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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4356/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Geri e dall'avv. Pier Paolo Geri, presso C.F._2 il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza (RA), Corso Garibaldi, 10, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Faenza.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Faenza, in Via
Casadio n. 9 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di fatta eccezione per Parte_2 la camera del figlio che verrà portata nella nuova residenza della madre insieme ai Persona_1 beni del figlio. pagina 1 di 4 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna, (fino a Persona_1 quando la madre resterà nell'abitazione del padre resterà residente all'interno della dimora di proprietà del padre, insieme alla madre, ma appena la madre troverà un appartamento, il figlio seguirà la madre e cambierà residenza – già oggi per allora viene autorizzata la madre a portare nella nuova abitazione l'intero mobilio della camera del figlio unitamente a tutti i suoi Persona_1 oggetti, vestiti, strumenti, ecc…); il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) ogni venerdì, dopo la scuola e fino al sabato pomeriggio, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 17:00,
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; il figlio, dopo aver trascorso con il padre la giornata di festa a lui riservata, potrà recarsi con la madre in Croazia a trovare i nonni, anche per tutto il periodo delle vacanze scolastiche;
durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con il padre una settimana di vacanza, da concordarsi entro il 01 aprile di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, (IBAN IT 68 T 030 6967 6845 Parte_2 Parte_1
1038 3618 818), entro e non oltre il giorno due di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 500,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
fino a quando la madre non avrà spostato la residenza nella propria abitazione il padre dovrà corrispondere per il mantenimento la sola somma di euro 100,00, provvedendo a tutte le spese necessarie per il figlio,
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, nella loro totalità, resteranno a carico del padre,
(che provvederà al rimborso in favore della madre se la stessa dovrà anticiparle), ivi comprese quelle scolastiche, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, pagina 2 di 4 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Gli assegni famigliari saranno incassati esclusivamente dalla madre
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. Il padre, oggi per allora, presta già il suo consenso affinchè la madre ed il figlio possano prendere la residenza nella provincia di Forlì e/o nella provincia in cui il figlio deciderà di frequentare la scuola superiore che più gli aggrada.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 47/2025, pubblicata il 24/01/2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata ordinanza, visto il Parte_1 Parte_2 cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
25/09/2025.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 47/2025, pubblicata il 24/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4356/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1 pagina 3 di 4 ) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 civile a Faenza (RA) il 9/04/2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 12, p. 1, Serie, Ufficio 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4356/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Geri e dall'avv. Pier Paolo Geri, presso C.F._2 il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza (RA), Corso Garibaldi, 10, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Faenza.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Faenza, in Via
Casadio n. 9 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di fatta eccezione per Parte_2 la camera del figlio che verrà portata nella nuova residenza della madre insieme ai Persona_1 beni del figlio. pagina 1 di 4 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna, (fino a Persona_1 quando la madre resterà nell'abitazione del padre resterà residente all'interno della dimora di proprietà del padre, insieme alla madre, ma appena la madre troverà un appartamento, il figlio seguirà la madre e cambierà residenza – già oggi per allora viene autorizzata la madre a portare nella nuova abitazione l'intero mobilio della camera del figlio unitamente a tutti i suoi Persona_1 oggetti, vestiti, strumenti, ecc…); il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) ogni venerdì, dopo la scuola e fino al sabato pomeriggio, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 17:00,
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; il figlio, dopo aver trascorso con il padre la giornata di festa a lui riservata, potrà recarsi con la madre in Croazia a trovare i nonni, anche per tutto il periodo delle vacanze scolastiche;
durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con il padre una settimana di vacanza, da concordarsi entro il 01 aprile di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, (IBAN IT 68 T 030 6967 6845 Parte_2 Parte_1
1038 3618 818), entro e non oltre il giorno due di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 500,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
fino a quando la madre non avrà spostato la residenza nella propria abitazione il padre dovrà corrispondere per il mantenimento la sola somma di euro 100,00, provvedendo a tutte le spese necessarie per il figlio,
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, nella loro totalità, resteranno a carico del padre,
(che provvederà al rimborso in favore della madre se la stessa dovrà anticiparle), ivi comprese quelle scolastiche, le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, pagina 2 di 4 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Gli assegni famigliari saranno incassati esclusivamente dalla madre
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. Il padre, oggi per allora, presta già il suo consenso affinchè la madre ed il figlio possano prendere la residenza nella provincia di Forlì e/o nella provincia in cui il figlio deciderà di frequentare la scuola superiore che più gli aggrada.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 47/2025, pubblicata il 24/01/2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata ordinanza, visto il Parte_1 Parte_2 cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
25/09/2025.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 47/2025, pubblicata il 24/01/2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4356/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1 pagina 3 di 4 ) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 Parte_2 C.F._2 civile a Faenza (RA) il 9/04/2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 12, p. 1, Serie, Ufficio 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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