Articolo 18 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 17Articolo 19
Versione
3 giugno 1985
Art. 18.
Ai fini dell'invalidita' o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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