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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1608/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonia Rosa CERNELLI (C.F. ) C.F._2
- attore -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giancarlo MARIANO (C.F. ), CodiceFiscale_3
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
ha convenuto il per sentirlo condannare, a titolo di Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., al pagamento di € 25.245,48 o della somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento per i danni derivatigli dall'incidente occorso il
30.10.2021 in . CP_1
Ha dedotto che: nella predetta data, alle ore 17:30 circa, mentre percorreva a piedi, in compagnia della moglie, Via Sirimarco, inciampava su di una mattonella rialzata – non visibile e non segnalata – e cadeva a terra;
veniva, quindi, accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Praia a Mare, ove riceveva diagnosi di
“frattura composta del grande tubercolo dell'omero DX”; al termine del periodo di malattia, residuava r un danno biologico pari al 9% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea e danno morale.
1.2. – Il si è costituito in giudizio, chiedendo di Controparte_1
rigettare la domanda attorea perché infondata nell'an e nel quantum.
1.3. – Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti i testi Testimone_1
e ed è stata espletata CTU medico legale a cura del
[...] Testimone_2
Dott. (cfr. relazione depositata il 29.8.2024). Persona_1
2. – Ciò posto, la domanda è fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III,
20.2.2006, n. 3651; Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III,
Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la
Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
2 caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza
n. 2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III,
Ordinanza n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta
3 non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del
TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del
16.2.2021; Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021;
Ordinanza n. 4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una “condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf.
Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia
“anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
2.2. – Nel caso di specie, la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. del è dimostrata, avendo parte attrice assolto al proprio Controparte_1
onere di provare il nesso eziologico tra la strada – di cui è titolare e, quindi, custode l'ente locale convenuto – e l'evento dannoso.
È, infatti, acclarato – sulla base delle testimonianze di chi ha assistito all'incidente e delle fotografie prodotte – che l'attore è caduto a terra per avere inciampato su di una mattonella rialzata presente sul marciapiedi.
4 In particolare, il teste ha dichiarato: “ho assistito Testimone_1 all'incidente subito da mio marito il 30.10.2021, intorno alle 17:30, perché mi trovavo insieme a lui. In particolare, stavamo tornando a casa a piedi Via Sirimarco nel
Comune di , in direzione mare. Camminavamo sul marciapiedi. Io ero dietro di CP_1 lui perché il marciapiede si restringeva per la presenza di un albero. All'improvviso mio marito ha inciampato su una mattonella ed è caduto a terra sul lato destro. // È caduto subito dopo l'albero. Quando è caduto aveva l'albero alle sue spalle. // riconosco il luogo dell'incidente nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice. In particolare, la mattonella che ha fatto inciampare mio marito è quella nell'angolo sinistro subito dopo l'aiuola dove si trova
l'albero. // subito dopo l'incidente si è avvicinato un ragazzo per prestare soccorso, tale
. Poi ho chiamato mio padre e, con la sua auto, lo abbiamo Tes_2
accompagnato prima a casa e, intorno alle ore 19:00, presso l'Ospedale di Praia a
Mare. // non abbiamo l'abitudine di percorre a piedi quella strada. Di solito ci spostiamo in auto. Quel giorno aveva la macchina piena di bagagli perché dovevamo partire verso Roma ed abbiamo deciso di andare a comprare delle medicine a piedi. // tra il punto di caduta e la nostra abitazione ci sono circa 100 metri”.
Anche il teste ha riferito che: “ho assistito Testimone_2 all'incidente subito da a fine ottobre 2021. Stavo andando a Parte_1
prendere le sigarette. Dopo avere percorso via Mancini, ho girato a sinistra in via
Sirimarco in direzione monti. Avevo invece il mare alle spalle. // a circa 50 metri ho visto che inciampava e cadeva. Ha inciampato con una mattonella rialzata. Parte_1
È caduto subito dopo un albero che rimaneva sulla sua destra. // riconosco il luogo dell'incidente nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice. La mattonella che ha causato la caduta di è Parte_1 quella che si trova nell'angolo sinistro subito dopo l'aiuola che contiene l'albero. // sono intervenuto per soccorrere , che era molto sofferente. Poi la moglie ha Parte_1 chiamato qualcuno, che è arrivato dopo circa 20 minuti dall'incidente. Poi è Parte_1 salito in auto ed è andato via insieme alla moglie ed alla persona da lei chiamata”.
