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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 20633/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20633/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESELLI LEONARDO e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in TIZIANO 21 MILANO presso il difensore avv. MARCHESELLI
LEONARDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO Controparte_1 P.IVA_2
VIVIANA e elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI BELMONTE, 101 90139 PALERMO presso il difensore avv. RANDAZZO VIVIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7053/2023 del 18 aprile 2023, Parte_1
a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento nei confronti di della Controparte_1 somma di € 146.400,00 oltre interessi, a titolo di restituzione degli importi incassati in esecuzione del contratto del 22 ottobre 2022 risolto stragiudizialmente dalla ricorrente per inadempimento della controparte.A sostegno delle proprie richieste l'opponente ha allegato che:
- il 22 ottobre 2022 le odierne parti avevano concluso un contratto di vendita, avente ad oggetto la “commissione” da parte della alla della consegna Controparte_1 Parte_1 di due ascensori su misura per la struttura alberghiera Torre Normanna di Altavilla Milicia (PA);
pagina 1 di 13 - la medesima opponente aveva tenuto una condotta perfettamente adempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti tanto da essersi adoperata, immediatamente dopo la stipula, ad ordinare il materiale occorrente nonché ad effettuare gli opportuni sopralluoghi in loco;
- la controparte, il 31 gennaio 2024 aveva illegittimamente dichiarato la risoluzione stragiudiziale del contratto per inadempimento della lamentando il mancato rispetto del termine Parte_1 essenziale nonostante lo stesso fosse fissato per la metà del mese di aprile 2023 per la consegna dei materiali e per la metà del successivo mese di maggio per quanto concerneva l'istallazione degli ascensori;
- la intimando illegittimamente la risoluzione del contratto ed Controparte_1 impedendo alla controparte di eseguire la propria prestazione, avrebbe tenuto un comportamento inadempiente e cagionato a un danno patrimoniale Parte_1 complessivamente pari alla somma di euro 146.400,00. Da qui il diritto di ritenere la somma ricevuta illo tempore quale acconto.
Ha, quindi, concluso:
“In via preliminare: accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633, 634 e ss. c.p.c., nonché l'inesistenza del diritto fatto valere, revocare/annullare/privare di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo n. 7053/2023 (R.G. n. 14060/2023) emesso dal Tribunale di Milano;
In via ulteriormente preliminare: accertato e dichiarato che l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta e facile soluzione, non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale: accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti, ed in ogni caso, Parte_1 dichiarato illegittimo ed ingiustificato il recesso della dal contratto di fornitura Controparte_1
n. T-1906966 ver. 1, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n.
7053/2023 (R.G. n. 14060/2023) emesso dal Tribunale di Milano, nel contempo dichiarando che nessuna somma deve essere restituita dall'opponente in favore dell'opposta, avendo la prima diritto a trattenere la somma di € 146.400,00 a titolo di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
In via subordinata: accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle obbligazioni Parte_1 contrattuali su di essa gravanti ed in ogni caso, dichiarato illegittimo ed ingiustificato il recesso della dal contratto di fornitura n. T-1906966 ver. 1 e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_1 annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 7053/2023 (R.G. n. 14060/2023) emesso dal
Tribunale di Milano, nel contempo dichiarando che la ha diritto a trattenere, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, la somma pari ad € 106.824,09; In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto dovesse essere inquadrato come appalto, accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle Parte_1 obbligazioni contrattuali su di essa gravanti, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Si è costituita con comparsa di risposta del 25 settembre 2023 la Controparte_1 instando: in via principale per la conferma del provvedimento impugnato ed, in via subordinata, chiedeva, in ogni caso, la condanna di controparte alla restituzione della somma di euro 146.400,00 versata a titolo d'acconto in esecuzione del contratto risolto stragiudizialmente. A suffragio delle proprie pretese, ha ricordato (come prefigurato nel ricorso monitorio) che:
- in esecuzione del contratto del 22 ottobre 2022 aveva corrisposto alla un acconto Parte_1 di € 146.400,00;
pagina 2 di 13 - il termine contrattualmente previsto per la consegna del materiale (metà del mese di aprile 2023) e per il successivo completamento dell'opera (entro le successive quattro settimane) sarebbe stato da intendersi quale termine essenziale, in quanto la committente non aveva alcun interesse ad un adempimento successivo all'inizio della stagione estiva;
- la tanto oralmente quanto per iscritto, le aveva comunicato che non sarebbe stata Parte_1 in grado di rispettare tale termine essenziale per la conclusione dei lavori, integrando la fattispecie del cd “inadempimento anticipato”;
- a fronte di tali dichiarazioni, con comunicazione del 24.02.2023, aveva intimato alla controparte di dichiarare la propria volontà circa il corretto adempimento delle prestazioni pattuite entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione e, spirato tale termine senza che fosse pervenuta alcuna risposta da controparte aveva dichiarato la risoluzione stragiudiziale del contratto con comunicazione del 31 gennaio 2024.
A fronte di tale impianto assertivo l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni “dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante, c. f. , P. IVA , con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 sede in 20016 Pero (MI) via Figino n°41 si è resa inadempiente alle pattuizioni contenute nel contratto stipulato il 22.10.2022, che è stato risolto di diritto;
di conseguenza condannare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante, alla restituzione della somma di € 146.400,00, oltre gli interessi al tasso di mora dal 28.02.2023 al soddisfo, o di quella somma diversa ritenuta di giustizia.”
A seguito dello scambio di memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c, il g.i., con ordinanza istruttoria del 6 marzo 2025 ha:
- negato la concessione della provvisoria esecutività del decreto impugnato per le ragioni esplicitate;
- ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opponente nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze valutative (cap. 1 in quanto interpretazione del contratto oltre che generica) genericamente formulate (cap, 2 in quanto involgente una prassi, 7,8, 12,13, 16, 20,21,22,23,24 ed in parte documentale, 25 e documentale,), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 3,5, 9 e 10 e 11 e 14 vista la natura interna del rapporto con la c.d. casa madre,), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 4,6, 15, 17,18,19, 26, 27);
- ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opposta nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1,2 e 3 nonché documentali vista la natura della causa petendi allegata in relazione alla qualità delle parti e all'oggetto del contratto), genericamente formulate (cap, 4);
- ritenuto l'irrilevanza di alcun accertamento tecnico rispetto al thema decidendum et probandum della causa nonché alla natura ed oggetto dell'onere della prova in capo alle parti;
- rinviato la causa all'udienza del 2 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Su concorde richiesta delle parti tale udienza veniva, infine, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 13 In via pregiudiziale di rito va revocato il decreto ingiuntivo n. 7053/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 18 aprile 2023 per motivi di ordine processuale (come già anticipato nell'ordinanza del 6 marzo 2024) In linea processuale astratta non può predicarsi la possibilità di accertare in via monitoria la risoluzione stragiudiziale di un contratto e la condanna alla restituzione dell'indebito. Il giudice non può valutare in un procedimento inaudita altera parte la gravità e l'imputabilità dell'inadempimento ex artt. 1218,
1453 e 1455 c.c. né può emettere una pronuncia di accertamento avente ad oggetto la legittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto ex art 1457 c.c. da intendersi quale domanda implicita svolta dalla ricorrente e pregiudiziale rispetto alla richiesta di restituzione degli importi versati in esecuzione del contratto medesimo. Ciò non toglie che il ricorso e l'emesso decreto possano essere qualificati quale domanda giudiziale diretta a tale accertamento e condanna nell'ambito del giudizio d'opposizione ove il contraddittorio venga instaurato e il processo si svolga nelle forme ordinarie. Ed infatti quando il decreto ingiuntivo difetti dei presupposti per essere emesso, una volta emesso, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di risoluzione del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo (infra et arg. Cass. II, Ord. 29 novembre 2022, n. 35068).
Poste tali premesse, il Tribunale deve, dunque, deve qualificare ed esaminare la domanda principale svolta dalla ricorrente in via monitoria, volta alla restituzione dell'acconto versato alla controparte. Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (infra Cass. II, Ord.
14 marzo 2019, n. 7322; Cass. VI-I, 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. I, 14 novembre 2011, n. 23794).
Egli ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ed allegata in giudizio dalle parti (infra Cass. II, Ord., 21 febbraio 2019, n.
5153).
L'attrice in senso sostanziale deve reputarsi aver proposto una domanda Controparte_1 di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento altrui (citando quale causa petendi risolutoria tanto il termine essenziale che la diffida ad adempiere), implicita, rispetto all'espresso petitum condannatorio di restituzione delle somme versata in favore della
[...]
in costanza del contratto del 22 ottobre 2022. La condictio indebiti ex art. 2033 c.c. (ovvero la Pt_1 c.d. domanda di restituzione dell'acconto) non può che presupporre quella volta a risolvere o a far accertare la risoluzione del contratto (ovvero del titolo) sulla cui scorta quelle somme erano state corrisposte. Gli effetti del contratto, infatti, devono venir meno per poter far sorgere il diritto di ripetizione ex art. 1173 e 2033 c.c. (ob causam finitam). In questo caso la lettura della comparsa di costituzione e risposta (quale integrazione assertiva del ricorso monitorio) disvela il fatto costitutivo “a monte” della domanda condannatoria: l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto in virtù della c.d. “risoluzione stragiudiziale” fatta valere dalla difesa della l 31 gennaio 2023a seguito de: Controparte_1 pagina 4 di 13 - l'affermazione della di poter adempiere al contratto, prima, entro il 30 settembre e, Parte_1 poi, il entro il 30 giugno 2023;
- la mancata assunzione dell'impegno, di contro, di eseguire il contratto entro la metà del mese di maggio 2023 seguita alla specifica “diffida” intimata sul punto dall'opposta.
