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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 9881/21 promossa DA
elettivamente domiciliato presso l'Avv. A. Parte_1
GATTO che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente ONoparte_1 domiciliato presso l'Avv. S. VIGNOLA che lo rappresenta e difende
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente ONoparte_2 domiciliato presso l'Avv. A. PALAMARA che lo rappresenta e difende - resistenti - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Giudice di
“(…) sancire che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituitosi, in nero, con la il 01.02.2002 (…) ONoparte_2 con diritto (…) ad essere inquadrato all'interno del livello VI c.c.n.l. commercio (…) dichiarare (…) che il rapporto de quo si è, protratto, trasferito o succeduto, in capo alla a partire dal 15.09.2005 (…) ed è continuato ONoparte_1 ininterrottamente, fino al 28.02.2015 (…) condannare (…) ONoparte_1 al pagamento (…) di euro 208.072,07, per differenze contributive e retributive, anche, ex art. 2112 c.c. (…) condannare, in solido con (…) al ONoparte_2 pagamento delle differenze retributive e contributive maturate dal lavoratore prima del suo trasferimento alla nella misura pari ad € 23.867,88 e/o ONoparte_1 per (…) somme maggiori o minori (…)”. Di seguito, in sintesi, le posizioni delle parti di causa. A fondamento della domanda il ricorrente ha riferito che: 1) è stato assunto senza formalizzazione da (da ora, SG) per svolgere la ONoparte_2 sorveglianza notturna del cinema Stardust Village Multisala;
2) dal settembre 2003 al febbraio 2015 ha prestato attività per il corrispettivo di € 1.000,00 al mese, svolgendo le mansioni indicate alle pagg. 1 e 2 del ricorso, punti a), b), c) e d), osservando l'orario pure indicato a pag. 2 del ricorso;
3) il rapporto è emerso solo in data 12.1.04 (doc. 1) e ha continuato a svolgersi con le modalità descritte a fronte degli stipendi di cui alle buste paga allegate;
4) dal 15.9.05 il rapporto si è protratto in favore della
[...] ON (da ora, ), subentrata nella gestione del cinema, ma la prestazione ONoparte_1 del lavoratore non ha subito alcuna modificazione/sospensione/interruzione; 5) tra le predette resistenti è intervenuta un'operazione (cessione o affitto d'azienda) cha ha comportato il trasferimento del lavoratore da una compagine societaria all'altra: il che, ex art. 2112 c.c., è indifferente rispetto ai diritti retributivi e contributivi del lavoratore (docc. ON 2 e 4); 6) presso è stato inquadrato nel livello 6 CCNL commercio e retribuito come da buste paga allegate (doc. 5); 7) il rapporto si è protratto fino al 28.2.15, quando è stato ON arrestato e poi recluso;
8) espiata la pena, ha chiesto di tornare in servizio, ma non si è resa disponibile;
9) ha chiesto inutilmente gli emolumenti ancora dovuti (doc. 6); 10) è ancora creditore di € 208.072,07 per i titoli di cui al conteggio allegato;
11) tale somma grava per intero su RC ex art. 2112 c.c., che risponde, in via solidale, del credito maturato verso SG per il periodo ante trasferimento, quantificato nella minor somma di € 23.867,88; 12) dall'importo complessivo va detratto il rateo di tfr. di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma;
13) ha diritto di percepire quanto dovuto per ratei di 13^ e 14^, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e domenicale, straordinario diurno e notturno, permessi, riposi e ferie non goduti. Ha allegato documentazione e conteggi. Si è costituita in giudizio SG, che ha diffusamente contestato la fondatezza della ON domanda;
ha fornito una ricostruzione dei suoi rapporti con;
ha riferito che: a) dal gennaio 2004 il lavoratore ha prestato la propria attività quale responsabile di fatto della ditta di pulizie intestata alla moglie, previa stipulazione di contratto allegato in atti, più volte rinnovato (docc. 6-8); b) dal 1.4.04 è stato assunto come portiere del cinema, con orari coincidenti con quelli relativi alla sua presenza come libero imprenditore per le ON pulizie;
c) nel settembre 2005 il ricorrente è stato assunto da , ma ha continuato a occuparsi delle pulizie del cinema (fino al luglio 2011 con la ditta della moglie, e, dopo il decesso di quest'ultima, con propria partita IVA e contratto stipulato con SG il 28.7.11, doc. 14). Ha sostenuto di avere regolarmente retribuito il lavoratore per la sua attività; ha eccepito la prescrizione quinquennale;
ha negato la prestazione di lavoro straordinario;
ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ON Si è costituita in giudizio , che ha a sua volta ampiamente contestato la fondatezza della domanda;
ha fornito una ricostruzione dei suoi rapporti con SG, conforme a quella da questa allegata;
ha osservato che tra la cessazione del rapporto subordinato con SG e ON l'assunzione presso vi è stata soluzione di continuità; ha riferito che: d) il ricorrente è stato assunto come guardiano del Punto Verde Qualità (PVQ, che sorge su area degradata ON affidata a per la riqualificazione con convenzione del 11.7.2021, doc. 1), e non come ON guardiano del cinema;
e) la sorveglianza del PVQ era svolta da;
f) da quando è stato ON assunto da , il ricorrente ha anche continuato a prestare attività con la ditta di pulizie, come da contratto, in favore di SG. Ha sostenuto di avere regolarmente retribuito il lavoratore per la sua attività; ha eccepito la prescrizione quinquennale e il giudicato, con riferimento al pagamento del tfr. sulla base di decreto ingiuntivo;
ha negato la prestazione di lavoro straordinario;
ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale è stata anche espletata CTU contabile, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è solo in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono. Le circostanze indicate dal ricorrente relativamente alle modalità di effettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze delle parti convenute non hanno trovato adeguato riscontro nelle deposizioni testimoniali acquisite in fase istruttoria con riferimento al periodo, all'orario e alle mansioni svolte. In particolare, i testi hanno dichiarato quanto segue. ST : “(…) conosco il ricorrente con cui ho lavorato dal Testimone_1
2007 al 2009 presso il cinema stardust village;
ero addetto alla pulizia, lavoravo per l'impresa della moglie del ricorrente e lui controllava l'attività. Non prendevo busta paga;
non so da quando il ricorrente ha iniziato a lavorare. Io lavoravo 6 giorni su 7 con orario - per un anno da mezzanotte alle 14 - e per l'altro anno dalle 7 alle 14; nell'anno in cui ho lavorato la notte raggiungevo il cinema intorno a mezzanotte e mi trattenevo con il ricorrente fino all'uscita dei clienti;
a quel punto il ricorrente chiudeva i cancelli del parcheggio e dell'entrata del villaggio e io mi occupavo della pulizia del cinema. Il ricorrente aveva le chiavi del cinema e dei cancelli del villaggio;
nell'anno in cui ho lavorato 14 h al giorno, intorno alle 7 il ricorrente apriva i cancelli e andavamo al bar a fare colazione;
per il primo anno ho preso 1.000 euro al mese e per il secondo anno 600 euro al mese;
non ho fatto causa alla moglie del ricorrente. In particolare, da mezzanotte alle 7 mi occupavo della pulizia delle sale cinematografiche e dalle 07 alle 14 del bar ristorante. Insieme a me lavoravano circa 5 persone. Non so quanto fossero pagate. Mentre io pulivo il ricorrente stava nel gabbiotto e controllava le telecamere. (…) Io ricevevo indicazioni sul lavoro dal ricorrente. Nei due anni in cui io ho lavorato la pulizia dei cinema e dei locali è stata affidata solo all'impresa di pulizia della moglie del ricorrente. Mi è capitato di sentire un certo , socio di Manusch che era il Tes_2 proprietario del cinema, dire al ricorrente che di pulire una sala piuttosto che un'altra o di pulire bene il ristorante. L'orario del ricorrente, per quanto constatato, era da mezzanotte alle 14; in effetti la pulizia delle sale, dei bagni e ristoranti durava da mezzanotte alle 14. Io ricevevo solo dal ricorrente indicazioni su cosa e dove pulire. Il mio rapporto è iniziato nel febbraio 2007 ed è terminato a novembre 2009. Da allora non ho più avuto rapporti con il ricorrente. ADR: il ricorrente, per quanto ho constatato, ha lavorato continuativamente. ADR: all'epoca le sale cinematografiche interne erano 8 (…)”. ST “(…) Lavoro presso la da circa 20 anni e mi Tes_3 ONoparte_1 occupo di amministrazione. ADR: il cinema stardust village ha aperto a dicembre 2002; io ho iniziato a lavorare in quell'anno (…) Anzi preciso, il mio rapporto è iniziato con società gestioni parco e sono passata a parco ruva nel 2004 circa;
mi sono sempre occupata di amministrazione, ho sempre lavorato in via del pianeta Urano che è all'interno del punto verde qualità all'interno del quale c'è anche lo stardust village. Il punto verde è diventato fruibile per il pubblico dal dicembre 2002. Art. 7 conosco il ricorrente che aveva una ditta di pulizie, per il primo anno società gestioni parco ha utilizzato un'impresa di pulizia - forse Pegasus - e intorno a dicembre 2003 si è presentato il ricorrente che si è offerto di fare le pulizie a un prezzo inferiore;
ero presente al colloquio tra il ricorrente e amministratore della società gestione Persona_1 parco;
la pulizia è stata quindi affidata alla moglie del ricorrente, titolare della ditta. Art. 8 il mio orario lavorativo era 7,30 \ 8,00 per otto ore dal lunedì al venerdì. Il ricorrente, come ho constatato quando mi sono trattenuta al cinema, arrivava intorno alle 22,30 \ 23,00 e, se qualche sala era disponibile, iniziava la pulizia;
io poi andavo via e non so precisare la durata della prestazione, mi è anche capitato di arrivare alle 7,30 e di vederlo andare via insieme ai dipendenti della ditta di pulizia. Art.
