CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
5 474/2 023 ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ SANITARIA Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Udienza del 25/11/2022 - CC Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - (now Juty R.G.N. 29478/2019 Dott. ENZO VINCENTI Consigliere - Rel. Consigliere - Rep. Dott. RC DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 29478/2019 proposto da: DO SC, NC SC, OB SC tutti e tre nella qualità di eredi del fu genitore CO ON, e VI NO, elettivamente domiciliati in ROMA, Viale B. OZ, 99 presso lo studio dell'avvocato OB POLI che li rappresenta e difende;
-ricorrenti -
contro
NT DI RC, elettivamente domiciliato in ROMA, V.le BR OZ 99, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Donato;
- controricorrente -
2022 e 2078 GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, Via C. Colombo, n. 440 presso lo studio dell'avvocato Franco Tassoni che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché GESTIONE LIQUIDATORIA USL 2 POTENZA;
- intimata - avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Dott. RC DELL'UTRI R.G.N. 29478/2019 - Udienza del 25/11/2022 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d'appello di Potenza, in accoglimento dell'appello proposto da ON Di CO, e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato CO ON e NC NO, nonché la Gestione liquidatoria della Usl 2 di Potenza, al risarcimento, in favore del Di CO, dei danni da quest'ultimo subiti a seguito dell'intervento chirurgico di osteosintesi del femore della relativa gamba sinistra eseguito, in data 24/6/1987, dai medici (CO ON e NC NO) della struttura ospedaliera gestita dalla Usl 2 di Potenza, essendo risultato che i chirurghi dimenticarono, nel corpo dell'attore, al termine dell'operazione, una garza di circa 20 centimetri, provocando ai suoi danni il ricorso di postumi degenerativi gravemente invalidanti.
2. Con la medesima decisione, la corte d'appello ha condannato la Assicurazioni Generali s.p.a. a tenere indenne la Gestione liquidatoria della Usl 2 di Potenza dalle conseguenze della condanna, nei limiti precisati in sentenza.
3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto, in dissenso rispetto a quanto statuito dal primo giudice, che la pretesa risarcitoria avanzata dal Di CO non fosse venuta meno in ragione del decorso della prescrizione riconosciuta dal tribunale, atteso che il dies a quo del termine di prescrizione andava identificato, nella specie, nel momento in cui il Di CO venne distintamente a conoscenza della riconducibilità causale dell'infezione contratta alla permanenza della garza dimenticata dai chirurghi nel proprio corpo: momento che, collocato nel corso dell'anno 1994 (successivo a quello individuato dal giudice di primo grado), risultava ampiamente ricompreso nel decennio anteriore alla proposizione, nel dicembre del 3 Udienza del 25 novembre 2022 -R.G. n. 29478/2019 rel. cons. CO Dell'Utri 2001, della domanda risarcitoria proposta dall'attore sul presupposto della responsabilità contrattuale dei convenuti.
4. Sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha dunque quantificato e liquidato il danno risarcibile in favore dell'attore, sulla base dei criteri stabiliti dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano 5. Avverso la sentenza d'appello, AT ON, SC ON e OB ON, in qualità di eredi di CO ON, e NC NO hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.
6. La Generali Italia s.p.a. ha depositato controricorso, concludendo per l'accoglimento del ricorso principale con la conseguente cassazione della sentenza impugnata 7. ON Di CO ha depositato controricorso.
8. La Gestione liquidatoria della Usl 2 di Potenza non ha svolto difese in questa sede.
9. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento del quarto motivo del ricorso, disattesi i restanti. 10. I ricorrenti e ON Di CO hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 di- 4 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 rel. cons. CO Dell'Utri cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto tempestiva richiesta di trattazione orale.
2. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come già nel giugno del 1991 era stata prospettata all'attore la presenza di un corpo estraneo nella regione interessata dall'intervento chirurgico eseguito dal ON e dal NO, con la conseguente piena percepibilità, da parte del Di CO, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il danno dallo stesso sofferto fosse causalmente riconducibile al ridetto intervento chirurgico, sì che la domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio ben avrebbe potuto essere avanzata a partire da quel momento (giugno 1991), mentre l'introduzione di detta domanda solo nel dicembre del 2001 avrebbe imposto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal Di CO.
3. Il motivo è infondato.
4. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia distintamente preso in considerazione (cfr. pagg.
