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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2604/2023, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MIRIAM FERSINI del Foro di Pavia;
ATTORE contro
(C.F: ), (C.F: CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F: ) in proprio e in qualità di erede di Controparte_4 C.F._5
(C.F: ), (C.F: Persona_1 C.F._6 Parte_2
) in qualità di erede di (C.F: C.F._7 Persona_1 Parte_3
), (C.F: ) e C.F._8 Parte_4 C.F._9 Parte_5
(C.F: ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARTA
[...] C.F._10
ZE e MA LA, entrambi del Foro di Pavia;
CONVENUTI
e contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_5 C.F._11 CP_6
), (C.F.: ), C.F._12 CP_7 C.F._13 CP_8
(C.F.: ) in qualità di erede di (C.F:
[...] C.F._14 Persona_2
) e (C.F.: ) C.F._15 Parte_6 P.IVA_1 in persona del parroco e legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi dagli Parte_7
Avv.ti JACOPO CORONA e GIADA CORONA del Foro di Pavia;
e contro
(C.F: ), rappresentato e difeso Controparte_9 C.F._16 dall'Avv. ANNA MARIA RITA MARANGONI del Foro di Pavia;
CONVENUTI nonché contro
, in persona dell'A.d.S Avv. MARIA ELENA IMPENNATI Controparte_10
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA LUISA VITALI del C.F._17
Foro di Pavia;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
(C.F: ); CP_11 C.F._18
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Mandato.
Conclusioni:
- parte attrice: “Previa conferma dell'intervenuta fase di mediazione pregiudiziale, terminata con esito negativo, ritenuto assolta dal procedente ogni obbligo a suo carico in ordine alla fase prodromica al giudizio , Nel merito: Accertata l'intervenuto rilascio di mandato a favore del ricorrente e ad opera dei convenuti mandanti, accertata la corretta esecuzione del mandato da parte del ricorrente ed invece l'inadempimento contrattuale posto in essere delle parti mandanti convenute verso l'indicato mandatario per come chiarito negli atti di causa da intendersi qui integralmente richiamati, rilevato lo specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di esclusiva a favore del mandatario e definito contrattualmente , condannare a titolo di responsabilità contrattuale anche in via risarcitoria le parti mandanti in solido tra loro o se ritenuto in via esclusiva per somma da attribuirsi proporzionatamente al percepito o percepiendo in forza del contratto di mandato
e del preliminare trascritto a data 07.06.2023 ( doc.2) a ciascuno dei mandanti qui convenuti, al pagamento a favore del mandatario dell'importo differenziale ( contrattuale) tra il prezzo di vendita indicato in atto di mandato dai mandanti in € 15,00 al mq ed il prezzo effettivamente concordato e/o incassato dagli stessi in forza di preliminare notarile sottoscritto ( doc.
3- attestante anche la superficie in mq. dei lotti oggetto di compravendita per un tot. di mq 118. 381) e pari ad € 27,00 al mq., il tutto per come disposto dal contratto di mandato. Con espresso richiamo ed applicazione al caso di specie dell'art 1720/1721 cc in relazione alla prelazione del mandatario sul ricavato dell'affare concluso dal mandante in luogo del mandatario e violando i diritti contrattuali di quest'ultimo. In via subordinata: condannare i convenuti al pagamento per le stesse causali già indicate in causa, di somma conteggiata nel differenziale tra l'importo di € 15,00 ( prezzo concordato tra mandante e mandatari) e la somma di € 25 al mq trattata dal ricorrente con l'individuato acquirente quale prezzo di vendita per i terreni oggetto del mandato;
In ogni caso condannare i mandanti al pagamento per i titoli dedotti di importo ritenuto di giustizia;
In subordine : qualora accertato in causa per qualsiasi motivo l'intervenuta risoluzione del contratto di mandato, accertare che l'inadempimento causa di risoluzione è fatto attribuibile in via esclusiva a responsabilità dei mandanti e per l'effetto condannare gli stessi in via risarcitoria, anche extra contrattuale, al pagamento a favore del ricorrente della somma già definita al capoverso precedente delle qui redatte conclusioni o della diversa anche minore somma giudicata equa dal Giudice all'esito del giudizio. In subordine: Qualora ritenuti rilevanti e determinanti i rilievi di parti convenute in ordine all'assenza per qualsiasi causa
o presupposto di responsabilità di singoli ed identificati convenuti, parte attrice ritiene di insistere, in funzione della responsabilità solidale definita in ambito contrattuale e che permette all'attore di agire anche solo nei confronti di uno o più convenuti per l'intero, per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate anche solo ed esclusivamente ed anche disgiuntamente verso il sig , e soggetti con i quali Parte_4 Parte_3 Persona_1
l'attore ha sempre trattato e definito ogni accordo personalmente, assumendo di persona le firme del loro impegno contrattuale ( mandato doc. 1) ed aggiornandoli su ogni aspetto della vicenda trattata . In ulteriore ed estremo subordine: qualora all'esito di causa fosse determinata altra forma di collaborazione tra l'attore ed i convenuti firmatari, si insiste affinchè anche ex art 2041 cc e 1226 cc. voglia il GU determinare il giusto compenso per
l'attività svolta dall'attore condannando i convenuti, o anche solo i siggri ZI TO,
e , al pagamento dello stesso in via solidale tra loro a favore Parte_3 Persona_1 dell'attore. Con vittoria di spese e competenze di causa.”;
- parti convenute ( più altri): “Nel merito, in via principale, voglia l'On.le CP_1
Tribunale adito, accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità del contratto di “mandato
e procura speciale”, rigettare la domanda proposta dal Geom. giacché Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in premessa, con condanna alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai
d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022) oltre spese e oneri accessori nonché sempre in via principale voglia l'On.le Tribunale adito, accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità del contratto di “mandato e procura speciale”, rigettare la domanda proposta in via subordinata dal Geom. (nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter cpc) in Pt_1 quanto le istanze avanzate nei confronti dei soli Sig.ri , e dei Parte_4 Parte_3
Sig.ri e (in qualità di eredi del Sig. ), oltre Controparte_4 Parte_2 Persona_1 ad essere infondate in fatto e in diritto, non sono conseguenza “della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate” dagli odierni convenuti e in quanto tali avrebbero dovuto essere proposte entro la prima udienza di trattazione. In via ulteriormente principale e nel merito: ferme le domande poste in via principale, voglia l'On.le Tribunale adito condannare il Geom. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Pt_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Geom.
voglia l'On.le Tribunale adito identificare la natura dell'attività Parte_1 effettivamente svolta dal ricorrente in base a quanto emerso in atti e, conseguentemente, determinare la misura del relativo compenso eventualmente dovuto nella misura ritenuta di giustizia. Vengono altresì reiterate le stesse istanze istruttorie formulate nei pregressi scritti difensivi e non ammesse con provvedimento del G.U. datato 12/01/2024 di cui si riporta
l'estratto, in specie: “- parte convenuta ( e altri): non ammette l'ordine di esibizione ex Pt_3 art. 210 c.p.c. delle dei documenti indicati, in quanto generica ed esplorativa;
ammette la prova per testi con la teste indicata in lista nella mem. 2 sui cap. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, esclusi i cap. 10, 11 e 12 (generici).”;
- parti convenute ( più altri): “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, CP_5 premesse le opportune declaratorie e per le ragioni di cui in narrativa, - in via istruttoria: ammettersi le prove dedotte con comparsa di costituzione e risposta e con memorie integrative ex art. 171 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c. e non ammesse;
- in via pregiudiziale: accertare
e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Parrocchia di Parte_6
; - nel merito: respingere le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate
[...] in fatto e in diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- Spese rifuse.”;
- parte convenuta ( : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa e respinta ogni CP_9 contraria domanda, eccezion, conclusione ed istanza, sia processuale sia di merito, così giudicare: In via principale e nel merito: Previe le opportune declaratorie, in particolare della nullità e/o illegittimità del mandato e della nullità della procura nonché di ogni altro atto ad essi conseguente e/connesso ed in particolare della “scrittura integrativa”, respingere tutte le domande attrici perchè infondate sia in Fatto sia in Diritto. In via ulteriormente principale e nel merito: ferme tutte le domande svolte in via principale, condannare al risarcimento dei danni per lite processuale aggravata ex Parte_1 art. 96, I e III comma, c.p.c. nella misura che verrà determinata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice. Con riserva di ulteriormente precisare, dedurre e produrre.”;
- parte convenuta in riass. (P.G. : “premesso che il comparente Per_2 Per_2 [...]
e per esso l'amministratore di sostegno avv. che lo CP_10 Controparte_12 rappresenta, dichiara di accettare la rinuncia alla presente azione, formulata con dichiarazione dell'attore del 6/5/24., Piaccia all'ill.mo Tribunale adito: - DICHIARARE che non è l'erede di come ha riconosciuto l'attore Controparte_10 Persona_2 nell'atto di rinuncia del 6/5/24, essendo, per testamento, erede la sig.ra CP_8
che ha accettato l'eredità; - DICHIARARE che la chiamata in causa di
[...] [...]
-, quale erede di , effettuata dal ricorrente/attore, CP_10 Persona_2 [...]
- è frutto di errore e disporre conseguentemente l'estromissione dello stesso del Parte_1 giudizio, con effetto immediato;
- CONDANNARE parte attrice-ricorrente a corrispondere a le spese e gli onorari di causa, maturati e maturandi dalla Controparte_10 notifica del ricorso per riassunzione del 24/4/24 alla pronuncia del provvedimento di estromissione, previa, ove occorra, correzione degli errori materiali, rilevabili dall'atto di rinuncia del 6/5/24 e riguardanti i nomi di , indicato come e Persona_2 CP_13 di il cui nome completo è ”. CP_10 Controparte_10
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 09.06.2023, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo:
- che operava nel “mercato edilizio e immobiliare”, ricoprendo la qualifica professionale di geometra;
- che nel corso del secondo semestre del 2021, “a fronte di conoscenze comuni (sig.
[...]
– sig. ”, entrava in contatto ed incontrava i sig.ri , Per_3 Persona_4 Pt_4
ed e la madre sig.ra , in quanto interessati a cedere Pt_3 Persona_1 Parte_5 il loro compendio immobiliare, composto da diversi terreni nel Comune di BA VE
(PV) della superficie complessiva di c.a. 43.000 mq;
- che gli stessi sig.ri si proponevano quali “referenti di fatto” di numerosi diversi Pt_3 proprietari confinanti, tutti complessivamente interessati a vendere i rispettivi lotti di proprietà;
- che la somma complessiva dei terreni all'interno dell'area commerciabile era di ampie dimensioni (tra 118.461 e 124.000 mq) e fortemente appetibile sul mercato, in quanto potenzialmente destinata ad accogliere insediamenti produttivi e stabilimenti industriali, specialmente per le imprese operanti nel settore della logistica e servizi integrati;
- che, infatti, già precedentemente al proprio “ingresso” come figura professionale di riferimento, i sig.ri erano stati “i capofila di un diverso approccio verso un possibile Pt_3 acquirente dei terreni” (Gi e Vi S.r.l.) in vista della conclusione di un affare, poi, sfumato a causa del dissesto finanziario del potenziale acquirente e della vendita all'asta del lotto di proprietà di quest'ultima, confinante con alcuni dei terreni di cui trattasi;
- che si era dichiarato personalmente disponibile a seguire la “complessa operazione prospettata”, organizzando “per la miglior gestione dell'affare” diversi incontri presso l'abitazione dei sig.ri in BA VE (PV) avvenuti tra gennaio e maggio 2022, in cui Pt_3 si discutevano e valutavano “ogni prospettata possibilità di vendita, l'individuazione del soggetto acquirente e le condizioni economiche di vendita dei terreni da cedersi quale unicum di fatto nonché la possibilità di variazione degli indici urbanistici di tali terreni”;
- che in diverse occasioni presenziava alle riunioni anche il Sindaco del Comune di BA
VE, sig. Persona_3
- che i sig.ri insieme agli altri soggetti “presenti alle plurime riunioni tenutesi presso la Pt_3 loro residenza”, vista la fiducia riposta nel professionista e della sua qualifica tecnica,
“essenziale per l'elaborazione del progetto di vendita”, nel gennaio 2022 decidevano di conferirgli l'incarico di individuare il soggetto interessato all'acquisto di tutti i terreni e di trattare, in nome e per conto di tutti i proprietari, per la vendita complessiva dell'area al miglior offerente;
- che a tal fine sottoscriveva, “per accettazione”, la scrittura privata denominata “mandato e procura speciale”, restituita firmata da tutti i “mandanti” in più giorni del mese di “gennaio
2022”, nella quale erano precisamente definiti i compiti, la veste giuridica (mandato con rappresentanza) e le finalità dell'incarico assunto;
- che il contratto, tra le altre cose: (i) contemplava espressamente un “patto di esclusiva”, oltre alla “irrevocabilità” ai sensi dell'art. 1723 c.c. per tutta la durata dell'incarico di un anno dalla stipula e quindi fino a gennaio 2023; (ii) determinava il prezzo minimo della potenziale vendita in € 15,00 al mq, importo dal quale il “procuratore speciale” era autorizzato a vendere i terreni ad uno o più terzi acquirenti da lui stesso selezionati;
(iii) prevedeva un compenso per l'attività prestata dal “procuratore speciale in qualità di mandatario” pari al differenziale tra l'importo minimo di vendita dei vari terreni (€ 15,00 al mq) ed il “prezzo effettivo” di vendita (al mq) che il “mandatario” riusciva a pattuire con il terzo acquirente;
- che nel periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto, le parti proprietarie dei lotti oggetto del “mandato” sottoscrivevano una “integrazione a tale atto”, al fine di “meglio chiarire i termini dell'operazione concordata”;
- che l'attività da lui prontamente svolta portava ad individuare, quale potenziale acquirente dell'intero lotto, la società in persona dell'amministratore pro tempore dott. CP_14 [...]
con cui sviluppava una trattativa “nell'unico fine di giungere, come effettivamente Per_5 concordato, alla formalizzazione notarile dell'operazione di vendita proposta”, come confermavano le e-mail scambiate con l'amministratore della società e con il Notaio individuato per la predisposizione del preliminare e delle singole procure;
- che la vendita era stata trattata con al prezzo complessivo di c.a. € 3.000.000,00 CP_14 per l'intero compendio immobiliare, che, diviso per la superficie complessiva di 118.461 mq, portava ad un prezzo medio di circa € 25,00 al mq;
- che, sempre in ambito di trattative, il ricorrente era riuscito ad ottenere per i soli “mandanti del gruppo , titolari della più ampia parte del compendio (tot. 43.000 mq), l'autonomo Pt_3 prezzo di € 22,00 al mq, con un margine superiore di c.a. € 5,00 al mq rispetto ai € 17,00 al mq proposti per gli altri proprietari;
- che, tuttavia, i “mandanti”, in violazione delle obbligazioni assunte, in data 07 giugno 2022 con atto a rogito Notaio dott. stipulavano autonomamente, “all'insaputa del Per_6 mandatario”, un preliminare di vendita con il promissario acquirente “previamente identificato dal mandatario”, la con socio unico (ovvero Controparte_15 CP_14 avente ad oggetto gli stessi appezzamenti di terreno del mandato irrevocabile a vendere, identificati presso il catasto terreni del Comune di BA VE (PV) come segue: Foglio 3, mapp. 114, 115, 216, 132, 133, 196, 120, 249, 250, 124, 125, 131, 112, 113, 116, 117, 118,
121, 122, 227, 101, 104, 111, 105, 108, 109, 110, 228, 210, 211, 212, 106, 123 e Foglio 6, mapp. 51 e 57, pattuendo il prezzo della futura vendita in € 27,00 al mq;
- che tale compromesso era stato reso possibile, tra l'altro, anche grazie ad un precedente preliminare di vendita del 04 aprile 2022 avente ad oggetto una piccola porzione di terreno stipulato personalmente, in qualità di promissario acquirente, con altri soggetti promittenti venditori, non firmatari del mandato, ma di “assoluto interesse per l'individuato acquirente”
( , in favore del quale cedeva il contratto il successivo 16 maggio 2022, così CP_14 permettendo alla società di “portare a compimento la più ampia operazione allo stesso affidata dai mandanti”.
