Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
Sentenza 11 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 20 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00652/2025REG.PROV.COLL.
N. 02988/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2988 del 2024, proposto da
Ufficio Territoriale del Governo Bari, Ministero dell'Interno, Questura Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruscigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01208/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. In data 14.07.2021 la Prefettura di Bari, su richiesta dell’Istituto di Vigilanza “-OMISSIS-” con sede in Acquaviva delle Fonti (Ba), rinnovava il decreto di guardia particolare giurata, e contestualmente il libretto e la licenza per difesa personale in favore del Sig. -OMISSIS-
Successivamente, con pec n. 12901 dell’1.02.2022, perveniva la nota prot. n. -OMISSIS-datata 1 febbraio 2022, con la quale la Questura di Bari ha comunicato che il predetto Sig. -OMISSIS- risultava deferito in data 26.10.2021 alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di cui all’art. 482 c.p. in relazione all’art. 477 c.p. (falsità materiale commessa da privato nell’ambito di certificazioni rilevanti in ambito amministrativo).
In sostanza è stato lo stesso datore di lavoro del ricorrente (cioè l’Istituto di Vigilanza) a segnalare la sussistenza di dubbi sull’autenticità dei certificati medici prodotti dal Sig. -OMISSIS- proprio al fine di ottenere il rinnovo del porto d’armi per difesa personale, in qualità di guardia particolare giurata, alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza “--OMISSIS-”.
La Prefettura condividendo le valutazioni espresse dalla Questura di Bari, con nota dell’1.06.2022 comunicava al Sig. -OMISSIS-, l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, della licenza e del relativo libretto per il porto d’armi per difesa personale, e di contestuale divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, in seguito alla quale non pervenivano osservazioni al riguardo.
Pertanto, decorso il termine concesso per produrre eventuali memorie, veniva adottato, nei confronti del predetto -OMISSIS-, il decreto prefettizio n.-OMISSIS-dell’1.08.2022, di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, della licenza e del relativo libretto per il porto d’armi per difesa personale e di contestuale divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente.
1.2. Con ricorso proposto dinnanzi al Tar Bari il sig. -OMISSIS- ha impugnato il suddetto decreto prefettizio di revoca, chiedendone l’annullamento.
1.3. Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo Bari e la Questura Bari, instando per la reiezione del ricorso.
1.4. Con sentenza n.1208 del 11 ottobre 2023 il Tar Bari, rilevando profili di difetto motivazionale nel provvedimento impugnato, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento. Considerato i limiti della giurisdizione di legittimità, il Tar riteneva invece inammissibile la domanda del ricorrente di accertamento e declaratoria della sussistenza dei presupposti per la permanenza nel possesso e/o il rinnovo del decreto di nomina a “guardia particolare giurata”, nonché della licenza di porto di pistola.
La decisione del giudice di prime cure è fondata sui seguenti punti:
1) l’assenza di una condanna penale definitiva per i reati ascritti al -OMISSIS-;
2) la revoca non sarebbe collegata ad una valutazione di non affidabilità del ricorrente al porto d’armi e allo svolgimento dell’attività di guardia giurata, di guisa che non si ravviserebbero pericoli per la sicurezza pubblica;
3) il ricorrente ha prodotto in giudizio altro certificato medico anamnestico che accerta il possesso dei requisiti fisici e psicoattitudinali per il possesso dell’arma corta;
4) la revoca dei titoli di polizia incide sull’esercizio dell’attività lavorativa del ricorrente privandolo dei mezzi di sussistenza.
2.1. Con atto notificato il 2 aprile 2024 il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Bari e la Questura Bari, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tar Bari n.1028/2023
Il gravame è affidato alle seguenti censure:
I) Error in iudicando in ordine al giudizio di affidabilità e buona condotta (punto iv n. 2 della sentenza impugnata) - violazione art. 138 TULPS, art. 11 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 nonché art. 2, n. 5 decreto 28 aprile 1998 del Ministero della Salute;
II) Error in iudicando in relazione al punto IV n. 1 e 3 della sentenza impugnata - Assenza di condanna e successiva presentazione in giudizio di altro certificato medico anamnestico;
III) Error in iudicando in relazione al punto IV n. 4 in ordine alla prevalenza attribuita alla tutela dell’attività lavorativa del ricorrente, in sfavore dell’interesse di rilievo pubblico.
2.2. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS- il quale ha anche proposto appello incidentale deducendo i seguenti motivi:
I.- Error in iudicando ed error in procedendo in relazione al ritenuto accertamento del reato asseritamente commesso per il conseguimento dei titoli di polizia (capi III e IV della sentenza impugnata). Violazione e/o malgoverno del principio di non colpevolezza (art. 27, c. 2, della Cost.), dell’art. 48, c. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., nonché dell’art. 6, paragrafi 2 e 3, della C.E.D.U. Nullità in parte qua per difetto motivazionale. Erronea presupposizione ed ingiustizia.
In sintesi l’appellato censura il capo III della sentenza espresso nei seguenti termini: “Considerata la natura del reato accertato, commesso per il conseguimento dei titoli di polizia necessari all’espletamento delle funzioni di guardia giurata” . Lamenta che detto passaggio motivazionale, letto isolatamente, denoterebbe un’autonoma e rilevante portata lesiva per l’appellante, suscettibile peraltro di aggravarsi se letto in combinato disposto con quanto ritenuto dallo stesso T.A.R. nel punto 1) del successivo capo IV (i.e.: “non sussiste a carico del ricorrente una condanna penale definitiva per i reati a lui ascritti;” ); infatti, una lettura congiunta delle due asserzioni indurrebbe a ritenere non soltanto che il reato contestato sia stato effettivamente accertato dall’Autorità giudiziaria, ma altresì che tale asserito accertamento abbia dato luogo ad un provvedimento di condanna nei confronti dell’appellante incidentale, ancorché non definitivo.
II.- Omessa o parziale pronuncia della sentenza impugnata in ordine ai vizi dedotti nella rubrica n. 2 del ricorso del sig. -OMISSIS-, involgenti la violazione del principio di proporzionalità.
Lamenta che la sentenza gravata, pur accogliendo -nei sensi ivi specificati- le ragioni della guardia giurata, pare non recare alcun riferimento alla violazione del principio di proporzionalità e il diritto al lavoro, diffusamente dedotta nella rubrica n. 2 del ricorso di primo grado.
2.3. Con ordinanza n.1889 del 20 maggio 2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalle amministrazioni appellanti sospendendo l’esecutività della sentenza.
2.4. In vista dell’udienza di trattazione dell’appello le parti hanno depositato memorie.
2.5. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Rileva il Collegio che – contrariamente a quanto ritenuto in sede di sommaria cognizione con l’ordinanza cautelare - ad un approfondito esame nel merito l’appello principale, proposto dalle amministrazioni in epigrafe indicate, sia infondato.
4. Con il primo motivo l’amministrazione appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la revoca non sarebbe stata collegata ad una valutazione di non affidabilità del ricorrente al porto d’armi e nello svolgimento dell’attività di guardia giurata, di guisa che non sono stati ravvisati, pericoli per la sicurezza pubblica.
Espone parte appellante che il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata rientra tra le autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il cui rilascio è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento. Infatti, in particolare l’art. 2, n. 5, del decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, ai fini del rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1971, n. 773 richiede, tra l’altro, una valida certificazione medica attestante l’assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali e la necessità che non sia riscontrata dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, specificando che costituisce causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.
Su tale premesse la difesa erariale deduce che la contraffazione dei certificati anamnestici ha comportato il deferimento del Sig. -OMISSIS- alla competente autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 482 c.p. in relazione all’art. 477 c.p. (falsità materiale commessa da privato nell’ambito di certificazioni rilevanti per la pubblica amministrazione). Tale circostanza non avrebbe consentito di fondare un giudizio di assoluta affidabilità richiesto dalla legge per coloro che svolgono le delicate mansioni di guardia giurata, i quali devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività, a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, svolgendo mansioni che direttamente concorrono alla protezione della sicurezza di cose e luoghi da possibili minacce e non solo nella fase del primo rilascio.
4.1. Il motivo di appello è infondato.
Dall’esame del provvedimento si evince che l’Amministrazione, ai fini del giudizio di non completa affidabilità, ha dato esclusivo rilievo alla natura del reato per il quale il -OMISSIS- è stato deferito all’Autorità giudiziaria, in quanto afferente ai certificati medici funzionali al conseguimento dei titoli di polizia necessari all’espletamento delle funzioni di guardia giurata.
Sulla scorta di tale fatto l’Amministrazione resistente ha ritenuto venuti meno i requisiti soggettivi, con particolare riferimento alla buona condotta ed all’affidabilità, sicché ha revocato al ricorrente il decreto di nomina e la relativa licenza di porto di pistola per difesa personale, con contestuale divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente.
In realtà il Tar ha correttamente rilevato che in disparte la questione afferente alla falsificazione dei certificati – che è sub iudice e alla quale il -OMISSIS- si dichiara estraneo - nel provvedimento non viene rilevata alcuna altra condotta dell’appellato dalla quale potersi inferire essere venuto meno il requisito soggettivo della buona condotta e dell’affidabilità del medesimo nel porto dell’arma e nello svolgimento dell’attività di guardia giurata,
Ne consegue la correttezza della sentenza che, sul punto, ha rilevato un vizio motivazionale nel provvedimento impugnato, al contempo precisando che “Ovviamente, ove mai il medesimo dovesse poi incorrere in una condanna penale per i fatti a lui ascritti, l’Amministrazione ben potrà rivalutare la sua posizione”.
5. Con il secondo motivo parte appellante deduce che l’iter argomentativo della sentenza presenterebbe alcune contraddizioni in quanto, da una parte, il giudice di prime cure afferma che la produzione di un certificato medico falso non avrebbe alcuna influenza sul giudizio di affidabilità, dovendosi attribuire rilevanza prioritaria all’attuale possesso dei requisiti fisici e psicoattitudinali comprovati da un certificato prodotto in giudizio; e, dall’altra, afferma che non è affatto provato che la contraffazione fosse opera del -OMISSIS- (benché accertata sul piano delle indagini della Polizia Giudiziaria); in tal modo il giudice riconoscerebbe indirettamente come la condotta tenuta dallo stesso con la produzione di un certificato medico falso possa influenzare negativamente il giudizio di affidabilità.
Espone a quest’ultimo riguardo la difesa erariale, che l’art. 38, commi 4, 5 e 6, TULPS, a seguito delle modifiche apportate al suo testo dal D. Lgs. n. 104/2018 (in vigore dal 14 settembre 2018), prevede che anche “Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi” deve produrre ogni cinque anni un certificato medico da cui risulti la sua idoneità alla detenzione delle armi. Tale adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Sarebbe pertanto fuorviante la tesi sostenuta dal TAR secondo la quale il -OMISSIS- non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla produzione di un certificato medico falso visto che, in un momento successivo ha prodotto un certificato medico attestante il possesso dei requisiti; sarebbe invece di tutta evidenza che la falsificazione avvenuta negli anni 2019 e 2021 ben avrebbe potuto essere finalizzata a non fare emergere una temporanea condizione psicofisica ostativa al rilascio dei titoli di polizia, considerato peraltro che tra il primo certificato autentico (del 6 dicembre 2018) e quello nuovo prodotto in giudizio sono trascorsi più di 4 anni.
5.1. Il motivo è infondato
Sotto un primo profilo si rileva che la tesi secondo la quale la falsificazione avrebbe potuto essere finalizzata a non fare emergere una temporanea condizione psicofisica ostativa al rilascio dei titoli di polizia, oltre a non essere stata ostesa nella motivazione del provvedimento impugnato, costituisce una mera illazione non dimostrata, e non dimostrabile se non a seguito di sentenza definitiva penale di condanna che attribuisca in modo certo al -OMISSIS- la falsificazione dei certificati medici.
Si conferma pertanto la correttezza della decisione del Tar sul punto, dovendosi ribadire che l’unica condotta contestata al -OMISSIS- nel provvedimento impugnato ed astrattamente suscettibile di far venir meno l’affidamento nell’uso delle armi, è appunto ed esclusivamente quella riguardante la presunta falsificazione dei certificati medici, la cui responsabilità in capo al -OMISSIS-, tuttavia, non risulta ancora accertata con sentenza definitiva di condanna.
Quanto poi al decisivo rilievo che il giudice di prime cure ha attribuito all’attuale possesso dei requisiti fisici e psicoattitudinali, comprovati da un certificato prodotto in giudizio, deve rilevarsi che la stessa difesa erariale sottolinea che l’art. 38, commi 4, 5 e 6, TULPS, a seguito delle modifiche apportate al suo testo dal D. Lgs. n. 104/2018 (in vigore dal 14 settembre 2018), prevede che anche chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi deve produrre ogni cinque anni un certificato medico da cui risulti la sua idoneità alla detenzione delle armi.
Nel caso in esame, tra il più recente certificato autentico (del 6 dicembre 2018) e quello nuovo prodotto in giudizio sono trascorsi meno dei cinque anni prescritti dalla norma e pertanto la statuizione del Tar sul punto deve essere condivisa, con conseguente infondatezza del motivo anche per detto profilo.
6. Con il terzo motivo parte appellante deduce che la normativa di settore prevede, anche per il rilascio del solo decreto di guardia particolare giurata, una verifica circa il possesso dei requisiti psicofisici mediante la presentazione di un certificato rilasciato dalla ASL competente, attestante l’idoneità alle delicate mansioni di guardia giurata.
Ne inferisce che alla luce di tutto quanto esposto, sembrerebbe evidente che nel bilanciamento degli interessi coinvolti, non può che assumere carattere prevalente, nella valutazione svolta dall’Amministrazione, l’interesse di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello privato. Conseguentemente non sarebbe condivisibile la prevalenza attribuita dalla sentenza (punto IV n. 4) alla tutela dell’attività lavorativa del ricorrente, in presenza di una evidente e motivata valutazione di inaffidabilità per la specifica attività lavorativa operata dall’Amministrazione.
6.1. La censura è infondata per quanto in precedenza argomentato, atteso che il giudice di prime cure, nell’operare tale bilanciamento, ha tenuto conto del mancato accertamento della condotta penalmente rilevante ascritta al -OMISSIS- e all’esistenza di un certificato medico attestane l’attuale possesso dei requisiti fisici e psicoattitudinali in capo al -OMISSIS-.
7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello principale è infondato e va respinto; conseguentemente l’appello incidentale proposto dal sig. -OMISSIS- deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse al suo esame.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti:
- respinge l 'appello principale,
- dichiara improcedibile l’appello incidentale;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.