Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 febbraio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 agosto 2022 |
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Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 10/12/2021), n.39377 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27541-2016 proposto da: B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO CECCHELLA, ALESSANDRA ROSATI; – ricorrente – contro C.L., elettivamente …
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Consulenza legale Q202647787 (Articolo 1125 Codice Civile - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) «In linea di massima possiamo dire che tutte le parti dell' edificio che fungono anche da copertura per piani sottostanti, anche interrati, assolvono ad una funzione...» Consulenza legale Q202647693 (Articolo 1068 Codice Civile - Trasferimento della servitù in luogo diverso) «Le soluzioni indicate nell'odierno quesito non sono percorribili, in quanto aprirebbero spazio per un contenzioso giudiziario. Infatti, in base ai fatti descritti nel...» Consulenza legale Q202647857 (Articolo 16 bis T.U.I.R. - Detrazione delle spese per interventi di recupero del …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19161Provvedimento: 19 16 11 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Giovanni CANZIO - Primo Presidente Ettore BUCCIANTE - Presidente Sez. R.G. 26004/2013 Cron. 19161 Giovanni AMOROSO - Presidente Sez. Rep. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere Ud. 24.5.2016 Pietro CURZIO - Consigliere C I.Annamaria AMBROSIO - Consigliere Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere - Consigliere Rel. Stefano PETITTI Raffaele FRASCA - Consigliere procacciamento di affari - iscrizione del procacciatore nel ruolo ha pronunciato la seguente dei mediatori - contrasto SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 26004 del 2013 proposto da: TT …Leggi di più...
- art. 2 della l. n. 39 del 1989·
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- 2. Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2945Provvedimento: N. 13/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 3 gennaio 2023, promossa con atto di citazione da (C.F. ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con Parte_2 domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia, Santa Croce, 466/G; appellante contro Controparte_1 [... …Leggi di più...
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- 3. Trib. Fermo, sentenza 31/10/2024, n. 687Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 234/2020 promossa da: Parte_1 , quale titolare della “METROQUADRO Agenzia Immobiliare di RG Di TI (C.F. C.F._1 ; P.IVA: P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CHIOINI, elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio, Via Tunisia, n. 3 presso il difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione; PARTE ATTRICE CONTRO RO (C.F. C.F._2 , con il patrocinio dell'avv. ATTILIO RIPA, elettivamente domiciliato in …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/09/2024, n. 1338Provvedimento: N. R.G. 1248/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE PRIMA CIVILE La Corte di Appello, in persona dei magistrati: • dott. Gianmichele Marcelli Presidente; • dott. Piergiorgio Palestini Consigliere; • dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1248/2021 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. MARIANI ND e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CALATAFIMI, 38/B 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. MARIANI ND APPELLANTE/I contro Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. NI ND e …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4055Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati: 1) dott. Donatella Casablanca___________ Presidente 2) dott. Eliana Romeo_________________ Consigliere rel. est. 3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza del 2 dicembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare, la seguente SENTENZA Nel procedimento n.1313/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il giudizio di rinvio dalla Cassazione disposto con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6292/2023 emessa in data 2 marzo 2023 e vertente tra Parte_1 (C.F. C.F._1 rappresentato e difeso, per procura …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile , eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2. Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita' di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore eta';
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare;
e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivita' viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita' per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende. (1) ((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 21 dicembre 1990, n. 452, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il ruolo di cui al presente articolo e' distinto nelle seguenti sezioni:
a) agenti immobiliari;
b) agenti merceologici;
c) agenti con mandato a titolo oneroso;
d) agenti in servizi vari.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che e' soppresso il ruolo di cui all'art. 2 della presente legge. - Art. 3. 1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonche' a svolgere ogni attivita' complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo e' a titolo personale; l'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attivita' disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. ((Gli agenti immobiliari che esercitano l'attivita' di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000)) .