7-8 della sentenza impugnata) il fatto consistito nella prospettazione all'attore, già nel 1991, della presenza, nella regione interessata dall'intervento chirurgico oggetto di causa, di un 'corpo estraneo', ritenendo tuttavia che tale fatto non fosse giunto ad assumere alcuna valenza decisiva ai fini della prospettabile riconducibilità della presenza di tale corpo estraneo (e dunque della conseguente ricollegabilità della sofferenza lamentata) all'operazione del 1987, atteso che la rilevata ambiguità o indecifrabilità clinica del fatto (tale da indurre gli stessi sanitari ad escludere l'opportunità di un intervento chirurgico) era valsa a Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 rel. cons. CO Dell'Utri impedire alcuna responsabilità colposa del danneggiato in ordine all'oggettiva riconducibilità causale, della sofferenza lamentata, all'ipotizzabile dimenticanza, da parte dei responsabili del ridetto intervento chirurgico, di una garza nel corpo del paziente, sì da escludere che un eventuale comportamento diligente del danneggiato avrebbe consentito il riconoscimento, anche sul piano di un'ipotesi eziologica concretamente fondata, dell'azionabilità, già a far tempo da tale riscontro obiettivo, del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dei chirurghi e della struttura sanitaria convenuti.
5. Deve conseguentemente negarsi la fondatezza dell'odierna censura, nella misura in cui prospetta l'ipotesi di un omesso esame, da parte del giudice d'appello, del fatto qui denunciato, a fronte dell'espressa considerazione di tale fatto nel quadro delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e della riscontrata irrilevanza dello stesso ai fini della decisione.
6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la prima fuoriuscita spontanea della garza dalla ferita dell'attore non si verificò nel 1994 (come infondatamente asserito dalla stessa corte d'appello), bensì in un momento imprecisato tra il 1991 e il 1994 (come emerso sulla base degli atti di causa), con la conseguenza che la mancata specificazione o documentazione, da parte dell'attore, del momento esatto di tale prima fuoriuscita, non potendo escluderne la relativa collocabilità nel tempo nel corso del 1991, era valsa ad attribuire valore decisivo a tale trascurata circostanza di fatto ai fini della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione oggetto dell'odierno esame.
7. Il motivo è inammissibile. Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri 8. Osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame gli odierni ricorrenti, lungi dal dedurre l'effettivo e concreto ricorso di un fatto certo (il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte territoriale), di per sé idoneo a disarticolare in modo decisivo l'argomentazione posta dal giudice d'appello a fondamento del provvedimento impugnato, si siano unicamente limitati a denunciare il mancato riconoscimento, da parte del giudice a quo, di una 'supposta' incertezza circa il momento esatto in cui la garza dimenticata dei sanitari fuoriuscì per la prima volta dalla ferita sulla gamba dell'attore.
9. In realtà, varrà considerare come la corte territoriale abbia concretamente accertato che solo con la "scoperta della garza del 1994" l'attore ebbe finalmente a percepire "la causa dell'infezione" che lo afflisse dopo l'intervento al femore del 1987 e, dunque, la sua riconducibilità certa all'intervento chirurgico medesimo (pag. 7). 10. L'eventuale incertezza circa la possibile scoperta di tale garza da parte dell'attore in un (qualche imprecisato) momento precedente deve dunque riguardarsi alla stregua di una mera congettura formulata dai ricorrenti, avendo gli stessi asserito, senza alcun concreto dato di riscontro, che l'attore avrebbe necessariamente dovuto percepire l'esistenza di tale fuoriuscita spontanea della garza in una delle sedute di medicazione presso l'ospedale di Castrovillari (v. pag. 22-23 del ricorso), senza peraltro neppure allegare alcun elemento utile a identificare in corrispondenza di quale, tra le ridette sedute di medicazione, tale percezione si sarebbe (e come) eventualmente manifestata. 11. È appena il caso di sottolineare, al riguardo, come l'onere della prova della decorrenza della prescrizione di un credito (risarcitorio) a partire da un'epoca anteriore a quella accertata dal giudice di merito incomba integralmente a carico del debitore che ha interesse a far Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri valere l'intervenuto integrale decorso del termine di prescrizione (secondo i principi desumibili dall'art. 2697 c.c.), con la conseguenza che il rilievo del preteso omesso esame di un fatto incerto non vale a integrare gli estremi per la denuncia del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., mancando propriamente 'il fatto' del cui omesso esame il giudice a quo si sarebbe reso responsabile. 12. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., nonché dei principi vigenti in tema di decorrenza della prescrizione (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la prescrizione del diritto risarcimento del danno azionato dal Di CO fosse iniziata solo a decorrere dalla scoperta (rectius, dall'estrazione) della garza cal suo corpo nel 1994, e non già, invece, dal precedente momento (maggio-giugno 1991) in cui all'attore era stata chiaramente prospettata l'ipotesi della presenza di un 'corpo estraneo' nella regione interessata dall'intervento chirurgico eseguito dai medici convenuti presso la struttura sanitaria convenuta, dovendo escludersi la correttezza di quanto affermato dalla corte territoriale circa la decorrenza della prescrizione, nel caso di specie, solo dal momento della rilevata riconducibilità 'certa' del danno al comportamento del sanitario, dovendo viceversa attribuirsi valore decisivo alla percepibilità, anche in via di 'ipotesi, della riconducibilità causale di tale danno al comportamento dei sanitario. 13. Il motivo è inammissibile. 14. Osserva il Collegio come, sotto l'apparente veste della denunzia di un vizio di falsa applicazione delle norme richiamate, i ricorrenti si siano in realtà limitati prospettare una rinnovata valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di legittimità (prospettazione critica di per sé non consentita in questa sede), avendo gli stessi rivendicato 8 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri propriamente la riconsiderazione dell'oggettiva riconoscibilità, a partire dalla scoperta di un 'corpo estraneo' nella regione interessata dall'intervento chirurgico del 1987, della derivazione causale della sofferenza lamentata dall'attore al ridetto intervento chirurgico e, dunque, l'oggettivo significato esplicativo (anche solo in via di mera ipotesi) di quella scoperta rispetto al decorso causale della sofferenza dell'attore. 15. Nel sostenere tale prospettiva, tuttavia, i ricorrenti trascurano che la corte territoriale ha motivatamente attestato come quella scoperta (del 'corpo estraneo') fosse rimasta a un tale livello di ambiguità e indecifrabilità clinica (per gli stessi operatori che negarono financo l'opportunità di un intervento chirurgico sul Di CO) da escludere che, pur avvalendosi del più elevato livello di diligenza esigibile, la vittima potesse rappresentarsi ragionevolmente la riconducibilità causale delle proprie sofferenze a quel corpo estraneo, nonché la riconducibilità causale della presenza di quest'ultimo all'intervento chirurgico del 1987. 16. Del tutto infondatamente, pertanto, i ricorrenti assumono che la corte territoriale abbia preteso di far decorere la prescrizione a partire da un accertamento 'conclamato' della riconducibilità causale della sofferenza all'intervento chirurgico del 1987, essendosi la corte territoriale piuttosto limitata alla disamina della valenza rappresentativa degli estremi clinici nel tempo sottoposti alla valutazione del danneggiato, sì da escludere che quest'ultimo potesse ragionevolmente rappresentarsi la riconducibilità causale delle proprie sofferenze all'intervento chirurgico del 1987 in un'epoca anteriore alla prima fuoriuscita della garza la ferita della propria gamba. 17. Deve pertanto recisamente escluders. che la corte d'appello abbia affermato l'esigenza di un'indiscutibile certezza circa la 9 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri derivazione causale del danno dal comportamento del danneggiante ai fini della decorrenza della prescrizione, avendo piuttosto escluso che, nella specie, prima del 1994 (ossia della fuoriuscita della garza dalla ferita del danneggiato), fossero mai emersi elementi oggettivi di per sé sufficienti a ritenere esigibile dal danneggiato la prospettabile riconducibilità causale (dunque anche in via di ipotesi) del danno all'operazione chirurgica del 1987. 18. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi tre, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 7, co. 4, della legge n. 24/2017 e dell'art. 3, co. 3, del d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale errcneamente applicato, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore dell'attore, i criteri previsti dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, e non invece i criteri di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, con particolare riguardo all'individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, atteso che, con riguardo a tale tipo di danno, non era indispensabile l'attesa delle disposizioni regolamentari previste per l'approvazione di una tabella applicabile ai danni non patrimonial per lesioni di non lieve entità (secondo quanto disposto dall'art. 1, cc. 18, della legge n. 124/2017), essendo già vigente ed operativa la disposizione di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, alla cui stregua il danno non patrimoniale da inabilità temporanea sarebbe stato liquidato in misura sensibilmente inferiore a quella stabilita dal giudice a quo. 19. Il motivo è infondato. 