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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2597/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. GAUDIANO Parte_1
BENEDETTO);
E
nata a [...] il Controparte_1
17/06/1975 (Avv. MICELI EMANUELE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Termini Imerese nella procedura di separazione, avvenuta in data 7.02.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 209/24 del 9-14.02.24, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I signori e Parte_1 Controparte_1 continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e senza che la loro futura condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole.
2) Al signor rimane definitivamente assegnata la casa di sua Pt_1 abitazione in Bisacquino, nel Corso Umberto I n. 20, mentre alla signora rimane definitivamente assegnato l'appartamento di sua CP_1 abitazione in Palermo nella via Zuccarello 22, per altro di sua esclusiva proprietà.
3) Entrambi i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente e definitivamente ad ogni assegno divorzile, continuando a mantenersi autonomamente ognuno per conto proprio.
4) Il figlio , per altro già maggiorenne, continuerà a vivere Persona_1 con la madre.
5) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio SC nell'importo di €. 450,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie da sostenere
- 2 - nell'interesse del figlio saranno a carico delle parti al 50% ciascuno.
6) Ai fini patrimoniali i coniugi concordano lo scioglimento della comunione legale dei beni immobili in comune e a tal fine la dott.ssa si CP_1 obbliga a trasferire al geom. OG le quote di sua proprietà e pari ad un mezzo dei seguenti immobili, tutti in territorio del comune di Bisacquino, acquistati in comunione dei beni e costituiti da:
a) appartamento di civile abitazione, sito in Bisacquino nel Corso Umberto I°
n. 20, piano S1 - T – 1, riportato in catasto al foglio di mappa urbana, part. 3481 sub 5, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,0 vani, rendita catastale €.
325,37;
b) fabbricato di civile abitazione sito tra la via Lauro e la via Marino, costituito da due unità abitative : la prima con ingresso dalla via Lauro n. 2 , piano T - 1 - 2, riportata in catasto al foglio di mappa urbana, part. 138 sub 3, categoria A/ 4, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale €. 193,15 ; la seconda con ingresso dalla via Marino n. 3, piano T – 1 - 2, riportato in catasto al foglio di mappa urbana, particelle 137 sub 2 e 138 sub 4, categoria A/ 4, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale €. 193,15 ;
c) locale garage con ingresso dalla via Marino n . 5 , piano T, riportato in catasto al foglio di mappa urbana, part. 137 sub 1, categoria C/6, classe 6, consistenza 19 mq, rendita catastale €. 26,49;
d) Ha.
1.46.66 di terreno in contrada Cascia del territorio di Bisacquino, riportato in catasto al foglio di mappa 6, part. 17, con il reddito dominicale di
€. 56,67 e agrario di €. 17,70; e) locale garage con ingresso dalla Piazza
Triona n. 29, piano S1, riportato in catasto nell'intero al foglio di mappa urbana, part. 987 sub 30, categoria C/6, classe 1, consistenza 255 mq, rendita catastale €. 144,87 ; si precisa che di detto immobile la quota di proprietà della signora è di 26232/10 0000. CP_1
7) In corrispettivo della superiore cessione il geom. OG si obbliga a pagare nella sua interezza, e fino alla sua completa estinzione, il mutuo acceso congiuntamente dai coniugi presso per la ristrutturazione del CP_2 fabbricato di cui alle lettere b e c dell'elenco del superiore punto. Si impegna altresì a comunicare l'avvenuto totale accollo dello stesso allo Istituto di
- 3 - Credito per liberare la dott.ssa da ogni prestazione e/o CP_1 obbligazione.
8) Si obbliga altresì a corrispondere alla moglie la somma di €. 55.000,00 con le modalità pattuite e indicate nella scrittura privata già sottoscritta tra le parti il 20.12.2024.
9) Riconoscono entrambe le parti che il geom. detiene già il possesso Pt_1 per intero degli indicati immobili.
10) Ai fini fiscali, per il trasferimento degli immobili verrà applicato l'art. 8, lettera f della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e di ogni altra agevolazione spettante, ai sensi dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, dichiarando le parti che le attribuzioni patrimoniali in oggetto costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese notarili rimangono a carico del Geom. Pt_1
11) La dott.ssa si obbliga al ritiro delle querele proposte nei CP_1 confronti del marito e dei suoi parenti prossimi, ove nel frattempo non archiviate, obbligandosi il geom. OG alle rispettive accettazioni.
12) Dichiarano i coniugi di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili in comune, e ciò sia in riferimento alle rispettive esigenze che in considerazione degli accordi tutti nei presenti punti riportati”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Gela in data 10/06/2000, da , nato a [...]
PALERMO il 30/01/1968 e da Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...]
- 4 - civile di detto Comune al n. 105, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24.09.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2597/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. GAUDIANO Parte_1
BENEDETTO);
E
nata a [...] il Controparte_1
17/06/1975 (Avv. MICELI EMANUELE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Termini Imerese nella procedura di separazione, avvenuta in data 7.02.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 209/24 del 9-14.02.24, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I signori e Parte_1 Controparte_1 continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e senza che la loro futura condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole.
2) Al signor rimane definitivamente assegnata la casa di sua Pt_1 abitazione in Bisacquino, nel Corso Umberto I n. 20, mentre alla signora rimane definitivamente assegnato l'appartamento di sua CP_1 abitazione in Palermo nella via Zuccarello 22, per altro di sua esclusiva proprietà.
3) Entrambi i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente e definitivamente ad ogni assegno divorzile, continuando a mantenersi autonomamente ognuno per conto proprio.
4) Il figlio , per altro già maggiorenne, continuerà a vivere Persona_1 con la madre.
5) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio SC nell'importo di €. 450,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie da sostenere
- 2 - nell'interesse del figlio saranno a carico delle parti al 50% ciascuno.
6) Ai fini patrimoniali i coniugi concordano lo scioglimento della comunione legale dei beni immobili in comune e a tal fine la dott.ssa si CP_1 obbliga a trasferire al geom. OG le quote di sua proprietà e pari ad un mezzo dei seguenti immobili, tutti in territorio del comune di Bisacquino, acquistati in comunione dei beni e costituiti da:
a) appartamento di civile abitazione, sito in Bisacquino nel Corso Umberto I°
n. 20, piano S1 - T – 1, riportato in catasto al foglio di mappa urbana, part. 3481 sub 5, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,0 vani, rendita catastale €.
325,37;
b) fabbricato di civile abitazione sito tra la via Lauro e la via Marino, costituito da due unità abitative : la prima con ingresso dalla via Lauro n. 2 , piano T - 1 - 2, riportata in catasto al foglio di mappa urbana, part. 138 sub 3, categoria A/ 4, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale €. 193,15 ; la seconda con ingresso dalla via Marino n. 3, piano T – 1 - 2, riportato in catasto al foglio di mappa urbana, particelle 137 sub 2 e 138 sub 4, categoria A/ 4, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale €. 193,15 ;
c) locale garage con ingresso dalla via Marino n . 5 , piano T, riportato in catasto al foglio di mappa urbana, part. 137 sub 1, categoria C/6, classe 6, consistenza 19 mq, rendita catastale €. 26,49;
d) Ha.
1.46.66 di terreno in contrada Cascia del territorio di Bisacquino, riportato in catasto al foglio di mappa 6, part. 17, con il reddito dominicale di
€. 56,67 e agrario di €. 17,70; e) locale garage con ingresso dalla Piazza
Triona n. 29, piano S1, riportato in catasto nell'intero al foglio di mappa urbana, part. 987 sub 30, categoria C/6, classe 1, consistenza 255 mq, rendita catastale €. 144,87 ; si precisa che di detto immobile la quota di proprietà della signora è di 26232/10 0000. CP_1
7) In corrispettivo della superiore cessione il geom. OG si obbliga a pagare nella sua interezza, e fino alla sua completa estinzione, il mutuo acceso congiuntamente dai coniugi presso per la ristrutturazione del CP_2 fabbricato di cui alle lettere b e c dell'elenco del superiore punto. Si impegna altresì a comunicare l'avvenuto totale accollo dello stesso allo Istituto di
- 3 - Credito per liberare la dott.ssa da ogni prestazione e/o CP_1 obbligazione.
8) Si obbliga altresì a corrispondere alla moglie la somma di €. 55.000,00 con le modalità pattuite e indicate nella scrittura privata già sottoscritta tra le parti il 20.12.2024.
9) Riconoscono entrambe le parti che il geom. detiene già il possesso Pt_1 per intero degli indicati immobili.
10) Ai fini fiscali, per il trasferimento degli immobili verrà applicato l'art. 8, lettera f della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e di ogni altra agevolazione spettante, ai sensi dell'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74, dichiarando le parti che le attribuzioni patrimoniali in oggetto costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese notarili rimangono a carico del Geom. Pt_1
11) La dott.ssa si obbliga al ritiro delle querele proposte nei CP_1 confronti del marito e dei suoi parenti prossimi, ove nel frattempo non archiviate, obbligandosi il geom. OG alle rispettive accettazioni.
12) Dichiarano i coniugi di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili in comune, e ciò sia in riferimento alle rispettive esigenze che in considerazione degli accordi tutti nei presenti punti riportati”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Gela in data 10/06/2000, da , nato a [...]
PALERMO il 30/01/1968 e da Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...]
- 4 - civile di detto Comune al n. 105, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24.09.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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