Inoltre, la documentazione fotografica allegata nel fascicolo di parte attrice – nella quale i testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi al momento dell'incidente –
5 conferma l'effettiva presenza della mattonella rialzata che erompe dalla superficie, parzialmente occultata dalla presenza di erba, in assenza di avvertimenti di alcun tipo.
Sussiste, quindi, la responsabilità da custodia dell'ente convenuto che non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.
Del resto, non è stato dimostrato alcun comportamento imprudente del danneggiato, che, infatti, camminava regolarmente sul marciapiede.
Non vi sono elementi per affermare che se l'attore avesse usato la diligenza dovuta ex art. 2 Cost., avrebbe evitato la mattonella e, quindi, la caduta.
2.3. – Quanto alla conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata
(cfr. relazione depositata il 29.8.2024 a firma del dott. ), è immune Persona_1
da incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che, a seguito della caduta, ha Parte_1 riportato “algia spalla Dx con marcata limitazione funzionale dei movimenti della spalla, quali postumi delle lesioni per cui è causa” (frattura completa della grande tuberosità omerale Dx) stimati al 7% di invalidità permanente, oltre invalidità temporanea di 30 gg. al 100%, 20 gg al 75 %, 20 gg al 50% e 20 gg al 25%.
Ne deriva che – alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024 (in assenza di elementi che inducono a discostarsi dalle valutazioni standardizzate in esse contenute) – va liquidato il complessivo importo di € 20.889,00, così calcolato:
- € 11.192,00 a titolo di danno biologico permanente in relazione al 7% di invalidità accertato tenuto conto dei 48 anni d'età del danneggiato (nato il
14.9.1973) al momento dell'evento lesivo (30.10.2021), aumentati fino ad €
13.989,00 per la sofferenza soggettiva normalmente correlata alla riscontrata lesione all'integrità psicofisica secondo il sistema di liquidazione tabellare adottato;
- € 6.900,00 per danno biologico temporaneo (pari alla sommatoria di €
3.450,00 per ITT in 30 gg. al 100%, € 1.725,00 per 20 gg di ITP al 75%, €
1.150,00 per 20 gg di ITP al 50% e € 575,00 per 20 gg di ITP al 25%).
Il totale, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma suindicata, devalutata alla data dell'evento (30.10.2021) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla
6 pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Occorre, ancora, aggiungere il complesso importo di € 1.102,00 – a titolo di pregiudizi patrimoniali da danno emergente – per spese mediche documentate e considerate congrue dal CTU, da rivalutarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data in cui sono state sostenute sulle somme originarie, rivalutate anno per anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, sulla somma così ottenuta (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza) fino al soddisfo.
2.4. – In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore di parte attrice, di € 21.991,00 (pari alla sommatoria di €
20.889,00 per danni non patrimoniali ed € 1.102,00 per danni patrimoniali), oltre rivalutazione (solo per spese mediche) ed interessi legali, da calcolarsi come già precisato.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto CP_1
al pagamento delle spese di giudizio – alla luce dei parametri di cui al DM
[...]
55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore – nella misura di € 5.077,00 per compenso (pari alla sommatoria di € 919,00, € 777,00, € 1.680,00 ed € 1.701,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge, in favore di con Parte_1
distrazione al suo procuratore.
Per la stessa ragione le spese della CTU sono a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il al pagamento di € 21.991,00, oltre Controparte_1
rivalutazione (limitatamente ad € 1.102,00) ed interessi legali fino al
7 soddisfo (come precisato in motivazione), in favore di
[...]
Parte_1
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore Parte_1
con distrazione al suo procuratore.
[...]
- pone le spese della CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 25 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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