Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 giugno 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2024 |
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- 1. Determinazione dei redditihttps://www.brocardi.it/
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2022, n. 12442Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 15242-2021 proposto da: DE OR TA DE AN EA PA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DE OR, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 12442 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 19/04/2022 PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO COLAVECCHIO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3670/2021 del CONSIGLIO DI STATO, …Leggi di più...
- ragioni·
- controversie relative·
- ammissione a dottorato di ricerca·
- pontificia università lateranense·
- irrilevanza·
- giurisdizione del giudice italiano·
- qualificazione quale ente centrale della chiesa·
- sussistenza·
- stati esteri ed enti extraterritoriali·
- giurisdizione civile
Versioni del testo
- Titolo I : Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
- Art. 1.
Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. - Art. 2.
Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalita' giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16.
L'accertamento di cui al comma precedente e' diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalita' di carattere caritativo previste dal diritto canonico.