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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 329 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 329 /2024
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 14 novembre 2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa ST MA, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Francesco Lencioni in sostituzione dell'avv. Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Lencioni discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa ST MA Depositata il 14 novembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
ST MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 329/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: indebita percezione dell'indennità di disoccupazione ASPI.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ACCERTARE E DICHIARARE l'indebita percezione da parte del Sig. CP_1 er il periodo dal 24.09.2014 al 25.10.2015 e dall'8.11.2014 al 28.2.2015, pari ad euro 3.469,86 od a
[...] quella ritenuta di giustizia, relativa all'indennità di disoccupazione ASPI per instaurazione di rapporto di
Pag. 2 di 4 lavoro e per decadenza dal diritto;
E CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE il convenuto al pagamento all' di detta somma od a quella ritenuta di giustizia oltre agli interessi maturati dal dì del Pt_1 dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di accertare Controparte_2
l'indebita percezione da parte del Sig. della somma di euro 3.469,86 a titolo di CP_1 indennità di disoccupazione ASPI (oltre interessi maturati dal dì del dovuto al saldo) per il periodo dal 24.9.2014 al 25.10.2015 (rectius, alla luce della documentazione contenuta nel ricorso, 2014) e dall'8.11.2014 al 28.2.2015. In particolare, rappresenta che nel suddetto periodo il convenuto ha prestato attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, prima alle dipendenze della e dall'8.11.2014 alle dipendenze della CP_3
Deduce, quindi, la violazione dell'art. 2 della Legge n. 92 del 2012. Controparte_4
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace (cfr. notifica in atti ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).
La causa, istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta documentalmente riscontrato che il Sig. ha percepito l'indennità di CP_1 disoccupazione Aspi dal 7.9.2014 all'8.5.2015 (si vedano i documenti del ricorso in merito all'accreditamento delle somme su conto corrente acceso presso la Banca Popolare di
Vicenza) e che, tuttavia lo stesso risulta essere stato assunto a tempo determinato dal
24.9.2014 al 25.10.2014 presso Adecco Italia S.p.a. e dall'8.11.2014 presso
[...] per un periodo superiore, nella sua durata effettiva, a sei mesi (cfr. estratto CP_4 contributivo all. 3 del ricorso).
Si è, pertanto, verificata l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 2, comma 40, L. n.
92/2012, per cui “il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo
(quindi a partire da quella data), nei seguenti casi: (…) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi”. Il comma successivo stabilisce in proposito che
“L'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire”.
Pag. 3 di 4 Non vi è alcun dubbio, pertanto, del diritto dell di ripetere le somme CP_2 corrisposte in favore del convenuto a partire dalla data di avvenuta rioccupazione a tempo determinato, non essendo influente nel caso di specie l'eventuale assenza di dolo in capo al beneficiario (comunque anche astrattamente insostenibile essendo di comune conoscenza l'incompatibilità tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e lo svolgimento di un'attività lavorativa). L'importo viene quantificato in €. 3.469,86; somma cui vanno aggiunti gli interessi dal dì del dovuto al saldo.
La regolazione delle spese del giudizio segue il regime della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura documentale e dell'estrema linearità della causa, nonché della contumacia di parte resistente, elementi che impongono di attestarsi sui parametri minimi e di non provvedere ad un'autonoma liquidazione della fase dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna il Sig. a restituire ad a titolo di indennità di Controparte_1 Pt_1 disoccupazione indebitamente percepita per il periodo dal 24.9.2014 al 25.10.2014 e dall'8.11.2014 al 28.2.2015, la somma di €. 3.469,86, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida in €. 1.800,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per Pt_1 legge.
Così deciso in Prato, il 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa ST MA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 329 /2024
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 14 novembre 2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa ST MA, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Francesco Lencioni in sostituzione dell'avv. Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Lencioni discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa ST MA Depositata il 14 novembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
ST MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 329/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: indebita percezione dell'indennità di disoccupazione ASPI.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ACCERTARE E DICHIARARE l'indebita percezione da parte del Sig. CP_1 er il periodo dal 24.09.2014 al 25.10.2015 e dall'8.11.2014 al 28.2.2015, pari ad euro 3.469,86 od a
[...] quella ritenuta di giustizia, relativa all'indennità di disoccupazione ASPI per instaurazione di rapporto di
Pag. 2 di 4 lavoro e per decadenza dal diritto;
E CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE il convenuto al pagamento all' di detta somma od a quella ritenuta di giustizia oltre agli interessi maturati dal dì del Pt_1 dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di accertare Controparte_2
l'indebita percezione da parte del Sig. della somma di euro 3.469,86 a titolo di CP_1 indennità di disoccupazione ASPI (oltre interessi maturati dal dì del dovuto al saldo) per il periodo dal 24.9.2014 al 25.10.2015 (rectius, alla luce della documentazione contenuta nel ricorso, 2014) e dall'8.11.2014 al 28.2.2015. In particolare, rappresenta che nel suddetto periodo il convenuto ha prestato attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, prima alle dipendenze della e dall'8.11.2014 alle dipendenze della CP_3
Deduce, quindi, la violazione dell'art. 2 della Legge n. 92 del 2012. Controparte_4
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace (cfr. notifica in atti ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).
La causa, istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta documentalmente riscontrato che il Sig. ha percepito l'indennità di CP_1 disoccupazione Aspi dal 7.9.2014 all'8.5.2015 (si vedano i documenti del ricorso in merito all'accreditamento delle somme su conto corrente acceso presso la Banca Popolare di
Vicenza) e che, tuttavia lo stesso risulta essere stato assunto a tempo determinato dal
24.9.2014 al 25.10.2014 presso Adecco Italia S.p.a. e dall'8.11.2014 presso
[...] per un periodo superiore, nella sua durata effettiva, a sei mesi (cfr. estratto CP_4 contributivo all. 3 del ricorso).
Si è, pertanto, verificata l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 2, comma 40, L. n.
92/2012, per cui “il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo
(quindi a partire da quella data), nei seguenti casi: (…) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi”. Il comma successivo stabilisce in proposito che
“L'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire”.
Pag. 3 di 4 Non vi è alcun dubbio, pertanto, del diritto dell di ripetere le somme CP_2 corrisposte in favore del convenuto a partire dalla data di avvenuta rioccupazione a tempo determinato, non essendo influente nel caso di specie l'eventuale assenza di dolo in capo al beneficiario (comunque anche astrattamente insostenibile essendo di comune conoscenza l'incompatibilità tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e lo svolgimento di un'attività lavorativa). L'importo viene quantificato in €. 3.469,86; somma cui vanno aggiunti gli interessi dal dì del dovuto al saldo.
La regolazione delle spese del giudizio segue il regime della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura documentale e dell'estrema linearità della causa, nonché della contumacia di parte resistente, elementi che impongono di attestarsi sui parametri minimi e di non provvedere ad un'autonoma liquidazione della fase dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna il Sig. a restituire ad a titolo di indennità di Controparte_1 Pt_1 disoccupazione indebitamente percepita per il periodo dal 24.9.2014 al 25.10.2014 e dall'8.11.2014 al 28.2.2015, la somma di €. 3.469,86, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida in €. 1.800,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per Pt_1 legge.
Così deciso in Prato, il 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa ST MA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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