9- la sorveglianza del punto verde era effettuata da un'impresa di vigilanza che aveva un contratto con parco ruva concessionaria del punto verde qualità. Art. 11 -Le chiavi del cinema erano in possesso solo del personale del cinema;
il ricorrente arrivava quando il cinema era ancora aperto e quando finiva le pulizie si tirava dietro le porte che hanno il maniglione antipanico che non è apribile dall'esterno. Art. 12 - il punto verde ha quattro ingressi con cancelli che vengono chiusi la notte da una ditta di vigilanza, così è anche oggi. Art. 13 - è vero. Art. 14 - è vero che il ricorrente è stato assunto da parco ruva con un contratto che prevedeva la mansione di guardiania;
in effetti il ricorrente ha continuato ad occuparsi di pulizie con la ditta della moglie;
escludo che il ricorrente svolgesse attività di guardiania rispetto alla quale la società aveva un contratto con una ditta specializzata. Art. 15 - è vero. Art. 16 - è vero. Art. 17 - non so precisare, non ero presente all'attività notturna del ricorrente. Art. 18 - spesso il ricorrente non c'era; ha goduto di ferie e permessi riportati in busta paga. Ho constatato personalmente che il ricorrente si è assentato per più giorni ma non so precisare di più (…)”. ST : “(…) ho collaborato con PR dal 2000 al 2006 prima come Tes_4 autonomo e poi come dipendente, non svolgevo vigilanza armata. Ricordo che all'epoca dell'apertura dello stardust village, che si trova all'interno di un parco fruibile da tutti, la prosegur fu incaricata dalla società che gestiva il cinema di occuparsi della sicurezza notturna;
in particolare, preciso che all'interno del parco c'erano i locali del cinema, un ristorante pizzeria. Io ero incaricato di presidiare sia il cantiere residuo dopo la chiusura dei lavori nel quale erano ricoverati anche materiali di pregio, sia il resto del parco. Il parco ha dei cancelli che vengono chiusi dopo lo spettacolo;
sono i proiezionisti che aprono il cinema con le loro chiavi al primo spettacolo intorno alle 15,30 e chiudono al termine dell'ultimo spettacolo. Non so dire come gli addetti alle pulizie entrassero nei locali ma immagino che avessero una chiave. Ho visto più volte il ricorrente (…) che faceva le pulizie delle sale del cinema, non so quanto al ristorante. Preciso che io ero il responsabile del servizio prosegur presso il punto verde al quale erano addetti 4 ragazzi con turni di 2 per volta. L'orario di guardiania era dalle 2 alle 6,30. ADR i cancelli del parco erano chiusi da me o dai colleghi prosegur dopo l'ultimo spettacolo e quindi in uno spazio tra le 2 - 2,30 e venivano riaperti da noi intorno alle 6,30-7 del mattino. PR ha lavorato presso il punto verde per circa 2 anni;
io ho lavorato lì almeno tre volte a settimana e mi trattenevo per l'orario che ho detto. Io lo vedevo arrivare alle 2,00 - 2,30 e faceva le pulizie insieme ad altri suoi collaboratori. Andava via dopo due o tre ore con orari variabili. Artt. 8,9,11,12 nulla so precisare. Ho sentito dire che il ricorrente lavorava nello stardust village per conto della ditta di pulizie di sua moglie. Art 14 e 15 conforme a quanto già detto. (…) sono stato presente presso il punto verde, prima dall'apertura al 2006 circa, poi dal 2009 al 2010 come collaboratore di società gestioni parco in ambito sicurezza;
poi, dal 2016 al 2020 sono diventato dipendente della società gestioni parco per la quale mi occupavo di sicurezza tanto che sono io che ho fatto installare telecamere e sistema d'allarme. Non ho cause in corso. Nell'intero corso della mia attività presso il punto verde il mio orario e attività sono stati quelli descritti. (…) i cancelli del punto verde sono stati sempre aperti e chiusi da una società di guardiania. Non ho mai visto il ricorrente aprire o chiudere i cancelli del parco;
non ho mai visto il ricorrente aprire le porte del cinema (…)”. Il contenuto delle deposizioni sopra riportate e la lettura della documentazione allegata in giudizio da tutte le parti conferma quanto segue. È assente la prova (per mancata adeguata conferma da parte dei testi) dell'asserita data di inizio del rapporto subordinato ricorrente/SG, che al I cpv. di pag. 1 del ricorso il lavoratore indica del tutto genericamente al febbraio 2002, tranne poi a precisare al II cpv che gli sarebbe stato ordinato “di svolgere, dal settembre 2003, le funzioni di guardiania del cinema”; l'unico teste intimato sul punto ha iniziato a rendere la sua prestazione presso il cinema Stardust Village solo nel 2007; la data iniziale della prestazione va quindi confermata - sulla base della documentazione in atti - al 1.4.04, termine di decorrenza di contratto a tempo determinato (del 12.1.04) avente scadenza al 31.3.05 (doc. 2 ricorrente). La data finale del rapporto subordinato ricorrente/SG va individuata al 9.9.05, come attestato dall'estratto contributivo allegato dal lavoratore (doc. 4, pag. 4) e come indicata dalla busta paga SG (pag. 17, doc. 5 del lavoratore) espressamente quale data di licenziamento. Tra la fine del rapporto subordinato del ricorrente con SG, avvenuta in data 9.9.05, e ON l'inizio del suo rapporto con , decorrente dal 15.9.05 (cfr. busta paga RC, doc. 5 ricorrente, pag. 18) vi è stata soluzione di continuità; il che, in uno con la pressoché totale assenza di sufficienti deduzioni e allegazioni di specifiche circostanze di fatto che inducano a ritenere sussistente un qualche collegamento societario tra le società datrici di lavoro qui convenute, valutabile ai sensi dell'art. 2112 c.c. nel senso voluto in domanda, esclude tout court la possibilità per il ricorrente di invocare l'applicazione di tale disposizione, in effetti rivendicata in termini sostanzialmente generici. D'altra parte, va in ogni caso riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da SG, atteso che, attesa l'individuazione della data del 9.9.05 quale termine finale della prestazione lavorativa del ricorrente in suo favore, si rileva in breve che non risulta che lo stesso, nel periodo intercorrente tra la data appena indicata e l'instaurazione del presente ricorso, abbia efficacemente interrotto il termine di prescrizione. L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata (anche) da parte di RC va invece respinta;
sul punto si osserva che il rapporto lavorativo con tale parte convenuta è di fatto terminato il 28.2.15, quando il lavoratore, per sua stessa deduzione, è stato tratto in ON arresto;
lo stesso riferisce in ricorso, e ciò non è stato contestato da , di avere preteso gli emolumenti di fine rapporto quando ha inutilmente chiesto a RC di tornare a lavorare, pur non precisando quando ciò sia avvenuto;
deve però rilevarsi che in questa sede il lavoratore non censura l'avvenuta interruzione definitiva del rapporto di lavoro, non risultando formulata dallo stesso impugnazione del licenziamento o del recesso, con ciò sostanzialmente confermandone l'avvenuta cessazione (sostanziale) alla fine del febbraio
2015. Di contro, si rileva che la stessa RC deduce di non avere opposto il decreto ingiuntivo con cui il ricorrente ha rivendicato il tfr. fino al 2016, nonostante il suo arresto del 28.2.15 ON (cfr. ultimo cpv. pag. 8 memoria ), documentando altresì l'avvenuto pagamento dell'importo lì rivendicato: il che conferma che la stessa società ha sostanzialmente (e significativamente) dato atto della permanenza formale del rapporto lavorativo fino al
2016; tant'è, che è comunque anche reperibile in atti CU di RC del 2017, riferita all'anno 2016, che indica espressamente il 31.3.16 quale data finale del rapporto lavorativo (cfr. doc. 5 ricorrente, pag. 200). La lettera di messa in mora del 13.2.20 inviata dal lavoratore a RC via PEC (doc. 6 ricorrente) ha quindi efficacemente interrotto la prescrizione quanto ai titoli qui rivendicati. Si rileva a questo punto che, pur dovendosi ritenere, per le ragioni appena spiegate, che la stessa RC non contesti efficacemente che la data di cessazione del rapporto di lavoro va fissata al 31.3.16, avendo la società versato al ricorrente il tfr. fino a tale data, va nuovamente evidenziato che lo stesso lavoratore ha riferito del suo stato di detenzione dal 28.2.15 fino a data non precisata;
sul punto, va richiamata in atti la decisione Cass. 24047/15, per cui è “(…) conforme alla giurisprudenza di questa corte per cui «lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 c.c., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima (…)”; e Cass. 20321/15, per cui “(…) il fatto storico della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, con conseguente assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce, come già rilevato in altre precedenti decisioni di legittimità (cfr. Cass. 26.3.1998 n. 3209, Cass. 16.10.1990 n. 10087, Cass.
