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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 8/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 787 dell'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Doronzo e dal prof. avv. Domenico Garofalo, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, nato a Gravina in [...] il [...], rappresentato e difeso dal prof. Controparte_1 avv. Francesco Amendolito, dall'avv. Maria Di Biase e dall'avv. Michele Castellaneta, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza dell'8/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/1/2025 la proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_1 notificatole in data 14/1/2025, su istanza di in relazione all'ordinanza resa ex Controparte_1
art. 1 co. 48 L. 92/2012 da codesto Tribunale in data 22/10/2024, chiedendo dichiararsene la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia.
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Deduceva la società opponente, per quanto qui interessa, che aveva impugnato Controparte_1
il licenziamento irrogatogli in data 16/6/2022; che in data 22/10/2024 era stata emessa un'ordinanza all'esito della fase cd. Fornero, del seguente tenore: “accoglie il ricorso e, per
l'effetto, condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi di legge;
condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge”.
Aggiungeva che nel corso del giudizio era stata chiesta, invano, la riunione con il procedimento pendente al N. 7233/2021 RG, avente ad oggetto differenze retributive;
che successivamente all'ordinanza era stato richiesto al lavoratore di conoscere le somme eventualmente percepite nelle more del giudizio fornero a titolo di aliunde perceptum; che, poiché tali somme superavano l'indennità risarcitoria fornero, null'altro era dovuto dalla società sulla base dell'ordinanza medesima;
che in data 3/12/2024 era stato notificato dal atto di CP_1 precetto con cui si intimava il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, delle spese processuali e dell'indennità risarcitoria, senza alcuna decurtazione dell'aliunde perceptum;
che avverso il predetto atto di precetto era stata proposta opposizione e che il
Giudice, inaudita altera parte, aveva sospeso “l'efficacia esecutiva del precetto” in data
2/1/2025; che il provvedimento di sospensione era stato notificato il 3/1/2025; che il CP_1
in data 14/1/2025 aveva notificato a mezzo pec un nuovo atto di precetto in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione e delle spese processuali.
Argomentava l'opponente che l'atto di precetto notificato il 14/1/2025 era nullo e/o inefficace, in quanto il Tribunale aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (l'ordinanza fornero) in data 2/1/2025, sebbene nell'ordinanza fosse stata utilizzata l'espressione “sospende l'efficacia esecutiva del precetto”. Aggiungeva che non poteva essere notificato un secondo atto di precetto durante il periodo di efficacia temporale del primo (notificato il 3/12/2024), senza peraltro una rinuncia all'efficacia del primo atto di precetto;
che vi era stato un frazionamento del credito, inammissibile;
che, in ogni caso, vi erano gravi motivi per sospendere il titolo, in quanto non vi era garanzia che la in caso di accoglimento delle Pt_1
proprie conclusioni nel giudizio di impugnativa del licenziamento, avrebbe potuto recuperare quanto corrisposto nelle more al CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando ogni avverso assunto e Controparte_1 deducendo che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza fornero non poteva dirsi sospesa, sia perché così prevedeva espressamente l'art. 1, comma 50, della L. n. 92/2012 sia perché l'ordinanza del
2/1/2025, notificata il 3/1/2025 riguardava la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e
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non del titolo;
che ben poteva essere notificato un secondo atto di precetto nel periodo di validità temporale del primo, senza che si perpetuasse alcun abuso del diritto per frazionamento del credito e senza che ciò fosse sanzionabile con un provvedimento di inammissibilità, come aveva più volte affermato la giurisprudenza di legittimità.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'atto di precetto notificato da nei confronti della in data 14/1/2025 Controparte_1 Parte_1 si fonda sull'ordinanza resa ex. art 1, co. 48, L 92/2012 da codesto Tribunale in data
22/10/2024 nel giudizio r.g. n. 794/2023, nonché sulla comunicazione del lavoratore, effettuata il 28/10/2024, di avvalersi della facoltà di richiedere l'indennità sostitutiva alla reintegrazione, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970.
Infatti, l'ordinanza in parola così ha statuito: “ accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità, commisurate all' ultima retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi di legge;
condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge”.
Ebbene, con l'atto di precetto opposto nel presente giudizio il lavoratore ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (quindici mensilità), nonché il pagamento delle spese processuali contenute nell'ordinanza fornero ed il pagamento delle spese dell'atto di precetto, per un ammontare complessivo di € 41.901,71.
Va dato atto che l'ordinanza emessa a seguito del procedimento di impugnativa di licenziamento è stato oggetto di opposizione e che all'attualità il procedimento risulta essere ancora in corso.