Si pone la necessità pregiudiziale in senso tecnico di accertare se il contratto si sia risolto di diritto in tale data e con tali modalità per poi poter esaminare la domanda di indebito.
Su tale domanda non pare paia incidere– anche nell'ambito del citato potere di interpretazione delle domande – la qualificazione del contratto come vendita oppure appalto. Questione, peraltro, non oggetto di contesa fra le parti ma che, comunque, appare irrilevante per la decisione della domanda di ripetizione dell'indebito. L'unica diversità di regime giuridico avrebbe potuto essere quella del recesso ad nutum dal contratto previsto dal solo art. 1671 c.c. in tema di appalto e non di compravendita di beni (questione ben centrata dalla difesa opponente in via “subordinata” in sede di citazione). Appare agevole osservare che la tanto in via stragiudiziale che Controparte_1 giudiziale, non abbia mai indicato, o esercitato, un diritto potestativo di recesso come quello di cui all'art. 1671 c.c. avendo, di contro, fondato la propria dichiarazione stragiudiziale sull'allegato inadempimento altrui. Eloquente il contenuto de:
- la diffida del 24 gennaio 2023:” Tutto quanto premesso, in nome e per conto di CP_1 vi comunico che, in mancanza di tempestive rassicurazioni circa la tempistica della
[...] consegna dei materiali e del completamento dei lavori di montaggio degli impianti, secondo quanto stabilito nel contratto del 20.10.2022, tale contratto si intenderà risolto per Vostro inadempimento e la sarà libera di cercare altre soluzioni sul mercato”; Controparte_1
- la “dichiarazione di risoluzione” 31 gennaio 2023: “con la presente comunico la risoluzione per inadempimento del contratto concluso il 22.10.2022, non avendo ricevuto risposta entro il termine indicato di sette giorni, scaduto in data odierna”. Il tenore letterale di tali dichiarazioni evidenzia che l'opposta abbia inteso avvalersi del differente istituto della risoluzione di diritto per l'inadempimento altrui. Approdo rafforzato, come detto, dall'assenza di alcun richiamo al recesso sopra menzionato nel corso del presente giudizio.
Da qui l'irrilevanza della questione (il contratto, comunque, appariva essere un appalto).
Occorre, quindi qualificare la tipologia di risoluzione di diritto cui pare aver fatto riferimento l'opposta e saggiare la sussistenza dei relativi presupposti nel momento in cui fu esercitata. Tanto nella comunicazione di recesso del 31 gennaio 2023 quanto nelle domande svolte successivamente in sede monitoria, non ha espressamente indicato il fondamento giuridico della propria iniziativa, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte e la conseguente risoluzione del contratto. Nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta, invece, ha esplicitatole ipotesi di risoluzione di diritto cui ha fatto riferimento, in via subordinata l'una all'altra: la violazione del termine essenziale ex art. 1457 c.c. e la diffida ad adempiere.
Quanto alla prima ( e principale) causa petendi ha così chiosato:”
2. Sulla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 c.c. Da quanto sin qui esposto risulta chiaro che la si resa inadempiente Pt_1 in modo anticipato alle pattuizioni contrattuali, poichè ha dichiarato di non volere rispettare il termine
pagina 5 di 13 essenziale espressamente pattuito, come risulta dagli atti da cui emerge che la a affermato di non Pt_1 potere, o volere, consegnare i materiali entro la metà di aprile 2023” (p. 15 comparsa di costituzione). Sulla seconda ha affermato:”
3. Sulla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c. In subordine al punto precedente si afferma. Dopo avere chiesto conferme riguardo il rispetto del termine essenziale in data 30.0.12.2022, dopo avere inviato diffida ad adempiere il 17.01.2023, reiterata il
24.01.2023, alla quale non è stata data risposta positiva, in data 31.01.2023 ha Parte_2 dichiarato la risoluzione del contratto, e da tale momento è sorto il diritto alla restituzione dell'acconto”. Sul punto va premesso che l'impianto codicistico preveda delle specifiche ipotesi di risoluzione stragiudiziale di diritto a seguito dell'inadempimento di una parte contrattuale. Trattasi di fattispecie eccezionali rispetto al principio di indissolubilità del vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Al di fuori di tali specifiche e tassative ipotesi, la parte adempiente può conseguire la risoluzione del contratto solo tramite il rimedio generale della risoluzione giudiziale (costitutiva) di cui all'art. 1453 c.c.. Ebbene, nel caso di specie, la risoluzione stragiudiziale “dichiarata” dalla Parte_3 non risulta riconducibile ad alcuna delle fattispecie tipiche di risoluzione stragiudiziali di diritto contemplate dal codice civile e, a fortiori, a quelle dedotte nel presente giudizio. Giova rammentare che, poiché la risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa della quale parte dichiari di avvalersi può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 c.c., solo mediante intimazione ad adempiere entro un congruo termine indicato come risolutorio, la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi a tale scopo priva di effetto (Cass. II, 21 luglio 2016, n. 15070 Cass. 29-5-1990 n. 5017; Cass. 7-2-1979 n. 873).
Difettano i presupposti di efficacia.
La questione del termine essenziale. Al fine di esplicare tale assunto appare opportuno muovere l'indagine da quanto stabilito all'art. 1457 c.c. attesa la qualificazione che ha fatto l'opposta di quello dedotto (“a penna”) nel contatto. Tale qualificazione appare, quantomeno dubbia per le ragioni che seguono.
Secondo un orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c. va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (Cass. VI-II, Ord. 1° giugno 2020, n. 10353; Cass. n. 14426/2016; n.
25549/2007). Non senza dimenticare che anche il termine, ancorché espressamente pattuito come essenziale, può essere interpretato dal giudice di merito come avente natura meramente comminatoria, sia sulla base di una valutazione complessiva del contenuto del contratto (ex multis Cass. III, 28 agosto
2007, n. 18180; conf, Cass. II, 28 maggio 2007, n. 12400, e Cass. 1, n. 4176 del 22/02/2007,) sia quando venga accertato che il tardivo adempimento conserva comunque una utilità, pur se residua, per il creditore (Cass. II, 21 novembre 2023, n. 32277; Cass. II, 30 maggio 1995, n. 6050; conf. Cass. 1, 28 agosto 1996, n. 7914).
pagina 6 di 13 Nulla di ciò emerge dal contratto per cui è causa. In primo luogo, infatti, all'interno del medesimo non è esplicitato, neppure mediante clausole di stile, la volontà comune alle parti di intendere il termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione assunta da quale termine essenziale. Parte_1
Tale qualificazione, peraltro, non può neppure essere desunta sic et simpliciter dal fatto che tale clausola fosse stata inserita a penna all'interno di un formulario già predisposto;
tale circostanza indica, semplicemente, che le parti hanno inteso definire il proprio rapporto in termini differenti rispetto alla contrattualistica standardizzata “accelerando” i termini per la consegna del materiale, ma nulla dice circa l'intenzione di attribuire a tale termine natura essenziale. Non influiscono su tale approdo, altresì le dichiarazioni unilaterali ostese dalla Controparte_1
successivamente alla stipula del contratto, in cui avvertiva la controparte del fatto che il termine
[...] fosse da intendersi quale termine essenziale: è di tutta evidenza, infatti, come la qualificazione giuridica del termine debba essere desunta dalla volontà comune delle parti e dall' interesse contrattuale perseguito dalle medesime per come oggettivamente rilevabile in sede di sua conclusione, e non certo da dichiarazioni unilaterali successive alla stipula del contratto.
Nel caso di specie pare, piuttosto, che l'esigenza di ottenere gli ascensori prima dell'inizio della stagione estiva, poiché non esplicitata in contratto, costituisca un mero motivo estraneo alla causa concreta del contratto medesimo. Non può certo affermarsi, infatti, che la prestazione commissionata all'opponente, qualora fosse stata eseguita oltre il termine stabilito, non potesse essere idonea a soddisfare l'interesse della controparte, la quale avrebbe comunque ottenuto un impianto necessario allo svolgimento della propria attività professionale. Il contratto d'appalto aveva ad oggetto la realizzazione di due ascensori “su misura” che avrebbero costituito un impianto strutturale e duraturo del complesso alberghiero dell'opposta. Ragionando e contrariis, non si poteva, né può, desumere – in assenza di formule espresse – la definitiva perdita dell'interesse creditorio alla loro realizzazione ed infissione in ritardo, anche di poche settimane, dal termine di metà maggio. La violazione del termine, infatti, ben poteva dar luogo ad un'eccezione di inadempimento per stimolare l'adempimento tardivo (non corrispondendo gli altri ratei di prezzo) oppure a responsabilità risarcitoria per i danni causati dall'inesatto adempimento.
