Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
L'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla legge 2 febbraio 1989, n. 39, costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ. ed al divieto dello "ius novorum" sancito dalla stessa norma.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 8581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8581 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6282/2006 proposto da:
EL SA [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESPUCCI 41 SC. II INT. 21, presso lo studio dell'avvocato TAMBURRINI LETIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GRIECO Gaetano con studio in 71042 CERIGNOLA (FG), VIA FALCONE 52 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DATAPROCESS SUD S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 479/2004 del GIUDICE DI PACE di CERIGNOLA, depositata il 30/12/2004, R.G.N. 602/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Data Process Sud srl propose opposizione avverso il D.I. n. 97, emesso dal Giudice di pace di Cerignola su istanza di LA ER, con cui le veniva ingiunto il pagamento di L. 828.750 per una provvigione alla quale riteneva di aver diritto. In via preliminare parte opponente eccepì l'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Giudice del luogo dove la società aveva sede. Nel merito contestò la richiesta monetaria del LA per non essergli stato mai riconosciuto dalla opponente alcunché a titolo di provvigione per la conclusione di un contratto avente ad oggetto l'automazione di n. 3 punti cassa. Il Giudice di pace accolse l'opposizione proposta escludendo che il LA potesse avere diritto alla provvigione per mancanza di iscrizione nell'apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione. Revocò quindi il decreto ingiuntivo opposto.
Propone ricorso per cassazione ER LA con tre motivi e presenta memoria.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione dell'art. 112 c.p.c.". Sostiene parte ricorrente che l'impugnata sentenza si è pronunciata su eccezioni che non sono mai state sollevate da controparte e che pertanto la stessa è affetta da vizio di ultrapetizione. Il Giudice, si afferma, ha contestato all'ingiungente opposto la carenza di qualifiche tecnico informatiche e la contraddittorietà della prova circa il contributo da lui offerto nella installazione delle apparecchiature informatiche. Si tratta di una eccezione in senso proprio mai sollevata da controparte. In nessuno scritto difensivo di quest'ultima è infatti possibile leggere la contestazione mossa dal giudice circa la non sussistenza in capo al LA di capacità professionali o informatiche ne' si denuncia la insufficienza della prova del contributo tecnico offerto dal medesimo nella fase della installazione delle apparecchiature elettroniche.
Pertanto, prosegue il ricorrente, il Giudice ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., sollevando e pronunciando d'ufficio su eccezioni che potevano essere proposte soltanto dalle parti.
Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia". Sostiene il ricorrente che il Giudice di merito, pur avendo percepito i fatti di causa negli esatti termini materiali in cui gli sono stati prospettati dal LA, li ha valutati, ai fini della decisione, in maniera insufficiente e illogica. Di conseguenza contesta l'esatta applicazione dell'art. 116 c.p.c., laddove il Giudice di primo grado, pur essendo stati correttamente percepiti e provati alcuni fatti, ha valutato gli stessi in maniera arbitraria, in relazione alla decisione finale.
Con il terzo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. n. 39 del 1989, in relazione all'art. 1418 c.c.". Secondo il ricorrente il Giudice ha errato nel rigettare la sua richiesta, diretta ad ottenere il corrispettivo sul presupposto che non fosse iscritto all'albo dei mediatori.
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono infondati.
Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero "non rilevabili d'ufficio" e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie" (Cass., 19 maggio 2011, n. 11015). In particolare, l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L.2 febbraio 1989, n. 39, costituisce un'eccezione in senso lato,
afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice che non è quindi soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., ed al divieto dello ius novorum sancito dall'art. 437, comma 2 (Cass., 1 ottobre 2002, n. 14076). La Corte poteva quindi rilevare d'ufficio l'iscrizione del LA nel ruolo dei mediatori, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione poiché si tratta di eccezione in senso lato.
La mancata iscrizione del LA nel ruolo dei mediatori, come emerge dall'impugnata sentenza, è desumibile anche dalla sua iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (L. n. 204 del 1985) e dal fatto che l'iscrizione in tale ruolo preclude l'iscrizione in quello dei mediatori.
In tema di mediazione, per effetto della L. n. 39 del 1989, art. 6, comma 1, la mancata iscrizione di chi eserciti detta attività
nell'apposito Albo professionale esclude il diritto alla provvigione. Tale norma ha carattere imperativo, come risulta dall'art. 8 della stessa legge che punisce con una sanzione amministrativa l'esercizio della mediazione, in assenza di iscrizione all'Albo, oltre a prevedere l'obbligo di restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite;
è quindi nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la contraria pattuizione tra le parti.
Nè, ai fini dell'attribuzione della provvigione, rileva la circostanza del mancato riconoscimento, da parte della Corte, del contributo tecnico del LA all'installazione delle apparecchiature elettroniche.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata non vi è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013