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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13127 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice dott. SC GA, a seguito dell'udienza del 26.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 45832 /2024 vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Barbara Izzo,
[...] sito in Roma al viale delle Milizie n. 9, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- Ricorrenti-
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex
[...] lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi
n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti Alessandra Molfese ed
IA IN ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
- Resistente -
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 gli istanti indicati in epigrafe adivano l'Intestato Tribunale di Roma premettendo che
1) , assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione Parte_1 cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'Istituto Comprensivo Statale “Via Soriso” di Roma per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, CP_1 per l'a.s. 2015/16, dal 01.09.2015 al 31.08.2016, presso l'Istituto Comprensivo “VIA
TRIONAFALE” per n. 24 ore settimanali;
per l'a.s. 2016/17, dal 01.09.2016 al
31.08.2017, presso l'Istituto Comprensivo “VIA TRIONAFALE” per n. 18 ore settimanali;
per gli 2017/18 - 2018/19, 2019/2020, con decorrenza dall'1 Pt_11 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'Istituto scolastico “VIA APPIANO” per n. 24 ore settimanali;
con riferimento agli anni scolastici
2020/21-2021/22- 2022/23 ha prodotto esclusivamente dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale emerge la sussistenza di contratti a tempo determinato con l'Istituto Comprensivo Statale “Via Soriso”;
2) , attualmente in servizio presso l'Istituto scolastico “REGINA Parte_2
ELENA” di Roma per n. 25 ore settimanali di lezione, in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 1.09.2025 al
31.08.2026, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù CP_1 di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli 2015/16 - Pt_11
2016/17 - 2017/18 - 2018/19, 2019/2020 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'Istituto scolastico “REGINA ELENA” per n. 25 ore settimanali di lezione;
3) , in servizio presso l'Istituto scolastico “Via Santa Maria Parte_3
Goretti” di Roma per n. 11 ore settimanali di lezione, in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 1.09.2025, come da attestazione di servizio in atti, aveva prestato analogo servizio in favore del CP_1 resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.
2015/16, dal 01.09.2015 al 31.08.2016, per n. 14 ore settimanali di lezione presso l'Istituto SMS VIA f. FIORENTINI con completamento del servizio per n. 5 ore presso l'Istituto “BORSI”; per gli 2016/17 - 2017/18, con decorrenza dall'1 settembre Pt_11
2 di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 14 ore settimanali di lezione presso l'Istituto SMS IA AR con completamento del servizio per n.
5 ore presso l'Istituto “BORSI”; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, per n.
13 ore settimanali di lezione presso l'Istituto SMS IA AR con completamento del servizio per n. 5 ore presso l'Istituto “CHARLIE CHAPLIN per gli a.a.s.s 2019/20 - 2020/21, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 14 ore settimanali di lezione presso l'Istituto SMS
IA AR con completamento del servizio per n. 4 ore presso l'Istituto
“CHARLIE CHAPLIN”; per l'a.s. 2021/22, dall'1.09.2021 al 31.08.2022, per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'Istituto SMS IA AR con completamento del servizio per n. 6 ore presso l'Istituto “CHARLIE CHAPLIN”; per l'a.s. 2022/2023, con decorrenza dall'1.09.2022 al 31.08.2023, per n. 9 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “CHARLIE CHAPLIN” e per n. 6 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “BORSI”; per l'a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 31.08.2024, per n. 4 ore settimanali di lezione presso l'Istituto scolastico “FALCONE e BORSELLINO”, per n. 6 ore settimanali di lezione ore presso l'Istituto “BORSI” e per n. 9 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “CHARLIE CHAPLIN”; per l'a.s. 2024/2025, dall'1.09.2024 al 31.08.2025, per n. 6 ore settimanali di lezione presso l'Istituto scolastico “BORSI”
e per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “SANTA MARIA GORETTI”;
4) assunta in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_4 religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'Istituto Comprensivo Statale
“MONTESSORI M.C. PINI” di Roma per n. 24 ore settimanali lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti a tempo CP_1 determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dal 26.1.2015 al 15.2.2015 e dal
2.03.2015 al 29.3.2015, presso la Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Torre
Orsaia di Salerno;
per l'a.s. 2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, presso la Scuola dell'Infanzia I.C. FIDENAE di Roma con completamento del servizio presso la Scuola nfanzia MONTESSORI;
per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso CP_1 la Scuola dell'Infanzia “Alcide De Gaspari” con completamento del servizio presso la
Scuola dell'Infanzia I.C. FIDENAE;
per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso la Scuola dell'Infanzia I.C. “Sinopoli Ferrini” con completamento del servizio presso la Scuola dell'Infanzia I.C. FIDENAE, presso la Scuola dell'Infanzia Pt_1
“Montessori” e presso la Scuola dell'Infanzia Carlo Levi;
per a.a. 2019/2020,
3 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso la Scuola dell'Infanzia “Montessori” con completamento del servizio presso la Scuola dell'Infanzia “Istituto Comprensivo per
Sordi”; per l'a.s. 2024/25, dall'1.9.2024 al 31.8.2025, presso la Scuola dell'Infanzia
“Montessori” .
5) assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione Parte_5 cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'Istituto Comprensivo ” Falcone e Borsellino” di Roma per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, CP_1 per l'a.s. 2020/21, dall'1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituito Scolastico “Gianicolo”; per gli a.a.s.s 2021/22, 2022/2023 con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituito Scolastico “Giuseppe
Garibaldi”; per l'a.s. 2023/24 con decorrenza dall'1.09.2023 al 31.08.2024, per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo ” Falcone e Borsellino” con completamento del servizio per n. 6 presso l'Istituito Scolastico “Montale Eugenio;
per l'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 31.08.2015, per n. 11 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo ” Falcone e Borsellino” con completamento del servizio per n. 6 presso l'Istituito Scolastico “Montale Eugenio”;
6) attualmente in servizio presso la Scuola Primaria Parte_6
“Randaccio” di Roma per n. 24 ore settimanali di lezione, in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal
1.09.2025 al 31.08.2026, aveva prestato analogo servizio in favore del CP_1 resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli Pt_11
2015/16 - 2016/17 presso l'Istituto scolastico “Randaccio” di Roma per n. 24 ore
[...] settimanali di lezione;
per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso l'Istituto scolastico “Casal De' Pazzi – zona A/4” di Roma per n. 2 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 8 ore settimanali di lezione presso la Scuola
Primaria G. Palatucci e per n. 14 ore settimanali di lezione presso l'Istituto scolastico
“Randaccio” ; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, per n. 6 ore settimanali di lezione presso la Scuola Primaria G. Palatucci con completamento del servizio per n. 4 ore settimanali presso l'Istituto Mahatma Gandhi, presso l'Istituto scolastico
“Quattro Novembre” per n. 2 ore settimanali di lezione e per n. 10 ore settimanali di
4 lezione presso l'Istituto scolastico “Randaccio” ; per gli a.a.s.s. 2019/2020 - 2020/2021-
2021/22, dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per n.
6 ore settimanali di lezione presso la Scuola Primaria G. Palatucci con completamento del servizio per n. 4 ore settimanali presso l'Istituto Mahatma Gandhi e per n. 14 ore di lezione settimanali presso l'Istituto scolastico “Randaccio”; per gli a.a.s.s. 2022/2023
– 2023/24 – 2024/25, dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso la Scuola Primaria “Randaccio” di Roma per n. 24 ore settimanali di lezione;
7) attualmente in servizio presso l'Istituto scolastico Parte_7
“Massimo Troisi” di Roma per n. 24 ore settimanali di lezione, in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal
1.09.2025 al 31.08.2026, aveva prestato analogo servizio in favore del CP_1 resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.
2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, per n. 2 ore settimanali di lezione presso l'Istituto scolastico “Pavese”; per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso l'Istituto scolastico “Magliana ” per n. 7 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso l'Istituto scolastico “Mozart -Primaria C. Porziano
2” per n. 8 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2019/2020, dall'1.09.2019 al 31.08.2020, presso l'Istituto scolastico “Mar Dei Caraibi” per n. 12 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2020/2021, dall'1.09.2020 al 20.9.2021, presso l'Istituto scolastico “A. Gramsci” per n. 4 ore settimanali di lezione, dal 21.9.2020 al 31.8.2021, presso l'Istituto scolastico “Massimo Troisi” per n. 24 ore settimanali di lezione;
per gli Pt_11
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 presso l'Istituto scolastico “Massimo
Troisi” per n. 24 ore settimanali di lezione;
8) assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione Parte_8 cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'Istituto Comprensivo” Fidenae” di Roma per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del CP_1 resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -
2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 – 2023 /2024 e 2024/ 2025, con decorrenza dal
1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'Istituto scolastico Anna Frank per n. 24 ore settimanali di lezione;
5 9) attualmente in servizio presso l'Istituto scolastico romano Parte_9
“Mozart -Primaria C. Porziano 2” per n. 14 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 2 ore presso l'Istituto scolastico “G. Pallavicini” e per n. 8 ore presso la scuola Primaria I.C. “Antonio Vivaldi”, in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal
1.09.2025 al 31.08.2026, aveva prestato analogo servizio in favore del CP_1 resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.