Deve affermarsi, comunque, come, anche la qualificazione di essenzialità del termine previsto in contratto ex art. 1457 c.c. non avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto per come spesa dalla parte in sede stragiudiziale. Difettavano i presupposti di applicabilità del relativo regime. E' pacifico che la risoluzione stragiudiziale sia stata intimata quando, in realtà, il termine contrattuale per l'adempimento della controparte non era ancora decorso. L'odierna opposta, infatti, aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione il 31 gennaio 2023 mentre il termine per l'inizio dell'esecuzione della prestazione della era fissato per la metà del mese Parte_1 di aprile 2024, per quanto concerneva la consegna del materiale ed entro le quattro settimane successive per l'ultimazione dell'opera. A supporto della propria condotta l'odierna convenuta ha evocato la teoria dell'”inadempimento anticipato” (mutuata dalla dottrina inglese del c.d. anticipatory breach of contract), fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini. L'inadempimento contrattuale può concretarsi anche prima della scadenza prevista per l'adempimento, qualora il debitore - in violazione dell'obbligo di buona fede - tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere alla scadenza» (Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2015, n. 10546). Esso dipende dalla violazione dell'obbligo di buona fede e di lealtà nell'esecuzione del contratto ed è attuato da comportamenti del debitore che rendono pagina 7 di 13 antieconomica o impossibile la prosecuzione del rapporto (Cass. Civ., sez. II, 21 dicembre 2012, n.
23823, Cass. II, 9 gennaio 1997, n. 97)
Secondo tale impostazione, tuttavia, la dichiarazione resa da una parte circa il proprio inadempimento futuro consentirebbe alla parte non inadempiente di agire per la risoluzione del contratto anche prima della scadenza in quanto sarebbe acclarato che l'altra parte non avrebbe adempiuto alla propria obbligazione in nessun modo. Si deve trattare, in sostanza, di un inadempimento definitivo la cui prognosi sia certa e non in un inesatto adempimento. Potrebbe essere fatta valere, tuttavia, unicamente tramite il rimedio generale di cui all'art. 1453 c.c. (qualora fosse grave ed imputabile all'altra parte). Non vi si può accedere, di contro, attraverso l'invocazione di una delle forme risolutorie di diritto approntate dall'ordinamento (nella specie ex artt. 1457 ed, in subordine, 1454 c.c.). Si dovrebbe procedere, infatti, una un riadattamento dei rispettivi presupposti, quali ad esempio una sorta di fictio antergata di superamento del termine essenziale (in thesi pattuito) in quanto privo di fondamento normativo. A ciò si aggiunga che un effetto tanto rilevante, quale la risoluzione automatica del contratto, dovrebbe avere un referente fattuale chiaramente individuabile onde evitare situazioni di irrimediabile incertezza circa le sorti del contratto.
In questo senso, invece, la aveva dichiarato, in un primo tempo, che avrebbe eseguito il Parte_1 contratto entro il 30 giugno 2023 (ovvero un mese successivo alla concordata metà di maggio 2023) salvo, poi, rettificare la propria intenzione, tramite il proprio difensore (doc. 9 fasc. ), in modo CP_1 aderente al contratto, a seguito della c.d. diffida del 24 gennaio 2023 (doc. 7 fasc. ), avrebbe CP_1 rappresentato, appunto, una forma di inadempimento anticipato.
Il Tribunale opina come la mera dichiarazione di un futuro ritardo non possa importare la risoluzione di diritto del contratto ex art 1457 cc prima che il termine essenziale sia effettivamente decorso. Solo con l'effettivo decorso del termine essenziale, infatti, può dirsi con certezza che il creditore abbia irrimediabilmente perso ogni interesse temporale all'adempimento dell'altra parte in connessione con la gravità della violazione per come dedotta in contratto.
Al contrario, invece, la mera dichiarazione di non volere, o non potere, adempiere entro il termine essenziale, non rappresenta ancora un vulnus effettivo all'interesse creditorio tale da decretare l'automatica risoluzione del contratto, ben potendo il debitore disattendere la propria dichiarazione con una successiva condotta adempiente. Si lascerebbe spazio al sorgere di situazioni quantomeno dubbie, in cui il meccanismo della risoluzione automatica non potrebbe che generare una grave incertezza. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui il debitore comunichi, non già la certezza, bensì la mera possibilità che la propria prestazione sarà adempiuta oltre il termine essenziale. Si pensi, ad esempio, che alla possibilità che il creditore, a fronte di una semplice dichiarazione di controparte, avrebbe l'onere di esprimersi entro tre giorni circa la possibilità di mantenere intatti gli effetti del contratto Tale ultima affermazione, peraltro, risulta particolarmente attinente al caso di specie, ove l'opponente il giorno successivo alla dichiarazione di recesso pervenuta dalla controparte, ha “ricalibrato” la propria precedente dichiarazione comunicando di poter adempiere per tempo (cfr. comunicazione del 1° febbraio 2023.
La c.d. diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Della stessa sorte partecipa anche l'altra ipotesi risolutoria di diritto invocata in via subordinata dall'opponente. In aggiunta alle considerazioni strutturali e funzionali di cui sopra, si aggiunge un ulteriore aspetto di carattere oggettivo.
La comunicazione del 24 gennaio 2023 non può essere ricondotta a tale fattispecie in quanto la
[...] non provvide ad intimare la diffida all'adempimento della prestazione oggetto del Controparte_1 pagina 8 di 13 contratto entro un termine perentorio bensì, semplicemente, richiedeva alla “debitrice” la conferma del futuro rispetto del termine di esecuzione pattuito.
Si riporta, per esigenze di chiarezza, il tenore letterale della comunicazione:
“Tutto quanto premesso, in nome e per conto di vi comunico che, in mancanza di Controparte_1 tempestive rassicurazioni circa la tempistica della consegna dei materiali e del completamento dei lavori di montaggio degli impianti, secondo quanto stabilito nel contratto del 20.10.2022, tale contratto si intenderà risolto per Vostro inadempimento e la sarà libera di cercare Controparte_1 altre soluzioni sul mercato.” Si tratta all'evidenza di un difetto “strutturale” dell'oggetto della diffida poiché non riguardante l'esecuzione della prestazione principale come tale inefficace nella sua operatività. A ciò si aggiunga come il termine ivi concesso per tale determinazione (7 giorni) risulti illegittimamente inferiore a quello di quindici giorni contemplato dalla norma in ultimo citata.
Deve, pertanto, concludersi che la risoluzione stragiudiziale dichiarata dalla Controparte_1 non rinvenga alcuna base legale nel sistema del codice civile e deve, pertanto, ritenersi illegittima
[...] ovvero inefficace ad eliminare di per sé il titolo giuridico.
Si rileva, tuttavia, come alla dichiarata illegittimità della risoluzione stragiudiziale non consegua irrimediabilmente il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito proposta da CP_1 per le ragioni di cui appresso.
[...]
Tale domanda, infatti, rinviene la propria causa petendi in qualsiasi fatto idoneo a cagionare il venir meno del titolo traslativo con effetti retroattivi. Occorre quindi verificare se all'esito della presente controversia il contratto del 22 ottobre 2022 possa ritenersi ancora titolo giuridicamente idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale effettuata dall'opposta a titolo di acconto sul prezzo. In proposito deve rilevarsi come, sebbene nessuna delle parti abbia formulato una domanda espressa per ottenere la risoluzione del contratto in via giudiziale, dalle condotte processuali ed extraprocessuali tenute da entrambe i contraenti, può desumersi con certezza che, allo stato attuale, alcuna delle parti nutra interesse all'esecuzione dell'accordo concluso il 22 ottobre 2022. Deve, inoltre, tenersi conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“la domanda di risoluzione del contratto non richiede inderogabilmente un espressa petizione, ben potendo essere contenuta in un'altra domanda eccezione o richiesta, seppur di diverso contenuto, che la presupponga.” (Cass. 19513/2020). Il Tribunale è consapevole che in astratto la domanda di risarcimento del danno possa essere proposta in via autonoma rispetto a quella di risoluzione del contratto come si desume dall'art. 1453 c.c.. Ed infatti può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass. 23/07/2002, n. 10741; Cass. 10/06/1998, n. 5774; Cass.
14/01/1998, n. 272); la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023,
n.14172; Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass., 31/03/2021 , n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348); tantomeno può dirsi che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. 10/07/2018, n. 18086).
Purtuttavia da un esame complessivo delle richieste formulate dalla emerge che la stessa, Parte_1 pur non formulando un'esplicita domanda di risoluzione contrattuale, abbia comunque manifestato pagina 9 di 13 l'assenza di qualsiasi interesse all'esecuzione del contratto medesimo chiedendo, anzi, che venissero regolati i rapporti tra le parti come se il contratto stesso fosse effettivamente venuto meno. L'opponente, infatti, nel corpo del proprio atto di citazione, chiedeva che fosse dichiarata la compensazione tra il proprio credito per il risarcimento del danno subito ed il proprio debito alla restituzione dell'acconto incassato. Tale obbligo restitutorio, evidentemente, presuppone la volontà implicita di far venir meno il titolo contrattuale in forza del quale era stato versato l'acconto medesimo. Nel contegno processuale della può dunque scorgersi un'implicita richiesta volta ad Parte_1 ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto per l'inadempimento della controparte.
Accedendo a tale tesi deve osservarsi come la opponendo Parte_3 illegittimamente la risoluzione del contratto, ha impedito alla controparte di adempiere alla propria obbligazione. Tale rifiuto avveniva, lo si ripete, non essendo scaduto il termine pattuito per l'adempimento, non aveva alcuna giustificazione contrattuale. Anzi costituiva esso stesso inadempimento “anticipato” alle proprie obbligazioni in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e, come tale giustificando l'avversa domanda risolutoria fondata sull'inadempimento grave (in quanto definitivo ) ed imputabile all'odierna opposta. Da qui la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1453 c.c. per la risoluzione del contratto.
Qualora, tuttavia, si ritenesse non proposta – neppure in via implicita – la domanda di risoluzione del contratto da parte della il Tribunale non potrebbe non risolverlo per l'intervenuta Parte_1 impossibilità di esecuzione atteso il plastico disinteresse (anzi la volontà contraria) di ambo le parti alla sua esecuzione e, quindi, l'inutilità del mantenimento del vincolo sinallagmatico. Non può obliterarsi sul punto il principio, assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora venga accertata la mancanza di una causa adquirendi o solvendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. In applicazione di questo principio, non viola la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che accolga la domanda di restituzione, originariamente fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale (Cass. 18/05/2021, n. 13504) o della dichiarazione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, c.c. (Cass. 18/03/2018, n. 6675), atteso che il sopravvenuto venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione (infra Cass. III, Ord. 27 luglio 2022, n. 23416)
Non rileva, dunque, la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, in quanto l'effetto restitutorio segue al rilievo della mancanza, per qualsiasi ragione, della causa solvendi o adquirendi, sia che essa attenga ad un difetto "funzionale" della causa del contratto (cui si correli il sopravvenuto venir meno del vincolo negoziale originariamente esistente perché derivante da un contratto valido ed efficace) sia che attenga ad un difetto "genetico" della causa medesima (cui si correli la mancanza originaria del vincolo contrattuale supposto come esistente, in quanto collegato ad un contratto nullo e, pertanto, inefficace).
pagina 10 di 13 A fronte di tale assetto di interessi espresso dalle parti ovvero il disinteresse alla persistenza del vincolo obbligatorio, il Tribunale deve risolvere il contratto del 22 ottobre 2022.
Da qui il venir meno della causa adqurendi della somma ricevuta illo tempore dall'opponente ed il diritto dell'opposta a conseguirne la restituzione ex art. 2033 c.c..
Ne segue la condanna della alla restituzione della somma di € 146.400,00 oltre interessi Parte_1 legali dal giorno del deposito del ricorso monitorio.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è fondata nei limiti di cui appresso.
A prescindere dal fondamento giuridico della risoluzione del contratto, dalle considerazioni che precedono deriva un giudizio di responsabilità contrattuale della vista CP_1 Controparte_1 l'acclarata volontà espressa in modo illegittimo di sciogliersi unilateralmente dal contratto. Ciò costituisce un comportamento inadempiente ex art. 1218 c.c. per causa imputabile alla parte e rappresenta, sul piano risarcitorio, il c.d. danno – evento.
Il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. L'art. 1223 cod.civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e "riflette una prospettiva differenzialista", alla stregua della quale, il danno è "l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato – infra Cass. III, Ord. 29 dicembre 2023, n. 36497; Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass. 18/07/1989, n. 3352;
Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili
(Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass. 04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass.
09/05/2000, n. 5913). E' noto, tuttavia, che anche in materia di responsabilità contrattuale occorra distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass. n. 21255/2013; Cass.
n. 4439/2014).
pagina 11 di 13 Ebbene sulla base di tale ermeneusi può ritenersi dimostrato il danno emergente subito dall'opponente attesa l'idoneità probatoria dei documenti prodotti. In primis la voce di danno “costo personale tecnico” per € 3.927,00 poiché ritraibile dal combinato disposto:
- dei disegni tecnici dimessi in atti dall'opponente (doc. 3 fasc. ; Pt_1
- dell'ammissione dell'opposta circa l'esecuzione di diversi sopralluoghi da parte della
[...]
(punto 10 comparsa di costituzione e risposta); Pt_1
- carteggio e-mail infra gruppo tra la con la ” (docc. 4 e 5 fasc. Parte_1 CP_2 Pt_1 riferibile all'inizio del mese di dicembre 2022 ove si dava atto dell'approvazione dei disegni e dell'esecuzione dei sopralluoghi. Ai fini dell'an del danno subito non vi sono incertezze. Sul quantum si può trarre un elemento indiziario dal programma di gestione interno dell'opponente ove risulta indicato un costo stimato – sulla base di ore lavorate – per tale attività propedeutica oggetto di odierna domanda.
Tale somma può ritenersi congruente anche sotto un profilo di integrazione quantitativa della liquidazione avendo la parte fornito al Tribunale gli elementi materiali da cui desumere il danno ed essendo la sua liquidazione difficoltosa vista la riconducibilità al concetto di ore lavorate e, quindi, a parametri interni rispetto ad attività intellettuali.
In secundis può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pari al costo dei materiali appositamente prodotti per eseguire l'appalto, trattandosi, per l'appunto, di un contratto s'appalto e non di una compravendita di beni standardizzati. La prova del pregiudizio subito può trarsi in via diretta dai documenti “contabili” dimessi in atti dall'opposta ovvero:
- le fatture n. 3058356985 del 16.5.2023 di € 12.056,04 e 3058356984 del 16.5.2023 di € 18.556,07 “spiccate” dalla ON AL Oy Supply line (SUF) (infra docc. 9 fasc. ; Pt_1
- la contabile di pagamento infra gruppo ed infra bancaria (c.d. netting) con la quale l'opponente ha dimostrato l'intervenuto regolamento il 21 giugno 2023. Il valore probatorio dei documenti non può essere scalfito dalla circostanza che provengano dalla “casa madre”, atteso che risulta dimostrato in atti che l'attività tanto tecnica esecutiva che produttiva proveniva dall'ente finlandese e non dalla “succursale” (in senso atecnico) italiana. Le comunicazioni via e-mail infragruppo del 4 novembre – 5 dicembre 2022 (doc. 2 fasc. e 6 dicembre 2022 Pt_1 (docc. 4,5, e 6 fasc. ne costituiscono una prova sufficiente e diretta. La voce di € 30.612,11 può Pt_1 essere riconosciuta.
In definitiva la va condannata al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1 liquidato in € 34.539,11 oltre rivalutazione monetaria dal 16 maggio 2023 fino al saldo. Parte_1
Non vengono riconosciuti gli interessi sulla somma via via rivalutata in quanto non richiesti dalla parte ex artt. 99 e 112 c.p.c. (infra ex multis Cass. III, Ord. 17 aprile 2024, n. 10376).
Va reietta, di contro, la domanda sotto il profilo del lucro cessante Il danno patrimoniale da lucro cessante, che costituisce un danno-conseguenza dell'inadempimento contrattuale (la costruzione di opere integranti abusi edilizi non sanabili), non essendo in re ipsa, non può essere implicitamente dedotto dalla affermata responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente, ove non vengano allegati gli elementi che, anche solo in via presuntiva, lo compongono, permettendo così di quantificarlo anche con criteri di equità giudiziale correttiva o integrativa, ex art. 1226 c.c. (infra Cass. III, Ord. 15 novembre 2024, n. 29486). pagina 12 di 13 Si concreta nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, restando esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (Cass. III, Ord. 2 aprile 2025 n. 8758, Cass. VI-II; Ord. 8 marzo 2018, n. 5613).
In questo caso non si tratterebbe, sul piano astratto, di un beneficio o guadagno ipotetico, essendo in essere fra le parti un contratto la cui esecuzione a regola d'arte (con relativa accettazione dell'opera) avrebbe comportato il diritto dell'appaltatrice al corrispettivo pattuito e, quindi, al conseguimento di un utile netto, detratti i costi sostenuti.
Nel caso de quo, tuttavia, non possono elidersi due considerazioni:
- il difetto di prova dell'utile conseguibile il quale non può ritrarsi dalla sola schermata del sistema gestionale interno dell'opponente (doc. 8 fasc. senza alcuna altra indicazione. Pt_1
Non vi sono elementi concreti indicati e provati per tabulas (visto l'oggetto del contratto e la natura delle parti ex art. 2721 c.c.) dai quali indurre il citato differenziale positivo per l'opponente;
- la duplicazione di poter risarcitorie rispetto al danno emergente la cui liquidazione costituisce la valorizzazione dei costi sostenuti dalla attrice con quel che ne segue circa la corrispondenza
(tendenziale) all'utile che avrebbe potuto ricavare dall'esecuzione del contratto.
Tanto basta per rigettare la domanda in parte qua.