9.9.2011 n. 18528), circostanza che supera e si sovrappone alla sospensione cautelare, costituendo una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo di detenzione (…) tale conseguenza, come osservato da Cass. 6.9.2006, n. 19169, deriva dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione di corresponsione della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro (v. Cass. 19169/2006 cit.). (…) gli effetti pregiudizievoli conseguenti alla perdita della retribuzione si riconnettono in tale ipotesi ad un provvedimento della P.A. necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, che determina l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria (sospensione d'ufficio) e non ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro (…)”. Dal che consegue che non si può ritenere RC obbligata al versamento delle retribuzioni relative al periodo intercorrente tra la data del 1.3.15 - primo giorno successivo alla data di restrizione in carcere del lavoratore - e la data del 31.3.16, in cui il rapporto lavorativo può dirsi cessato, come da comportamento espresso di RC e comportamento concludente del lavoratore. Ancora con riferimento agli esiti dell'audizione testimoniale, va anche rilevato che, con riferimento al solo periodo lavorativo svolto dal ricorrente in favore di RC - atteso che, per le ragioni dette, la già rilevata fondatezza dell'eccezione di prescrizione quanto al rapporto lavorativo rende sostanzialmente superfluo ogni approfondimento Parte_2 sul contenuto della prestazione resa fino al settembre 2005 -, non risulta confermato che il lavoratore abbia svolto mansioni che comportino il suo diritto ad un inquadramento superiore al VI livello pacificamente riconosciuto in suo favore da RC dall'inizio del rapporto dipendente in data 15.9.05. I testi e hanno comunque sostanzialmente confermato che la sicurezza Tes_3 Tes_4 ON notturna del PVQ era assicurata da ditta esterna con contratto formalizzato da , che i cancelli del PVQ sono stati sempre aperti e chiusi da società di guardiania, che le chiavi del locale cinematografico erano in possesso di personale del cinema, che il ricorrente arrivava quando il cinema era ancora aperto e quando andava via si tirava dietro le maniglie antipanico, e che lo stesso ha sempre svolto la pulizia del cinema insieme ai suoi collaboratori. Alla luce dei riscontri probatori di cui sopra, con ordinanza del 22.10.24 si è ritenuto di effettuare una perizia contabile d'ufficio sulla base del quesito posto “al fine di determinare l'eventuale sussistenza di differenze retributive in favore del ricorrente in relazione al rapporto lavorativo subordinato intercorso con la convenuta
[...]
, da effettuarsi sulla base dei seguenti parametri: 1) periodo lavorativo ONoparte_1
15.9.2005-28.2.2015; 2) qualifica operaio, mansioni guardiano, livello VI, CCNL Commercio;
3) orario pattuito e risultante dalle buste paga presenti in atti;
4) esclusione del TFR (in quanto già corrisposto) (…)”. Con versione definitiva della perizia depositata in data 19.5.25, la CTU dr.ssa , Per_2 dopo aver premesso che “la presente analisi ha riguardato il calcolo delle differenze di retribuzione eventualmente spettanti al ricorrente relativi al periodo 15/9/2005 - 28/2/2015 sulla base del VI livello (operaio - guardiano) del CCNL dei dipendenti del settore Commercio”, ha evidenziato che “La principale documentazione disponibile presa in esame è la seguente: - CCNL dei dipendenti del settore Commercio, con le relative tabelle di retribuzione in vigore nel periodo considerato;
- Conteggi depositati da parte ricorrente (doc. 7 del ricorso); Cedolini paga del ricorrente dal 2005 al 2015, in parte prodotti dalla ricorrente ed in parte dalla convenuta Occorre ONoparte_1 però precisare che i cedolini dal 2005 al 2009 depositati telematicamente in atti da parte ricorrente, così come alcuni modelli CUD dei redditi annuali, non risultano del tutto leggibili;
pertanto, la sottoscritta ha richiesto al legale di parte ricorrente di consegnare la versione cartacea dei documenti già presenti in atti (v. PEC del 20/1/2025 all.1) che, in tal modo, sono risultati leggibili e utili per la verifica della CTU. Si allega al n. 2 la risposta del legale di parte convenuta, che non è da ritenersi ostativa all'utilizzo delle suddette copie per lo svolgimento dell'incarico peritale, in quanto si tratta di documenti già tutti depositati in atti di causa (cedolini paga e CUD del ricorrente) e non di acquisizione di nuovi documenti. Al n. 3 si allega anche il verbale di consegna delle suddette copie, in data 23/1/2025. Inoltre, come richiesto dalla S.V. con ordinanza del 6/4/2025, la sottoscritta ha fissato un incontro con i difensori delle convenute per il 14/4/2025 “al solo fine di consentire loro la verifica della corrispondenza dei documenti consegnati dalla difesa ricorrente in corso di perizia a quelli già allegati in atti”. Si allega al n. 4 il verbale della verifica documentale svolta alla presenza dei legali delle convenute, all'esito della quale risulta confermato che la documentazione utilizzata nella stesura della CTU è costituita esclusivamente da copie di documenti già depositati in atti. (…) l'esibizione e la consegna effettuate dall'Avv. Ciaffei di parte ricorrente, aveva riguardato anche documenti non richiesti e/o non utilizzati nella CTU. Si tratta in particolare del modello CUD 2005 (redditi anno 2004), il quale è fuori dal periodo richiesto nel quesito e del modello CUD 2006 (redditi anno 2005) il quale non era comunque un documento utile per i conteggi CTU, in quanto il periodo oggetto di perizia parte da settembre 2005, mentre il CUD riporta solo il dato reddituale dell'intero anno. Analogamente, la busta paga di gennaio 2005 è fuori dal periodo in questione ed infine la busta paga di settembre 2006 corrisponde esattamente al documento già in atti (l'annotazione a penna proviene dalla sottoscritta, per propria facilità di consultazione in corso di CTU)”. Quanto al merito della consulenza, la CTU ha precisato che “Sgombrato il campo da tutte le eccezioni di presunta “non conformità documentale” e passando all'oggetto della perizia, occorre precisare che l'orario di lavoro indicato in ricorso (pag.2) (come guardiano del cinema) era svolto dalle 24,00 alle 7,30. Di conseguenza, si sono considerate spettanti le maggiorazioni per lavoro notturno (+ 15% ex art. 133 CCNL 2013) per 6 ore al giorno svolte (dalle 24,00 alle 6,00), per tutti i giorni del mese (156 ore al mese), come anche indicato in ricorso. Per maggiore chiarezza espositiva, le somme spettanti e quelle percepite sono state rispettivamente indicate su due distinte tabelle (Tabelle 1 e 2). 1) Dipendente VI livello CCNL settore Commercio;
calcolo delle retribuzioni spettanti sulla base del quesito (Tabella 1). La Tabella 1 riporta i seguenti elementi esposti nelle rispettive colonne: 1) mese di lavoro, tredicesima e quattordicesima mensilità, per il periodo 15/9/2005 – 28/2/2015; 2) retribuzione minima mensile (paga base) prevista dal CCNL citato per gli appartenenti al sesto livello;
3) contingenza;
4) III elemento;
5) scatti di anzianità triennali, spettanti a partire da settembre 2008; 6) stipendio base mensile, paga oraria e giornaliera;
7) festività non godute (da calendario), solo se richieste sui conteggi del ricorso;
8) maggiorazione del 15% per lavoro in turno notturno per 6 ore giornaliere (dalle 24,00 alle 6,00); 9) totale degli importi spettanti, dato dalla somma dei precedenti. Per quanto riguarda le ferie non godute, considerando che sulle buste paga prodotte risultano indicati sia i giorni di ferie goduti sia gli importi pagati a titolo di ferie non godute, sul prospetto alla fine di Tabella 1 sono stati indicati i giorni di ferie residui risultanti dall'ultima busta paga (febbraio 2015), nella misura arrotondata di 23 giorni, corrispondenti al totale spettante di € 1.226,96. Con lo stesso criterio si sono quantificati
€ 78,17 a titolo di permessi non goduti (cfr. cedolino paga di febbraio 2015 in atti che si allega anche al n. 5 per comodità). Quanto sopra risulta anche in linea con il quesito, che indica di far riferimento all'orario risultante dalle buste paga in atti. 2) Importi lordi percepiti, ricavati dalle buste paga (Tabella 2). In Tabella 2 sono riportati gli importi lordi riconosciuti al ricorrente sulle buste paga depositate in atti, distinti per colonna, per le seguenti voci retributive: 1) retribuzione ordinaria mensile;
