Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 giugno 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2024 |
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Giurisprudenza • +500
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- controversie relative·
- ammissione a dottorato di ricerca·
- pontificia università lateranense·
- irrilevanza·
- giurisdizione del giudice italiano·
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Versioni del testo
- Titolo I : Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
- Art. 1.
Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. - Art. 2.
Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalita' giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16.
L'accertamento di cui al comma precedente e' diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalita' di carattere caritativo previste dal diritto canonico.