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1 gennaio 2006
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24 novembre 2007
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30 giugno 2015
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28 dicembre 2023
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Art. 287. Esercizio dell'azione di risarcimento 1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) (( , c-bis) )) ,d) , d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. ((70)) 2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada puo' tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, ((lettere c) e c-bis)) , deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione ((o altro soggetto che gestisce la procedura cui e' soggetta l'impresa)) . ((70)) --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada puo' tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, ((lettere c) e c-bis)) , deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione ((o altro soggetto che gestisce la procedura cui e' soggetta l'impresa)) . ((70)) --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
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- 1. Corte Costituzionale: Ordinanza n. 157 anno 2013 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte CostituzionaleAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Corte Costituzionale - Sentenze della Consulta: Responsabilità civile - Risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizioni di improponibilità - Preventiva comunicazione della richiesta risarcitoria all'impresa designata e alla CONSAP - Improponibilità dell'azione nel caso di comunicazione inviata solo alla prima. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del decreto …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/06/2023, n. 509Provvedimento: […] A fondamento dell'appello veniva dedotta l'erroneità della pronuncia di improcedibilità della domanda effettuata dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 287 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede, per i casi in cui i danni siano risarciti dal Parte_2 della Strada, l'invio della richiesta di risarcimento anche alla Organizzazione_3Leggi di più...
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