2) lavoro domenicale - maggiorazione del 30%; 3) festività non godute (giorni lavorati); 4) lavoro straordinario al 15%; 5) lavoro straordinario al 30%; 6) lavoro in turno notturno al 15%. Poiché tuttavia, sui conteggi del ricorso da settembre 2005, sono richiesti solo importi a titolo di festività e di lavoro notturno al 15% (oltre alla retribuzione base ed alle mensilità aggiuntive), per omogeneità di confronto si sono conteggiati nel totale percepito solo gli importi delle suddette voci retributive (colonne a, b e c), riportato nell'ultima colonna di Tabella 2 (“percepito colonne a, b, c”). Si noti che le buste paga prese in considerazione nei conteggi sono sia quelle prodotte da parte ricorrente che quelle prodotte da parte convenuta e sono ONoparte_1 presenti quindi per tutte le mensilità di cui al quesito, ad eccezione della tredicesima 2015 (ultima mensilità del periodo) che risulta mancante. 3) Calcolo delle differenze retributive. Al fine di determinare le differenze eventualmente ancora spettanti al ricorrente, la Tabella 3 riporta il confronto degli importi delle mensilità e la differenza che emerge (€ 21.924,19) a cui vanno aggiunte le differenze per ferie e permessi non goduti, quantificate a parte. In fondo alla Tabella 2 sono stati riepilogati i totali spettanti e percepiti, già individuati rispettivamente nelle Tabelle 1, 2 e 3. Il totale generale delle differenze retributive risulta pari ad € 23.229,32”. La CTU ha infine più che esaustivamente replicato alle osservazioni critiche delle parti e ha formulato le sue conclusioni, rilevando quanto segue.
“4) Note sulle osservazioni delle parti. (…) Osservazioni di parte ricorrente. (…) i rilievi di carattere giuridico esulano dal presente incarico peritale di carattere contabile e rimangono naturalmente riservati alla valutazione del Giudice. Non risultano rilievi sul conteggio delle differenze calcolate con la CTU;
la parte ricorrente fa solo riferimento al diverso totale emergente dai conteggi allegati al ricorso. In ogni caso, per quanto riguarda le somme spettanti, è necessario considerare che i conteggi del ricorso hanno fatto riferimento ad un periodo più ampio (gennaio 2005 - dicembre 2016) rispetto a quello indicato nel quesito (15/9/2005 - 28/9/2015). Inoltre, non è condivisibile la tesi secondo la quale il ricorrente non abbia percepito retribuzioni, poiché non solo risultano indicati importi percepiti proprio sui conteggi del ricorso (cfr. totali di € 13.200,00 l'anno), ma anche sugli estratti conto previdenziali dell'INPS nonché sui CUD annuali e sulle buste paga prodotte da parte ricorrente risultano le somme lorde percepite dal Sig. Occorre anche precisare Pt_1 che, come indicato al precedente paragrafo 2), le differenze sono state calcolate detraendo solo gli importi percepiti corrispondenti alle voci retributive richieste dal ricorrente, benché il medesimo abbia percepito ad altro titolo somme totali superiori, documentate in atti come sopra. Infine, non sono stati quantificati interessi e rivalutazione monetaria in quanto non richiesti nel quesito. Osservazioni di parte convenuta ONoparte_1
1) L'osservazione sull'acquisizione irrituale dei documenti è da respingere categoricamente, proprio in quanto dalla verifica congiunta (richiesta dai legali delle convenute) è emerso che nessun documento utilizzato nella CTU non fosse già stato depositato in atti;
sul punto si veda quanto indicato in dettaglio sia sul verbale in all. 4 che nelle premesse della presente relazione (pagg. 3 e 4).
2) Come si può vedere dal riepilogo che segue (pag. 11), gli allegati alla CTU sono costituiti da documenti già in possesso delle parti (PEC condivise con le parti, busta paga in atti, verbali di verifica documentale ecc.). Inoltre, la corrispondenza tra i documenti utilizzati nella CTU ed i documenti in atti è stata verificata materialmente proprio alla presenza del legale della convenuta. La busta paga di settembre 2006 in atti, citata nelle osservazioni è stata utilizzata proprio in quanto ne è stata richiesta copia leggibile, così come accaduto per le altre copie dei documenti tutti già presenti in atti, circostanza questa già più volte ribadita e verificata. 3) Il ricorrente svolgeva le mansioni di guardiano del cinema ed è stata calcolata la maggiorazione del 15% per turno notturno dalle 24,00 alle 6,00 (anziché fino alle 7,30, come erroneamente riportato sulle osservazioni), secondo la previsione del CCNL;
si noti che l'orario di lavoro ordinario notturno non è contestato nelle memorie difensive e anzi risultano somme pagate in busta paga a titolo di maggiorazioni notturne, che sono state naturalmente dedotte nei conteggi delle differenze. Per quanto riguarda il godimento delle ferie e permessi, si è fatto esclusivamente riferimento a quanto indicato sulle buste paga elaborate dalla convenuta ed in particolare ai riepiloghi finali esposti sulla busta paga di febbraio 2015, come già indicato al paragrafo 1). Per quanto riguarda il confronto delle voci retributive, partendo dalle voci richieste sui conteggi del ricorso, si sono detratti gli omologhi importi risultanti dalle buste paga, per ottenere un confronto omogeneo. (…) 6) La corrispondenza degli importi delle buste paga con quelli riportati in Tabella 2) è facilmente riscontrabile essendo le voci retributive suddivise per colonna;
gli scatti di anzianità sono presenti anche sulle buste paga elaborate dalla stessa convenuta e sono comunque automatici, sulla base delle previsioni del CCNL. Conclusioni Sulla base dei conteggi esposti nelle Tabelle 1, 2 e 3 e delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, gli emolumenti eventualmente spettanti al ricorrente in relazione al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, per i titoli di cui al ricorso e per l'orario di lavoro risultante dalle buste paga presenti in atti” sono pari a € 21.924,19 per differenze retributive, € 1.226,96 per ferie non godute, € 78.17 per permessi non goduti, con un totale generale di € 23.229,32. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, attesa la piena condivisibilità delle conclusioni peritali, considerata la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte di RC in ordine all'avvenuta integrale corresponsione dei titoli rivendicati per i titoli qui azionati, si deve concludere nel senso della condanna della stessa società alla corresponsione in favore del lavoratore dell'importo di € 23.229,32, oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza, e, per le ragioni di cui sopra, vanno poste a carico di RC con riferimento al lavoratore, e a carico del ricorrente con riferimento a SGC;
le spese di CTU sono poste a carico del ricorrente e di RC in solido. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, condanna . a ONoparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di € 23.229,32, oltre accessori dalla maturazione al saldo, e alle spese di lite liquidate in € 2.700,00 più oneri, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato;
respinge il ricorso quanto a . e ONoparte_2 condanna il ricorrente alle spese di lite in favore della stessa convenuta, da liquidarsi in € 2.700,00 più oneri;
pone le spese di CTU - liquidate con separato decreto - a carico, in solido, del ricorrente e di . ONoparte_1
Roma, 26/05/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)
elettivamente domiciliato presso l'Avv. A. Parte_1
GATTO che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente ONoparte_1 domiciliato presso l'Avv. S. VIGNOLA che lo rappresenta e difende
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente ONoparte_2 domiciliato presso l'Avv. A. PALAMARA che lo rappresenta e difende - resistenti - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Giudice di
“(…) sancire che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituitosi, in nero, con la il 01.02.2002 (…) ONoparte_2 con diritto (…) ad essere inquadrato all'interno del livello VI c.c.n.l. commercio (…) dichiarare (…) che il rapporto de quo si è, protratto, trasferito o succeduto, in capo alla a partire dal 15.09.2005 (…) ed è continuato ONoparte_1 ininterrottamente, fino al 28.02.2015 (…) condannare (…) ONoparte_1 al pagamento (…) di euro 208.072,07, per differenze contributive e retributive, anche, ex art. 2112 c.c. (…) condannare, in solido con (…) al ONoparte_2 pagamento delle differenze retributive e contributive maturate dal lavoratore prima del suo trasferimento alla nella misura pari ad € 23.867,88 e/o ONoparte_1 per (…) somme maggiori o minori (…)”. Di seguito, in sintesi, le posizioni delle parti di causa. A fondamento della domanda il ricorrente ha riferito che: 1) è stato assunto senza formalizzazione da (da ora, SG) per svolgere la ONoparte_2 sorveglianza notturna del cinema Stardust Village Multisala;
