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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 18.11.2025
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
- Dott.ssa Lucia GESUMMARIA Presidente
- Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel.
- Dott. TR VINETTI Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 318/2022, e vertente tra:
, , Controparte_1 CP_2 CP_3 (AVV.TI MURANO ANTONIO E PAOLINO VINCENZO) Appellanti
E
[...]
CP_4
Appellati contumaci
È presente l'avv. Paolo Giordano in sostituzione degli avvocati Murano e Paolino, il quale discute la causa e si riporta agli atti.
LA CORTE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, la Corte decide come da sentenza di cui dà lettura, in assenza delle parti, allontanatesi.
La presidente
Dott.ssa Lucia ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Potenza
R.G. 318/2022
La Corte D'Appello di Potenza, in persona dei magistrati:
Lucia ES Presidente
Alessia D'Alessandro Consigliere
TR Vinetti Consigliere relatore ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio dell'udienza di discussione fissata per oggi 18 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), e (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 CP_3 [...]
), tutte residenti in [...]alla Contrada Cappelluccia, C.F._3
rappresentate e difese dagli Avv.ti Antonio Murano (C.F.
[...]
e NZ Paolino (C.F. )assistito C.F._4 CodiceFiscale_5
e difeso dall'Avv. MURANO ANTONIO , giusta procura agli atti del fascicolo telematico appellanti e
pag. 2/8 (C.F. ), in persona del leg. rappr. p.t., CP_4 P.IVA_1
corrente come in atti appellata contumace nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Anna Cutolo CP_4
(Codice Fiscale ) ed elettivamente domiciliato C.F._6
presso il suo studio in Rionero in Vulture (Pz) alla Via della Vittoria n.3 appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante: conformemente alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello. Appellati contumaci.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 30/2022, depositata in data 11.4.2022, del Tribunale di
Potenza, veniva dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda originariamente proposta da CP_4
nei confronti di di nonché sulla domanda CP_4 CP_5
riconvenzionale svolta dalle aventi causa di , odierni CP_5
appellanti, nei confronti di veniva, altresì, respinta la CP_4
domanda di risarcimento danni svolta da nei confronti CP_4
dei relativi convenuti e veniva disposta la compensazione delle spese di lite sostenute tra e aventi causa di nonché tra CP_4 CP_5
aventi causa di e eniva, CP_5 CP_4 CP_4
invece, condannata a pagare le spese nei confronti di CP_4
In prime cure, aveva dedotto di aver acquistato CP_4
un'unità immobiliare con pertinente area e garage da riferiva CP_4
pag. 3/8 di aver commissionato a quest'ultima opere extra consistite nella realizzazione di una condotta di scarico fognario del garage;
, che CP_4
non abitava nell'immobile, veniva informato da un vicino del fatto che erano state realizzate opere relative alla condotta fognaria dell'immobile di proprietà di e, specificamente, lo scarico fognario CP_5
dell'unità di quest'ultimo era stato convogliato nella tubazione di scarico che avrebbe dovuto servire esclusivamente l'unità di . CP_4
Quest'ultimo agiva, pertanto, in negatoria servitutis in danno sia del proprio dante causa, che di chiedendo CP_4 CP_5
accertarsi l'inesistenza di servitù di scarico fognario a favore dell'unità immobiliare di e a carico di quella di CP_5 CP_4
con conseguente ordine di rimozione di ogni opera illecitamente realizzata e condanna al risarcimento danni.
Alla domanda di , nella contumacia di resistevano CP_4 CP_4
le aventi causa di odierne appellanti, che deducevano CP_5
che quest'ultimo aveva acquistato a propria volta l'immobile da CP_4
nello stato in cui era, non essendo a conoscenza, quindi, dello scarico nella condotta dell'unità successivamente acquistata da;
concludevano, CP_4
pertanto, perché ogni eventuale condanna fosse pronunciata nei confronti di spiegando a loro volta domanda CP_4 CP_6
riconvenzionale in danno di perché fosse condannata CP_4
all'esecuzione di una condotta fognaria di scarico diretta a servizio dell'unità immobiliare di proprietà.
