Articolo 5 della Legge 21 febbraio 2006, n. 102
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 aprile 2006
Art. 5. (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) 1. All' articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con sentenza".
Entrata in vigore il 1 aprile 2006
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