2) dal settembre 2003 al febbraio 2015 ha prestato attività per il corrispettivo di € 1.000,00 al mese, svolgendo le mansioni indicate alle pagg. 1 e 2 del ricorso, punti a), b), c) e d), osservando l'orario pure indicato a pag. 2 del ricorso;
3) il rapporto è emerso solo in data 12.1.04 (doc. 1) e ha continuato a svolgersi con le modalità descritte a fronte degli stipendi di cui alle buste paga allegate;
4) dal 15.9.05 il rapporto si è protratto in favore della
[...] ON (da ora, ), subentrata nella gestione del cinema, ma la prestazione ONoparte_1 del lavoratore non ha subito alcuna modificazione/sospensione/interruzione; 5) tra le predette resistenti è intervenuta un'operazione (cessione o affitto d'azienda) cha ha comportato il trasferimento del lavoratore da una compagine societaria all'altra: il che, ex art. 2112 c.c., è indifferente rispetto ai diritti retributivi e contributivi del lavoratore (docc. ON 2 e 4); 6) presso è stato inquadrato nel livello 6 CCNL commercio e retribuito come da buste paga allegate (doc. 5); 7) il rapporto si è protratto fino al 28.2.15, quando è stato ON arrestato e poi recluso;
8) espiata la pena, ha chiesto di tornare in servizio, ma non si è resa disponibile;
9) ha chiesto inutilmente gli emolumenti ancora dovuti (doc. 6); 10) è ancora creditore di € 208.072,07 per i titoli di cui al conteggio allegato;
11) tale somma grava per intero su RC ex art. 2112 c.c., che risponde, in via solidale, del credito maturato verso SG per il periodo ante trasferimento, quantificato nella minor somma di € 23.867,88; 12) dall'importo complessivo va detratto il rateo di tfr. di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma;
13) ha diritto di percepire quanto dovuto per ratei di 13^ e 14^, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e domenicale, straordinario diurno e notturno, permessi, riposi e ferie non goduti. Ha allegato documentazione e conteggi. Si è costituita in giudizio SG, che ha diffusamente contestato la fondatezza della ON domanda;
ha fornito una ricostruzione dei suoi rapporti con;
ha riferito che: a) dal gennaio 2004 il lavoratore ha prestato la propria attività quale responsabile di fatto della ditta di pulizie intestata alla moglie, previa stipulazione di contratto allegato in atti, più volte rinnovato (docc. 6-8); b) dal 1.4.04 è stato assunto come portiere del cinema, con orari coincidenti con quelli relativi alla sua presenza come libero imprenditore per le ON pulizie;
c) nel settembre 2005 il ricorrente è stato assunto da , ma ha continuato a occuparsi delle pulizie del cinema (fino al luglio 2011 con la ditta della moglie, e, dopo il decesso di quest'ultima, con propria partita IVA e contratto stipulato con SG il 28.7.11, doc. 14). Ha sostenuto di avere regolarmente retribuito il lavoratore per la sua attività; ha eccepito la prescrizione quinquennale;
ha negato la prestazione di lavoro straordinario;
ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ON Si è costituita in giudizio , che ha a sua volta ampiamente contestato la fondatezza della domanda;
ha fornito una ricostruzione dei suoi rapporti con SG, conforme a quella da questa allegata;
ha osservato che tra la cessazione del rapporto subordinato con SG e ON l'assunzione presso vi è stata soluzione di continuità; ha riferito che: d) il ricorrente è stato assunto come guardiano del Punto Verde Qualità (PVQ, che sorge su area degradata ON affidata a per la riqualificazione con convenzione del 11.7.2021, doc. 1), e non come ON guardiano del cinema;
e) la sorveglianza del PVQ era svolta da;
f) da quando è stato ON assunto da , il ricorrente ha anche continuato a prestare attività con la ditta di pulizie, come da contratto, in favore di SG. Ha sostenuto di avere regolarmente retribuito il lavoratore per la sua attività; ha eccepito la prescrizione quinquennale e il giudicato, con riferimento al pagamento del tfr. sulla base di decreto ingiuntivo;
ha negato la prestazione di lavoro straordinario;
ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale è stata anche espletata CTU contabile, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è solo in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono. Le circostanze indicate dal ricorrente relativamente alle modalità di effettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze delle parti convenute non hanno trovato adeguato riscontro nelle deposizioni testimoniali acquisite in fase istruttoria con riferimento al periodo, all'orario e alle mansioni svolte. In particolare, i testi hanno dichiarato quanto segue. ST : “(…) conosco il ricorrente con cui ho lavorato dal Testimone_1
2007 al 2009 presso il cinema stardust village;
ero addetto alla pulizia, lavoravo per l'impresa della moglie del ricorrente e lui controllava l'attività. Non prendevo busta paga;
non so da quando il ricorrente ha iniziato a lavorare. Io lavoravo 6 giorni su 7 con orario - per un anno da mezzanotte alle 14 - e per l'altro anno dalle 7 alle 14; nell'anno in cui ho lavorato la notte raggiungevo il cinema intorno a mezzanotte e mi trattenevo con il ricorrente fino all'uscita dei clienti;
a quel punto il ricorrente chiudeva i cancelli del parcheggio e dell'entrata del villaggio e io mi occupavo della pulizia del cinema. Il ricorrente aveva le chiavi del cinema e dei cancelli del villaggio;
nell'anno in cui ho lavorato 14 h al giorno, intorno alle 7 il ricorrente apriva i cancelli e andavamo al bar a fare colazione;
per il primo anno ho preso 1.000 euro al mese e per il secondo anno 600 euro al mese;
non ho fatto causa alla moglie del ricorrente. In particolare, da mezzanotte alle 7 mi occupavo della pulizia delle sale cinematografiche e dalle 07 alle 14 del bar ristorante. Insieme a me lavoravano circa 5 persone. Non so quanto fossero pagate. Mentre io pulivo il ricorrente stava nel gabbiotto e controllava le telecamere. (…) Io ricevevo indicazioni sul lavoro dal ricorrente. Nei due anni in cui io ho lavorato la pulizia dei cinema e dei locali è stata affidata solo all'impresa di pulizia della moglie del ricorrente. Mi è capitato di sentire un certo , socio di Manusch che era il Tes_2 proprietario del cinema, dire al ricorrente che di pulire una sala piuttosto che un'altra o di pulire bene il ristorante. L'orario del ricorrente, per quanto constatato, era da mezzanotte alle 14; in effetti la pulizia delle sale, dei bagni e ristoranti durava da mezzanotte alle 14. Io ricevevo solo dal ricorrente indicazioni su cosa e dove pulire. Il mio rapporto è iniziato nel febbraio 2007 ed è terminato a novembre 2009. Da allora non ho più avuto rapporti con il ricorrente. ADR: il ricorrente, per quanto ho constatato, ha lavorato continuativamente. ADR: all'epoca le sale cinematografiche interne erano 8 (…)”. ST “(…) Lavoro presso la da circa 20 anni e mi Tes_3 ONoparte_1 occupo di amministrazione. ADR: il cinema stardust village ha aperto a dicembre 2002; io ho iniziato a lavorare in quell'anno (…) Anzi preciso, il mio rapporto è iniziato con società gestioni parco e sono passata a parco ruva nel 2004 circa;
mi sono sempre occupata di amministrazione, ho sempre lavorato in via del pianeta Urano che è all'interno del punto verde qualità all'interno del quale c'è anche lo stardust village. Il punto verde è diventato fruibile per il pubblico dal dicembre 2002. Art. 7 conosco il ricorrente che aveva una ditta di pulizie, per il primo anno società gestioni parco ha utilizzato un'impresa di pulizia - forse Pegasus - e intorno a dicembre 2003 si è presentato il ricorrente che si è offerto di fare le pulizie a un prezzo inferiore;
ero presente al colloquio tra il ricorrente e amministratore della società gestione Persona_1 parco;
la pulizia è stata quindi affidata alla moglie del ricorrente, titolare della ditta. Art. 8 il mio orario lavorativo era 7,30 \ 8,00 per otto ore dal lunedì al venerdì. Il ricorrente, come ho constatato quando mi sono trattenuta al cinema, arrivava intorno alle 22,30 \ 23,00 e, se qualche sala era disponibile, iniziava la pulizia;
io poi andavo via e non so precisare la durata della prestazione, mi è anche capitato di arrivare alle 7,30 e di vederlo andare via insieme ai dipendenti della ditta di pulizia. Art.
9- la sorveglianza del punto verde era effettuata da un'impresa di vigilanza che aveva un contratto con parco ruva concessionaria del punto verde qualità. Art. 11 -Le chiavi del cinema erano in possesso solo del personale del cinema;
il ricorrente arrivava quando il cinema era ancora aperto e quando finiva le pulizie si tirava dietro le porte che hanno il maniglione antipanico che non è apribile dall'esterno. Art. 12 - il punto verde ha quattro ingressi con cancelli che vengono chiusi la notte da una ditta di vigilanza, così è anche oggi. Art. 13 - è vero. Art. 14 - è vero che il ricorrente è stato assunto da parco ruva con un contratto che prevedeva la mansione di guardiania;
in effetti il ricorrente ha continuato ad occuparsi di pulizie con la ditta della moglie;
escludo che il ricorrente svolgesse attività di guardiania rispetto alla quale la società aveva un contratto con una ditta specializzata. Art. 15 - è vero. Art. 16 - è vero. Art. 17 - non so precisare, non ero presente all'attività notturna del ricorrente. Art. 18 - spesso il ricorrente non c'era; ha goduto di ferie e permessi riportati in busta paga. Ho constatato personalmente che il ricorrente si è assentato per più giorni ma non so precisare di più (…)”. ST : “(…) ho collaborato con PR dal 2000 al 2006 prima come Tes_4 autonomo e poi come dipendente, non svolgevo vigilanza armata. Ricordo che all'epoca dell'apertura dello stardust village, che si trova all'interno di un parco fruibile da tutti, la prosegur fu incaricata dalla società che gestiva il cinema di occuparsi della sicurezza notturna;
in particolare, preciso che all'interno del parco c'erano i locali del cinema, un ristorante pizzeria. Io ero incaricato di presidiare sia il cantiere residuo dopo la chiusura dei lavori nel quale erano ricoverati anche materiali di pregio, sia il resto del parco. Il parco ha dei cancelli che vengono chiusi dopo lo spettacolo;
sono i proiezionisti che aprono il cinema con le loro chiavi al primo spettacolo intorno alle 15,30 e chiudono al termine dell'ultimo spettacolo. Non so dire come gli addetti alle pulizie entrassero nei locali ma immagino che avessero una chiave. Ho visto più volte il ricorrente (…) che faceva le pulizie delle sale del cinema, non so quanto al ristorante. Preciso che io ero il responsabile del servizio prosegur presso il punto verde al quale erano addetti 4 ragazzi con turni di 2 per volta. L'orario di guardiania era dalle 2 alle 6,30. ADR i cancelli del parco erano chiusi da me o dai colleghi prosegur dopo l'ultimo spettacolo e quindi in uno spazio tra le 2 - 2,30 e venivano riaperti da noi intorno alle 6,30-7 del mattino. PR ha lavorato presso il punto verde per circa 2 anni;
io ho lavorato lì almeno tre volte a settimana e mi trattenevo per l'orario che ho detto. Io lo vedevo arrivare alle 2,00 - 2,30 e faceva le pulizie insieme ad altri suoi collaboratori. Andava via dopo due o tre ore con orari variabili. Artt. 8,9,11,12 nulla so precisare. Ho sentito dire che il ricorrente lavorava nello stardust village per conto della ditta di pulizie di sua moglie. Art 14 e 15 conforme a quanto già detto. (…) sono stato presente presso il punto verde, prima dall'apertura al 2006 circa, poi dal 2009 al 2010 come collaboratore di società gestioni parco in ambito sicurezza;
poi, dal 2016 al 2020 sono diventato dipendente della società gestioni parco per la quale mi occupavo di sicurezza tanto che sono io che ho fatto installare telecamere e sistema d'allarme. Non ho cause in corso. Nell'intero corso della mia attività presso il punto verde il mio orario e attività sono stati quelli descritti. (…) i cancelli del punto verde sono stati sempre aperti e chiusi da una società di guardiania. Non ho mai visto il ricorrente aprire o chiudere i cancelli del parco;
non ho mai visto il ricorrente aprire le porte del cinema (…)”. Il contenuto delle deposizioni sopra riportate e la lettura della documentazione allegata in giudizio da tutte le parti conferma quanto segue. È assente la prova (per mancata adeguata conferma da parte dei testi) dell'asserita data di inizio del rapporto subordinato ricorrente/SG, che al I cpv. di pag. 1 del ricorso il lavoratore indica del tutto genericamente al febbraio 2002, tranne poi a precisare al II cpv che gli sarebbe stato ordinato “di svolgere, dal settembre 2003, le funzioni di guardiania del cinema”; l'unico teste intimato sul punto ha iniziato a rendere la sua prestazione presso il cinema Stardust Village solo nel 2007; la data iniziale della prestazione va quindi confermata - sulla base della documentazione in atti - al 1.4.04, termine di decorrenza di contratto a tempo determinato (del 12.1.04) avente scadenza al 31.3.05 (doc. 2 ricorrente). La data finale del rapporto subordinato ricorrente/SG va individuata al 9.9.05, come attestato dall'estratto contributivo allegato dal lavoratore (doc. 4, pag. 4) e come indicata dalla busta paga SG (pag. 17, doc. 5 del lavoratore) espressamente quale data di licenziamento. Tra la fine del rapporto subordinato del ricorrente con SG, avvenuta in data 9.9.05, e ON l'inizio del suo rapporto con , decorrente dal 15.9.05 (cfr. busta paga RC, doc. 5 ricorrente, pag. 18) vi è stata soluzione di continuità; il che, in uno con la pressoché totale assenza di sufficienti deduzioni e allegazioni di specifiche circostanze di fatto che inducano a ritenere sussistente un qualche collegamento societario tra le società datrici di lavoro qui convenute, valutabile ai sensi dell'art. 2112 c.c. nel senso voluto in domanda, esclude tout court la possibilità per il ricorrente di invocare l'applicazione di tale disposizione, in effetti rivendicata in termini sostanzialmente generici. D'altra parte, va in ogni caso riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da SG, atteso che, attesa l'individuazione della data del 9.9.05 quale termine finale della prestazione lavorativa del ricorrente in suo favore, si rileva in breve che non risulta che lo stesso, nel periodo intercorrente tra la data appena indicata e l'instaurazione del presente ricorso, abbia efficacemente interrotto il termine di prescrizione. L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata (anche) da parte di RC va invece respinta;
sul punto si osserva che il rapporto lavorativo con tale parte convenuta è di fatto terminato il 28.2.15, quando il lavoratore, per sua stessa deduzione, è stato tratto in ON arresto;
lo stesso riferisce in ricorso, e ciò non è stato contestato da , di avere preteso gli emolumenti di fine rapporto quando ha inutilmente chiesto a RC di tornare a lavorare, pur non precisando quando ciò sia avvenuto;
deve però rilevarsi che in questa sede il lavoratore non censura l'avvenuta interruzione definitiva del rapporto di lavoro, non risultando formulata dallo stesso impugnazione del licenziamento o del recesso, con ciò sostanzialmente confermandone l'avvenuta cessazione (sostanziale) alla fine del febbraio
2015. Di contro, si rileva che la stessa RC deduce di non avere opposto il decreto ingiuntivo con cui il ricorrente ha rivendicato il tfr. fino al 2016, nonostante il suo arresto del 28.2.15 ON (cfr. ultimo cpv. pag. 8 memoria ), documentando altresì l'avvenuto pagamento dell'importo lì rivendicato: il che conferma che la stessa società ha sostanzialmente (e significativamente) dato atto della permanenza formale del rapporto lavorativo fino al
2016; tant'è, che è comunque anche reperibile in atti CU di RC del 2017, riferita all'anno 2016, che indica espressamente il 31.3.16 quale data finale del rapporto lavorativo (cfr. doc. 5 ricorrente, pag. 200). La lettera di messa in mora del 13.2.20 inviata dal lavoratore a RC via PEC (doc. 6 ricorrente) ha quindi efficacemente interrotto la prescrizione quanto ai titoli qui rivendicati. Si rileva a questo punto che, pur dovendosi ritenere, per le ragioni appena spiegate, che la stessa RC non contesti efficacemente che la data di cessazione del rapporto di lavoro va fissata al 31.3.16, avendo la società versato al ricorrente il tfr. fino a tale data, va nuovamente evidenziato che lo stesso lavoratore ha riferito del suo stato di detenzione dal 28.2.15 fino a data non precisata;
sul punto, va richiamata in atti la decisione Cass. 24047/15, per cui è “(…) conforme alla giurisprudenza di questa corte per cui «lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 c.c., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima (…)”; e Cass. 20321/15, per cui “(…) il fatto storico della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, con conseguente assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce, come già rilevato in altre precedenti decisioni di legittimità (cfr. Cass. 26.3.1998 n. 3209, Cass. 16.10.1990 n. 10087, Cass.
9.9.2011 n. 18528), circostanza che supera e si sovrappone alla sospensione cautelare, costituendo una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo di detenzione (…) tale conseguenza, come osservato da Cass. 6.9.2006, n. 19169, deriva dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione di corresponsione della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro (v. Cass. 19169/2006 cit.). (…) gli effetti pregiudizievoli conseguenti alla perdita della retribuzione si riconnettono in tale ipotesi ad un provvedimento della P.A. necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, che determina l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria (sospensione d'ufficio) e non ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro (…)”. Dal che consegue che non si può ritenere RC obbligata al versamento delle retribuzioni relative al periodo intercorrente tra la data del 1.3.15 - primo giorno successivo alla data di restrizione in carcere del lavoratore - e la data del 31.3.16, in cui il rapporto lavorativo può dirsi cessato, come da comportamento espresso di RC e comportamento concludente del lavoratore. Ancora con riferimento agli esiti dell'audizione testimoniale, va anche rilevato che, con riferimento al solo periodo lavorativo svolto dal ricorrente in favore di RC - atteso che, per le ragioni dette, la già rilevata fondatezza dell'eccezione di prescrizione quanto al rapporto lavorativo rende sostanzialmente superfluo ogni approfondimento Parte_2 sul contenuto della prestazione resa fino al settembre 2005 -, non risulta confermato che il lavoratore abbia svolto mansioni che comportino il suo diritto ad un inquadramento superiore al VI livello pacificamente riconosciuto in suo favore da RC dall'inizio del rapporto dipendente in data 15.9.05. I testi e hanno comunque sostanzialmente confermato che la sicurezza Tes_3 Tes_4 ON notturna del PVQ era assicurata da ditta esterna con contratto formalizzato da , che i cancelli del PVQ sono stati sempre aperti e chiusi da società di guardiania, che le chiavi del locale cinematografico erano in possesso di personale del cinema, che il ricorrente arrivava quando il cinema era ancora aperto e quando andava via si tirava dietro le maniglie antipanico, e che lo stesso ha sempre svolto la pulizia del cinema insieme ai suoi collaboratori. Alla luce dei riscontri probatori di cui sopra, con ordinanza del 22.10.24 si è ritenuto di effettuare una perizia contabile d'ufficio sulla base del quesito posto “al fine di determinare l'eventuale sussistenza di differenze retributive in favore del ricorrente in relazione al rapporto lavorativo subordinato intercorso con la convenuta
[...]
, da effettuarsi sulla base dei seguenti parametri: 1) periodo lavorativo ONoparte_1
15.9.2005-28.2.2015; 2) qualifica operaio, mansioni guardiano, livello VI, CCNL Commercio;
3) orario pattuito e risultante dalle buste paga presenti in atti;
4) esclusione del TFR (in quanto già corrisposto) (…)”. Con versione definitiva della perizia depositata in data 19.5.25, la CTU dr.ssa , Per_2 dopo aver premesso che “la presente analisi ha riguardato il calcolo delle differenze di retribuzione eventualmente spettanti al ricorrente relativi al periodo 15/9/2005 - 28/2/2015 sulla base del VI livello (operaio - guardiano) del CCNL dei dipendenti del settore Commercio”, ha evidenziato che “La principale documentazione disponibile presa in esame è la seguente: - CCNL dei dipendenti del settore Commercio, con le relative tabelle di retribuzione in vigore nel periodo considerato;
- Conteggi depositati da parte ricorrente (doc. 7 del ricorso); Cedolini paga del ricorrente dal 2005 al 2015, in parte prodotti dalla ricorrente ed in parte dalla convenuta Occorre ONoparte_1 però precisare che i cedolini dal 2005 al 2009 depositati telematicamente in atti da parte ricorrente, così come alcuni modelli CUD dei redditi annuali, non risultano del tutto leggibili;
pertanto, la sottoscritta ha richiesto al legale di parte ricorrente di consegnare la versione cartacea dei documenti già presenti in atti (v. PEC del 20/1/2025 all.1) che, in tal modo, sono risultati leggibili e utili per la verifica della CTU. Si allega al n. 2 la risposta del legale di parte convenuta, che non è da ritenersi ostativa all'utilizzo delle suddette copie per lo svolgimento dell'incarico peritale, in quanto si tratta di documenti già tutti depositati in atti di causa (cedolini paga e CUD del ricorrente) e non di acquisizione di nuovi documenti. Al n. 3 si allega anche il verbale di consegna delle suddette copie, in data 23/1/2025. Inoltre, come richiesto dalla S.V. con ordinanza del 6/4/2025, la sottoscritta ha fissato un incontro con i difensori delle convenute per il 14/4/2025 “al solo fine di consentire loro la verifica della corrispondenza dei documenti consegnati dalla difesa ricorrente in corso di perizia a quelli già allegati in atti”. Si allega al n. 4 il verbale della verifica documentale svolta alla presenza dei legali delle convenute, all'esito della quale risulta confermato che la documentazione utilizzata nella stesura della CTU è costituita esclusivamente da copie di documenti già depositati in atti. (…) l'esibizione e la consegna effettuate dall'Avv. Ciaffei di parte ricorrente, aveva riguardato anche documenti non richiesti e/o non utilizzati nella CTU. Si tratta in particolare del modello CUD 2005 (redditi anno 2004), il quale è fuori dal periodo richiesto nel quesito e del modello CUD 2006 (redditi anno 2005) il quale non era comunque un documento utile per i conteggi CTU, in quanto il periodo oggetto di perizia parte da settembre 2005, mentre il CUD riporta solo il dato reddituale dell'intero anno. Analogamente, la busta paga di gennaio 2005 è fuori dal periodo in questione ed infine la busta paga di settembre 2006 corrisponde esattamente al documento già in atti (l'annotazione a penna proviene dalla sottoscritta, per propria facilità di consultazione in corso di CTU)”. Quanto al merito della consulenza, la CTU ha precisato che “Sgombrato il campo da tutte le eccezioni di presunta “non conformità documentale” e passando all'oggetto della perizia, occorre precisare che l'orario di lavoro indicato in ricorso (pag.2) (come guardiano del cinema) era svolto dalle 24,00 alle 7,30. Di conseguenza, si sono considerate spettanti le maggiorazioni per lavoro notturno (+ 15% ex art. 133 CCNL 2013) per 6 ore al giorno svolte (dalle 24,00 alle 6,00), per tutti i giorni del mese (156 ore al mese), come anche indicato in ricorso. Per maggiore chiarezza espositiva, le somme spettanti e quelle percepite sono state rispettivamente indicate su due distinte tabelle (Tabelle 1 e 2). 1) Dipendente VI livello CCNL settore Commercio;
calcolo delle retribuzioni spettanti sulla base del quesito (Tabella 1). La Tabella 1 riporta i seguenti elementi esposti nelle rispettive colonne: 1) mese di lavoro, tredicesima e quattordicesima mensilità, per il periodo 15/9/2005 – 28/2/2015; 2) retribuzione minima mensile (paga base) prevista dal CCNL citato per gli appartenenti al sesto livello;
3) contingenza;
4) III elemento;
5) scatti di anzianità triennali, spettanti a partire da settembre 2008; 6) stipendio base mensile, paga oraria e giornaliera;
7) festività non godute (da calendario), solo se richieste sui conteggi del ricorso;
8) maggiorazione del 15% per lavoro in turno notturno per 6 ore giornaliere (dalle 24,00 alle 6,00); 9) totale degli importi spettanti, dato dalla somma dei precedenti. Per quanto riguarda le ferie non godute, considerando che sulle buste paga prodotte risultano indicati sia i giorni di ferie goduti sia gli importi pagati a titolo di ferie non godute, sul prospetto alla fine di Tabella 1 sono stati indicati i giorni di ferie residui risultanti dall'ultima busta paga (febbraio 2015), nella misura arrotondata di 23 giorni, corrispondenti al totale spettante di € 1.226,96. Con lo stesso criterio si sono quantificati