In corso di causa, a quanto emerso, provvedeva alla CP_4
sistemazione delle condotte in discussione, eliminando lo scarico dell'unità di nella condotta a servizio dell'unità di e realizzando lo CP_5 CP_4
pag. 4/8 scarico diretto necessario all'immobile di , dando così CP_5
soddisfazione alle pretese che i due acquirenti avevano articolato in giudizio, tanto che il primo giudice, preso atto del raggiungimento dell'obiettivo sia per che per , dichiarava cessata la CP_5 CP_4
materia del contendere.
Gli odierni appellanti hanno gravato esclusivamente il capo regolatore delle spese di loro interesse, evidenziando come il Tribunale avesse integralmente compensato le spese anche nel rapporto tra e CP_4
, benché avesse reso conto del fatto che l'esecuzione CP_7
delle opere da parte di avesse soddisfatto le pretese, reputate CP_4
fondate, sia di che di;
incoerentemente, poi, CP_4 CP_6
il primo giudice avrebbe compensato le spese degli appellanti nei confronti di mentre avrebbe, irragionevolmente, condannato alle spese CP_4
nei confronti di – sebbene la situazione di fatto fosse CP_4 CP_4
la medesima e, anzi, si fosse visto rigettata la pretesa risarcitoria CP_4
svolta – peraltro nei confronti dei . Parte appellante si CP_6
duole, del resto, oltre che dell'irragionevolezza della regolazione, anche dell'illegittimità della statuizione per difetto totale di motivazione;
il primo giudice non avrebbe in alcun modo chiarito i gravi motivi utili a fondare la regolazione delle spese impugnata.
Sia già contumace in primo grado, che CP_4 CP_4
sono rimasti contumaci, pur regolarmente evocati in giudizio.
L'appello appare cogliere nel segno, atteso che la piana lettura della decisione gravata rende conto sia dell'assenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese tra e sia CP_4 CP_6
pag. 5/8 dell'irragionevole disparità di trattamento delle spese di lite tra i predetti rispetto alla regolazione delle spese in sentenza tra e . CP_4 CP_4
Tenuto conto del fatto che, a quanto accertato dal primo giudice, CP_4
avrebbe posto direttamente mano alle opere necessarie per conformare la situazione di asservimento alle pretese dei due acquirenti, mediante separazione delle due condotte di scarico e creazione di una autonoma condotta in favore dell'unità delle odierne appellanti, solo, però, dopo la proposizione dell'azione giudiziaria, non sono ravvisabili gravi motivi utili a sorreggere l'operata compensazione tra e CP_6 CP_4
[...
dovendo regolarsi la fattispecie alla stregua del criterio di soccombenza c.d. virtuale (ovvero, se non fosse intervenuta l'autonoma conformazione dei luoghi ad opera di le spese avrebbero dovuto regolarsi CP_4
secondo il prevedibile esito condannatorio che si sarebbe verificato con l'accoglimento della domanda di nei confronti di CP_6
. La sentenza di prime cure va, pertanto, riformata in parte CP_4
qua, dovendo condannarsi l pagamento delle spese di lite in CP_4
favore di e Controparte_1 CP_2 CP_3
liquidate come in dispositivo facendo capo allo scaglione dichiarato sino a
€5.200,00 valori minimi di liquidazione, in considerazione dell'assenza di complessità della fattispecie vagliata.
Le spese del grado seguono la soccombenza nel rapporto tra parte appellante e contumace, dovendo, quindi, analogamente, CP_4
liquidarsi come in dispositivo facendo capo allo scaglione sino a €.5.200,00
(tenuto conto del valore della controversia) valori minimi di liquidazione, stante la mancanza di complessità della fattispecie vagliata.
pag. 6/8 Nulla per le spese del grado nel rapporto tra appellante e , CP_4
contumace, nei cui confronti, peraltro, alcuna domanda hanno rivolto in appello gli eredi CP_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e nei Controparte_1 CP_2 CP_3
confronti di vverso la sentenza del Tribunale di Potenza CP_4
in epigrafe specificata, così provvede:
• Dichiara la contumacia degli appellati e CP_4 CP_4
;
[...]
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione gravata, condanna al pagamento in favore di CP_4 [...]
, e delle spese del primo CP_1 CP_2 CP_3
grado, che liquida in €.1.276,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
• Condanna al pagamento in favore di CP_4 [...]
, e delle spese del grado CP_1 CP_2 CP_3
d'appello, che liquida in €.174,00 per spese, €.2.904,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
• Nulla per le spese nel rapporto tra parte appellante e CP_4
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
TR Vinetti Lucia ES
pag. 7/8 pag. 8/8
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 18.11.2025
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
- Dott.ssa Lucia GESUMMARIA Presidente
- Dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel.
