Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2023, proposto da
LF NT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi D'Ambrosio, Antonella Martellotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità Regione Abruzzo, Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, Asl 3 Pescara, Asl 4 Teramo, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;
Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
ON Italia Spa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 e dei relativi allegati, ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”;
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 6.7.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022);
- del Decreto del Ministro della Salute del 6.10. 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022);
- dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'NTa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'NTa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022, nonché le deliberazioni e gli atti adottati dalle Amministrazioni Sanitarie, nessuno escluso, ed in particolare, le deliberazioni di D. G. della Asl 01 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22.8.2019 (“Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”) e n. 2110 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 02 Lanciano Vieste Chieti n. 373 del 13.8.2019 (“Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 03 Pescara n. 1043 del 22.8.2019 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”) e n. 1708 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 04 Teramo n. 1513 del 22.8.2019 (“Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”) e n. 1994 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”)”, come richiamate nella determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 13.12.2022, nonché la non conosciuta “relazione rimessa con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022” e la pure sconosciuta nota 10.11.2022 del Dipartimento sanità come richiamate nella determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 13.12.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa LA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Nel ricorso in epigrafe, con atto depositato il 2 marzo 2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che « con Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, il Governo ha stabilito, all’art. 7, che le aziende fornitrici di dispositivi medici che avessero proposto, come nella specie, ricorso avverso i provvedimenti regionali e provinciali, avrebbero potuto estinguere l’obbligazione su di essi gravante mediante versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015; la società LF NT RL ha aderito a tale opzione corrispondendo alla Regione Abruzzo, giusta ricevuta di bonifico che si allega, l’importo di € 53.860,00; la richiamata norma ha, altresì, previsto che il pagamento in misura ridotta determina la cessazione della materia del contendere del giudizio intrapreso con compensazione delle spese di lite »; ha quindi chiesto che si prenda atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L’amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, nulla ha opposto.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 17 aprile 2026.
In conformità alla richiesta e alla previsione normativa citata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE PA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
LA TE, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA TE | GE PA |
IL SEGRETARIO