Versione
24 febbraio 1989
24 febbraio 1989
Art. 6. 1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.
2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.
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- 1. Mediazione immobiliare e nullità della provvigione ex art. 6 L. 39/1989Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2025 · 8.501141
[…] Alla luce di quanto sopra l'acquirente chiedeva al Tribunale la condanna dell'agenzia alla restituzione della provvigione versata, pari a 19.480 euro oltre interessi, invocando l'art. 6 della Legge n. 39/1989 che prevede la nullità del diritto alla provvigione per chi esercita la mediazione senza i requisiti di legge. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 4437Provvedimento: […] Pertanto, al caso di specie si applica l'art. 6 Legge 39/1989, che sancisce il diritto alla provvigione solamente per i soggetti iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle Camere di Commercio. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'esistenza dei requisiti soggettivi necessari per il sorgere del diritto alla corresponsione della provvigione di cui all'art. 6, […]Leggi di più...
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