€ 78,17 a titolo di permessi non goduti (cfr. cedolino paga di febbraio 2015 in atti che si allega anche al n. 5 per comodità). Quanto sopra risulta anche in linea con il quesito, che indica di far riferimento all'orario risultante dalle buste paga in atti. 2) Importi lordi percepiti, ricavati dalle buste paga (Tabella 2). In Tabella 2 sono riportati gli importi lordi riconosciuti al ricorrente sulle buste paga depositate in atti, distinti per colonna, per le seguenti voci retributive: 1) retribuzione ordinaria mensile;
2) lavoro domenicale - maggiorazione del 30%; 3) festività non godute (giorni lavorati); 4) lavoro straordinario al 15%; 5) lavoro straordinario al 30%; 6) lavoro in turno notturno al 15%. Poiché tuttavia, sui conteggi del ricorso da settembre 2005, sono richiesti solo importi a titolo di festività e di lavoro notturno al 15% (oltre alla retribuzione base ed alle mensilità aggiuntive), per omogeneità di confronto si sono conteggiati nel totale percepito solo gli importi delle suddette voci retributive (colonne a, b e c), riportato nell'ultima colonna di Tabella 2 (“percepito colonne a, b, c”). Si noti che le buste paga prese in considerazione nei conteggi sono sia quelle prodotte da parte ricorrente che quelle prodotte da parte convenuta e sono ONoparte_1 presenti quindi per tutte le mensilità di cui al quesito, ad eccezione della tredicesima 2015 (ultima mensilità del periodo) che risulta mancante. 3) Calcolo delle differenze retributive. Al fine di determinare le differenze eventualmente ancora spettanti al ricorrente, la Tabella 3 riporta il confronto degli importi delle mensilità e la differenza che emerge (€ 21.924,19) a cui vanno aggiunte le differenze per ferie e permessi non goduti, quantificate a parte. In fondo alla Tabella 2 sono stati riepilogati i totali spettanti e percepiti, già individuati rispettivamente nelle Tabelle 1, 2 e 3. Il totale generale delle differenze retributive risulta pari ad € 23.229,32”. La CTU ha infine più che esaustivamente replicato alle osservazioni critiche delle parti e ha formulato le sue conclusioni, rilevando quanto segue.
“4) Note sulle osservazioni delle parti. (…) Osservazioni di parte ricorrente. (…) i rilievi di carattere giuridico esulano dal presente incarico peritale di carattere contabile e rimangono naturalmente riservati alla valutazione del Giudice. Non risultano rilievi sul conteggio delle differenze calcolate con la CTU;
la parte ricorrente fa solo riferimento al diverso totale emergente dai conteggi allegati al ricorso. In ogni caso, per quanto riguarda le somme spettanti, è necessario considerare che i conteggi del ricorso hanno fatto riferimento ad un periodo più ampio (gennaio 2005 - dicembre 2016) rispetto a quello indicato nel quesito (15/9/2005 - 28/9/2015). Inoltre, non è condivisibile la tesi secondo la quale il ricorrente non abbia percepito retribuzioni, poiché non solo risultano indicati importi percepiti proprio sui conteggi del ricorso (cfr. totali di € 13.200,00 l'anno), ma anche sugli estratti conto previdenziali dell'INPS nonché sui CUD annuali e sulle buste paga prodotte da parte ricorrente risultano le somme lorde percepite dal Sig. Occorre anche precisare Pt_1 che, come indicato al precedente paragrafo 2), le differenze sono state calcolate detraendo solo gli importi percepiti corrispondenti alle voci retributive richieste dal ricorrente, benché il medesimo abbia percepito ad altro titolo somme totali superiori, documentate in atti come sopra. Infine, non sono stati quantificati interessi e rivalutazione monetaria in quanto non richiesti nel quesito. Osservazioni di parte convenuta ONoparte_1
1) L'osservazione sull'acquisizione irrituale dei documenti è da respingere categoricamente, proprio in quanto dalla verifica congiunta (richiesta dai legali delle convenute) è emerso che nessun documento utilizzato nella CTU non fosse già stato depositato in atti;
sul punto si veda quanto indicato in dettaglio sia sul verbale in all. 4 che nelle premesse della presente relazione (pagg. 3 e 4).
2) Come si può vedere dal riepilogo che segue (pag. 11), gli allegati alla CTU sono costituiti da documenti già in possesso delle parti (PEC condivise con le parti, busta paga in atti, verbali di verifica documentale ecc.). Inoltre, la corrispondenza tra i documenti utilizzati nella CTU ed i documenti in atti è stata verificata materialmente proprio alla presenza del legale della convenuta. La busta paga di settembre 2006 in atti, citata nelle osservazioni è stata utilizzata proprio in quanto ne è stata richiesta copia leggibile, così come accaduto per le altre copie dei documenti tutti già presenti in atti, circostanza questa già più volte ribadita e verificata. 3) Il ricorrente svolgeva le mansioni di guardiano del cinema ed è stata calcolata la maggiorazione del 15% per turno notturno dalle 24,00 alle 6,00 (anziché fino alle 7,30, come erroneamente riportato sulle osservazioni), secondo la previsione del CCNL;
si noti che l'orario di lavoro ordinario notturno non è contestato nelle memorie difensive e anzi risultano somme pagate in busta paga a titolo di maggiorazioni notturne, che sono state naturalmente dedotte nei conteggi delle differenze. Per quanto riguarda il godimento delle ferie e permessi, si è fatto esclusivamente riferimento a quanto indicato sulle buste paga elaborate dalla convenuta ed in particolare ai riepiloghi finali esposti sulla busta paga di febbraio 2015, come già indicato al paragrafo 1). Per quanto riguarda il confronto delle voci retributive, partendo dalle voci richieste sui conteggi del ricorso, si sono detratti gli omologhi importi risultanti dalle buste paga, per ottenere un confronto omogeneo. (…) 6) La corrispondenza degli importi delle buste paga con quelli riportati in Tabella 2) è facilmente riscontrabile essendo le voci retributive suddivise per colonna;
gli scatti di anzianità sono presenti anche sulle buste paga elaborate dalla stessa convenuta e sono comunque automatici, sulla base delle previsioni del CCNL. Conclusioni Sulla base dei conteggi esposti nelle Tabelle 1, 2 e 3 e delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, gli emolumenti eventualmente spettanti al ricorrente in relazione al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, per i titoli di cui al ricorso e per l'orario di lavoro risultante dalle buste paga presenti in atti” sono pari a € 21.924,19 per differenze retributive, € 1.226,96 per ferie non godute, € 78.17 per permessi non goduti, con un totale generale di € 23.229,32. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, attesa la piena condivisibilità delle conclusioni peritali, considerata la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte di RC in ordine all'avvenuta integrale corresponsione dei titoli rivendicati per i titoli qui azionati, si deve concludere nel senso della condanna della stessa società alla corresponsione in favore del lavoratore dell'importo di € 23.229,32, oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza, e, per le ragioni di cui sopra, vanno poste a carico di RC con riferimento al lavoratore, e a carico del ricorrente con riferimento a SGC;
le spese di CTU sono poste a carico del ricorrente e di RC in solido. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, condanna . a ONoparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di € 23.229,32, oltre accessori dalla maturazione al saldo, e alle spese di lite liquidate in € 2.700,00 più oneri, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato;
respinge il ricorso quanto a . e ONoparte_2 condanna il ricorrente alle spese di lite in favore della stessa convenuta, da liquidarsi in € 2.700,00 più oneri;
pone le spese di CTU - liquidate con separato decreto - a carico, in solido, del ricorrente e di . ONoparte_1
Roma, 26/05/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)