Legge 3 febbraio 1989, n. 39

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  • 1Mediazione immobiliare, “l’affare” che legittima la pretesa della provvigione nell’ interpretazione giurisprudenzialeAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 17 luglio 2025

  • 2Corte di giustizia UE, prima sezione, sentenza 4 ottobre 2024
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Guida operativa antiriciclaggio mediatori immobiliari
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 4Evoluzione e rilievo della responsabilità civile del datore di lavoro
    Serena Zizzari · https://www.iusinitinere.it/

    “La società è tenuta a provvedere alla sussistenza di tutti i suoi membri” è un principio su cui si fonda ogni agglomerato sociale, anche le forme più risalenti. Già a partire dal diciannovesimo secolo, infatti, si riconoscevano una serie di doveri ed obblighi in capo a colui che si giovava del lavoro di un altro soggetto, al fine di garantire assistenza e sicurezza in caso di infortuni o malattie professionali. Ne consegue che, anche oggi, il datore di lavoro (tanto come individuo che persona giuridica) è il soggetto preposto a assicurare il lavoratore. Il legislatore, al fine di garantire il rispetto di specifici principi costituzionali (artt. 32, 35, 38 e 41 Cost.)(1) ha provveduto a …

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  • 5Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto provvigione?
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19161
    Provvedimento: 19 16 11 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Giovanni CANZIO - Primo Presidente Ettore BUCCIANTE - Presidente Sez. R.G. 26004/2013 Cron. 19161 Giovanni AMOROSO - Presidente Sez. Rep. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere Ud. 24.5.2016 Pietro CURZIO - Consigliere C I.Annamaria AMBROSIO - Consigliere Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere - Consigliere Rel. Stefano PETITTI Raffaele FRASCA - Consigliere procacciamento di affari - iscrizione del procacciatore nel ruolo ha pronunciato la seguente dei mediatori - contrasto SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 26004 del 2013 proposto da: TT …
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    • art. 2 della l. n. 39 del 1989·
    • condizioni·
    • mediazione cd. atipica·
    • applicabilità·
    • diritto alla provvigione·
    • caratteristiche·
    • esclusione·
    • attività svolta da persona non iscritta al ruolo dei mediatori·
    • mediazione·
    • provvigione

  • 2Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 340
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1850/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Tartaglia Paolo e Martino Domenico per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione attrice in riassunzione - appellata e appellante in via incidentale e ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli …
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    • iscrizione albo mediatori·
    • giudizio di rinvio·
    • provvigione mediatore·
    • art. 1755 c.c.·
    • art. 111 c.p.c.·
    • art. 110 c.p.c.·
    • legittimazione passiva·
    • contratto preliminare·
    • trasferimento rapporti di gestione·
    • onere della prova

  • 3Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 561
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI: DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL. HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA Nella causa civile di appello n.r.g. 93/2023 PROMOSSA DA titolare della ditta ER (P.Iva ), corrente in Parte_1 P.IVA_1 Saluzzo, C.so Italia n. 6, rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti, dall'Avv. Gabriele Gerbino (CF. presso il cui studio ha eletto domicilio in CodiceFiscale_1 Cuneo, Via Senatore Antonio Toselli n. 1 APPELLANTE CONTRO , nato …
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    • art. 13 T.U. 115/2002·
    • contributo causale mediatore·
    • iscrizione albo mediatori·
    • art. 1755 c.c.·
    • mandato a vendere·
    • inammissibilità prova orale·
    • mediazione unilaterale·
    • spese processuali·
    • principio soccombenza·
    • mediazione atipica

  • 4Trib. Prato, sentenza 30/04/2025, n. 263
    Provvedimento: R.G. n. 2430/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Prato Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2430/2022 promossa da: , c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Natali ed C.F._2 elettivamente domiciliati in Prato, via G. Catani n. 28/A, presso lo studio del difensore; ATTORI contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina De Luca Controparte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata in Campi Bisenzio, via Santo Stefano n. 41, presso lo studio del difensore; CONVENUTA con l'intervento di Geom. c.f. …
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    • verifiche tecniche·
    • art. 1223 c.c.·
    • art. 1370 c.c.·
    • art. 1218 c.c.·
    • risarcimento danni·
    • responsabilità mediatore immobiliare·
    • art. 1759 c.c.·
    • art. 1366 c.c.·
    • caparra confirmatoria·
    • inadempimento contrattuale

  • 5Trib. Grosseto, sentenza 25/01/2025, n. 78
    Provvedimento: N. 530/2018 R.Gen.Aff.Cont. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 530/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 01/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. TRA (c.f. ), quale legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore della , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Giuliana Romualdi, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via Garibaldi, n. 19, risulta elettivamente domiciliata; - ATTRICE E (c.f. ) …
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    • provvigione mediatore·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • art. 1755 c.c.·
    • manleva·
    • art. 1758 c.c.·
    • spese di lite·
    • obbligo di informazione mediatore·
    • nesso di causalità·
    • art. 1754 c.c.·
    • mediazione immobiliare
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile , eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
    2. Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita' di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.
    3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
    a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore eta';
    b) avere il godimento dei diritti civili;
    c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
    d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare;
    e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
    4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivita' viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita' per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende. (1) ((5))


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    AGGIORNAMENTO (1)
    Il Decreto 21 dicembre 1990, n. 452, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il ruolo di cui al presente articolo e' distinto nelle seguenti sezioni:
    a) agenti immobiliari;
    b) agenti merceologici;
    c) agenti con mandato a titolo oneroso;
    d) agenti in servizi vari.


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    AGGIORNAMENTO (5)
    Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che e' soppresso il ruolo di cui all'art. 2 della presente legge.
  • Art. 3. 1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonche' a svolgere ogni attivita' complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.
    2. L'iscrizione nel ruolo e' a titolo personale; l'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
    3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
    4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
    5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attivita' disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
    5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. ((Gli agenti immobiliari che esercitano l'attivita' di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000)) .