, i ricorrenti oppongono considerazioni assolutamente generiche ed assertive, evocando un del tutto evanescente complotto di tutto un ambiente (figli, servitù, amici di famiglia, medici), ma in concreto senza riuscire ad evocare in maniera congrua le ragioni di personale rancore che dovrebbero aver sviato le dichiarazioni in primis dei dottori M. e S. , a beneficio delle dichiarazioni di testimoni meno qualificati, o che comunque avevano asseritamente avuto nella vicenda un ruolo marginale, e quindi non potevano essere a conoscenza di tanti episodi, puntualmente non smentiti, ma soltanto ignorati.
Nè può condividersi il rilievo dell'avv. ERRICO circa la mancata indicazione di una certa data di inizio delle condotte contestate, mai oggetto di seria e documentata contestazione, per quanto emergente ex actis, e comunque senz'altro riconducibile alla data della contestazione operata dal P.M..
5.4.7. E certamente la sentenza d'appello, in riforma di quella assolutoria, ha affermato la responsabilità degli imputati sulla base di una interpretazione alternativa e maggiormente persuasiva del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, valorizzando elementi non considerati o mal considerati dal Tribunale;
invero, come si è, almeno in parte, anticipato:
- sono improponibili le frettolose conclusioni cui il Tribunale aveva ritenuto di pervenire, affermando che, all'atto del ricovero, le condizioni della sig. C. erano "risultate buone ...
circostanza confermata anche dal dr. M. ", che, al contrario, aveva descritto le condizioni della sig. C. all'atto del ricovero in modo del tutto diverso;
- a seguito delle adeguate cure prestate, le condizioni della sig. C. migliorarono sensibilmente già a partire da pochi giorni dopo il ricovero, ad ulteriore riprova dell'assoluta inadeguatezza dell'assistenza in precedenza prestatale;
- risulta non veritiera anche l'ulteriore affermazione del Tribunale secondo il quale la sopravvenuta riduzione della qualità dell'assistenza nel complesso prestata alla sig. C. non potesse essere considerata alla stregua di un maltrattamento, poiché, come illustrato dalla Corte di appello, "già a partire dagli anni 1999-2000, quell'assistenza specifica di cui necessitava l'ammalata era cessata del tutto";
- non soltanto i figli della sig. C. , ma anche il dr. S.
hanno ricordato l'inadeguatezza del locale ove la sig. C. era stata da ultimo alloggiata, in stato di pressoché totale abbandono ("una volta solo ho visto una persona vicino"), mal vestita, esposta alla corrente, trattata con un farmaco inadeguato, non assistita da personale medico od infermieristico, e lasciata sola senza assistenza persino di notte;
e, con specifico riguardo all'adeguatezza di tale locale, la Corte di appello (f. 25) ha evidenziato che il Tribunale non aveva considerato che "certificato di agibilità è stato rilasciato in data successiva al ricovero della donna presso la casa protetta ed alla denunzia sporta dai figli dell'imputato, così come le foto prodotte in atti sono state scattate in occasione della redazione della consulenza di parte destinata, sin dall'origine, a confluire nel presente processo. Dunque l'effettivo stato dei luoghi, al momento dei fatti, è ricostruibile solo attraverso le testimonianze alla stregua delle quali non può certo ritenersi che l'ambiente fosse adatto per un'ammalata in così grave stato: "caldo d'estate e freddo d'inverno", e non certo adatto a trascorrervi l'intera giornata, così com'è stato definito dai testimoni escussi, e fino al taglio della basculante, finestrato con della plastica, quest'ultima rappresentava l'unica "presa d'aria" di quell'ambiente e i termoconvettori non erano funzionanti, il camino non era sufficiente, d'inverno, a riscaldare uno spazio così grande, ed oltre al mobile polveroso accatastato in una parte di quell'ambiente, vi si conservava anche la farina per cuocere il pane, proprio sotto il tettino ortostatico (dich. A..T. )";
