Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1721.
(Diritto del mandatario sui crediti).
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
(Diritto del mandatario sui crediti).
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
Commentari • 14
- 1. Contratto di agenzia e forma scritta (Cass, n, 16432/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2012 · 243.05914
[…] E tra le norme applicabili rientra – anche l'art. 1721 c.c.. […]
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Giurisprudenza • 71
- 1. Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/02/2022Provvedimento: […] - che sussisterebbe in ogni caso un «diritto di precedenza» ex art. 1721 codice civile del mandatario sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi; […]Leggi di più...
- biennio rilevante per privilegio·
- contributo unificato·
- immutabilità della domanda·
- diritto di precedenza ex art. 1721 c.c.·
- spese processuali·
- legittimazione attiva·
- prededuzione chirografaria·
- privilegio ex art. 2751-bis c.c.·
- opposizione allo stato passivo