Le spese di lite seguono la soccombenza che può predicarsi reciproca in termini qualitativi visto il reciproco accoglimento di domande e, pertanto, possono essere interamente compensate fra le parti. Le spese del giudizio monitorio vengono incluse in tale compensazione vista la revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− revoca il decreto ingiuntivo n. 7053/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 18 aprile 2023;
− risolve il contratto stipulato tra la e la il 22 ottobre Parte_1 Controparte_1
2022;
− condanna alla restituzione della somma di € 146.400,00 in favore della Parte_1 [...] oltre interessi legali dal giorno del deposito del ricorso monitorio;
Controparte_1
− condanna la al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1 Parte_1 liquidato in € 34.539,11 oltre rivalutazione monetaria dal 16 maggio 2023 fino al saldo;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20633/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESELLI LEONARDO e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in TIZIANO 21 MILANO presso il difensore avv. MARCHESELLI
LEONARDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANDAZZO Controparte_1 P.IVA_2
VIVIANA e elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI BELMONTE, 101 90139 PALERMO presso il difensore avv. RANDAZZO VIVIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7053/2023 del 18 aprile 2023, Parte_1
a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento nei confronti di della Controparte_1 somma di € 146.400,00 oltre interessi, a titolo di restituzione degli importi incassati in esecuzione del contratto del 22 ottobre 2022 risolto stragiudizialmente dalla ricorrente per inadempimento della controparte.A sostegno delle proprie richieste l'opponente ha allegato che:
- il 22 ottobre 2022 le odierne parti avevano concluso un contratto di vendita, avente ad oggetto la “commissione” da parte della alla della consegna Controparte_1 Parte_1 di due ascensori su misura per la struttura alberghiera Torre Normanna di Altavilla Milicia (PA);
pagina 1 di 13 - la medesima opponente aveva tenuto una condotta perfettamente adempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti tanto da essersi adoperata, immediatamente dopo la stipula, ad ordinare il materiale occorrente nonché ad effettuare gli opportuni sopralluoghi in loco;
- la controparte, il 31 gennaio 2024 aveva illegittimamente dichiarato la risoluzione stragiudiziale del contratto per inadempimento della lamentando il mancato rispetto del termine Parte_1 essenziale nonostante lo stesso fosse fissato per la metà del mese di aprile 2023 per la consegna dei materiali e per la metà del successivo mese di maggio per quanto concerneva l'istallazione degli ascensori;
- la intimando illegittimamente la risoluzione del contratto ed Controparte_1 impedendo alla controparte di eseguire la propria prestazione, avrebbe tenuto un comportamento inadempiente e cagionato a un danno patrimoniale Parte_1 complessivamente pari alla somma di euro 146.400,00. Da qui il diritto di ritenere la somma ricevuta illo tempore quale acconto.
Ha, quindi, concluso:
“In via preliminare: accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633, 634 e ss. c.p.c., nonché l'inesistenza del diritto fatto valere, revocare/annullare/privare di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo n. 7053/2023 (R.G. n. 14060/2023) emesso dal Tribunale di Milano;
In via ulteriormente preliminare: accertato e dichiarato che l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta e facile soluzione, non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale: accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti, ed in ogni caso, Parte_1 dichiarato illegittimo ed ingiustificato il recesso della dal contratto di fornitura Controparte_1
n. T-1906966 ver. 1, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n.
7053/2023 (R.G. n. 14060/2023) emesso dal Tribunale di Milano, nel contempo dichiarando che nessuna somma deve essere restituita dall'opponente in favore dell'opposta, avendo la prima diritto a trattenere la somma di € 146.400,00 a titolo di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
In via subordinata: accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle obbligazioni Parte_1 contrattuali su di essa gravanti ed in ogni caso, dichiarato illegittimo ed ingiustificato il recesso della dal contratto di fornitura n. T-1906966 ver. 1 e, per l'effetto, revocare e/o Controparte_1 annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 7053/2023 (R.G. n. 14060/2023) emesso dal
Tribunale di Milano, nel contempo dichiarando che la ha diritto a trattenere, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, la somma pari ad € 106.824,09; In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto dovesse essere inquadrato come appalto, accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle Parte_1 obbligazioni contrattuali su di essa gravanti, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Si è costituita con comparsa di risposta del 25 settembre 2023 la Controparte_1 instando: in via principale per la conferma del provvedimento impugnato ed, in via subordinata, chiedeva, in ogni caso, la condanna di controparte alla restituzione della somma di euro 146.400,00 versata a titolo d'acconto in esecuzione del contratto risolto stragiudizialmente. A suffragio delle proprie pretese, ha ricordato (come prefigurato nel ricorso monitorio) che:
- in esecuzione del contratto del 22 ottobre 2022 aveva corrisposto alla un acconto Parte_1 di € 146.400,00;
pagina 2 di 13 - il termine contrattualmente previsto per la consegna del materiale (metà del mese di aprile 2023) e per il successivo completamento dell'opera (entro le successive quattro settimane) sarebbe stato da intendersi quale termine essenziale, in quanto la committente non aveva alcun interesse ad un adempimento successivo all'inizio della stagione estiva;
- la tanto oralmente quanto per iscritto, le aveva comunicato che non sarebbe stata Parte_1 in grado di rispettare tale termine essenziale per la conclusione dei lavori, integrando la fattispecie del cd “inadempimento anticipato”;
- a fronte di tali dichiarazioni, con comunicazione del 24.02.2023, aveva intimato alla controparte di dichiarare la propria volontà circa il corretto adempimento delle prestazioni pattuite entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione e, spirato tale termine senza che fosse pervenuta alcuna risposta da controparte aveva dichiarato la risoluzione stragiudiziale del contratto con comunicazione del 31 gennaio 2024.
A fronte di tale impianto assertivo l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni “dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante, c. f. , P. IVA , con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 sede in 20016 Pero (MI) via Figino n°41 si è resa inadempiente alle pattuizioni contenute nel contratto stipulato il 22.10.2022, che è stato risolto di diritto;
di conseguenza condannare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante, alla restituzione della somma di € 146.400,00, oltre gli interessi al tasso di mora dal 28.02.2023 al soddisfo, o di quella somma diversa ritenuta di giustizia.”
A seguito dello scambio di memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c, il g.i., con ordinanza istruttoria del 6 marzo 2025 ha:
- negato la concessione della provvisoria esecutività del decreto impugnato per le ragioni esplicitate;
- ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opponente nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze valutative (cap. 1 in quanto interpretazione del contratto oltre che generica) genericamente formulate (cap, 2 in quanto involgente una prassi, 7,8, 12,13, 16, 20,21,22,23,24 ed in parte documentale, 25 e documentale,), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 3,5, 9 e 10 e 11 e 14 vista la natura interna del rapporto con la c.d. casa madre,), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 4,6, 15, 17,18,19, 26, 27);
- ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opposta nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1,2 e 3 nonché documentali vista la natura della causa petendi allegata in relazione alla qualità delle parti e all'oggetto del contratto), genericamente formulate (cap, 4);
- ritenuto l'irrilevanza di alcun accertamento tecnico rispetto al thema decidendum et probandum della causa nonché alla natura ed oggetto dell'onere della prova in capo alle parti;
- rinviato la causa all'udienza del 2 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Su concorde richiesta delle parti tale udienza veniva, infine, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 13 In via pregiudiziale di rito va revocato il decreto ingiuntivo n. 7053/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 18 aprile 2023 per motivi di ordine processuale (come già anticipato nell'ordinanza del 6 marzo 2024) In linea processuale astratta non può predicarsi la possibilità di accertare in via monitoria la risoluzione stragiudiziale di un contratto e la condanna alla restituzione dell'indebito. Il giudice non può valutare in un procedimento inaudita altera parte la gravità e l'imputabilità dell'inadempimento ex artt. 1218,
1453 e 1455 c.c. né può emettere una pronuncia di accertamento avente ad oggetto la legittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto ex art 1457 c.c. da intendersi quale domanda implicita svolta dalla ricorrente e pregiudiziale rispetto alla richiesta di restituzione degli importi versati in esecuzione del contratto medesimo. Ciò non toglie che il ricorso e l'emesso decreto possano essere qualificati quale domanda giudiziale diretta a tale accertamento e condanna nell'ambito del giudizio d'opposizione ove il contraddittorio venga instaurato e il processo si svolga nelle forme ordinarie. Ed infatti quando il decreto ingiuntivo difetti dei presupposti per essere emesso, una volta emesso, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di risoluzione del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo (infra et arg. Cass. II, Ord. 29 novembre 2022, n. 35068).
Poste tali premesse, il Tribunale deve, dunque, deve qualificare ed esaminare la domanda principale svolta dalla ricorrente in via monitoria, volta alla restituzione dell'acconto versato alla controparte. Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (infra Cass. II, Ord.
14 marzo 2019, n. 7322; Cass. VI-I, 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. I, 14 novembre 2011, n. 23794).
Egli ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ed allegata in giudizio dalle parti (infra Cass. II, Ord., 21 febbraio 2019, n.
5153).
L'attrice in senso sostanziale deve reputarsi aver proposto una domanda Controparte_1 di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento altrui (citando quale causa petendi risolutoria tanto il termine essenziale che la diffida ad adempiere), implicita, rispetto all'espresso petitum condannatorio di restituzione delle somme versata in favore della
[...]
in costanza del contratto del 22 ottobre 2022. La condictio indebiti ex art. 2033 c.c. (ovvero la Pt_1 c.d. domanda di restituzione dell'acconto) non può che presupporre quella volta a risolvere o a far accertare la risoluzione del contratto (ovvero del titolo) sulla cui scorta quelle somme erano state corrisposte. Gli effetti del contratto, infatti, devono venir meno per poter far sorgere il diritto di ripetizione ex art. 1173 e 2033 c.c. (ob causam finitam). In questo caso la lettura della comparsa di costituzione e risposta (quale integrazione assertiva del ricorso monitorio) disvela il fatto costitutivo “a monte” della domanda condannatoria: l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto in virtù della c.d. “risoluzione stragiudiziale” fatta valere dalla difesa della l 31 gennaio 2023a seguito de: Controparte_1 pagina 4 di 13 - l'affermazione della di poter adempiere al contratto, prima, entro il 30 settembre e, Parte_1 poi, il entro il 30 giugno 2023;
- la mancata assunzione dell'impegno, di contro, di eseguire il contratto entro la metà del mese di maggio 2023 seguita alla specifica “diffida” intimata sul punto dall'opposta.
Si pone la necessità pregiudiziale in senso tecnico di accertare se il contratto si sia risolto di diritto in tale data e con tali modalità per poi poter esaminare la domanda di indebito.
Su tale domanda non pare paia incidere– anche nell'ambito del citato potere di interpretazione delle domande – la qualificazione del contratto come vendita oppure appalto. Questione, peraltro, non oggetto di contesa fra le parti ma che, comunque, appare irrilevante per la decisione della domanda di ripetizione dell'indebito. L'unica diversità di regime giuridico avrebbe potuto essere quella del recesso ad nutum dal contratto previsto dal solo art. 1671 c.c. in tema di appalto e non di compravendita di beni (questione ben centrata dalla difesa opponente in via “subordinata” in sede di citazione). Appare agevole osservare che la tanto in via stragiudiziale che Controparte_1 giudiziale, non abbia mai indicato, o esercitato, un diritto potestativo di recesso come quello di cui all'art. 1671 c.c. avendo, di contro, fondato la propria dichiarazione stragiudiziale sull'allegato inadempimento altrui. Eloquente il contenuto de:
- la diffida del 24 gennaio 2023:” Tutto quanto premesso, in nome e per conto di CP_1 vi comunico che, in mancanza di tempestive rassicurazioni circa la tempistica della
[...] consegna dei materiali e del completamento dei lavori di montaggio degli impianti, secondo quanto stabilito nel contratto del 20.10.2022, tale contratto si intenderà risolto per Vostro inadempimento e la sarà libera di cercare altre soluzioni sul mercato”; Controparte_1
- la “dichiarazione di risoluzione” 31 gennaio 2023: “con la presente comunico la risoluzione per inadempimento del contratto concluso il 22.10.2022, non avendo ricevuto risposta entro il termine indicato di sette giorni, scaduto in data odierna”. Il tenore letterale di tali dichiarazioni evidenzia che l'opposta abbia inteso avvalersi del differente istituto della risoluzione di diritto per l'inadempimento altrui. Approdo rafforzato, come detto, dall'assenza di alcun richiamo al recesso sopra menzionato nel corso del presente giudizio.
Da qui l'irrilevanza della questione (il contratto, comunque, appariva essere un appalto).
Occorre, quindi qualificare la tipologia di risoluzione di diritto cui pare aver fatto riferimento l'opposta e saggiare la sussistenza dei relativi presupposti nel momento in cui fu esercitata. Tanto nella comunicazione di recesso del 31 gennaio 2023 quanto nelle domande svolte successivamente in sede monitoria, non ha espressamente indicato il fondamento giuridico della propria iniziativa, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte e la conseguente risoluzione del contratto. Nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta, invece, ha esplicitatole ipotesi di risoluzione di diritto cui ha fatto riferimento, in via subordinata l'una all'altra: la violazione del termine essenziale ex art. 1457 c.c. e la diffida ad adempiere.
Quanto alla prima ( e principale) causa petendi ha così chiosato:”
2. Sulla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 c.c. Da quanto sin qui esposto risulta chiaro che la si resa inadempiente Pt_1 in modo anticipato alle pattuizioni contrattuali, poichè ha dichiarato di non volere rispettare il termine
pagina 5 di 13 essenziale espressamente pattuito, come risulta dagli atti da cui emerge che la a affermato di non Pt_1 potere, o volere, consegnare i materiali entro la metà di aprile 2023” (p. 15 comparsa di costituzione). Sulla seconda ha affermato:”
3. Sulla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c. In subordine al punto precedente si afferma. Dopo avere chiesto conferme riguardo il rispetto del termine essenziale in data 30.0.12.2022, dopo avere inviato diffida ad adempiere il 17.01.2023, reiterata il
24.01.2023, alla quale non è stata data risposta positiva, in data 31.01.2023 ha Parte_2 dichiarato la risoluzione del contratto, e da tale momento è sorto il diritto alla restituzione dell'acconto”. Sul punto va premesso che l'impianto codicistico preveda delle specifiche ipotesi di risoluzione stragiudiziale di diritto a seguito dell'inadempimento di una parte contrattuale. Trattasi di fattispecie eccezionali rispetto al principio di indissolubilità del vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Al di fuori di tali specifiche e tassative ipotesi, la parte adempiente può conseguire la risoluzione del contratto solo tramite il rimedio generale della risoluzione giudiziale (costitutiva) di cui all'art. 1453 c.c.. Ebbene, nel caso di specie, la risoluzione stragiudiziale “dichiarata” dalla Parte_3 non risulta riconducibile ad alcuna delle fattispecie tipiche di risoluzione stragiudiziali di diritto contemplate dal codice civile e, a fortiori, a quelle dedotte nel presente giudizio. Giova rammentare che, poiché la risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa della quale parte dichiari di avvalersi può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 c.c., solo mediante intimazione ad adempiere entro un congruo termine indicato come risolutorio, la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi a tale scopo priva di effetto (Cass. II, 21 luglio 2016, n. 15070 Cass. 29-5-1990 n. 5017; Cass. 7-2-1979 n. 873).
Difettano i presupposti di efficacia.
La questione del termine essenziale. Al fine di esplicare tale assunto appare opportuno muovere l'indagine da quanto stabilito all'art. 1457 c.c. attesa la qualificazione che ha fatto l'opposta di quello dedotto (“a penna”) nel contatto. Tale qualificazione appare, quantomeno dubbia per le ragioni che seguono.
Secondo un orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c. va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (Cass. VI-II, Ord. 1° giugno 2020, n. 10353; Cass. n. 14426/2016; n.
25549/2007). Non senza dimenticare che anche il termine, ancorché espressamente pattuito come essenziale, può essere interpretato dal giudice di merito come avente natura meramente comminatoria, sia sulla base di una valutazione complessiva del contenuto del contratto (ex multis Cass. III, 28 agosto
2007, n. 18180; conf, Cass. II, 28 maggio 2007, n. 12400, e Cass. 1, n. 4176 del 22/02/2007,) sia quando venga accertato che il tardivo adempimento conserva comunque una utilità, pur se residua, per il creditore (Cass. II, 21 novembre 2023, n. 32277; Cass. II, 30 maggio 1995, n. 6050; conf. Cass. 1, 28 agosto 1996, n. 7914).
pagina 6 di 13 Nulla di ciò emerge dal contratto per cui è causa. In primo luogo, infatti, all'interno del medesimo non è esplicitato, neppure mediante clausole di stile, la volontà comune alle parti di intendere il termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione assunta da quale termine essenziale. Parte_1
Tale qualificazione, peraltro, non può neppure essere desunta sic et simpliciter dal fatto che tale clausola fosse stata inserita a penna all'interno di un formulario già predisposto;
tale circostanza indica, semplicemente, che le parti hanno inteso definire il proprio rapporto in termini differenti rispetto alla contrattualistica standardizzata “accelerando” i termini per la consegna del materiale, ma nulla dice circa l'intenzione di attribuire a tale termine natura essenziale. Non influiscono su tale approdo, altresì le dichiarazioni unilaterali ostese dalla Controparte_1
successivamente alla stipula del contratto, in cui avvertiva la controparte del fatto che il termine
[...] fosse da intendersi quale termine essenziale: è di tutta evidenza, infatti, come la qualificazione giuridica del termine debba essere desunta dalla volontà comune delle parti e dall' interesse contrattuale perseguito dalle medesime per come oggettivamente rilevabile in sede di sua conclusione, e non certo da dichiarazioni unilaterali successive alla stipula del contratto.
Nel caso di specie pare, piuttosto, che l'esigenza di ottenere gli ascensori prima dell'inizio della stagione estiva, poiché non esplicitata in contratto, costituisca un mero motivo estraneo alla causa concreta del contratto medesimo. Non può certo affermarsi, infatti, che la prestazione commissionata all'opponente, qualora fosse stata eseguita oltre il termine stabilito, non potesse essere idonea a soddisfare l'interesse della controparte, la quale avrebbe comunque ottenuto un impianto necessario allo svolgimento della propria attività professionale. Il contratto d'appalto aveva ad oggetto la realizzazione di due ascensori “su misura” che avrebbero costituito un impianto strutturale e duraturo del complesso alberghiero dell'opposta. Ragionando e contrariis, non si poteva, né può, desumere – in assenza di formule espresse – la definitiva perdita dell'interesse creditorio alla loro realizzazione ed infissione in ritardo, anche di poche settimane, dal termine di metà maggio. La violazione del termine, infatti, ben poteva dar luogo ad un'eccezione di inadempimento per stimolare l'adempimento tardivo (non corrispondendo gli altri ratei di prezzo) oppure a responsabilità risarcitoria per i danni causati dall'inesatto adempimento.
Deve affermarsi, comunque, come, anche la qualificazione di essenzialità del termine previsto in contratto ex art. 1457 c.c. non avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto per come spesa dalla parte in sede stragiudiziale. Difettavano i presupposti di applicabilità del relativo regime. E' pacifico che la risoluzione stragiudiziale sia stata intimata quando, in realtà, il termine contrattuale per l'adempimento della controparte non era ancora decorso. L'odierna opposta, infatti, aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione il 31 gennaio 2023 mentre il termine per l'inizio dell'esecuzione della prestazione della era fissato per la metà del mese Parte_1 di aprile 2024, per quanto concerneva la consegna del materiale ed entro le quattro settimane successive per l'ultimazione dell'opera. A supporto della propria condotta l'odierna convenuta ha evocato la teoria dell'”inadempimento anticipato” (mutuata dalla dottrina inglese del c.d. anticipatory breach of contract), fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini. L'inadempimento contrattuale può concretarsi anche prima della scadenza prevista per l'adempimento, qualora il debitore - in violazione dell'obbligo di buona fede - tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere alla scadenza» (Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2015, n. 10546). Esso dipende dalla violazione dell'obbligo di buona fede e di lealtà nell'esecuzione del contratto ed è attuato da comportamenti del debitore che rendono pagina 7 di 13 antieconomica o impossibile la prosecuzione del rapporto (Cass. Civ., sez. II, 21 dicembre 2012, n.
23823, Cass. II, 9 gennaio 1997, n. 97)
Secondo tale impostazione, tuttavia, la dichiarazione resa da una parte circa il proprio inadempimento futuro consentirebbe alla parte non inadempiente di agire per la risoluzione del contratto anche prima della scadenza in quanto sarebbe acclarato che l'altra parte non avrebbe adempiuto alla propria obbligazione in nessun modo. Si deve trattare, in sostanza, di un inadempimento definitivo la cui prognosi sia certa e non in un inesatto adempimento. Potrebbe essere fatta valere, tuttavia, unicamente tramite il rimedio generale di cui all'art. 1453 c.c. (qualora fosse grave ed imputabile all'altra parte). Non vi si può accedere, di contro, attraverso l'invocazione di una delle forme risolutorie di diritto approntate dall'ordinamento (nella specie ex artt. 1457 ed, in subordine, 1454 c.c.). Si dovrebbe procedere, infatti, una un riadattamento dei rispettivi presupposti, quali ad esempio una sorta di fictio antergata di superamento del termine essenziale (in thesi pattuito) in quanto privo di fondamento normativo. A ciò si aggiunga che un effetto tanto rilevante, quale la risoluzione automatica del contratto, dovrebbe avere un referente fattuale chiaramente individuabile onde evitare situazioni di irrimediabile incertezza circa le sorti del contratto.
In questo senso, invece, la aveva dichiarato, in un primo tempo, che avrebbe eseguito il Parte_1 contratto entro il 30 giugno 2023 (ovvero un mese successivo alla concordata metà di maggio 2023) salvo, poi, rettificare la propria intenzione, tramite il proprio difensore (doc. 9 fasc. ), in modo CP_1 aderente al contratto, a seguito della c.d. diffida del 24 gennaio 2023 (doc. 7 fasc. ), avrebbe CP_1 rappresentato, appunto, una forma di inadempimento anticipato.
Il Tribunale opina come la mera dichiarazione di un futuro ritardo non possa importare la risoluzione di diritto del contratto ex art 1457 cc prima che il termine essenziale sia effettivamente decorso. Solo con l'effettivo decorso del termine essenziale, infatti, può dirsi con certezza che il creditore abbia irrimediabilmente perso ogni interesse temporale all'adempimento dell'altra parte in connessione con la gravità della violazione per come dedotta in contratto.
Al contrario, invece, la mera dichiarazione di non volere, o non potere, adempiere entro il termine essenziale, non rappresenta ancora un vulnus effettivo all'interesse creditorio tale da decretare l'automatica risoluzione del contratto, ben potendo il debitore disattendere la propria dichiarazione con una successiva condotta adempiente. Si lascerebbe spazio al sorgere di situazioni quantomeno dubbie, in cui il meccanismo della risoluzione automatica non potrebbe che generare una grave incertezza. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui il debitore comunichi, non già la certezza, bensì la mera possibilità che la propria prestazione sarà adempiuta oltre il termine essenziale. Si pensi, ad esempio, che alla possibilità che il creditore, a fronte di una semplice dichiarazione di controparte, avrebbe l'onere di esprimersi entro tre giorni circa la possibilità di mantenere intatti gli effetti del contratto Tale ultima affermazione, peraltro, risulta particolarmente attinente al caso di specie, ove l'opponente il giorno successivo alla dichiarazione di recesso pervenuta dalla controparte, ha “ricalibrato” la propria precedente dichiarazione comunicando di poter adempiere per tempo (cfr. comunicazione del 1° febbraio 2023.
La c.d. diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Della stessa sorte partecipa anche l'altra ipotesi risolutoria di diritto invocata in via subordinata dall'opponente. In aggiunta alle considerazioni strutturali e funzionali di cui sopra, si aggiunge un ulteriore aspetto di carattere oggettivo.
La comunicazione del 24 gennaio 2023 non può essere ricondotta a tale fattispecie in quanto la
[...] non provvide ad intimare la diffida all'adempimento della prestazione oggetto del Controparte_1 pagina 8 di 13 contratto entro un termine perentorio bensì, semplicemente, richiedeva alla “debitrice” la conferma del futuro rispetto del termine di esecuzione pattuito.
Si riporta, per esigenze di chiarezza, il tenore letterale della comunicazione:
“Tutto quanto premesso, in nome e per conto di vi comunico che, in mancanza di Controparte_1 tempestive rassicurazioni circa la tempistica della consegna dei materiali e del completamento dei lavori di montaggio degli impianti, secondo quanto stabilito nel contratto del 20.10.2022, tale contratto si intenderà risolto per Vostro inadempimento e la sarà libera di cercare Controparte_1 altre soluzioni sul mercato.” Si tratta all'evidenza di un difetto “strutturale” dell'oggetto della diffida poiché non riguardante l'esecuzione della prestazione principale come tale inefficace nella sua operatività. A ciò si aggiunga come il termine ivi concesso per tale determinazione (7 giorni) risulti illegittimamente inferiore a quello di quindici giorni contemplato dalla norma in ultimo citata.
Deve, pertanto, concludersi che la risoluzione stragiudiziale dichiarata dalla Controparte_1 non rinvenga alcuna base legale nel sistema del codice civile e deve, pertanto, ritenersi illegittima
[...] ovvero inefficace ad eliminare di per sé il titolo giuridico.
Si rileva, tuttavia, come alla dichiarata illegittimità della risoluzione stragiudiziale non consegua irrimediabilmente il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito proposta da CP_1 per le ragioni di cui appresso.
[...]
Tale domanda, infatti, rinviene la propria causa petendi in qualsiasi fatto idoneo a cagionare il venir meno del titolo traslativo con effetti retroattivi. Occorre quindi verificare se all'esito della presente controversia il contratto del 22 ottobre 2022 possa ritenersi ancora titolo giuridicamente idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale effettuata dall'opposta a titolo di acconto sul prezzo. In proposito deve rilevarsi come, sebbene nessuna delle parti abbia formulato una domanda espressa per ottenere la risoluzione del contratto in via giudiziale, dalle condotte processuali ed extraprocessuali tenute da entrambe i contraenti, può desumersi con certezza che, allo stato attuale, alcuna delle parti nutra interesse all'esecuzione dell'accordo concluso il 22 ottobre 2022. Deve, inoltre, tenersi conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“la domanda di risoluzione del contratto non richiede inderogabilmente un espressa petizione, ben potendo essere contenuta in un'altra domanda eccezione o richiesta, seppur di diverso contenuto, che la presupponga.” (Cass. 19513/2020). Il Tribunale è consapevole che in astratto la domanda di risarcimento del danno possa essere proposta in via autonoma rispetto a quella di risoluzione del contratto come si desume dall'art. 1453 c.c.. Ed infatti può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass. 23/07/2002, n. 10741; Cass. 10/06/1998, n. 5774; Cass.
14/01/1998, n. 272); la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023,
n.14172; Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass., 31/03/2021 , n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348); tantomeno può dirsi che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. 10/07/2018, n. 18086).
Purtuttavia da un esame complessivo delle richieste formulate dalla emerge che la stessa, Parte_1 pur non formulando un'esplicita domanda di risoluzione contrattuale, abbia comunque manifestato pagina 9 di 13 l'assenza di qualsiasi interesse all'esecuzione del contratto medesimo chiedendo, anzi, che venissero regolati i rapporti tra le parti come se il contratto stesso fosse effettivamente venuto meno. L'opponente, infatti, nel corpo del proprio atto di citazione, chiedeva che fosse dichiarata la compensazione tra il proprio credito per il risarcimento del danno subito ed il proprio debito alla restituzione dell'acconto incassato. Tale obbligo restitutorio, evidentemente, presuppone la volontà implicita di far venir meno il titolo contrattuale in forza del quale era stato versato l'acconto medesimo. Nel contegno processuale della può dunque scorgersi un'implicita richiesta volta ad Parte_1 ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto per l'inadempimento della controparte.
Accedendo a tale tesi deve osservarsi come la opponendo Parte_3 illegittimamente la risoluzione del contratto, ha impedito alla controparte di adempiere alla propria obbligazione. Tale rifiuto avveniva, lo si ripete, non essendo scaduto il termine pattuito per l'adempimento, non aveva alcuna giustificazione contrattuale. Anzi costituiva esso stesso inadempimento “anticipato” alle proprie obbligazioni in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e, come tale giustificando l'avversa domanda risolutoria fondata sull'inadempimento grave (in quanto definitivo ) ed imputabile all'odierna opposta. Da qui la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1453 c.c. per la risoluzione del contratto.
Qualora, tuttavia, si ritenesse non proposta – neppure in via implicita – la domanda di risoluzione del contratto da parte della il Tribunale non potrebbe non risolverlo per l'intervenuta Parte_1 impossibilità di esecuzione atteso il plastico disinteresse (anzi la volontà contraria) di ambo le parti alla sua esecuzione e, quindi, l'inutilità del mantenimento del vincolo sinallagmatico. Non può obliterarsi sul punto il principio, assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora venga accertata la mancanza di una causa adquirendi o solvendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. In applicazione di questo principio, non viola la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che accolga la domanda di restituzione, originariamente fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale (Cass. 18/05/2021, n. 13504) o della dichiarazione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, c.c. (Cass. 18/03/2018, n. 6675), atteso che il sopravvenuto venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione (infra Cass. III, Ord. 27 luglio 2022, n. 23416)
Non rileva, dunque, la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, in quanto l'effetto restitutorio segue al rilievo della mancanza, per qualsiasi ragione, della causa solvendi o adquirendi, sia che essa attenga ad un difetto "funzionale" della causa del contratto (cui si correli il sopravvenuto venir meno del vincolo negoziale originariamente esistente perché derivante da un contratto valido ed efficace) sia che attenga ad un difetto "genetico" della causa medesima (cui si correli la mancanza originaria del vincolo contrattuale supposto come esistente, in quanto collegato ad un contratto nullo e, pertanto, inefficace).
pagina 10 di 13 A fronte di tale assetto di interessi espresso dalle parti ovvero il disinteresse alla persistenza del vincolo obbligatorio, il Tribunale deve risolvere il contratto del 22 ottobre 2022.
Da qui il venir meno della causa adqurendi della somma ricevuta illo tempore dall'opponente ed il diritto dell'opposta a conseguirne la restituzione ex art. 2033 c.c..
Ne segue la condanna della alla restituzione della somma di € 146.400,00 oltre interessi Parte_1 legali dal giorno del deposito del ricorso monitorio.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è fondata nei limiti di cui appresso.
A prescindere dal fondamento giuridico della risoluzione del contratto, dalle considerazioni che precedono deriva un giudizio di responsabilità contrattuale della vista CP_1 Controparte_1 l'acclarata volontà espressa in modo illegittimo di sciogliersi unilateralmente dal contratto. Ciò costituisce un comportamento inadempiente ex art. 1218 c.c. per causa imputabile alla parte e rappresenta, sul piano risarcitorio, il c.d. danno – evento.
Il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. L'art. 1223 cod.civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e "riflette una prospettiva differenzialista", alla stregua della quale, il danno è "l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato – infra Cass. III, Ord. 29 dicembre 2023, n. 36497; Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass. 18/07/1989, n. 3352;
Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili
(Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass. 04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass.
09/05/2000, n. 5913). E' noto, tuttavia, che anche in materia di responsabilità contrattuale occorra distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass. n. 21255/2013; Cass.
n. 4439/2014).
pagina 11 di 13 Ebbene sulla base di tale ermeneusi può ritenersi dimostrato il danno emergente subito dall'opponente attesa l'idoneità probatoria dei documenti prodotti. In primis la voce di danno “costo personale tecnico” per € 3.927,00 poiché ritraibile dal combinato disposto:
- dei disegni tecnici dimessi in atti dall'opponente (doc. 3 fasc. ; Pt_1
- dell'ammissione dell'opposta circa l'esecuzione di diversi sopralluoghi da parte della
[...]
(punto 10 comparsa di costituzione e risposta); Pt_1
- carteggio e-mail infra gruppo tra la con la ” (docc. 4 e 5 fasc. Parte_1 CP_2 Pt_1 riferibile all'inizio del mese di dicembre 2022 ove si dava atto dell'approvazione dei disegni e dell'esecuzione dei sopralluoghi. Ai fini dell'an del danno subito non vi sono incertezze. Sul quantum si può trarre un elemento indiziario dal programma di gestione interno dell'opponente ove risulta indicato un costo stimato – sulla base di ore lavorate – per tale attività propedeutica oggetto di odierna domanda.
Tale somma può ritenersi congruente anche sotto un profilo di integrazione quantitativa della liquidazione avendo la parte fornito al Tribunale gli elementi materiali da cui desumere il danno ed essendo la sua liquidazione difficoltosa vista la riconducibilità al concetto di ore lavorate e, quindi, a parametri interni rispetto ad attività intellettuali.
In secundis può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pari al costo dei materiali appositamente prodotti per eseguire l'appalto, trattandosi, per l'appunto, di un contratto s'appalto e non di una compravendita di beni standardizzati. La prova del pregiudizio subito può trarsi in via diretta dai documenti “contabili” dimessi in atti dall'opposta ovvero:
- le fatture n. 3058356985 del 16.5.2023 di € 12.056,04 e 3058356984 del 16.5.2023 di € 18.556,07 “spiccate” dalla ON AL Oy Supply line (SUF) (infra docc. 9 fasc. ; Pt_1
- la contabile di pagamento infra gruppo ed infra bancaria (c.d. netting) con la quale l'opponente ha dimostrato l'intervenuto regolamento il 21 giugno 2023. Il valore probatorio dei documenti non può essere scalfito dalla circostanza che provengano dalla “casa madre”, atteso che risulta dimostrato in atti che l'attività tanto tecnica esecutiva che produttiva proveniva dall'ente finlandese e non dalla “succursale” (in senso atecnico) italiana. Le comunicazioni via e-mail infragruppo del 4 novembre – 5 dicembre 2022 (doc. 2 fasc. e 6 dicembre 2022 Pt_1 (docc. 4,5, e 6 fasc. ne costituiscono una prova sufficiente e diretta. La voce di € 30.612,11 può Pt_1 essere riconosciuta.
In definitiva la va condannata al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1 liquidato in € 34.539,11 oltre rivalutazione monetaria dal 16 maggio 2023 fino al saldo. Parte_1
Non vengono riconosciuti gli interessi sulla somma via via rivalutata in quanto non richiesti dalla parte ex artt. 99 e 112 c.p.c. (infra ex multis Cass. III, Ord. 17 aprile 2024, n. 10376).
Va reietta, di contro, la domanda sotto il profilo del lucro cessante Il danno patrimoniale da lucro cessante, che costituisce un danno-conseguenza dell'inadempimento contrattuale (la costruzione di opere integranti abusi edilizi non sanabili), non essendo in re ipsa, non può essere implicitamente dedotto dalla affermata responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente, ove non vengano allegati gli elementi che, anche solo in via presuntiva, lo compongono, permettendo così di quantificarlo anche con criteri di equità giudiziale correttiva o integrativa, ex art. 1226 c.c. (infra Cass. III, Ord. 15 novembre 2024, n. 29486). pagina 12 di 13 Si concreta nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, restando esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (Cass. III, Ord. 2 aprile 2025 n. 8758, Cass. VI-II; Ord. 8 marzo 2018, n. 5613).
In questo caso non si tratterebbe, sul piano astratto, di un beneficio o guadagno ipotetico, essendo in essere fra le parti un contratto la cui esecuzione a regola d'arte (con relativa accettazione dell'opera) avrebbe comportato il diritto dell'appaltatrice al corrispettivo pattuito e, quindi, al conseguimento di un utile netto, detratti i costi sostenuti.
Nel caso de quo, tuttavia, non possono elidersi due considerazioni:
- il difetto di prova dell'utile conseguibile il quale non può ritrarsi dalla sola schermata del sistema gestionale interno dell'opponente (doc. 8 fasc. senza alcuna altra indicazione. Pt_1
Non vi sono elementi concreti indicati e provati per tabulas (visto l'oggetto del contratto e la natura delle parti ex art. 2721 c.c.) dai quali indurre il citato differenziale positivo per l'opponente;
- la duplicazione di poter risarcitorie rispetto al danno emergente la cui liquidazione costituisce la valorizzazione dei costi sostenuti dalla attrice con quel che ne segue circa la corrispondenza
(tendenziale) all'utile che avrebbe potuto ricavare dall'esecuzione del contratto.
Tanto basta per rigettare la domanda in parte qua.
Le spese di lite seguono la soccombenza che può predicarsi reciproca in termini qualitativi visto il reciproco accoglimento di domande e, pertanto, possono essere interamente compensate fra le parti. Le spese del giudizio monitorio vengono incluse in tale compensazione vista la revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− revoca il decreto ingiuntivo n. 7053/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 18 aprile 2023;
− risolve il contratto stipulato tra la e la il 22 ottobre Parte_1 Controparte_1
2022;
− condanna alla restituzione della somma di € 146.400,00 in favore della Parte_1 [...] oltre interessi legali dal giorno del deposito del ricorso monitorio;
Controparte_1
− condanna la al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1 Parte_1 liquidato in € 34.539,11 oltre rivalutazione monetaria dal 16 maggio 2023 fino al saldo;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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