Articolo 1756 del Codice civile
Articolo 1755Articolo 1757
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19 aprile 1942
Art. 1756.

(Rimborso delle spese).

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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