Sulla base di tutto quanto esposto in fatto, previa fissazione della udienza e termine per le notifiche nei confronti di tutti i convenuti, identificati nei proprietari dei terreni e firmatari del contratto, il ricorrente domandava: in via principale, la condanna dei convenuti, in solido tra loro o ciascuno per la propria somma di spettanza, al risarcimento del danno subito, commisurato al compenso dovuto
(e perduto) calcolato sul ricavato dell'affare da essi concluso in violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del mandatario;
in via subordinata, la condanna dei convenuti al pagamento, al medesimo titolo, del differenziale tra gli importi trattati e quelli da lui individuati quale prezzo di vendita dei terreni oggetto di mandato;
in via ulteriormente subordinata, la condanna dei convenuti, anche a titolo extracontrattuale, la pagamento della somma di cui al capoverso precedente o della diversa somma, anche minore, ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 06.10.2023 si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti (fg. 3, part. 112 e 113), e (fg. 3, part. CP_1 CP_2 Controparte_3
117 e 118), e (fg. 3, part. 114, 115, 120, 124, 132, Parte_3 Parte_4 Parte_5
133, 196, 216, 249, 250) ed e (fg. 3, part. 108, 109, 110, 11, 121, Persona_1 Controparte_4
122), i quali resistevano alle domande e deducevano:
- che i sig.ri ed il geom. essendo a conoscenza della risoluzione del Per_3 Pt_1 preliminare di vendita precedentemente sottoscritto con la società GI&VI S.r.l. per inattività della promissaria acquirente, prospettarono a la possibilità di vendere i terreni Parte_4 suoi e quelli dei soggetti confinanti ad un terzo acquirente;
- che il geom. negli incontri tenutisi presso l'abitazione di ad uno dei Pt_1 Parte_4 quali partecipò anche , rilevò ai presenti “la necessità di eseguire una Controparte_3 serie di controlli tecnici preliminari (visure, accessi agli atti, CDU, ecc.) onde consentire l'eventuale e futura vendita dei terreni, rendendosi disponibile a svolgere la relativa attività di consulenza (vista la sua qualifica professionale di geometra)” e gli accertamenti
“necessari a consentire l'eventuale futura alienazione dei terreni in questione”;
- che “in tale ottica”, il geom. consegnò nelle mani di figlia di Pt_1 CP_16 Pt_4
le “carte da firmare”, chiedendo alla stessa (“terza, inesperta e totalmente estranea alla
[...] questione”) di “provvedere alla raccolta delle firme da parte dei proprietari confinanti”;
- che, in seguito, i sig.ri così come gli altri proprietari “furono lasciati all'oscuro dei Pt_3 reali sviluppi della questione” e non vennero mai informati dal geom. “anche con Pt_1 riguardo alle verifiche tecniche preliminari da effettuare”, apprendendo “con incredulo stupore” circa il presunto incarico conferito al notaio e la sussistenza di accordi per la predisposizione delle procure notarili;
- che non avevano conferito alcun incarico al notaio dott.ssa né autorizzato il Per_7 geom. rappresentarli in sede di stipula dell'atto di compravendita;
Pt_1
- che la sottoscrizione del (presunto) mandato oggetto di giudizio avvenne, in realtà, “per sfinimento” a seguito di “persistenti insistenze dei sig.ri e , i quali Per_3 Pt_1 rappresentarono l'urgenza di un “intervento tecnico” senza il quale “non avrebbero mai potuto vendere i loro terreni”; - che non corrispondeva al vero e comunque contestavano che il geom. avesse trattato Pt_1 in favore del “gruppo un prezzo di vendita maggiorato rispetto al prezzo offerto agli Pt_3 altri proprietari;
- che la scrittura denominata “mandato e procura speciale” era affetta da nullità e/o annullabilità o comunque era inefficace tra le parti, in quanto: (i) la scrittura prodotta in copia era composta da più fogli materialmente disgiunti, dunque privo di unicità logica e lessicale;
(ii) il documento non recava le firme, anche sintetiche, dei resistenti su tutte le pagine, ma solamente al penultimo e ultimo foglio, coerentemente con le anomale modalità di “raccolta delle firme”, tramite la sig.ra e in momenti diversi;
peraltro, CP_16 [...]
non solo non partecipò mai alle riunioni a causa dell'età avanzata e delle condizioni CP_2 di salute, ma non poteva neanche sottoscrivere il contratto in quanto analfabeta, né vi era prova alcuna che il “crocesegno apposto a lato del proprio nominativo” fosse a lei riconducibile;
(iii) che il documento prodotto in copia era difforme nel contenuto da altra scrittura, allegata in uno scambio di e-mail dal primo legale di controparte del 09.03.2022, in cui non era riportato alcun prezzo al metro quadro, sollevando legittimi dubbi sulla alterazione del documento rispetto all'originale; (iv) la “clausola di esclusiva” era vessatoria nei confronti del consumatore, ai sensi dell'art. 36 cod. cons.; (v) trovavano applicazione le norme previste dal codice del consumo sul contratto negoziato dal professionista fuori dai locali commerciali;
- che, in ogni caso, il geometra non aveva alcun diritto alla “provvigione” pretesa per la trattativa di vendita dei terreni in questione, trattandosi non di un mandato, bensì di una
“mediazione atipica” soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo/ruolo degli agenti di affari in mediazione previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989; infatti, “da una semplice verifica sul portale INI-PEC emerge come il sia iscritto unicamente all'albo del Collegio Pt_1
Geometri e Geometri laureati di Pavia al n. 2726”;
- che mai era stato pattuito un compenso per l'opera prestata, bensì il diritto alla provvigione risultava “sospensivamente condizionato alla conclusione della vendita, essendo dunque meramente ipotetico e legato al risultato dell'attività; nessun compenso o risarcimento spettava quindi al geom. non essendo neppure provato il sostenimento di spese per Pt_1
l'esecuzione delle “presunte attività poste in essere a seguito dell'affidamento di incarico”.
Ritenendo la domanda totalmente infondata e l'azione sorretta da mala fede o colpa grave, dunque
“temeraria”, i convenuti invocavano l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. con la condanna del ricorrente al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente. In pari data, si costituivano anche i convenuti (fg. 3, part. 104 e 131), Controparte_5 [...]
e (fg. 3, part. 105), (fg. 6, part. 57) rappresentato da CP_6 CP_7 Persona_2 [...] in forza di procura generale notarile e la Parrocchia di ” (fg. 3, Persona_8 Parte_6 part. 123) con sede in BA VE, Via Pezzanchera n. 4, in persona del parroco e legale rappresentante p.t., all'uopo autorizzata dalla Diocesi di Pavia, i quali:
- contestavano la genuinità del “mandato a vendere” e della “scrittura integrativa”, disconoscendo la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c.;
- negavano di avere conferito al geom. l'incarico suddetto e di aver pattuito un Pt_1 compenso per tale attività;
- qualificavano il rapporto asseritamente intercorso tra le parti in termini di mediazione immobiliare, con conseguente insussistenza del diritto alla “provvigione” per il geometra non iscritto al ruolo degli agenti degli affari in mediazione, come prescritto dall'art. 2 L. n.
39 del 1989;
- eccepivano l'invalidità e l'inefficacia della scrittura denominata “mandato e procura speciale” e della scrittura “integrativa”, perché prive della forma scritta ad substantiam;
- eccepivano la violazione dei doveri informativi gravanti sul professionista e la sussistenza delle clausole vessatorie di “irrevocabilità” e di “esclusività” del presunto mandato a tutela del consumatore;
- deducevano la carenza di prova anche sul quantum del danno asseritamente patito dal ricorrente.
Inoltre, con specifico riferimento alla posizione della Parrocchia di si Parte_6 eccepiva la “carenza di legittimazione passiva”, per essere il “mandato e procura speciale” sottoscritto dal parroco privo della necessaria autorizzazione dell'ente ecclesiastico al compimento di un atto “eccedente l'ordinaria amministrazione”. Concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva anche il convenuto (fg. 3, part. 101, 106, 210, 211, 212, 227, Controparte_9
228), ribadendo, sostanzialmente, la diversa versione della vicenda in cui si collocava il presunto
“mandato”, riferendo:
- di aver partecipato a tre incontri presso l'abitazione di , in cui era sempre Parte_4 presente il sig. ed in una sola occasione il geom. che rappresentava la Per_3 Pt_1 necessità di preliminari accertamenti tecnici e raccoglieva la disponibilità a vendere i terreni di proprietà;
- di aver sottoscritto, in una diversa occasione, “la carta da firmare”, già in parte sottoscritta dagli altri proprietari confinanti, presso l'abitazione dei sig.ri in presenza di Pt_3 CP_16 convinto che servisse al geom. per eseguire i preliminari accertamenti
[...] Pt_1 catastali ed urbanistici, offrendo in copia il proprio documento di identità e non ricevendo alcuna copia di quanto sottoscritto;
- di non aver ricevuto più informazioni o contatti, diretti o indiretti, dal geom. sulle Pt_1 verifiche da espletare, né era documentata l'attività tecnica svolta in suo favore;
- di non aver mai conferito un “mandato” o “procura a vendere” e mai pattuito con il geom. il prezzo di vendita dei suoi terreni e, a fortiori, il “compenso professionale Pt_1 scaturente dalla eventuale compravendita”;
- che il contratto era nullo per difetto di forma e le clausole vessatorie nei confronti del consumatore.
Dal momento che la causa era stata intentata senza il “grado minimo di diligenza” per avvertire della infondatezza delle domande, anche il convenuto insisteva per la condanna del CP_9 ricorrente ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva rimanendo contumace. CP_11
Alla prima udienza del 18.10.2023, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e contestualmente assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Per quel che ancora rileva, con la prima memoria integrativa del 29.11.2023, la parte ricorrente
“specificava” e “integrava” le conclusioni rassegnate come segue: “In subordine: Qualora ritenuti rilevanti e determinanti i rilievi di parti convenute in ordine all'assenza per qualsiasi causa o presupposto di responsabilità di singoli ed identificati convenuti, parte attrice ritiene di insistere , in funzione della responsabilità solidale definita in ambito contrattuale e che permette all'attore di agire anche solo nei confronti di uno o più convenuti per l'intero, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ambito di ricorso introduttivo anche solo ed esclusivamente ed anche disgiuntamente verso il sig , e soggetti con i quali Parte_4 Parte_3 Persona_1
l'attore ha sempre trattato e definito ogni accordo personalmente, assumendo di persona le firme del loro impegno contrattuale ed aggiornandoli su ogni aspetto della vicenda trattata . In ulteriore ed estremo subordine: qualora all'esito di causa fosse determinata altra forma di collaborazione tra l'attore ed i convenuti firmatari, si insiste affinché anche ex art 2041 cc e 1226 cc. il GU voglia determinare il giusto compenso per l'attività svolta dall'attore. Con ogni miglior riserva istruttoria
e confermata l'assoluta assenza di fondamento e prova delle difese avversarie.”.
Assunti i mezzi di prova, nelle more interveniva il decesso di , dichiarato dal Persona_2 procuratore costituito all'udienza del 27.03.2024; il giudizio, interrotto, veniva riassunto in data 29.03.2024 a cura del ricorrente nei confronti sia di tramite l'Avv. Maria Controparte_10
NA MP in qualità di Amministratore di Sostegno, sia verso gli “eredi” con notifica collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
Con comparse in data 18.06.2024, si costituivano sia in qualità di erede Controparte_8 testamentaria e successore universale di riportandosi agli atti difensivi e Persona_2 conclusioni già in atti, sia (nipote del de cuius) rappresentato dall' Controparte_10 CP_17 il quale, eccependo l'insussistenza della propria qualità di “erede” della parte deceduta, chiedeva di essere estromesso dal giudizio con condanna dell'attore-rinunciante al rimborso delle spese.
All'udienza del 19.06.2024 veniva preliminarmente raccolta a verbale la rinuncia alle domande da parte di nei confronti di;
mancando un accordo sulle Parte_1 Controparte_10 spese, il giudice, ritenuta inopportuna la separazione delle cause, riservava di pronunciarsi in sentenza e disponeva per il prosieguo in istruttoria.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti prodotti (anche in originale per il documento prodotto in copia e disconosciuto), esperito l'interpello del rappresentante della parrocchia medio tempore nominato ed escussi i testimoni ammessi.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c.
Nelle more, interveniva il decesso di occorso in data 15.01.2025, dichiarato - fuori Persona_1 udienza e notificato ex art. 170 c.p.c. - dai procuratori costituiti;
il giudizio veniva, pertanto, interrotto con ordinanza del 18.01.2025, quindi prontamente riassunto dal ricorrente.
Con comparsa del 11.04.2025 si costituivano quale erede e Parte_2 Controparte_4 anche quale erede di AN ZI, riportandosi agli atti e memorie difensive.
La causa veniva infine rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 09.07.2025, previa assegnazione di nuovi termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via del tutto preliminare, sulla “rinuncia all'azione” esercitata dall'Avv. M. Fersini di parte ricorrente nei confronti di , rappresentato dall'Avv. Maria NA MP Controparte_10 in funzione di A.d.S., giusto atto depositato in data 06.05.2024, poi ribadita come “rinuncia alla domanda” a verbale di udienza del 19.06.2024, appaiono opportune le seguenti puntualizzazioni.
1.1 In primo luogo, va ricordato che la rinuncia agli atti del giudizio, contemplata dall'art. 306
c.p.c., ha il limitato effetto di porre fine per iniziativa dello stesso attore ad un giudizio già in corso, senza comportare una rinuncia anche all'azione, ovvero (a maggior ragione) al diritto sostanziale;
la rinuncia agli atti del giudizio consente, pertanto, al rinunciante di riproporre nuovamente domanda giudiziale volta alla tutela del medesimo diritto soggettivo, sicché il comma 1 dell'art. 306 c.p.c. prevede che la rinuncia debba essere accettata dalle altre “parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
1.2 Diversamente, nel caso di rinuncia all'azione, producendo la stessa effetti del tutto analoghi al rigetto della pretesa nel merito, non è necessaria alcuna accettazione da parte del convenuto per la produzione dell'effetto estintivo del giudizio.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, poiché estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cass. n. 12953/2014; Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 8387/1999).
1.3 È appena il caso di aggiungere che, secondo un certo orientamento, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, oltre a costituire un atto di disposizione del diritto in contesta che richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che a tal fine sia sufficiente il mandato ad litem (cfr. Cass. n. 28146/2013; Cass. n. 4837/2019; Cass. n.
13636/2024), si differenzia dalla rinuncia alla domanda, che estingue anche la pretesa di diritto sostanziale ed i suoi effetti equivalgono a quelli della sentenza di merito, precludendo la riproposizione della medesima domanda in un separato giudizio (cfr. Cass. n. 3695/1975).
La rinuncia a qualche capo di domanda, invece, può essere svolta anche dal procuratore negoziale, munito di procura generale, e non richiede l'accettazione delle controparti (cfr. Cass. n. 5044/1978;
Cass. n. 1047/1995; Cass. n. 4283/1997).
1.4 In secondo luogo, giova richiamare il costante insegnamento della S.C. secondo cui, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la relativa legittimatio ad causam si trasmette non al semplice chiamato all'eredità, ma all'erede (arg. ex art. 110 c.p.c.), tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, neanche nell'ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione, anche tacita (art. 476 c.c. e art. 485 c.c., comma 2).
1.5 Il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità (anche apparente), è idoneo ad instaurare validatamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore della parte deceduta (cfr. Cass. n. 21227/2014). 1.6 È bensì vero che la parte che procede in riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi e se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità.
Ne consegue che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). Ove, al contrario, il venire meno del titolo successorio nei confronti di un soggetto risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili (come dal registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), la riassunzione non può ritenersi avvenuta in modo regolare, per difetto di legittimazione passiva dell'intimato (cfr. Cass. n.
8051/2017, in una ipotesi di rinuncia ritenuta ragionevolmente rilevabile prima della riassunzione).
1.7 Nel caso di specie, dopo l'interruzione del processo per morte della parte costituita Per_2
sopraggiunta in data 27.01.2024 (come da certificazione in atti), il ricorrente ha riassunto il
[...] giudizio notificando il ricorso e il decreto di fissazione udienza, tra il 17 e 18 aprile 2024, sia agli eredi “impersonalmente e collettivamente ex art. 303 c.p.c.” presso l'ultimo domicilio del defunto in BA VE (PV), Via Roma n. 5, sia indirizzando la notifica - individualmente - a
[...] per il tramite dell'Avv. MP in qualità di ritenendolo “erede” Controparte_10 CP_17
(rectius: chiamato all'eredità) in quanto “unico nipote del soggetto defunto”.
Risulta, tuttavia, dagli atti che aveva nominato sua erede Persona_2 Controparte_8 universale con testamento pubblico ricevuto dal Notaio dott.ssa in data Persona_9
02.08.2021 (all. “B” al n. 17467/982 di rep.) e che l'eredità era stata, da quest'ultima, espressamente accettata con atto a rogito del medesimo Notaio il 18 marzo 2024 (rep. n. 17467, racc. n. 9820), dunque un mese prima della notifica del ricorso in riassunzione.
1.8 Ora, mentre il contraddittorio è stato regolarmente recuperato nei confronti di CP_8
(già rappresentante del convenuto in forza di procura generale notarile del 23.09.2021, atto
[...] rep. n. 16035, racc. n. 8718; sub. doc. 1 fasc. conv.) quale erede universale del convenuto defunto, diversamente è a dirsi nei confronti di , il quale, già precedentemente alla Controparte_10 notificazione, non poteva neppure considerarsi un “chiamato all'eredità”, se è vero che il titolo primario della delazione ereditaria è il testamento, rispetto al quale la successione legittima opera solo in via suppletiva (art. 457, comma 2 c.c.).
A fronte del - pacifico - difetto di legittimazione passiva di , il difensore Controparte_10 del ricorrente ha quindi dichiarato di “rinunciare all'azione” (atto di rinuncia del 06.05.2024) ovvero “alla domanda” (ud. 19.06.2024) nei suoi riguardi. Epperò, in forza dei principi sopra richiamati, a tale rinuncia non poteva provvedere l'Avv. M. Fersini munita del solo mandato ad litem (testualmente: “Il ricorrente rappresentato per delega a tergo dell'atto Parte_1 di citazione notificato dall'Avv. Miriam Fersini (…), munita dei relativi poteri, DICHIARA attraverso la stessa di rinunciare Come rinuncia all'azione in epigrafe segnalata (…)”), in quanto la rinuncia, all'azione come alla domanda, è riferita all'intera pretesa azionata nei confronti della parte erroneamente citata.
In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente la procura alle liti (cfr. Cass. n. 4837/2019; Cass. n. 19545/2019; conf. Cass. n.
13636/2024, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
1.9 Per quanto occorrer possa, al di là del fatto che, per avere effetto estintivo, la rinuncia non necessitava comunque dell'accettazione della controparte, va oltretutto considerato che la richiesta di “estromissione” dal giudizio di quest'ultima è impropria, non ricorrendo nessuna delle ipotesi - tipiche - di estromissione previste dal codice di rito (artt. 108, 109 e 111, comma 3 c.p.c.).
1.10 Da quanto precede consegue che, avendo in ogni caso il convenuto chiesto di accertare la sua estraneità al giudizio perché privo della qualità di erede della parte deceduta, agevolmente verificabile mediante controlli agli atti del registro, rimanendo inefficace la rinuncia all'azione proposta dal difensore privo del necessario potere di disporre del diritto in contesa, agli effetti estintivi del giudizio, si deve provvedere sul punto riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del convenuto erroneamente evocato. Con il regolamento delle spese processuali che, in ogni caso, restano in capo alla parte ricorrente.
