Decreto presidenziale 13 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 12 novembre 2020
Sentenza breve 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/01/2021, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00097/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00997/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2020, proposto da
Albergo Saturnia Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Zambardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Venezia – Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, comunicato in data 21 agosto 2020, di diniego della domanda intesa ad ottenere la concessione per occupazione di suolo pubblico nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 prot. n. 2020/238084 presentata il 5/6/2020;
degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
visto l’art. 60 cod. proc. amm.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi;
Con ricorso depositato in data 9.10.2020, la società Albergo Saturnia Internazionale S.r.l impugnava, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Comune di Venezia aveva respinto la domanda presentata in data 5.6.2020 e diretta ad ottenere la concessione per occupazione di suolo pubblico nel periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, articolando plurimi motivi di ricorso e formulando anche domanda di risarcimento del danno.
Resisteva in giudizio il Comune di Venezia, il quale, contestando le censure avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 545, assunta alla Camera di Consiglio dell’11 novembre 2020, era accolta l’istanza cautelare al fine del riesame, per le ragioni ivi evidenziate, ed era disposto l’obbligo dell’Amministrazione comunale di rivalutare la complessiva situazione evidenziata dalla parte ricorrente, con rinvio della causa, per la prosecuzione, alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, alla luce delle determinazioni assunte dall’Amministrazione.
In data 4.12.2020, parte ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con contestuale rinuncia alla domanda di risarcimento dei danni, atteso che con provvedimento n. 512376 del 16.11.2020, il Comune di Venezia aveva concesso l’occupazione temporanea del suolo pubblico.
Con memoria depositata in data 10.12.2020, richiamato il provvedimento del 16.11.2020 di concessione dell’occupazione temporanea di suolo pubblico richiesta dalla ricorrente, il Comune di Venezia ha preso atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
In considerazione del provvedimento comunale del 16.11.2020 di concessione dell’occupazione temporanea di suolo pubblico richiesta dalla società ricorrente e della rinuncia di questa alla domanda di risarcimento del danno, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA, essendo la pretesa di parte ricorrente pienamente soddisfatta.
Le spese del giudizio sono compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO