Articolo 288 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 287Articolo 274
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31 dicembre 2019
Art. 288. Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo 1. Nel caso in cui piu' imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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