- in relazione alla sopravvenuta decisione di sistemare la sig. C. nel predetto alloggio, così come al fatto che non vi era cura nell'alimentazione della sig. C. , cui venivano somministrati acqua di pozzo e cibi inadeguati, la Corte ha osservato (f. 24 ss.) che assume rilievo il trattamento immotivatamente deteriore d'improvviso riservato alla sig. C. (perché non legato alle sue necessità, ovvero a mutate condizioni economiche del T. ), deteriore rispetto al suo precedente status, nonché rispetto al trattamento che la M. riservava per sè e per i suoi familiari, evidenziando comunque che "pur se potabile, la somministrazione di acqua conservata in taniche di plastica non costituiva sicuramente la miglior profilassi per un soggetto con marcato deficit immunitario". È anche emerso che (f. 25) "il variegato cibo somministrato alla sig. C. , senza che si seguisse una dieta ben precisa così come sarebbe stato necessario - oltre che logico - fare nel contesto di un'effettiva assistenza, molto spesso era costituito da pasta e ricotta, quale primo piatto, e ricotta per secondo, mattina e sera, e magari anche il giorno dopo, giacché alimenti di produzione propria (la ricotta), per come concordemente affermato da tutti i testi. E ciò dimostra il valore relativo dei "registri" prodotti in atti. Ma pur volendo ritenere esistente una stretta corrispondenza di quanti ivi indicato con la realtà, difficilmente sarebbe stato annotato se il cibo somministrato fosse stato preparato fresco o costituisse rimanenza del pasto altrui del giorno precedente";
- in relazione al fatto che, a causa del deficit di assistenza, le condizioni della sig. C. erano precarie, gli episodi di fistole boccale mal curata (nonostante i rischi che una infezione poteva comportare per le condizioni di salute dell'ammalata) e la ferita alla gamba, fotograficamente documentata, appaiono costituire elementi di fatto inequivocabili;
ne' il dr. T. ha potuto congruamente spiegare la dinamica di tale ultima ferita, poiché quando se la era provocata la sig. C. era da sola, non assistita da chi in i poteva impedirle di ferirsi, se effettivamente si era trattato di un atto autolesionistico. La Corte ha evidenziato che l'episodio della fistole non era stato adeguatamente considerato dal Tribunale.
5.5. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano l'errata applicazione degli artt. 572 e 591 c.p., in difetto dei rispettivi elementi costitutivi (quanto al reato di cui all'art. 572 c.p., sarebbero state valorizzate condotte isolate e non reiterate nel tempo;
quanto al reato di cui all'art. 591 c.p., non sarebbe configurabile alcuno stato di abbandono che abbia messo in pericolo l'incolumità della p.o., e comunque la M. non aveva alcun obbligo di attivarsi).
5.5.1. Il delitto di maltrattamenti è integrato dalla sottoposizione dei soggetti tutelati ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo: è, pertanto, necessario che la condotta sia abituale e si estrinsechi in una pluralità di atti (Sez. 6^, n. 7192 del 4 dicembre 2003, dep. 19 febbraio 2004, Camiscia, rv. 228461).
Sotto il profilo psicologico, il reato è integrato da dolo generico;
non occorre, quindi, che l'agente sia animato dal fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza con la propria condotta abitualmente offensiva (Sez. 6^, n. 4933 dell'8 gennaio 2004, Catanzaro, rv. 229514; sez. 6^, n. 15680 del 28 marzo 2012, F., rv. 252586; Sez. 6^, n. 27048 del 18 marzo 2008, D.S., rv. 240879). Ciò premesso, non pare dubbio che la Corte territoriale, in piena consonanza con i principi appena evocati, abbia correttamente e convincentemente sottolineato (con "valutazione squisitamente di merito", perciò stesso non censurabile in Cassazione, giacché adeguatamente motivata) come gli elementi probatori acquisiti (dettagliatamente analizzati alla pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata) non solo conclamassero la sussistenza dell'estremo materiale della fattispecie tipica prefigurata nell'art. 572 c.p., ma consentissero anche di ribadire la sussistenza dell'elemento psicologico correlativo (potendosi inferire dalle circostanze esteriori, dalla reiterazione degli atti di violenza morale, dal loro carattere provocatorio e pretestuoso, la volontà unitaria di vessare abitualmente il soggetto passivo); come fossero, dunque, da accogliere le doglianze proposte dagli appellanti e da non accogliere le controdeduzioni degli imputati (tutte menzionate e motivatamente disattese); come fosse, in conclusione, da ribadire la sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) richiesti per l'integrazione del delitto in questione.