§2. Venendo al merito, come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente ha agito nei confronti di tutti i convenuti, ovvero anche di una parte più ristretta di essi invocando il vincolo di solidarietà passiva, al fine di ottenere, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente al corrispettivo spettante per l'attività svolta, in qualità di “mandatario e procuratore speciale”, nelle trattative con la società promissaria acquirente dei plurimi terreni di loro proprietà; assume di avere ricevuto nel mese di gennaio 2022 l'incarico da tutti i convenuti - proprietari delle particelle confinanti, parte di una vasta area nel territorio del Comune di BA VE (PV) della superficie complessiva di circa
124.000 mq, inserita in un piano di trasformazione ad insediamento “logistico-produttivo” - di ricercare potenziali soggetti interessati all'acquisto dei terreni e di trattare il corrispettivo della vendita, non inferiore al prezzo minimo di € 15,00 al mq (cfr. doc. 1 fasc.att.); assume che, in esecuzione dell'incarico, aveva individuato nel febbraio 2022 quale possibile acquirente la società la quale aveva già manifestato l'intenzione di acquistare tutti i terreni contestualmente CP_14 dai plurimi venditori al prezzo di circa tre milioni di euro, purché l'operazione negoziale fosse unica e non frazionata (come documenta lo scambio delle bozze del preliminare e delle e-mail con l'amministratore della società sig. i suoi consulenti e il notaio cfr. doc. Per_5 Persona_9
4, 11 e 12 fasc. att.), sempre che la vendita avvenisse a determinate condizioni - implicanti modifiche in variante degli indici urbanistici al vigente PGT - recepite dai proprietari mandanti una
“scrittura privata integrativa”(cfr. doc. 9 fasc. att.); riferisce che il prezzo (min. € 15,00/17,00 mq.)
e le condizioni di vendita, come le attività preliminari da compiere, erano argomenti discussi in diverse riunioni, almeno una decina, tenutesi presso l'abitazione dei sig.ri alla costante Pt_3 presenza, tra gli altri, di ex Sindaco del limitrofo Comune di Pieve Porto Persona_3
NE (PV).
Tuttavia, i convenuti, disattendendo il mandato, peraltro conferitogli in esclusiva e con clausola di irrevocabilità per la durata di un anno dalla sottoscrizione, ebbero - autonomamente e a sua insaputa
- a stipulare, il 7 giugno 2022, il contratto preliminare di compravendita condizionato (atto rep. n.
38399, rac. n. 20635, trascritto in data 09.06.2022 al reg. gen. n. 11622, reg. part. 7698) delle stesse porzioni di terreno, oggetto del mandato, alla promissaria acquirente con socio Controparte_15 unico (società controllata da , pattuendo il prezzo della futura vendita in complessivi € CP_14
3.168.990,00 (tremilionicentosessantottomilanovecentonovanta virgola zero zero), pari ad € 27,00 al mq. di superficie catastale (cfr. doc. 3 fasc.att.).
Sostiene che il compromesso stipulato, in violazione del mandato tra loro esistente, sia stato possibile grazie all'attività svolta come mandatario nell'interesse esclusivo dei “mandanti”; aggiunge che in tale complessiva operazione si inseriva anche la cessione, proprio ad CP_15
in data 16 maggio 2022, dunque poche settimane prima del preliminare, di un altro contratto
[...] preliminare di vendita (per persona da nominare ex art. 1401 c.c.; v. doc. 13 fasc. att., art. 6) da lui stipulato il 04 aprile 2022 con altri proprietari di particelle site nell'area di medesimo interesse
(sig.ri , che, pur se parallelo rispetto all'incarico per cui è causa, si poneva come CP_18 CP_1 passaggio fondamentale per la riuscita della complessiva operazione d'acquisto da parte della società promissaria acquirente (cfr. doc. 13 e 14 fasc.att.).
2.1 Nella prospettiva attorea, dunque, la stipula del preliminare di compravendita del 07.06.2022, concluso dai convenuti in spregio al patto di esclusiva e agli accordi presi in sede di mandato (anche quanto al rilascio delle procure notarili), costituisce inadempimento delle obbligazioni assunte dai
“mandanti”, i quali sarebbero, perciò, tenuti a risarcire il mandatario del mancato guadagno, pari al compenso stabilito per lo svolgimento dell'incarico, da calcolarsi nel differenziale tra l'importo minimo di vendita al metro quadro (€ 15,00/17,00 mq.) e il prezzo offerto dal promissario in sede di stipula (€ 27,00 mq.) o, in subordine, quello effettivamente raggiunto durante la trattativa (€ 25,00 mq.) ovvero di quella veriore ritenuta di giustizia.
2.2 Le parti convenute hanno, invece, contestato la spettanza del compenso al professionista sotto plurimi profili, sopra sintetizzati.
2.3 È pregiudiziale, logicamente e giuridicamente, accertare se sussista in capo al ricorrente il diritto ad ottenere tale compenso dai convenuti, incidendo sulla stessa possibilità di domandare il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale per il mancato guadagno subito a causa dell'allegato inadempimento.
2.4 Ricorso e comparse difensive rendono conto, anzitutto, di un antefatto nei seguenti termini.
2.4.1 Nel 2018 tutti (o quasi) i proprietari dei terreni oggetto di causa, rientranti negli ambiti di trasformazione “T5/A” e “T5/B” del PGT del Comune di BA VE (PV), avevano già promesso in vendita le particelle di competenza ad altra società, la GI&VI S.r.l., la quale si obbligava all'acquisto dei loro terreni. Ciò al fine di unirli ai suoi propri, per lo più confinanti, in modo da disporre di un più vasto ed unico fondo da cedere, eventualmente, a terzi per la costruzione di un complesso industriale ad uso logistico.
Sul punto, la stessa produzione documentale offerta dal ricorrente (cfr. doc. 7-8, sub. “7 ter”, pag. 6-
9) attesta l'avvenuta stipula, in data 07.04.2018, da parte di e Parte_4 Parte_3 [...]
quale parte “promittente venditrice”, e di GI&VI S.r.l in persona dell'amministratore Parte_5 unico pro tempore L.R. Ricordato, quale parte “promissaria acquirente”, di un contratto preliminare di vendita dei terreni di loro proprietà (Fg. 3, mapp. 115, 114, 216, 132, 133, 196, 120, 249, 250,
124), seguito da una successiva scrittura del 19.07.2019 che, in sostituzione della precedente, espressamente subordinava (punto 3 delle premesse) l'acquisto dell'area alla approvazione, da parte del Comune di BA VE e dei vari Enti interessati, delle modifiche al P.G.T. che la società si apprestava a richiedere alla P.A.
In ragione di tale condizione, il prezzo offerto per l'acquisto veniva rideterminato tra le parti, oscillando tra gli € 8,00 e i € 12,00 al mq. di superficie catastale (richiamando i valori delle aree fabbricabili nella delibera di GC n. 29 del 2012, ancorché riferiti ai fini I.M.U.; cfr. doc.
7-8 cit., sub. “7bis”), a seconda che la GI&VI S.r.l., promissaria acquirente, fosse riuscita, o meno, ad ottenere, attraverso il piano di lottizzazione in variante al PGT, un “rapporto di copertura uguale o superiore al 40%”, rispetto a quell'epoca vigente, “pari al 25%”.
È verosimile ritenere che analoghi contratti preliminari con la GI&VI S.r.l. (sebbene solo citati ma non prodotti in causa dai convenuti) siano stati stipulati, a quel tempo, anche dagli altri proprietari dei distinti mappali insistenti nel medesimo contesto;
ai fini che interessa, il fatto può comunque considerarsi pacifico, in quanto non contestato. 2.4.2 Altrettanto pacifiche, oltre che indiziate documentalmente, sono le seguenti circostanze:
- che il lotto già di proprietà della GI&VI S.r.l. è stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare, promossa dai suoi creditori innanzi a questo Tribunale (proc. n. 379/2020
RGE) (cfr. ad es. doc. 5 fasc. conv. e altri”); CP_5
- che con socio unico (partecipata da , in persona Controparte_15 CP_14 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, nel marzo 2022 si è resa aggiudicataria, in seno alla procedura esecutiva, dei fondi insistenti nel Comune di BA
VE (identificati al Catasto ER del predetto Comune al foglio 6, particelle 56, 55, 54,
431, 432, 433, 21, 22, 23, 44, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e al foglio 3 particelle 107, 119 e 134) facenti capo alla società esecutata (v. le “premesse” del contratto preliminare del
07.06.2022, doc. 3 fasc.att., pag. 4; nonché la “clausola risolutiva espressa”, pag. 20, art. 9:
“Per il caso in cui la società " " dovesse omettere di versare il saldo Controparte_15 del prezzo di acquisto nell'ambito della procedura esecutiva n. 379/2020 i promittenti venditori avranno facoltà di risolvere il presente contratto preliminare trattenendo l'importo incassato a titolo di caparra confirmatoria mediante invio di Raccomandata A/R o PEC alla
Parte Promissaria Acquirente.”).
2.4.3 Sempre ai fini dello svolgimento dei fatti, occorre dare rilievo a tre ulteriori circostanze, desumibili dagli atti e confermate dall'istruttoria, ossia:
1) il fatto che è stato il geom. negli ultimi mesi del 2021, ad entrare in “contatto” e a Pt_1 proporsi alla famiglia (titolare della più ampia parte del compendio Persona_10 edificabile) per il tramite di conoscente comune ed ex Sindaco del Persona_3
Comune di Pieve Porto NE (all'epoca parte dell'Unione di Comuni con BA VE e
Monticelli VE);
2) il fatto che il geom. quando è stato presentato ai sig.ri conosceva le Pt_1 Persona_10 potenzialità dell'area e la possibilità, ancora “aperta”, di vendere l'intero complesso a terzi interessati ad insediamenti produttivi e di logistica, che, con ogni probabilità, aveva già individuato [v. teste ud. 25.09.2024: “sul cap. 4): si è vero. Io sono 25 anni Tes_1 che sono nell'amministrazione di Pieve Porto NE, sono stato Sindaco per 10 anni, conosco tutti e ho confidenza con tutti. Li ho presentati io. ADR: questo incontro a cosa era finalizzato? Risposta: sapevo che già da anni a BA VE c'erano in vendita circa 188 mila mq di terreni edificabili per logistica ed erano in mano ad un soggetto di Parte_8
Gi&Vi, però erano anni che i signori “ZI e company” non andavano a buon fine e non li contattava nessuno. Il sig. mi aveva detto che aveva un acquirente in mano che era Pt_1 disposto ad acquistare allora io l'ho presentato ai proprietari dei terreni.; v. teste Pt_3 avvocato e già consulente del geom. ud. 25.09.2024: “ADR: mi Testimone_2 Pt_1 spiega i rapporti che ha avuto con la parte attrice? Risposta: nella vicenda specifica il geom. si era rivolto a me perché io ero uno degli avvocati della Pt_1 Controparte_19 che era creditrice ipotecaria di una società che aveva un terreno nell'area, non oggetto del presente giudizio, ma antecedente motivo per il quale ci siamo conosciuti. sul cap. 1): mostrato il doc. 2, risponde “riconosco la mia email del 09.03.2022 e l'allegato. Ricordo che tutta la vicenda si è sviluppata dopo la vendita di quel terreno che è andato all'asta; il terreno aveva un prezzo a base d'asta intorno ai 700 mila euro, il credito ipotecario era 1 milione e 300 mila, quel terreno è stato venduto all'asta a 5 milioni di euro circa (…)”];
3) il fatto che il geom. in periodo coevo (marzo - maggio 2022), trattava per l'acquisto Pt_1 di altro terreno in capo a terzi estranei al presente giudizio, sito nella stessa area di interesse
(fg. 3, mapp. 103), in nome proprio ma per conto di sostituendola a sé Controparte_15 quale “parte promissaria acquirente” nel contratto preliminare di vendita per persona da nominare da lui, in precedenza, stipulato (cfr. doc. 13-14 fasc.att.).
2.5 In questo contesto si inserisce la scrittura privata, denominata “mandato e procura speciale”, intorno alla quale ruota la vicenda oggetto del presente giudizio.
Il documento prodotto in atti dall'attore - datato “gennaio 2022” e recante, in calce dal terzo al quinto foglio, le sottoscrizioni in corrispondenza dei nominativi degli originari convenuti (salvo il crocesegno sulla riga in corrispondenza del nome di , analfabeta) nonché il timbro Persona_11 della Parrocchia di ” - testualmente recita: “Con il presente, i sottoscritti (…) Parte_6 di seguito congiuntamente i “Proprietari”, nella loro qualità di pieni e liberi proprietari dei terreni siti nel territorio del Comune di BA VE (PV) identificati al Catasto terreni (…) aventi una superficie catastale complessiva pari a circa 124.000 metri quadrati (di seguito, congiuntamente, i
“ER”) collocati in area di sviluppo produttivo artigianale (…) conferiscono al Signor Parte_1
(…) (di seguito il “Procuratore speciale”) l'incarico di individuare sul mercato uno o più
[...] soggetti interessati all'acquisto della proprietà dei ER allo scopo di realizzare sugli stessi le iniziative immobiliari di qualsiasi natura e di procedere, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, alla cessione dei ER a tali soggetti. Le obbligazioni assunte dai Proprietari si intendono assunte in via solidale fra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1292 cod. civ.
L'incarico è regolato dalle norme sul mandato con rappresentanza (artt. 1703 e segg. del cod. civ.).
Pertanto, il Procuratore Speciale, in qualità di mandatario, è autorizzato a porre in essere tutte le attività e a sottoscrivere, in nome e per conto dei Proprietari, ogni atto e documento utile o necessario per l'esecuzione dell'incarico (…) L'incarico si intende conferito in via esclusiva al
Procuratore Speciale, pertanto, i Proprietari congiuntamente garantiscono di non essere e si impegnano a non divenire, parte per tutta la durata dell'incarico di accordi di qualsiasi natura aventi ad oggetto il medesimo oggetto (o parte di esso) di cui al presente incarico e di non trattare la vendita dei ER (o parte di essi) direttamente o per interposta persona. Il presente incarico è efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte di tutti i Proprietari, ha durata di un anno ed è espressamente irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 del cod. civ. I Proprietari autorizzano il Procuratore Speciale a procedere alla vendita a uno o più soggetti terzi dallo stesso selezionati della piena proprietà dei ER a fronte di un corrispettivo complessivo non inferiore
a Euro 15/mq. (oltre imposte di legge) (di seguito, il “Corrispettivo”) sulla base dell'attuale destinazione d'uso dei ER medesimi, nonché a sottoscrivere tutti gli accordi e i documenti e a rilasciare tutte le dichiarazioni preliminari, strumentali e accessori alla vendita, ivi inclusa la stipulazione di contratti preliminari di compravendita, qualsiasi ne sia la forma e a porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie e utili allo scopo di dare esecuzione alla vendita. I Proprietari conferiscono al Procuratore Speciale il potere di incassare il Corrispettivo dall'acquirente dei
ER e di rilasciarne quietanza. Il compenso del Procuratore Speciale in qualità di mandatario è pari alla differenza fra l'importo che sarà concordato fra il Procuratore Speciale e il terzo acquirente dei ER e il Corrispettivo. Il compenso sarà versato al Procuratore Speciale con le modalità che verranno concordate fra le parti. (….)” (cfr. doc. 1 fasc.att.).
Tale scrittura pare seguita da una scrittura “integrativa” che, richiamando l'incarico conferito al
“Procuratore speciale” di “individuare sul mercato uno o più soggetti interessati all'acquisto della piena proprietà dei ER (…)”, ha specificato ed aggiunto, come condizione “sospensiva” della futura vendita, la destinazione ad uso logistico/produttivo dell'intera area e la possibilità (ndr. per il potenziale acquirente) di sviluppare, mediante apposita convenzione urbanistica, uno o più immobili in variante al PGT vigente, secondo indici urbanistici specificamente indicati (cfr. doc. 9 fasc.att.).
2.6 Il tema controverso e decisivo concerne la qualificazione giuridica del rapporto e dell'attività svolta dal geom. Parte_1
2.7 Appare opportuno premettere che l'interpretazione e la qualificazione del contratto sono due operazioni concettualmente distinte, sebbene legate da una connessione biunivoca (che ne può intrecciare lo svolgimento) in quanto volte all'unico fine che è la determinazione dell'effettivo regolamento negoziale, siccome giuridicamente vincolante per le parti (cfr., tra le altre, Cass. n.
6581/2021).
In una prospettiva soprattutto “statica”, la prima (l'interpretazione) precede logicamente la seconda
(la qualificazione), in quanto tende alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti;
una volta individuata l'intenzione comune delle parti del contratto, la qualificazione del contratto ha la funzione di stabilire la disciplina in concreto applicabile e può anche prescindere dal nomen iuris che le parti hanno inteso attribuire alla pattuizione (cfr. Cass. n.
12912/2015).
Come precisato dalla Corte di Cassazione, nei criteri legali di interpretazione del contratto (art. 1362 ss c.c.), il dato “testuale”, pur rivestendo un rilievo centrale, non è decisivo, giacché
l'interprete non può “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma deve indagare, quale sia la
“comune intenzione” dei contraenti anche tramite “il loro comportamento complessivo” (cfr. anche
Cass. n. 25840/2014, nel senso che la “chiarezza” che consente di evitare ogni altra indagine interpretativa del testo contrattuale “non è una chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, avulsa dalla considerazione della comune volontà delle parti”, bensì “la chiarezza delle intenzioni dei contraenti”). In altri termini, se il testo negoziale è letteralmente chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti, l'interprete è tenuto ad approfondire, indagandola, la volontà delle parti.
2.8 Nel caso di specie, esaminando il contenuto dei documenti negoziali (precisando che la seconda scrittura “integrativa” va interpretata alla luce del contenuto della prima), risulta piuttosto evidente che la prima scrittura di gennaio 2022 ha un contenuto tipicamente mediatorio, poiché al geom.
è stato demandato il compimento di una serie di attività funzionali alla individuazione e Pt_1 finalizzazione della vendita a possibili acquirenti dell'intero compendio immobiliare, che è tipica del mediatore.
