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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/09/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 29.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1677 R.G. degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
elett.te dom.to in Roma, Viale di Villa Massimo n. 21, presso e Parte_1
nello studio dell'Avv. Amedeo Tosti che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, appresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2021 l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2021 00002973 57 000 dell'importo di € 2.414,12 a titolo di contributi fissi/percentuali per la gestione commercianti riferiti all'anno d'imposta 2015, comprensivo delle relative somme aggiuntive e sanzioni.
A sostegno del ricorso, l'istante ha eccepito l'illegittimità dell'avviso opposto e l'infondatezza della pretesa per inesistenza dei presupposti per l'imposizione contributiva.
Più specificatamente ha dedotto che l' ha erroneamente avanzato la propria Pt_2
pretesa contributiva sul medesimo presupposto per il quale il Tribunale di
Civitavecchia con sentenza n. 152/2018 RG 1323/2014, pubblicata il 21.3.2018, aveva già annullato l'avviso di addebito n. 397 2013 0021226145000 emesso nei confronti del ricorrente e fondato su una iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti a partire dall'anno 2006, comunicata con lettera del 23.5.2011, in ragione del fatto che lo stesso fosse socio della Società Centro Medico Dentistico snc e che nell'Unico 2007 avesse dichiarato di svolgervi attività prevalente in tale veste.
Nell' ambito di quel giudizio il ricorrente aveva già rappresentato e dato prova che tale dichiarazione fosse il frutto di un errore commesso dal consulente fiscale dott.
, redattore della dichiarazione dei redditi della società Centro Persona_1
Medico Dentistico s.n.c. presso la quale non aveva mai prestato attività lavorativa e che, sebbene inquadrata nel settore terziario, sin dalla sua costituzione esercitava esclusivamente attività specialistica odontoiatrica diretta dal dott. quale Per_2
responsabile sanitario.
Partendo da tali premesse, l' si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto CP_1
a fondamento dell'opposizione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività del deposito e nel merito la cessazione della materia del contendere avendo provveduto alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione
commercianti dall'1.1.2006 e, conseguentemente allo sgravio di tutti gli avvisi successivi alla predetta data, compreso l'avviso di addebito 397 2021 00002973 57 000
oggetto dell'odierna opposizione. Con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte resistente, il giudice ha deciso dando contestuale lettura delle seguenti ragioni.
Preliminarmente deve ritenersi priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività del deposito avendo parte ricorrente provveduto ad iscrivere a ruolo la domanda nel termine perentorio di 40 giorni sancito dall'art. 24 del D.lvo 46/99.
Più precisamente l'avviso di addebito è stato notificato in data 28.9.2021 e poiché il quarantesimo giorno per proporre il ricorso cadeva di domenica,
giorno 07.11.2021, la relativa opposizione è stata depositata il giorno successivo
08.11.2021.
Nel merito, deve prendersi atto della intervenuta cancellazione del ricorrente dalla Gestione commercianti dall'1.1.2006 e del conseguente sgravio dell'avviso di addebito n. 397 2021 00002973 57 000 oggetto dell'odierna opposizione da parte dell' CP_1
Ciò posto, non può pervenirsi ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come richiesta dall' stante la mancata adesione del CP_1 ricorrente a tale definizione del giudizio, avendo questi avanzato domanda di responsabilità aggravata per lite temeraria all'art. 96 cod. proc. civ., I comma,
c.p. in virtù della condotta processuale tenuta dalla parte resistente.
Ebbene tale domanda di risarcimento danni non può essere presa in esame dal momento che lo sgravio dell'avviso di addebito impugnato è avvenuto nel marzo 2022, prima della notifica del ricorso perfezionatasi il 17.6.2022 ( cfr all.
5 di . CP_1
Conseguentemente non può sostenersi che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il ricorso va comunque accolto nel merito stante l'illegittimità dell'atto impugnato in conseguenza del riconoscimento dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti da parte di e del CP_1
consequenziale sgravio dell'avviso di addebito impugnato n. 397 2021
00002973 57 000.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo al fatto che lo sgravio è avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ma prima della sua notifica, per porre le spese del presente giudizio a carico dell' nella misura del 50% da CP_1
liquidarsi come in dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito impugnato n. 397 2021 CP_ 2) condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio,
che liquida in Euro 443,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Così deciso in Civitavecchia, lì 29.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
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00002973 57 000;