In particolare, la Corte d'appello, valorizzando i plurimi elementi fattuali innanzi indicati, ha ritenuto che gli accertati atti di vessazione, continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, costituenti fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali - e già estremamente disagiate - condizioni di vita della C. , ed il clima oppressivo e di sistematica sopraffazione che ne era conseguito, costituissero singoli episodi di un comportamento abituale, e rendessero manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.
Trattasi di affermazioni assolutamente in sintonia con i precedenti insegnamenti di questa Corte Suprema che, in passato, ha ritenuto correttamente valorizzati, ad integrare il reato di cui all'art. 572 c.p., persino elementi come "la sottrazione ... delle chiavi della
Fiat Punto" ed il "cambio della serratura della porta d'ingresso dell'appartamento coniugalo" (Sez. 6^, n. 7192 del 4 dicembre 2003, dep. 19 febbraio 2004, Camiscia, rv. 228461).
Deve precisarsi che l'insieme delle condotte accertate non può essere valutato - ai fini dell'integrazione del reato in questione - in astratto, ne' a fortori atomisticamente: la condotta di maltrattamenti risulta configurabile proprio in virtù della concatenazione di ciascun episodio con gli altri, e risulta enuclearle non tanto valutando i singoli episodi in sè, quanto in riferimento al trattamento punto per punto riservato in precedenza alla C. e d'improvviso divenuto - in coincidenza con l'ingresso della M. nella vita e poi nella casa del T. - immotivatamente deteriore.
Non ha, pertanto, senso discutere se il garage nel quale la C. era stata confinata fosse o meno abitabile, se l'acqua del pozzo fosse o meno potabile ed adoperata dalla servitù o da chicchessia, se i cibi somministrati alla donna fossero o meno compatibili con le esigenze di alimentazione di un essere umano, se il trattamento (non specialistico) di sostegno assicurato alla donna fosse o meno adeguato;
quello che è certo è che, a partire da un certo momento - più o meno in coincidenza con la menzionata evoluzione della vita privata del T. e dell'entrata in scena della M. -
l'assistenza nel complesso dedicata in casa T. -C. a quest'ultima subì immotivatamente un drastico mutamento in peius. Il trattamento che ne conseguì - pur se lo si volesse considerare in astratto non assolutamente disumano, come si sono sforzati di dimostrare i ricorrenti, valutandone separatamente i vari aspetti - risultò certamente di gran lunga deteriore rispetto a quello in precedenza assicurato all'ammalata, tenuto conto delle abituali condizioni di vita della famiglia T. -C. , non soltanto prima della malattia, ma anche nei primi tempi in cui essa era insorta, senza che il rilevato peggioramento potesse essere ricollegabile ad eventuali sopravvenute esigenze della C. (il dato non è neanche allegato dagli interessati), il cui soddisfacimento avrebbe comunque dovuto - nei limiti del possibile - costituire comune priorità, ovvero ad un improvviso peggioramento delle condizioni economiche del neonato nucleo familiare T. - M. (anche in questo caso neanche invocate dagli interessati). Va da sè che il fatto che il T. avesse deciso di iniziare una relazione more uxorio con un'altra donna, portandola a vivere sotto il tetto coniugale, e mettendo al mondo un altro figlio, avrebbe di per sè potuto al più incidere psicologicamente sulla inerme C. , ma non avrebbe di per sè comportato l'integrazione del reato di maltrattamenti, al contrario certamente configurabile in riferimento all'immotivato peggioramento delle condizioni di vita, nel complesso riservate alla donna, che ne conseguì, per giunta accompagnato dalle ulteriori intemperanze accessorie della M. innanzi ricostruite;