Anche la definizione del “compenso” è stata riferita alla vendita effettiva di tutti i terreni, a date condizioni, ad un terzo acquirente, dunque al conseguimento del risultato finale, e non allo svolgimento di attività tecnico-professionale del geometra prodromica a quel risultato e “fine a sé stessa”, soprattutto se retribuita con somme ingenti, potenzialmente anche superiori al milione di euro [(€ 25,00 mq. - € 15,00 mq.) x 118.461 mq. di sup. cat. ꞊ € 10,00 mq. x 118.461 mq. ꞊ €
1.184.610,00], del tutto irragionevoli per essere considerate il corrispettivo di un mero mandato rappresentativo.
Tanto più che il diritto al “compenso”, per il professionista incaricato della ricerca di potenziali acquirenti dei terreni e del conseguente svolgimento delle trattative e attività connesse finalizzate alla vendita, non era dovuto “a prescindere” e non era neanche “certo” (almeno in astratto), atteso che esso dipendeva dal conseguimento del risultato;
ciò significa che la conclusione dell'affare, a condizioni economiche migliori di quelle minime (o attese) dai proprietari interessati, rappresentava la condicio sine qua non astrattamente idonea a far sorgere, piuttosto, il diritto alla provvigione maturata per il tramite della sua opera. 2.9 Se quanto appena evidenziato è già di per sé sufficiente per non arrestarsi al tenore letterale della scrittura e alla dizione generica del “mandato”, al fine di cogliere la “volontà delle parti”, gioverà precisare che l'ulteriore dato interpretativo rappresentato dall'inserimento delle clausole di
“esclusiva” e di “irrevocabilità” per tutta la durata dell'incarico (annuale), costituisce un elemento sostanzialmente neutro, in quanto compatibile anche con altre figure negoziali, tra cui la mediazione, nella sua forma unilaterale (o atipica). Invero, come ripetutamente affermato, con risalente giurisprudenza, dalla Suprema Corte (Cass. n. 9547/2009) “I patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti”.
2.10 Ad integrare la mediazione rivelano anche elementi extra-testuali, rappresentati:
- dal dato temporale e dalle modalità con cui si è innestato il primo contatto tra le parti, su iniziativa dello stesso ricorrente, come visto, e non dei convenuti o del gruppo più ristretto di essi, come a significare che il geom. agisse già come procacciatore d'affari del Pt_1 potenziale acquirente ( o ) e del suo amministratore unico il CP_14 CP_20 Per_5 quale era, evidentemente, interessato ad aggiudicarsi i terreni all'asta nella procedura esecutiva a carico di Gi&Vi S.r.l. (come poi avvenuto nel marzo 2022); quindi, diretto a portare a compimento la complessiva operazione d'acquisto, utilizzando la figura del geom. anche per ricevere la dichiarazione di nomina nel contratto preliminare del 04 aprile Pt_1
2022;
- dal fatto, accertato in sede istruttoria [v. teste ud. cit., in part. sui cap. 12-16 di Tes_1
p. att. e chiarimenti;
v. anche i testi e ud. 09.10.2024, in CP_16 Testimone_3 part. sui cap. 1, 2 e 7 di p. conv. e chiarimenti;
teste , ud. 07.11.2024, in Testimone_4 part. sul cap. 1 di p. att. e chiarimenti], che la scrittura privata “circolata” nel gennaio 2022 fu predisposta dal ricorrente, confezionando in tal modo una “proposta” sottoposta alla
“accettazione” dei convenuti (pur discutibile, quantomeno nelle modalità di raccolta del consenso e delle firme, pacificamente apposte non contestualmente e non tutte in presenza del proponente) e non viceversa;
- dall'intendimento comune che l'incarico conferito al geometra servisse per concretizzare la futura vendita dell'intera area edificabile ad un acquirente solido, attivo nel settore della logistica ed economicamente pronto ad investire sul territorio.
2.11 Ciò posto in fatto, l'argomentazione attorea secondo cui l'assenza della “posizione di terzietà del mandatario rispetto all'affare trattato”, in nome e per conto dei mandanti in forza dell'incarico assunto, esclude in radice la configurabilità della mediazione e deve configurarsi come mandato oneroso, con la conseguenza che non è necessaria, per il diritto al compenso (provvigionale),
l'iscrizione del geometra all'albo dei mediatori - tesi in passato elaborata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16382/2009, secondo cui il conferimento dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti) - non coglie nel segno.
2.12 Invero, il mandato a reperire possibili contraenti, con o senza procura (anche all'incasso), può coordinarsi con il fenomeno mediatorio, senza per questo escluderlo.
2.13 Il precedente orientamento, come evidenzia la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 7554/2023; Cass. n. 9814/2023; Cass. n. 31228/2024), è stato superato da Cass., Sez. Un., 2 agosto 2017 n. 19161, che ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni;
l'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia a oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della legge 39/1989, ragion per cui, lo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il sistema previsto dalla L. n. 39 del 1989, è stato modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale, all'art. 73, sotto la rubrica “Attività di intermediazione commerciale e di affari”, ha previsto, al comma 1, la soppressione del ruolo di cui alla L. n. 39 del
1989, art. 2, ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla L. n. 39 del 1989; hanno evidenziato che l'elemento di distinzione tra il mediatore “tipico” e il mediatore “atipico” risiede nell'imparzialità del primo, in quanto il secondo presta la sua attività nell'interesse di una parte con cui instaura un rapporto di collaborazione, raccogliendo proposte di contratto e trasmettendogliele, rimanendo comune la cornice della prestazione di un'intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare. In questa prospettiva, hanno posto in risalto come l'art. 1756 c.c. qualifichi “mediatore” anche colui che ha avuto l'incarico di promuovere la conclusione dell'affare da una sola delle due parti e come l'art. 1761 c.c. qualifichi “mediatore” colui che ha avuto l'incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
2.14 Il conferimento di un mandato, presunto oneroso, non colloca quindi l'attività svolta dall'incaricato al di fuori del perimetro (funzionale) della mediazione (cfr. anche Cass. n.
16147/2010).
Infatti, della L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, stabilisce testualmente che «L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.». Poiché nella nozione di “mandato a titolo oneroso” rientra l'incarico conferito a un soggetto o a un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati a un determinato affare, anche i procacciatori di affari che su incarico di una parte svolgano intermediazione per un affare avente ad oggetto immobili o aziende, hanno l'obbligo di iscrizione, con la conseguenza che in mancanza viene meno il diritto alla relativa provvigione (cfr. Cass. n.
9814/2023; conf. Cass. n. 31228/2024).
Ciò posto, essendo l'iscrizione un presupposto necessario del diritto alla provvigione, l'eccezione con cui se ne contesti la sussistenza, deducendo la nullità del contratto di mediazione, è rilevabile d'ufficio ed è proponibile anche in appello, essendo sottratta alle preclusioni sancite dall'art. 345
c.p.c. e al principio di non contestazione (cfr. Cass. 12990/1992; Cass. 14076/2002; Cass.
8581/2013; Cass. 14971/2022; Cass. 4019/2023).
2.15 Orbene, una volta qualificato l'incarico de quo in guisa di mediazione immobiliare, sia pure sub specie di mediazione negoziale atipica, in applicazione della disciplina legislativa sopra indicata, deve disconoscersi il diritto del geom. a percepire a qualunque titolo la Parte_1 provvigione, essendo incontestato che il geometra non è regolarmente in possesso del requisito dell'iscrizione in relazione allo specifico affare.
2.16 La domanda di risarcimento danni avanzata, in via principale e subordinata, dal ricorrente, per un importo corrispondente all'intera provvigione, è dunque infondata.
2.17 Rimangono conseguentemente assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalle difese dei convenuti e non espressamente affrontate nel merito - ossia se il documento in questione possa considerarsi un “unicum”, se il professionista abbia assolto il dovere informativo e se le clausole di esclusiva e di irrevocabilità temporanea dell'incarico determinino, o meno, un significativo squilibrio a carico del consumatore ex art. 33 Cod. cons. - in quanto non necessarie ai fini della decisione di rigetto, adottata in base al principio della ragione più liquida. 2.18 Può soltanto aggiungersi, per completezza, che la domanda di risarcimento del danno da inadempimento nei confronti della risulta ugualmente Controparte_21 infondata, cogliendo nel segno l'eccezione difensiva per la quale, ai fini della validità del contratto, non era sufficiente la sottoscrizione del Parroco pro-tempore (Don ) e neanche Testimone_4
l'apposizione del timbro dell'Ente ecclesiastico, essendo piuttosto necessaria l'autorizzazione del
Superiore competente.
Il canone 638, par. 3, del codice di diritto canonico stabilisce: “Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa”. Il canone 1295 dispone poi che “I requisiti a norma dei canoni 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”.
Le norme impongono, quindi, il “controllo canonico” nel caso di atti di straordinaria amministrazione, che sono appunto quelli idonei a mettere a rischio l'integrità del patrimonio, ossia non solo gli atti dispositivi del patrimonio, ma anche qualunque negozio che intacchi o possa determinare detrimento alla situazione patrimoniale della persona giuridica, peggiorandone la condizione (cfr. Cass. n. 19411/2025).
Ricadono nel novero degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione quelli i cui effetti incidono direttamente o indirettamente sul patrimonio, alterandone la consistenza (cfr. Cass. n. 1590/1966).
Nel quadro normativo di settore, in applicazione del canone 1281 del codice di diritto canonico e dell'art. 18 della legge n. 222/1985 (relativo all'opponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri di rappresentanza risultanti dal codice di diritto canonico), gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del Superiore competente, non possono validamente compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, impegnando l'Ente con riguardo a negozi idonei a procurare allo stesso un detrimento patrimoniale (cfr. Cass. n. 2117/2015; conf. Cass. n. 15026/2019; Cass. n.
19411/2025 cit.).
Non deve essere confusa, poi, l'autorizzazione alla vendita (nella specie effettivamente rilasciata dall'Ordinariato Diocesano di Pavia con atto prot. n. 033/22 del 10.03.2022, allegato al contratto preliminare del 07.06.2022; cfr. doc. 3 fasc.att., pag. 33) con l'autorizzazione al conferimento di qualunque altro incarico a terzi che importi un impegno di spesa rilevante e potenzialmente pregiudizievole per il patrimonio dell'Ente parrocchiale. Pertanto, l'attività negoziale dell'Ente ecclesiastico, quando - come nel caso di specie - non abbia carattere traslativo di diritti dell'Ente, deve essere autorizzata dal Superiore se l'Ente possa subire un detrimento da intendersi "come un pregiudizio che ecceda la semplice insorgenza di un'obbligazione a carattere corrispettivo".
Alla luce di queste direttrici, nel caso di specie non si dubita che l'incarico demandato al geometra avrebbe comportato per la non solo un Pt_1 Parte_9 notevole impegno economico-finanziario, se si considera l'entità del compenso provvigionale - in tesi - dovuto in base al differenziale sul prezzo della superficie di competenza alienabile (Fg. 3, part. 123, sup.
3.280 mq.), ma anche un pregiudizio per il patrimonio dell'Ente, stante l'assunzione in via solidale passiva dell'intera obbligazione. Ciò avrebbe richiesto l'autorizzazione al compimento dei richiamati atti da parte del Superiore competente.
§3. Quanto alle domande svolte dal ricorrente in via subordinata, si osserva brevemente quanto segue.
3.1 La domanda di risarcimento del danno a titolo di “responsabilità extracontrattuale” è del tutto generica, citata soltanto nelle conclusioni e non argomentata rispetto agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (ossia danno ingiusto, il comportamento doloso o colposo del danneggiante e il nesso di causalità). Al di là del compenso provvigionale - che rimane non dovuto, a qualunque titolo, per le ragioni già espresse - manca l'allegazione e prova del diverso altro pregiudizio patrimoniale che l'odierno ricorrente lamenti di aver subito in conseguenza dell'altrui condotta, fermo il principio secondo cui il danno-conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse
(ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento.
3.2 Quanto, invece, alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via di
“ulteriore ed estremo subordine” con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., a seguito del disposto mutamento del rito ordinario, la stessa - pur essendo processualmente ammissibile, in quanto riferita alla “medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e “connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (cfr. Cass, Sez. Un, n. 12310/2015 e Cass., Sez. Un., n. 22404/2018 sui confini tra mutatio ed emendatio libelli nel sistema processuale ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ratione temporis vigente;
ma l'assetto è analogo nell'art. 171 ter c.p.c., previsto dalla riforma del
D.Lgs. 149/2022; cfr. più di recente Cass. n. 4410/2025) - appare tuttavia improponibile nel merito, oltre che infondata.
3.2.1 Improponibile perché la domanda difetta, in concreto, del carattere di residualità richiesto dall'art. 2042 c.c. La Suprema Corte a Sezioni Unite, dirimendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, con la sentenza 5 dicembre 2023 n. 33954, ha affermato che: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
In applicazione di detto principio, nel caso di specie la domanda di arricchimento senza causa non può ritenersi proponibile, ancorché in via estremamente subordinata rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita del diritto al compenso (provvigionale), atteso che il rigetto è motivato dalla ritenuta violazione dell'art. 6 della L. 3 febbraio 1989, n. 39, che è norma imperativa, non derogabile dalla volontà delle parti (cfr. Cass. n. 4019/2023; Cass. n. 31205/2024), nonché, a diverso titolo (extracontrattuale), per carenza di prova.
3.2.2 Infondata perché, secondo la condivisibile opinione della dottrina e giurisprudenza maggioritarie, l'ingiustificato arricchimento ha ad oggetto un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (cfr. Cass. n. 20383/2016; Cass. n. 32696/2024), né la stessa può essere rimessa alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone che il danno, anche se correlato all'ambito dell'interesse negativo (maggiori esborsi, spese inutilmente sostenute, ecc.) sia certo nella sua esistenza ontologica;
prova che, nel caso in esame, difetta.
§4. Consegue che tutte le domande proposte devono essere rigettate, in quanto non meritevoli di accoglimento.
4.1 Nel regolamento delle spese processuali, devono essere poste a carico del ricorrente le spese relative alla difesa del convenuto , applicando i valori minimi dei parametri Controparte_10 forensi vigenti, tenuto conto dell'unica, semplice, questione affrontata, proporzionati alla attività difensiva e processuale svolta (compresa la trattazione;
cfr. Cass. n. 18723/2024), ma in misura, comunque, non superiore ai compensi specificamente indicati nella nota spese ex art. 75 disp.att.
c.p.c. prodotta agli atti (cfr. Cass. n. 14198/2022).
4.2 Verso tutte le altre parti, le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come nel dispositivo. Si applicano i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022, in ragione dello scaglione della controversia, da considerarsi di valore indeterminabile (ex art. 5, comma 6,
d.m. n. 55/2014), in base al principio in forza del quale “deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto, o uno degli oggetti, dell'accertamento e della quantificazione rimessi al giudice” (cfr. Cass. n. 14586/2005; in termini in parte analoghi, e cioè circa la necessità che la causa possa essere reputata di valore determinato solo all'esito delle indagini commesse al giudice, si veda Cass. n. 25553/2011, secondo cui: “lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile è applicabile anche nel caso in cui questo valore, da accertarsi in corso di causa, sia rimasto non determinato in conseguenza dell'accoglimento di un'eccezione preliminare di merito”; v. anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 20805/2025).
4.3 Nella specie, per la liquidazione degli onorari si assume lo scaglione di valore compreso tra €
52.000,00 ed € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia (tutte le fasi, par. medi).
4.4 In ordine al compenso per gli avvocati che assistono “più parti aventi la medesima posizione processuale”, trova applicazione l'aumento sul compenso unico previsto dall'art. 4, comma 2 del d.m. n. 55/2014, nella misura del 30% (per i primi dieci clienti) - secondo un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 15946/2024; Cass. n. 24592/2025) “obbligatorio” per le prestazioni concluse dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b), 6 e 7
d.m. 13 agosto 2022, n. 147, mentre per un altro recentissimo indirizzo (Cass. n. 12777/2025; Cass.
n. 25409/2025; Cass. n. 25549/2025) resta un aumento “facoltativo”, avendo l'art. 3 del d.m. n.
147/2022 soppresso soltanto l'inciso “di regola” e non anche la voce verbale “può” - dato che, nella fattispecie oggetto di causa, la prestazione professionale nei confronti delle due parti convenute ha comportato, indubbiamente, l'esame di distinte situazioni di fatto e di diritto, in particolare con riferimento alla “parte ZI” e alla “parte Parrocchia”, di cui si è dato conto in motivazione.
4.5 Nulla per la parte contumace, non avendo svolto attività difensiva.
§5. Infine, va respinta - per le parti che l'hanno richiesta - la domanda di condanna del ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi il necessario requisito soggettivo del dolo o della colpa grave, ad integrare il quale non è sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. n. 6193/2020, Cass. n. 194/2014, Cass. n. 654/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di rappresentato Controparte_10 dall'A.d.S. Avv. Maria NA MP;
• rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente;
• rigetta le istanze di condanna verso il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Parte_1 rappresentato dall'A.d.S. Avv. Maria NA MP, che si Controparte_10 liquidano in € 5.431,00 per compensi (di cui: € 1.064,00 fase studio, € 708,00 fase intr.; €
1.869,00 fase istr./tratt.; € 1.790,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 delle parti convenute vittoriose ( più otto), che si liquidano in € 18.333,90 per CP_1 compensi (di cui: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./tratt., €
4.253,00 fase dec.; + € 4.230,90 aumento del 30% ex art. 4, co. 2 d.m. n. 55/2014 e s.m.i.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna il ricorrente soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 delle parti convenute vittoriose ( più quattro), che si liquidano in € 18.333,90 per CP_5 compensi (di cui: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./tratt., €
4.253,00 fase dec.; + € 4.230,90 aumento del 30% ex art. 4, co. 2 d.m. n. 55/2014 e s.m.i.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della parte convenuta vittoriosa ( , che si liquidano in € 14.103,00 per compensi CP_22
(di cui: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./tratt., € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 04 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2604/2023, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MIRIAM FERSINI del Foro di Pavia;
ATTORE contro
(C.F: ), (C.F: CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F: ) in proprio e in qualità di erede di Controparte_4 C.F._5
(C.F: ), (C.F: Persona_1 C.F._6 Parte_2
) in qualità di erede di (C.F: C.F._7 Persona_1 Parte_3
), (C.F: ) e C.F._8 Parte_4 C.F._9 Parte_5
(C.F: ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARTA
[...] C.F._10
ZE e MA LA, entrambi del Foro di Pavia;
CONVENUTI
e contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_5 C.F._11 CP_6
), (C.F.: ), C.F._12 CP_7 C.F._13 CP_8
(C.F.: ) in qualità di erede di (C.F:
[...] C.F._14 Persona_2
) e (C.F.: ) C.F._15 Parte_6 P.IVA_1 in persona del parroco e legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi dagli Parte_7
Avv.ti JACOPO CORONA e GIADA CORONA del Foro di Pavia;
e contro
(C.F: ), rappresentato e difeso Controparte_9 C.F._16 dall'Avv. ANNA MARIA RITA MARANGONI del Foro di Pavia;
CONVENUTI nonché contro
, in persona dell'A.d.S Avv. MARIA ELENA IMPENNATI Controparte_10
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA LUISA VITALI del C.F._17
Foro di Pavia;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
(C.F: ); CP_11 C.F._18
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Mandato.
