Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8317/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CASTELLUZZO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Prestazione: malattia
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: a) ritenere, accertare e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità del CP_ provvedimento di disconoscimento/non indennizzabilità della malattia del sig. Pt_1
datato 7/6/2022 e, conseguentemente, annullarlo rendendolo privo di efficacia. b) per
[...] CP_ l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzabilità da parte dell' della CP_ malattia dal 24 maggio al 30 giugno 2022 e condannare l' al pagamento in favore del Pt_1
della somma di € 1.294,34 per malattia non indennizzata, ovvero al pagamento della somma
[...] minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
A sostegno della domanda, ha dedotto le seguenti circostanze:
1. Sin dal 09/01/2012 l'odierno ricorrente è dipendente della società con sede Controparte_2 in Supersano alla Via SS 476 snc, p.iva dove presta la sua opera come operaio (all._1 P.IVA_1 estratto contributivo).
2. In data 24/5/2022 il sig. ha riportato lesioni refertate dal Parte_1
Pronto Soccorso del nosocomio di Casarano come trauma distorsivo di II grado t-tarsica sinistra con distrazione legamento peroneo astralgico anteriore.
3. Nell'occasione, come si evince dalla relazione di pronto soccorso (all._2), i sanitari hanno applicato una valva gessata a gambaletto prescrivendo arto in scarico e riposo in valva gessata con prognosi gg. 20. 4. Durante il periodo di immobilizzazione il ricorrente, bisognevole di assistenza, si è temporaneamente trasferito presso CP_ l'abitazione della suocera in Ruffano alla Contrada Varna segnalando tale circostanza all con l'invio del certificato di malattia telematico emesso dalla Dott.ssa il 24/5/2022, con prognosi Per_1 sino al 12/6/2022 (all._3).
5. In data 14/6/2022 il ricorrente, avendo fatto rientro nella sua abitazione CP_ sita in Ruffano alla Via Unità D'Italia n. 48, ha notiziato di tale circostanza l trasmettendo il certificato di malattia telematico con prognosi sino al 30/6/2022 (all._4).
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7. In conseguenza del provvedimento CP_ dell' il datore di lavoro si è visto costretto a recuperare dal dipendente la malattia in precedenza riconosciuta addebitandogli la somma complessiva di € 1.294,34 sulla busta paga di ottobre 2022 (all._6).
8. In data 17/11/2022 il ha interposto rituale ricorso amministrativo Pt_1 CP_ n. AMM/PSR/2022/83630 (all._7) avverso il provvedimento dell' che, dal canto suo, lo ha respinto con delibera del Comitato Provinciale n. 2223118 del 13/12/2022 (all._8).
L' è rimasto contumace, pur essendo stato regolarmente citato. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto “Ai sensi dell'art. 2 co. 2, d.l. n. 663/79, conv. in l. n. 33/80, il lavoratore ha l'onere di inviare il certificato medico, attestante la malattia, CP_ all' (oltreché al datore di lavoro). La stessa normativa prevede altresì l'onere per il lavoratore di verificare che in detto certificato medico sia stato indicato e, in difetto di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia, se diverso dal domicilio abituale. L'inosservanza di siffatto onere, in mancanza di norme sanzionatorie specifiche impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino e
Amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per CP_ l'intero periodo in cui l' - a sua volta tenuto ad esperire le opportune indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia” (Tribunale Roma sez. lav., 15/01/2020, n.316).
Si ritiene di aderire a tale precedente, che viene richiamato ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Nel caso di specie, dagli atti risulta che nel primo certificato di malattia del 24.05.2022 (all. 3) era indicato come domicilio durante la malattia “contrada Varna s.n.c. a Ruffano”, che nel ricorso è indicato come domicilio della suocera;
la visita fiscale del medico incaricato di controllo è stata effettuata in data 07.06.2022 ed ha avuto esito negativo, in quanto il medico incaricato aveva attestato che il domicilio del ricorrente non era reperibile all'indirizzo dallo stesso indicato nel certificato di malattia (all. 5); non rileva il fatto che, nel certificato medico del 14.06.2022 (all. 4), il ricorrente avesse poi indicato come domicilio “via Unità d'Italia n. 48” sempre a Ruffano, in quanto ciò è avvenuto in data successiva alla suddetta visita di controllo, con esito negativo.
In senso contrario, il ricorrente ha dedotto che – pur in presenza di un'indicazione incompleta o inesatta di indirizzo – l avrebbe comunque dovuto esperire le opportune indagini al fine di CP_1 integrare i dati contenuti nel certificato medico, attingendo ad altri dati già in suo possesso, tra i quali l'estratto contributivo (dal quale risultava l'effettiva residenza del ricorrente) e il portale
MY INPS (dal quale risulterebbe il suo numero di cellulare).
La tesi del ricorrente è infondata.
In primo luogo, si deve rilevare che, nel primo certificato di malattia del 24.05.2022, l'indirizzo di
“contrada Varna s.n.c. a Ruffano” era indicato alla casella “residenza o domicilio abituale” e non alla casella “reperibilità durante la malattia” (da utilizzare solo nel caso di indirizzo diverso).
2 Ne consegue che l aveva tutti gli elementi per ritenere che quella fosse la “residenza o CP_1 domicilio abituale” del ricorrente (e non un domicilio temporaneo), né si comprende per quale motivo il medico incaricato avrebbe dovuto fare controlli incrociati per verificare se vi fossero altri indirizzi diversi già risultanti dagli atti in possesso dell;
identico discorso vale per Pt_2 eventuali recapiti telefonici, che sarebbe stato eventualmente onere del ricorrente indicare.
Gli accertamenti ulteriori che, secondo il ricorrente, l avrebbe dovuto effettuare appaiono CP_1 quindi ben oltre quelli richiesti dall'ordinaria diligenza.
In ogni caso, si deve rilevare che lo stesso ricorrente ha dedotto che “4. Durante il periodo di immobilizzazione il ricorrente, bisognevole di assistenza, si è temporaneamente trasferito presso CP_ l'abitazione della suocera in Ruffano alla Contrada Varna segnalando tale circostanza all con l'invio del certificato di malattia telematico emesso dalla Dott.ssa il 24/5/2022, con prognosi Per_1 sino al 12/6/2022”; ne consegue che, per ammissione dello stesso ricorrente, fino al 12.06.2022
(quindi anche il 7 giugno, data della visita di controllo) egli si era trasferito in C.da Varna, per cui
– ove anche il medico di controllo fosse stato a conoscenza della residenza del ricorrente in via
Unità d'Italia n. 48 e si fosse recato presso tale indirizzo – non lo avrebbe comunque trovato.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21/07/2023 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
Lecce, lì 12/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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