il tutto, a comporre un complessivo clima vessatorio e di sistematica sopraffazione ed umiliazione, per giunta in danno di soggetto inerme ed incapace di reagire, senz'altro incompatibile con le in precedenza ordinarie condizioni di vita della C. (che avrebbero certamente potuto continuare ad esserle garantite: nessuno degli imputati ha, infatti, mai neanche allegato le ragione del contrario). Va in proposito affermato il seguente principio di diritto:
"Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), consistente nella sottoposizione di un familiare ad una serie abituale di atti di vessazione, continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo e risultano incompatibili con normali condizioni di vita, è configurabile anche nel caso in cui al familiare venga improvvisamente riservato nel complesso un trattamento in astratto non disumano, ne' in assoluto insopportabile, ma sistematicamente ed immotivatamente deteriore rispetto a quello in precedenza ordinariamente riservatogli, ove ciò renda manifesta l'esistenza di un programma criminoso animato da una volontà unitaria di vessare, fisicamente, ed anche psicologicamente, il soggetto passivo". Ed è sicuramente enuclearle, dalle plurime condotte valorizzate in proposito dalla Corte di appello, la coscienza e volontà degli imputati di sottoporre la C. ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza psicologica e di sofferenza.
5.5.2. L'art. 591 c.p. prevede due distinte ipotesi di reato, ed è posto a tutela del valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo.
Con riguardo al caso in esame, viene naturalmente in rilievo la condotta di cui al primo comma della disposizione ("Abbandonare una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a sè stessa, e della quale si abbia la custodia o si debba avere cura").
I richiamati obblighi di custodia e di assistenza possono nascere da norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana.
Nella specie, si contestava al T. di avere agito in qualità di coniuge convivente e tutore, ed alla M. di essere sua concorrente nel reato, il che rende all'evidenza evanescente la possibile fondatezza della doglianza di cui a f. 19 del ricorso dell'avv. CONTE, quanto all'insussistenza in capo alla predetta imputata di un autonomo obbligo di vigilanza ed assistenza (peraltro, secondo la motivata ricostruzione della Corte di appello, spontaneamente assunto dalla donna in perdurante assenza/inerzia del T. ).
Il necessario "abbandono" è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo;
risponde, pertanto, del delitto in questione il soggetto che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso (Sez. 5^, n. 10126 del 21 settembre 1995, Granzotto, rv. 203004; Sez. 5^, n. 15245 del 23 febbraio 2005, Nalesso, rv. 232158; sez. 1^, n. 5945 del 15 gennaio 2009, Foti, rv. 243372). Il dolo è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sè stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità di cui si abbia l'esatta percezione (Sez. 5^, n. 12334 del 12 giugno 1990, De Rosa, rv. 185295, e n. 15147 del 14 marzo 2007, Simone, rv. 236157); non occorre la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo (Sez. 5^, n. 8180 del 5 aprile 1974, Giannini, rv. 128371).