Conclusioni:
- parte attrice: “Previa conferma dell'intervenuta fase di mediazione pregiudiziale, terminata con esito negativo, ritenuto assolta dal procedente ogni obbligo a suo carico in ordine alla fase prodromica al giudizio , Nel merito: Accertata l'intervenuto rilascio di mandato a favore del ricorrente e ad opera dei convenuti mandanti, accertata la corretta esecuzione del mandato da parte del ricorrente ed invece l'inadempimento contrattuale posto in essere delle parti mandanti convenute verso l'indicato mandatario per come chiarito negli atti di causa da intendersi qui integralmente richiamati, rilevato lo specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di esclusiva a favore del mandatario e definito contrattualmente , condannare a titolo di responsabilità contrattuale anche in via risarcitoria le parti mandanti in solido tra loro o se ritenuto in via esclusiva per somma da attribuirsi proporzionatamente al percepito o percepiendo in forza del contratto di mandato
e del preliminare trascritto a data 07.06.2023 ( doc.2) a ciascuno dei mandanti qui convenuti, al pagamento a favore del mandatario dell'importo differenziale ( contrattuale) tra il prezzo di vendita indicato in atto di mandato dai mandanti in € 15,00 al mq ed il prezzo effettivamente concordato e/o incassato dagli stessi in forza di preliminare notarile sottoscritto ( doc.
3- attestante anche la superficie in mq. dei lotti oggetto di compravendita per un tot. di mq 118. 381) e pari ad € 27,00 al mq., il tutto per come disposto dal contratto di mandato. Con espresso richiamo ed applicazione al caso di specie dell'art 1720/1721 cc in relazione alla prelazione del mandatario sul ricavato dell'affare concluso dal mandante in luogo del mandatario e violando i diritti contrattuali di quest'ultimo. In via subordinata: condannare i convenuti al pagamento per le stesse causali già indicate in causa, di somma conteggiata nel differenziale tra l'importo di € 15,00 ( prezzo concordato tra mandante e mandatari) e la somma di € 25 al mq trattata dal ricorrente con l'individuato acquirente quale prezzo di vendita per i terreni oggetto del mandato;
In ogni caso condannare i mandanti al pagamento per i titoli dedotti di importo ritenuto di giustizia;
In subordine : qualora accertato in causa per qualsiasi motivo l'intervenuta risoluzione del contratto di mandato, accertare che l'inadempimento causa di risoluzione è fatto attribuibile in via esclusiva a responsabilità dei mandanti e per l'effetto condannare gli stessi in via risarcitoria, anche extra contrattuale, al pagamento a favore del ricorrente della somma già definita al capoverso precedente delle qui redatte conclusioni o della diversa anche minore somma giudicata equa dal Giudice all'esito del giudizio. In subordine: Qualora ritenuti rilevanti e determinanti i rilievi di parti convenute in ordine all'assenza per qualsiasi causa
o presupposto di responsabilità di singoli ed identificati convenuti, parte attrice ritiene di insistere, in funzione della responsabilità solidale definita in ambito contrattuale e che permette all'attore di agire anche solo nei confronti di uno o più convenuti per l'intero, per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate anche solo ed esclusivamente ed anche disgiuntamente verso il sig , e soggetti con i quali Parte_4 Parte_3 Persona_1
l'attore ha sempre trattato e definito ogni accordo personalmente, assumendo di persona le firme del loro impegno contrattuale ( mandato doc. 1) ed aggiornandoli su ogni aspetto della vicenda trattata . In ulteriore ed estremo subordine: qualora all'esito di causa fosse determinata altra forma di collaborazione tra l'attore ed i convenuti firmatari, si insiste affinchè anche ex art 2041 cc e 1226 cc. voglia il GU determinare il giusto compenso per
l'attività svolta dall'attore condannando i convenuti, o anche solo i siggri ZI TO,
e , al pagamento dello stesso in via solidale tra loro a favore Parte_3 Persona_1 dell'attore. Con vittoria di spese e competenze di causa.”;
- parti convenute ( più altri): “Nel merito, in via principale, voglia l'On.le CP_1
Tribunale adito, accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità del contratto di “mandato
e procura speciale”, rigettare la domanda proposta dal Geom. giacché Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in premessa, con condanna alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai
d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022) oltre spese e oneri accessori nonché sempre in via principale voglia l'On.le Tribunale adito, accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità del contratto di “mandato e procura speciale”, rigettare la domanda proposta in via subordinata dal Geom. (nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter cpc) in Pt_1 quanto le istanze avanzate nei confronti dei soli Sig.ri , e dei Parte_4 Parte_3
Sig.ri e (in qualità di eredi del Sig. ), oltre Controparte_4 Parte_2 Persona_1 ad essere infondate in fatto e in diritto, non sono conseguenza “della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate” dagli odierni convenuti e in quanto tali avrebbero dovuto essere proposte entro la prima udienza di trattazione. In via ulteriormente principale e nel merito: ferme le domande poste in via principale, voglia l'On.le Tribunale adito condannare il Geom. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Pt_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Geom.
voglia l'On.le Tribunale adito identificare la natura dell'attività Parte_1 effettivamente svolta dal ricorrente in base a quanto emerso in atti e, conseguentemente, determinare la misura del relativo compenso eventualmente dovuto nella misura ritenuta di giustizia. Vengono altresì reiterate le stesse istanze istruttorie formulate nei pregressi scritti difensivi e non ammesse con provvedimento del G.U. datato 12/01/2024 di cui si riporta
l'estratto, in specie: “- parte convenuta ( e altri): non ammette l'ordine di esibizione ex Pt_3 art. 210 c.p.c. delle dei documenti indicati, in quanto generica ed esplorativa;
ammette la prova per testi con la teste indicata in lista nella mem. 2 sui cap. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, esclusi i cap. 10, 11 e 12 (generici).”;
- parti convenute ( più altri): “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, CP_5 premesse le opportune declaratorie e per le ragioni di cui in narrativa, - in via istruttoria: ammettersi le prove dedotte con comparsa di costituzione e risposta e con memorie integrative ex art. 171 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c. e non ammesse;
- in via pregiudiziale: accertare
e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Parrocchia di Parte_6
; - nel merito: respingere le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate
[...] in fatto e in diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- Spese rifuse.”;
- parte convenuta ( : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa e respinta ogni CP_9 contraria domanda, eccezion, conclusione ed istanza, sia processuale sia di merito, così giudicare: In via principale e nel merito: Previe le opportune declaratorie, in particolare della nullità e/o illegittimità del mandato e della nullità della procura nonché di ogni altro atto ad essi conseguente e/connesso ed in particolare della “scrittura integrativa”, respingere tutte le domande attrici perchè infondate sia in Fatto sia in Diritto. In via ulteriormente principale e nel merito: ferme tutte le domande svolte in via principale, condannare al risarcimento dei danni per lite processuale aggravata ex Parte_1 art. 96, I e III comma, c.p.c. nella misura che verrà determinata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice. Con riserva di ulteriormente precisare, dedurre e produrre.”;
- parte convenuta in riass. (P.G. : “premesso che il comparente Per_2 Per_2 [...]
e per esso l'amministratore di sostegno avv. che lo CP_10 Controparte_12 rappresenta, dichiara di accettare la rinuncia alla presente azione, formulata con dichiarazione dell'attore del 6/5/24., Piaccia all'ill.mo Tribunale adito: - DICHIARARE che non è l'erede di come ha riconosciuto l'attore Controparte_10 Persona_2 nell'atto di rinuncia del 6/5/24, essendo, per testamento, erede la sig.ra CP_8
che ha accettato l'eredità; - DICHIARARE che la chiamata in causa di
[...] [...]
-, quale erede di , effettuata dal ricorrente/attore, CP_10 Persona_2 [...]
- è frutto di errore e disporre conseguentemente l'estromissione dello stesso del Parte_1 giudizio, con effetto immediato;
- CONDANNARE parte attrice-ricorrente a corrispondere a le spese e gli onorari di causa, maturati e maturandi dalla Controparte_10 notifica del ricorso per riassunzione del 24/4/24 alla pronuncia del provvedimento di estromissione, previa, ove occorra, correzione degli errori materiali, rilevabili dall'atto di rinuncia del 6/5/24 e riguardanti i nomi di , indicato come e Persona_2 CP_13 di il cui nome completo è ”. CP_10 Controparte_10
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 09.06.2023, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo:
- che operava nel “mercato edilizio e immobiliare”, ricoprendo la qualifica professionale di geometra;
- che nel corso del secondo semestre del 2021, “a fronte di conoscenze comuni (sig.
[...]
– sig. ”, entrava in contatto ed incontrava i sig.ri , Per_3 Persona_4 Pt_4
ed e la madre sig.ra , in quanto interessati a cedere Pt_3 Persona_1 Parte_5 il loro compendio immobiliare, composto da diversi terreni nel Comune di BA VE
(PV) della superficie complessiva di c.a. 43.000 mq;
- che gli stessi sig.ri si proponevano quali “referenti di fatto” di numerosi diversi Pt_3 proprietari confinanti, tutti complessivamente interessati a vendere i rispettivi lotti di proprietà;
- che la somma complessiva dei terreni all'interno dell'area commerciabile era di ampie dimensioni (tra 118.461 e 124.000 mq) e fortemente appetibile sul mercato, in quanto potenzialmente destinata ad accogliere insediamenti produttivi e stabilimenti industriali, specialmente per le imprese operanti nel settore della logistica e servizi integrati;
- che, infatti, già precedentemente al proprio “ingresso” come figura professionale di riferimento, i sig.ri erano stati “i capofila di un diverso approccio verso un possibile Pt_3 acquirente dei terreni” (Gi e Vi S.r.l.) in vista della conclusione di un affare, poi, sfumato a causa del dissesto finanziario del potenziale acquirente e della vendita all'asta del lotto di proprietà di quest'ultima, confinante con alcuni dei terreni di cui trattasi;
- che si era dichiarato personalmente disponibile a seguire la “complessa operazione prospettata”, organizzando “per la miglior gestione dell'affare” diversi incontri presso l'abitazione dei sig.ri in BA VE (PV) avvenuti tra gennaio e maggio 2022, in cui Pt_3 si discutevano e valutavano “ogni prospettata possibilità di vendita, l'individuazione del soggetto acquirente e le condizioni economiche di vendita dei terreni da cedersi quale unicum di fatto nonché la possibilità di variazione degli indici urbanistici di tali terreni”;
- che in diverse occasioni presenziava alle riunioni anche il Sindaco del Comune di BA
VE, sig. Persona_3
- che i sig.ri insieme agli altri soggetti “presenti alle plurime riunioni tenutesi presso la Pt_3 loro residenza”, vista la fiducia riposta nel professionista e della sua qualifica tecnica,
“essenziale per l'elaborazione del progetto di vendita”, nel gennaio 2022 decidevano di conferirgli l'incarico di individuare il soggetto interessato all'acquisto di tutti i terreni e di trattare, in nome e per conto di tutti i proprietari, per la vendita complessiva dell'area al miglior offerente;
- che a tal fine sottoscriveva, “per accettazione”, la scrittura privata denominata “mandato e procura speciale”, restituita firmata da tutti i “mandanti” in più giorni del mese di “gennaio
2022”, nella quale erano precisamente definiti i compiti, la veste giuridica (mandato con rappresentanza) e le finalità dell'incarico assunto;
- che il contratto, tra le altre cose: (i) contemplava espressamente un “patto di esclusiva”, oltre alla “irrevocabilità” ai sensi dell'art. 1723 c.c. per tutta la durata dell'incarico di un anno dalla stipula e quindi fino a gennaio 2023; (ii) determinava il prezzo minimo della potenziale vendita in € 15,00 al mq, importo dal quale il “procuratore speciale” era autorizzato a vendere i terreni ad uno o più terzi acquirenti da lui stesso selezionati;
(iii) prevedeva un compenso per l'attività prestata dal “procuratore speciale in qualità di mandatario” pari al differenziale tra l'importo minimo di vendita dei vari terreni (€ 15,00 al mq) ed il “prezzo effettivo” di vendita (al mq) che il “mandatario” riusciva a pattuire con il terzo acquirente;
- che nel periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto, le parti proprietarie dei lotti oggetto del “mandato” sottoscrivevano una “integrazione a tale atto”, al fine di “meglio chiarire i termini dell'operazione concordata”;
- che l'attività da lui prontamente svolta portava ad individuare, quale potenziale acquirente dell'intero lotto, la società in persona dell'amministratore pro tempore dott. CP_14 [...]
con cui sviluppava una trattativa “nell'unico fine di giungere, come effettivamente Per_5 concordato, alla formalizzazione notarile dell'operazione di vendita proposta”, come confermavano le e-mail scambiate con l'amministratore della società e con il Notaio individuato per la predisposizione del preliminare e delle singole procure;
- che la vendita era stata trattata con al prezzo complessivo di c.a. € 3.000.000,00 CP_14 per l'intero compendio immobiliare, che, diviso per la superficie complessiva di 118.461 mq, portava ad un prezzo medio di circa € 25,00 al mq;
- che, sempre in ambito di trattative, il ricorrente era riuscito ad ottenere per i soli “mandanti del gruppo , titolari della più ampia parte del compendio (tot. 43.000 mq), l'autonomo Pt_3 prezzo di € 22,00 al mq, con un margine superiore di c.a. € 5,00 al mq rispetto ai € 17,00 al mq proposti per gli altri proprietari;
- che, tuttavia, i “mandanti”, in violazione delle obbligazioni assunte, in data 07 giugno 2022 con atto a rogito Notaio dott. stipulavano autonomamente, “all'insaputa del Per_6 mandatario”, un preliminare di vendita con il promissario acquirente “previamente identificato dal mandatario”, la con socio unico (ovvero Controparte_15 CP_14 avente ad oggetto gli stessi appezzamenti di terreno del mandato irrevocabile a vendere, identificati presso il catasto terreni del Comune di BA VE (PV) come segue: Foglio 3, mapp. 114, 115, 216, 132, 133, 196, 120, 249, 250, 124, 125, 131, 112, 113, 116, 117, 118,
121, 122, 227, 101, 104, 111, 105, 108, 109, 110, 228, 210, 211, 212, 106, 123 e Foglio 6, mapp. 51 e 57, pattuendo il prezzo della futura vendita in € 27,00 al mq;
- che tale compromesso era stato reso possibile, tra l'altro, anche grazie ad un precedente preliminare di vendita del 04 aprile 2022 avente ad oggetto una piccola porzione di terreno stipulato personalmente, in qualità di promissario acquirente, con altri soggetti promittenti venditori, non firmatari del mandato, ma di “assoluto interesse per l'individuato acquirente”
( , in favore del quale cedeva il contratto il successivo 16 maggio 2022, così CP_14 permettendo alla società di “portare a compimento la più ampia operazione allo stesso affidata dai mandanti”.
