Articolo 1721 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1721.

(Diritto del mandatario sui crediti).

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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