20. Osserva il Collegio come il danno alla persona subito dall'attore sia stato quantificato nella misura del 35% (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 10 Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri 21. Si è trattato, dunque, di un danno non patrimoniale per lesioni alla persona di non lieve entità che risulterebbe allo stato liquidabile secondo le disposizioni della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. per i fatti successivi all'approvazione della tabella medesima (in forza dell'art. 1, co. 18, della legge n. 124/2017). 22. Nella specie, in assenza di tale tabella (non ancora approvata sul piano normativo), la conseguente inapplicabilità dell'art. 138 cod. ass. ha correttamente indotto il giudice a quo a liquidare il danno sofferto dal Di CO attraverso il ricorso ai parametri offerti dalle c.d. tabelle milanesi. 23. Ciò posto, varrà rilevare come la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea derivante da lesioni di non lieve entità non poteva avvenire sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass. (come infondatamente pretesc cagi odierni ricorrenti), poiché anche tali parametri necessariamente si riferiscono all'ipotesi della liquidazione di danni non patrimoniali aa inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità. 24. Anche in relazione alla liquidazione dei danni non patrimoniali da invalidità temporanea (riferiti a lesioni di non lieve entità), pertanto, il giudice a quo ha correttamente fatto ricorso ai parametri offerti dalle c.d. tabelle milanesi. 25. Sulla base di tali premesse, rilevata ia complessiva infondatezza delle cesure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrenti, nonché della Generali Italia s.p.a. che ha concluso per l'accoglimento dei ricorso, al rimborso, in favore di ON Di CO, de..e spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui ai dispositivo. 26. Dev'essere infine rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, dell'ulteriore 11 Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti e la Generali Italia s.p.a., in solido tra loro, al rimborso, in favore di ON Di CO, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 8.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de la Terza Sezione Civile, il 25 novembre 2022. Il Consigliere est. CO Dell'Utri Il Presidente MO IN Tayfin ositato in Cancelleria S Oggi, 22 FEB. 2023 A C 8 Funzionario Giudiziario 1 3 NT SAVONE Eut shello 12 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri
-ricorrenti -
contro
NT DI RC, elettivamente domiciliato in ROMA, V.le BR OZ 99, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Donato;
- controricorrente -
2022 e 2078 GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, Via C. Colombo, n. 440 presso lo studio dell'avvocato Franco Tassoni che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché GESTIONE LIQUIDATORIA USL 2 POTENZA;
- intimata - avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Dott. RC DELL'UTRI R.G.N. 29478/2019 - Udienza del 25/11/2022 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d'appello di Potenza, in accoglimento dell'appello proposto da ON Di CO, e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato CO ON e NC NO, nonché la Gestione liquidatoria della Usl 2 di Potenza, al risarcimento, in favore del Di CO, dei danni da quest'ultimo subiti a seguito dell'intervento chirurgico di osteosintesi del femore della relativa gamba sinistra eseguito, in data 24/6/1987, dai medici (CO ON e NC NO) della struttura ospedaliera gestita dalla Usl 2 di Potenza, essendo risultato che i chirurghi dimenticarono, nel corpo dell'attore, al termine dell'operazione, una garza di circa 20 centimetri, provocando ai suoi danni il ricorso di postumi degenerativi gravemente invalidanti.
2. Con la medesima decisione, la corte d'appello ha condannato la Assicurazioni Generali s.p.a. a tenere indenne la Gestione liquidatoria della Usl 2 di Potenza dalle conseguenze della condanna, nei limiti precisati in sentenza.
3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto, in dissenso rispetto a quanto statuito dal primo giudice, che la pretesa risarcitoria avanzata dal Di CO non fosse venuta meno in ragione del decorso della prescrizione riconosciuta dal tribunale, atteso che il dies a quo del termine di prescrizione andava identificato, nella specie, nel momento in cui il Di CO venne distintamente a conoscenza della riconducibilità causale dell'infezione contratta alla permanenza della garza dimenticata dai chirurghi nel proprio corpo: momento che, collocato nel corso dell'anno 1994 (successivo a quello individuato dal giudice di primo grado), risultava ampiamente ricompreso nel decennio anteriore alla proposizione, nel dicembre del 3 Udienza del 25 novembre 2022 -R.G. n. 29478/2019 rel. cons. CO Dell'Utri 2001, della domanda risarcitoria proposta dall'attore sul presupposto della responsabilità contrattuale dei convenuti.
4. Sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha dunque quantificato e liquidato il danno risarcibile in favore dell'attore, sulla base dei criteri stabiliti dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano 5. Avverso la sentenza d'appello, AT ON, SC ON e OB ON, in qualità di eredi di CO ON, e NC NO hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.
6. La Generali Italia s.p.a. ha depositato controricorso, concludendo per l'accoglimento del ricorso principale con la conseguente cassazione della sentenza impugnata 7. ON Di CO ha depositato controricorso.
8. La Gestione liquidatoria della Usl 2 di Potenza non ha svolto difese in questa sede.
9. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento del quarto motivo del ricorso, disattesi i restanti. 10. I ricorrenti e ON Di CO hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 di- 4 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 rel. cons. CO Dell'Utri cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto tempestiva richiesta di trattazione orale.
2. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come già nel giugno del 1991 era stata prospettata all'attore la presenza di un corpo estraneo nella regione interessata dall'intervento chirurgico eseguito dal ON e dal NO, con la conseguente piena percepibilità, da parte del Di CO, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il danno dallo stesso sofferto fosse causalmente riconducibile al ridetto intervento chirurgico, sì che la domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio ben avrebbe potuto essere avanzata a partire da quel momento (giugno 1991), mentre l'introduzione di detta domanda solo nel dicembre del 2001 avrebbe imposto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal Di CO.
3. Il motivo è infondato.
4. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia distintamente preso in considerazione (cfr. pagg.
7-8 della sentenza impugnata) il fatto consistito nella prospettazione all'attore, già nel 1991, della presenza, nella regione interessata dall'intervento chirurgico oggetto di causa, di un 'corpo estraneo', ritenendo tuttavia che tale fatto non fosse giunto ad assumere alcuna valenza decisiva ai fini della prospettabile riconducibilità della presenza di tale corpo estraneo (e dunque della conseguente ricollegabilità della sofferenza lamentata) all'operazione del 1987, atteso che la rilevata ambiguità o indecifrabilità clinica del fatto (tale da indurre gli stessi sanitari ad escludere l'opportunità di un intervento chirurgico) era valsa a Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 rel. cons. CO Dell'Utri impedire alcuna responsabilità colposa del danneggiato in ordine all'oggettiva riconducibilità causale, della sofferenza lamentata, all'ipotizzabile dimenticanza, da parte dei responsabili del ridetto intervento chirurgico, di una garza nel corpo del paziente, sì da escludere che un eventuale comportamento diligente del danneggiato avrebbe consentito il riconoscimento, anche sul piano di un'ipotesi eziologica concretamente fondata, dell'azionabilità, già a far tempo da tale riscontro obiettivo, del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dei chirurghi e della struttura sanitaria convenuti.
5. Deve conseguentemente negarsi la fondatezza dell'odierna censura, nella misura in cui prospetta l'ipotesi di un omesso esame, da parte del giudice d'appello, del fatto qui denunciato, a fronte dell'espressa considerazione di tale fatto nel quadro delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e della riscontrata irrilevanza dello stesso ai fini della decisione.
6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la prima fuoriuscita spontanea della garza dalla ferita dell'attore non si verificò nel 1994 (come infondatamente asserito dalla stessa corte d'appello), bensì in un momento imprecisato tra il 1991 e il 1994 (come emerso sulla base degli atti di causa), con la conseguenza che la mancata specificazione o documentazione, da parte dell'attore, del momento esatto di tale prima fuoriuscita, non potendo escluderne la relativa collocabilità nel tempo nel corso del 1991, era valsa ad attribuire valore decisivo a tale trascurata circostanza di fatto ai fini della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione oggetto dell'odierno esame.
