Articolo 6 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 febbraio 1989
Art. 6. 1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1989
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