Ciò premesso, non pare dubbio che la Corte territoriale, ancora una volta in piena consonanza con i principi appena evocati, abbia correttamente e convincentemente sottolineato (con "valutazione squisitamente di merito", perciò stesso - come quella inerente al delitto di cui all'art. 572 c.p. - non censurabile in Cassazione, giacché adeguatamente motivata) come gli elementi probatori acquisiti (dettagliatamente analizzati alle pagg. 9 e ss. della sentenza impugnata) non solo conclamassero la sussistenza dell'estremo materiale della fattispecie tipica prefigurata nell'art.591 c.p., ma consentissero anche di ribadire la sussistenza dell'elemento psicologico correlativo, potendosi inferire dalle circostanze esteriori, consistite nel comune (e quindi rilevante ex art. 110 c.p., a prescindere dall'identificazione dell'esistenza di una specifica fonte dell'obbligo di attivarsi in capo alla M. , che nella specie la Corte di appello ha ritenuto non implausibilmente di individuare nell'essersi attivata in sostituzione dell'assente/inerte T. per "gestire" l'emergenza palesatasi) disinteresse per una infezione in una occasione insorta alla C. , la cui cura era stata di fatto delegata alla figlia della sig. C. , del tutto priva delle necessarie competenze, ed in particolare per l'evoluzione dell'infezione (che invece di regredire, peggiorava), non adeguatamente fronteggiata dal trattamento che il T. aveva indicato alla figlia, nonostante la comune consapevolezza - ammessa dallo stesso T. , di professione medico - del pericolo che poteva derivare per la salute e l'incolumità della C. se l'evoluzione dell'infezione non fosse stata tempestivamente e radicalmente fronteggiata;
come fossero, dunque, ancora una volta da accogliere le doglianze proposte dagli appellanti e da non accogliere le controdeduzioni degli imputati (tutte menzionate e motivatamente disattese); come fosse, in conclusione, da ribadire la sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) richiesti l'integrazione del delitto in questione.
Vanno, in proposito, ribaditi i seguenti principi di diritto: "Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 591 cod. pen., il necessario "abbandono" è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo;
risponde, pertanto, del delitto in questione il soggetto che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso";
"Il dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sè stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo".
5.4.3. Va per completezza escluso che tra le due fattispecie di cui agli artt. 572 e 591 c.p. sussista un rapporto di specialità (peraltro neanche invocato dai ricorrenti).
In argomento, deve premettersi che, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. un., n. 47164 del 20 dicembre 2005, Marino, n.m. sul punto), i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo (perché l'inciso finale dell'art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria), ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili. I giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di un norma penale.
Ciò premesso, le figure di reato in questione non tutelano soltanto beni diversi (rispettivamente, la famiglia e l'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nell'art. 572 c.p., interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari;
soltanto l'incolumità fisica e psichica del soggetto passivo, l'art. 591 c.p.), ma sono anche caratterizzate da condotte diverse (non riguardando, quindi, lo "stesso fatto"), poiché l'una è integrata dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone di famiglia, l'altra dall'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sè stesso e che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perché l'inciso finale dell'art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria;
essi si riferiscono solo a casi determinati, non generalizzabili, perché i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, facendo dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale. (In applicazione del principio, deve escludersi la configurabilità del rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di abbandono di persone minori od incapaci, trattandosi di figure di reato che tutelano beni diversi, la prima integrata dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psico-fisici ai danni di una persona di famiglia, l'altra dall'ingiustificato abbandono di un soggetto incapace di provvedere a sè stesso e che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, esponendolo ad un pericolo anche solo potenziale)".
LA PRESCRIZIONE.
6. Non può porsi in questa sede la questione (sollevata dai ricorrenti e dallo stesso P.G. di udienza) della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza in toto dei ricorsi. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32 , De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un,, 2 marzo 2005, n. 23428 , Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601 , Niccoli, rv. 239400). Nel caso di specie, in ragione delle date di commissione dei reati in questione (determinate nei giudizi di merito al settembre 2004, con decorrenza lavorabile a partire dal primo giorno del mese), il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato, anche senza tenere conto dei periodi di sospensione (ma ex actis è dato rilevarne per un totale di due mesi e due giorni), ben dopo la data della sentenza impugnata (che risale al 4 luglio 2011), ovvero a partire dal 1 marzo 2012 (3 maggio 2012, tenendo conto delle intervenute sospensioni). LE STATUIZIONI ACCESSORIE.
7. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 ) e tenuto conto della entità di detta colpa - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
I ricorrenti vanno, altresì, condannati in solido alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonché entrambi in solido alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile A..C. , in persona del tutore G..C. , liquidate in Euro
quattromila per onorario, oltre IVA e CPA.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013