Sulla base di tutto quanto esposto in fatto, previa fissazione della udienza e termine per le notifiche nei confronti di tutti i convenuti, identificati nei proprietari dei terreni e firmatari del contratto, il ricorrente domandava: in via principale, la condanna dei convenuti, in solido tra loro o ciascuno per la propria somma di spettanza, al risarcimento del danno subito, commisurato al compenso dovuto
(e perduto) calcolato sul ricavato dell'affare da essi concluso in violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del mandatario;
in via subordinata, la condanna dei convenuti al pagamento, al medesimo titolo, del differenziale tra gli importi trattati e quelli da lui individuati quale prezzo di vendita dei terreni oggetto di mandato;
in via ulteriormente subordinata, la condanna dei convenuti, anche a titolo extracontrattuale, la pagamento della somma di cui al capoverso precedente o della diversa somma, anche minore, ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 06.10.2023 si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti (fg. 3, part. 112 e 113), e (fg. 3, part. CP_1 CP_2 Controparte_3
117 e 118), e (fg. 3, part. 114, 115, 120, 124, 132, Parte_3 Parte_4 Parte_5
133, 196, 216, 249, 250) ed e (fg. 3, part. 108, 109, 110, 11, 121, Persona_1 Controparte_4
122), i quali resistevano alle domande e deducevano:
- che i sig.ri ed il geom. essendo a conoscenza della risoluzione del Per_3 Pt_1 preliminare di vendita precedentemente sottoscritto con la società GI&VI S.r.l. per inattività della promissaria acquirente, prospettarono a la possibilità di vendere i terreni Parte_4 suoi e quelli dei soggetti confinanti ad un terzo acquirente;
- che il geom. negli incontri tenutisi presso l'abitazione di ad uno dei Pt_1 Parte_4 quali partecipò anche , rilevò ai presenti “la necessità di eseguire una Controparte_3 serie di controlli tecnici preliminari (visure, accessi agli atti, CDU, ecc.) onde consentire l'eventuale e futura vendita dei terreni, rendendosi disponibile a svolgere la relativa attività di consulenza (vista la sua qualifica professionale di geometra)” e gli accertamenti
“necessari a consentire l'eventuale futura alienazione dei terreni in questione”;
- che “in tale ottica”, il geom. consegnò nelle mani di figlia di Pt_1 CP_16 Pt_4
le “carte da firmare”, chiedendo alla stessa (“terza, inesperta e totalmente estranea alla
[...] questione”) di “provvedere alla raccolta delle firme da parte dei proprietari confinanti”;
- che, in seguito, i sig.ri così come gli altri proprietari “furono lasciati all'oscuro dei Pt_3 reali sviluppi della questione” e non vennero mai informati dal geom. “anche con Pt_1 riguardo alle verifiche tecniche preliminari da effettuare”, apprendendo “con incredulo stupore” circa il presunto incarico conferito al notaio e la sussistenza di accordi per la predisposizione delle procure notarili;
- che non avevano conferito alcun incarico al notaio dott.ssa né autorizzato il Per_7 geom. rappresentarli in sede di stipula dell'atto di compravendita;
Pt_1
- che la sottoscrizione del (presunto) mandato oggetto di giudizio avvenne, in realtà, “per sfinimento” a seguito di “persistenti insistenze dei sig.ri e , i quali Per_3 Pt_1 rappresentarono l'urgenza di un “intervento tecnico” senza il quale “non avrebbero mai potuto vendere i loro terreni”; - che non corrispondeva al vero e comunque contestavano che il geom. avesse trattato Pt_1 in favore del “gruppo un prezzo di vendita maggiorato rispetto al prezzo offerto agli Pt_3 altri proprietari;
- che la scrittura denominata “mandato e procura speciale” era affetta da nullità e/o annullabilità o comunque era inefficace tra le parti, in quanto: (i) la scrittura prodotta in copia era composta da più fogli materialmente disgiunti, dunque privo di unicità logica e lessicale;
(ii) il documento non recava le firme, anche sintetiche, dei resistenti su tutte le pagine, ma solamente al penultimo e ultimo foglio, coerentemente con le anomale modalità di “raccolta delle firme”, tramite la sig.ra e in momenti diversi;
peraltro, CP_16 [...]
non solo non partecipò mai alle riunioni a causa dell'età avanzata e delle condizioni CP_2 di salute, ma non poteva neanche sottoscrivere il contratto in quanto analfabeta, né vi era prova alcuna che il “crocesegno apposto a lato del proprio nominativo” fosse a lei riconducibile;
(iii) che il documento prodotto in copia era difforme nel contenuto da altra scrittura, allegata in uno scambio di e-mail dal primo legale di controparte del 09.03.2022, in cui non era riportato alcun prezzo al metro quadro, sollevando legittimi dubbi sulla alterazione del documento rispetto all'originale; (iv) la “clausola di esclusiva” era vessatoria nei confronti del consumatore, ai sensi dell'art. 36 cod. cons.; (v) trovavano applicazione le norme previste dal codice del consumo sul contratto negoziato dal professionista fuori dai locali commerciali;
- che, in ogni caso, il geometra non aveva alcun diritto alla “provvigione” pretesa per la trattativa di vendita dei terreni in questione, trattandosi non di un mandato, bensì di una
“mediazione atipica” soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo/ruolo degli agenti di affari in mediazione previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989; infatti, “da una semplice verifica sul portale INI-PEC emerge come il sia iscritto unicamente all'albo del Collegio Pt_1
Geometri e Geometri laureati di Pavia al n. 2726”;
- che mai era stato pattuito un compenso per l'opera prestata, bensì il diritto alla provvigione risultava “sospensivamente condizionato alla conclusione della vendita, essendo dunque meramente ipotetico e legato al risultato dell'attività; nessun compenso o risarcimento spettava quindi al geom. non essendo neppure provato il sostenimento di spese per Pt_1
l'esecuzione delle “presunte attività poste in essere a seguito dell'affidamento di incarico”.
Ritenendo la domanda totalmente infondata e l'azione sorretta da mala fede o colpa grave, dunque
“temeraria”, i convenuti invocavano l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. con la condanna del ricorrente al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente. In pari data, si costituivano anche i convenuti (fg. 3, part. 104 e 131), Controparte_5 [...]
e (fg. 3, part. 105), (fg. 6, part. 57) rappresentato da CP_6 CP_7 Persona_2 [...] in forza di procura generale notarile e la Parrocchia di ” (fg. 3, Persona_8 Parte_6 part. 123) con sede in BA VE, Via Pezzanchera n. 4, in persona del parroco e legale rappresentante p.t., all'uopo autorizzata dalla Diocesi di Pavia, i quali:
- contestavano la genuinità del “mandato a vendere” e della “scrittura integrativa”, disconoscendo la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c.;
- negavano di avere conferito al geom. l'incarico suddetto e di aver pattuito un Pt_1 compenso per tale attività;
- qualificavano il rapporto asseritamente intercorso tra le parti in termini di mediazione immobiliare, con conseguente insussistenza del diritto alla “provvigione” per il geometra non iscritto al ruolo degli agenti degli affari in mediazione, come prescritto dall'art. 2 L. n.
39 del 1989;
- eccepivano l'invalidità e l'inefficacia della scrittura denominata “mandato e procura speciale” e della scrittura “integrativa”, perché prive della forma scritta ad substantiam;
- eccepivano la violazione dei doveri informativi gravanti sul professionista e la sussistenza delle clausole vessatorie di “irrevocabilità” e di “esclusività” del presunto mandato a tutela del consumatore;
- deducevano la carenza di prova anche sul quantum del danno asseritamente patito dal ricorrente.
Inoltre, con specifico riferimento alla posizione della Parrocchia di si Parte_6 eccepiva la “carenza di legittimazione passiva”, per essere il “mandato e procura speciale” sottoscritto dal parroco privo della necessaria autorizzazione dell'ente ecclesiastico al compimento di un atto “eccedente l'ordinaria amministrazione”. Concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva anche il convenuto (fg. 3, part. 101, 106, 210, 211, 212, 227, Controparte_9
228), ribadendo, sostanzialmente, la diversa versione della vicenda in cui si collocava il presunto
“mandato”, riferendo:
- di aver partecipato a tre incontri presso l'abitazione di , in cui era sempre Parte_4 presente il sig. ed in una sola occasione il geom. che rappresentava la Per_3 Pt_1 necessità di preliminari accertamenti tecnici e raccoglieva la disponibilità a vendere i terreni di proprietà;
- di aver sottoscritto, in una diversa occasione, “la carta da firmare”, già in parte sottoscritta dagli altri proprietari confinanti, presso l'abitazione dei sig.ri in presenza di Pt_3 CP_16 convinto che servisse al geom. per eseguire i preliminari accertamenti
[...] Pt_1 catastali ed urbanistici, offrendo in copia il proprio documento di identità e non ricevendo alcuna copia di quanto sottoscritto;
- di non aver ricevuto più informazioni o contatti, diretti o indiretti, dal geom. sulle Pt_1 verifiche da espletare, né era documentata l'attività tecnica svolta in suo favore;
- di non aver mai conferito un “mandato” o “procura a vendere” e mai pattuito con il geom. il prezzo di vendita dei suoi terreni e, a fortiori, il “compenso professionale Pt_1 scaturente dalla eventuale compravendita”;
- che il contratto era nullo per difetto di forma e le clausole vessatorie nei confronti del consumatore.
Dal momento che la causa era stata intentata senza il “grado minimo di diligenza” per avvertire della infondatezza delle domande, anche il convenuto insisteva per la condanna del CP_9 ricorrente ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva rimanendo contumace. CP_11
Alla prima udienza del 18.10.2023, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e contestualmente assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Per quel che ancora rileva, con la prima memoria integrativa del 29.11.2023, la parte ricorrente
“specificava” e “integrava” le conclusioni rassegnate come segue: “In subordine: Qualora ritenuti rilevanti e determinanti i rilievi di parti convenute in ordine all'assenza per qualsiasi causa o presupposto di responsabilità di singoli ed identificati convenuti, parte attrice ritiene di insistere , in funzione della responsabilità solidale definita in ambito contrattuale e che permette all'attore di agire anche solo nei confronti di uno o più convenuti per l'intero, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ambito di ricorso introduttivo anche solo ed esclusivamente ed anche disgiuntamente verso il sig , e soggetti con i quali Parte_4 Parte_3 Persona_1
l'attore ha sempre trattato e definito ogni accordo personalmente, assumendo di persona le firme del loro impegno contrattuale ed aggiornandoli su ogni aspetto della vicenda trattata . In ulteriore ed estremo subordine: qualora all'esito di causa fosse determinata altra forma di collaborazione tra l'attore ed i convenuti firmatari, si insiste affinché anche ex art 2041 cc e 1226 cc. il GU voglia determinare il giusto compenso per l'attività svolta dall'attore. Con ogni miglior riserva istruttoria
e confermata l'assoluta assenza di fondamento e prova delle difese avversarie.”.
Assunti i mezzi di prova, nelle more interveniva il decesso di , dichiarato dal Persona_2 procuratore costituito all'udienza del 27.03.2024; il giudizio, interrotto, veniva riassunto in data 29.03.2024 a cura del ricorrente nei confronti sia di tramite l'Avv. Maria Controparte_10
NA MP in qualità di Amministratore di Sostegno, sia verso gli “eredi” con notifica collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
Con comparse in data 18.06.2024, si costituivano sia in qualità di erede Controparte_8 testamentaria e successore universale di riportandosi agli atti difensivi e Persona_2 conclusioni già in atti, sia (nipote del de cuius) rappresentato dall' Controparte_10 CP_17 il quale, eccependo l'insussistenza della propria qualità di “erede” della parte deceduta, chiedeva di essere estromesso dal giudizio con condanna dell'attore-rinunciante al rimborso delle spese.
All'udienza del 19.06.2024 veniva preliminarmente raccolta a verbale la rinuncia alle domande da parte di nei confronti di;
mancando un accordo sulle Parte_1 Controparte_10 spese, il giudice, ritenuta inopportuna la separazione delle cause, riservava di pronunciarsi in sentenza e disponeva per il prosieguo in istruttoria.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti prodotti (anche in originale per il documento prodotto in copia e disconosciuto), esperito l'interpello del rappresentante della parrocchia medio tempore nominato ed escussi i testimoni ammessi.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c.
Nelle more, interveniva il decesso di occorso in data 15.01.2025, dichiarato - fuori Persona_1 udienza e notificato ex art. 170 c.p.c. - dai procuratori costituiti;
il giudizio veniva, pertanto, interrotto con ordinanza del 18.01.2025, quindi prontamente riassunto dal ricorrente.
Con comparsa del 11.04.2025 si costituivano quale erede e Parte_2 Controparte_4 anche quale erede di AN ZI, riportandosi agli atti e memorie difensive.
La causa veniva infine rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 09.07.2025, previa assegnazione di nuovi termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via del tutto preliminare, sulla “rinuncia all'azione” esercitata dall'Avv. M. Fersini di parte ricorrente nei confronti di , rappresentato dall'Avv. Maria NA MP Controparte_10 in funzione di A.d.S., giusto atto depositato in data 06.05.2024, poi ribadita come “rinuncia alla domanda” a verbale di udienza del 19.06.2024, appaiono opportune le seguenti puntualizzazioni.
1.1 In primo luogo, va ricordato che la rinuncia agli atti del giudizio, contemplata dall'art. 306
c.p.c., ha il limitato effetto di porre fine per iniziativa dello stesso attore ad un giudizio già in corso, senza comportare una rinuncia anche all'azione, ovvero (a maggior ragione) al diritto sostanziale;
la rinuncia agli atti del giudizio consente, pertanto, al rinunciante di riproporre nuovamente domanda giudiziale volta alla tutela del medesimo diritto soggettivo, sicché il comma 1 dell'art. 306 c.p.c. prevede che la rinuncia debba essere accettata dalle altre “parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
1.2 Diversamente, nel caso di rinuncia all'azione, producendo la stessa effetti del tutto analoghi al rigetto della pretesa nel merito, non è necessaria alcuna accettazione da parte del convenuto per la produzione dell'effetto estintivo del giudizio.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, poiché estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cass. n. 12953/2014; Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 8387/1999).
1.3 È appena il caso di aggiungere che, secondo un certo orientamento, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, oltre a costituire un atto di disposizione del diritto in contesta che richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che a tal fine sia sufficiente il mandato ad litem (cfr. Cass. n. 28146/2013; Cass. n. 4837/2019; Cass. n.
13636/2024), si differenzia dalla rinuncia alla domanda, che estingue anche la pretesa di diritto sostanziale ed i suoi effetti equivalgono a quelli della sentenza di merito, precludendo la riproposizione della medesima domanda in un separato giudizio (cfr. Cass. n. 3695/1975).
La rinuncia a qualche capo di domanda, invece, può essere svolta anche dal procuratore negoziale, munito di procura generale, e non richiede l'accettazione delle controparti (cfr. Cass. n. 5044/1978;
Cass. n. 1047/1995; Cass. n. 4283/1997).
1.4 In secondo luogo, giova richiamare il costante insegnamento della S.C. secondo cui, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la relativa legittimatio ad causam si trasmette non al semplice chiamato all'eredità, ma all'erede (arg. ex art. 110 c.p.c.), tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, neanche nell'ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione, anche tacita (art. 476 c.c. e art. 485 c.c., comma 2).
1.5 Il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità (anche apparente), è idoneo ad instaurare validatamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore della parte deceduta (cfr. Cass. n. 21227/2014). 1.6 È bensì vero che la parte che procede in riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi e se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità.
Ne consegue che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). Ove, al contrario, il venire meno del titolo successorio nei confronti di un soggetto risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili (come dal registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), la riassunzione non può ritenersi avvenuta in modo regolare, per difetto di legittimazione passiva dell'intimato (cfr. Cass. n.
8051/2017, in una ipotesi di rinuncia ritenuta ragionevolmente rilevabile prima della riassunzione).
1.7 Nel caso di specie, dopo l'interruzione del processo per morte della parte costituita Per_2
sopraggiunta in data 27.01.2024 (come da certificazione in atti), il ricorrente ha riassunto il
[...] giudizio notificando il ricorso e il decreto di fissazione udienza, tra il 17 e 18 aprile 2024, sia agli eredi “impersonalmente e collettivamente ex art. 303 c.p.c.” presso l'ultimo domicilio del defunto in BA VE (PV), Via Roma n. 5, sia indirizzando la notifica - individualmente - a
[...] per il tramite dell'Avv. MP in qualità di ritenendolo “erede” Controparte_10 CP_17
(rectius: chiamato all'eredità) in quanto “unico nipote del soggetto defunto”.
Risulta, tuttavia, dagli atti che aveva nominato sua erede Persona_2 Controparte_8 universale con testamento pubblico ricevuto dal Notaio dott.ssa in data Persona_9
02.08.2021 (all. “B” al n. 17467/982 di rep.) e che l'eredità era stata, da quest'ultima, espressamente accettata con atto a rogito del medesimo Notaio il 18 marzo 2024 (rep. n. 17467, racc. n. 9820), dunque un mese prima della notifica del ricorso in riassunzione.
1.8 Ora, mentre il contraddittorio è stato regolarmente recuperato nei confronti di CP_8
(già rappresentante del convenuto in forza di procura generale notarile del 23.09.2021, atto
[...] rep. n. 16035, racc. n. 8718; sub. doc. 1 fasc. conv.) quale erede universale del convenuto defunto, diversamente è a dirsi nei confronti di , il quale, già precedentemente alla Controparte_10 notificazione, non poteva neppure considerarsi un “chiamato all'eredità”, se è vero che il titolo primario della delazione ereditaria è il testamento, rispetto al quale la successione legittima opera solo in via suppletiva (art. 457, comma 2 c.c.).
A fronte del - pacifico - difetto di legittimazione passiva di , il difensore Controparte_10 del ricorrente ha quindi dichiarato di “rinunciare all'azione” (atto di rinuncia del 06.05.2024) ovvero “alla domanda” (ud. 19.06.2024) nei suoi riguardi. Epperò, in forza dei principi sopra richiamati, a tale rinuncia non poteva provvedere l'Avv. M. Fersini munita del solo mandato ad litem (testualmente: “Il ricorrente rappresentato per delega a tergo dell'atto Parte_1 di citazione notificato dall'Avv. Miriam Fersini (…), munita dei relativi poteri, DICHIARA attraverso la stessa di rinunciare Come rinuncia all'azione in epigrafe segnalata (…)”), in quanto la rinuncia, all'azione come alla domanda, è riferita all'intera pretesa azionata nei confronti della parte erroneamente citata.
In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente la procura alle liti (cfr. Cass. n. 4837/2019; Cass. n. 19545/2019; conf. Cass. n.
13636/2024, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
1.9 Per quanto occorrer possa, al di là del fatto che, per avere effetto estintivo, la rinuncia non necessitava comunque dell'accettazione della controparte, va oltretutto considerato che la richiesta di “estromissione” dal giudizio di quest'ultima è impropria, non ricorrendo nessuna delle ipotesi - tipiche - di estromissione previste dal codice di rito (artt. 108, 109 e 111, comma 3 c.p.c.).
1.10 Da quanto precede consegue che, avendo in ogni caso il convenuto chiesto di accertare la sua estraneità al giudizio perché privo della qualità di erede della parte deceduta, agevolmente verificabile mediante controlli agli atti del registro, rimanendo inefficace la rinuncia all'azione proposta dal difensore privo del necessario potere di disporre del diritto in contesa, agli effetti estintivi del giudizio, si deve provvedere sul punto riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del convenuto erroneamente evocato. Con il regolamento delle spese processuali che, in ogni caso, restano in capo alla parte ricorrente.