2015/16, dall' 1.09.2015 al 31.8.2026 per n. 2 ore presso l'Istituto scolastico “Marini”
e dal 14 .09.2015 al 31.8.2026 per n. 2 ore presso l'Istituto scolastico “Mozart -Primaria
C. Porziano 2”; per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
- 2020/2021, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'Istituto scolastico “Mozart -Primaria C. Porziano 2” per n. 24 ore settimanali di lezione;
per l'a.s. 2021/2022, dall'1.09.2021 al 31.08.2022, presso l'Istituto scolastico “Mozart -Primaria C Porziano 2” per n. 18 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 2 ore settimanali presso l'Istituto scolastico “Pirgotele”; per l'a.s. 2022/2023, dall'1.09.2022 al 20.9.2023, presso l'Istituto scolastico “Mozart -Primaria C. Porziano 2” per n. 20 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n.4 ore settimanali presso l'Istituto scolastico “Via
Ghiglia”; per l'a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 20.9.2024, presso l'Istituto scolastico
“Mozart -Primaria c Porziano 2” per n. 16 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore settimanali presso l'Istituto scolastico “Via Ghiglia” e per n. 4 presso la Scuola Primaria I.C. “ Antonio Vivaldi” ; per l'a.s. 2024/2025, dall'1.09.2024 al 20.9.2025, presso la Scuola Primaria I.C. “ Antonio Vivaldi” per n. 10 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 14 ore settimanali presso l'Istituto scolastico “Mozart -Primaria C. Porziano 2”;
10) assunto in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_10 religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'Istituto Comprensivo "TOR CARBONE
- ND DU di Roma per n.18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del resistente in virtù di reiterati contratti CP_1
a tempo determinato e, segnatamente, per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto scolastico
G.GARIBALDI annesso conv. “ ; per l'a.s. 2017/18, dal 09/09/2017 al CP_2
6 31/08/2018, per n. 1 ora settimanali di lezione presso l'Istituto scolastico “DA
VERRAZANO” e, dall' 1.9.2017 al 31.8.2018, per n. 17 ore settimanali di lezione presso l'Istituto IPSSAR "TOR CARB0NE”; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al
31.08.2019, per n. 16 ore settimanali di lezione presso l'Istituto IPSSAR "TOR
CARB0NE” con completamento del servizio per n. 2 ore presso l.T. “DE MATTIAS”; per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/21 , con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno e cessazione al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'Istituto IPSSAR "TOR CARB0NE” con completamento del servizio per n. 6 ore presso il Liceo Artistico Statale G. C . ; per gli 2021/2022 - Pt_12 Pt_11
2022/2023 -2023/2024 e 2024/2025 con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'Istituto Comprensivo "TOR CARBONE -
ND DU di Roma per n.18 ore settimanali di lezione;
deducevano di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€ 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
Le parti ricorrenti richiamavano la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente e lamentavano l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con CP_1 contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta
Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29,
63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
I ricorrenti deducevano di aver interrotto il decorso della prescrizione in ragione delle lettere di diffida del 23.07.2024 e del 2.08.2024 nonché attraverso l'introduzione dei giudizi che si sono conclusi con la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione
7 passiva della verso cui erano stati erroneamente Controparte_3 incardinati.
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
- conseguentemente condannare il
al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno Controparte_1 dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione.
- per i ricorrenti a cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, che sosteneva la CP_1 legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica stante il tenore inequivoco della normativa di settore nazionale ed eurocomunitaria e, in ogni caso, la sussistenza di
“ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di parziale prescrizione del credito. Ha quindi concluso chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dall'annualità 2015. - condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”.
Fissata udienza per il giorno 26/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto
8 in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti.
A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso Istituti scolastici romani.
1.2. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire secondo il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art.3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta
Docente”.
2. Nel merito
Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
9 per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire Controparte_1 alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta
10 elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della
L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo
e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio
11 aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti,
12 risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(Trib. di Roma sent. n.5709/2023).