7. Il motivo è inammissibile. Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri 8. Osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame gli odierni ricorrenti, lungi dal dedurre l'effettivo e concreto ricorso di un fatto certo (il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte territoriale), di per sé idoneo a disarticolare in modo decisivo l'argomentazione posta dal giudice d'appello a fondamento del provvedimento impugnato, si siano unicamente limitati a denunciare il mancato riconoscimento, da parte del giudice a quo, di una 'supposta' incertezza circa il momento esatto in cui la garza dimenticata dei sanitari fuoriuscì per la prima volta dalla ferita sulla gamba dell'attore.
9. In realtà, varrà considerare come la corte territoriale abbia concretamente accertato che solo con la "scoperta della garza del 1994" l'attore ebbe finalmente a percepire "la causa dell'infezione" che lo afflisse dopo l'intervento al femore del 1987 e, dunque, la sua riconducibilità certa all'intervento chirurgico medesimo (pag. 7). 10. L'eventuale incertezza circa la possibile scoperta di tale garza da parte dell'attore in un (qualche imprecisato) momento precedente deve dunque riguardarsi alla stregua di una mera congettura formulata dai ricorrenti, avendo gli stessi asserito, senza alcun concreto dato di riscontro, che l'attore avrebbe necessariamente dovuto percepire l'esistenza di tale fuoriuscita spontanea della garza in una delle sedute di medicazione presso l'ospedale di Castrovillari (v. pag. 22-23 del ricorso), senza peraltro neppure allegare alcun elemento utile a identificare in corrispondenza di quale, tra le ridette sedute di medicazione, tale percezione si sarebbe (e come) eventualmente manifestata. 11. È appena il caso di sottolineare, al riguardo, come l'onere della prova della decorrenza della prescrizione di un credito (risarcitorio) a partire da un'epoca anteriore a quella accertata dal giudice di merito incomba integralmente a carico del debitore che ha interesse a far Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri valere l'intervenuto integrale decorso del termine di prescrizione (secondo i principi desumibili dall'art. 2697 c.c.), con la conseguenza che il rilievo del preteso omesso esame di un fatto incerto non vale a integrare gli estremi per la denuncia del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., mancando propriamente 'il fatto' del cui omesso esame il giudice a quo si sarebbe reso responsabile. 12. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., nonché dei principi vigenti in tema di decorrenza della prescrizione (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la prescrizione del diritto risarcimento del danno azionato dal Di CO fosse iniziata solo a decorrere dalla scoperta (rectius, dall'estrazione) della garza cal suo corpo nel 1994, e non già, invece, dal precedente momento (maggio-giugno 1991) in cui all'attore era stata chiaramente prospettata l'ipotesi della presenza di un 'corpo estraneo' nella regione interessata dall'intervento chirurgico eseguito dai medici convenuti presso la struttura sanitaria convenuta, dovendo escludersi la correttezza di quanto affermato dalla corte territoriale circa la decorrenza della prescrizione, nel caso di specie, solo dal momento della rilevata riconducibilità 'certa' del danno al comportamento del sanitario, dovendo viceversa attribuirsi valore decisivo alla percepibilità, anche in via di 'ipotesi, della riconducibilità causale di tale danno al comportamento dei sanitario. 13. Il motivo è inammissibile. 14. Osserva il Collegio come, sotto l'apparente veste della denunzia di un vizio di falsa applicazione delle norme richiamate, i ricorrenti si siano in realtà limitati prospettare una rinnovata valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di legittimità (prospettazione critica di per sé non consentita in questa sede), avendo gli stessi rivendicato 8 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri propriamente la riconsiderazione dell'oggettiva riconoscibilità, a partire dalla scoperta di un 'corpo estraneo' nella regione interessata dall'intervento chirurgico del 1987, della derivazione causale della sofferenza lamentata dall'attore al ridetto intervento chirurgico e, dunque, l'oggettivo significato esplicativo (anche solo in via di mera ipotesi) di quella scoperta rispetto al decorso causale della sofferenza dell'attore. 15. Nel sostenere tale prospettiva, tuttavia, i ricorrenti trascurano che la corte territoriale ha motivatamente attestato come quella scoperta (del 'corpo estraneo') fosse rimasta a un tale livello di ambiguità e indecifrabilità clinica (per gli stessi operatori che negarono financo l'opportunità di un intervento chirurgico sul Di CO) da escludere che, pur avvalendosi del più elevato livello di diligenza esigibile, la vittima potesse rappresentarsi ragionevolmente la riconducibilità causale delle proprie sofferenze a quel corpo estraneo, nonché la riconducibilità causale della presenza di quest'ultimo all'intervento chirurgico del 1987. 