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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Maura Landi e Parte_1 C.F._1
Tiziano Simi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Piano di GL (LU), via di GL n.84 giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. ), non comparsa, né rappresentata CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: domanda di separazione e divorzio.
Sulle conclusioni così precisate dalla parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, e , autorizzandoli a vivere separati e Parte_1 CP_1 senza alcuna statuizione di natura economica;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e , in data 4.6.2001 a GL Ant.lli (Lu) ed annotato sul Registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di GL Ant.lli, alla parte I, Serie n. 3, dell'anno 2001 senza alcuna statuizione di natura economica;
1
3. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in caso di opposizione.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.12 e 473bis.49 c.p.c., il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio in GL IN (LU) il 4.6.2001 con , nata in [...] il CP_1
3.2.1956, dal quale non sono nati figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale alle condizioni in epigrafe trascritte ed altresì, decorsi i termini di legge, pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni.
All'udienza del 2.4.2025, fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, , ancorché ritualmente evocata in giudizio, non è comparsa né CP_1
si è costituita di talché il Giudice relatore, preso atto della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha ordinato la contestuale discussione orale della causa, rimettendo la causa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini istruttori.
****
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti da tempo non hanno più alcuna comunanza di vita. L'intollerabilità della convivenza appare evidente anche dalla condotta processuale delle parti: il ricorrente lo ha chiaramente manifestato con la domanda di separazione, evidenziando inoltre di non avere più notizie della moglie dal 2012, anno in cui a seguito di un viaggio in Romania non ha più fatto rientro presso la casa coniugale, e non ha dato più notizie di sé, e il ricorrente non è dunque in grado di indicare dove la stessa attualmente si trovi.
La resistente è rimasta contumace in questo procedimento, manifestando il disinteresse per la vicenda.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, il ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile, ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c., soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e previo passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine proposto dalla legge, provveda secondo rito.
2 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in [...] Parte_1
IN (LU) il 20.2.1951 e , nata in [...] il CP_1
3.2.1956, uniti in matrimonio in GL IN (LU) in data 4.6.2001, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GL IN (LU) all'Atto Serie
Numero 3, Parte 1, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 11.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Maura Landi e Parte_1 C.F._1
Tiziano Simi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Piano di GL (LU), via di GL n.84 giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. ), non comparsa, né rappresentata CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: domanda di separazione e divorzio.
Sulle conclusioni così precisate dalla parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, e , autorizzandoli a vivere separati e Parte_1 CP_1 senza alcuna statuizione di natura economica;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e , in data 4.6.2001 a GL Ant.lli (Lu) ed annotato sul Registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di GL Ant.lli, alla parte I, Serie n. 3, dell'anno 2001 senza alcuna statuizione di natura economica;
1
3. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in caso di opposizione.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.12 e 473bis.49 c.p.c., il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio in GL IN (LU) il 4.6.2001 con , nata in [...] il CP_1
3.2.1956, dal quale non sono nati figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale alle condizioni in epigrafe trascritte ed altresì, decorsi i termini di legge, pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni.
All'udienza del 2.4.2025, fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, , ancorché ritualmente evocata in giudizio, non è comparsa né CP_1
si è costituita di talché il Giudice relatore, preso atto della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha ordinato la contestuale discussione orale della causa, rimettendo la causa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini istruttori.
****
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti da tempo non hanno più alcuna comunanza di vita. L'intollerabilità della convivenza appare evidente anche dalla condotta processuale delle parti: il ricorrente lo ha chiaramente manifestato con la domanda di separazione, evidenziando inoltre di non avere più notizie della moglie dal 2012, anno in cui a seguito di un viaggio in Romania non ha più fatto rientro presso la casa coniugale, e non ha dato più notizie di sé, e il ricorrente non è dunque in grado di indicare dove la stessa attualmente si trovi.
La resistente è rimasta contumace in questo procedimento, manifestando il disinteresse per la vicenda.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, il ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile, ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c., soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e previo passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine proposto dalla legge, provveda secondo rito.
2 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in [...] Parte_1
IN (LU) il 20.2.1951 e , nata in [...] il CP_1
3.2.1956, uniti in matrimonio in GL IN (LU) in data 4.6.2001, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GL IN (LU) all'Atto Serie
Numero 3, Parte 1, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 11.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
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