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att.
c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-
38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo
13 indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che
«alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate
14 a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata
e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale
e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a
Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS NA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389
e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto
- dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con
15 la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo in relazione agli anni antecedenti all'anno scolastico 2023/2024, considerato che hanno sostenuto – peraltro senza confutazione da parte del convenuto, con la CP_1 conseguenza che il dato in questione può ritenersi pacifico – di avere prestato servizio presso l'Amministrazione in virtù di incarichi annuali e, per una parte minoritaria dei ricorrenti, con incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio, sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ove esso sia intervenuto.
2.3.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui sono causa per i quali non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione.
2.3.2. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del convenuto all'attribuzione in forma CP_1 specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poiché la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale.
Quanto ritenuto dall'Ufficio è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
16 graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Punto della motivazione che impone il rigetto l'eccezione formulata in comparsa dal convenuto in ordine all'impossibilità di erogare tali somme a posteriori. CP_1
2.3.4. Va poi parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in via subordinata dal dicastero resistente.
Riguardo al regime della prescrizione ha chiarito il giudice di legittimità nell'indicata sentenza n. 29961/2023 che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nessun dubbio che la Suprema Corte affermi, conformemente al contenuto normativo dell'art. 2935 c.c., che il dies a quo decorre dal primo giorno di assunzione del docente con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al DPCM e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. Appello Roma 967/2024).
Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.1.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal
30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato.
Nel caso di specie, occorre esaminare partitamente le situazioni dei diversi docenti per gli anni scolastici di riferimento anteriori all' a.s. 2023/2024, avendo la difesa dei ricorrenti dichiarato di aver ricevuto il versamento della carta docente per l'a.s. 2023/24 così dovendosi intendere ridotta la domanda azionata.
- negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, ha prestato Parte_1 servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla
17 specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso).
Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.
2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve prescritto. Parte_13
Giova rammentare che con riferimento all'a.s. 2015/16, l'art 8 del DPCM del 23 settembre 2015 aveva previsto l'erogazione dell'importo del beneficio entro il mese di ottobre 2025, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta docenti “e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA”. La ricorrente, quindi, nella specie avrebbe dovuto esercitare la richiesta di erogazione del diritto nei cinque anni successivi ossia al massimo entro il 30 ottobre 2020.
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto alla erogazione della carta docente a decorrere dal 30.11.2016, data da cui era possibile ai sensi dell'art. 5 DPM 2016 registrarsi sul sistema telematico. Non avendo posto in essere atti interruttivi nei cinque anni successivi, sino al 30.11.2021, al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e del presente ricorso (dicembre
2024), il diritto per tali annualità era già prescritto.
Risulta essere prescritto anche il diritto rispetto alle annualità 2017/18 e 2018 /19 non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel quinquennio decorrente dalle rispettive date di assunzione del servizio (1.09.2017 e 1.09.2018) e, quindi, fino al 1.09.22 e
1.09.2023.
Rispetto invece alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente – che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) – risulta avere notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
Per quanto concerne gli anni scolastici 2020/21-2021/22- 2022/23 alcuna rilevanza probatoria, neppure indiziaria, può essere riconosciuta alla dichiarazione sostitutiva di certificazione offerta dalla ricorrente.
Si richiama sul punto il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10191 del 28/04/2010 secondo cui : “Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
18 relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono". Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi”.
Del pari, alcun valore probatorio può essere riconosciuto all'attestazione di servizio resa dall'Istituto Comprensivo “Nino Rota” e prodotta in atti, non rilevandosi da detta documentazione alcun elemento che consenta di evidenziare un qualunque riferimento alla ricorrente.
Pertanto per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 la non ha adempiuto Pt_1 all'onere probatorio gravante sulla stessa di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa come insegnante di religione in virtù di contratti a tempo determinato.
, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_2 religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è la sentenza n. 3327/2024, pubblicata il 24.3.2024 a conclusione del giudizio n. rg 28027/2023 (all. 18 al ricorso). La difesa della non produce in Pt_2 atti compiuta documentazione attestante la data di notificazione del libello introduttivo del giudizio succitato, sicché, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al
24.03.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
Il giudizio concluso con la sentenza succitata ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro
5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
19 - ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento Parte_3 della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di contratti conferenti incarichi annuali.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente deve ritenersi la sentenza n.11529/2023, pubblicata il 31.12.2023 ed emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 12027/2023, incardinato mediante notifica del libello introduttivo del 27.02.2023 (all. 18 al ricorso – all. 13 note del 21.11.25).
In assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al 27.02.2018, ossia al quinquennio anteriore alla data di notificazione, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 deve senz'altro dirsi prescritto.
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2017/18 in cui il ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' 1.9.2017
(data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al
1.9.2022, il diritto si è già prescritto.
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 il ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2018 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2023) con la notificazione in data 27.02.2023 del libello introduttivo del giudizio n. rg 12027/2023 succitato.
Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.
- ha prestato servizio in qualità di docente per Parte_4
l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al
2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è la sentenza n. 3327/2024, pubblicata il 24.3.2024 a conclusione del giudizio n. rg 28027/2023 (all. 18 al ricorso). La difesa della non produce in Pt_4 atti compiuta documentazione attestante la data di notificazione del libello introduttivo del giudizio succitato, sicché, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al
24.03.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
La pubblicazione della succitata sentenza (24.03.2024) ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo
20 intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019 – 1.09.2024). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
- ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_5 religione cattolica, negli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Con riferimento alla posizione di detto ricorrente il decorso della prescrizione per l'anno scolastico 2020/21 e per quelli successivi non è ancora scaduto al momento del deposito del presente ricorso, sicché il relativo diritto non si è mai prescritto.
- negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 ha prestato Parte_6 servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e
2018/2019 deve prescritto. Parte_13
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall'
1.9.2018 (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto.
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso). Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.
- ha prestato servizio in qualità di docente per Parte_7
l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2016/2017 al
2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è sempre l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2016/2017;
2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.
21 L'atto di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale a decorre dall'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
- ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della Parte_8 religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di contratti conferenti incarichi annuali.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente deve ritenersi la sentenza n.11530/2023, pubblicata il 31.12.2023 ed emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 10902/2023, incardinato mediante notifica del libello introduttivo in data 14.02.2023 (all. 18 al ricorso). In assenza, pertanto, di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al 14.02.2018 ossia al quinquennio anteriore alla notificazione, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018 deve senz'altro dirsi prescritto.
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2017/18 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' 1.9.2017
(data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al
1.9.2022, il diritto si è già prescritto.
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2018 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2023) con la notificazione in data 14.02.2023 del libello introduttivo del giudizio n. rg 10902/2023 succitato.
Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.
- ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento Parte_9 della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'Amministrazione resistente il 23.07.2024 (all.
12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.
2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.
22 L'atto di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
- , negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, ha prestato Parte_10 servizio in qualità di docente in virtù di reiterati contratti annuali a tempo determinato.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente
è la sentenza n. 677/2024, emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 18256 del
2023 e pubblicata in data 22.3.2024 (all. n. 18 ricorso), con riferimento alla quale il difensore del ricorrente omette di depositare la relata di notifica del ricorso introduttivo, sicché, rilevata l'assenza di ulteriori atti interruttivi in data antecedente al quinquennio dalla pubblicazione (ossia al 22.03.2019), il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e
2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
La pubblicazione della succitata sentenza (22.03.2024) ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.
2.3.5. In definitiva, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati – escluso quelli per cui vi è prescrizione del diritto - e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione.
3. Si dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo, ritenendo che sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione,
23 Cont stante la soccombenza parziale e condanna il al pagamento del residuo mezzo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in favore delle parti ricorrenti nella frazione che liquida e distrae come da dispositivo seguente, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della natura seriale del contenzioso e del numero dei ricorrenti assistiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
1) accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto
- di ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_1 comma 121, L. 107/2015 per l'a.s. 2019/20 e per l'effetto, condanna il
[...]
ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tale anno scolastico, il Controparte_1 beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 500,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_2 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui Parte_3 all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastico, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.500,00 oltre accessori;
ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui Parte_4 all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla Controparte_1 ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
24 ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_5 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente in riferimento a Controparte_1 tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di €
1.500,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_6 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui Parte_7 all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla Controparte_1 ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_8 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla Controparte_1 ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.500,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_9 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, Parte_10 comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente in Controparte_1 riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta
25 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo e condanna il resistente al pagamento del residuo mezzo in favore delle parti CP_1 ricorrenti, frazione che liquida in 1.265,00 euro oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria.
Roma, 18/12/2025 Il Giudice
SC GA
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