16. Del tutto infondatamente, pertanto, i ricorrenti assumono che la corte territoriale abbia preteso di far decorere la prescrizione a partire da un accertamento 'conclamato' della riconducibilità causale della sofferenza all'intervento chirurgico del 1987, essendosi la corte territoriale piuttosto limitata alla disamina della valenza rappresentativa degli estremi clinici nel tempo sottoposti alla valutazione del danneggiato, sì da escludere che quest'ultimo potesse ragionevolmente rappresentarsi la riconducibilità causale delle proprie sofferenze all'intervento chirurgico del 1987 in un'epoca anteriore alla prima fuoriuscita della garza la ferita della propria gamba. 17. Deve pertanto recisamente escluders. che la corte d'appello abbia affermato l'esigenza di un'indiscutibile certezza circa la 9 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri derivazione causale del danno dal comportamento del danneggiante ai fini della decorrenza della prescrizione, avendo piuttosto escluso che, nella specie, prima del 1994 (ossia della fuoriuscita della garza dalla ferita del danneggiato), fossero mai emersi elementi oggettivi di per sé sufficienti a ritenere esigibile dal danneggiato la prospettabile riconducibilità causale (dunque anche in via di ipotesi) del danno all'operazione chirurgica del 1987. 18. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi tre, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 7, co. 4, della legge n. 24/2017 e dell'art. 3, co. 3, del d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale errcneamente applicato, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore dell'attore, i criteri previsti dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, e non invece i criteri di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, con particolare riguardo all'individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, atteso che, con riguardo a tale tipo di danno, non era indispensabile l'attesa delle disposizioni regolamentari previste per l'approvazione di una tabella applicabile ai danni non patrimonial per lesioni di non lieve entità (secondo quanto disposto dall'art. 1, cc. 18, della legge n. 124/2017), essendo già vigente ed operativa la disposizione di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, alla cui stregua il danno non patrimoniale da inabilità temporanea sarebbe stato liquidato in misura sensibilmente inferiore a quella stabilita dal giudice a quo. 19. Il motivo è infondato. 20. Osserva il Collegio come il danno alla persona subito dall'attore sia stato quantificato nella misura del 35% (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 10 Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri 21. Si è trattato, dunque, di un danno non patrimoniale per lesioni alla persona di non lieve entità che risulterebbe allo stato liquidabile secondo le disposizioni della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. per i fatti successivi all'approvazione della tabella medesima (in forza dell'art. 1, co. 18, della legge n. 124/2017). 22. Nella specie, in assenza di tale tabella (non ancora approvata sul piano normativo), la conseguente inapplicabilità dell'art. 138 cod. ass. ha correttamente indotto il giudice a quo a liquidare il danno sofferto dal Di CO attraverso il ricorso ai parametri offerti dalle c.d. tabelle milanesi. 23. Ciò posto, varrà rilevare come la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea derivante da lesioni di non lieve entità non poteva avvenire sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass. (come infondatamente pretesc cagi odierni ricorrenti), poiché anche tali parametri necessariamente si riferiscono all'ipotesi della liquidazione di danni non patrimoniali aa inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità. 24. Anche in relazione alla liquidazione dei danni non patrimoniali da invalidità temporanea (riferiti a lesioni di non lieve entità), pertanto, il giudice a quo ha correttamente fatto ricorso ai parametri offerti dalle c.d. tabelle milanesi. 25. Sulla base di tali premesse, rilevata ia complessiva infondatezza delle cesure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrenti, nonché della Generali Italia s.p.a. che ha concluso per l'accoglimento dei ricorso, al rimborso, in favore di ON Di CO, de..e spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui ai dispositivo. 26. Dev'essere infine rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, dell'ulteriore 11 Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti e la Generali Italia s.p.a., in solido tra loro, al rimborso, in favore di ON Di CO, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 8.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de la Terza Sezione Civile, il 25 novembre 2022. Il Consigliere est. CO Dell'Utri Il Presidente MO IN Tayfin ositato in Cancelleria S Oggi, 22 FEB. 2023 A C 8 Funzionario Giudiziario 1 3 NT SAVONE Eut shello 12 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 29478/2019 - rel. cons. CO Dell'Utri