Inoltre va rilevato che il lavoratore, con un primo atto di precetto, notificato in data 3/12/2024, aveva intimato alla società datrice di lavoro il pagamento, oltre che delle somme oggetto del secondo atto di precetto, anche dell'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità così come contenuto nell'ordinanza fornero, indennità risarcitoria oggetto di contestazione in quanto, secondo la andrebbe detratto l'aliunde perceptum, tanto che avverso il detto atto di Pt_1 precetto è stata proposta opposizione (iscritta al N. 9680/2024 R.G.). In quest'ultimo procedimento richiamato, il Giudice del Lavoro ha dapprima in data 2/1/2025 sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del precetto;
poi, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, in data 13/3/2025 ha revocato il provvedimento di sospensione.
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Ebbene, per quanto interessa il presente giudizio, poiché oggetto dell'atto di precetto notificato il 14/1/2025 sono le spese processuali contenute nell'ordinanza del 22/10/2024 e l'indennità sostitutiva della reintegra (che è una facoltà del lavoratore in favore del quale è stata disposta la reintegra), deve escludersi l'incidenza, nel conteggio delle somme dovute, dell'aliunde perceptum, che incide sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria, non richiesta con il presente atto di precetto (e sul punto le parti possono discutere se l'aliunde perceptum debba essere valutato dal Giudice dell'opposizione a fornero o possa essere valutato anche dal
Giudice dell'opposizione a precetto).
Ciò detto, la società opponente ha sollevato una serie di eccezioni avverso la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato il 14/1/2025, tutte infondate.
In primo luogo ha eccepito che, poiché il Giudice del Lavoro in data 2/1/2025 aveva sospeso
“l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto” notificato il 3/12/2024 e poiché tale sospensione non poteva non estendersi al titolo esecutivo posto a base di quel precetto, l'atto di precetto notificato il 14/1/2025 era invalido perché basato su un titolo sospeso.
L'eccezione non è condivisibile, perché il Giudice del Lavoro non ha espressamente sospeso in data 2/1/2025 l'efficacia esecutiva del titolo, bensì solo l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto. Vi è una sostanziale differenza tra i due provvedimenti di sospensione: mentre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo impedisce al creditore di procedere esecutivamente sulla base di quel titolo, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto non incide sull'efficacia del titolo, ma impedisce al creditore di avviare l'esecuzione sulla base di quell'atto di precetto. E tanto si rende necessario e/o opportuno non quando vi siano ragioni di opposizione sul titolo, bensì sull'ammontare delle somme richieste nell'atto di precetto, come è accaduto nel caso di specie.
Peraltro l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa a seguito della prima fase cd. fornero non può essere sospesa né revocata ai sensi dell'art. 1, comma 50, della L. n. 92/2012 fino alla pronuncia che definisce la fase di opposizione dinanzi al giudice di primo grado.
A ciò si aggiunga che, instaurato il contraddittorio tra le parti, quel decreto di sospensione è stato revocato in data 13/3/2025 (ma tale circostanza è ultronea rispetto ai motivi di rigetto dell'eccezione sollevata dalla società opponente).
Pertanto il primo motivo di opposizione va rigettato.
E' dunque possibile esaminare il secondo ed il terzo motivo di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente.
Secondo la società opponente, il creditore non avrebbe potuto notificare un secondo CP_1
atto di precetto nel termine di 90 giorni dalla notifica del primo (al quale non ha mai rinunciato)
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sia perché ciò sarebbe inammissibile sia perché vi sarebbe un abuso del diritto per frazionamento del credito.
La tesi non è condivisibile.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità «Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013).
Il principio è stato ribadito di recente da Cass. n. 12195/2023, secondo cui “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per
l'intero”.
Pertanto è evidente come il creditore ben poteva notificare al datore di lavoro un CP_1 nuovo atto di precetto, anche prima della scadenza del termine di perenzione dell'efficacia del primo precetto (90 giorni), senza che ciò costituisse abuso dello strumento processuali.
Anzi a ben vedere, nel secondo atto di precetto, il creditore ha eliminato proprio la voce che aveva dato adito ai motivi di opposizione, insistendo per il pagamento delle somme non oggetto di contestazione nel quantum (indennità sostitutiva della reintegra e spese processuali della fase fornero, oltre che spese di precetto), somme che infatti non sono state oggetto di specifica contestazione in ordine alla loro quantificazione con il presente atto di opposizione.
Da ultimo si evidenzia che i motivi di opposizione non possono essere accolti per il sol fatto che all'esito dell'opposizione il titolo esecutivo possa caducarsi, con il rischio di non poter recuperare quanto corrisposto al in ragione dell'ammontare dell'importo oggetto di CP_1
precetto rispetto alla capacità economica della società opponente e al contenzioso tra le parti.
In definitiva e per tutte le ragioni innanzi indicate, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
30/1/2025 da nei confronti di , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
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2) Condanna la al pagamento delle spese processuali di , che Parte_1 Controparte_1 liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 2.200,00 per compensi, oltre
RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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