§2. Venendo al merito, come esposto in narrativa, l'odierno ricorrente ha agito nei confronti di tutti i convenuti, ovvero anche di una parte più ristretta di essi invocando il vincolo di solidarietà passiva, al fine di ottenere, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente al corrispettivo spettante per l'attività svolta, in qualità di “mandatario e procuratore speciale”, nelle trattative con la società promissaria acquirente dei plurimi terreni di loro proprietà; assume di avere ricevuto nel mese di gennaio 2022 l'incarico da tutti i convenuti - proprietari delle particelle confinanti, parte di una vasta area nel territorio del Comune di BA VE (PV) della superficie complessiva di circa
124.000 mq, inserita in un piano di trasformazione ad insediamento “logistico-produttivo” - di ricercare potenziali soggetti interessati all'acquisto dei terreni e di trattare il corrispettivo della vendita, non inferiore al prezzo minimo di € 15,00 al mq (cfr. doc. 1 fasc.att.); assume che, in esecuzione dell'incarico, aveva individuato nel febbraio 2022 quale possibile acquirente la società la quale aveva già manifestato l'intenzione di acquistare tutti i terreni contestualmente CP_14 dai plurimi venditori al prezzo di circa tre milioni di euro, purché l'operazione negoziale fosse unica e non frazionata (come documenta lo scambio delle bozze del preliminare e delle e-mail con l'amministratore della società sig. i suoi consulenti e il notaio cfr. doc. Per_5 Persona_9
4, 11 e 12 fasc. att.), sempre che la vendita avvenisse a determinate condizioni - implicanti modifiche in variante degli indici urbanistici al vigente PGT - recepite dai proprietari mandanti una
“scrittura privata integrativa”(cfr. doc. 9 fasc. att.); riferisce che il prezzo (min. € 15,00/17,00 mq.)
e le condizioni di vendita, come le attività preliminari da compiere, erano argomenti discussi in diverse riunioni, almeno una decina, tenutesi presso l'abitazione dei sig.ri alla costante Pt_3 presenza, tra gli altri, di ex Sindaco del limitrofo Comune di Pieve Porto Persona_3
NE (PV).
Tuttavia, i convenuti, disattendendo il mandato, peraltro conferitogli in esclusiva e con clausola di irrevocabilità per la durata di un anno dalla sottoscrizione, ebbero - autonomamente e a sua insaputa
- a stipulare, il 7 giugno 2022, il contratto preliminare di compravendita condizionato (atto rep. n.
38399, rac. n. 20635, trascritto in data 09.06.2022 al reg. gen. n. 11622, reg. part. 7698) delle stesse porzioni di terreno, oggetto del mandato, alla promissaria acquirente con socio Controparte_15 unico (società controllata da , pattuendo il prezzo della futura vendita in complessivi € CP_14
3.168.990,00 (tremilionicentosessantottomilanovecentonovanta virgola zero zero), pari ad € 27,00 al mq. di superficie catastale (cfr. doc. 3 fasc.att.).
Sostiene che il compromesso stipulato, in violazione del mandato tra loro esistente, sia stato possibile grazie all'attività svolta come mandatario nell'interesse esclusivo dei “mandanti”; aggiunge che in tale complessiva operazione si inseriva anche la cessione, proprio ad CP_15
in data 16 maggio 2022, dunque poche settimane prima del preliminare, di un altro contratto
[...] preliminare di vendita (per persona da nominare ex art. 1401 c.c.; v. doc. 13 fasc. att., art. 6) da lui stipulato il 04 aprile 2022 con altri proprietari di particelle site nell'area di medesimo interesse
(sig.ri , che, pur se parallelo rispetto all'incarico per cui è causa, si poneva come CP_18 CP_1 passaggio fondamentale per la riuscita della complessiva operazione d'acquisto da parte della società promissaria acquirente (cfr. doc. 13 e 14 fasc.att.).
2.1 Nella prospettiva attorea, dunque, la stipula del preliminare di compravendita del 07.06.2022, concluso dai convenuti in spregio al patto di esclusiva e agli accordi presi in sede di mandato (anche quanto al rilascio delle procure notarili), costituisce inadempimento delle obbligazioni assunte dai
“mandanti”, i quali sarebbero, perciò, tenuti a risarcire il mandatario del mancato guadagno, pari al compenso stabilito per lo svolgimento dell'incarico, da calcolarsi nel differenziale tra l'importo minimo di vendita al metro quadro (€ 15,00/17,00 mq.) e il prezzo offerto dal promissario in sede di stipula (€ 27,00 mq.) o, in subordine, quello effettivamente raggiunto durante la trattativa (€ 25,00 mq.) ovvero di quella veriore ritenuta di giustizia.
2.2 Le parti convenute hanno, invece, contestato la spettanza del compenso al professionista sotto plurimi profili, sopra sintetizzati.
2.3 È pregiudiziale, logicamente e giuridicamente, accertare se sussista in capo al ricorrente il diritto ad ottenere tale compenso dai convenuti, incidendo sulla stessa possibilità di domandare il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale per il mancato guadagno subito a causa dell'allegato inadempimento.
2.4 Ricorso e comparse difensive rendono conto, anzitutto, di un antefatto nei seguenti termini.
2.4.1 Nel 2018 tutti (o quasi) i proprietari dei terreni oggetto di causa, rientranti negli ambiti di trasformazione “T5/A” e “T5/B” del PGT del Comune di BA VE (PV), avevano già promesso in vendita le particelle di competenza ad altra società, la GI&VI S.r.l., la quale si obbligava all'acquisto dei loro terreni. Ciò al fine di unirli ai suoi propri, per lo più confinanti, in modo da disporre di un più vasto ed unico fondo da cedere, eventualmente, a terzi per la costruzione di un complesso industriale ad uso logistico.
Sul punto, la stessa produzione documentale offerta dal ricorrente (cfr. doc. 7-8, sub. “7 ter”, pag. 6-
9) attesta l'avvenuta stipula, in data 07.04.2018, da parte di e Parte_4 Parte_3 [...]
quale parte “promittente venditrice”, e di GI&VI S.r.l in persona dell'amministratore Parte_5 unico pro tempore L.R. Ricordato, quale parte “promissaria acquirente”, di un contratto preliminare di vendita dei terreni di loro proprietà (Fg. 3, mapp. 115, 114, 216, 132, 133, 196, 120, 249, 250,
124), seguito da una successiva scrittura del 19.07.2019 che, in sostituzione della precedente, espressamente subordinava (punto 3 delle premesse) l'acquisto dell'area alla approvazione, da parte del Comune di BA VE e dei vari Enti interessati, delle modifiche al P.G.T. che la società si apprestava a richiedere alla P.A.
In ragione di tale condizione, il prezzo offerto per l'acquisto veniva rideterminato tra le parti, oscillando tra gli € 8,00 e i € 12,00 al mq. di superficie catastale (richiamando i valori delle aree fabbricabili nella delibera di GC n. 29 del 2012, ancorché riferiti ai fini I.M.U.; cfr. doc.
7-8 cit., sub. “7bis”), a seconda che la GI&VI S.r.l., promissaria acquirente, fosse riuscita, o meno, ad ottenere, attraverso il piano di lottizzazione in variante al PGT, un “rapporto di copertura uguale o superiore al 40%”, rispetto a quell'epoca vigente, “pari al 25%”.
È verosimile ritenere che analoghi contratti preliminari con la GI&VI S.r.l. (sebbene solo citati ma non prodotti in causa dai convenuti) siano stati stipulati, a quel tempo, anche dagli altri proprietari dei distinti mappali insistenti nel medesimo contesto;
ai fini che interessa, il fatto può comunque considerarsi pacifico, in quanto non contestato. 2.4.2 Altrettanto pacifiche, oltre che indiziate documentalmente, sono le seguenti circostanze:
- che il lotto già di proprietà della GI&VI S.r.l. è stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare, promossa dai suoi creditori innanzi a questo Tribunale (proc. n. 379/2020
RGE) (cfr. ad es. doc. 5 fasc. conv. e altri”); CP_5
- che con socio unico (partecipata da , in persona Controparte_15 CP_14 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, nel marzo 2022 si è resa aggiudicataria, in seno alla procedura esecutiva, dei fondi insistenti nel Comune di BA
VE (identificati al Catasto ER del predetto Comune al foglio 6, particelle 56, 55, 54,
431, 432, 433, 21, 22, 23, 44, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e al foglio 3 particelle 107, 119 e 134) facenti capo alla società esecutata (v. le “premesse” del contratto preliminare del
07.06.2022, doc. 3 fasc.att., pag. 4; nonché la “clausola risolutiva espressa”, pag. 20, art. 9:
“Per il caso in cui la società " " dovesse omettere di versare il saldo Controparte_15 del prezzo di acquisto nell'ambito della procedura esecutiva n. 379/2020 i promittenti venditori avranno facoltà di risolvere il presente contratto preliminare trattenendo l'importo incassato a titolo di caparra confirmatoria mediante invio di Raccomandata A/R o PEC alla
Parte Promissaria Acquirente.”).
2.4.3 Sempre ai fini dello svolgimento dei fatti, occorre dare rilievo a tre ulteriori circostanze, desumibili dagli atti e confermate dall'istruttoria, ossia:
1) il fatto che è stato il geom. negli ultimi mesi del 2021, ad entrare in “contatto” e a Pt_1 proporsi alla famiglia (titolare della più ampia parte del compendio Persona_10 edificabile) per il tramite di conoscente comune ed ex Sindaco del Persona_3
Comune di Pieve Porto NE (all'epoca parte dell'Unione di Comuni con BA VE e
Monticelli VE);
2) il fatto che il geom. quando è stato presentato ai sig.ri conosceva le Pt_1 Persona_10 potenzialità dell'area e la possibilità, ancora “aperta”, di vendere l'intero complesso a terzi interessati ad insediamenti produttivi e di logistica, che, con ogni probabilità, aveva già individuato [v. teste ud. 25.09.2024: “sul cap. 4): si è vero. Io sono 25 anni Tes_1 che sono nell'amministrazione di Pieve Porto NE, sono stato Sindaco per 10 anni, conosco tutti e ho confidenza con tutti. Li ho presentati io. ADR: questo incontro a cosa era finalizzato? Risposta: sapevo che già da anni a BA VE c'erano in vendita circa 188 mila mq di terreni edificabili per logistica ed erano in mano ad un soggetto di Parte_8
Gi&Vi, però erano anni che i signori “ZI e company” non andavano a buon fine e non li contattava nessuno. Il sig. mi aveva detto che aveva un acquirente in mano che era Pt_1 disposto ad acquistare allora io l'ho presentato ai proprietari dei terreni.; v. teste Pt_3 avvocato e già consulente del geom. ud. 25.09.2024: “ADR: mi Testimone_2 Pt_1 spiega i rapporti che ha avuto con la parte attrice? Risposta: nella vicenda specifica il geom. si era rivolto a me perché io ero uno degli avvocati della Pt_1 Controparte_19 che era creditrice ipotecaria di una società che aveva un terreno nell'area, non oggetto del presente giudizio, ma antecedente motivo per il quale ci siamo conosciuti. sul cap. 1): mostrato il doc. 2, risponde “riconosco la mia email del 09.03.2022 e l'allegato. Ricordo che tutta la vicenda si è sviluppata dopo la vendita di quel terreno che è andato all'asta; il terreno aveva un prezzo a base d'asta intorno ai 700 mila euro, il credito ipotecario era 1 milione e 300 mila, quel terreno è stato venduto all'asta a 5 milioni di euro circa (…)”];
3) il fatto che il geom. in periodo coevo (marzo - maggio 2022), trattava per l'acquisto Pt_1 di altro terreno in capo a terzi estranei al presente giudizio, sito nella stessa area di interesse
(fg. 3, mapp. 103), in nome proprio ma per conto di sostituendola a sé Controparte_15 quale “parte promissaria acquirente” nel contratto preliminare di vendita per persona da nominare da lui, in precedenza, stipulato (cfr. doc. 13-14 fasc.att.).
2.5 In questo contesto si inserisce la scrittura privata, denominata “mandato e procura speciale”, intorno alla quale ruota la vicenda oggetto del presente giudizio.
Il documento prodotto in atti dall'attore - datato “gennaio 2022” e recante, in calce dal terzo al quinto foglio, le sottoscrizioni in corrispondenza dei nominativi degli originari convenuti (salvo il crocesegno sulla riga in corrispondenza del nome di , analfabeta) nonché il timbro Persona_11 della Parrocchia di ” - testualmente recita: “Con il presente, i sottoscritti (…) Parte_6 di seguito congiuntamente i “Proprietari”, nella loro qualità di pieni e liberi proprietari dei terreni siti nel territorio del Comune di BA VE (PV) identificati al Catasto terreni (…) aventi una superficie catastale complessiva pari a circa 124.000 metri quadrati (di seguito, congiuntamente, i
“ER”) collocati in area di sviluppo produttivo artigianale (…) conferiscono al Signor Parte_1
(…) (di seguito il “Procuratore speciale”) l'incarico di individuare sul mercato uno o più
[...] soggetti interessati all'acquisto della proprietà dei ER allo scopo di realizzare sugli stessi le iniziative immobiliari di qualsiasi natura e di procedere, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, alla cessione dei ER a tali soggetti. Le obbligazioni assunte dai Proprietari si intendono assunte in via solidale fra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1292 cod. civ.
L'incarico è regolato dalle norme sul mandato con rappresentanza (artt. 1703 e segg. del cod. civ.).
Pertanto, il Procuratore Speciale, in qualità di mandatario, è autorizzato a porre in essere tutte le attività e a sottoscrivere, in nome e per conto dei Proprietari, ogni atto e documento utile o necessario per l'esecuzione dell'incarico (…) L'incarico si intende conferito in via esclusiva al
Procuratore Speciale, pertanto, i Proprietari congiuntamente garantiscono di non essere e si impegnano a non divenire, parte per tutta la durata dell'incarico di accordi di qualsiasi natura aventi ad oggetto il medesimo oggetto (o parte di esso) di cui al presente incarico e di non trattare la vendita dei ER (o parte di essi) direttamente o per interposta persona. Il presente incarico è efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte di tutti i Proprietari, ha durata di un anno ed è espressamente irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 del cod. civ. I Proprietari autorizzano il Procuratore Speciale a procedere alla vendita a uno o più soggetti terzi dallo stesso selezionati della piena proprietà dei ER a fronte di un corrispettivo complessivo non inferiore
a Euro 15/mq. (oltre imposte di legge) (di seguito, il “Corrispettivo”) sulla base dell'attuale destinazione d'uso dei ER medesimi, nonché a sottoscrivere tutti gli accordi e i documenti e a rilasciare tutte le dichiarazioni preliminari, strumentali e accessori alla vendita, ivi inclusa la stipulazione di contratti preliminari di compravendita, qualsiasi ne sia la forma e a porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie e utili allo scopo di dare esecuzione alla vendita. I Proprietari conferiscono al Procuratore Speciale il potere di incassare il Corrispettivo dall'acquirente dei
ER e di rilasciarne quietanza. Il compenso del Procuratore Speciale in qualità di mandatario è pari alla differenza fra l'importo che sarà concordato fra il Procuratore Speciale e il terzo acquirente dei ER e il Corrispettivo. Il compenso sarà versato al Procuratore Speciale con le modalità che verranno concordate fra le parti. (….)” (cfr. doc. 1 fasc.att.).
Tale scrittura pare seguita da una scrittura “integrativa” che, richiamando l'incarico conferito al
“Procuratore speciale” di “individuare sul mercato uno o più soggetti interessati all'acquisto della piena proprietà dei ER (…)”, ha specificato ed aggiunto, come condizione “sospensiva” della futura vendita, la destinazione ad uso logistico/produttivo dell'intera area e la possibilità (ndr. per il potenziale acquirente) di sviluppare, mediante apposita convenzione urbanistica, uno o più immobili in variante al PGT vigente, secondo indici urbanistici specificamente indicati (cfr. doc. 9 fasc.att.).
2.6 Il tema controverso e decisivo concerne la qualificazione giuridica del rapporto e dell'attività svolta dal geom. Parte_1
2.7 Appare opportuno premettere che l'interpretazione e la qualificazione del contratto sono due operazioni concettualmente distinte, sebbene legate da una connessione biunivoca (che ne può intrecciare lo svolgimento) in quanto volte all'unico fine che è la determinazione dell'effettivo regolamento negoziale, siccome giuridicamente vincolante per le parti (cfr., tra le altre, Cass. n.
6581/2021).
In una prospettiva soprattutto “statica”, la prima (l'interpretazione) precede logicamente la seconda
(la qualificazione), in quanto tende alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti;
una volta individuata l'intenzione comune delle parti del contratto, la qualificazione del contratto ha la funzione di stabilire la disciplina in concreto applicabile e può anche prescindere dal nomen iuris che le parti hanno inteso attribuire alla pattuizione (cfr. Cass. n.
12912/2015).
Come precisato dalla Corte di Cassazione, nei criteri legali di interpretazione del contratto (art. 1362 ss c.c.), il dato “testuale”, pur rivestendo un rilievo centrale, non è decisivo, giacché
l'interprete non può “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma deve indagare, quale sia la
“comune intenzione” dei contraenti anche tramite “il loro comportamento complessivo” (cfr. anche
Cass. n. 25840/2014, nel senso che la “chiarezza” che consente di evitare ogni altra indagine interpretativa del testo contrattuale “non è una chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, avulsa dalla considerazione della comune volontà delle parti”, bensì “la chiarezza delle intenzioni dei contraenti”). In altri termini, se il testo negoziale è letteralmente chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti, l'interprete è tenuto ad approfondire, indagandola, la volontà delle parti.
2.8 Nel caso di specie, esaminando il contenuto dei documenti negoziali (precisando che la seconda scrittura “integrativa” va interpretata alla luce del contenuto della prima), risulta piuttosto evidente che la prima scrittura di gennaio 2022 ha un contenuto tipicamente mediatorio, poiché al geom.
è stato demandato il compimento di una serie di attività funzionali alla individuazione e Pt_1 finalizzazione della vendita a possibili acquirenti dell'intero compendio immobiliare, che è tipica del mediatore.