- Dott. TR VINETTI Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 318/2022, e vertente tra:
, , Controparte_1 CP_2 CP_3 (AVV.TI MURANO ANTONIO E PAOLINO VINCENZO) Appellanti
E
[...]
CP_4
Appellati contumaci
È presente l'avv. Paolo Giordano in sostituzione degli avvocati Murano e Paolino, il quale discute la causa e si riporta agli atti.
LA CORTE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, la Corte decide come da sentenza di cui dà lettura, in assenza delle parti, allontanatesi.
La presidente
Dott.ssa Lucia ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Potenza
R.G. 318/2022
La Corte D'Appello di Potenza, in persona dei magistrati:
Lucia ES Presidente
Alessia D'Alessandro Consigliere
TR Vinetti Consigliere relatore ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio dell'udienza di discussione fissata per oggi 18 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), e (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 CP_3 [...]
), tutte residenti in [...]alla Contrada Cappelluccia, C.F._3
rappresentate e difese dagli Avv.ti Antonio Murano (C.F.
[...]
e NZ Paolino (C.F. )assistito C.F._4 CodiceFiscale_5
e difeso dall'Avv. MURANO ANTONIO , giusta procura agli atti del fascicolo telematico appellanti e
pag. 2/8 (C.F. ), in persona del leg. rappr. p.t., CP_4 P.IVA_1
corrente come in atti appellata contumace nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Anna Cutolo CP_4
(Codice Fiscale ) ed elettivamente domiciliato C.F._6
presso il suo studio in Rionero in Vulture (Pz) alla Via della Vittoria n.3 appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante: conformemente alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello. Appellati contumaci.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 30/2022, depositata in data 11.4.2022, del Tribunale di
Potenza, veniva dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda originariamente proposta da CP_4
nei confronti di di nonché sulla domanda CP_4 CP_5
riconvenzionale svolta dalle aventi causa di , odierni CP_5
appellanti, nei confronti di veniva, altresì, respinta la CP_4
domanda di risarcimento danni svolta da nei confronti CP_4
dei relativi convenuti e veniva disposta la compensazione delle spese di lite sostenute tra e aventi causa di nonché tra CP_4 CP_5
aventi causa di e eniva, CP_5 CP_4 CP_4
invece, condannata a pagare le spese nei confronti di CP_4
In prime cure, aveva dedotto di aver acquistato CP_4
un'unità immobiliare con pertinente area e garage da riferiva CP_4
pag. 3/8 di aver commissionato a quest'ultima opere extra consistite nella realizzazione di una condotta di scarico fognario del garage;
, che CP_4
non abitava nell'immobile, veniva informato da un vicino del fatto che erano state realizzate opere relative alla condotta fognaria dell'immobile di proprietà di e, specificamente, lo scarico fognario CP_5
dell'unità di quest'ultimo era stato convogliato nella tubazione di scarico che avrebbe dovuto servire esclusivamente l'unità di . CP_4
Quest'ultimo agiva, pertanto, in negatoria servitutis in danno sia del proprio dante causa, che di chiedendo CP_4 CP_5
accertarsi l'inesistenza di servitù di scarico fognario a favore dell'unità immobiliare di e a carico di quella di CP_5 CP_4
con conseguente ordine di rimozione di ogni opera illecitamente realizzata e condanna al risarcimento danni.
Alla domanda di , nella contumacia di resistevano CP_4 CP_4
le aventi causa di odierne appellanti, che deducevano CP_5
che quest'ultimo aveva acquistato a propria volta l'immobile da CP_4
nello stato in cui era, non essendo a conoscenza, quindi, dello scarico nella condotta dell'unità successivamente acquistata da;
concludevano, CP_4
pertanto, perché ogni eventuale condanna fosse pronunciata nei confronti di spiegando a loro volta domanda CP_4 CP_6
riconvenzionale in danno di perché fosse condannata CP_4
all'esecuzione di una condotta fognaria di scarico diretta a servizio dell'unità immobiliare di proprietà.
In corso di causa, a quanto emerso, provvedeva alla CP_4
sistemazione delle condotte in discussione, eliminando lo scarico dell'unità di nella condotta a servizio dell'unità di e realizzando lo CP_5 CP_4
pag. 4/8 scarico diretto necessario all'immobile di , dando così CP_5
soddisfazione alle pretese che i due acquirenti avevano articolato in giudizio, tanto che il primo giudice, preso atto del raggiungimento dell'obiettivo sia per che per , dichiarava cessata la CP_5 CP_4
materia del contendere.
Gli odierni appellanti hanno gravato esclusivamente il capo regolatore delle spese di loro interesse, evidenziando come il Tribunale avesse integralmente compensato le spese anche nel rapporto tra e CP_4
, benché avesse reso conto del fatto che l'esecuzione CP_7
delle opere da parte di avesse soddisfatto le pretese, reputate CP_4
fondate, sia di che di;
incoerentemente, poi, CP_4 CP_6
il primo giudice avrebbe compensato le spese degli appellanti nei confronti di mentre avrebbe, irragionevolmente, condannato alle spese CP_4
nei confronti di – sebbene la situazione di fatto fosse CP_4 CP_4
la medesima e, anzi, si fosse visto rigettata la pretesa risarcitoria CP_4
svolta – peraltro nei confronti dei . Parte appellante si CP_6
duole, del resto, oltre che dell'irragionevolezza della regolazione, anche dell'illegittimità della statuizione per difetto totale di motivazione;
il primo giudice non avrebbe in alcun modo chiarito i gravi motivi utili a fondare la regolazione delle spese impugnata.
Sia già contumace in primo grado, che CP_4 CP_4
sono rimasti contumaci, pur regolarmente evocati in giudizio.
L'appello appare cogliere nel segno, atteso che la piana lettura della decisione gravata rende conto sia dell'assenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese tra e sia CP_4 CP_6
pag. 5/8 dell'irragionevole disparità di trattamento delle spese di lite tra i predetti rispetto alla regolazione delle spese in sentenza tra e . CP_4 CP_4
Tenuto conto del fatto che, a quanto accertato dal primo giudice, CP_4
avrebbe posto direttamente mano alle opere necessarie per conformare la situazione di asservimento alle pretese dei due acquirenti, mediante separazione delle due condotte di scarico e creazione di una autonoma condotta in favore dell'unità delle odierne appellanti, solo, però, dopo la proposizione dell'azione giudiziaria, non sono ravvisabili gravi motivi utili a sorreggere l'operata compensazione tra e CP_6 CP_4
[...
dovendo regolarsi la fattispecie alla stregua del criterio di soccombenza c.d. virtuale (ovvero, se non fosse intervenuta l'autonoma conformazione dei luoghi ad opera di le spese avrebbero dovuto regolarsi CP_4
secondo il prevedibile esito condannatorio che si sarebbe verificato con l'accoglimento della domanda di nei confronti di CP_6
. La sentenza di prime cure va, pertanto, riformata in parte CP_4
qua, dovendo condannarsi l pagamento delle spese di lite in CP_4
favore di e Controparte_1 CP_2 CP_3
liquidate come in dispositivo facendo capo allo scaglione dichiarato sino a
€5.200,00 valori minimi di liquidazione, in considerazione dell'assenza di complessità della fattispecie vagliata.
Le spese del grado seguono la soccombenza nel rapporto tra parte appellante e contumace, dovendo, quindi, analogamente, CP_4
liquidarsi come in dispositivo facendo capo allo scaglione sino a €.5.200,00
(tenuto conto del valore della controversia) valori minimi di liquidazione, stante la mancanza di complessità della fattispecie vagliata.
pag. 6/8 Nulla per le spese del grado nel rapporto tra appellante e , CP_4
contumace, nei cui confronti, peraltro, alcuna domanda hanno rivolto in appello gli eredi CP_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e nei Controparte_1 CP_2 CP_3
confronti di vverso la sentenza del Tribunale di Potenza CP_4
in epigrafe specificata, così provvede:
• Dichiara la contumacia degli appellati e CP_4 CP_4
;
[...]
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione gravata, condanna al pagamento in favore di CP_4 [...]
, e delle spese del primo CP_1 CP_2 CP_3
grado, che liquida in €.1.276,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
• Condanna al pagamento in favore di CP_4 [...]
, e delle spese del grado CP_1 CP_2 CP_3
d'appello, che liquida in €.174,00 per spese, €.2.904,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
• Nulla per le spese nel rapporto tra parte appellante e CP_4
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Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
TR Vinetti Lucia ES
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