Anche la definizione del “compenso” è stata riferita alla vendita effettiva di tutti i terreni, a date condizioni, ad un terzo acquirente, dunque al conseguimento del risultato finale, e non allo svolgimento di attività tecnico-professionale del geometra prodromica a quel risultato e “fine a sé stessa”, soprattutto se retribuita con somme ingenti, potenzialmente anche superiori al milione di euro [(€ 25,00 mq. - € 15,00 mq.) x 118.461 mq. di sup. cat. ꞊ € 10,00 mq. x 118.461 mq. ꞊ €
1.184.610,00], del tutto irragionevoli per essere considerate il corrispettivo di un mero mandato rappresentativo.
Tanto più che il diritto al “compenso”, per il professionista incaricato della ricerca di potenziali acquirenti dei terreni e del conseguente svolgimento delle trattative e attività connesse finalizzate alla vendita, non era dovuto “a prescindere” e non era neanche “certo” (almeno in astratto), atteso che esso dipendeva dal conseguimento del risultato;
ciò significa che la conclusione dell'affare, a condizioni economiche migliori di quelle minime (o attese) dai proprietari interessati, rappresentava la condicio sine qua non astrattamente idonea a far sorgere, piuttosto, il diritto alla provvigione maturata per il tramite della sua opera. 2.9 Se quanto appena evidenziato è già di per sé sufficiente per non arrestarsi al tenore letterale della scrittura e alla dizione generica del “mandato”, al fine di cogliere la “volontà delle parti”, gioverà precisare che l'ulteriore dato interpretativo rappresentato dall'inserimento delle clausole di
“esclusiva” e di “irrevocabilità” per tutta la durata dell'incarico (annuale), costituisce un elemento sostanzialmente neutro, in quanto compatibile anche con altre figure negoziali, tra cui la mediazione, nella sua forma unilaterale (o atipica). Invero, come ripetutamente affermato, con risalente giurisprudenza, dalla Suprema Corte (Cass. n. 9547/2009) “I patti di esclusiva e di irrevocabilità temporanea sono compatibili con il rapporto di mediazione, in quanto rappresentano delle semplici cautele ai fini di un non motivato ripensamento del proponente, legittimamente consentito nell'ambito dei poteri di autonomia spettanti alle parti”.
2.10 Ad integrare la mediazione rivelano anche elementi extra-testuali, rappresentati:
- dal dato temporale e dalle modalità con cui si è innestato il primo contatto tra le parti, su iniziativa dello stesso ricorrente, come visto, e non dei convenuti o del gruppo più ristretto di essi, come a significare che il geom. agisse già come procacciatore d'affari del Pt_1 potenziale acquirente ( o ) e del suo amministratore unico il CP_14 CP_20 Per_5 quale era, evidentemente, interessato ad aggiudicarsi i terreni all'asta nella procedura esecutiva a carico di Gi&Vi S.r.l. (come poi avvenuto nel marzo 2022); quindi, diretto a portare a compimento la complessiva operazione d'acquisto, utilizzando la figura del geom. anche per ricevere la dichiarazione di nomina nel contratto preliminare del 04 aprile Pt_1
2022;
- dal fatto, accertato in sede istruttoria [v. teste ud. cit., in part. sui cap. 12-16 di Tes_1
p. att. e chiarimenti;
v. anche i testi e ud. 09.10.2024, in CP_16 Testimone_3 part. sui cap. 1, 2 e 7 di p. conv. e chiarimenti;
teste , ud. 07.11.2024, in Testimone_4 part. sul cap. 1 di p. att. e chiarimenti], che la scrittura privata “circolata” nel gennaio 2022 fu predisposta dal ricorrente, confezionando in tal modo una “proposta” sottoposta alla
“accettazione” dei convenuti (pur discutibile, quantomeno nelle modalità di raccolta del consenso e delle firme, pacificamente apposte non contestualmente e non tutte in presenza del proponente) e non viceversa;
- dall'intendimento comune che l'incarico conferito al geometra servisse per concretizzare la futura vendita dell'intera area edificabile ad un acquirente solido, attivo nel settore della logistica ed economicamente pronto ad investire sul territorio.
2.11 Ciò posto in fatto, l'argomentazione attorea secondo cui l'assenza della “posizione di terzietà del mandatario rispetto all'affare trattato”, in nome e per conto dei mandanti in forza dell'incarico assunto, esclude in radice la configurabilità della mediazione e deve configurarsi come mandato oneroso, con la conseguenza che non è necessaria, per il diritto al compenso (provvigionale),
l'iscrizione del geometra all'albo dei mediatori - tesi in passato elaborata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16382/2009, secondo cui il conferimento dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti) - non coglie nel segno.
2.12 Invero, il mandato a reperire possibili contraenti, con o senza procura (anche all'incasso), può coordinarsi con il fenomeno mediatorio, senza per questo escluderlo.
2.13 Il precedente orientamento, come evidenzia la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 7554/2023; Cass. n. 9814/2023; Cass. n. 31228/2024), è stato superato da Cass., Sez. Un., 2 agosto 2017 n. 19161, che ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni;
l'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia a oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della legge 39/1989, ragion per cui, lo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il sistema previsto dalla L. n. 39 del 1989, è stato modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale, all'art. 73, sotto la rubrica “Attività di intermediazione commerciale e di affari”, ha previsto, al comma 1, la soppressione del ruolo di cui alla L. n. 39 del
1989, art. 2, ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla L. n. 39 del 1989; hanno evidenziato che l'elemento di distinzione tra il mediatore “tipico” e il mediatore “atipico” risiede nell'imparzialità del primo, in quanto il secondo presta la sua attività nell'interesse di una parte con cui instaura un rapporto di collaborazione, raccogliendo proposte di contratto e trasmettendogliele, rimanendo comune la cornice della prestazione di un'intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare. In questa prospettiva, hanno posto in risalto come l'art. 1756 c.c. qualifichi “mediatore” anche colui che ha avuto l'incarico di promuovere la conclusione dell'affare da una sola delle due parti e come l'art. 1761 c.c. qualifichi “mediatore” colui che ha avuto l'incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
2.14 Il conferimento di un mandato, presunto oneroso, non colloca quindi l'attività svolta dall'incaricato al di fuori del perimetro (funzionale) della mediazione (cfr. anche Cass. n.
16147/2010).
Infatti, della L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, stabilisce testualmente che «L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.». Poiché nella nozione di “mandato a titolo oneroso” rientra l'incarico conferito a un soggetto o a un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati a un determinato affare, anche i procacciatori di affari che su incarico di una parte svolgano intermediazione per un affare avente ad oggetto immobili o aziende, hanno l'obbligo di iscrizione, con la conseguenza che in mancanza viene meno il diritto alla relativa provvigione (cfr. Cass. n.
9814/2023; conf. Cass. n. 31228/2024).
Ciò posto, essendo l'iscrizione un presupposto necessario del diritto alla provvigione, l'eccezione con cui se ne contesti la sussistenza, deducendo la nullità del contratto di mediazione, è rilevabile d'ufficio ed è proponibile anche in appello, essendo sottratta alle preclusioni sancite dall'art. 345
c.p.c. e al principio di non contestazione (cfr. Cass. 12990/1992; Cass. 14076/2002; Cass.
8581/2013; Cass. 14971/2022; Cass. 4019/2023).
2.15 Orbene, una volta qualificato l'incarico de quo in guisa di mediazione immobiliare, sia pure sub specie di mediazione negoziale atipica, in applicazione della disciplina legislativa sopra indicata, deve disconoscersi il diritto del geom. a percepire a qualunque titolo la Parte_1 provvigione, essendo incontestato che il geometra non è regolarmente in possesso del requisito dell'iscrizione in relazione allo specifico affare.
2.16 La domanda di risarcimento danni avanzata, in via principale e subordinata, dal ricorrente, per un importo corrispondente all'intera provvigione, è dunque infondata.
2.17 Rimangono conseguentemente assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalle difese dei convenuti e non espressamente affrontate nel merito - ossia se il documento in questione possa considerarsi un “unicum”, se il professionista abbia assolto il dovere informativo e se le clausole di esclusiva e di irrevocabilità temporanea dell'incarico determinino, o meno, un significativo squilibrio a carico del consumatore ex art. 33 Cod. cons. - in quanto non necessarie ai fini della decisione di rigetto, adottata in base al principio della ragione più liquida. 2.18 Può soltanto aggiungersi, per completezza, che la domanda di risarcimento del danno da inadempimento nei confronti della risulta ugualmente Controparte_21 infondata, cogliendo nel segno l'eccezione difensiva per la quale, ai fini della validità del contratto, non era sufficiente la sottoscrizione del Parroco pro-tempore (Don ) e neanche Testimone_4
l'apposizione del timbro dell'Ente ecclesiastico, essendo piuttosto necessaria l'autorizzazione del
Superiore competente.
Il canone 638, par. 3, del codice di diritto canonico stabilisce: “Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa”. Il canone 1295 dispone poi che “I requisiti a norma dei canoni 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”.
Le norme impongono, quindi, il “controllo canonico” nel caso di atti di straordinaria amministrazione, che sono appunto quelli idonei a mettere a rischio l'integrità del patrimonio, ossia non solo gli atti dispositivi del patrimonio, ma anche qualunque negozio che intacchi o possa determinare detrimento alla situazione patrimoniale della persona giuridica, peggiorandone la condizione (cfr. Cass. n. 19411/2025).
Ricadono nel novero degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione quelli i cui effetti incidono direttamente o indirettamente sul patrimonio, alterandone la consistenza (cfr. Cass. n. 1590/1966).
Nel quadro normativo di settore, in applicazione del canone 1281 del codice di diritto canonico e dell'art. 18 della legge n. 222/1985 (relativo all'opponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri di rappresentanza risultanti dal codice di diritto canonico), gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del Superiore competente, non possono validamente compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, impegnando l'Ente con riguardo a negozi idonei a procurare allo stesso un detrimento patrimoniale (cfr. Cass. n. 2117/2015; conf. Cass. n. 15026/2019; Cass. n.
19411/2025 cit.).
Non deve essere confusa, poi, l'autorizzazione alla vendita (nella specie effettivamente rilasciata dall'Ordinariato Diocesano di Pavia con atto prot. n. 033/22 del 10.03.2022, allegato al contratto preliminare del 07.06.2022; cfr. doc. 3 fasc.att., pag. 33) con l'autorizzazione al conferimento di qualunque altro incarico a terzi che importi un impegno di spesa rilevante e potenzialmente pregiudizievole per il patrimonio dell'Ente parrocchiale. Pertanto, l'attività negoziale dell'Ente ecclesiastico, quando - come nel caso di specie - non abbia carattere traslativo di diritti dell'Ente, deve essere autorizzata dal Superiore se l'Ente possa subire un detrimento da intendersi "come un pregiudizio che ecceda la semplice insorgenza di un'obbligazione a carattere corrispettivo".
Alla luce di queste direttrici, nel caso di specie non si dubita che l'incarico demandato al geometra avrebbe comportato per la non solo un Pt_1 Parte_9 notevole impegno economico-finanziario, se si considera l'entità del compenso provvigionale - in tesi - dovuto in base al differenziale sul prezzo della superficie di competenza alienabile (Fg. 3, part. 123, sup.
3.280 mq.), ma anche un pregiudizio per il patrimonio dell'Ente, stante l'assunzione in via solidale passiva dell'intera obbligazione. Ciò avrebbe richiesto l'autorizzazione al compimento dei richiamati atti da parte del Superiore competente.
§3. Quanto alle domande svolte dal ricorrente in via subordinata, si osserva brevemente quanto segue.
3.1 La domanda di risarcimento del danno a titolo di “responsabilità extracontrattuale” è del tutto generica, citata soltanto nelle conclusioni e non argomentata rispetto agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (ossia danno ingiusto, il comportamento doloso o colposo del danneggiante e il nesso di causalità). Al di là del compenso provvigionale - che rimane non dovuto, a qualunque titolo, per le ragioni già espresse - manca l'allegazione e prova del diverso altro pregiudizio patrimoniale che l'odierno ricorrente lamenti di aver subito in conseguenza dell'altrui condotta, fermo il principio secondo cui il danno-conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse
(ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento.
3.2 Quanto, invece, alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via di
“ulteriore ed estremo subordine” con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., a seguito del disposto mutamento del rito ordinario, la stessa - pur essendo processualmente ammissibile, in quanto riferita alla “medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e “connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (cfr. Cass, Sez. Un, n. 12310/2015 e Cass., Sez. Un., n. 22404/2018 sui confini tra mutatio ed emendatio libelli nel sistema processuale ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ratione temporis vigente;
ma l'assetto è analogo nell'art. 171 ter c.p.c., previsto dalla riforma del
D.Lgs. 149/2022; cfr. più di recente Cass. n. 4410/2025) - appare tuttavia improponibile nel merito, oltre che infondata.
3.2.1 Improponibile perché la domanda difetta, in concreto, del carattere di residualità richiesto dall'art. 2042 c.c. La Suprema Corte a Sezioni Unite, dirimendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, con la sentenza 5 dicembre 2023 n. 33954, ha affermato che: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
In applicazione di detto principio, nel caso di specie la domanda di arricchimento senza causa non può ritenersi proponibile, ancorché in via estremamente subordinata rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita del diritto al compenso (provvigionale), atteso che il rigetto è motivato dalla ritenuta violazione dell'art. 6 della L. 3 febbraio 1989, n. 39, che è norma imperativa, non derogabile dalla volontà delle parti (cfr. Cass. n. 4019/2023; Cass. n. 31205/2024), nonché, a diverso titolo (extracontrattuale), per carenza di prova.
3.2.2 Infondata perché, secondo la condivisibile opinione della dottrina e giurisprudenza maggioritarie, l'ingiustificato arricchimento ha ad oggetto un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (cfr. Cass. n. 20383/2016; Cass. n. 32696/2024), né la stessa può essere rimessa alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone che il danno, anche se correlato all'ambito dell'interesse negativo (maggiori esborsi, spese inutilmente sostenute, ecc.) sia certo nella sua esistenza ontologica;
prova che, nel caso in esame, difetta.
§4. Consegue che tutte le domande proposte devono essere rigettate, in quanto non meritevoli di accoglimento.
4.1 Nel regolamento delle spese processuali, devono essere poste a carico del ricorrente le spese relative alla difesa del convenuto , applicando i valori minimi dei parametri Controparte_10 forensi vigenti, tenuto conto dell'unica, semplice, questione affrontata, proporzionati alla attività difensiva e processuale svolta (compresa la trattazione;
cfr. Cass. n. 18723/2024), ma in misura, comunque, non superiore ai compensi specificamente indicati nella nota spese ex art. 75 disp.att.
c.p.c. prodotta agli atti (cfr. Cass. n. 14198/2022).
4.2 Verso tutte le altre parti, le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come nel dispositivo. Si applicano i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022, in ragione dello scaglione della controversia, da considerarsi di valore indeterminabile (ex art. 5, comma 6,
d.m. n. 55/2014), in base al principio in forza del quale “deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto, o uno degli oggetti, dell'accertamento e della quantificazione rimessi al giudice” (cfr. Cass. n. 14586/2005; in termini in parte analoghi, e cioè circa la necessità che la causa possa essere reputata di valore determinato solo all'esito delle indagini commesse al giudice, si veda Cass. n. 25553/2011, secondo cui: “lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile è applicabile anche nel caso in cui questo valore, da accertarsi in corso di causa, sia rimasto non determinato in conseguenza dell'accoglimento di un'eccezione preliminare di merito”; v. anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 20805/2025).
4.3 Nella specie, per la liquidazione degli onorari si assume lo scaglione di valore compreso tra €
52.000,00 ed € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia (tutte le fasi, par. medi).
4.4 In ordine al compenso per gli avvocati che assistono “più parti aventi la medesima posizione processuale”, trova applicazione l'aumento sul compenso unico previsto dall'art. 4, comma 2 del d.m. n. 55/2014, nella misura del 30% (per i primi dieci clienti) - secondo un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 15946/2024; Cass. n. 24592/2025) “obbligatorio” per le prestazioni concluse dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b), 6 e 7
d.m. 13 agosto 2022, n. 147, mentre per un altro recentissimo indirizzo (Cass. n. 12777/2025; Cass.
n. 25409/2025; Cass. n. 25549/2025) resta un aumento “facoltativo”, avendo l'art. 3 del d.m. n.
147/2022 soppresso soltanto l'inciso “di regola” e non anche la voce verbale “può” - dato che, nella fattispecie oggetto di causa, la prestazione professionale nei confronti delle due parti convenute ha comportato, indubbiamente, l'esame di distinte situazioni di fatto e di diritto, in particolare con riferimento alla “parte ZI” e alla “parte Parrocchia”, di cui si è dato conto in motivazione.
4.5 Nulla per la parte contumace, non avendo svolto attività difensiva.
§5. Infine, va respinta - per le parti che l'hanno richiesta - la domanda di condanna del ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi il necessario requisito soggettivo del dolo o della colpa grave, ad integrare il quale non è sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. n. 6193/2020, Cass. n. 194/2014, Cass. n. 654/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di rappresentato Controparte_10 dall'A.d.S. Avv. Maria NA MP;
• rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente;
• rigetta le istanze di condanna verso il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Parte_1 rappresentato dall'A.d.S. Avv. Maria NA MP, che si Controparte_10 liquidano in € 5.431,00 per compensi (di cui: € 1.064,00 fase studio, € 708,00 fase intr.; €
1.869,00 fase istr./tratt.; € 1.790,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 delle parti convenute vittoriose ( più otto), che si liquidano in € 18.333,90 per CP_1 compensi (di cui: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./tratt., €
4.253,00 fase dec.; + € 4.230,90 aumento del 30% ex art. 4, co. 2 d.m. n. 55/2014 e s.m.i.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna il ricorrente soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 delle parti convenute vittoriose ( più quattro), che si liquidano in € 18.333,90 per CP_5 compensi (di cui: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./tratt., €
4.253,00 fase dec.; + € 4.230,90 aumento del 30% ex art. 4, co. 2 d.m. n. 55/2014 e s.m.i.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della parte convenuta vittoriosa ( , che si liquidano in € 14.103,00 per compensi CP_22
(di cui: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 5.670,00 fase istr./tratt., € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 04 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti